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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2025/870 |
5.5.2025 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/870 DELLA COMMISSIONE
del 28 febbraio 2025
che modifica il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i riferimenti alle disposizioni della convenzione di Chicago
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli aeromobili, diversi dagli aeromobili senza equipaggio, e i relativi motori, eliche, parti ed equipaggiamenti non installati dovrebbero soddisfare i requisiti di protezione dell’ambiente. Il regolamento (UE) 2018/1139 prevede tali requisiti facendo riferimento a specifiche disposizioni della convenzione di Chicago che li contengono. |
(2) |
Il 20 marzo 2023, nel corso della quinta riunione della sua 228a sessione, il Consiglio dell’ICAO ha adottato l’emendamento 14 del volume I sul rumore prodotto dagli aeromobili, l’emendamento 11 del volume II sulle emissioni dei motori degli aeromobili e l’emendamento 2 del volume III sulle emissioni di CO2 dei velivoli dell’annesso 16 della convenzione di Chicago. Gli emendamenti sono divenuti applicabili il 1o gennaio 2024. |
(3) |
È pertanto opportuno aggiornare i riferimenti alle disposizioni della convenzione di Chicago e modificare il regolamento (UE) 2018/1139 di conseguenza. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento si basano sul parere n. 02/2024 emesso dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (AESA) a norma dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1139, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Per quanto riguarda il rumore e le emissioni, detti aeromobili e i relativi motori, eliche, parti ed equipaggiamenti non installati soddisfano i requisiti per la protezione dell’ambiente riportati nell’emendamento 14 del volume I, nell’emendamento 11 del volume II e nell’emendamento 2 del volume III dell’annesso 16 della convenzione di Chicago, tutti quali applicabili al 1o gennaio 2024 »
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1139/oj.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/870/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)