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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2025/870

5.5.2025

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/870 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 2025

che modifica il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i riferimenti alle disposizioni della convenzione di Chicago

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Gli aeromobili, diversi dagli aeromobili senza equipaggio, e i relativi motori, eliche, parti ed equipaggiamenti non installati dovrebbero soddisfare i requisiti di protezione dell’ambiente. Il regolamento (UE) 2018/1139 prevede tali requisiti facendo riferimento a specifiche disposizioni della convenzione di Chicago che li contengono.

(2)

Il 20 marzo 2023, nel corso della quinta riunione della sua 228a sessione, il Consiglio dell’ICAO ha adottato l’emendamento 14 del volume I sul rumore prodotto dagli aeromobili, l’emendamento 11 del volume II sulle emissioni dei motori degli aeromobili e l’emendamento 2 del volume III sulle emissioni di CO2 dei velivoli dell’annesso 16 della convenzione di Chicago. Gli emendamenti sono divenuti applicabili il 1o gennaio 2024.

(3)

È pertanto opportuno aggiornare i riferimenti alle disposizioni della convenzione di Chicago e modificare il regolamento (UE) 2018/1139 di conseguenza.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento si basano sul parere n. 02/2024 emesso dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (AESA) a norma dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1139, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Per quanto riguarda il rumore e le emissioni, detti aeromobili e i relativi motori, eliche, parti ed equipaggiamenti non installati soddisfano i requisiti per la protezione dell’ambiente riportati nell’emendamento 14 del volume I, nell’emendamento 11 del volume II e nell’emendamento 2 del volume III dell’annesso 16 della convenzione di Chicago, tutti quali applicabili al 1o gennaio 2024 »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1139/oj.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/870/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)