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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2025/816

29.4.2025

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/816 DEL CONSIGLIO

del 14 aprile 2025

che autorizza l’Italia ad applicare, in determinate zone geografiche, aliquote d’imposta ridotte al gasolio e al gas di petrolio liquefatto utilizzati per riscaldamento

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Mediante la decisione di esecuzione (UE) 2019/814 del Consiglio (2) l’Italia è stata autorizzata ad applicare, in talune zone geografiche particolarmente svantaggiate, aliquote ridotte di accisa sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto (GPL) usati come combustibile per riscaldamento. L’autorizzazione era stata concessa fino al 31 dicembre 2024.

(2)

Con lettera del 24 aprile 2024 l’Italia ha chiesto l’autorizzazione a continuare ad applicare, in talune zone geografiche particolarmente svantaggiate, aliquote ridotte di accisa sul gasolio e sul GPL usati per riscaldamento. Le autorità italiane hanno fornito ulteriori informazioni con lettere datate 12 settembre 2024 e 21 novembre 2024. L’autorizzazione è stata richiesta per il periodo dal 1o gennaio 2025 al 31 dicembre 2028.

(3)

L’Italia presenta un territorio estremamente eterogeneo, caratterizzato da condizioni climatiche e geografiche diverse. Tenendo conto delle peculiarità del proprio territorio, l’Italia ha introdotto aliquote di tassazione ridotte per il gasolio e il GPL al fine di compensare in parte i costi di riscaldamento eccessivamente elevati sostenuti dai residenti di alcune zone geografiche.

(4)

La differenziazione delle aliquote si basa su criteri oggettivi e mira a porre la popolazione delle zone ammissibili in condizioni economiche paragonabili al resto della popolazione italiana riducendo i costi di riscaldamento eccessivamente elevati dovuti al rigore delle condizioni climatiche o a costi superiori nel procurarsi il combustibile in tali zone rispetto al resto del territorio nazionale.

(5)

Le aliquote ridotte sono applicabili nelle zone geografiche che soddisfano uno dei criteri seguenti: a) condizioni climatiche estremamente rigide nell’ambito del territorio italiano, ossia i comuni che rientrano nella zona F quale definita dal D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 (3); b) condizioni climatiche rigide abbinate a una difficoltà a procurarsi il combustibile, ossia i comuni che rientrano nella zona E quale definita dal D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412; e c) isolamento geografico abbinato a una difficoltà a procurarsi il combustibile nonché al costo di quest’ultimo, ossia in Sardegna e nelle piccole isole. Le aliquote ridotte sono destinate ad applicarsi esclusivamente fino al completamento della rete di distribuzione del gas naturale nei comuni interessati.

(6)

La misura richiesta è stata esaminata dalla Commissione, la quale ha stabilito che non causa distorsioni di concorrenza, non ostacola il funzionamento del mercato interno e non è incompatibile con la politica dell’Unione in materia di ambiente, energia e trasporti. Le aliquote di tassazione ridotte dovrebbero rimanere, sia per il gasolio che per il GPL, superiori ai livelli minimi fissati nella direttiva 2003/96/CE, e dovrebbero alleviare solo in parte i costi di riscaldamento supplementari sostenuti nelle zone geografiche interessate.

(7)

A norma dell’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, l’Italia dovrebbe quindi essere autorizzata ad applicare in determinate zone geografiche aliquote d’imposta ridotte al gasolio e al GPL utilizzati per riscaldamento.

(8)

Al fine di evitare interruzioni dell’approvvigionamento di gasolio e di GPLutilizzati per riscaldamento, l’Italia dovrebbe essere autorizzata a continuare ad applicare senza interruzione le aliquote d’imposta ridotte sul gasolio e sul GPLutilizzato per il riscaldamento, autorizzate con la decisione di esecuzione (UE) 2019/814. È opportuno pertanto concedere l’autorizzazione richiesta con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2025, così da garantire la continuità con le disposizioni precedenti di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2019/814.

(9)

A norma dell’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, tutte le autorizzazioni concesse a norma di tale disposizione deve essere limitata nel tempo.

(10)

Per garantire alle zone geografiche interessate un grado di prevedibilità sufficiente, è opportuno concedere l’autorizzazione per un periodo di quattro anni. Tuttavia, per non pregiudicare i futuri sviluppi generali del quadro giuridico esistente, è opportuno disporre che, la presente decisione cessi di produrre effetti alla data di applicazione di un sistema generale modificato di tassazione dei prodotti energetici, adottato dal Consiglio ai sensi dell’articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, con cui tale autorizzazione non fosse compatibile, nel caso in cui tale sistema diventi applicabile durante tale periodo di quattro anni.

(11)

La presente decisione non pregiudica l’applicazione delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   L’Italia è autorizzata ad applicare aliquote di tassazione ridotte al gasolio e al GPL utilizzati per riscaldamento nelle seguenti zone geografiche svantaggiate:

a)

comuni che rientrano nella zona climatica F quale definita nel D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412;

b)

comuni che rientrano nella zona climatica E quale definita nel D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412;

c)

comuni della Sardegna e delle isole minori, ossia tutte le isole italiane aeccezione della Sicilia.

2.   Al fine di evitare compensazioni eccessive, le aliquote d’imposta ridotte di cui al paragrafo 1 non sono superiori ai costi di riscaldamento supplementari sostenuti nelle zone interessate. Nel caso particolare delle zone di cui al paragrafo 1, lettera c), tali aliquote d’imposta ridotte non deve far diminuire il prezzo al di sotto del livello praticato sul continente per lo stesso combustibile.

3.   Le aliquote d’imposta ridotte di cui al paragrafo 1 sono conformi agli obblighi stabiliti alla direttiva 2003/96/CE, in particolare rispettano i livelli minimi di tassazione di cui all’articolo 9 della stessa.

Articolo 2

L’ammissibilità delle zone geografiche di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b) e c), è subordinata all’indisponibilità di una rete di distribuzione del gas naturale nei comuni interessati.

Articolo 3

La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2025 al 31 dicembre 2028.

Essa cessa di produrre effetti il giorno dell’applicazione di qualsiasi sistema generale modificato di tassazione dei prodotti energetici adottato dal Consiglio ai sensi dell’articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell’Unione europea con cui l’autorizzazione rilasciata all’articolo 1 della presente decisione non fosse compatibile, nel caso in cui tale sistema diventi applicabile durante il periodo di cui al primo paragrafo del presente articolo.

Articolo 4

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Articolo 5

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 14 aprile 2025

Per il Consiglio

Il presidente

K. KALLAS


(1)   GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/96/oj.

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/814 del Consiglio, del 17 maggio 2019, che autorizza l’Italia ad applicare, in determinate zone geografiche, aliquote di tassazione ridotte al gasolio e al gas di petrolio liquefatto utilizzati per riscaldamento ai sensi dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE (GU L 133 del 21.5.2019, pag. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/814/oj).

(3)  Il decreto del presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, suddivide il territorio nazionale in sei zone climatiche (da A a F). La classificazione è basata sull’unità di misura «gradi-giorno» che rappresenta il numero di giorni per anno in cui la temperatura esterna si scosta dalla temperatura ottimale di 20 oC, rendendo così necessario il riscaldamento.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/816/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)