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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2025/786 |
14.4.2025 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/786 DELLA COMMISSIONE
del 14 aprile 2025
che sospende le misure di riequilibrio degli scambi riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/778 e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2882
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 7, paragrafi 3 e 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 20 giugno 2018 la Commissione ha adottato il proprio regolamento di esecuzione (UE) 2018/886 della Commissione (2), che prevede l'applicazione di dazi doganali supplementari sulle importazioni nell'Unione di prodotti specifici originari degli Stati Uniti d'America ("Stati Uniti"). |
(2) |
Il 7 aprile 2020 la Commissione ha adottato il proprio regolamento di esecuzione (UE) 2020/502 (3), che prevede l'applicazione di dazi doganali addizionali sulle importazioni nell'Unione di determinati altri prodotti specifici originari degli Stati Uniti. |
(3) |
I dazi doganali supplementari istituiti dai regolamenti di esecuzione (UE) 2018/886 e (UE) 2020/502 miravano a controbilanciare le misure di salvaguardia sotto forma di dazi doganali supplementari che gli Stati Uniti avevano introdotto, sulla base dell'articolo 232 del Trade Expansion Act degli Stati Uniti del 1962, sulle importazioni di specifici prodotti di acciaio e di alluminio originari dell'Unione, con effetto a decorrere dal 1o giugno 2018, e sulle importazioni di prodotti derivati dall'acciaio e dall'alluminio originari dell'Unione, con effetto a decorrere dall'8 febbraio 2020. |
(4) |
Il 18 dicembre 2023 la Commissione ha adottato il proprio regolamento di esecuzione (UE) 2023/2882 (4), che ha sospeso, fino al 31 marzo 2025, i dazi supplementari ad valorem istituiti dai regolamenti di esecuzione (UE) 2018/886 e (UE) 2020/502. |
(5) |
Il 10 febbraio 2025 gli Stati Uniti hanno reintrodotto le misure di salvaguardia sotto forma di dazi doganali supplementari sulle importazioni di prodotti di acciaio e di alluminio e di prodotti derivati dall'acciaio e dall'alluminio originari, tra l'altro, dell'Unione, rispettivamente ai livelli iniziali del 25 % e del 10 % ad valorem, con effetto a decorrere dal 12 marzo 2025, per un periodo illimitato (5). |
(6) |
Il 26 marzo 2025 gli Stati Uniti hanno introdotto una nuova misura di salvaguardia sotto forma di dazi doganali supplementari sulle importazioni di automobili e di parti di automobili originarie, tra l'altro, dell'Unione, al livello del 25 % con effetto a decorrere dal 3 aprile 2025 per le automobili, e alla data specificata nel Registro federale, ma non oltre il 3 maggio 2025, per le parti di automobili, per un periodo illimitato (6). |
(7) |
Il 31 marzo 2025 la Commissione ha adottato il proprio regolamento di esecuzione (UE) 2025/664 (7), che ha sospeso fino al 14 aprile 2025 i dazi supplementari ad valorem istituiti dai regolamenti di esecuzione (UE) 2018/886 e (UE) 2020/502. |
(8) |
Il 2 aprile 2025 gli Stati Uniti hanno introdotto dazi doganali supplementari sulle importazioni di tutti i prodotti originari dell'Unione, a un livello del 20 %, con effetto a decorrere dal 9 aprile 2025, per un periodo illimitato (8). |
(9) |
Il 9 aprile 2025 gli Stati Uniti hanno introdotto una riduzione per 90 giorni dei dazi doganali supplementari dal livello del 20 % al livello del 10 % per quanto riguarda le importazioni di prodotti originari dell'Unione europea, con effetto dal 10 aprile 2025 (9). |
(10) |
Il 14 aprile 2025 la Commissione ha adottato il proprio regolamento di esecuzione (UE) 2025/778 (10) relativo a misure di riequilibrio degli scambi riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/886, che prevede l'applicazione di dazi doganali supplementari sulle importazioni nell'Unione di determinati altri prodotti originari degli Stati Uniti e la modifica di alcuni dazi doganali supplementari istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/886. |
(11) |
Alla luce degli sviluppi, quali descritti al considerando 9, e dell'evoluzione delle relazioni commerciali tra l'Unione e gli Stati Uniti, l'Unione dovrebbe calibrare le sue misure di risposta e garantire che vi siano opportunità di cooperazione con gli Stati Uniti, anche al fine di risolvere la controversia sulle rispettive tariffe. |
(12) |
È pertanto opportuno sospendere l'applicazione dei dazi doganali supplementari ad valorem istituiti dai regolamenti di esecuzione (UE) 2025/778, (UE) 2018/886 e (UE) 2020/502 fino al 14 luglio 2025. |
(13) |
Di conseguenza, le parti pertinenti del regolamento di esecuzione (UE) 2025/778 dovrebbero essere sospese e il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2882 dovrebbe essere modificato. |
(14) |
In considerazione di imperativi motivi di urgenza giustificati dalla necessità di sospendere l'imminente applicazione delle pertinenti misure di riequilibrio al fine di consentire effettive opportunità di conseguire gli obiettivi di cui al considerando 11, è opportuno che le disposizioni del presente regolamento si applichino immediatamente. Per gli stessi motivi, le disposizioni del presente regolamento dovrebbero entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
(15) |
Il presente regolamento non pregiudica la posizione dell'Unione secondo cui le misure di salvaguardia degli Stati Uniti sono incompatibili con l'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio. |
(16) |
Conformemente all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, al più tardi entro 14 giorni dalla sua adozione la Commissione dovrebbe sottoporre il presente regolamento al comitato sugli ostacoli agli scambi al fine di ottenerne il parere, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'applicazione degli articoli 2 e 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/778 è sospesa fino al 14 luglio 2025.
Articolo 2
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2882 è così modificato:
1) |
all'articolo 1, la data "31 marzo 2025" è sostituita dalla data "14 luglio 2025"; |
2) |
all'articolo 2, la data "31 marzo 2025" è sostituita dalla data "14 luglio 2025". |
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) Regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo all'esercizio dei diritti dell'Unione per l'applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali e recante modifica del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 50, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/654/oj).
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/886 della Commissione, del 20 giugno 2018, relativo ad alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/724 (GU L 158 del 21.6.2018, pag. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/886/oj).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/502 della Commissione, del 6 aprile 2020, relativo ad alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America (GU L 109 del 7.4.2020, pag. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/502/oj).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2882 della Commissione, del 18 dicembre 2023, che sospende le misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America istituite dai regolamenti di esecuzione (UE) 2018/886 e (UE) 2020/502 (GU L, 2023/2882, 19.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2882/oj).
(5) Proclamazione n. 10896 del 10 febbraio 2025, Adjusting Imports of Steel into the United States, e relativi allegati; proclamazione n. 10895 del 10 febbraio 2025, Adjusting Imports of Aluminum into the United States, e relativi allegati; comunicazione dell'Ufficio per l'industria e la sicurezza statunitense del 4 aprile 2025 Implementation of Duties on Aluminum Derivatives Beer and Empty Aluminum Cans Pursuant to Proclamation 10895 adjustment of Aluminum Imports in the United States.
(6) Proclamazione n. 10908 del 26 marzo 2025, Adjusting Imports of Automobiles and Automobile Parts into the United States.
(7) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/664 della Commissione, del 31 marzo 2025, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2882 che sospende le misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America istituite dai regolamenti di esecuzione (UE) 2018/886 e (UE) 2020/502 (GU L, 2025/664, 31.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/664/oj).
(8) Decreto presidenziale n. 14257 del 2 aprile 2025, Regulating Imports With a Reciprocal Tariff To Rectify Trade Practices That Contribute to Large and Persistent Annual United States Goods Trade Deficits.
(9) Decreto del 9 aprile 2025, Modifying reciprocal tariff rates to reflect trading partner retaliation and alignment.
(10) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/778 della Commissione, del 14 aprile 2025, relativo a misure di riequilibrio degli scambi riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/886 (GU L, 2025/778, 14.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/778/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/786/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)