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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2025/782

24.4.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/782 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2025

recante modifica del regolamento (CE) n. 152/2009 per quanto riguarda la determinazione dei carbonati negli alimenti per animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l'articolo 34, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione (2) fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/771 della Commissione (3) ha soppresso il metodo di analisi per la determinazione dei carbonati negli alimenti per animali. La quantificazione dei carbonati nell'additivo autorizzato carbonato di lantanio ottaidrato negli alimenti per animali richiede tuttavia l'uso del metodo di analisi soppresso.

(3)

Il regolamento (UE) n. 68/2013 della Commissione (4) prevede inoltre la dichiarazione obbligatoria per il carbonato di calcio in alcune materie prime per mangimi. È necessario utilizzare il metodo di analisi soppresso per la determinazione del carbonato di calcio in tali materie prime per mangimi.

(4)

È pertanto opportuno reintrodurre il metodo di analisi per la determinazione dei carbonati negli alimenti per animali.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 152/2009 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj.

(2)  Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009 , che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (GU L 54, 26.2.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/152/oj).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2024/771 della Commissione, del 29 febbraio 2024, recante modifica del regolamento (CE) n. 152/2009 che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (GU L, 2024/771, 15.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/771/oj).

(4)  Regolamento (UE) n. 68/2013 della Commissione, del 16 gennaio 2013, concernente il catalogo delle materie prime per mangimi (GU L 29 del 30.1.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/68/oj).


ALLEGATO

Nell’allegato III del regolamento (CE) n. 152/2009, dopo la parte «O. DETERMINAZIONE DEL CLORO DEI CLORURI» è aggiunta la parte seguente:

«P.   DETERMINAZIONE DEI CARBONATI

1.   Finalità e campo di applicazione

Il metodo consente la determinazione dei carbonati, convenzionalmente espressi in carbonato di calcio, negli alimenti per animali, ad eccezione degli alimenti per animali nei quali è presente carbonato di ferro.

2.   Principio

I carbonati sono decomposti in acido cloridrico; l’anidride carbonica liberata è raccolta in un tubo tarato e il suo volume è comparato a quello sprigionato, nelle medesime condizioni, da una quantità nota di carbonato di calcio.

3.   Reattivi

3.1.

Acido cloridrico, densità 1,10 g/ml.

3.2.

Carbonato di calcio puro.

3.3.

Acido solforico 0,05 mol/litro circa, colorato con rosso di metile.

4.   Apparecchiatura

Apparecchio Scheibler-Dietrich (cfr. schema in appendice) o apparecchio equivalente (calcimetro).

5.   Procedura

Secondo il contenuto di carbonati del campione, pesare una porzione di campione come indicato di seguito:

a)

0,5 g per i prodotti contenenti da 50 a 100 % di carbonati, espressi in carbonato di calcio;

b)

1 g per i prodotti contenenti da 40 a 50 % di carbonati, espressi in carbonato di calcio;

c)

da 2 a 3 g in tutti gli altri casi.

Aggiungere acido cloridrico (punto 3.1 di cui sopra) alla porzione di campione per decomporre i carbonati presenti. Misurare il volume di biossido di carbonio utilizzando un apparecchio Scheibler-Dietrich o un apparecchio equivalente (calcimetro) e confrontarlo con il volume di biossido di carbonio prodotto da 0,5 g di carbonato di calcio puro (punto 3.2 di cui sopra).

Tutte le determinazioni devono essere effettuate nelle stesse condizioni per evitare correzioni dovute a differenze di temperatura e di pressione. È preferibile effettuare la determinazione in un locale a temperatura controllata.

La procedura basata sull’utilizzo dell’apparecchio Scheibler-Dietrich è descritta in dettaglio nell’appendice.

6.   Calcolo

Il contenuto di carbonati, espressi in carbonato di calcio puro, è dato dalla seguente formula:

X =

V ×100

V1 × 2 m

dove:

X

=

% (p/p) di carbonati presenti nel campione, espressi come carbonati di calcio

V

=

ml di CO2 liberati dalla porzione di campione

V1

=

ml di CO2 liberati da 0,5 g di CaCO3

m

=

peso (in g) della porzione di campione.

7.   Osservazioni

7.1.

Se si usa l’apparecchio Scheibler-Dietrich e il campione pesa più di 2 g, introdurre innanzitutto 15 ml di acqua distillata nel recipiente (punto 4 dello schema nell’appendice) e mescolare prima di cominciare la prova, aggiungendo acido cloridrico (punto 3.1 di cui sopra). Usare lo stesso volume d’acqua distillata per la prova comparativa.

7.2.

Quando si utilizza un apparecchio di volume diverso da quello dell’apparecchio Scheibler-Dietrich, apportare le conseguenti variazioni alla porzione di campione e di sostanza di controllo, nonché al calcolo.

Appendice

Procedura dettagliata basata sull’utilizzo dell’apparecchio Scheibler-Dietrich

Introdurre la porzione di campione nello speciale recipiente (punto 4 dello schema) dell’apparecchio, provvisto di un piccolo tubo in materiale infrangibile, contenente 10 ml di acido cloridrico (punto 3.1 di cui sopra), e collegare il recipiente all’apparecchio. Girare il rubinetto a tre vie (punto 5 dello schema) in modo che il tubo tarato (punto 1 dello schema) comunichi con l’esterno. Per mezzo del tubo mobile (punto 2 dello schema), che è riempito di acido solforico colorato (punto 3.3 di cui sopra) ed è collegato al tubo tarato (punto 1 dello schema), portare il livello del liquido alla gradazione zero. Girare il rubinetto a tre vie (punto 5 dello schema) in modo da far comunicare i tubi (punti 1 e 3 dello schema) e accertarsi che il livello sia a zero.

Versare lentamente l’acido cloridrico (punto 3.1 di cui sopra) sulla porzione di campione, inclinando il recipiente speciale (punto 4 dello schema). Pareggiare la pressione abbassando il tubo mobile (punto 2 dello schema). Agitare il recipiente speciale (punto 4 dello schema) fino a quando il rilascio di biossido di carbonio non si sia completamente arrestato.

Ristabilire la pressione riportando il liquido allo stesso livello nei tubi (punti 1 e 2 dello schema). Eseguire la lettura dopo qualche minuto quando il volume gassoso è divenuto costante.

Effettuare nelle stesse condizioni una prova comparativa su 0,5 g di carbonato di calcio (punto 3.2 di cui sopra).

APPARECCHIO SCHEIBLER-DIETRICH PER LA DETERMINAZIONE DI CO2

Image 1

(in mm)

».

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/782/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)