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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/772 |
22.4.2025 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/772 DELLA COMMISSIONE
del 16 aprile 2025
che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 della Commissione recante disposizioni di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le ulteriori modalità di adeguamento dell’assegnazione gratuita di quote di emissioni in funzione delle variazioni del livello di attività
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10 bis, paragrafo 21,
considerando quanto segue:
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(1) |
La direttiva 2003/87/CE è stata modificata dalla direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), al fine di allinearla al regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) che fissa un obiettivo di riduzione netta delle emissioni di almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. In linea con la revisione della direttiva 2003/87/CE, il regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione (4), che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni, è stato modificato dal regolamento delegato (UE) 2024/873 della Commissione (5). Le modifiche della direttiva 2003/87/CE e del regolamento delegato (UE) 2019/331 riguardano anche gli adeguamenti dell’assegnazione gratuita di quote di emissioni in funzione delle variazioni del livello di attività e impongono di modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 della Commissione (6). |
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(2) |
Al fine di incentivare maggiormente la riduzione delle emissioni e garantire un’attuazione armonizzata in tutti gli Stati membri delle disposizioni relative al miglioramento o alla riduzione dell’efficienza energetica, è necessario chiarire le norme e le metodologie relative all’adeguamento dell’assegnazione gratuita di quote di emissioni ai sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore e ai sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di combustibili, garantendo nel contempo condizioni di parità per le diverse strutture di fornitura del calore che utilizzano energia di origine sia ammissibile che non ammissibile. Per incentivare la riduzione delle emissioni di processo non oggetto di parametri di riferimento di prodotto, le stesse disposizioni dovrebbero applicarsi anche ai sottoimpianti con emissioni di processo. Per tali sottoimpianti l’adeguamento dell’assegnazione gratuita di quote di emissioni dovrebbe basarsi sui livelli medi di attività attesi, da determinare conformemente a una metodologia comune quando la differenza tra i livelli medi di attività e il livello di attività storica di un sottoimpianto è superiore al 15 % e i dati usati per il calcolo di detti livelli medi dovrebbero essere inseriti nella relazione annuale sul livello di attività. |
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(3) |
Per garantire la costante disponibilità dei dati comunicati annualmente necessari per gli adeguamenti dell’assegnazione gratuita, è necessario aggiornare le informazioni sugli anni di riferimento. |
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(4) |
La direttiva (UE) 2023/959 ha introdotto modifiche al ciclo di conformità al fine di tenere maggiormente conto degli adeguamenti dell’assegnazione gratuita. Poiché il termine per la concessione dell’assegnazione gratuita da parte delle autorità competenti è stato spostato dal 28 febbraio al 30 giugno, l’obbligo di presentare una relazione preliminare sul livello di attività non è più necessario e pertanto non dovrebbe più applicarsi. |
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(5) |
Al fine di evitare un’assegnazione non giustificata di quote, il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 prevede che l’autorità competente possa sospendere il rilascio di quote di emissioni fino a quando non sia inequivocabilmente chiaro che l’assegnazione all’impianto non deve essere adeguata a norma di tale regolamento. La sospensione del rilascio di quote di emissioni dovrebbe essere obbligatoria in assenza di una relazione annuale verificata sul livello di attività o quando la relazione non sia stata verificata in modo soddisfacente a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione (7). |
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(6) |
Gli impianti gestiti da imprese che sono tenute a effettuare un audit energetico o ad attuare un sistema di gestione dell’energia certificato conformemente all’articolo 8 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), e che sono pertanto soggetti a una riduzione del 20 % dell’assegnazione gratuita, qualora non abbiano potuto dimostrare, durante la verifica della relazione sui dati di riferimento, che è stata completata l’attuazione delle raccomandazioni in materia di efficienza energetica scaturite da tali audit o sistemi di gestione o che sono state applicate eccezioni alla condizionalità relativa alle misure di efficienza energetica a norma dell’articolo 22 bis, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/331, dovrebbero avere la possibilità di dimostrare di aver attuato le raccomandazioni in materia di efficienza energetica in una fase successiva. Per migliorare la certezza del diritto e garantire la solidità del sistema, il gestore dovrebbe fornire prove verificate come parte integrante della relazione sul livello di attività, dimostrando di aver completato l’attuazione delle raccomandazioni che erano in sospeso o di aver applicato misure equivalenti. A seguito di una decisione dell’autorità competente attestante il soddisfacimento delle condizioni di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2019/331, il gestore dovrebbe ricevere ogni anno l’intero quantitativo di quote per gli anni rimanenti del periodo di assegnazione. |
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(7) |
Le fasi procedurali delle norme di condizionalità relative ai piani di neutralità climatica sono specificate all’articolo 22 ter del regolamento delegato (UE) 2019/331, conformemente all’articolo 10 bis, paragrafo 1, quinto comma, e all’articolo 10 ter, paragrafo 4, secondo, terzo e quarto comma, della direttiva 2003/87/CE, per i gestori di impianti i cui livelli di emissione di gas a effetto serra sono superiori all’80° percentile dei livelli di emissione per i pertinenti parametri di riferimento di prodotto e per i gestori di impianti di teleriscaldamento di taluni Stati membri che chiedono un’assegnazione supplementare facoltativa a titolo gratuito. Per stabilire modalità strutturate per le comunicazioni relative agli obiettivi e ai traguardi intermedi conseguiti e facilitare la verifica del loro conseguimento conformemente alla direttiva 2003/87/CE, è necessario imporre a detti gestori di elaborare una relazione sulla neutralità climatica. Per redigerla, i gestori dovrebbero utilizzare il modello elaborato dalla Commissione, a meno che lo Stato membro interessato non imponga l’uso di un modello nazionale specifico. |
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(8) |
Per ottenere l’intero quantitativo o l’assegnazione supplementare a titolo gratuito, i gestori di impianti i cui livelli di emissioni di gas a effetto serra sono superiori all’80° percentile dei livelli di emissione per i pertinenti parametri di riferimento di prodotto e i gestori di impianti di teleriscaldamento in determinati Stati membri devono soddisfare le condizioni di cui all’articolo 22 ter, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2019/331 e dimostrare il conseguimento degli obiettivi e dei traguardi intermedi nella relazione verificata sulla neutralità climatica. |
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(9) |
A norma dell’articolo 10 ter, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE e dell’articolo 22 ter, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/331, la concessione di quote supplementari a titolo gratuito è subordinata alla condizione che gli impianti di teleriscaldamento beneficiari effettuino investimenti equivalenti ai fini del conseguimento della neutralità climatica e che tali impianti conseguano gli obiettivi e i traguardi di cui all’articolo 10 ter, paragrafo 4, terzo comma, lettera b), della direttiva 2003/87/CE. Per consentire agli impianti di teleriscaldamento di effettuare gli investimenti necessari, è opportuno assegnare loro quote supplementari a titolo gratuito non appena viene fornita la prova documentale dell’impegno giuridico a effettuare gli investimenti. Per prova documentale dell’impegno giuridico a effettuare gli investimenti si intende la documentazione con cui il gestore dimostra di essersi impegnato a effettuare l’investimento o di averlo già realizzato: a titolo di esempio, impegni giuridicamente vincolanti, come un contratto, o altre prove dimostrabili di impegni finanziari relativi a investimenti futuri. L’assegnazione di quote supplementari a titolo gratuito, una volta accettata la prova dell’impegno, incentiverà i progressi tecnologici e garantirà che i benefici dell’assegnazione gratuita supplementare contribuiscano direttamente alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra connesse al teleriscaldamento. Per controbilanciare l’assegnazione anticipata di quote supplementari e per garantire che l’impegno a effettuare gli investimenti non resti tale ma si traduca in azioni concrete, il 30 % di quote supplementari dovrebbe essere restituito se non sono soddisfatte le condizioni per la sua assegnazione e qualsiasi ulteriore assegnazione gratuita di quote dovrebbe essere interrotta fino alla restituzione delle quote di cui trattasi. |
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(10) |
Al fine di evitare indebiti oneri amministrativi, e allineare nel contempo all’assegnazione gratuita i cambiamenti nella produzione, il numero minimo di quote necessario per gli adeguamenti dell’assegnazione gratuita a un sottoimpianto dovrebbe essere aumentato da 100 a 300. |
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(11) |
Per evitare un’assegnazione gratuita ingiustificata ai sottoimpianti non più in funzione, non dovrebbe essere concessa alcuna assegnazione gratuita per la parte dell’anno civile successiva al giorno di cessazione delle attività. |
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(12) |
A decorrere dal 1o gennaio 2026, la direttiva (UE) 2023/959 sopprime il concetto di impianti di produzione di energia elettrica e il diverso trattamento che tali impianti ricevono in termini di assegnazione gratuita dall’EU ETS. Le modifiche di questo parametro non dovrebbero pertanto più essere utilizzate al fine di determinare gli adeguamenti dell’assegnazione gratuita di quote. |
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(13) |
Per favorire un’applicazione uniforme e accurata delle norme e delle metodologie e un monitoraggio completo ed efficace dei livelli di attività, è necessario che le autorità competenti trasmettano alla Commissione i dati relativi al numero annuo finale rivisto di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito agli impianti per i quali si prevedono modifiche dei livelli di attività e i dati relativi a tutti gli impianti soggetti all’obbligo di comunicazione annuale del livello di attività. |
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(14) |
Al fine di evitare indebiti oneri amministrativi e semplificare la transizione al periodo di assegnazione successivo, il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle assegnazioni relative al periodo che ha inizio il 1o gennaio 2026, garantendo in tal modo l’allineamento con l’applicazione del regolamento delegato (UE) 2024/873 per quanto riguarda le norme per la relazione sui dati di riferimento per il periodo di assegnazione successivo. |
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(15) |
L’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 contiene errori relativi ai parametri supplementari che l’autorità competente può imporre ai gestori di comunicare nella relazione sul livello di attività. A fini di chiarezza è opportuno rettificare tali errori. |
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(16) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 è così modificato:
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1) |
l’articolo 2 è così modificato:
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2) |
l’articolo 3 è così modificato:
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3) |
sono inseriti gli articoli seguenti: « Articolo 3 bis Recupero delle quote oggetto di riduzione in conformità dell’articolo 22 bis del regolamento delegato (UE) 2019/331 1. Se il quantitativo annuo finale delle quote di emissioni assegnate a titolo gratuito è stato ridotto a norma dell’articolo 22 bis del regolamento delegato (UE) 2019/331, il gestore può recuperare le quote oggetto di riduzione, purché dimostri in modo soddisfacente per l’autorità competente che è stata soddisfatta una delle seguenti condizioni:
2. Se desidera recuperare le quote oggetto di riduzione a norma del paragrafo 1, il gestore presenta all’autorità competente una richiesta in tal senso come parte integrante della relazione verificata sul livello di attività di cui all’articolo 3, paragrafo 3, primo comma. L’autorità competente valuta la richiesta e decide se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1. Se l’autorità competente decide che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte e la Commissione ha adottato una decisione a norma dell’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2019/331 relativa agli adeguamenti dell’assegnazione a tale impianto, il gestore riceve ogni anno l’intero quantitativo di quote per gli anni rimanenti nel periodo di assegnazione con decorrenza dall’anno di presentazione della domanda di recupero delle quote oggetto di riduzione. Articolo 3 ter Relazione sulla neutralità climatica 1. I gestori di impianti che hanno presentato un piano di neutralità climatica a norma dell’articolo 22 ter del regolamento delegato (UE) 2019/331 redigono una relazione sulla neutralità climatica contenente le informazioni elencate nell’allegato II del presente regolamento. 2. I gestori di cui al paragrafo 1 presentano all’autorità competente la relazione sulla neutralità climatica e la corrispondente dichiarazione di verifica conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 entro il 31 marzo 2026 per il periodo fino al 31 dicembre 2025 ed entro il 31 marzo di ogni quinquennio successivo per il quinquennio precedente. In deroga al primo comma, l’autorità competente può fissare un termine anteriore per la presentazione della relazione sulla neutralità climatica e della corrispondente dichiarazione di verifica. 3. La Commissione mette a disposizione un modello elettronico o un formato di file specifico per fornire le informazioni indicate nell’allegato II. 4. Per redigere la relazione sulla neutralità climatica, i gestori utilizzano il modello elettronico o il formato di file specifico di cui al paragrafo 3. 5. In deroga ai paragrafi 3 e 4, gli Stati membri possono imporre ai gestori di usare modelli elettronici o formati di file specifici elaborati dagli Stati membri stessi per la redazione e la presentazione delle relazioni sulla neutralità climatica conformemente agli atti delegati adottati a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2003/87/CE. Articolo 3 quater Assegnazione delle quote oggetto di riduzione in conformità dell’articolo 22 ter, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/331 1. Se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 22 ter, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2019/331, dopo la riduzione delle quote a norma del primo comma di tale articolo, le quote oggetto di riduzione sono assegnate per ogni anno nel periodo di assegnazione applicabile. 2. Ai fini del paragrafo 1, la condizione di cui all’articolo 22 ter, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2019/331 è soddisfatta se si applicano tutte le condizioni seguenti:
Articolo 3 quinquies 30 % di quote supplementari per il teleriscaldamento 1. Al fine di aumentare del 30 % il numero annuo preliminare di quote di emissioni a norma dell’articolo 22 ter, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/331, i gestori presentano all’autorità competente prove documentali dell’impegno giuridico a effettuare l’investimento di cui all’articolo 22 ter, paragrafo 3, primo comma, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2019/331 e prove documentali del fatto che l’investimento consentirà riduzioni significative delle emissioni prima del 2030. 2. Entro il 31 marzo 2026 i gestori possono presentare per la prima volta le prove di cui al paragrafo 1, unitamente alla relazione verificata sulla neutralità climatica. Se negli anni successivi sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 22 ter, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/331, il gestore presenta le prove di cui al paragrafo 1 entro il 31 marzo dell’anno pertinente, unitamente alla relazione annuale verificata sul livello di attività. In deroga al primo comma, l’autorità competente può fissare un termine anteriore per la presentazione delle prove documentali e della relazione verificata sulla neutralità climatica. 3. L’autorità competente valuta le prove di cui al paragrafo 1 e la relazione verificata sulla neutralità climatica. Sulla base di tale valutazione, decide se sono soddisfatte le condizioni per aumentare il numero annuo preliminare di quote di emissioni di cui all’articolo 22 ter, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/331. 4. Al fine di dimostrare che è soddisfatta la condizione di cui all’articolo 22 ter, paragrafo 3, primo comma, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2019/331, il gestore fornisce all’autorità competente tutte le prove attestanti:
5. Se l’autorità competente ha adottato la decisione di cui al paragrafo 3 durante il periodo di assegnazione, il gestore riceve, nel corso dell’anno in cui l’autorità competente ha preso tale decisione, il 30 % di quote supplementari per ciascuno degli anni precedenti. Se, dopo l’anno in cui l’autorità competente ha adottato la decisione di cui al paragrafo 3, permangono anni residui nel pertinente periodo di assegnazione, il 30 % di quote supplementari viene aggiunto al numero annuo preliminare di quote di emissioni da assegnare a norma dell’articolo 22 ter, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/331. 6. Il 30 % di quote supplementari non viene più assegnato se l’autorità competente o l’organismo nazionale di accreditamento hanno stabilito che la relazione sulla neutralità climatica non è stata verificata a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067. 7. Il gestore restituisce senza indugio il 30 % di quote supplementari in uno qualsiasi dei seguenti casi:
8. Se il gestore non restituisce il 30 % di quote supplementari a norma del paragrafo 7, l’autorità competente chiede all’amministratore del registro nazionale di cessare l’assegnazione a titolo gratuito di quote a tale gestore fino a quando lo stesso non abbia restituito il 30 % di quote supplementari. Gli Stati membri comunicano tali richieste alla Commissione.» |
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4) |
l’articolo 5 è così modificato:
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5) |
l’articolo 6 è così modificato:
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6) |
sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 6 bis Soglia assoluta per gli adeguamenti L’adeguamento dell’assegnazione gratuita di quote a un impianto a norma dell’articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, e dell’articolo 6 è effettuato solo se l’adeguamento del numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito al sottoimpianto è pari ad almeno 300 quote di emissioni a livello aggregato. Articolo 6 ter Trasmissione di informazioni alla Commissione Le autorità competenti trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, tratte da tutte le relazioni sul livello di attività presentate a norma dell’articolo 3, paragrafi 1 e 3, senza indebito ritardo dopo la valutazione delle relazioni.» |
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7) |
il testo che figura nell’allegato I del presente regolamento è aggiunto come allegato I; |
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8) |
il testo che figura nell’allegato II del presente regolamento è aggiunto come allegato II. |
Articolo 2
All’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«L’autorità competente può imporre ai gestori di comunicare, nella relazione sul livello di attività di cui al paragrafo 1, anche qualsiasi parametro supplementare elencato nell’allegato IV del regolamento delegato (UE) 2019/331.».
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica alle assegnazioni relative al periodo che decorre dal 1o gennaio 2026.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj.
(2) Direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all’istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell’Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 134, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/959/oj).
(3) Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1119/oj).
(4) Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 59 del 27.2.2019, pag. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/331/oj).
(5) Regolamento delegato (UE) 2024/873 della Commissione, del 30 gennaio 2024, che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/331 per quanto riguarda le norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni (GU L, 2024/873, 4.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/873/oj).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 della Commissione, del 31 ottobre 2019, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le ulteriori modalità di adeguamento dell’assegnazione gratuita di quote di emissioni in funzione delle variazioni del livello di attività (GU L 282 del 4.11.2019, pag. 20,ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1842/oj).
(7) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente la verifica dei dati e l’accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 94.ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2067/oj).
(8) Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/27/oj).
ALLEGATO I
«ALLEGATO I
Calcolo del livello di attività atteso
Per ogni sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore, ogni sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili e ogni sottoimpianto con emissioni di processo, il livello di attività atteso è determinato come segue:
dove:
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ALexpected,Y |
: |
il livello di attività atteso del sottoimpianto nell’anno Y. |
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HistEffi |
: |
la media storica dell’efficienza energetica o la media storica dei gas a effetto serra per ciascun prodotto i prodotto all’interno dell’impianto e identificato dai codici PRODCOM del sottoimpianto che figurano nell’elenco di cui all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2552 della Commissione (1). |
Per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore e per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di combustibili, il valore storico dell’efficienza energetica è determinato come quoziente del pertinente quantitativo di calore o di combustibile impiegato nella produzione di ciascun prodotto e dei quantitativi delle rispettive produzioni sulla base degli anni pertinenti utilizzati per i livelli di attività storica nella relazione sui dati di riferimento. I quantitativi pertinenti sono garantiti tenendo conto inoltre delle eventuali importazioni da un impianto o altra entità non inclusi nell’EU ETS o inclusi soltanto ai fini degli articoli 14 e 15 della direttiva 2003/87/CE.
Per i sottoimpianti con emissioni di processo, il valore storico dell’efficienza in materia di gas a effetto serra è determinato come quoziente delle emissioni di processo associate alla produzione di ciascun prodotto e dei quantitativi delle rispettive produzioni sulla base degli anni pertinenti utilizzati per i livelli di attività storica nella la relazione sui dati di riferimento.
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ProdLeveli,Y |
: |
il livello di produzione di ciascun prodotto i prodotto all’interno dell’impianto nell’anno Y. |
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ALremaining,Y |
: |
i quantitativi residui del livello di attività durante l’anno Y, che non sono collegati alla produzione dei prodotti di cui sopra, compresi i quantitativi del livello di attività relativi all’esportazione di calore o alla produzione di nuovi prodotti che non sono stati prodotti durante lo scenario di riferimento. |
(1) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2552 della Commissione, del 12 dicembre 2022, che stabilisce le specifiche tecniche per i requisiti dei dati per le statistiche sulla tematica dettagliata «produzione industriale», che definiscono la disaggregazione della classificazione dei prodotti industriali a norma del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 della Commissione per quanto riguarda la copertura della classificazione dei prodotti (GU L 336 del 29.12.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2552/oj »
ALLEGATO II
« «ALLEGATO II
Contenuto della relazione sulla neutralità climatica
1. DATI GENERALI SULL’IMPIANTO
1.1. Identificazione dell’impianto e del gestore
Questa voce comprende almeno le seguenti informazioni:
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a) |
nome e indirizzo dell’impianto; |
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b) |
identificativo dell’impianto utilizzato nel registro dell’Unione; |
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c) |
identificativo e data di rilascio della prima autorizzazione a emettere gas a effetto serra rilasciata all’impianto a norma dell’articolo 6 della direttiva 2003/87/CE; |
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d) |
identificativo e data di rilascio dell’ultima autorizzazione a emettere gas a effetto serra rilasciata all’impianto a norma dell’articolo 6 della direttiva 2003/87/CE; |
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e) |
nome e indirizzo del gestore, informazioni di contatto del rappresentante autorizzato e della persona di contatto principale, se diversa; |
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f) |
se il piano di neutralità climatica è presentato dalla società di teleriscaldamento a livello di impresa, le informazioni di cui alle lettere da a) a e) per ciascun impianto collegato alla società e da essa gestito che rientra nel piano, compresa una descrizione dei collegamenti con la società di teleriscaldamento. |
1.2. Informazioni sul verificatore
Questa voce comprende almeno le seguenti informazioni:
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a) |
nome e indirizzo del verificatore, informazioni di contatto del rappresentante autorizzato e della persona di contatto principale, se diversa; |
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b) |
nome dell’organismo nazionale di accreditamento che ha accreditato il verificatore; |
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c) |
numero di registrazione rilasciato dall’organismo nazionale di accreditamento. |
1.3. Dati pertinenti relativi al piano di neutralità climatica
Questa voce comprende almeno le seguenti informazioni:
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a) |
riferimento e numero della versione del piano di neutralità climatica più recente accettato dall’autorità competente, compresa la data a decorrere dalla quale la versione è applicabile e le versioni di eventuali altri piani di neutralità climatica pertinenti per il quinquennio cui si riferiscono gli obiettivi e i traguardi intermedi indicati nella relazione; |
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b) |
le modifiche del piano di neutralità climatica intervenute nel quinquennio cui si riferiscono gli obiettivi e i traguardi intermedi indicati nella relazione; |
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c) |
informazioni indicanti se le modifiche di cui alla lettera b) sono state ritenute conformi dall’autorità competente; |
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d) |
indicazione del pertinente quinquennio. |
2. INFORMAZIONI SUI TRAGUARDI E GLI OBIETTIVI
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2.1. |
per ciascun traguardo elencato nel piano di neutralità climatica relativo al quinquennio pertinente e informazioni indicanti se è stato conseguito; |
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2.2. |
obiettivi specifici per le emissioni conseguiti in relazione al pertinente quinquennio, comprese le seguenti informazioni:
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(1) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2441 della Commissione, del 31 ottobre 2023, recante modalità di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e il formato dei piani in materia di neutralità climatica necessari per l’assegnazione gratuita delle quote di emissioni (GU L, 2023/2441, 3.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2441/oj).
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione, del 12 marzo 2021, che determina valori riveduti dei parametri di riferimento per l’assegnazione gratuita delle quote di emissioni per il periodo dal 2021 al 2025 ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 87 del 15.3.2021, pag. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/447/oj).»
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/772/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)