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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/736 |
8.5.2025 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 5/2025
del 7 febbraio 2025
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2025/736]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2183 della Commissione, del 2 settembre 2024, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 389/2011, (UE) 2016/899, (UE) 2017/440, (UE) 2017/896, (UE) 2020/164, (UE) 2020/166, (UE) 2021/2051, (UE) 2021/2096, (UE) 2023/1167, (UE) 2023/1703 e (UE) 2023/1713 per quanto riguarda il nome del titolare dell'autorizzazione di additivi per mangimi (1). |
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(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2185 della Commissione, del 3 settembre 2024, relativo all'autorizzazione di un preparato di Bacillus subtilis FERM BP-07462, Enterococcus lactis FERM BP-10867 e Clostridium butyricum FERM BP-10866 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie di pollame da ingrasso, a tutte le specie di pollame allevate per la produzione di uova o per la riproduzione e agli uccelli ornamentali (titolare dell'autorizzazione: Toa Biopharma Co., Ltd.) (2). |
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(3) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein. |
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(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nell'allegato I dell'accordo SEE, il capo II è così modificato:
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1. |
ai punti 2zd (Regolamento di esecuzione (UE) n. 389/2011 della Commissione), 167 (Regolamento di esecuzione (UE) 2016/899 della Commissione), 205 (Regolamento di esecuzione (UE) 2017/440 della Commissione) e 211 (Regolamento di esecuzione (UE) 2017/896 della Commissione) è aggiunto il trattino seguente:
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2. |
ai punti 342 (Regolamento di esecuzione (UE) 2020/164 della Commissione), 344 (Regolamento di esecuzione (UE) 2020/166 della Commissione), 431 (Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2096 della Commissione), 436 (Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2051 della Commissione), 500 (Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1167 della Commissione), 508 (Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1703 della Commissione) e 516 (Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1713 della Commissione) è aggiunto quanto segue: ", modificato da:
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3. |
dopo il punto 613 (Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2441 della Commissione) è inserito il punto seguente:
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Articolo 2
Fa fede il testo dei regolamenti di esecuzione (UE) 2024/2183 e (UE) 2024/2185 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore l'8 febbraio 2025 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2025
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Nicolas VON LINGEN
(1) GU L, 2024/2183, 3.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2183/oj.
(2) GU L, 2024/2185, 4.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2185/oj.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/736/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)