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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2025/720

16.4.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/720 DELLA COMMISSIONE

del 15 aprile 2025

relativo all’autorizzazione di un preparato di Lentilactobacillus buchneri DSM 32651 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

In conformità all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di Lentilactobacillus buchneri DSM 32651. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

La domanda riguarda l’autorizzazione del preparato di Lentilactobacillus buchneri DSM 32651 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, con la richiesta che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi tecnologici» e nel gruppo funzionale «additivi per l’insilaggio».

(4)

Nel parere del 18 settembre 2024 (2) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che il Lentilactobacillus buchneri DSM 32651 e l’additivo formulato sono sicuri per tutte le specie animali, per i consumatori e per l’ambiente. Per quanto riguarda la sicurezza degli utilizzatori, sebbene non sia considerato un irritante per gli occhi, l’additivo per mangimi è considerato un potenziale sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie. Qualsiasi esposizione della pelle e delle vie respiratorie all’additivo per mangimi è considerata rischiosa. L’aggiunta di Lentilactobacillus buchneri DSM 32651 a un livello minimo di 1 × 108 CFU/kg di materiale vegetale fresco può migliorare la stabilità aerobica dell’insilato ottenuto da materiali vegetali freschi con un tenore di sostanza secca compreso tra il 28 % e il 45 %. L’Autorità ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che il preparato di Lentilactobacillus buchneri DSM 32651 soddisfi le condizioni stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’uso di tale preparato. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute degli utilizzatori dell’additivo.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Il preparato specificato nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «additivi per l’insilaggio», è autorizzato come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj.

(2)   EFSA Journal, 2024; 22(10): e9029, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.9029.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell’additivo per mangimi

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

CFU/kg di materiale fresco

Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: additivi per l’insilaggio.

1k21903

Lentilactobacillus buchneri DSM 32651

Composizione dell’additivo

Preparato di Lentilactobacillus buchneri DSM 32651 contenente almeno 1 × 1011 CFU/g di additivo

Forma solida

---------------------------------

Caratterizzazione della sostanza attiva

Cellule vitali di Lentilactobacillus buchneri DSM 32651

----------------------------------

Metodo di analisi  (1)

Identificazione: consenso intergenico ripetitivo enterobatterico - reazione a catena della polimerasi (ERIC-RCP) o metodi di sequenziamento del DNA o elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE) (CEN/TS 17697)

Conteggio nell’additivo per mangimi: metodo di semina per spatolamento (o per inclusione) su piastra con utilizzo di agar MRS (EN 15787).

Tutte le specie animali

-

-

-

1.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione.

2.

L’additivo deve essere impiegato solo con materiale vegetale fresco facile e moderatamente difficile da insilare (2).

3.

Dose minima di additivo qualora esso non sia impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l’insilaggio: 1 × 108 CFU/kg di materiale vegetale fresco.

4.

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

6 maggio 2035


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

(2)  Foraggio facile da insilare: > 3 % di carboidrati solubili nel materiale fresco; foraggio moderatamente difficile da insilare: 1,5-3,0 % di carboidrati solubili nel materiale fresco conformemente al regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la preparazione e la presentazione delle domande e la valutazione e l’autorizzazione di additivi per mangimi (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/429/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/720/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)