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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/695 |
22.7.2025 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/695 DELLA COMMISSIONE
del 9 aprile 2025
che integra il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo livelli di soglia e classi di prestazione per i dispositivi di ancoraggio permanenti e i ganci di sicurezza
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 27, paragrafi 1 e 3, in combinato disposto con l’articolo 60, lettere a) e f),
considerando quanto segue:
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(1) |
La norma armonizzata EN 17235:2024 sui dispositivi di ancoraggio permanenti e sui ganci di sicurezza contiene livelli di soglia e sistemi di classificazione per la prestazione dei prodotti che rientrano nel suo ambito di applicazione per quanto riguarda la caratteristica essenziale «resistenza meccanica». |
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(2) |
È opportuno stabilire le caratteristiche essenziali «resistenza meccanica — prova dinamica» e «resistenza meccanica — prova del carico di rottura» quali caratteristiche per le quali il fabbricante è tenuto a dichiarare la prestazione dei dispositivi di ancoraggio e dei ganci di sicurezza all’atto di immetterli sul mercato. La caratteristica essenziale «resistenza meccanica — prova della base del gancio» dovrebbe essere aggiunta all’elenco delle caratteristiche essenziali che il fabbricante è tenuto a dichiarare per i ganci di sicurezza. |
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(3) |
Al fine di garantire una migliore applicabilità tecnica della norma EN 17235:2024 ai prodotti che rientrano nel suo ambito di applicazione, la norma dovrebbe includere soglie per i livelli di prestazione per le caratteristiche essenziali «resistenza meccanica — prova dinamica» e «resistenza meccanica — prova della base del gancio». |
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(4) |
Per motivi di sicurezza è inoltre necessario stabilire le classi di prestazione per la caratteristica essenziale «resistenza meccanica — prova dinamica» affinché nella dichiarazione di prestazione siano fornite informazioni dettagliate sulla capacità del dispositivo di sostenere diversi carichi. |
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(5) |
Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, e dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 305/2011 la Commissione, o un organismo europeo di normalizzazione in base ad un mandato rivisto emesso dalla Commissione, può stabilire classi e livelli di soglia relativi alla prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione. Tenuto conto della necessità di stabilire quanto prima classi e livelli di soglia relativi alla prestazione per i dispositivi di ancoraggio permanenti e per i ganci di sicurezza, la Commissione dovrebbe stabilire tali classi e livelli di soglia relativi alla prestazione. Ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, primo comma, del suddetto regolamento, tali classi di prestazione devono essere utilizzate nelle norme armonizzate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce norme per i dispositivi di ancoraggio permanenti e per i ganci di sicurezza che rientrano nell’ambito di applicazione della norma europea EN 17235:2024 per i prodotti. Esso stabilisce i livelli di soglia e le classi di prestazione per tali dispositivi e ganci, nonché le caratteristiche essenziali di tali prodotti che il fabbricante è tenuto a specificare nella dichiarazione di prestazione di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 305/2011.
Articolo 2
Dichiarazione obbligatoria delle caratteristiche essenziali
1. Per quanto riguarda i dispositivi di ancoraggio permanenti e i ganci di sicurezza, nella dichiarazione di prestazione all’atto di immettere tali prodotti sul mercato, il fabbricante dichiara le caratteristiche essenziali seguenti:
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a) |
resistenza meccanica — prova dinamica; |
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b) |
resistenza meccanica — prova del carico di rottura. |
2. Se un prodotto comprende un gancio di sicurezza, il fabbricante di tale prodotto dichiara inoltre, nella dichiarazione di prestazione all’atto di immettere tale prodotto sul mercato, la caratteristica essenziale «resistenza meccanica — prova della base del gancio».
Articolo 3
Livelli di soglia
1. Per la caratteristica essenziale di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), il livello per i valori di progetto delle azioni è pari o superiore a 9,0 kN se sottoposto a prove conformemente alla norma EN 17235:2024, come specificato nell’allegato.
2. Se un prodotto comprende un gancio di sicurezza, il livello per la misurazione per la caratteristica essenziale «resistenza meccanica — prova della base del gancio» è pari o inferiore a 5 mm se sottoposto a prove conformemente alla norma EN 17235:2024, come specificato nell’allegato.
Articolo 4
Classi di prestazione
Per quanto riguarda le caratteristiche essenziali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), le classi di prestazione per i dispositivi di ancoraggio permanenti e per i ganci di sicurezza figurano nell’allegato.
Articolo 5
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/305/oj.
ALLEGATO
Livelli di soglia e classi di prestazione dei dispositivi di ancoraggio permanenti e dei ganci di sicurezza conformemente alla norma EN 17235:2024
Tabella 1
Kit A — Kit di ancoraggio comprendente un unico dispositivo di ancoraggio
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Caratteristica essenziale |
Livello di soglia |
Classi di prestazione (1) |
Valore di progetto delle azioni |
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Resistenza meccanica — Prova dinamica (1) |
≥ 9,0 kN |
1 |
9 kN |
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2 |
10,5 kN |
Tabella 2
Kit B — Kit di ancoraggio comprendente un gancio di sicurezza
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Caratteristica essenziale |
Livello di soglia |
Classi di prestazione (2) |
Valore di progetto delle azioni |
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Resistenza meccanica — Prova della base del gancio |
≤ 5 mm |
- |
- |
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Resistenza meccanica — Prova dinamica (1) |
≥ 9,0 kN |
1 |
9 kN |
|
2 |
10,5 kN |
Tabella 3
Kit C — Kit di ancoraggio comprendente una linea di ancoraggio costituita da un cavo orizzontale
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Caratteristica essenziale |
Livello di soglia |
Classi di prestazione (3) |
Valore di progetto delle azioni |
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Resistenza meccanica — Prova dinamica (1) |
≥ 9,0 kN |
1 |
9 kN |
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2 |
10,5 kN |
||
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3 |
12,0 kN |
||
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4 |
13,5 kN |
Tabella 4
Kit D — Kit di ancoraggio comprendente una linea di ancoraggio costituita da un binario orizzontale
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Caratteristica essenziale |
Livello di soglia |
Classi di prestazione (4) |
Valore di progetto delle azioni |
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Resistenza meccanica — Prova dinamica (1) |
≥ 9,0 kN |
1 |
9 kN |
|
2 |
10,5 kN |
||
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3 |
12,0 kN |
||
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4 |
13,5 kN |
(1) Il numero della classe di prestazione è seguito dall’acronimo dei prototipi applicabili.
(2) Il numero della classe di prestazione è seguito dall’acronimo dei prototipi applicabili.
(3) Il numero della classe di prestazione è seguito dall’acronimo dei prototipi applicabili.
(4) Il numero della classe di prestazione è seguito dall’acronimo dei prototipi applicabili.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/695/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)