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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/673 |
4.4.2025 |
DECISIONE (UE) 2025/673 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 24 marzo 2025
che modifica la decisione (UE) 2023/1681 relativa alla comunicazione alla Banca centrale europea di dati in materia di vigilanza segnalati alle autorità nazionali competenti dai soggetti vigilati (BCE/2023/18) (BCE/2025/10)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,
visto il regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sull’MVU) (BCE/2014/7) (2) e in particolare gli articoli 21 e 140, paragrafo 4,
vista la proposta del Consiglio di vigilanza,
considerando quanto segue:
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(1) |
La direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) disciplina la vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate che abbiano ottenuto l’autorizzazione in conformità alle norme di diritto dell’Unione e che appartengano ad un conglomerato finanziario. |
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(2) |
Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2002/87/CE, le imprese regolamentate o le società di partecipazione finanziaria mista sono obbligate dagli Stati membri a riferire, a intervalli regolari e almeno con cadenza annuale, al coordinatore in merito ad ogni significativa concentrazione dei rischi a livello del conglomerato finanziario. Inoltre, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, dello stesso atto, tali soggetti sono altresì tenuti a riferire al coordinatore, a intervalli regolari e almeno con cadenza annuale, in merito a tutte le operazioni infragruppo significative delle imprese regolamentate a livello del conglomerato finanziario. |
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(3) |
Al fine di segnalare i dati sulle concentrazioni significative dei rischi e sulle operazioni infragruppo significative, il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2454 (4) della Commissione stabilisce le norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l’ambito di applicazione, la frequenza e il formato dei dati da segnalare. |
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(4) |
Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1024/2013 e dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), la Banca centrale europea (BCE) assume i compiti di coordinatore di un conglomerato finanziario e, in quanto tale, dovrebbe ricevere le informazioni da segnalare in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, e dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2002/87/CE. |
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(5) |
La decisione(UE) 2023/1681 della Banca centrale europea (BCE/2023/18) (5) stabilisce le procedure relative alla trasmissione alla BCE di informazioni segnalate alle autorità nazionali competenti (ANC) da soggetti vigilati. |
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(6) |
Al fine di migliorare l’efficienza e la qualità della procedura, è opportuno modificare la procedura di segnalazione dei dati sulle concentrazioni significative dei rischi e sulle operazioni infragruppo significative a livello di conglomerato finanziario. Come per altre informazioni comunicate a intervalli regolari in conformità al pertinente diritto dell’Unione, è opportuno che i dati sulle concentrazioni significative dei rischi e sulle operazioni infragruppo significative siano trasmessi dai soggetti vigilati significativi alle ANC. È opportuno che le ANC provvedano al controllo preliminare dei dati e rendano disponibili le informazioni alla BCE. |
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(7) |
È pertanto opportuno modificare la decisione BCE/2023/18 per includere anche la trasmissione alla BCE di informazioni sulle concentrazioni significative dei rischi e sulle operazioni infragruppo significative segnalate alle ANC da soggetti vigilati significativi. |
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(8) |
Pertanto, è opportuno modificare la decisione BCE/2023/18 di conseguenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifiche
La decisione BCE/2023/18 è modificata come segue:
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1. |
l’articolo 1 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione Ai sensi dell’articolo 21 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), la presente decisione stabilisce le procedure relative alla trasmissione alla Banca centrale europea (BCE) delle informazioni segnalate alle autorità nazionali competenti (ANC) dai soggetti vigilati, in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 (*1) della Commissione, al regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 (*2) della Commissione, al regolamento di esecuzione (UE) 2021/453 (*3) della Commissione e al regolamento di esecuzione (UE) 2021/2454 (*4) della Commissione. (*1) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 della Commissione, del 14 settembre 2016, che stabilisce le norme tecniche di attuazione per i modelli, le definizioni e le soluzioni IT che gli enti sono tenuti ad applicare nella presentazione di informazioni all’Autorità bancaria europea e alle autorità competenti in conformità all’articolo 78, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 2.12.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/2070/oj).;" (*2) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (GU L 97 del 19.3.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/451/oj).;" (*3) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/453 della Commissione, del 15 marzo 2021, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi di segnalazione specifici per il rischio di mercato (GU L 89 del 16.3.2021, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/453/oj).;" (*4) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2454 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni a fini di vigilanza delle concentrazioni dei rischi e delle operazioni intragruppo (GU L 324 del 19.12.2022, pag. 55, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2454/oj).»;" |
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2. |
all’articolo 3 è inserito il seguente paragrafo 3: «3. Le ANC trasmettono alla BCE le informazioni loro segnalate dai soggetti vigilati significativi ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2454. Le ANC trasmettono alla BCE tali informazioni all’atto della ricezione delle trasmissioni dei dati e una volta eseguite le verifiche iniziali dei dati precisate all’articolo 6, senza indebito ritardo.» |
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3. |
All’articolo 4, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera c):
(*5) Regolamento delegato (UE) n. 2015/2303 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra la direttiva 2002/87/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano le definizioni e coordinano la vigilanza supplementare in tema di concentrazione dei rischi e operazioni infragruppo (GU L 326 dell’11.12.2015, pag. 34, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2303/oj).»." |
Articolo 2
Efficacia
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica ai destinatari.
Articolo 3
Destinatari
Le autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti sono destinatarie della presente decisione.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 24 marzo 2025
Per il Consiglio direttivo della BCE
La presidente della BCE
Christine LAGARDE
(1) GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1024/oj..
(2) GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/468/oj.
(3) Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell’11.2.2003, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/87/oj).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2454 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni a fini di vigilanza delle concentrazioni dei rischi e delle operazioni intragruppo (GU L 324 del 19.12.2022, pag. 55, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2454/oj).
(5) Decisione (UE) 2023/1681 della Banca centrale europea, del 17 agosto 2023, relativa alla comunicazione alla Banca centrale europea di dati in materia di vigilanza segnalati alle autorità nazionali competenti dai soggetti vigilati (BCE/2023/18) (GU L 216 dell’1.9.2023, pag. 105, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1681/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/673/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)