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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2025/669

1.4.2025

REGOLAMENTO (UE) 2025/669 DEL CONSIGLIO

del 31 marzo 2025

recante modifica del regolamento (UE) 2025/202, che fissa, per il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2025/202 (1) del Consiglio fissa, per il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione. È opportuno modificare tali possibilità di pesca, incluse alcune misure ad esse funzionalmente collegate, per tener conto dei pareri scientifici pubblicati nonché dell’esito delle consultazioni con i paesi terzi e delle riunioni delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP).

(2)

Il 6 marzo 2025 l’Unione e il Regno Unito hanno condotto consultazioni bilaterali a norma dell’articolo 498, paragrafi 2, 4 e 6, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (2) in merito al totale ammissibile di catture (TAC) per i cicerelli e le catture accessorie connesse (Ammodytes spp.) nelle acque del Regno Unito e dell’Unione della sottozona CIEM 4, nelle acque del Regno Unito della divisione CIEM 2a e nelle acque dell’Unione della divisione CIEM 3a. L’Unione ha partecipato a tali consultazioni sulla base della sua posizione avallata dal Consiglio il 4 marzo 2025. L’esito di tali consultazioni è stato riportato in un verbale scritto firmato il 12 marzo 2025. È pertanto opportuno fissare il TAC pertinente al livello convenuto con il Regno Unito.

(3)

I limiti dello sforzo di pesca per i pescherecci dell’Unione adibiti alla pesca del tonno rosso (Thunnus thynnus) in una parte della zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas – ICCAT), nell’Oceano Atlantico, a est di 45° O, e nel Mediterraneo, nonché la capacità massima di immissione e di allevamento di tonno rosso per le aziende dell’Unione in tale zona si basano sulle informazioni fornite nei piani annuali di cui agli articoli 11, 13 e 15 del regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). A norma dell’articolo 16, paragrafo 1, di tale regolamento, gli Stati membri sono tenuti a trasmettere tali piani alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno. Tali piani sono successivamente assemblati dalla Commissione e costituiscono la base per l’elaborazione di un piano annuale dell’Unione, che è trasmesso al segretariato dell’ICCAT per esame e approvazione da parte dell’ICCAT, come previsto dall’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2053. Il 5 marzo 2025 l’ICCAT ha approvato il piano annuale dell’Unione per il 2025. È pertanto opportuno modificare i limiti dello sforzo di pesca dell’Unione e la capacità massima di immissione e di allevamento dell’Unione per il 2025 in linea con il suddetto piano annuale.

(4)

Ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2023/2053, alcuni Stati membri hanno incluso nei loro piani di pesca annuali trasmessi alla Commissione la richiesta di trasferire il 5 % del proprio contingente annuale di tonno rosso nell’Oceano Atlantico, a est di 45° O, e nel Mediterraneo dal 2024 al 2025. Sulla base di tali richieste, la Commissione ha integrato nel piano annuale dell’Unione per il 2025 una richiesta di trasferimento del contingente dell’UE per tale stock dal 2024 al 2025. A seguito dell’approvazione del piano annuale dell’Unione, è pertanto opportuno modificare di conseguenza i contingenti degli Stati membri interessati per il tonno rosso nell’Oceano Atlantico, a est di 45° O, e nel Mediterraneo per il 2025.

(5)

In conformità degli articoli 8 bis, 17 ter e 18 ter del regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), il contingente annuale per alcuni Stati membri di: a) tonno obeso (Thunnus obesus) nell’Oceano Atlantico; b) alalunga (Thunnus alalunga) nell’Oceano Atlantico, sia a nord di 5° N che a sud di 5° N; e c) pesce spada (Xiphias gladius) nell’Oceano Atlantico, sia a nord di 5° N che a sud di 5° N, è stato trasferito dal 2023 al 2025 in conformità delle pertinenti raccomandazioni dell’ICCAT. È pertanto opportuno modificare di conseguenza i contingenti degli Stati membri interessati per tali stock per il 2025.

(6)

L’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2107 impone ai pescherecci dell’Unione di non danneggiare e di reimmettere tempestivamente in acqua per quanto possibile gli squali mako (Isurus oxyrinchus) catturati accidentalmente nell’oceano Atlantico, a nord di 5° N («squalo mako dell’Atlantico settentrionale»), tenendo nel contempo in debita considerazione la sicurezza dei membri dell’equipaggio. In occasione della sua riunione annuale del 2021, l’ICCAT ha adottato il divieto di tenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squalo mako dell’Atlantico settentrionale. È pertanto opportuno attuare tale divieto nel diritto dell’Unione. Tale divieto dovrebbe applicarsi fino al 31 dicembre 2025 o, se anteriore, fino alla data in cui diventa applicabile una modifica del regolamento (UE) 2017/2107 che introduce tale divieto.

(7)

In occasione della sua 13a riunione annuale nel 2025 l’Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (South Pacific Regional Fisheries Management Organisation – SPRFMO) ha adottato limiti di cattura per il sugarello cileno (Trachurus murphyi) e ha confermato le attività di pesca esplorativa di austromerluzzi (Dissostichus spp.). La SPRFMO ha inoltre mantenuto o modificato le misure funzionalmente collegate. È opportuno attuare tali risultati della riunione SPRFMO nel diritto dell’Unione.

(8)

In occasione della sua riunione annuale del 2024, la Commissione interamericana per il tonno tropicale (Inter-American Tropical Tuna Commission – IATTC) ha mantenuto i periodi di chiusura per i pescherecci a cianciolo adibiti alla pesca di tonno albacora (Thunnus albacares), tonno obeso o tonnetto striato (Katsuwonus pelamis). Tale misura è stata attuata nel diritto dell’Unione con il regolamento (UE) 2025/202. Inoltre, in occasione della sua riunione annuale del 2024, la IATTC ha deciso che le parti contraenti debbano comunicare al proprio segretariato le catture annue di tonno obeso effettuate dai singoli pescherecci a cianciolo entro il 15 febbraio dell’anno successivo, e di prevedere giorni di chiusura aggiuntivi per i singoli pescherecci a cianciolo che raggiungano specifiche soglie di catture di tonno obeso. È opportuno attuare tali risultati nel diritto dell’Unione.

(9)

Nell’allegato IA, parte B, del regolamento (UE) 2025/202 è opportuno rettificare un errore nella tabella dei TAC per lo sgombro (Scomber scombrus) nel Mare del Nord e nel Mar Baltico, nella condizione speciale per le acque del Regno Unito e le acque internazionali delle zone CIEM 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 e 14 (MAC/*2AX14) di cui alla nota 1.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2025/202.

(11)

Vista l’urgente necessità di evitare interruzioni delle attività di pesca, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(12)

Le possibilità di pesca e le misure ad esse funzionalmente collegate di cui al regolamento (UE) 2025/202 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025. È pertanto opportuno che anche le disposizioni relative alle possibilità di pesca e le misure ad esse funzionalmente collegate introdotte dal presente regolamento si applichino a decorrere da tale data. Tale applicazione retroattiva non pregiudica i principi della certezza del diritto o il principio del legittimo affidamento, in quanto le possibilità di pesca in questione sono aumentate o non sono state ancora esaurite e le misure ad esse funzionalmente collegate sono già state attuate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) 2025/202

Il regolamento (UE) 2025/202 è così modificato:

1)

l’articolo 29 è sostituito dal seguente:

«Articolo 29

Squali

1.   Oltre ai divieti di cui agli articoli da 32 a 36 del regolamento (UE) 2017/2107, è vietato praticare la pesca diretta anche di specie di squalo volpe del genere Alopias.

2.   È vietato tenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali mako (Isurus oxyrinchus) nell’Oceano Atlantico, a nord di 5° N, catturati nell’ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT.»

;

2)

all’articolo 37 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«5.   Per ciascuno dei pescherecci a cianciolo operanti nella zona della convenzione IATTC e battenti bandiera di uno Stato membro, tale Stato membro di bandiera trasmette alla Commissione, entro il 1° febbraio, i dati relativi alle catture annue di tonno obeso nella zona della convenzione IATTC nell’anno precedente. La Commissione raccoglie e trasmette tempestivamente tali informazioni al segretariato della IATTC.

6.   I periodi di chiusura di cui al paragrafo 1 sono prorogati per i pescherecci a cianciolo dell’Unione sulla base delle loro catture di tonno obeso seguenti nella zona della convenzione IATTC nell’anno precedente come segue:

per i pescherecci che hanno catturato tra le 1 200 e le 1 499 tonnellate, il periodo di chiusura è prorogato di 10 giorni;

per i pescherecci che hanno catturato tra le 1 500 e le 1 799 tonnellate, il periodo di chiusura è prorogato di 13 giorni;

per i pescherecci che hanno catturato tra le 1 800 e le 2 099 tonnellate, il periodo di chiusura è prorogato di 16 giorni;

per i pescherecci che hanno catturato tra le 2 100 e le 2 399 tonnellate, il periodo di chiusura è prorogato di 19 giorni; e

per i pescherecci che hanno catturato almeno 2 400 tonnellate di tonno obeso, il periodo di chiusura è prorogato di 22 giorni.

Le proroghe dei periodi di chiusura di cui al primo comma si applicano come segue:

per il periodo di chiusura di cui al paragrafo 1, lettera a), i giorni aggiuntivi sono aggiunti prima dell’inizio di tale periodo di chiusura; e

per il periodo di chiusura di cui al paragrafo 1, lettera b), i giorni aggiuntivi sono aggiunti dopo la fine di tale periodo di chiusura.

Per ciascuno di tali pescherecci interessati, lo Stato membro di bandiera interessato informa la Commissione delle proroghe dei periodi di chiusura contestualmente alla comunicazione alla Commissione del periodo di chiusura prescelto a norma del paragrafo 2.»

;

3)

all’articolo 63 è inserita la lettera seguente:

«h bis)

l’articolo 29, paragrafo 2, si applica dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 o, se anteriore, fino alla data in cui diventa applicabile una modifica del regolamento (UE) 2017/2107 che introduce il divieto di tenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali mako (Isurus oxyrinchus) nell’Oceano Atlantico, a nord di 5° N, catturati nell’ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT;»

;

4)

l’allegato IA, parte B, e gli allegati ID, IH e VI sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2025

Per il Consiglio

Il presidente

A. SZŁAPKA


(1)  Regolamento (UE) 2025/202 del Consiglio, del 30 gennaio 2025, che fissa, per il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione e che modifica il regolamento (UE) 2024/257 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca per il 2025 (GU L, 2025/202, 31.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/202/oj).

(2)  Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/689(1)/oj).

(3)  Regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627 (GU L 238 del 27.9.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2053/oj).

(4)  Regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT), e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007 (GU L 315 del 30.11.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2107/oj).


ALLEGATO

Gli allegati IA, ID, IH e VI del regolamento (UE) 2025/202 sono così modificati:

1)

nell’allegato IA, la parte B è così modificata:

a)

La tabella 1 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 1

Specie:

Cicerelli e catture accessorie connesse

Zona:

acque del Regno Unito e acque dell’Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a;

acque dell’Unione della zona 3a

Ammodytes spp.

 

Danimarca

102 630

 (1)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96, salvo se diversamente specificato nella nota 2.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96, salvo se diversamente specificato nella nota 2.

Germania

157

 (1)

Svezia

3 769

 (1)

Unione

106 556

 

Regno Unito

3 522

 

TAC

110 078

 

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nelle zone seguenti di gestione del cicerello definite nell’allegato III non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

Zona: acque dell’Unione delle zone di gestione del cicerello

 

1r

2r

3r

4

5r

6

7r

 

(SAN/234_1R)

 ()

(SAN/234_2R)

 ()

(SAN/234_3R)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5R)

(SAN/234_6)

 ()

(SAN/234_7R)

Danimarca

66 016

36 509

0

0

0

104

0

Germania

101

56

0

0

0

0

0

Svezia

2 424

1 341

0

0

0

4

0

Unione

68 541

37 906

0

0

0

108

0

Regno Unito

2 266

1 253

0

0

0

4

0

Totale

70 807

39 159

0

0

0

112

0

()  Si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.»;

b)

nella tabella 103, la nota 1 è sostituita dalla seguente:

«(1)

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

 

3a

(MAC/*03 A.)

Acque del Regno Unito e acque dell’Unione delle zone 3a, 4b e 4c

(MAC/*3A4BC)

4b

(MAC/*04B.)

4c

(MAC/*04C.)

Acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 e 14

(MAC/*2AX14)

Belgio

0

0

0

0

228

Danimarca

0

4 130

0

0

13 197

Germania

0

0

0

0

238

Francia

0

490

0

0

718

Paesi Bassi

0

490

0

0

723

Svezia

0

0

390

10

2 184

Unione

0

5 110

390

10

17 288 »;

2)

l’allegato ID è così modificato:

a)

le tabelle 7 e 8 sono sostituite dalle seguenti:

«Tabella 7

Specie:

Alalunga (del nord)

Zona:

Oceano Atlantico, a nord di 5° N

Thunnus alalunga

(ALB/AN05N)

Irlanda

4 603,57

 

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Spagna

26 004,73

 

Francia

9 172,27

 

Portogallo

3 198,54

 

Unione

42 979,11

 (2)  (3)

TAC

47 251,00

 


Tabella 8

Specie:

Alalunga (australe)

Zona:

Oceano Atlantico, a sud di 5° N

Thunnus alalunga

(ALB/AS05N)

Spagna

1 087,65

 

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96»;

Francia

357,45

 

Portogallo

761,15

 

Unione

2 206,25

 

 

0,00

 

TAC

28 000,00

 

b)

le tabelle 11 e 12 sono sostituite dalle seguenti:

«Tabella 11

Specie:

Tonno obeso

Zona:

Oceano Atlantico

Thunnus obesus

(BET/ATLANT)

Spagna

8 404,59

 (4)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Francia

3 569,90

 (4)

Portogallo

2 943,93

 (4)

Unione

14 918,42

 (4)

TAC

73 000,00

 (4)


Tabella 12

Specie:

Tonno rosso

Zona:

Oceano Atlantico, a est di 45° O, e Mar Mediterraneo

Thunnus thynnus

(BFT/AE45WM)

Cipro

193,42

 (8)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Grecia

347,70

 

Spagna

7 098,54

 (6)  (8)

Francia

7 069,80

 (6)  (7)  (8)

Croazia

1 117,41

 (10)

Italia

5 579,83

 (8)  (9)

Malta

446,65

 (8)

Portogallo

644,90

 

Altri Stati membri

79,90

 (5)

Unione

22 578,15

 (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

TAC

40 570,00

 (5)

c)

Le tabelle 14 e 15 sono sostituite dalle seguenti:

«Tabella 14

Specie:

Pesce spada

Zona:

Oceano Atlantico, a nord di 5° N

Xiphias gladius

(SWO/AN05N)

Spagna

6 425,79

 (12)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Portogallo

1 071,61

 (12)

Altri Stati membri

97,07

 (11)  (12)

Unione

7 594,47

 

TAC

14 769,00

 


Tabella 15

Specie:

Pesce spada

Zona:

Oceano Atlantico, a sud di 5° N

Xiphias gladius

(SWO/AS05N)

Spagna

5 004,84

 (13)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Portogallo

301,56

 (13)

Unione

5 306,40

 

TAC

10 000,00

 

3)

l’allegato IH è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IH

ZONA DELLA CONVENZIONE SPRFMO

Tabella 1

Specie:

Austromerluzzi

Dissostichus spp.

Zona:

zona della convenzione SPRFMO, blocchi di ricerca A e B (14)

(TOT/SPR-AB)

TAC

162

 (15)  (16)  (17)

TAC precauzionale


Tabella 2

Specie:

Sugarello cileno

Trachurus murphyi

Zona:

zona della convenzione SPRFMO

(CJM/SPRFMO)

Germania

23 278,33

 

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96»;

Paesi Bassi

25 231,31

 

Lituania

16 197,66

 

Polonia

27 850,69

 

Unione

92 558,00

 

TAC

Non pertinente

 

4)

l’allegato VI è così modificato:

a)

al punto 2, la nota 1 è sostituita dalla seguente:

«(1)

Questo numero può essere aumentato nel caso in cui un peschereccio a cianciolo sia sostituito da più pescherecci con palangaro (fino ad un massimo di 10) conformemente alla tabella di cui al punto 4 del presente allegato.»

b)

i punti 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«4.

Numero massimo di pescherecci di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzati a pescare, tenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella

 

Numero di pescherecci (1)

 

Grecia (2)

Spagna

Francia

Croazia

Italia

Cipro (3)

Malta (4)

Portogallo

Pescherecci a cianciolo (5)

0

7

22

18

21

1

2

0

Pescherecci con palangaro

0

36

23

0

40

16

63

0

Pescherecci con lenze e canne

0

66

8

0

0

0

0

0

Pescherecci con lenze a mano

0

1

47

12

0

0

0

0

Pescherecci da traino

0

0

56

0

0

0

0

0

Pescherecci per pesca costiera su piccola scala

50

704

0

0

0

0

0

76

Altri pescherecci adibiti alla pesca artigianale (6)

76

0

149

0

151

0

255

0

5.

Numero massimo di tonnare autorizzate da ciascuno Stato membro per la pesca del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Numero massimo di tonnare

Stato membro

Numero di tonnare

Spagna

6

Italia

2

Portogallo

2

6.

Numero massimo di allevamenti autorizzati e quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella

Numero massimo di allevamenti autorizzati e quantitativo di catture di tonno rosso selvatico (in tonnellate)

Stato membro

Numero di allevamenti

Quantitativo di catture (in tonnellate)

Grecia

0

0

Spagna

7

9 326,00

Croazia

4

2 652,30

Italia

7

1 910,00

Cipro

0

0

Malta

5

12 325,00

Portogallo

2

518,00 »


(1)  Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano e sgombro (OT1/*2A3A4X). Le catture accessorie di merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(2)  Si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.»;

(2)  Il numero di pescherecci dell’Unione dediti alla pesca dell’alalunga del nord come specie bersaglio è 1 241.

(3)  Condizione speciale: nei limiti di questo contingente, nelle acque del Regno Unito (ALB/*AN05N-UK) non può essere pescato un quantitativo superiore a 280,00.

(4)  Le catture di tonno obeso effettuate da pescherecci a cianciolo (BET/*ATLPS) e pescherecci con palangaro di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 20 metri (BET/*ATLLL) sono comunicate separatamente. Per questi pescherecci gli Stati membri sono tenuti a trasmettere settimanalmente le catture a partire dal mese di giugno, quando le catture raggiungono l’80 % del contingente.

(5)  Eccetto Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Malta e Portogallo ed esclusivamente come cattura accessoria. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BFT/AE45WM_AMS).

(6)  Condizione speciale: nell’ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dai pescherecci di cui all’allegato VI, punto 1, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*8301):

Spagna

1 079,14

Francia

501,33

Unione

1 580,47

(7)  Condizione speciale: nell’ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso non inferiore a 6,4 kg o di lunghezza non inferiore a 70 cm effettuate dai pescherecci di cui all’allegato VI, punto 1, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*641):

Francia

100,00

Unione

100,00

(8)  Condizione speciale: nell’ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dai pescherecci di cui all’allegato VI, punto 2, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*8302):

Spagna

141,97

Francia

141,40

Italia

111,60

Cipro

3,87

Malta

8,93

Unione

407,77

(9)  Condizione speciale: nell’ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dai pescherecci di cui all’allegato VI, punto 3, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*643):

Italia

111,60

Unione

111,60

(10)  Condizione speciale: nell’ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate a fini di allevamento dai pescherecci di cui all’allegato VI, punto 3, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*8303F):

Croazia

1 005,67

Unione

1 005,67 »;

(11)  Esclusivamente per le catture accessorie. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (SWO/AN05N_AMS).

(12)  Condizione speciale: fino ad un massimo del 2,39 % di questo quantitativo può essere pescato nell’Oceano Atlantico, a sud di 5° N (SWO/*AS05N). Le catture da imputare alla condizione speciale del contingente condiviso sono comunicate separatamente (SWO/*AS05N_AMS).

(13)  Condizione speciale: fino ad un massimo del 3,51 % di questo quantitativo può essere pescato nell’Oceano Atlantico, a nord di 5° N (SWO/*AN05N).»;

(14)  Blocco di ricerca A:

NO:

50°30′ S, 136°E

NE:

50°30′ S, 140°30′ E

SE:

54°50′ S, 140° 30′ E

SO:

54°50′ S, 136° E

Blocco di ricerca B:

NO:

52°45′ S, 140° 30′ E

NE:

52°45′ S, 145° 30′ E

SE:

54°50′ S, 145° 30′ E

SO:

54°50′ S, 140° 30′ E

(15)  Questo TAC annuale è destinato unicamente alla pesca sperimentale quale definita all’articolo 4, punto 11), del regolamento (UE) 2018/975 del Parlamento europeo e del Consiglio*. La pesca è limitata a profondità comprese tra 600 m e 2 500 m. È inoltre limitata a una bordata della durata massima di 60 giorni consecutivi che può avvenire in qualsiasi momento tra il 1° maggio e il 15 novembre 2025. Tutte le attività di pesca cessano immediatamente qualora si verifichi la morte:

a)

di un esemplare di una delle specie seguenti: albatro urlatore (Diomedea exulans), albatro testagrigia (Thalassarche chrysostoma), albatro sopracciglio nero (Thalassarche melanophris), petrello grigio (Procellaria cinerea), petrello piumoso (Pterodroma mollis); o

b)

di tre esemplari di una qualsiasi delle specie seguenti: albatro mantochiaro (Phoebetria palpebrata), ossifraga del sud (Macronectes giganteus) e ossifraga del nord (Macronectes halli).

La pesca è inoltre limitata a un numero massimo di 5 000 ami per cala, con un massimo di 100 cale. I palangari sono calati ad una distanza di almeno 3 miglia nautiche gli uni dagli altri e non in zone precedentemente utilizzate da palangari nell’ultimo anno civile. Le attività di pesca cessano una volta raggiunto il TAC o, se ciò avviene prima, una volta effettuate 100 cale/retate durante la bordata.

*

Regolamento (UE) 2018/975 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che definisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona definita dalla convenzione dell’Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) (GU L 179 del 16.7.2018, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/975/oj).

(16)  Di cui fino a 129 tonnellate possono essere pescate nel blocco di ricerca A. In caso di avvicinamento al limite di cattura per il blocco di ricerca A, sono calati palangari più corti per garantire di non superare il limite di cattura. Le catture di austromerluzzi nel blocco di ricerca A sono comunicate separatamente (TOT/SPR-A).

(17)  Di cui fino a 33 tonnellate possono essere pescate nel blocco di ricerca B. In caso di avvicinamento al limite di cattura per il blocco di ricerca B, sono calati palangari più corti per garantire di non superare il limite di cattura. Le catture di austromerluzzi nel blocco di ricerca B sono comunicate separatamente (TOT/SPR-B).

(1)  I numeri riportati nella presente tabella possono essere ulteriormente aumentati, purché si adempiano gli obblighi internazionali dell’Unione.

(2)  Un peschereccio a cianciolo di medie dimensioni è stato sostituito con al massimo 10 pescherecci con palangaro o con un peschereccio a cianciolo di piccole dimensioni e altri tre pescherecci adibiti alla pesca artigianale.

(3)  È possibile sostituire un peschereccio a cianciolo di medie dimensioni con al massimo 10 pescherecci con palangaro o con un peschereccio a cianciolo di piccole dimensioni e al massimo tre pescherecci con palangaro.

(4)  È possibile sostituire un peschereccio a cianciolo di medie dimensioni con al massimo 10 pescherecci con palangaro.

(5)  I rispettivi numeri di pescherecci a cianciolo riportati nella presente tabella sono il risultato di trasferimenti tra Stati membri e non vanno a costituire diritti storici per il futuro.

(6)  Pescherecci polivalenti, che utilizzano più attrezzi (palangaro, lenza a mano, lenza al traino).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/669/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)