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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2025/661

4.4.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/661 DELLA COMMISSIONE

del 3 aprile 2025

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Parmigiano Reggiano» (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 3, lettera b), e l’articolo 53, paragrafo 2, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che ha abrogato il regolamento (UE) n. 1151/2012, quest’ultimo regolamento resta applicabile alle domande di approvazione di una modifica non minore del disciplinare delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari ricevute dalla Commissione e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea prima del 13 maggio 2024. Inoltre, a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), le norme applicabili prima del 7 dicembre 2021 continuano ad applicarsi alle domande di approvazione di una modifica del disciplinare di denominazioni d’origine ricevute dalla Commissione prima dell’8 giugno 2022. Dal momento che la Commissione ha ricevuto una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare della DOP «Parmigiano Reggiano» in data 2 dicembre 2021, si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 1151/2012 nella versione applicabile prima del 7 dicembre 2021.

(2)

Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, a norma dell’articolo 50, paragrafo 1, dello stesso, la Commissione ha esaminato la domanda dell’Italia relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (4).

(3)

La Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (5), conformemente all’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012.

(4)

L’8 settembre 2023 la Commissione ha ricevuto una notifica di opposizione e la relativa dichiarazione di opposizione motivata da una società con sede in Germania.

(5)

A norma dell’articolo 51, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, residente o stabilita in uno Stato membro diverso da quello di presentazione della domanda, può presentare una notifica di opposizione allo Stato membro in cui è stabilita. Tenuto conto del fatto che la notifica di opposizione della società con sede in Germania è stata presentata direttamente alla Commissione e pertanto in modo non conforme alla procedura prevista all’articolo 51, paragrafo 1, la notifica di opposizione è considerata irricevibile.

(6)

Il 28 agosto 2023 la Commissione ha ricevuto dall’Austria una notifica di opposizione e la dichiarazione di opposizione motivata. La Commissione ha trasmesso entrambe all’Italia il 29 agosto 2023. Il 6 ottobre 2023 l’Austria ha confermato che la dichiarazione di opposizione motivata era completa e che non intendeva fornire ulteriori informazioni.

(7)

Dopo aver esaminato la dichiarazione di opposizione motivata e averla ritenuta ricevibile, a norma dell’articolo 51, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012 con lettera del 14 novembre 2023 la Commissione ha invitato l’Italia e l’Austria ad avviare idonee consultazioni al fine di raggiungere un accordo. Su richiesta dell’Italia, il 23 febbraio 2024 la Commissione ha prorogato di altri trenta giorni il termine per le consultazioni.

(8)

Le consultazioni tra l’Italia e l’Austria si sono concluse senza aver raggiunto un accordo. La Commissione deve pertanto adottare una decisione a norma dell’articolo 52, paragrafo 3, lettera b), e dell’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, tenendo conto dei risultati delle consultazioni.

(9)

Il disciplinare di produzione vigente prevede un periodo di transizione di quattro mesi per l’alimentazione di animali provenienti da filiere produttive diverse da quella del «Parmigiano Reggiano». La modifica dell’articolo 9 della sezione «Regolamento di alimentazione delle bovine» del disciplinare prevede che l’introduzione di animali provenienti da filiere produttive diverse da quella del «Parmigiano Reggiano» negli allevamenti per la produzione del latte o negli allevamenti di rimonta deve avvenire non oltre il compimento del decimo mese di età. La sezione «Regolamento di alimentazione delle bovine» si applica all’alimentazione degli animali destinati a produrre latte per la trasformazione in Parmigiano Reggiano. La filiera del «Parmigiano Reggiano» comprende le aziende lattiero-casearie che producono il «Parmigiano Reggiano».

(10)

Nel motivare la modifica l’Italia ha sottolineato la necessità di preservare gli elementi di tipicità del formaggio «Parmigiano Reggiano»: l’impatto del territorio con il divieto di uso di insilati e l’accento sui foraggi prativi; la gestione di stalla con un’alimentazione e una cura degli animali corrette; e la dieta specifica che favorisce le condizioni microbiologiche necessarie alla produzione del formaggio. L’Italia ha indicato che le modifiche proposte sono intese ad adeguare gli animali all’alimentazione, a soddisfare le norme della DOP, a semplificare i controlli di conformità e a ridurre i problemi di non conformità.

(11)

Le argomentazioni dell’Austria esposte nella dichiarazione di opposizione motivata e nelle consultazioni con l’Italia possono essere sintetizzate come segue.

(12)

L’Austria sostiene che la domanda di modifica non minore introduca condizioni che costituiscono una restrizione non autorizzata alla libera circolazione delle merci. L’opponente ha menzionato gli articoli 34 e 36 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 e la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(13)

In tale contesto l’Austria sostiene che la restrizione introdotta dalla modifica vada al di là di quanto necessario per stabilire il legame con l’ambiente geografico.

(14)

Secondo le affermazioni dell’Austria, l’agevolazione dei controlli nell’ambito nella filiera certificata non può giustificare la restrizione proposta. A sostegno di tale affermazione l’Austria ha invocato l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1151/2012, in base al quale il requisito del confezionamento che deve aver luogo nella zona geografica delimitata deve basarsi sulla necessità di salvaguardare la qualità, garantire l’origine o assicurare il controllo e non deve costituire una restrizione ingiustificata alla libera circolazione dei prodotti e dei servizi, e l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione (7), che prevede che tutte le restrizioni all’origine delle materie prime contemplate nel disciplinare di un prodotto il cui nome è registrato come indicazione geografica protetta siano giustificate in relazione al legame con la zona geografica.

(15)

L’Italia ha confermato la validità della motivazione della modifica in relazione agli animali provenienti da altre filiere produttive, fornita nella domanda di modifica, e ha fornito ulteriori argomentazioni in merito all’impatto della produzione di materie prime sul prodotto finale e alla necessità di rafforzare i controlli sulla qualità del prodotto.

(16)

La Commissione ha valutato le argomentazioni presentate nella dichiarazione di opposizione motivata dell’Austria alla luce del regolamento (UE) n. 1151/2012, tenendo conto delle informazioni ricevute in merito alle consultazioni tra le parti interessate, ed è giunta alle conclusioni seguenti.

(17)

Per quanto riguarda l’asserita restrizione non autorizzata alla libera circolazione delle merci, l’articolo 34 TFUE vieta le restrizioni quantitative all’importazione e qualsiasi misura di effetto equivalente. Ciononostante, l’articolo 34 TFUE dovrebbe essere applicato alla luce dell’articolo 36 TFUE, che prevede eccezioni alla libera circolazione delle merci, consentendo restrizioni giustificate da motivi quali la tutela della proprietà industriale e commerciale. Le DOP sono un diritto di proprietà intellettuale che rientra in tale eccezione.

(18)

L’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 definisce una denominazione di origine come un nome che identifica un prodotto a) originario di un luogo, di una regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati; b) la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani; e c) le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata. Lo stesso articolo stabilisce altresì che le materie prime per i prodotti commercializzati con la tutela della DOP devono provenire dalla zona geografica delimitata e solo eccezionalmente e a determinate condizioni possono provenire dall’esterno di tale zona. A tal fine sono considerati materie prime gli animali vivi, le carni e il latte.

(19)

È pacifico che il regime speciale di alimentazione degli animali è una condizione necessaria per garantire che il latte prodotto possegga le qualità richieste per la produzione del Parmigiano Reggiano e quindi per stabilire il legame con l’ambiente geografico. È altresì pacifico che gli animali necessitano di un periodo di adattamento affinché il regime alimentare produca l’effetto desiderato. Questo è l’obiettivo dell’obbligo del periodo di transizione di quattro mesi per l’alimentazione previsto dall’attuale versione del disciplinare di produzione. Tale obbligo sarà soppresso e sostituito dall’obbligo secondo cui gli animali devono avere massimo dieci mesi di età prima di essere introdotti nella filiera produttiva del Parmigiano Reggiano. Questo nuovo obbligo garantisce il conseguimento dello stesso obiettivo in modo più efficiente ed efficace, aumentando la controllabilità del disciplinare e agevolandone la conformità.

(20)

A tale riguardo, i controlli effettuati per garantire il rispetto del sistema attuale hanno evidenziato numerose carenze e un numero crescente di casi di non conformità, in cui gli operatori non hanno gestito correttamente la segregazione degli animali durante il periodo di transizione alimentare. Di conseguenza è stato prodotto formaggio a partire da latte ottenuto da bovine soggette al periodo di transizione alimentare di quattro mesi che, pertanto, non aveva diritto alla protezione DOP. Si può ritenere che l’introduzione delle bovine all’età massima di dieci mesi, a lattazione non ancora avvenuta, fornisca maggiori garanzie di qualità e autenticità del prodotto rispetto al periodo di transizione alimentare di quattro mesi. Non ci sarebbero rischi di una non corretta gestione della segregazione degli animali durante il periodo di transizione alimentare e del flusso latte degli stessi da parte dell’operatore che potrebbe comportare problemi per il formaggio, situazione che si potrebbe verificare attualmente nel caso un animale faccia il suo ingresso nell’allevamento in un momento in cui esso si trova già in fase di lattazione. La misura aumenterà notevolmente la controllabilità del disciplinare di produzione in quanto non sarà necessario controllare la segregazione degli animali e separare il flusso latte per garantire che per la produzione di Parmigiano Reggiano sia utilizzato solo latte proveniente da animali che rispondono ai requisiti.

(21)

Inoltre, secondo una giurisprudenza costante, le indicazioni geografiche mirano a garantire che il prodotto designato come tale provenga da una determinata zona geografica e presenti alcune caratteristiche particolari. Possono godere di un’elevata reputazione tra i consumatori, basata sulla qualità del prodotto. Nella percezione del consumatore il nesso tra la reputazione dei produttori e la qualità dei prodotti dipende, inoltre, dalla sua convinzione che i prodotti venduti con la denominazione sono autentici. Secondo la giurisprudenza consolidata, una restrizione deve essere considerata compatibile con il diritto dell’Unione nonostante gli effetti restrittivi sugli scambi se è dimostrata la necessità, la proporzionalità e la capacità di preservare la reputazione della denominazione di origine interessata (8). Nel caso del Parmigiano Reggiano, l’obbligo di introdurre bovine di età non superiore a dieci mesi nella filiera produttiva mira anche a preservare la reputazione del «Parmigiano Reggiano», facilitando i controlli di qualità e autenticità ed eliminando il rischio che per la produzione del prodotto in questione sia utilizzato latte privo delle qualità richieste. L’obbligo persegue quindi un obiettivo legittimo.

(22)

Tra l’altro, non è dimostrata l’esistenza di misure alternative meno restrittive in grado di stabilire un periodo di adattamento e, al tempo stesso, di garantire una corretta gestione della segregazione degli animali da parte dell’operatore durante il periodo di transizione alimentare. La modifica contestata consente altresì all’Austria di continuare a esportare bovine in Italia se rispetta il nuovo obbligo di vendere gli animali in età più giovane.

(23)

Quanto al riferimento fatto dall’Austria all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014, occorre rilevare che tali disposizioni, che riguardano rispettivamente il confezionamento in relazione alle DOP e le materie prime in relazione alle IGP, non sono applicabili nel caso di specie.

(24)

Alla luce di quanto precede, si ritiene che la domanda di modifica non minore della DOP «Parmigiano Reggiano» non imponga restrizioni non autorizzate alla libera circolazione delle merci ai sensi dell’articolo 34, in combinato disposto con l’articolo 36 TFUE, né violi l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

(25)

Per quanto riguarda il rispetto della direttiva (UE) 2015/1535 va osservato che, a norma dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la direttiva 98/34/CE, successivamente abrogata e sostituita dalla direttiva (UE) 2015/1535, non si applica ai regimi di qualità istituiti dal regolamento in questione. Alla luce di quanto precede non è necessario valutare se la modifica proposta sia consentita conformemente ai requisiti della suddetta direttiva.

(26)

Di conseguenza è opportuno approvare la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome «Parmigiano Reggiano» (DOP).

(27)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli, dei vini e delle bevande spiritose,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome «Parmigiano Reggiano» (DOP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1151/oj.

(2)  Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 (GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj).

(3)  Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 262, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2117/oj).

(4)  Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1107/oj).

(5)   GU C 202 del 9.6.2023, pag. 53.

(6)  Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1. ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/1535/oj).

(7)  Regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/664/oj).

(8)  Cfr., tra l’altro, la sentenza della Corte del 20 maggio 2003 nella causa C-469/00, Ravil, ECLI:EU:C:2003:295, punti 49 e 51, e la sentenza della Corte del 20 maggio 2003 nella causa C-108/01, Consorzio del Prosciutto di Parma e Salumificio S. Rita, ECLI:EU:C:2003:296, punti 64 e 66.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/661/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)