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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/650 |
1.4.2025 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/650 DELLA COMMISSIONE
del 26 marzo 2025
che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2018/1538 per quanto riguarda l’aggiornamento delle condizioni tecniche armonizzate per le apparecchiature a corto raggio nelle bande di frequenza 874-876 MHz e 915-921 MHz
[notificata con il numero C(2025)1739]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
La decisione di esecuzione (UE) 2018/1538 della Commissione (2) armonizza le condizioni tecniche per l’utilizzo delle bande di frequenza 874-876 MHz e 915-921 MHz da parte di soluzioni di identificazione a radiofrequenza («RFID») tecnicamente avanzate, nonché di applicazioni di «Internet delle cose» basate su apparecchiature a corto raggio interconnesse nelle reti di dati. In tali bande di frequenza l’ambiente di condivisione è diverso da quello applicabile a norma della decisione 2006/771/CE della Commissione (3), ed è pertanto necessario un regime normativo specifico. |
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(2) |
Le bande di frequenza 873-874,4 MHz e 918-919,4 MHz non sono armonizzate per l’utilizzo da parte del sistema globale di comunicazione mobile per le ferrovie («GSM-R») dal diritto dell’Unione o da una decisione del comitato europeo delle comunicazioni, ma possono essere utilizzate a tale scopo su base nazionale previa decisione nazionale in linea con il regolamento delle radiocomunicazioni dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni. Pertanto, qualora le condizioni tecniche armonizzate non siano sufficienti a proteggere l’utilizzo di tali bande per un’estensione nazionale del GSM-R («E-GSM-R»), gli Stati membri interessati sono autorizzati ad assoggettare l’uso di apparecchiature a corto raggio a requisiti supplementari senza incidere sulle condizioni tecniche armonizzate per l’accesso allo spettro per le apparecchiature a corto raggio all’interno di tali bande. Restrizioni di tale genere, qualora necessarie in un determinato Stato membro, dovrebbero fare sì che abbia luogo un coordinamento tra gli utenti dello spettro, che consenta la ripartizione geografica tra E-GSM-R, da un lato, e i dispositivi RFID e le apparecchiature a corto raggio interconnesse, dall’altro. |
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(3) |
L’utilizzo armonizzato per la radio mobile ferroviaria delle bande di frequenza accoppiate 874,4-880,0 MHz e 919,4-925,0 MHz, adiacenti alle bande di frequenza 874-874,4 MHz e 916,1-919,4 MHz armonizzate per le apparecchiature a corto raggio dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/1538, è soggetto alla decisione di esecuzione (UE) 2021/1730 della Commissione (4). La coesistenza tra le apparecchiature a corto raggio operanti nelle bande di frequenza 874-874,4 MHz e 917,4-919,4 MHz e la radio mobile ferroviaria operante nelle bande di frequenza adiacenti 874,4-880,0 MHz e 919,4-925,0 MHz è stata valutata nella relazione 74 della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni («CEPT»). |
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(4) |
Conformemente all’articolo 1, paragrafo 4, della decisione n. 676/2002/CE, gli Stati membri hanno il diritto di organizzare la gestione del proprio spettro radio e di usarlo per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa. Di conseguenza, quando mettono a disposizione le bande di frequenza armonizzate per le apparecchiature a corto raggio interconnesse conformemente alla decisione (UE) 2018/1538, restano liberi di proteggere l’uso attuale e futuro delle bande di frequenza 874-876 MHz e 915-921 MHz e delle bande adiacenti per fini militari e altri fini di pubblica sicurezza e ordine pubblico. |
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(5) |
L’8 marzo 2024, in risposta al mandato permanente conferitole nel 2006 conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 676/2002/CE e a una lettera di orientamento della Commissione per il nono ciclo di aggiornamenti delle decisioni di esecuzione sulle apparecchiature a corto raggio, la CEPT ha presentato alla Commissione la sua relazione 85. In tale relazione la CEPT ha proposto di estendere le gamme di frequenze armonizzate applicabili ai dispositivi di trasmissione a banda larga da 916,4 MHz a 919,4 MHz (banda n. 2) e quelle applicabili alle apparecchiature a corto raggio non specifiche da 916,1 MHz a 919,4 MHz (banda n. 5). |
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(6) |
Sulla base del lavoro svolto dalla CEPT e sfociato nella relazione 85, è possibile concludere che è opportuno estendere le gamme di frequenze armonizzate per i dispositivi di trasmissione a banda larga e per le apparecchiature a corto raggio non specifiche in linea con le proposte della CEPT. |
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(7) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2018/1538. |
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(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per lo spettro radio, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2018/1538 è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2025
Per la Commissione
Henna VIRKKUNEN
Vicepresidente esecutiva
(1) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/676(1)/oj.
(2) Decisione di esecuzione (UE) 2018/1538 della Commissione, dell’11 ottobre 2018, relativa all’armonizzazione dello spettro radio per l’utilizzo di apparecchiature a corto raggio nelle bande di frequenza 874-876 MHz e 915-921 MHz (GU L 257 del 15.10.2018, pag. 57, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1538/oj).
(3) Decisione 2006/771/CE della Commissione, del 9 novembre 2006, relativa all’armonizzazione dello spettro radio per l’utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio (GU L 312 dell’11.11.2006, pag. 66, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/771(2)/oj).
(4) Decisione di esecuzione (UE) 2021/1730 della Commissione, del 28 settembre 2021, sull’uso armonizzato delle bande di frequenze accoppiate 874,4-880,0 MHz e 919,4-925,0 MHz e della banda di frequenze non accoppiata 1900-1910 MHz per la radio mobile ferroviaria (GU L 346 del 30.9.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1730/oj).
ALLEGATO
Nell’allegato alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1538, la tabella e le note relative alla tabella sono sostituite dalle seguenti:
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Banda n. |
Banda di frequenza |
Categoria di apparecchiature a corto raggio |
Limiti di potenza di trasmissione/intensità di campo/densità di potenza |
Parametri aggiuntivi (regole in materia di spaziatura e/o accesso e occupazione dei canali) |
Altre restrizioni d’uso |
Termine di attuazione |
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«1 |
874-874,4 MHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche (1) |
500 mW e.r.p. È richiesta la regolazione adattativa della potenza, oppure altre tecniche di attenuazione che consentano di ottenere almeno un livello equivalente di compatibilità dello spettro |
Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni conformi ai requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE. Qualora nelle norme armonizzate o in parti di esse, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a norma della direttiva 2014/53/UE, siano descritte tecniche pertinenti, devono essere garantite prestazioni almeno equivalenti a tali tecniche. Larghezza di banda: ≤ 200 kHz Ciclo di funzionamento: ≤ 10 % per i punti di accesso alla rete (4) Ciclo di funzionamento: 2,5 % negli altri casi |
Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per le reti di dati. Tutte le apparecchiature mobili e portatili collegate alla rete di dati devono essere comandate da un punto di accesso principale alla rete (4) (5) (6) (7) |
1o luglio 2022 |
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2 |
916,4-919,4 MHz |
Dispositivi di trasmissione a banda larga (3) |
25 mW e.r.p. |
Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni conformi ai requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE. Qualora nelle norme armonizzate o in parti di esse, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a norma della direttiva 2014/53/UE, siano descritte tecniche pertinenti, devono essere garantite prestazioni almeno equivalenti a tali tecniche. Larghezza di banda: > 600 kHz e ≤ 1 MHz Ciclo di funzionamento: ≤ 10 % per i punti di accesso alla rete (4) Ciclo di funzionamento: ≤ 2,8 % negli altri casi |
Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per le apparecchiature a corto raggio a banda larga nelle reti di dati. Tutte le apparecchiature mobili e portatili collegate alla rete di dati devono essere comandate da un punto di accesso principale alla rete (4) (5) (6) |
1o ottobre 2025 |
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3 |
916,1-918,9 MHz (8) |
Dispositivi di identificazione a radiofrequenza (RFID) (2) |
Le trasmissioni dell’interrogatore a 4 W e.r.p. sono consentite solo nelle frequenze centrali di 916,3 MHz, 917,5 MHz e 918,7 MHz |
Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni conformi ai requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE. Qualora nelle norme armonizzate o in parti di esse, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a norma della direttiva 2014/53/UE, siano descritte tecniche pertinenti, devono essere garantite prestazioni almeno equivalenti a tali tecniche. Larghezza di banda: ≤ 400 kHz |
1o luglio 2022 |
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4 |
917,3-918,9 MHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche (1) |
500 mW e.r.p. Le trasmissioni sono consentite unicamente nelle gamme di frequenze 917,3-917,7 MHz e 918,5-918,9 MHz È richiesta la regolazione adattativa della potenza, oppure altre tecniche di attenuazione che consentano di ottenere almeno un livello equivalente di compatibilità dello spettro |
Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni conformi ai requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE. Qualora nelle norme armonizzate o in parti di esse, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a norma della direttiva 2014/53/UE, siano descritte tecniche pertinenti, devono essere garantite prestazioni almeno equivalenti a tali tecniche. Larghezza di banda: ≤ 200 kHz Ciclo di funzionamento: ≤ 10 % per i punti di accesso alla rete (4) Ciclo di funzionamento: ≤ 2,5 % negli altri casi |
Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per le reti di dati. Tutte le apparecchiature mobili e portatili collegate alla rete di dati devono essere comandate da un punto di accesso principale alla rete (4) (5) (6) (7) |
1o luglio 2022 |
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5 |
916,1-919,4 MHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche (1) |
25 mW e.r.p. |
Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni conformi ai requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE. Qualora nelle norme armonizzate o in parti di esse, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a norma della direttiva 2014/53/UE, siano descritte tecniche pertinenti, devono essere garantite prestazioni almeno equivalenti a tali tecniche. Larghezza di banda: ≤ 600 kHz Ciclo di funzionamento: ≤ 1 % |
Queste condizioni d’uso sono disponibili esclusivamente per le apparecchiature a corto raggio nelle reti di dati. Tutte le apparecchiature mobili e portatili collegate alla rete di dati devono essere comandate da un punto di accesso principale alla rete (4) (5) (6) |
1o ottobre 2025 |
(1) Della categoria delle apparecchiature a corto raggio non specifiche fanno parte tutti i tipi di apparecchiature radio che, a prescindere dall’applicazione o dalla finalità, soddisfano le condizioni tecniche stabilite per la determinata banda di frequenza. Tra gli usi tipici rientrano le apparecchiature di telemetria, i telecomandi, gli allarmi, gli strumenti per la trasmissione di dati in generale e altre applicazioni.
(2) La categoria dei dispositivi di identificazione a radiofrequenza (RFID) comprende i sistemi di comunicazione radio basati su tag/interrogatori, costituiti da dispositivi radio (tag) installati su articoli animati o inanimati e da unità trasmittenti/riceventi (interrogatori) che attivano i tag e ricevono i dati. Tra gli usi tipici rientrano la tracciabilità e l’identificazione di articoli, come i sistemi elettronici antitaccheggio, e la raccolta e la trasmissione dei dati relativi agli articoli su cui sono fissati i tag, che possono essere privi di batteria, assistiti da batteria o alimentati a batteria. Le risposte di un tag sono convalidate dal relativo interrogatore e trasmesse al sistema ospitante (host system).
(3) Della categoria dei dispositivi di trasmissione di dati a banda larga fanno parte i dispositivi radio che utilizzano tecniche di modulazione a banda larga per accedere allo spettro. Tra gli usi tipici rientrano i sistemi di accesso senza fili come le reti locali in radiofrequenza (WAS/RLAN) o le apparecchiature a corto raggio a banda larga nelle reti di dati.
(4) Un punto di accesso alla rete in una rete di dati è un’apparecchiatura a corto raggio terrestre fissa che funge da punto di connessione per le altre apparecchiature a corto raggio nella rete di dati alle piattaforme di servizi situate al di fuori di tale rete di dati. Con il termine «rete di dati» si fa riferimento a varie apparecchiature a corto raggio, fra cui il punto di accesso alla rete, che costituiscono i componenti della rete, e alle connessioni senza fili esistenti tra tali apparecchiature.
(5) A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, le bande di frequenza devono essere designate e messe a disposizione in maniera non esclusiva e condivisa. Le condizioni tecniche armonizzate devono rendere possibile il funzionamento della maggior parte delle apparecchiature a corto raggio, nella maggior parte degli Stati membri, sulla base di un regime di autorizzazione generale ai sensi della legislazione nazionale. Ciò lascia impregiudicati gli articoli 46 e 51 della direttiva (UE) 2018/1972 e l’articolo 3, paragrafo 2, e l’articolo 7 della direttiva 2014/53/UE. Gli Stati membri possono limitare l’uso di questa voce in modo da riservare in via esclusiva l’installazione e l’esercizio agli utenti professionali e possono prendere in considerazione il ricorso ad autorizzazioni singole, ad esempio per gestire la condivisione geografica e/o per l’applicazione di tecniche di attenuazione volte a garantire la protezione dei servizi radio.
(6) Negli Stati membri in cui l’intera gamma di frequenze, o parti di essa, sia utilizzata per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa e non sia possibile un coordinamento, gli Stati membri possono decidere di non attuare questa voce, o di non attuarne una parte, in conformità all’articolo 1, paragrafo 4, della decisione n. 676/2002/CE e all’articolo 3, paragrafo 2, della presente decisione.
(7) Anche norme nazionali come quelle per il coordinamento locale possono risultare necessarie per evitare interferenze ai servizi di radiocomunicazione operanti nelle bande adiacenti, causate ad esempio da intermodulazione o bloccaggi.
(8) I tag RFID rispondono a un livello di potenza molto basso (-10 dBm e.r.p.) in una gamma di frequenze prossima ai canali degli interrogatori RFID e devono essere conformi ai requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE.».
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/650/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)