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dell'Unione europea

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Serie L


2025/630

1.4.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/630 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2025

relativo all’autorizzazione dell’olio essenziale di geranio rosa ottenuto da Pelargonium graveolens L’Hér., dell’olio essenziale di eucalipto ottenuto da Eucalyptus globulus Labill. e dell’olio essenziale di citronella ottenuto da Cymbopogon flexuosus (Nees ex Steud.) Will. Watson come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L’articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).

(2)

Le sostanze olio essenziale di geranio rosa ottenuto da Pelargonium graveolens L’Hér., olio essenziale di eucalipto ottenuto da Eucalyptus globulus Labill. e olio essenziale di citronella ottenuto da Cymbopogon flexuosus (Nees ex Steud.) Will. Watson sono state autorizzate per un periodo illimitato in conformità alla direttiva 70/524/CEE come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Tali sostanze sono state successivamente iscritte nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 7 del medesimo regolamento, è stata presentata una domanda di autorizzazione dell’olio essenziale di geranio rosa ottenuto da Pelargonium graveolens L’Hér., dell’olio essenziale di eucalipto ottenuto da Eucalyptus globulus Labill. e dell’olio essenziale di citronella ottenuto da Cymbopogon flexuosus (Nees ex Steud.) Will. Watson come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, con la richiesta che gli additivi siano classificati nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «aromatizzanti».La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Il richiedente ha chiesto che le sostanze in questione siano autorizzate anche per l’utilizzo nell’acqua di abbeveraggio. Il regolamento (CE) n. 1831/2003 non autorizza tuttavia l’utilizzo di «aromatizzanti» nell’acqua di abbeveraggio. Pertanto l’utilizzo di tali additivi nell’acqua di abbeveraggio non dovrebbe essere consentito.

(5)

Nei pareri del 4 luglio 2023 (3) , (4) , (5) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che l’olio essenziale di geranio rosa ottenuto da Pelargonium graveolens L’Hér. è sicuro fino al livello massimo d’uso proposto nei mangimi e che l’olio essenziale di eucalipto ottenuto da Eucalyptus globulus Labill. e l’olio essenziale di citronella ottenuto da Cymbopogon flexuosus (Nees ex Steud.) Will. Watson sono sicuri a determinate concentrazioni massime ulteriormente specificate per ciascuna specie. Essa ha inoltre constatato che l’utilizzo dell’olio essenziale di geranio rosa ottenuto da Pelargonium graveolens L’Hér., dell’olio essenziale di eucalipto ottenuto da Eucalyptus globulus Labill. e dell’olio essenziale di citronella ottenuto da Cymbopogon flexuosus (Nees ex Steud.) Will. Watson negli alimenti per gli animali non dovrebbe presentare un rischio per l’ambiente. L’Autorità ha concluso che l’olio essenziale di geranio rosa ottenuto da Pelargonium graveolens L’Hér., l’olio essenziale di eucalipto ottenuto da Eucalyptus globulus Labill. e l’olio essenziale di citronella ottenuto da Cymbopogon flexuosus (Nees ex Steud.) Will. Watson dovrebbero essere considerati irritanti per la pelle e gli occhi e sensibilizzanti della pelle e delle vie respiratorie. Dato che l’olio di geranio rosa ottenuto da Pelargonium graveolens e le relative preparazioni, le preparazioni a base di foglie di Eucalyptus globulus, compreso il relativo olio, e le parti aeree di Cymbopogon flexuosus (Nees ex Steud.) e le relative preparazioni sono riconosciuti come aromi per gli alimenti e che la loro funzione nei mangimi sarebbe essenzialmente identica a quella svolta negli alimenti, l’Autorità ha inoltre concluso che non è necessaria alcuna ulteriore dimostrazione della loro efficacia. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che l’olio essenziale di geranio rosa ottenuto da Pelargonium graveolens L’Hér., l’olio essenziale di eucalipto ottenuto da Eucalyptus globulus Labill. e l’olio essenziale di citronella ottenuto da Cymbopogon flexuosus (Nees ex Steud.) Will. Watson soddisfino le condizioni previste all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’utilizzo di tali sostanze come specificato nell’allegato del presente regolamento. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute degli utilizzatori degli additivi.

(7)

La Commissione ritiene che non vi siano motivi di sicurezza che richiedano la fissazione di tenori massimi per l’olio essenziale di geranio rosa ottenuto da Pelargonium graveolens L’Hér., l’olio essenziale di eucalipto ottenuto da Eucalyptus globulus Labill. e l’olio essenziale di citronella ottenuto da Cymbopogon flexuosus (Nees ex Steud.) Will. Watson. Al fine di consentire un migliore controllo, il tenore massimo raccomandato dovrebbe essere indicato sull’etichetta degli additivi per mangimi. Qualora tale tenore massimo raccomandato venga superato, è opportuno indicare determinate informazioni sull’etichetta delle premiscele in questione.

(8)

Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l’applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione delle sostanze in questione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall’autorizzazione.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Le sostanze specificate nell’allegato, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «aromatizzanti», sono autorizzate come additivi per mangimi nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1.   Gli additivi per mangimi olio essenziale di geranio rosa ottenuto da Pelargonium graveolens L’Hér., olio essenziale di eucalipto ottenuto da Eucalyptus globulus Labill. e olio essenziale di citronella ottenuto da Cymbopogon flexuosus (Nees ex Steud.) Will. Watson, autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE, e le premiscele contenenti tali additivi, prodotti ed etichettati prima del 21 ottobre 2025 in conformità alle norme applicabili prima del 21 aprile 2025, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti gli additivi per mangimi specificati al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 21 aprile 2026 in conformità alle norme applicabili prima del 21 aprile 2025, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare.

3.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti gli additivi per mangimi specificati al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 21 aprile 2027 in conformità alle norme applicabili prima del 21 aprile 2025, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj.

(2)  Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell’alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1, ELI: https://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj).

(3)   EFSA Journal, 21(7), e08161, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.8161.

(4)   EFSA Journal, 21(7), e08178, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.8178.

(5)   EFSA Journal, 21(7), e08180, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.8180.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell’additivo per mangimi

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti.

2b324-eo

Olio essenziale di geranio rosa

Composizione dell’additivo

Olio essenziale ottenuto dalle parti erbacee di Pelargonium graveolens L’Hér. (sinonimo: Pelargonium graveolens L’Herit. ex Ait.)

Forma liquida

Caratterizzazione della sostanza attiva

Olio essenziale di geranio rosa

Olio essenziale quale definito dal Consiglio d’Europa (1) ottenuto dalle parti erbacee di Pelargonium graveolens L’Hér. mediante distillazione in corrente di vapore e successiva condensazione dei costituenti volatili e separazione dalla fase acquosa tramite decantazione.

Numero CAS: 8000-46-2

EINECS: 290-140-0

Numero FEMA: 2508

Numero CoE: 324

Specifiche

Citronellolo: 25-36 %

Geraniolo: 10-18 %

Formiato di citronellile 4-9 %

Linalolo: 4-8,5 %

d,l-isomentone (cis-mentone): 4-8 %

2-(2-metilprop-1-enil)-4-metiltetraidropirano (ossido di rosa): 0,7-1,5 %

Metodo di analisi  (2)

Per la determinazione del citronellolo (marcatore fitochimico) nell’additivo per mangimi:

gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID) (ISO 4731).

Tutte le specie animali

-

-

-

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg.»

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva devono essere indicati sull’etichetta della premiscela se il livello d’uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

21 aprile 2035

 


Numero di identificazione dell’additivo per mangimi

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti.

2b185-eo

Olio essenziale di eucalipto

Composizione dell’additivo

Olio essenziale ottenuto da foglie e rami di Eucalyptus globulus Labill.

Forma liquida

Caratterizzazione della sostanza attiva

Olio essenziale di eucalipto

Olio essenziale quale definito dal Consiglio d’Europa (3), ottenuto dalle foglie fresche o secche e dai rami di Eucalyptus globulus Labill. mediante distillazione in corrente di vapore e successiva condensazione dei costituenti volatili e separazione dalla fase acquosa tramite decantazione.

Numero CAS: 8000-48-4

EINECS: 283-406-2

Numero FEMA: 2466

Numero CoE: 185

Specifiche

1,8-cineolo (eucaliptolo): 70-87 %

D-limonene: 2-15 %

ALFA-pinene (pin-2(3)-ene): 1-10 %

Metileugenolo: massimo 0,005 %

Metodo di analisi  (4)

Per la determinazione dell’1,8-cineolo (marcatore fitochimico) nell’additivo per mangimi:

gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID) (ISO 770).

Tutte le specie animali

-

-

-

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:

12 mg per i polli da ingrasso e le specie avicole minori da ingrasso;

12 mg per tutto il pollame allevato per la produzione di uova o per la riproduzione;

12 mg per gli uccelli ornamentali;

16 mg per i tacchini da ingrasso;

18 mg per tutto il pollame destinato alla produzione di uova o alla riproduzione;

26 mg per i suini da ingrasso;

22 mg per i suinetti (lattanti e svezzati) di tutte le specie di suidi;

22 mg per i suini da ingrasso delle specie minori di suidi;

32 mg per tutti i suidi destinati alla riproduzione;

55 mg per i vitelli da ingrasso di età non superiore ai 6 mesi;

48 mg per gli ovini e i caprini;

48 mg per i bovini da ingrasso, gli altri ruminanti da ingrasso ad eccezione degli ovini, dei caprini e dei vitelli da ingrasso di età non superiore ai 6 mesi; camelidi da ingrasso;

31 mg per tutti gli altri ruminanti e tutti gli altri camelidi;

48 mg per gli equidi;

19 mg per i conigli;

55 mg per i salmonidi e i pesci pinnati minori;

58 mg per i cani;

75 mg per i pesci ornamentali;

10 mg per i gatti;

10 mg per altre specie e categorie.»

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva devono essere indicati sull’etichetta della premiscela se il livello d’uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

21 aprile 2035

 


Numero di identificazione dell’additivo per mangimi

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti.

2b38-eo

Olio essenziale di citronella

Composizione dell’additivo

Olio essenziale ottenuto dalle parti aeree di Cymbopogon flexuosus (Nees ex Steud.) Will. Watson (sinonimo: Cymbopogon flexuosus (Nees ex Steudel) J.F. Watson).

Forma liquida

Caratterizzazione della sostanza attiva

Olio essenziale di citronella

Olio essenziale quale definito dal Consiglio d’Europa (5), ottenuto dalle parti aeree fresche o secche di Cymbopogon flexuosus (Nees ex Steud.) Will. Watson mediante distillazione in corrente di vapore e successiva condensazione dei costituenti volatili e separazione dalla fase acquosa tramite decantazione.

Numero CAS: 8007-02-1

EINECS: 289-752-0

Numero FEMA: 2624

Numero CoE: 38

Specifiche

trans-3,7-dimetilotta-2,6-dienale (geraniale): 35-47 %

Nerale: 25-35 %

Geraniolo: 1,5-8 %

Acetato di geranile: 0,5-6 %

Beta-cariofillene: 0,2-3,5 %

Metileugenolo ed elemicina: massimo 0,01 %

Metodo di analisi  (6)

Per la determinazione del nerale e del trans-3,7-dimetilotta-2,6-dienale (geraniale) (marcatori fitochimici) nell’additivo per mangimi:

gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID) (ISO 4718).

Tutte le specie animali

-

-

-

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:

41 mg per i polli da ingrasso e le specie avicole minori da ingrasso;

41 mg per tutto il pollame allevato per la produzione di uova o per la riproduzione;

41 mg per gli uccelli ornamentali;

55 mg per i tacchini da ingrasso;

61 mg per tutto il pollame destinato alla produzione di uova o alla riproduzione;

88 mg per i suini da ingrasso;

74 mg per i suinetti (lattanti e svezzati) di tutte le specie di suidi;

74 mg per i suini da ingrasso delle specie minori di suidi;

100 mg per tutti i suidi destinati alla riproduzione;

75 mg per i vitelli da ingrasso di età non superiore ai 6 mesi;

75 mg per gli ovini e i caprini;

75 mg per i bovini da ingrasso, gli altri ruminanti da ingrasso ad eccezione degli ovini, dei caprini e dei vitelli da ingrasso di età non superiore ai 6 mesi; camelidi da ingrasso;

75 mg per tutti gli altri ruminanti e tutti gli altri camelidi;

100 mg per gli equidi;

65 mg per i conigli;

125 mg per i salmonidi e i pesci pinnati minori;

50 mg per i cani;

50 mg per i pesci ornamentali;

33 mg per i gatti;

33 mg per altre specie e categorie.»

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva devono essere indicati sull’etichetta della premiscela se il livello d’uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

21 aprile 2035

 


(1)   Natural sources of flavourings - Relazione n. 2 (2007).

(2)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it

(3)   Natural sources of flavourings - Relazione n. 2 (2007).

(4)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

(5)   Natural sources of flavourings - Relazione n. 2 (2007).

(6)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/630/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)