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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2025/601

25.3.2025

DECISIONE (PESC) 2025/601 DEL CONSIGLIO

del 24 marzo 2025

che modifica la decisione (PESC) 2022/2319 concernente misure restrittive in considerazione della situazione ad Haiti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la decisione (PESC) 2022/2319 del Consiglio, del 25 novembre 2022, concernente misure restrittive in considerazione della situazione ad Haiti (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 25 novembre 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/2319.

(2)

Il 18 ottobre 2024 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («Consiglio di sicurezza») ha adottato la risoluzione 2752 (2024) del Consiglio di sicurezza della Nazioni Unite (UNSCR), in cui constata che la situazione ad Haiti continua a rappresentare una minaccia per la pace e la sicurezza internazionali e per la stabilità della regione.

(3)

Nella risoluzione UNSC 2752 (2024) il Consiglio di sicurezza ha espresso grande preoccupazione per i livelli estremamente elevati di violenza delle bande e di altre attività criminali, nonché per le implicazioni della situazione di Haiti per la regione. Il Consiglio di sicurezza ha inoltre espresso profonda preoccupazione in merito al fatto che il traffico illecito e la diversione di armi e munizioni a bande armate ad Haiti impegnate in attività criminali persistenti e destabilizzanti contribuiscono a compromettere lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani, possono impedire la fornitura di assistenza umanitaria e possono avere ripercussioni umanitarie e socioeconomiche negative di ampia portata.

(4)

Il paragrafo 1 della risoluzione UNSC 2752 (2024) del Consiglio di sicurezza chiarisce che tra le azioni che minacciano la pace, la stabilità e la sicurezza di Haiti rientrano lo sfruttamento o il commercio illeciti di risorse naturali. Il Consiglio ritiene che tale chiarimento debba essere incluso nelle misure restrittive dell'Unione in considerazione della situazione ad Haiti al fine di garantirne la coerenza dato che le misure di congelamento dei beni e di restrizione di viaggio decise dal Consiglio di sicurezza e dal pertinente comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza sono già state incluse nelle misure restrittive dell’Unione.

(5)

Il paragrafo 2 della risoluzione UNSC 2752 (2024) del Consiglio di sicurezza introduce un divieto di fornire, vendere o trasferire ad Haiti armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamenti paramilitari e relativi pezzi di ricambi. Inoltre introduce il divieto di assistenza tecnica, formazione, assistenza finanziaria o di altro tipo, in relazione ad attività militari o alla fornitura, alla manutenzione o all'uso di armamenti e materiale connesso. La risoluzione UNSC 2752 (2024) del Consiglio di sicurezza sostituisce pertanto l'embargo sulle armi relativo alle armi leggere e di piccolo calibro e alle munizioni di cui alla risoluzione UNSC 2699 (2023) del Consiglio di sicurezza.

(6)

È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2022/2319,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2022/2319 è così modificata:

1)

l'articolo 1 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Sono vietati la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione, diretti o indiretti, ad Haiti di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamenti paramilitari e relativi pezzi di ricambi in provenienza dal territorio degli Stati membri, o attraverso tale territorio, o da parte di cittadini degli Stati membri, ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano essi originari o meno di detti territori.»

;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   È vietato:

a)

fornire assistenza tecnica, formazione, servizi di intermediazione o altra assistenza, direttamente o indirettamente, ad Haiti in relazione ad attività militari o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione o all'uso di armamenti e materiale connesso;

b)

fornire finanziamenti o assistenza finanziaria, direttamente o indirettamente, ad Haiti in relazione ad attività militari o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di armamenti e materiale connesso, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché l'assicurazione e la riassicurazione per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e materiale connesso, o la fornitura della relativa assistenza tecnica, formazione, intermediazione o altra assistenza.»

;

c)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano:

a)

alla fornitura, alla vendita, al trasferimento o all'esportazione di armamenti e materiale connesso o alla fornitura di assistenza tecnica, formazione, servizi di intermediazione, altra assistenza o personale oppure alla fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria alle Nazioni Unite, o da parte delle Nazioni Unite, ovvero a una missione autorizzata dall'ONU, o da parte di essa, o a un'unità di sicurezza che opera sotto il comando del governo di Haiti, destinati a essere utilizzati da tali entità o in coordinamento con esse e intesi unicamente a promuovere gli obiettivi di pace e stabilità ad Haiti;

b)

alla fornitura, alla vendita, al trasferimento, all'esportazione di armamenti e materiale connesso o alla fornitura di assistenza tecnica, formazione, servizi di intermediazione, altra assistenza o personale oppure alla fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria ad Haiti, ove preventivamente approvati dal comitato delle sanzioni per promuovere gli obiettivi di pace e stabilità ad Haiti;

c)

alla fornitura, alla vendita, al trasferimento o all'esportazione di materiale militare non letale a uso esclusivamente umanitario o protettivo o alla fornitura della relativa assistenza tecnica, formazione, intermediazione o altra assistenza ad Haiti, se intesi a promuovere gli obiettivi di pace e stabilità ad Haiti.»

;

2)

l'articolo 1 bis è soppresso;

3)

all'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, è aggiunta la lettera seguente:

«i)

sono coinvolte nello sfruttamento o nel commercio illeciti di risorse naturali.»

;

4)

all'articolo 2 bis, paragrafo 1, primo comma, lettera a), è aggiunto il punto seguente:

«ix)

sono coinvolte nello sfruttamento o nel commercio illeciti di risorse naturali;»

;

5)

all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, è aggiunta la lettera seguente:

«i)

sono coinvolte nello sfruttamento o nel commercio illeciti di risorse naturali.»

;

6)

all'articolo 3 bis, paragrafo 1, primo comma, lettera a), è aggiunto il punto seguente:

«ix)

sono coinvolti nello sfruttamento o nel commercio illeciti di risorse naturali;».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2025

Per il Consiglio

Il presidente

C. SIEKIERSKI


(1)   GU L 307 del 28.11.2022, pag. 135, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2319/oj.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/601/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)