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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/535 |
21.3.2025 |
REGOLAMENTO (UE) 2025/535 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 18 marzo 2025
sull’istituzione di uno strumento per le riforme e la crescita per la Repubblica di Moldova
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 212,
vista la proposta della Commissione europea,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
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(1) |
L’Unione si fonda sui valori di cui all’articolo 2 del trattato sull’Unione europea (TUE), tra cui la democrazia, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani. Tali valori fanno parte dei criteri di adesione stabiliti al Consiglio europeo di Copenaghen del giugno 1993 (criteri di Copenaghen), ai quali è subordinata l’adesione all’Unione. |
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(2) |
Il processo di allargamento dell’Unione si basa su criteri consolidati, su condizioni eque e rigorose e sul principio meritocratico. Rimane essenziale un deciso impegno a favore dell’approccio «priorità alle questioni fondamentali», che richiede di prestare particolare attenzione allo Stato di diritto, ai diritti fondamentali, al funzionamento delle istituzioni democratiche e alla riforma della pubblica amministrazione, nonché ai criteri economici. I progressi dipendono dall’attuazione, da parte della Repubblica di Moldova (Moldova), delle riforme necessarie per allinearsi all’acquis dell’Unione. |
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(3) |
La guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina ha ulteriormente dimostrato che l’allargamento dell’Unione è un investimento geostrategico nella pace, nella sicurezza e nella stabilità. L’Unione è impegnata pienamente e inequivocabilmente a favore della prospettiva di adesione della Moldova. L’orientamento e l’impegno della Moldova nei confronti dell’Unione sono una chiara espressione della sua scelta strategica e della sua collocazione in una comunità di valori. Il percorso della Moldova verso l’UE deve essere saldamente ancorato a progressi tangibili e concreti in materia di riforme. |
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(4) |
È nell’interesse comune dell’Unione e della Moldova portare avanti le riforme dei sistemi politico, giuridico ed economico del paese in vista della sua futura adesione all’Unione e sostenerne il processo di adesione. La prospettiva di entrare a far parte dell’Unione ha un profondo effetto di trasformazione ed è foriera di positivi cambiamenti democratici, politici, economici e sociali e contribuisce a rafforzare la resilienza della Moldova. |
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(5) |
È necessario anticipare alcuni dei vantaggi dell’adesione all’Unione prima dell’adesione effettiva. La convergenza economica è al centro di tali benefici. Attualmente la convergenza della Moldova in termini di prodotto interno lordo pro capite espresso in standard di potere d’acquisto rimane bassa, attestandosi al 29 % della media dell’Unione, e non sta progredendo in maniera sufficientemente rapida. Anche il contributo della diaspora moldova dovrebbe essere ritenuto importante per lo sviluppo sociale ed economico della Moldova. |
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(6) |
Avviati i negoziati di adesione a giugno 2024, è importante fornire il sostegno necessario al percorso di adesione della Moldova. Inoltre, è importante che il sostegno sia portato a un livello comparabile a quello di altri paesi candidati con cui sono in corso negoziati di adesione e che sia garantita la disponibilità di risorse commisurate. |
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(7) |
L’attuazione del piano di crescita per la Moldova richiede congrui finanziamenti nel contesto di un nuovo strumento di finanziamento specifico («strumento») per assistere il paese nell’attuazione delle riforme a favore della crescita economica sostenibile e del conseguimento di progressi sulle questioni fondamentali. |
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(8) |
Alla luce dell’iniqua guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, che ha avuto un impatto profondo sulla sicurezza e sull’economia della Moldova e sui mezzi di sussistenza dei suoi cittadini, come pure degli attacchi ibridi in corso e senza precedenti che hanno per obiettivo il paese e le sue istituzioni democratiche, lo strumento dovrebbe essere inteso a fornire sostegno alla Moldova nell’affrontare sfide importanti, in particolare per quanto riguarda l’economia, l’energia, le filiere alimentari e le catene del valore. È opportuno che lo strumento fornisca sostegno alla Moldova in modo tempestivo e permetta al paese di rafforzare la sua resilienza contro la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori stranieri rivolte alla sua sovranità, ai suoi processi democratici e alle sue istituzioni. |
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(9) |
Per conseguire gli obiettivi del piano di crescita per la Moldova, è opportuno prestare particolare attenzione, per quanto riguarda i settori di investimento, a quelli che possono fungere da moltiplicatori fondamentali per lo sviluppo sociale ed economico: connettività, infrastrutture, compresi i trasporti sostenibili, decarbonizzazione, energia, transizioni verde e digitale, agricoltura e industria alimentare, sviluppo rurale, nonché istruzione, partecipazione al mercato del lavoro e sviluppo delle competenze, con particolare attenzione ai bambini e ai giovani e al miglioramento del tenore di vita in tutto il paese. |
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(10) |
Lo strumento dovrebbe basarsi sull’agenda di associazione con la Moldova e sui lavori del piano economico e di investimenti per il partenariato orientale in Moldova, il quale ha guidato gli investimenti in settori critici quali la connettività, l’efficienza energetica e la sicurezza energetica, evitando nel contempo gli attivi non recuperabili, lo sviluppo dell’imprenditoria e la competitività. Il miglioramento dell’accesso al mercato unico dell’Unione, attraverso l’attuazione della zona di libero scambio globale e approfondita, il miglioramento delle infrastrutture e la partecipazione ai programmi e alle politiche dell’Unione, in subordine all’allineamento della Moldova alle pertinenti norme del mercato unico dell’Unione, apporteranno benefici socioeconomici immediati e tangibili. |
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(11) |
Le infrastrutture di trasporto sostenibili sono essenziali per migliorare la connettività tra la Moldova e l’Unione e dovrebbero contribuire all’integrazione della Moldova nella rete di trasporto dell’Unione. Nella rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) riveduta la Commissione ha esteso alla Moldova il corridoio europeo di trasporto Mar Baltico – Mar Nero – Mar Egeo. La TEN-T è il riferimento per il finanziamento di infrastrutture di trasporto sostenibili, compresi i mezzi di trasporto rispettosi dell’ambiente come le ferrovie, e la digitalizzazione dei trasporti. I progetti infrastrutturali e le interconnessioni in materia di energia a livello transfrontaliero con gli Stati membri e i partner dell’allargamento dell’Unione sono essenziali per la sicurezza energetica regionale e l’integrazione nell’Unione. |
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(12) |
Lo strumento dovrebbe sostenere gli investimenti e le riforme che promuovono il percorso della Moldova verso la trasformazione digitale dell’economia e della società, in linea con la visione dell’Unione per il 2030 presentata nella comunicazione della Commissione del 9 marzo 2021 dal titolo «Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale», che promuove un’economia digitale inclusiva a vantaggio di tutti i cittadini. Lo strumento dovrebbe adoperarsi per agevolare il conseguimento, da parte della Moldova, degli obiettivi generali e dei traguardi digitali per quanto riguarda l’Unione. Come indicato dalla Commissione nella sua comunicazione del 15 giugno 2023, dal titolo «Attuazione del pacchetto di strumenti per la cibersicurezza del 5G», il pacchetto di strumenti per la cibersicurezza del 5G dovrebbe costituire il riferimento per i finanziamenti dell’Unione volti a garantire la sicurezza, la resilienza e la protezione dell’integrità dei progetti di infrastrutture digitali nella regione. |
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(13) |
Il sostegno nell’ambito dello strumento dovrebbe essere erogato per conseguire obiettivi generali e specifici, sulla base di criteri stabiliti e con condizioni di pagamento chiare. Tali obiettivi generali e specifici dovrebbero essere perseguiti in modo sinergico. Lo strumento dovrebbe sostenere il processo di allargamento accelerando l’allineamento ai valori, alle disposizioni legislative, alle regole, alle norme alle politiche e alle prassi dell’Unione («acquis») in vista dell’adesione alla stessa, nonché accelerare la progressiva integrazione della Moldova con il mercato unico dell’Unione, come pure la sua convergenza socioeconomica con l’Unione. Lo strumento dovrebbe parimenti favorire le relazioni di buon vicinato. |
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(14) |
Oltre a promuovere la convergenza socioeconomica, lo strumento dovrebbe contribuire ad accelerare le riforme relative agli elementi fondamentali del processo di allargamento, come lo Stato di diritto, i diritti fondamentali, tra cui i diritti dei rifugiati, delle persone appartenenti a minoranze, comprese le minoranze nazionali e i rom, nonché i diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI). Dovrebbe inoltre migliorare il funzionamento delle istituzioni democratiche e delle pubbliche amministrazioni; gli appalti pubblici, il controllo degli aiuti di Stato e la gestione delle finanze pubbliche; la lotta a tutte le forme di corruzione e criminalità organizzata; l’offerta educativa e formativa, nonché le politiche in materia di occupazione; la transizione verde e gli obiettivi climatici e ambientali del paese. |
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(15) |
Lo strumento dovrebbe aiutare la Moldova a prepararsi all’adesione all’Unione secondo la metodologia di allargamento esistente. |
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(16) |
Lo strumento dovrebbe integrare il dialogo economico e finanziario esistente senza comprometterne l’ambito di applicazione, migliorando in tal modo l’integrazione economica e la preparazione alla sorveglianza multilaterale delle politiche economiche da parte dell’Unione. |
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(17) |
Lo strumento dovrebbe promuovere i principi di efficacia dello sviluppo, rispettando l’addizionalità e la complementarità al sostegno fornito nell’ambito di altri programmi e strumenti dell’Unione e cercando di evitare duplicazioni e garantendo sinergie tra l’assistenza a norma del presente regolamento e altre forme di assistenza, compresi i pacchetti finanziari integrati composti da finanziamenti sia alle esportazioni che allo sviluppo, fornite dall’Unione, dagli Stati membri, dai paesi terzi e da organizzazioni ed entità multilaterali e regionali. Il proseguimento della partecipazione della Moldova ad altri programmi di finanziamento dell’Unione è cruciale. |
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(18) |
In linea con il principio del partenariato inclusivo, la Commissione dovrebbe adoperarsi affinché il parlamento moldovo, le autorità locali, conformemente al quadro giuridico nazionale moldovo, e i pertinenti portatori di interessi moldovi, tra cui le parti sociali e le organizzazioni della società civile, siano debitamente consultati e dispongano di un accesso tempestivo alle informazioni pertinenti per consentire loro di svolgere un ruolo significativo durante la progettazione e l’attuazione dei programmi e dei relativi processi di monitoraggio. |
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(19) |
È opportuno fornire assistenza tecnica e assistenza alla cooperazione transfrontaliera, a sostegno degli obiettivi dello strumento, nonché al fine di rafforzare le pertinenti capacità della Moldova di attuare il programma di riforma. |
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(20) |
Lo strumento dovrebbe garantire la coerenza e il sostegno agli obiettivi generali dell’azione esterna dell’Unione stabiliti all’articolo 21 TUE, compreso il rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Dovrebbe in particolare garantire la protezione e la promozione dei diritti umani e dello Stato di diritto. |
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(21) |
Lo strumento dovrebbe promuovere l’innovazione, la ricerca e la cooperazione tra le istituzioni accademiche e l’industria a sostegno delle transizioni verde e digitale, promuovendo le industrie locali con particolare attenzione alle micro, piccole e medie imprese e alle start-up locali. |
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(22) |
La Moldova dovrebbe dare prova di un impegno credibile a favore dei valori europei, anche allineandosi alla politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell’Unione, comprese le misure restrittive adottate dall’Unione. |
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(23) |
Nell’attuare lo strumento è opportuno tenere conto dell’autonomia strategica dell’Unione, nonché degli interessi strategici dell’Unione e dei suoi Stati membri e dei valori su cui si fonda l’Unione. |
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(24) |
Le attività nel quadro dello strumento dovrebbero sostenere i progressi verso il rispetto delle norme sociali, climatiche e ambientali dell’Unione, degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell’accordo di Parigi adottato nell’ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici («accordo di Parigi»), della convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica e della convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione, e non dovrebbero contribuire al degrado ambientale o arrecare danni all’ambiente o al clima. Le misure finanziate nell’ambito dello strumento dovrebbero essere in linea con il piano nazionale per l’energia e il clima della Moldova, con il relativo contributo determinato a livello nazionale e con l’ambizione di conseguire la neutralità climatica entro il 2050. Lo strumento dovrebbe contribuire all’attenuazione dei cambiamenti climatici e alla capacità di adattamento ai loro effetti negativi, nonché a promuovere la resilienza climatica. In particolare, i finanziamenti nell’ambito dello strumento dovrebbero promuovere la transizione verso un’economia decarbonizzata, climaticamente neutra, resiliente ai cambiamenti climatici e circolare. |
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(25) |
L’attuazione del presente regolamento dovrebbe essere guidata dai principi di uguaglianza e non discriminazione, elaborati nelle strategie dell’Unione dell’uguaglianza. Dovrebbe promuovere e far progredire la parità e l’integrazione di genere, garantire una partecipazione significativa delle donne ai processi decisionali e l’emancipazione di donne e ragazze nonché tutelare e promuovere il progresso e il pieno godimento di tutti i diritti umani da parte di tutte le donne e le ragazze, come anche prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica, tenendo conto dei piani d’azione dell’UE sulla parità di genere, delle conclusioni del Consiglio e delle convenzioni internazionali pertinenti. Inoltre, il presente regolamento dovrebbe essere attuato nel pieno rispetto del pilastro europeo dei diritti sociali, anche per quanto riguarda la protezione dei minori e i diritti dei lavoratori. L’attuazione dello strumento dovrebbe essere in linea con la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e il relativo protocollo e garantire l’accessibilità dei suoi investimenti e dell’assistenza tecnica, in linea con la direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). |
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(26) |
Rispecchiando il Green Deal europeo quale strategia di crescita sostenibile dell’Europa e l’importanza di affrontare gli obiettivi in materia di clima e biodiversità in linea con gli impegni dell’accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea (3), lo strumento dovrebbe contribuire al conseguimento di un obiettivo generale di destinare il 30 % della spesa di bilancio dell’Unione al sostegno degli obiettivi climatici e il 7,5 % nel 2024 e il 10 % nel 2026 e 2027 agli obiettivi in materia di biodiversità. Almeno il 37 % del sostegno finanziario non rimborsabile, copertura compresa, erogato per i progetti di investimento approvati nell’ambito della piattaforma d’investimento per il vicinato - una delle piattaforme regionali d’investimento di cui all’articolo 32 del regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) - dovrebbe essere destinato agli obiettivi climatici. Tale importo dovrebbe essere calcolato utilizzando i marcatori di Rio, conformemente all’obbligo di comunicare all’OCSE i finanziamenti internazionali dell’UE per il clima, nonché agli obblighi derivanti da altri accordi o quadri internazionali. Già nel giugno 2025 i coefficienti climatici dell’UE, applicabili a tutti i programmi nell’ambito del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027 e stabiliti nel documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo «Climate Mainstreaming Architecture in the 2021-2027 Multiannual Financial Framework» (Architettura dell’integrazione delle questioni in materia di clima nel quadro finanziario pluriennale 2021-2027), saranno applicati anche alla spesa per il clima nell’ambito della rubrica 6 del QFP («Vicinato e resto del mondo»). Lo strumento si allineerà all’approccio di altri strumenti della rubrica 6 al fine di garantire una rendicontazione coerente in materia di clima in Moldova. Lo strumento dovrebbe sostenere attività che rispettino pienamente le norme e le priorità in materia di clima e ambiente dell’Unione e il principio «non arrecare un danno significativo». |
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(27) |
I progetti sono approvati nell’ambito della piattaforma d’investimento per il vicinato previa valutazione da parte della Commissione e previo parere positivo degli Stati membri in seno al comitato di gestione della piattaforma stessa. |
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(28) |
La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri e la Moldova, dovrebbe garantire la conformità, la coerenza e la complementarità, maggiore trasparenza e responsabilizzazione nell’erogazione dell’assistenza, anche attuando adeguati sistemi di controllo interno e politiche antifrode. Il sostegno nell’ambito dello strumento dovrebbe essere subordinato ai prerequisiti secondo cui la Moldova rispetti e sostenga meccanismi democratici effettivi, compreso un sistema parlamentare multipartitico, elezioni libere e regolari, media liberi, indipendenti e pluralistici, un sistema giudiziario indipendente, così come lo Stato di diritto, nonché garantisca il rispetto di tutti gli obblighi in materia di diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. |
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(29) |
È opportuno che lo strumento sia sostenuto con risorse provenienti dallo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale (NDICI – Europa globale), principalmente attingendo alla dotazione finanziaria per il vicinato orientale, a concorrenza di 520 milioni di EUR in sostegno non rimborsabile e per un importo massimo di 1 500 milioni di EUR in prestiti per il periodo 2025-2027. Dovrebbero rientrare nel sostegno non rimborsabile la copertura del 9 % richiesta per prestiti corrispondenti a 135 milioni di EUR, il sostegno apportato dall’Unione ai progetti approvati nell’ambito della piattaforma d’investimento per il vicinato di cui all’articolo 18, paragrafo 2, del presente regolamento e il sostegno complementare, compresi il sostegno alle organizzazioni della società civile e l’assistenza tecnica. È opportuno finanziare il sostegno non rimborsabile attingendo alla dotazione assegnata al programma geografico per il vicinato a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2021/947. Salvo diversa indicazione nel presente regolamento dovrebbero applicarsi tutte le disposizioni del regolamento (UE) 2021/947. |
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(30) |
È opportuno che le decisioni di svincolo dei fondi di cui all’articolo 19, paragrafo 3, riguardo al sostegno sotto forma di prestito siano adottate nel periodo che intercorre dal 1o gennaio 2025 al 30 giugno 2029. La data indicata come termine finale tiene conto del tempo necessario alla Commissione per valutare il rispetto delle condizioni di pagamento del caso e per adottare la conseguente decisione di svincolo dei fondi. |
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(31) |
Al fine di massimizzare l’effetto leva del sostegno finanziario dell’Unione per attrarre investimenti supplementari e garantire il controllo dell’Unione sulla spesa, gli investimenti a sostegno del programma di riforma dovrebbero essere attuati attraverso la piattaforma d’investimento per il vicinato. La Moldova dovrebbe mettere almeno il 25 % dell’importo del prestito erogatole a disposizione di progetti di investimento approvati nell’ambito della piattaforma d’investimento per il vicinato. Tale percentuale si aggiunge al sostegno non rimborsabile fornito dall’Unione per tali progetti. |
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(32) |
La passività finanziaria derivante dai prestiti dello strumento non dovrebbe essere computata nell’importo della garanzia per le azioni esterne ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/947. |
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(33) |
Al presente regolamento dovrebbero applicarsi le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all’articolo 322 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Tali regole, stabilite nel regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) («regolamento finanziario»), definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all’esecuzione del bilancio in gestione diretta e indiretta, attraverso sovvenzioni, appalti, assistenza finanziaria, operazioni di finanziamento misto e rimborso di esperti esterni, e disciplinano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. |
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(34) |
Dovrebbero essere previste, se del caso, restrizioni in materia di ammissibilità nelle procedure di aggiudicazione nell’ambito dello strumento in ragione della natura specifica dell’attività o quando l’attività incide sulla sicurezza o sull’ordine pubblico. |
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(35) |
Al fine di garantire l’attuazione efficiente dello strumento, compresa l’agevolazione dell’integrazione della Moldova nelle catene del valore europee, tutti gli approvvigionamenti e i materiali finanziati e acquisiti nell’ambito dello strumento dovrebbero avere origine da Stati membri, dalla Moldova, da paesi candidati, e da parti contraenti dell’accordo sullo Spazio economico europeo e da paesi che forniscono alla Moldova un livello di sostegno paragonabile a quello fornito dall’Unione, tenendo conto delle dimensioni della loro economia, e per i quali la Commissione stabilisce l’accesso reciproco all’assistenza esterna in Moldova, tranne nel caso in cui non sia possibile ottenerli a condizioni ragionevoli in nessuno di essi. |
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(36) |
È opportuno concludere un accordo sullo strumento con la Moldova al fine di stabilire i principi della cooperazione finanziaria tra l’Unione e la Moldova e specificare i meccanismi necessari relativi al controllo, alla supervisione, al monitoraggio, alla valutazione, alla rendicontazione e all’audit dei finanziamenti dell’Unione nell’ambito dello strumento, le norme in materia di imposte, dazi e oneri e le misure destinate a prevenire, individuare, indagare e rettificare irregolarità, frodi, corruzione e conflitti di interessi. Di conseguenza, con la Moldova dovrebbe essere concluso anche un accordo di prestito che stabilisca disposizioni specifiche per la gestione e l’attuazione dei finanziamenti erogati sotto forma di prestiti. Sia l’accordo sullo strumento che l’accordo di prestito dovrebbero essere trasmessi, simultaneamente e senza ritardi, al Parlamento europeo e al Consiglio. |
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(37) |
L’accordo sullo strumento dovrebbe imporre alla Moldova di garantire, conformemente ai principi dell’Unione sulla protezione dei dati e alle norme applicabili in materia, la raccolta e l’accessibilità di dati adeguati sulle persone e le entità che ricevono finanziamenti per l’attuazione del programma di riforma, comprese informazioni riguardanti la titolarità effettiva. |
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(38) |
L’attuazione dello strumento dovrebbe essere sostenuta dal programma di riforma, che dovrebbe fornire un quadro per stimolare la crescita socioeconomica sostenibile e inclusiva, chiaramente articolato e allineato con i requisiti di adesione all’Unione e con i principi fondamentali del processo di allargamento. Il programma di riforma fungerà da quadro generale per il conseguimento degli obiettivi dello strumento. Il programma di riforma dovrebbe essere elaborato in stretta consultazione con il parlamento moldovo e con i pertinenti portatori di interessi, comprese le parti sociali e le organizzazioni della società civile, e i loro contributi dovrebbero trovarvi riscontro. La Moldova dovrebbe, se del caso e conformemente al suo quadro giuridico nazionale, adoperarsi per garantire l’impegno e la consultazione delle autorità locali. L’erogazione del sostegno dell’Unione dovrebbe essere subordinata al rispetto delle condizioni di pagamento e a progressi misurabili nell’attuazione delle riforme stabilite nel programma di riforma, valutati e approvati ufficialmente dalla Commissione. Lo svincolo dei fondi dovrebbe essere strutturato di conseguenza, rispecchiando gli obiettivi dello strumento. |
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(39) |
Il programma di riforma dovrebbe includere misure di riforma e settori di investimento prioritari mirati, insieme alle condizioni di pagamento sotto forma di tappe qualitative o quantitative misurabili che indicano progressi soddisfacenti o il completamento di tali misure e a un calendario per l’attuazione di tali misure. Il programma di riforma dovrebbe inoltre includere un elenco indicativo dei progetti di investimento di cui è prevista l’attuazione nell’ambito della piattaforma d’investimento per il vicinato. Il conseguimento di tali tappe dovrebbe essere programmato entro il 31 dicembre 2027, anche se il completamento complessivo delle misure cui tali tappe si riferiscono dovrebbe poter estendersi oltre il 2027, ma non oltre il 31 dicembre 2028. Il programma di riforma dovrebbe includere una spiegazione del sistema predisposto dalla Moldova per prevenire, individuare e rettificare efficacemente le irregolarità, la corruzione, compresa la corruzione ad alto livello, la frode e i conflitti di interessi nell’utilizzo dei fondi erogati nell’ambito dello strumento e le modalità per evitare la duplicazione dei finanziamenti da parte dello strumento e di altri programmi dell’Unione, così come di altri donatori. |
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(40) |
Il programma di riforma dovrebbe includere una spiegazione delle modalità con cui le misure dovrebbero contribuire al conseguimento degli obiettivi climatici e ambientali, nonché al rispetto del principio «non arrecare un danno significativo» e alla trasformazione digitale. |
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(41) |
Le misure previste nel contesto del programma di riforma dovrebbero contribuire a migliorare l’efficienza del sistema di gestione e di controllo delle finanze pubbliche e l’efficacia del sistema di controllo degli aiuti di Stato, nonché a prevenire il riciclaggio, l’elusione e l’evasione fiscali, la frode e la criminalità organizzata, al fine di garantire condizioni eque per tutte le imprese. È opportuno che il programma di riforma descriva sia tali sistemi sia le tappe specifiche relative al capitolo di negoziato 32, in modo da aiutare la Moldova ad allineare alle norme dell’Unione gli obblighi di audit e di controllo. Laddove la richiesta di svincolo dei fondi preveda una tappa relativa al capitolo di negoziato 32, di cui all’articolo 19, paragrafo 2, la Commissione non dovrebbe adottare una decisione che autorizza lo svincolo dei fondi a meno che non valuti positivamente tale tappa. |
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(42) |
Il programma di riforma dovrebbe comprendere indicatori per la valutazione dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi generali e specifici dello strumento di cui al presente regolamento. Tali indicatori dovrebbero basarsi su indicatori concordati a livello internazionale. Gli indicatori dovrebbero inoltre essere coerenti per quanto possibile con gli indicatori chiave di prestazione inclusi nella decisione di esecuzione della Commissione che approva i programmi di riforma per i Balcani occidentali a norma del regolamento (UE) 2024/1449 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e nel quadro di misurazione dei risultati dell’EFSD+. Gli indicatori dovrebbero essere pertinenti, accettati, credibili, semplici e solidi. |
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(43) |
La Commissione dovrebbe valutare il programma di riforma sulla base dell’elenco di criteri di cui al presente regolamento. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l’approvazione del programma di riforma. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). La Commissione dovrebbe tenere debitamente conto della decisione 2010/427/UE del Consiglio (8) e del ruolo del servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), se del caso. |
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(44) |
È opportuno che il programma di lavoro ai sensi dell’articolo 110, paragrafo 2, del regolamento finanziario, adottato in conformità delle applicabili disposizioni del regolamento (UE) 2021/947, contempli gli importi finanziati dalla dotazione assegnata al programma geografico per il vicinato in virtù dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2021/947. |
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(45) |
Data l’esigenza di flessibilità nell’attuazione dello strumento, dovrebbe essere prevista la possibilità che la Moldova presenti alla Commissione una richiesta motivata di modifica della decisione di esecuzione, qualora il programma di riforma, comprese le condizioni di pagamento pertinenti, non possa più essere realizzato, in tutto o in parte, a causa di circostanze oggettive. La Moldova dovrebbe poter presentare una richiesta motivata di modifica del programma di riforma, anche proponendo addenda, se del caso. La Commissione dovrebbe poter modificare la decisione di esecuzione. |
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(46) |
Dovrebbe essere possibile erogare sostegno finanziario al programma di riforma sotto forma di prestito. Date le necessità di finanziamento della Moldova è opportuno organizzare l’assistenza finanziaria nel quadro della strategia di finanziamento diversificata di cui all’articolo 224 del regolamento finanziario e ivi istituita come metodo di finanziamento unico, che dovrebbe migliorare la liquidità delle obbligazioni dell’Unione, come pure l’attrattiva e l’efficacia in termini di costi dell’emissione di titoli dell’Unione. |
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(47) |
È opportuno concedere prestiti alla Moldova a condizioni estremamente agevolate con una durata massima di 40 anni e non iniziare il rimborso del capitale prima del 2034. |
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(48) |
Considerando che i rischi finanziari associati al sostegno alla Moldova sotto forma di prestiti dello strumento sono comparabili ai rischi finanziari associati alle operazioni di prestito in forza del regolamento (UE) 2021/947, la copertura della passività finanziaria derivante dai prestiti a norma del presente regolamento dovrebbe essere costituita a un tasso del 9 %, in linea con l’articolo 214 del regolamento finanziario, e il finanziamento della copertura dovrebbe provenire dalla dotazione assegnata al programma geografico per il vicinato in virtù dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2021/947. |
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(49) |
Il tasso di copertura della passività finanziaria derivante dai prestiti a norma del presente regolamento dovrebbe essere fissato al 9 % ed essere riesaminato almeno ogni tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all’articolo 31, paragrafo 5, quarto comma, del regolamento (UE) 2021/947. |
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(50) |
Affinché le sia garantita la disponibilità di finanziamenti di avviamento per l’attuazione delle prime riforme, la Moldova dovrebbe avere accesso a un massimo del 18 % dell’importo totale previsto dallo strumento, previa deduzione del sostegno complementare, compresi il sostegno alle organizzazioni della società civile e l’assistenza tecnica, e della copertura per i prestiti, sotto forma di prefinanziamento, subordinatamente alla disponibilità di fondi e al rispetto dei prerequisiti per beneficiare del sostegno dello strumento. |
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(51) |
È importante garantire flessibilità e programmabilità nel fornire sostegno dell’Unione alla Moldova. È opportuno che la Moldova presenti a cadenza semestrale una richiesta debitamente motivata di svincolo dei fondi, al più tardi due mesi dopo le indicazioni del calendario del previsto conseguimento delle tappe stabilito nella decisione di esecuzione della Commissione che approva il programma di riforma. A tal fine i fondi nell’ambito dello strumento dovrebbero essere svincolati secondo un calendario semestrale fisso, subordinatamente alla loro disponibilità, sulla base di una richiesta di svincolo presentata dalla Moldova e previa verifica da parte della Commissione del rispetto soddisfacente tanto delle condizioni generali relative alla stabilità macrofinanziaria, alla sana gestione delle finanze pubbliche, alla trasparenza e al controllo del bilancio quanto alle condizioni di pagamento pertinenti. Qualora una condizione di pagamento non sia soddisfatta secondo il calendario indicativo stabilito nella decisione di esecuzione che approva il programma di riforma, la Commissione potrebbe rifiutare in tutto o in parte lo svincolo dei fondi corrispondente a tale condizione, seguendo una metodologia di pagamenti parziali. Lo svincolo dei fondi corrispondenti trattenuti potrebbe aver luogo durante il successivo intervallo per lo svincolo dei fondi e fino a dodici mesi dopo il termine originario stabilito nel calendario indicativo, purché le condizioni di pagamento siano state soddisfatte. Nel primo anno di attuazione tale termine dovrebbe essere prorogato a 24 mesi dalla valutazione iniziale negativa. |
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(52) |
In deroga all’articolo 116, paragrafi 2 e 5, del regolamento finanziario, è opportuno fissare il termine di pagamento per i contributi al bilancio dello Stato a decorrere dalla data di comunicazione della decisione che autorizza l’erogazione alla Moldova ed escludere il pagamento di interessi di mora da parte della Commissione alla Moldova. |
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(53) |
La Commissione dovrebbe fornire, su richiesta del Parlamento europeo nel quadro della procedura di discarico, informazioni dettagliate sull’esecuzione del bilancio dell’Unione nell’ambito dello strumento, in particolare per quanto riguarda gli audit effettuati, comprese le carenze individuate e le misure correttive intraprese, e per quanto riguarda i progetti approvati nel quadro della piattaforma d’investimento per il vicinato, compresi, se del caso, l’importo del cofinanziamento moldovo nonché altre fonti di contributo, anche provenienti da altri strumenti di finanziamento dell’Unione. |
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(54) |
Nell’ambito delle misure restrittive adottate dall’Unione sulla base dell’articolo 29 TUE e dell’articolo 215 TFUE, nessun fondo e nessuna risorsa economica dovrebbero essere messi a disposizione, direttamente o indirettamente, di persone giuridiche, entità od organismi designati o a loro vantaggio. Tali entità designate, e quelle da esse detenute o controllate, non dovrebbero pertanto essere sostenute dallo strumento. |
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(55) |
Nell’interesse della trasparenza e della responsabilità, la Moldova dovrebbe pubblicare i dati relativi ai destinatari finali che ricevono importi di finanziamento superiori all’equivalente di 50 000 EUR cumulativamente durante l’attuazione delle riforme e degli investimenti nell’ambito dello strumento. |
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(56) |
In conformità del regolamento (finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 (10), (Euratom, CE) n. 2185/96 (11) e (UE) 2017/1939 (12) del Consiglio, gli interessi finanziari dell’Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all’individuazione, alla rettifica e all’indagine di irregolarità, frodi, corruzione, conflitti di interesse, doppio finanziamento, e al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati. |
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(57) |
In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) dovrebbe essere in condizione di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare l’esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione. |
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(58) |
In conformità dell’articolo 129 del regolamento finanziario, i diritti necessari e l’accesso dovrebbero essere concessi alla Commissione, all’OLAF, alla Corte dei conti e, se del caso, alla Procura europea (EPPO), anche dai terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi dell’Unione. |
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(59) |
La Commissione dovrebbe garantire che nell’ambito dello strumento siano efficacemente tutelati gli interessi finanziari dell’Unione. Considerata la lunga casistica di assistenza finanziaria erogata alla Moldova anche in regime di gestione indiretta e tenendo conto del graduale allineamento del paese alle norme e alle prassi dell’Unione in materia di controllo interno, la Commissione dovrebbe fare affidamento in larga misura sul funzionamento dei sistemi moldovi di controllo interno e di prevenzione delle frodi. In particolare, la Commissione e l’OLAF e, ove del caso, l’EPPO dovrebbero essere informati senza indugio in merito a tutti i casi sospetti di irregolarità, frode, corruzione e conflitti di interesse che incidono sull’esecuzione dei fondi nell’ambito dello strumento. |
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(60) |
Inoltre la Moldova dovrebbe comunicare senza indugio alla Commissione le irregolarità, comprese le frodi, che hanno formato oggetto di un primo accertamento amministrativo o giudiziario e la dovrebbe tenere al corrente dell’andamento delle procedure amministrative o giudiziarie. Per garantire l’allineamento con le buone prassi invalse negli Stati membri, tali comunicazioni dovrebbero essere effettuate con mezzi elettronici, tramite il sistema di gestione delle irregolarità, istituiti dalla Commissione. |
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(61) |
La Moldova dovrebbe istituire un sistema di monitoraggio che confluisca in una relazione semestrale sul rispetto delle condizioni di pagamento del suo programma di riforma che accompagni la richiesta semestrale di svincolo di fondi. La Moldova dovrebbe raccogliere dati e informazioni che consentano di prevenire, individuare e rettificare irregolarità, frodi, corruzione e conflitti di interesse in relazione alle misure sostenute dallo strumento, nonché fornire accesso a tali dati e informazioni. |
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(62) |
La Commissione dovrebbe fare in modo che siano predisposti chiari meccanismi di monitoraggio e valutazione indipendente per garantire responsabilità e trasparenza effettive nell’esecuzione del bilancio dell’Unione e al fine di assicurare una valutazione efficace dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento. |
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(63) |
È opportuno che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sui progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento. |
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(64) |
La Commissione dovrebbe effettuare una valutazione dello strumento una volta completato. |
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(65) |
La Moldova dovrebbe sostenere media liberi, indipendenti e pluralistici che rafforzino e promuovano la comprensione dei valori dell’Unione, nonché dei benefici e degli obblighi derivanti dalla potenziale adesione all’Unione, intraprendendo nel contempo azioni decisive in termini di lotta contro la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori stranieri. Dovrebbe inoltre garantire una comunicazione pubblica proattiva, chiara e coerente, anche in merito al sostegno dell’Unione. I destinatari dei finanziamenti dell’Unione dovrebbero rendere nota in modo attivo l’origine dei finanziamenti dell’Unione e garantirne la visibilità, in linea con il manuale di comunicazione e visibilità per le azioni esterne dell’UE. |
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(66) |
L’attuazione dello strumento dovrebbe inoltre essere accompagnata da un rafforzamento della comunicazione strategica e della diplomazia pubblica per promuovere i valori dell’Unione e sottolineare il valore aggiunto del sostegno dell’Unione e il modo in cui lo strumento va a vantaggio dei cittadini della Moldova. |
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(67) |
Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
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(68) |
Al fine di fornire finanziamenti alla Moldova in tempo utile senza ulteriori ritardi, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento istituisce lo strumento per le riforme e la crescita per la Repubblica di Moldova (Moldova) per il periodo 2025-2027 («strumento»).
2. Lo strumento fornisce assistenza alla Moldova per la realizzazione di riforme connesse all’Unione, in particolare riforme socioeconomiche inclusive e sostenibili e riforme riguardanti i fondamenti del processo di allargamento, allineate ai valori dell’Unione, nonché investimenti ai fini dell’attuazione del programma di riforma della Moldova.
3. Salvo diversamente specificato nel presente regolamento, all’attuazione dello strumento si applica il regolamento (UE) 2021/947.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
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1) |
«accordo sullo strumento»: un accordo concluso tra la Commissione e la Moldova che stabilisce i principi della loro cooperazione finanziaria a norma del presente regolamento; tale accordo costituisce una convenzione di finanziamento ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 2, del regolamento finanziario; |
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2) |
«quadro della politica di allargamento»: il quadro politico generale per l’attuazione del presente regolamento definito dal Consiglio europeo e dal Consiglio, comprendente la metodologia di allargamento riveduta, gli accordi che istituiscono relazioni giuridicamente vincolanti con la Moldova, i quadri negoziali che disciplinano i negoziati di adesione con i paesi candidati, ove applicabile, nonché le risoluzioni del Parlamento europeo, le comunicazioni pertinenti della Commissione, comprese, se del caso, quelle sullo Stato di diritto, e le comunicazioni congiunte della Commissione e dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza; |
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3) |
«accordo di prestito»: l’accordo concluso tra l’Unione e la Moldova che stabilisce le condizioni del sostegno sotto forma di prestito nell’ambito dello strumento; |
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4) |
«programma di riforma»: una serie completa, coerente e prioritaria di riforme mirate e settori di investimento prioritari in Moldova, comprese le condizioni di pagamento che indicano progressi soddisfacenti o il completamento di misure connesse, e un calendario indicativo per la loro attuazione; |
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5) |
«misure»: le riforme e gli investimenti stabiliti nel programma di riforma di cui al capo III; |
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6) |
«condizioni di pagamento»: le condizioni per lo svincolo di fondi sotto forma di tappe qualitative o quantitative osservabili e misurabili che la Moldova deve attuare, come stabilito nel programma di riforma a norma del capo III; |
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7) |
«operazione di finanziamento misto»: un’operazione sostenuta dal bilancio dell’Unione che combina forme di aiuto non rimborsabile del bilancio dell’Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti finanziari pubblici, comprese agenzie per il credito all’esportazione, o di istituti di finanziamento commerciali e investitori; |
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8) |
«destinatario finale»: una persona o un’entità che riceve finanziamenti nell’ambito dello strumento; per la parte dei fondi messa a disposizione come assistenza finanziaria, per «destinatario finale» si intende la tesoreria moldova; per la parte dei fondi messa a disposizione attraverso la piattaforma d’investimento per il vicinato, per «destinatario finale» si intende il contraente o subcontraente che esegue il progetto di investimento; |
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9) |
«non arrecare un danno significativo»: non sostenere o non svolgere attività economiche che arrecano un danno significativo all’obiettivo ambientale, ai sensi, ove pertinente, dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (13); |
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10) |
«piattaforma d’investimento per il vicinato»: una delle piattaforme regionali d’investimento di cui all’articolo 32 del regolamento (UE) 2021/947. |
Articolo 3
Obiettivi dello strumento
1. Gli obiettivi generali dello strumento sono:
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a) |
sostenere il processo di allargamento accelerando l’allineamento ai valori, alle disposizioni legislative, alle regole, alle norme, alle politiche e alle prassi dell’Unione («acquis») attraverso l’adozione e l’attuazione di riforme in vista della futura adesione all’Unione; |
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b) |
sostenere la progressiva integrazione della Moldova nel mercato unico dell’Unione; |
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c) |
accelerare la convergenza socioeconomica dell’economia moldova con l’Unione; |
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d) |
promuovere le relazioni di buon vicinato con gli Stati membri e i partner dell’allargamento dell’Unione, nonché i contatti interpersonali. |
2. Gli obiettivi specifici dello strumento sono:
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a) |
rafforzare ulteriormente gli elementi fondamentali del processo di allargamento, compresi lo Stato di diritto e i diritti fondamentali, il funzionamento delle istituzioni democratiche, anche in termini di depolarizzazione, e la pubblica amministrazione e soddisfare i criteri economici; ciò comprende: promuovere un sistema giudiziario indipendente, rafforzare la sicurezza e la stabilità, potenziare la lotta contro la frode e tutte le forme di corruzione, compresi la corruzione ad alto livello, l’influenza degli oligarchi e il nepotismo, la criminalità organizzata, la criminalità transfrontaliera e il riciclaggio, nonché il finanziamento del terrorismo, l’evasione fiscale, la frode fiscale e l’elusione fiscale; rafforzare l’osservanza del diritto internazionale; rafforzare la libertà e l’indipendenza dei media e la libertà delle istituzioni accademiche; combattere l’incitamento all’odio; creare un contesto favorevole alla società civile, favorendo il dialogo sociale; promuovere la parità di genere, l’integrazione della dimensione di genere e l’emancipazione di donne e ragazze, promuovere i diritti dell’infanzia, la non discriminazione e la tolleranza; per garantire e rafforzare il rispetto dei diritti dei rifugiati e delle persone appartenenti a minoranze, comprese le minoranze nazionali e i rom, nonché dei diritti delle persone LGBTI; |
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b) |
progredire verso il pieno allineamento della Moldova alla PESC dell’Unione, comprese le misure restrittive dell’Unione; |
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c) |
contribuire ad attenuare le sfide poste dalla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina e dai tentativi di destabilizzare la Moldova, contrastare la disinformazione, le minacce ibride e la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori stranieri, in particolare da parte della Russia, nei confronti della sovranità, dei processi democratici e delle istituzioni della Moldova, nonché nei confronti dell’Unione e dei suoi valori; |
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d) |
progredire verso l’armonizzazione delle politiche in materia di visti con l’Unione; |
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e) |
consolidare l’efficacia della pubblica amministrazione, sviluppare le capacità moldove e investire nel personale amministrativo moldovo; garantire l’accesso alle informazioni, il controllo pubblico e il coinvolgimento della società civile nei processi decisionali; sostenere la trasparenza, la responsabilità, le riforme strutturali e la buona governance a tutti i livelli, anche per quanto riguarda i poteri di controllo e di indagine sulla distribuzione dei fondi pubblici e sull’accesso agli stessi, nonché nei settori della gestione delle finanze pubbliche, degli appalti pubblici e del controllo degli aiuti di Stato; appoggiare le iniziative e gli organismi coinvolti nella promozione e nell’applicazione della giustizia internazionale in Moldova; |
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f) |
accelerare la transizione della Moldova verso un’economia sostenibile, climaticamente neutra e inclusiva, in grado di resistere alle pressioni concorrenziali del mercato unico dell’Unione, e verso un contesto di investimento stabile, e ridurre le dipendenze strategiche del paese diversificando le fonti di energia, anche grazie a migliori interconnessioni con gli Stati membri e i partner dell’allargamento dell’Unione, allo scopo di conseguire la sicurezza e l’indipendenza energetica; |
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g) |
promuovere l’integrazione economica della Moldova con il mercato unico dell’Unione, in particolare attraverso un aumento dei flussi commerciali e di investimento e catene del valore resilienti; |
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h) |
sostenere una più stretta integrazione con il mercato unico dell’Unione attraverso una connettività migliorata e sostenibile, in linea con le reti transeuropee, per rafforzare le relazioni di buon vicinato e i contatti interpersonali; |
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i) |
accelerare la transizione verde inclusiva e sostenibile verso la neutralità climatica entro il 2050, conformemente all’accordo di Parigi e al Green Deal europeo, contemplando tutti i settori economici, in particolare l’agricoltura e l’energia, compresa la transizione verso un’economia decarbonizzata, climaticamente neutra, resiliente ai cambiamenti climatici e circolare, assicurando nel contempo che gli investimenti rispettino il principio «non arrecare un danno significativo»; |
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j) |
promuovere la trasformazione digitale e le competenze digitali come strumenti per favorire uno sviluppo sostenibile e una crescita inclusiva; |
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k) |
dare slancio all’innovazione, alla ricerca e alla cooperazione tra le istituzioni accademiche e l’industria a sostegno delle transizioni verde e digitale, promuovendo le industrie locali con particolare attenzione alle micro, piccole e medie imprese locali; |
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l) |
dare impulso all’istruzione, alla formazione, alla riqualificazione e all’aggiornamento professionale di qualità a tutti i livelli, con particolare attenzione ai giovani, anche affrontando la disoccupazione giovanile, prevenendo la fuga di cervelli e sostenendo le comunità vulnerabili, rifugiati compresi, sostenendo le politiche per l’occupazione, compresi i diritti dei lavoratori, in linea con il pilastro europeo dei diritti sociali, e contrastando la povertà; |
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m) |
sostenere attività volte a migliorare la consapevolezza dei cittadini moldovi in merito ai vantaggi del processo di adesione all’Unione, anche attraverso campagne di comunicazione. |
Articolo 4
Principi generali
1. La Commissione gestisce il sostegno offerto dallo strumento coerentemente con i principi e gli obiettivi fondamentali delle riforme economiche stabiliti nell’accordo di associazione UE-Moldova e nella politica di allargamento dell’Unione.
2. La cooperazione nell’ambito dello strumento è fondata sulle esigenze e promuove i principi di efficacia dello sviluppo, vale a dire titolarità moldova delle priorità di sviluppo, con un’attenzione a una chiara condizionalità e a risultati tangibili, partenariati inclusivi con le parti sociali e le organizzazioni della società civile, nonché trasparenza e responsabilità reciproca. Tale cooperazione si fonda sull’assegnazione e sull’uso efficaci ed efficienti delle risorse.
3. La fornitura di assistenza macrofinanziaria non rientra nell’ambito di applicazione dello strumento.
4. Il sostegno proveniente dallo strumento si aggiunge a quello fornito nell’ambito di altri programmi e strumenti dell’Unione e lo integra. Le attività ammissibili al finanziamento a norma del presente regolamento possono ricevere sostegno da altri programmi e strumenti dell’Unione, a condizione che tale sostegno non copra il medesimo costo e che siano assicurati una supervisione e un controllo di bilancio adeguati. La Commissione garantisce complementarità e sinergie tra lo strumento e altri programmi dell’Unione, al fine di evitare la duplicazione dell’assistenza e del finanziamento.
5. Per promuovere la complementarità, la coerenza e l’efficienza delle loro azioni, la Commissione e gli Stati membri cooperano e si adoperano per evitare la duplicazione dell’assistenza per e assicurare sinergie tra l’assistenza fornita nell’ambito del presente regolamento e le altre forme di assistenza, compresi pacchetti finanziari integrati composti da finanziamenti per l’esportazione e per lo sviluppo, fornita dall’Unione, dagli Stati membri, dai paesi terzi, da organizzazioni e organismi multilaterali e regionali, quali le organizzazioni internazionali e le pertinenti istituzioni finanziarie internazionali, dalle agenzie e dai donatori non dell’Unione, in linea con i principi definiti per rafforzare il coordinamento operativo in materia di assistenza esterna, anche mediante un coordinamento rafforzato con gli Stati membri a livello locale. Tale coordinamento a livello locale comporta consultazioni regolari e tempestive e frequenti scambi di informazioni durante l’intera attuazione dello strumento.
6. Le attività nell’ambito dello strumento integrano e promuovono la democrazia, i diritti umani e l’uguaglianza di genere, si allineano progressivamente alle norme sociali, climatiche e ambientali dell’Unione, integrano la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ad essi, se del caso, la riduzione del rischio di catastrofi, la tutela dell’ambiente e la conservazione della biodiversità, anche attraverso, se appropriato, valutazioni di impatto ambientale, e favoriscono il progresso verso il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, promuovendo azioni integrate che possano produrre effetti positivi collaterali e soddisfare più obiettivi in modo coerente. Tali attività evitano gli attivi non recuperabili e applicano i principi di «non arrecare un danno significativo» e di «non lasciare indietro nessuno», nonché l’approccio relativo all’integrazione della sostenibilità sul quale poggia il Green Deal europeo. Almeno il 37 % del sostegno finanziario non rimborsabile, copertura compresa, erogato per i progetti di investimento approvati nell’ambito della piattaforma d’investimento per il vicinato dovrebbe essere destinato obiettivi climatici.
7. La Moldova e la Commissione provvedono affinché la parità di genere, l’integrazione di genere e l’integrazione della prospettiva di genere siano prese in considerazione e promosse in tutte le fasi della preparazione del programma di riforma e dell’attuazione dello strumento. La Moldova e la Commissione adottano misure adeguate a prevenire qualsiasi discriminazione fondata sul genere, sulla razza o sull’origine etnica, sulla religione o sulle convinzioni personali, sulla disabilità, sull’età o sull’orientamento sessuale. La Commissione riferisce in merito a tali misure nel contesto delle sue relazioni periodiche riguardanti i piani d’azione sulla parità di genere.
8. Lo strumento non sostiene attività o misure incompatibili con il piano nazionale per l’energia e il clima della Moldova, con il contributo della Moldova determinato a livello nazionale nell’ambito dell’accordo di Parigi e con l’ambizione della Moldova di conseguire la neutralità climatica entro il 2050, o attività o misure che promuovono investimenti a favore dei combustibili fossili o provocano effetti negativi significativi sull’ambiente, sul clima o sulla biodiversità, salvo laddove tali attività o misure siano strettamente necessarie per conseguire gli obiettivi dello strumento, in particolare l’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), tenendo conto, al tempo stesso, di eventuali disposizioni transitorie e perseguendo una strategia energetica a medio e lungo termine volta a garantire la sicurezza energetica. Tali disposizioni transitorie sono accompagnate, se del caso, da misure adeguate per evitare, prevenire o ridurre e, se possibile, compensare tali effetti negativi.
9. In linea con il principio del partenariato inclusivo, la Commissione si adopera per garantire, ove opportuno, il controllo democratico sotto forma di consultazione da parte del governo moldovo del parlamento della Moldova, delle autorità locali, conformemente al quadro giuridico nazionale moldovo, e dei pertinenti portatori di interessi, tra cui le parti sociali e la società civile, nonché i gruppi vulnerabili, i rifugiati e tutte le minoranze e le comunità, se del caso, in modo da consentire loro di partecipare alla progettazione e all’attuazione delle attività ammissibili al finanziamento nell’ambito del presente strumento nonché ai relativi processi di monitoraggio, controllo e valutazione, a seconda dei casi. Tale consultazione cerca di rappresentare il pluralismo della società moldova. La Commissione assicura inoltre che la società civile moldova, comprese le organizzazioni non governative, possa segnalare direttamente alla Commissione eventuali irregolarità relative ai finanziamenti o ai destinatari finali mediante canali permanenti adeguati.
10. La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri e la Moldova, assicura l’attuazione degli impegni dell’Unione a favore dell’aumento della trasparenza e della responsabilità nella prestazione del sostegno, anche promuovendo l’attuazione e il potenziamento dei sistemi di controllo interno e delle politiche antifrode. La Commissione mette a disposizione del pubblico informazioni sul volume e sulla destinazione del sostegno attraverso il quadro di valutazione dello strumento di cui all’articolo 24. La Moldova pubblica dati aggiornati sui destinatari finali che ricevono fondi dell’Unione per l’attuazione delle riforme e degli investimenti nell’ambito dello strumento, come descritto all’articolo 20.
Articolo 5
Prerequisiti per il sostegno dell’Unione
1. L’erogazione del sostegno dello strumento è subordinata alla condizione che la Moldova difenda e rispetti meccanismi democratici effettivi, tra cui un sistema parlamentare multipartitico, elezioni libere e regolari, media liberi, indipendenti e pluralistici, un sistema giudiziario indipendente e lo Stato di diritto, e garantisca il rispetto di tutti gli obblighi in materia di diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze.
2. La Commissione monitora il rispetto dei prerequisiti di cui al paragrafo 1 prima di svincolare i fondi, compresi i prefinanziamenti, a favore della Moldova nell’ambito dello strumento e per tutta la durata del sostegno fornito dallo strumento, tenendo debitamente conto del quadro della politica di allargamento. Nel processo di monitoraggio la Commissione tiene inoltre conto delle pertinenti raccomandazioni di organismi internazionali, quali il Consiglio d’Europa e la sua commissione di Venezia o l’Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
3. Qualora constati che alcuni dei prerequisiti di cui al paragrafo 1 non sono stati rispettati, la Commissione adotta di conseguenza una decisione e, in particolare, rifiuta lo svincolo dei fondi di cui all’articolo 19, a prescindere dal rispetto delle condizioni di pagamento di cui all’articolo 10. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio della sua decisione.
CAPO II
FINANZIAMENTO E ATTUAZIONE
Articolo 6
Attuazione
1. Lo strumento è sostenuto con risorse dello NDICI – Europa globale a concorrenza di 520 milioni di EUR in sostegno non rimborsabile e per un importo massimo di 1 500 milioni di EUR in prestiti. L’importo destinato ai prestiti non costituisce parte dell’importo della garanzia per le azioni esterne ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/947.
2. Per il periodo dal 1o gennaio 2025 al 31 dicembre 2027 il sostegno non rimborsabile è finanziato attingendo alla dotazione assegnata al programma geografico per il vicinato a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2021/947. Rientrano in tale contesto la copertura di prestiti per un importo di 135 milioni di EUR, il sostegno apportato dall’Unione ai progetti approvati nell’ambito della piattaforma d’investimento per il vicinato di cui all’articolo 18, paragrafo 2, e il sostegno complementare, compresi il sostegno alle organizzazioni della società civile e l’assistenza tecnica. Detti finanziamenti sono attuati in conformità del regolamento (UE) 2021/947.
Le decisioni di svincolo dei fondi di cui all’articolo 19, paragrafo 3, riguardo al sostegno sotto forma di prestito sono adottate nel periodo che intercorre dal 1o gennaio 2025 al 30 giugno 2029.
3. La Commissione gestisce l’assistenza dell’Unione coerentemente con i principi e gli obiettivi fondamentali delle riforme previste nel programma di riforma. Tutti i fondi tranne il sostegno complementare di cui al paragrafo 2 e le risorse di cui al paragrafo 6 sono erogati in rate semestrali subordinatamente al completamento delle riforme necessarie secondo il calendario stabilito, concordato nel programma di riforma e approvato nella decisione di esecuzione della Commissione.
4. La Moldova mette almeno il 25 % del prestito erogatole a disposizione di progetti di investimento approvati nell’ambito della piattaforma d’investimento per il vicinato, una delle piattaforme regionali d’investimento di cui all’articolo 32 del regolamento (UE) 2021/947. L’accordo sullo strumento circostanzia tale obbligo e i relativi principi e modalità di attuazione. L’inosservanza di tale obbligo comporta la sospensione delle ulteriori operazioni nell’ambito dello strumento e il recupero dalla Moldova degli importi interessati, secondo quanto disposto all’articolo 19 del presente regolamento.
5. Il sostegno complementare è pari ad almeno il 20 % del sostegno finanziario non rimborsabile complessivo di cui al paragrafo 2.
6. Un importo al massimo dell’1 % del sostegno non rimborsabile di cui al paragrafo 2 può finanziare l’assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l’attuazione dello strumento, segnatamente le azioni preparatorie, attività di monitoraggio, controllo, audit e valutazione necessarie per la gestione dello strumento e il conseguimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni di esperti, attività di formazione, consultazioni con le autorità moldove, conferenze, consultazioni delle autorità locali, conformemente al quadro giuridico nazionale moldovo, dei pertinenti portatori di interessi, comprese le parti sociali e le organizzazioni della società civile, attività di informazione e comunicazione, comprese attività di sensibilizzazione inclusive, e la comunicazione delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui riguardano gli obiettivi dello strumento, le spese legate a reti informatiche destinate all’elaborazione e allo scambio delle informazioni, strumenti informatici istituzionali, e tutte le altre spese sostenute presso la sede centrale e la delegazione dell’Unione per il sostegno amministrativo e di coordinamento necessario per lo strumento. Le spese possono anche riguardare i costi di attività di sostegno alla trasparenza e di altre attività, come il controllo di qualità e il monitoraggio dei progetti o dei programmi sul campo e i costi della consulenza inter pares e degli esperti per la valutazione e l’attuazione delle riforme e degli investimenti.
7. Al fine di massimizzare il sostegno internazionale, i donatori possono contribuire all’attuazione dello strumento mediante entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento finanziario.
Articolo 7
Norme in materia di ammissibilità di persone ed entità, origine degli approvvigionamenti e dei materiali e restrizioni nell’ambito dello strumento
1. In deroga all’articolo 28 del regolamento (UE) 2021/947, la partecipazione alle procedure di appalto e di attribuzione di sovvenzioni per attività finanziate nell’ambito dello strumento è aperta alle organizzazioni internazionali e regionali e a tutte le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno dei seguenti paesi o alle persone giuridiche che vi hanno effettivamente sede:
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a) |
Stati membri, Moldova, paesi candidati e parti contraenti dell’accordo sullo Spazio economico europeo; |
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b) |
paesi che forniscono alla Moldova un livello di sostegno paragonabile a quello fornito dall’Unione, tenendo conto delle dimensioni della loro economia, e per i quali la Commissione stabilisce l’accesso reciproco all’assistenza esterna in Moldova. |
2. L’accesso reciproco di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere concesso per un periodo limitato di almeno un anno, se un paese riconosce l’ammissibilità a parità di condizioni a entità dell’Unione e di paesi ammissibili nell’ambito dello strumento.
La Commissione decide in merito all’accesso reciproco previa consultazione della Moldova.
3. Tutti gli approvvigionamenti e i materiali finanziati e acquisiti nell’ambito dello strumento hanno origine da paesi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), tranne nel caso in cui non sia possibile ottenerli a condizioni ragionevoli in nessuno di essi. Si applicano inoltre le norme sulle restrizioni di cui al paragrafo 6.
4. Le norme di ammissibilità di cui al presente articolo non si applicano alle persone fisiche che hanno un rapporto di lavoro dipendente, oppure un altro rapporto contrattuale con un appaltatore, o eventualmente un subappaltatore, ammissibile, né creano limitazioni basate sulla cittadinanza, salvo nei casi in cui tali limitazioni siano fondate sulle norme di cui al paragrafo 6.
5. Per le attività cofinanziate congiuntamente da un’entità o attuate in gestione diretta o gestione indiretta con le entità elencate all’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento finanziario si applicano altresì le norme applicabili a tali entità oltre alle norme stabilite in virtù del presente articolo, comprese, se del caso, le restrizioni di cui al paragrafo 6 del presente articolo debitamente rispecchiate negli accordi di finanziamento e nei documenti contrattuali sottoscritti con tali entità.
6. Le norme di ammissibilità e le norme sull’origine degli approvvigionamenti e dei materiali di cui ai paragrafi 1 e 3 e le norme sulla cittadinanza delle persone fisiche di cui al paragrafo 4 possono essere oggetto di limitazioni riferite alla nazionalità, all’ubicazione geografica o alla natura dei soggetti giuridici che partecipano alle procedure di aggiudicazione, nonché all’origine geografica degli approvvigionamenti e dei materiali, se:
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a) |
le limitazioni sono imposte dalla natura specifica o dagli obiettivi dell’attività o della specifica procedura di aggiudicazione, o se tali limitazioni sono necessarie per l’efficace attuazione dell’attività; |
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b) |
l’attività o le specifiche procedure di aggiudicazione incidono sulla sicurezza o sull’ordine pubblico, in particolare per quanto riguarda le attività e gli interessi strategici dell’Unione, dei suoi Stati membri o della Moldova, compresa la sicurezza, la resilienza e la tutela dell’integrità delle infrastrutture digitali, comprese le infrastrutture della rete 5G, dei sistemi di comunicazione e informazione e delle relative catene di approvvigionamento. |
7. Gli offerenti e i candidati di paesi non ammissibili possono essere considerati ammissibili in casi di urgenza o indisponibilità dei servizi sui mercati dei paesi o territori interessati, o in altri casi debitamente giustificati, qualora l’applicazione delle norme di ammissibilità renda la realizzazione di un’attività impossibile o estremamente difficoltosa.
8. Nell’ambito delle misure restrittive adottate dall’Unione sulla base dell’articolo 29 TUE e dell’articolo 215 TFUE, nessun fondo e nessuna risorsa economica sono messi a disposizione, direttamente o indirettamente, di persone giuridiche, entità od organismi sottoposti a misure restrittive dell’Unione, o a loro vantaggio. Lo strumento non sostiene né direttamente né indirettamente tali persone e entità né le entità da esse detenute o controllate, neanche in veste di proprietari indiretti, subappaltatori nella catena di approvvigionamento o beneficiari apicali.
Articolo 8
Accordi particolari
1. La Commissione conclude con la Moldova un accordo sullo strumento per l’attuazione dello strumento, stabilendovi gli obblighi e le condizioni di pagamento per l’erogazione dei finanziamenti.
2. L’accordo sullo strumento è integrato da un accordo di prestito a norma dell’articolo 15, nel quale sono stabilite le disposizioni specifiche di gestione e attuazione dei finanziamenti erogati sotto forma di prestiti. L’accordo sullo strumento, compresa la relativa documentazione, è messo a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio simultaneamente e senza ritardo.
3. Il finanziamento è concesso alla Moldova dopo l’entrata in vigore dell’accordo sullo strumento e dell’accordo di prestito.
4. L’accordo sullo strumento e l’accordo di prestito conclusi con la Moldova dispongono l’adempimento degli obblighi imposti dall’articolo 129 del regolamento finanziario.
5. L’accordo sullo strumento stabilisce le disposizioni dettagliate necessarie riguardanti:
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a) |
l’impegno della Moldova a compiere progressi sostanziali verso un quadro giuridico solido per combattere le frodi e porre in essere sistemi di controllo più efficienti ed efficaci, compresi meccanismi adeguati per la protezione degli informatori, nonché meccanismi e misure volte a prevenire, individuare e correggere efficacemente le irregolarità, la frode, la corruzione e i conflitti di interessi nonché intensificare la lotta contro il riciclaggio, la criminalità organizzata, l’utilizzo improprio di fondi pubblici, il finanziamento del terrorismo, l’elusione, la frode e l’evasione fiscale e altre attività illecite a danno dei fondi erogati nell’ambito dello strumento; |
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b) |
le norme relative allo svincolo, al rifiuto dello svincolo e alla riduzione dei fondi a norma dell’articolo 19; |
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c) |
l’obbligo della Moldova, a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, di mettere a disposizione parte dell’importo totale del prestito per progetti di investimento approvati nell’ambito della piattaforma d’investimento per il vicinato e le norme dettagliate a riguardo; |
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d) |
le attività connesse alla gestione, al controllo, alla supervisione, al monitoraggio, alla valutazione, alla rendicontazione e all’audit nonché ai riesami dei sistemi, alle indagini, alle misure antifrode e alla cooperazione; |
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e) |
le norme in materia di rendicontazione alla Commissione circa l’eventualità e le modalità di soddisfacimento delle condizioni di pagamento di cui all’articolo 10; |
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f) |
le norme in materia di imposte, tasse, dazi e oneri di cui all’articolo 27, paragrafi 9 e 10, del regolamento (UE) 2021/947; |
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g) |
le misure destinate effettivamente a prevenire, individuare, indagare e rettificare irregolarità, frodi, corruzione e conflitti di interessi e l’obbligo per le persone o i soggetti che attuano i fondi dell’Unione ai sensi del presente regolamento di notificare senza ritardo alla Commissione, all’OLAF e, se del caso, all’EPPO, i casi presunti o accertati di irregolarità, frode, corruzione e conflitti di interessi e altre attività illegali che incidono sui fondi erogati nell’ambito dello strumento, e il relativo seguito; |
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h) |
gli obblighi di cui agli articoli 21 e 22, compresi norme e tempi precisi per la raccolta dei dati da parte della Moldova e per l’accesso della Commissione, dell’OLAF, della Corte dei conti e, se del caso, dell’EPPO a tali dati; |
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i) |
una procedura volta a garantire che le richieste di erogazione del sostegno sotto forma di prestito rientrino nell’importo di prestito disponibile, a norma dell’articolo 6, paragrafo 1; |
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j) |
il diritto della Commissione di ridurre proporzionalmente il sostegno erogato in virtù dello strumento e di recuperare qualsiasi importo di cui all’articolo 6, paragrafo 1, speso per conseguire gli obiettivi dello strumento oppure di chiedere il rimborso anticipato del prestito in caso di irregolarità, frode, corruzione o conflitto di interessi che ledano gli interessi finanziari dell’Unione qualora non vi sia stata rettifica da parte della Moldova ovvero in caso di ribaltamento di tappe qualitative o quantitative o di grave violazione di un obbligo derivante dall’accordo sullo strumento; |
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k) |
le norme e le procedure a disposizione della Moldova per la rendicontazione ai fini del monitoraggio dell’attuazione dello strumento e della valutazione del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3; |
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l) |
l’obbligo della Moldova di trasmettere per via elettronica alla Commissione i dati di cui all’articolo 20. |
CAPO III
PROGRAMMA DI RIFORMA
Articolo 9
Presentazione dei programmi di riforme
1. Al fine di ricevere qualsiasi sostegno a norma del presente regolamento, la Moldova presenta alla Commissione un programma di riforma per il periodo 2025-2027 basato sui principi e obiettivi di fondo delle riforme socioeconomiche e delle riforme sulle questioni fondamentali stabiliti nell’accordo di associazione UE-Moldova, concordati nell’ambito della politica europea di vicinato e nel quadro della politica di allargamento.
2. Il programma di riforma fornisce un quadro generale per conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui all’articolo 3, stabilendo le riforme che la Moldova deve intraprendere nonché i settori di investimento. Il programma di riforma comprende misure per l’attuazione delle riforme mediante un pacchetto globale e coerente. Nei settori degli elementi fondamentali del processo di allargamento, tra cui lo Stato di diritto, la lotta contro la corruzione, inclusa la corruzione ad alto livello, i diritti fondamentali e la libertà di espressione, il programma di riforma rispecchia le valutazioni contenute nel quadro della politica di allargamento.
3. Il programma di riforma è coerente con il più recente quadro di politica macroeconomica e di bilancio presentato alla Commissione nel contesto del dialogo economico e finanziario con l’Unione.
4. Il programma di riforma è coerente con le priorità di riforma individuate nel contesto del percorso di adesione della Moldova e con altri documenti pertinenti, con il contributo determinato a livello nazionale nel quadro dell’accordo di Parigi e con l’ambizione di conseguire la neutralità climatica entro il 2050, e sostiene tali priorità.
5. Il programma di riforma rispetta i principi generali enunciati all’articolo 4.
6. Il programma di riforma è elaborato in modo inclusivo e trasparente, in consultazione con le parti sociali e le organizzazioni della società civile.
7. La Commissione invita la Moldova a presentare il programma di riforma entro il 24 giugno 2025. La Commissione, non appena lo riceve, trasmette il programma di riforma moldovo al Parlamento europeo e al Consiglio.
Articolo 10
Principi del finanziamento nel contesto del programma di riforma
1. Lo strumento fornisce incentivi per l’attuazione del programma di riforma fissando condizioni di pagamento sullo svincolo dei fondi. Tali condizioni di pagamento si applicano ai fondi di cui all’articolo 6, paragrafo 1, ad eccezione del sostegno complementare, compresi il sostegno alle organizzazioni della società civile e l’assistenza tecnica. Tali condizioni di pagamento assumono la forma di tappe qualitative o quantitative misurabili. Tali tappe rispecchiano i progressi compiuti nelle riforme socioeconomiche specifiche e nelle riforme sugli elementi fondamentali del processo di allargamento connessi al conseguimento dei diversi obiettivi dello strumento, di cui all’articolo 3, in linea con il quadro della politica di allargamento.
2. Il rispetto delle condizioni di pagamento di cui al paragrafo 1 comporta lo svincolo totale o parziale dei fondi, in funzione del loro grado di completamento.
3. La stabilità macrofinanziaria, una sana gestione delle finanze pubbliche, la trasparenza e il controllo del bilancio sono condizioni generali per i pagamenti che devono essere soddisfatte ai fini di qualsiasi svincolo dei fondi.
I fondi nell’ambito dello strumento non sostengono attività o misure che compromettono la sovranità e l’integrità territoriale della Moldova.
Articolo 11
Contenuto del programma di riforma
1. Il programma di riforma presenta in particolare gli elementi seguenti, che sono motivati e giustificati:
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a) |
misure che costituiscono una risposta coerente, globale e adeguatamente equilibrata agli obiettivi di cui all’articolo 3, compresi riforme strutturali, investimenti e misure volte a garantire il rispetto dei prerequisiti di cui all’articolo 5, se del caso; |
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b) |
una spiegazione del modo in cui le misure sono coerenti con i principi generali di cui all’articolo 4, nonché con i requisiti di cui all’articolo 9; |
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c) |
una spiegazione del modo in cui le misure dovrebbero rafforzare ulteriormente gli elementi fondamentali del processo di allargamento di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), compresi lo Stato di diritto, i diritti fondamentali e la lotta contro la corruzione; |
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d) |
un elenco indicativo dei progetti e dei programmi di investimento destinati ad essere discussi e approvati nell’ambito della piattaforma d’investimento per il vicinato, compresi il rispettivo volume complessivo di investimento e le scadenze previste per l’attuazione; |
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e) |
una spiegazione della proporzione in cui le misure contribuiranno, secondo le previsioni, agli obiettivi climatici e ambientali, e la loro compatibilità col principio «non arrecare un danno significativo»; |
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f) |
una spiegazione della proporzione in cui le misure contribuiranno, secondo le previsioni, alla trasformazione digitale; |
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g) |
una spiegazione della proporzione in cui si prevede che le misure contribuiscano agli obiettivi di istruzione, formazione e occupazione e agli obiettivi sociali; |
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h) |
una spiegazione della portata con cui le misure sono in grado di contribuire alla parità di genere e all’emancipazione delle donne e delle ragazze, nonché alla promozione dei diritti delle donne e delle ragazze; |
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i) |
per le riforme e gli investimenti, un calendario indicativo e le condizioni di pagamento previste per lo svincolo di fondi sotto forma di tappe qualitative o quantitative misurabili la cui attuazione è pianificata entro il 31 dicembre 2027; |
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j) |
una spiegazione del modo in cui si prevede che le misure contribuiscano a un allineamento progressivo e continuo alla PESC, comprese le misure restrittive dell’Unione; |
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k) |
una spiegazione del modo in cui si prevede che le misure sviluppino le capacità e producano investimenti nel personale amministrativo in Moldova; |
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l) |
le modalità per il monitoraggio, la rendicontazione e la valutazione efficaci del programma di riforma da parte della Moldova, compresi le tappe qualitative e quantitative misurabili proposte e gli indicatori pertinenti di cui al paragrafo 2; |
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m) |
una spiegazione del sistema attuato dalla Moldova per prevenire, individuare e rettificare efficacemente le irregolarità, le frodi, la corruzione, inclusa la corruzione ad alto livello, e i conflitti di interessi e per applicare le norme in materia di controllo degli aiuti di Stato, nonché le misure proposte per far fronte alle carenze esistenti nei primi anni dell’attuazione del programma di riforma; |
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n) |
per la preparazione e, se del caso, l’attuazione del programma di riforma, una sintesi del processo di consultazione, del parlamento moldovo, delle autorità locali, conformemente al quadro giuridico nazionale moldovo, e dei pertinenti portatori di interessi, comprese le parti sociali e le organizzazioni della società civile, e una spiegazione del modo in cui il programma di riforma tiene conto dei loro contributi; |
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o) |
un piano di comunicazione e visibilità sul programma di riforma per il pubblico locale moldovo; |
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p) |
qualsiasi altra informazione pertinente. |
2. Il programma di riforma è basato sui risultati e comprende indicatori per la valutazione dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi generali e specifici di cui all’articolo 3 del presente regolamento. Tali indicatori si fondano, ove opportuno e pertinente, su indicatori concordati a livello internazionale e su quelli già disponibili relativi alle politiche della Moldova. Gli indicatori sono coerenti per quanto possibile con gli indicatori chiave di prestazione inclusi nella decisione di esecuzione della Commissione che approva i programmi di riforma per i Balcani occidentali a norma del regolamento (UE) 2024/1449 e nel quadro di misurazione dei risultati dell’EFSD+.
Articolo 12
Valutazione del programma di riforma da parte della Commissione
1. La Commissione valuta senza indebito ritardo la pertinenza, la completezza e l’adeguatezza del programma di riforma della Moldova o, se del caso, di eventuali modifiche di tale programma. Nell’effettuare la propria valutazione la Commissione agisce in stretta collaborazione con la Moldova e può formulare osservazioni o chiedere informazioni supplementari, oppure imporre alla Moldova di rivedere o modificare il programma di riforma.
2. Per quanto riguarda gli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera j), del presente regolamento, la Commissione, a norma della decisione 2010/427/UE, tiene debitamente conto del ruolo e del contributo del SEAE.
3. Nel valutare il programma di riforma la Commissione tiene conto delle pertinenti informazioni analitiche disponibili sulla Moldova, inclusa la sua situazione macroeconomica e la sostenibilità del debito, della motivazione e degli elementi forniti dalla Moldova di cui all’articolo 11, degli effetti della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina e dei tentativi di destabilizzare la Moldova e di ogni altra informazione pertinente, tra cui quelle di cui all’articolo 11.
4. Nella propria valutazione la Commissione tiene conto in particolare dei criteri seguenti:
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a) |
se il programma di riforma rappresenti una risposta pertinente, globale, coerente e adeguatamente equilibrata agli obiettivi di cui all’articolo 3 e agli elementi di cui all’articolo 11; |
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b) |
se il programma di riforma e le sue misure siano coerenti con i principi generali di cui all’articolo 4 e con i requisiti di cui all’articolo 9; |
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c) |
se si possa prevedere che il programma di riforma acceleri i progressi verso il superamento del divario socioeconomico tra la Moldova e l’Unione, migliorandone in tal modo lo sviluppo economico, sociale e ambientale, sostenga la convergenza verso le norme dell’Unione, riduca le disuguaglianze e rafforzi la coesione sociale; |
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d) |
se si possa prevedere che il programma di riforma rafforzi ulteriormente gli elementi fondamentali del processo di allargamento di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a); |
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e) |
se si possa prevedere che il programma di riforma acceleri la transizione della Moldova verso un’economia sostenibile, climaticamente neutra, resiliente ai cambiamenti climatici e inclusiva migliorando la connettività, compiendo progressi in relazione alla sua transizione verde e digitale, compresi progressi relativi alla biodiversità, riducendo le dipendenze strategiche e promuovendo la ricerca e l’innovazione, l’istruzione, la formazione, l’occupazione e le competenze e il mercato del lavoro in generale, con particolare attenzione ai giovani; |
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f) |
se le misure incluse nel programma di riforma siano compatibili con i principi «non arrecare un danno significativo» e «non lasciare indietro nessuno»; |
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g) |
se il programma di riforma affronti adeguatamente i potenziali rischi nel rispetto dei prerequisiti e delle condizioni di pagamento; |
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h) |
se le condizioni di pagamento proposte dalla Moldova siano adeguate e ambiziose, coerenti con il quadro della politica di allargamento, nonché sufficientemente significative e chiare da consentire il corrispondente svincolo dei fondi in caso di adempimento e se gli indicatori di rendicontazione proposti siano adeguati e sufficienti per monitorare e riferire in merito ai progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi generali; |
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i) |
se le modalità proposte dalla Moldova siano tali, secondo le previsioni, da prevenire, individuare e rettificare efficacemente le irregolarità, la frode, la corruzione, i conflitti di interessi, la criminalità organizzata e il riciclaggio, come anche da indagare e perseguire efficacemente i reati a danno dei fondi erogati nell’ambito dello strumento; |
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j) |
se il programma di riforma tenga effettivamente conto dei contributi del parlamento moldovo, delle autorità locali, conformemente al quadro giuridico nazionale moldovo e dei pertinenti portatori di interessi, comprese le parti sociali e le organizzazioni della società civile. |
5. Ai fini della valutazione del programma di riforma presentato dalla Moldova la Commissione può farsi assistere da esperti indipendenti.
Articolo 13
Decisione di esecuzione della Commissione
1. In caso di valutazione positiva in conformità dell’articolo 12, la Commissione approva, mediante decisione di esecuzione, il programma di riforma presentato dalla Moldova oppure, ove applicabile, la modifica dello stesso presentata a norma dell’articolo 14. Tale decisione di esecuzione è adottata secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 28, paragrafo 2.
2. La decisione di esecuzione della Commissione di cui al paragrafo 1 stabilisce le riforme che la Moldova deve attuare, i settori di investimento da sostenere e le condizioni di pagamento derivanti dal programma di riforma, compreso il calendario.
3. La decisione di esecuzione della Commissione di cui al paragrafo 1 stabilisce inoltre:
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a) |
l’importo indicativo dei fondi globali a disposizione della Moldova previo rispetto delle condizioni di pagamento di cui all’articolo 10, paragrafo 1, e le rate programmate da svincolare, compreso il prefinanziamento, strutturate conformemente all’articolo 11, una volta che la Moldova abbia raggiunto il conseguimento soddisfacente delle condizioni di pagamento pertinenti sotto forma di tappe qualitative o quantitative individuate in relazione all’attuazione del programma di riforma; |
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b) |
la ripartizione per rata del finanziamento tra sostegno sotto forma di prestito e sostegno non rimborsabile; |
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c) |
il termine entro il quale devono essere completate le condizioni di pagamento finali per le riforme; |
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d) |
le modalità e il calendario per il monitoraggio, la rendicontazione e l’attuazione del programma di riforma, anche, se del caso, attraverso il controllo democratico di cui all’articolo 4, paragrafo 9, così come, laddove pertinente, le misure necessarie per conformarsi all’articolo 23; |
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e) |
gli indicatori di cui all’articolo 11, paragrafo 2, per valutare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi generali e specifici di cui all’articolo 3. |
Articolo 14
Modifiche del programma di riforma
1. Se il programma di riforma moldovo, comprese le condizioni di pagamento pertinenti, non può più essere realizzato, in tutto o in parte, a causa di circostanze oggettive, la Moldova può proporre un programma di riforma modificato. In tal caso la Moldova può presentare alla Commissione una richiesta motivata affinché quest’ultima modifichi la decisione di esecuzione di cui all’articolo 13, paragrafo 1.
2. La Commissione può modificare la decisione di esecuzione a seguito della procedura d’esame di cui all’articolo 28, paragrafo2, in particolare per tenere conto di una modifica degli importi di finanziamento disponibili in linea con i principi di cui all’articolo 19.
3. Se ritiene che i motivi addotti dalla Moldova giustifichino una modifica del programma di riforma, la Commissione valuta il programma di riforma modificato in conformità dell’articolo 12 e può modificare la decisione di esecuzione di cui all’articolo 13, paragrafo 1, senza indebito ritardo, a seguito della procedura d’esame di cui all’articolo 28, paragrafo 2.
4. In una modifica, la Commissione può accettare termini che si estendono fino al 31 dicembre 2028 per le condizioni di pagamento.
Articolo 15
Accordo di prestito, operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti
1. Al fine di finanziare il sostegno nell’ambito dello strumento sotto forma di prestiti, alla Commissione è conferito il potere di reperire le risorse necessarie assumendo prestiti per conto dell’Unione sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie conformemente all’articolo 224 del regolamento finanziario.
2. La Commissione sottoscrive con la Moldova un accordo di prestito. L’accordo di prestito stabilisce l’importo massimo del prestito, il periodo di disponibilità e i termini e le condizioni dettagliati del sostegno a norma dello strumento sotto forma di prestiti. I prestiti hanno una durata massima di 40 anni dalla data della firma dell’accordo di prestito.
Oltre agli elementi di cui all’articolo 223, paragrafo 4, del regolamento finanziario, e in deroga a tale disposizione, l’accordo di prestito stabilisce l’importo del prefinanziamento e norme in materia di liquidazione dei prefinanziamenti.
3. L’accordo di prestito è messo a disposizione, simultaneamente, del Parlamento europeo e del Consiglio.
Articolo 16
Copertura
1. Una copertura per i prestiti è costituita al tasso del 9 % attingendo alla dotazione assegnata al programma geografico per il vicinato a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2021/947 ed è utilizzata come parte delle coperture che sostengono rischi analoghi.
2. In deroga all’articolo 214, paragrafo 2, ultima frase, del regolamento finanziario, la dotazione è costituita progressivamente e costituita integralmente al più tardi al momento dell’erogazione integrale dei prestiti.
3. Il tasso di copertura è riesaminato almeno ogni tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, secondo la procedura prevista all’articolo 31, paragrafo 5, quarto comma, del regolamento (UE) 2021/947.
Articolo 17
Prefinanziamento
1. Dopo la presentazione del programma di riforma alla Commissione, la Moldova può chiedere lo svincolo di un prefinanziamento pari al massimo al 18 % dell’importo totale previsto nell’ambito dello strumento, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, previa deduzione del sostegno complementare, compresi il sostegno alle organizzazioni della società civile e l’assistenza tecnica, e della copertura per i prestiti.
2. La Commissione può svincolare il prefinanziamento richiesto dopo l’adozione della decisione di esecuzione di cui all’articolo 13 e l’entrata in vigore dell’accordo sullo strumento e dell’accordo di prestito. I fondi sono svincolati a norma dell’articolo 19, paragrafo 3, prima frase, e a condizione che siano soddisfatti i prerequisiti di cui all’articolo 5.
3. La Commissione decide il calendario per l’erogazione del prefinanziamento, che può essere versato in una o più frazioni.
Articolo 18
Attuazione di progetti di investimento nell’ambito della piattaforma d’investimento per il vicinato
1. Al fine di beneficiare dell’effetto leva del sostegno finanziario dell’Unione per attrarre ulteriori investimenti, gli investimenti a sostegno del programma di riforma sono attuati in cooperazione con le istituzioni finanziarie internazionali sotto forma di progetti d’investimento approvati nell’ambito della piattaforma d’investimento per il vicinato.
2. Una volta che sono state soddisfatte tutte le condizioni applicabili, la Commissione adotta la decisione che autorizza lo svincolo dei fondi di cui all’articolo 19, paragrafo 3. Tale decisione stabilisce, in conformità dell’articolo 6, paragrafo 1, l’importo dei fondi da mettere a disposizione sotto forma di sostegno non rimborsabile fornito dall’Unione ai progetti approvati nell’ambito della piattaforma d’investimento per il vicinato, e l’importo dell’assistenza finanziaria a titolo di sostegno sotto forma di prestito da erogare alla Moldova. Tale decisione stabilisce altresì, secondo il rapporto stabilito nell’accordo sullo strumento di cui all’articolo 8, paragrafo 5, lettera c), la quota di detto sostegno sotto forma di prestito che la Moldova deve mettere a disposizione a titolo di cofinanziamento per progetti approvati nell’ambito della piattaforma d’investimento per il vicinato.
Articolo 19
Valutazione del rispetto delle condizioni di pagamento, rifiuto dello svincolo, riduzione dei fondi, norme sui pagamenti
1. Due volte all’anno la Moldova presenta una richiesta debitamente motivata di svincolo dei fondi entro i due mesi successivi alla scadenza del termine fissato nella decisione di esecuzione della Commissione per il soddisfacimento delle condizioni di pagamento relative alle tappe quantitative o qualitative misurabili stabilite nel programma di riforma.
2. La Commissione valuta senza indebito ritardo se la Moldova ha rispettato i prerequisiti di cui all’articolo 5 e i principi di finanziamento di cui all’articolo 10, paragrafo 3, e ha raggiunto in modo soddisfacente il rispetto delle condizioni di pagamento stabilite nella decisione di esecuzione della Commissione di cui all’articolo 13. Qualora constati che le condizioni di pagamento che la Moldova ha precedentemente rispettato, e che avevano determinato l’erogazione del pagamento da parte della Commissione, non sono più rispettate, la Commissione riduce di un importo equivalente le erogazioni future.
Nell’effettuare tale valutazione, la Commissione può farsi assistere da esperti, compresi esperti degli Stati membri. Laddove la richiesta di svincolo dei fondi o la richiesta di pagamento preveda una tappa relativa al capitolo di negoziato 32, di cui all’articolo 22, paragrafo 2, la Commissione adotta una decisione che autorizza lo svincolo dei fondi soltanto se valuta positivamente la tappa.
3. Se valuta positivamente il conseguimento soddisfacente di tutte le condizioni applicabili, la Commissione ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio senza indebito ritardo, prima di adottare una decisione che autorizza lo svincolo dei fondi corrispondenti a tali condizioni. Per quanto concerne tali importi, la decisione costituisce la condizione di cui all’articolo 10.
4. Se la Commissione effettua una valutazione negativa del conseguimento di qualsiasi condizione secondo il calendario, lo svincolo dei fondi corrispondenti a tali condizioni è rifiutato. La Commissione informa di tale valutazione il Parlamento europeo e il Consiglio senza indebito ritardo. Gli importi trattenuti sono svincolati solo allorché la Moldova abbia debitamente dimostrato, nell’ambito di una successiva richiesta di svincolo di fondi, di aver adottato le misure necessarie per garantire il conseguimento soddisfacente delle condizioni corrispondenti.
5. Se conclude che la Moldova non ha adottato le misure necessarie entro un periodo di 12 mesi dalla valutazione iniziale negativa di cui al paragrafo 4, la Commissione riduce l’importo del sostegno finanziario non rimborsabile e del prestito in modo proporzionale alla parte corrispondente alle condizioni di pagamento pertinenti. Durante il primo anno di attuazione si applica un termine di 24 mesi, calcolato a decorrere dalla valutazione iniziale negativa di cui al paragrafo 4. La Moldova può presentare osservazioni entro due mesi dal momento in cui riceve comunicazione delle conclusioni della Commissione.
6. L’importo corrispondente alle condizioni di pagamento non soddisfatte entro il 31 dicembre 2028 non è dovuto alla Moldova ed è a seconda dei casi disimpegnato o cancellato dall’importo disponibile del sostegno sotto forma di prestito.
7. La Commissione può ridurre l’importo del sostegno finanziario non rimborsabile e recuperare dalla Moldova, anche mediante compensazione, qualsiasi importo speso per conseguire gli obiettivi dello strumento, può ridurre l’importo del prestito da erogare alla Moldova o può chiedere il rimborso anticipato del prestito in conformità dell’accordo di prestito in caso di pagamento indebito di fondi, in presenza di casi individuati o di gravi timori di irregolarità, frode, corruzione e conflitto di interesse che ledano gli interessi finanziari dell’Unione qualora non vi sia stata rettifica da parte della Moldova, in caso di ribaltamento di tappe qualitative o quantitative ovvero qualora si constati, a pagamento effettuato, che le tappe non sono state conseguite in modo soddisfacente o ancora in caso di grave violazione di un obbligo derivante dall’accordo sullo strumento o dall’accordo di prestito, anche sulla base di informazioni fornite dall’OLAF o delle relazioni della Corte dei conti. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio prima di adottare qualsiasi decisione in merito a tale riduzione.
8. In deroga all’articolo 116, paragrafo 2, del regolamento finanziario, il termine di pagamento di cui all’articolo 116, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento inizia a decorrere dalla data di comunicazione della decisione che autorizza lo svincolo dei fondi alla Moldova a norma del paragrafo 3 del presente articolo.
9. L’articolo 116, paragrafo 5, del regolamento finanziario non si applica ai pagamenti effettuati a titolo di assistenza finanziaria, direttamente destinati alla tesoreria moldova, a norma del presente articolo e dell’articolo 21 del presente regolamento.
10. I pagamenti del sostegno finanziario non rimborsabile e dei prestiti a norma del presente articolo sono effettuati in conformità degli stanziamenti di bilancio, come stabilito nella procedura annuale di bilancio, e sono subordinati ai finanziamenti disponibili. Una rata può essere versata in una o più frazioni.
11. Gli importi sono versati a seguito della decisione di cui al paragrafo 3 conformemente all’accordo di prestito.
12. Il versamento di qualsiasi importo del sostegno sotto forma di prestito è subordinato alla presentazione da parte della Moldova di una richiesta di pagamento nella forma stabilita nell’accordo di prestito, in conformità delle disposizioni previste nell’accordo sullo strumento.
Articolo 20
Trasparenza per quanto riguarda le persone e le entità che ricevono finanziamenti per l’attuazione del programma di riforma
1. La Moldova pubblica dati aggiornati sui destinatari finali che ricevono finanziamenti superiori all’equivalente di 50 000 EUR cumulativamente nell’arco di tre anni per l’attuazione delle riforme e degli investimenti nell’ambito dello strumento.
2. Per i destinatari finali di cui al paragrafo 1 sono pubblicate le informazioni seguenti, in formato leggibile meccanicamente su una pagina web, ordinate in base ai fondi totali ricevuti, nel dovuto rispetto dei requisiti di riservatezza e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda la tutela dei dati personali:
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a) |
nel caso di una persona giuridica, la denominazione legale completa e la partita IVA o codice di identificazione fiscale del destinatario finale, se disponibile, o un altro identificativo unico stabilito dalla legislazione applicabile alla persona giuridica; |
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b) |
nel caso di una persona fisica, il nome o nomi e il cognome o cognomi del destinatario finale; |
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c) |
l’importo ricevuto dal destinatario finale e le riforme e gli investimenti che tale importo contribuisce ad attuare nell’ambito dello strumento. |
3. Le informazioni di cui al paragrafo 2 non sono pubblicate quando la divulgazione rischia di minare i diritti e le libertà dei destinatari finali interessati o di lederne gravemente gli interessi commerciali. Tali informazioni sono messe a disposizione della Commissione.
4. La Moldova comunica per via elettronica alla Commissione almeno una volta all’anno i destinatari finali di cui al paragrafo 1, in un formato leggibile meccanicamente che sarà definito nell’accordo sullo strumento di cui all’articolo 8, paragrafo 5, lettera l).
CAPO IV
TUTELA DEGLI INTERESSI FINANZIARI DELL’UNIONE
Articolo 21
Tutela degli interessi finanziari dell’Unione
1. Nell’attuare lo strumento la Commissione e la Moldova adottano tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, tenendo conto del principio di proporzionalità e delle condizioni specifiche di funzionamento dello strumento, dei prerequisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, e delle condizioni stabilite nell’accordo sullo strumento, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l’individuazione e la rettifica di frodi, corruzione, conflitti di interessi e irregolarità, come anche l’indagine e il perseguimento di reati a danno dei fondi erogati nell’ambito dello strumento. La Moldova si impegna a progredire verso sistemi di gestione e di controllo efficaci ed efficienti e a garantire che gli importi indebitamente pagati o non correttamente utilizzati possano essere recuperati.
2. L’accordo sullo strumento prevede gli obblighi seguenti in capo alla Moldova:
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a) |
verificare regolarmente che i finanziamenti erogati siano stati utilizzati in conformità delle norme applicabili, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l’individuazione e la rettifica di frodi, corruzione, conflitti di interesse e irregolarità; |
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b) |
proteggere gli informatori; |
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c) |
adottare misure adeguate per prevenire, individuare e rettificare le frodi, la corruzione, i conflitti di interessi e le irregolarità, come anche per indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, individuare ed evitare la duplicazione dei finanziamenti e intraprendere azioni legali per il recupero dei fondi che siano stati oggetto di appropriazione indebita, anche in relazione a qualsiasi misura volta ad attuare le riforme e i progetti o programmi di investimento nell’ambito del programma di riforma, e adottare misure adeguate per trattare, ove applicabile e senza indugio, le richieste di assistenza giudiziaria reciproca presentate dall’EPPO e dalle autorità competenti degli Stati membri concernenti reati a danno dei fondi erogati nell’ambito dello strumento; |
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d) |
ai fini del paragrafo 1, in particolare per i controlli sull’uso dei fondi in relazione all’attuazione delle riforme di cui al programma di riforma, garantire la raccolta di dati adeguati, comprese informazioni sulla titolarità effettiva, sulle persone ed entità che ricevono finanziamenti per l’attuazione delle misure del programma di riforma di cui al capo III e l’accesso a tali dati, nel rispetto dei principi dell’Unione in materia di protezione dei dati e delle norme applicabili in materia di protezione dei dati; |
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e) |
autorizzare espressamente la Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti e, se del caso, l’EPPO a esercitare i rispettivi diritti di cui all’articolo 129 del regolamento finanziario. |
3. L’accordo sullo strumento prevede il diritto della Commissione di ridurre proporzionalmente l’importo del sostegno finanziario non rimborsabile erogato nell’ambito dello strumento e di recuperare dalla Moldova, anche mediante compensazione, qualsiasi importo speso per conseguire gli obiettivi dello strumento e di ridurre l’importo del prestito da erogare alla Moldova o di chiedere il rimborso anticipato del prestito in conformità dell’accordo di prestito in caso di pagamento indebito di fondi, in presenza di casi individuati o di gravi timori di irregolarità, frode, corruzione e conflitto di interesse che ledano gli interessi finanziari dell’Unione qualora non vi sia stata rettifica da parte della Moldova, ovvero qualora la Commissione constati, a pagamento effettuato, che le tappe non sono state conseguite in modo soddisfacente o ancora in caso di grave violazione di un obbligo derivante dall’accordo sullo strumento o dall’accordo di prestito. Nel decidere in merito all’importo del recupero o della riduzione o all’importo da rimborsare anticipatamente, la Commissione rispetta il principio di proporzionalità e tiene conto della gravità dell’irregolarità, della frode, della corruzione o del conflitto di interesse lesivi degli interessi finanziari dell’Unione, o della violazione di un obbligo. Alla Moldova è data la possibilità di presentare osservazioni prima che sia effettuata la riduzione o richiesto il rimborso anticipato.
4. Le persone e le entità che attuano i fondi nell’ambito dello strumento segnalano senza indugio alla Commissione e all’OLAF qualsiasi caso presunto di frode, corruzione, conflitto di interesse e irregolarità che leda gli interessi finanziari dell’Unione.
Articolo 22
Ruolo dei sistemi interni e dell’autorità di audit moldovi
1. Per la parte del finanziamento dello strumento messa a disposizione a titolo di assistenza finanziaria, la Commissione può fare affidamento sull’autorità di audit costituita dalla Moldova ai fini del controllo della spesa pubblica. Ove necessario la Commissione si basa anche sull’ulteriore controllo democratico di cui all’articolo 4, paragrafo 9.
2. Nei primi anni di attuazione il programma di riforma dà priorità alle riforme connesse al capitolo di negoziato 32, in particolare per quanto riguarda la gestione delle finanze pubbliche e il controllo interno, nonché la lotta contro la frode, insieme ai capitoli di negoziato 23 e 24, in particolare per quanto riguarda la giustizia, la corruzione e la criminalità organizzata, e al capitolo di negoziato 8, in particolare per quanto riguarda il controllo degli aiuti di Stato.
3. La Moldova comunica senza indugio alla Commissione qualsiasi irregolarità, comprese le frodi, che ha formato oggetto di un primo accertamento amministrativo o giudiziario e tiene la Commissione al corrente dell’andamento di eventuali procedure amministrative e giudiziarie in relazione a tali irregolarità. Tale comunicazione va effettuata con mezzi elettronici, tramite il sistema di gestione delle irregolarità, istituiti dalla Commissione.
4. L’autorità di audit di cui al paragrafo 1 mantiene un dialogo regolare con la Corte dei conti, l’OLAF e, se del caso, l’EPPO.
5. La Commissione può effettuare riesami dettagliati dei sistemi dell’esecuzione del bilancio moldovo sulla base di una valutazione dei rischi e di un dialogo con l’autorità di audit di cui al paragrafo 1 e formulare raccomandazioni per il miglioramento di tali sistemi.
6. La Commissione può adottare raccomandazioni indirizzate alla Moldova su tutti i casi in cui, a suo parere, le autorità competenti non hanno preso i provvedimenti necessari per prevenire, individuare e rettificare le frodi, la corruzione, i conflitti di interesse e le irregolarità che hanno compromesso o che rischiano seriamente di compromettere la sana gestione finanziaria delle spese finanziate nell’ambito dello strumento e in tutti i casi in cui individua carenze che incidono sulla progettazione e sul funzionamento del sistema di controllo predisposto da tali autorità. La Moldova attua tali raccomandazioni o fornisce una giustificazione della mancata attuazione.
CAPO V
SORVEGLIANZA, RENDICONTAZIONE E VALUTAZIONE
Articolo 23
Monitoraggio e relazioni
1. La Commissione monitora l’attuazione dello strumento e valuta il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3. Il monitoraggio di tale attuazione è mirato e proporzionato alle attività svolte nell’ambito dell’accordo sullo strumento e lascia impregiudicati gli obblighi di comunicazione imposti dal regolamento (UE) 2021/947. Si prevede che gli indicatori di cui all’articolo 11, paragrafo 2, contribuiranno al monitoraggio dello strumento da parte della Commissione.
2. L’accordo sullo strumento stabilisce le norme e le procedure secondo le quali la Moldova è tenuta a riferire alla Commissione ai fini del paragrafo 1.
3. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sui progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento. La relazione annuale è integrata da presentazioni sullo stato di avanzamento dell’attuazione dello strumento due volte all’anno.
4. La Commissione trasmette la relazione annuale di cui al paragrafo 3 al comitato di cui all’articolo 28, paragrafo 1.
5. La Commissione riferisce sui progressi compiuti nell’attuazione del programma di riforma della Moldova tramite il quadro di valutazione dello strumento istituito a norma del regolamento (UE) 2024/1449.
Articolo 24
Quadro di valutazione dello strumento
La Commissione mostra i progressi compiuti nell’attuazione del programma di riforma tramite il quadro di valutazione dello strumento istituito a norma del regolamento (UE) 2024/1449.
Articolo 25
Valutazione dello strumento
1. Dopo il 31 dicembre 2027 ed entro il 31 dicembre 2031, la Commissione effettua una valutazione indipendente ex post dello strumento. Tale valutazione ex post esamina il contributo dell’Unione al conseguimento degli obiettivi dello strumento.
2. La valutazione ex post si avvale dei principi di buona pratica del comitato di aiuto allo sviluppo dell’OCSE, allo scopo di verificare il conseguimento degli obiettivi dello strumento e di formulare raccomandazioni per migliorare gli interventi futuri.
3. La Commissione comunica le risultanze e le conclusioni della valutazione ex post, corredate delle proprie osservazioni e del seguito che vi è stato dato, al Parlamento europeo, al Consiglio e agli Stati membri. La valutazione ex post può essere discussa su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o degli Stati membri. I risultati sono tenuti in considerazione al momento di preparare i programmi e le azioni futuri e di decidere l’assegnazione delle risorse. La valutazione ex post e il seguito dato sono resi pubblici.
4. La Commissione coinvolge in misura opportuna tutti i portatori di interessi, compresi la Moldova, le parti sociali e le organizzazioni della società civile, nel processo di valutazione dei finanziamenti dell’Unione erogati ai sensi del presente regolamento e può se del caso adoperarsi per effettuare valutazioni congiunte con gli Stati membri e altri partner in stretta collaborazione con la Moldova.
Articolo 26
Relazioni da parte della Moldova nel contesto del dialogo economico e finanziario
La Moldova riferisce una volta all’anno, nel contesto del dialogo economico e finanziario, in merito ai progressi compiuti nella realizzazione della parte relativa alle riforme del suo programma di riforma.
Articolo 27
Controllo e supervisione parlamentari dello strumento
1. La Commissione riferisce alle commissioni competenti del Parlamento europeo in merito all’attuazione dello strumento e del programma di riforma. La Commissione fornisce al Parlamento europeo informazioni scritte concernenti:
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a) |
lo stato di avanzamento dell’attuazione dello strumento; |
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b) |
la valutazione del programma di riforma; |
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c) |
le conclusioni principali della relazione di cui all’articolo 23, paragrafo 3; |
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d) |
le procedure di pagamento, trattenuta e riduzione, se del caso, comprese eventuali osservazioni presentate per garantire il rispetto soddisfacente delle condizioni; e |
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e) |
qualsiasi altro elemento pertinente in relazione all’attuazione dello strumento. |
2. Il dialogo regolare tra il Parlamento europeo e la Commissione si tiene almeno una volta all’anno e può coincidere con il dialogo geopolitico ad alto livello riguardante lo NDICI – Europa globale.
3. La Commissione tiene conto degli elementi derivanti dalle opinioni espresse attraverso il dialogo di cui al paragrafo 2, comprese, se del caso, le risoluzioni del Parlamento europeo.
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 28
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dal regolamento (UE) 2021/947. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Riguardo alle decisioni di esecuzione di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 14, paragrafo 2, qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 29
Informazione, comunicazione e pubblicità
1. Fatti salvi gli obblighi imposti dal regolamento (UE) 2021/947, la Commissione svolge attività di comunicazione per garantire la visibilità dei finanziamenti dell’Unione per il sostegno finanziario previsto nel programma di riforma, anche attraverso attività di comunicazione condotte insieme alla Moldova. La Commissione provvede a che il sostegno nell’ambito dello strumento sia comunicato e riconosciuto mediante una dichiarazione di finanziamento. Le azioni finanziate nell’ambito dello strumento sono svolte in conformità dei requisiti di comunicazione e visibilità delle azioni esterne finanziate dall’Unione e di altri orientamenti pertinenti.
2. I destinatari di finanziamenti dell’Unione rendono nota attivamente l’origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, anche, ove opportuno, mediante il logo dell’Unione e una dichiarazione adeguata sul finanziamento che recita «finanziato dall’Unione europea», in particolare quando promuovono azioni e risultati, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il pubblico in generale.
3. Le informazioni, le comunicazioni e la pubblicità sono fornite in un formato accessibile.
Articolo 30
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2025
Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA
Per il Consiglio
Il presidente
A. SZŁAPKA
(1) Posizione del Parlamento europeo dell’11 marzo 2025 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 marzo 2025.
(2) Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/882/oj).
(3) Accordo Interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l’introduzione di nuove risorse proprie (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2020/1222/oj).
(4) Regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/947/oj).
(5) Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).
(6) Regolamento (UE) 2024/1449 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sull’istituzione di uno strumento per le riforme e la crescita per i Balcani occidentali (GU L, 2024/1449, 24.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1449/oj).
(7) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).
(8) Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/427/oj).
(9) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/883/oj).
(10) Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2988/oj).
(11) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio dell’11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2185/oj).
(12) Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj).
(13) Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/535/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)