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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2025/522 |
20.3.2025 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/522 DELLA COMMISSIONE
del 13 marzo 2025
recante iscrizione dell’indicazione geografica «Río Negro» (DOP) nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 (1), in particolare l’articolo 21, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 97, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), la domanda di registrazione dell’indicazione geografica «Río Negro» presentata dalla Spagna e ricevuta dalla Commissione prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3). |
(2) |
Alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione a norma dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143 applicabile alla domanda di registrazione a norma dell’articolo 90, paragrafo 2, di tale regolamento. |
(3) |
È pertanto opportuno iscrivere l’indicazione geografica «Río Negro» nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’indicazione geografica «Río Negro» (DOP) è iscritta nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2025
Per la Commissione
a nome della presidente
Christophe HANSEN
Membro della Commissione
(1) GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj.
(2) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj).
(3) GU C, C/2024/7000, 21.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/7000/oj.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/522/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)