European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2025/520

21.3.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/520 DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 2025

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1048 per quanto riguarda l’uso di specifiche per la navigazione basata sulle prestazioni per le operazioni transoceaniche

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 44, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1048 della Commissione (2) stabilisce requisiti per l’utilizzo dello spazio aereo e procedure operative per la navigazione basata sulle prestazioni (PBN).

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1048 impone che le rotte dei servizi di traffico aereo (ATS) siano attuate in conformità ai requisiti della specifica 5 relativa alla navigazione d’area (RNAV) per tutte le operazioni di rotta nel cielo unico europeo (SES).

(3)

La specifica RNAV 5 è stata elaborata per sostenere operazioni nello spazio aereo continentale. I requisiti della specifica per quanto riguarda la perdita della funzione di navigazione dell’aeromobile non sono compatibili con le operazioni di rotta nello spazio aereo oceanico o continentale remoto, pertanto l’uso di tale specifica potrebbe comportare una riduzione della sicurezza.

(4)

Entrambe le specifiche di navigazione RNAV 10 e RNP 4 (sulle prestazioni di navigazione richieste) sono state elaborate dall’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO) allo scopo specifico di sostenere le operazioni di rotta nello spazio aereo oceanico e continentale remoto, anch’esso parte del SES. Possono pertanto garantire la coerenza tra i requisiti di prestazione dell’aeromobile (la specifica PBN) e le prestazioni di navigazione richieste per tali operazioni.

(5)

L’uso delle specifiche RNAV 10 o RNP 4 nello spazio aereo oceanico e continentale remoto garantisce un’attuazione armonizzata delle rotte ATS.

(6)

L’uso della funzionalità fine di traiettoria di tipo RF (radius to fix, RF) e/o di vincoli di altitudine insieme alle rotte RNP 1 strumentali standard di partenza (SID) e di arrivo (STAR) dovrebbe dipendere dalle esigenze locali.

(7)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2237 della Commissione (3) ha introdotto la nuova classificazione dell’avvicinamento usata dall’ICAO, che non distingue più tra le operazioni CAT IIIA e CAT IIIB; si ritiene necessario allineare la legislazione dell’UE all’attuale definizione di operazioni CAT III.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1048.

(9)

L’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea ha proposto misure nel suo parere n. 03/2024 (4) in conformità all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito conformemente all’articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1048

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1048 è così modificato:

1)

all’articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il paragrafo 1 si applica fatto salvo quanto previsto all’articolo 6 e la possibilità, per i fornitori di servizi ATM/ANS, di prestare i propri servizi usando sistemi di atterraggio che consentano le operazioni CAT II o CAT III quali definite all’allegato I, punto 120 sexies, del regolamento (UE) n. 965/2012.»

;

2)

nell’allegato, il punto AUR.PBN.2005 è così modificato:

a)

il punto 5 è sostituito dal testo seguente:

«5)

In deroga al punto 4, qualora i fornitori di servizi ATM/ANS abbiano stabilito rotte SID o STAR e laddove siano necessari requisiti di prestazione più elevati rispetto a quelli indicati in tale punto al fine di mantenere la capacità di traffico e la sicurezza in ambienti ad alta densità di traffico, ad elevata complessità di traffico o a causa delle caratteristiche del terreno, tali rotte devono essere attuate in conformità ai requisiti della specifica RNP.1. Inoltre, se lo scenario operativo lo richiede, nel progettare le rotte i fornitori di servizi ATM/ANS devono prendere in considerazione una o più delle seguenti funzionalità di navigazione:

a)

operazioni lungo una traiettoria verticale ed entro due punti fissi e con l’uso di:

i)

una limitazione di altitudine “AT”;

ii)

una limitazione di altitudine “AT OR ABOVE”;

iii)

una limitazione di altitudine “AT OR BELOW”;

iv)

una limitazione “WINDOW”;

b)

una fascia di fine traiettoria di tipo RF.»;

b)

è aggiunto il seguente punto 8:

«8)

In deroga al punto 6, e fatto salvo il punto 7, qualora i fornitori di servizi ATM/ANS abbiano stabilito rotte ATS nello spazio aereo oceanico o continentale remoto, tali rotte devono essere attuate in conformità ai requisiti della specifica RNAV 10 o RNP 4.».

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1139/oj.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1048 della Commissione, del 18 luglio 2018, che stabilisce requisiti per l’utilizzo dello spazio aereo e procedure operative per la navigazione basata sulle prestazioni (GU L 189 del 26.7.2018, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1048/oj).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2237 della Commissione, del 15 dicembre 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda i requisiti relativi alle operazioni ogni tempo e all’addestramento e ai controlli dell’equipaggio di condotta (GU L 450 del 16.12.2021, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2237/oj).

(4)   https://www.easa.europa.eu/en/document-library/opinions/opinion-no-032024.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/520/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)