|
Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
|
2025/518 |
25.3.2025 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/518 DEL CONSIGLIO
dell'11 marzo 2025
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda gli obblighi in materia di dichiarazione relativamente a taluni regimi IVA
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 397,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Ai fini del corretto funzionamento del modello del prestatore presunto, per interfacce elettroniche quale i mercati virtuali (marketplaces), per piattaforme, portali o mezzi analoghi che facilitano la prestazione di servizi di locazione di alloggi a breve termine o servizi di trasporto di passeggeri su strada, ai sensi dell’articolo 28 bis della direttiva 2006/112/CE, è necessario precisare taluni elementi della regola. |
|
(2) |
È necessario definire il termine «facilita» al fine di fornire ai soggetti passivi che facilitano, mediante il ricorso a un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi intesi ad agevolare la prestazione di servizi di locazione di alloggi a breve termine o servizi di trasporto di passeggeri su strada, la certezza del diritto relativamente all’applicabilità della regola afferente al prestatore presunto a detti soggetti passivi. Alcuni fornitori, compresi quelli che forniscono la catalogazione o la pubblicità di tali servizi, dovrebbero essere esplicitamente esclusi dalla regola in quanto non entrano in concorrenza diretta con i tradizionali settori non digitali. |
|
(3) |
I soggetti passivi che facilitano, mediante il ricorso a interfacce elettroniche quali un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi intesi ad agevolare la prestazione di servizi di locazione di alloggi a breve termine o servizi di trasporto di passeggeri su strada, non dovrebbero essere considerati responsabili per il pagamento di alcuna imposta sul valore aggiunto (IVA) dovuta quando agiscono in base alle informazioni comunicate dal fornitore indiretto, se detti soggetti passivi possono dimostrare che non potevano ragionevolmente aver saputo che le informazioni erano errate. |
|
(4) |
Ai fini della determinazione del luogo della prestazione del servizio di facilitazione prestato a una persona che non è soggetto passivo mediante il ricorso a interfacce elettroniche quali un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, i soggetti passivi dovrebbero essere in grado di identificare agevolmente lo status del destinatario del servizio di facilitazione. Al fine di agevolare tale identificazione e ridurre gli oneri amministrativi per tali soggetti passivi, un soggetto passivo dovrebbe considerare l’acquirente o il destinatario del servizio di facilitazione quale soggetto passivo nel caso in cui sia comunicato un numero di identificazione ai fini dell’IVA e quale persona non soggetto passivo in caso contrario, salvo il caso in cui tale soggetto passivo disponga di informazioni contrarie. |
|
(5) |
È opportuno chiarire che, per quanto riguarda i servizi di locazione di alloggi a breve termine o i servizi di trasporto di passeggeri su strada, il regime speciale delle piccole imprese di cui alla direttiva 2006/112/CE può applicarsi solo al soggetto passivo che si ritiene abbia prestato tali servizi. |
|
(6) |
La direttiva (UE) 2025/516 (2) del Consiglio ha introdotto un regime di semplificazione a sportello unico («OSS» — one-stop shop) per i soggetti passivi che effettuano trasferimenti transfrontalieri di determinati beni propri nella direttiva 2006/112/CE. Al fine di attuare tale regime specifico nel quadro di riferimento complessivo dei regimi speciali dell’IVA di cui al titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE, è opportuno che il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio (3) stabilisca norme specifiche in materia di identificazione dell’IVA, condizioni per l’esclusione, dichiarazioni IVA e obblighi di conservazione della documentazione. |
|
(7) |
Poiché il regime di semplificazione OSS introdotto è globale e interesserà i movimenti transfrontalieri di merci attualmente in regime di call-off stock, tale regime è stato soppresso dalla direttiva 2006/112/CE. Le disposizioni di attuazione relative al regime di call-off stock non sono più necessarie e dovrebbero pertanto essere soppresse dal regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011. |
|
(8) |
A norma dell’articolo 242 bis della direttiva 2006/112/CE, se facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, la cessione di beni o la prestazione di servizi a una persona che non è un soggetto passivo nella Comunità conformemente al titolo V della direttiva, il soggetto passivo è tenuto a conservare la documentazione relativa a tale cessione o prestazione. Le informazioni sono tuttavia richieste solo in relazione alle cessioni di beni o alle prestazioni di servizi agevolate dall’interfaccia elettronica e non sono richieste nei casi in cui si applica la regola del fornitore o del prestatore presunto. Al fine di sostenere la lotta contro la frode all’IVA, tali informazioni relative al fornitore indiretto dovrebbero altresì essere incluse nell’insieme obbligatorio di informazioni che i fornitori/prestatori presunti, registrati per avvalersi dell’OSS per i regimi speciali di semplificazione, sono tenuti a conservare. Tali dati aggiuntivi dovrebbero consentire un raffronto delle informazioni riportate dalle piattaforme con i dati relativi al pagamento sulle operazioni transfrontaliere che figurano nel sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti, stabilito a norma del capo V, sezione 2, del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio (4), entrato in vigore il 1o gennaio 2024. |
|
(9) |
A seguito dell’introduzione nella direttiva 2006/112/CE di un obbligo per i soggetti passivi che effettuano trasferimenti di beni di un altro soggetto passivo di informare il proprietario dei beni che i suoi beni sono o saranno trasferiti, è opportuno chiarire quali dati specifici debbano essere comunicati al proprietario dei beni. |
|
(10) |
Gli elementi della direttiva 2006/112/CE che richiedono modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 sono recepiti nell’ordinamento degli Stati membri entro il 30 giugno 2028. È pertanto necessario che le modifiche a tale regolamento siano applicabili a decorrere dal 1o luglio 2028. |
|
(11) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 è così modificato:
|
1) |
sono inseriti i seguenti articoli: «Articolo 9 ter 1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 28 bis della direttiva 2006/112/CE, il termine “facilita” designa l’uso, da parte di un soggetto passivo, di un’interfaccia elettronica che consenta a un destinatario e a un prestatore che offre la prestazione, all’interno dell’Unione, di servizi di locazione di alloggi a breve termine o di trasporto di passeggeri su strada tramite l’interfaccia elettronica di stabilire un contatto che dia luogo a una prestazione di tali servizi tramite tale interfaccia elettronica. 2. Non si ritiene che un soggetto passivo faciliti la prestazione di servizi di locazione di alloggi a breve termine o di trasporto di passeggeri su strada se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
3. L’articolo 28 bis della direttiva 2006/112/CE non si applica a un soggetto passivo che effettui unicamente una o più delle operazioni seguenti:
4. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, l’articolo 28 bis della direttiva 2006/112/CE non si applica a un soggetto passivo che fornisce i mezzi mediante i quali il costo dei servizi di trasporto di passeggeri su strada può essere ripartito tra l’utente e la persona che fornisce il trasporto. Articolo 9 quater Ai fini dell’applicazione dell’articolo 28 bis, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, il soggetto passivo che presta i servizi comunica il loro numero di identificazione ai fini dell’IVA o il numero di identificazione attribuito al soggetto passivo a norma degli articoli 362 o 369 quinquies di tale direttiva, di cui all’articolo 28 bis, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva, e la dichiarazione di cui all’articolo 28 bis, paragrafo 1, alla lettera b), di tale direttiva, al soggetto passivo che facilita la prestazione di servizi una sola volta, a meno che non si verifichi un cambiamento nella sua attività in qualità di soggetto passivo. Se un servizio di trasporto di passeggeri su strada ha luogo in più di uno Stato membro, il soggetto passivo che presta il servizio comunica al soggetto passivo che facilita la prestazione il numero di identificazione ai fini dell’IVA attribuitogli da ciascuno Stato membro in cui ha luogo il trasporto, o il numero di identificazione attribuitogli a norma degli articoli 362 o 369 quinquies della direttiva 2006/112/CE. Articolo 9 quinquies Ai fini dell’applicazione dell’articolo 28 bis della direttiva 2006/112/CE, se, in base alle informazioni fornite dalla persona che presta i servizi sottostanti, un soggetto passivo non agisce in qualità di prestatore presunto, tale soggetto passivo non è considerato responsabile del pagamento dell’IVA dovuta qualora risulti in seguito che il soggetto passivo avrebbe dovuto essere ritenuto il prestatore, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
Articolo 9 sexies Ai fini della determinazione del luogo della prestazione di un servizio di facilitazione di cui all’articolo 46 bis della direttiva 2006/112/CE, il soggetto passivo considera la persona cui tale servizio è stato prestato quale una persona che non è soggetto passivo se tale persona cui tale servizio è stato prestato non comunica un numero di identificazione IVA, salvo il caso in cui tale soggetto passivo disponga di informazioni contrarie. Articolo 9 septies Le esenzioni di cui all’articolo 98, paragrafo 2, e agli articoli 371, 378, da 379 a 386 e da 388 a 390 quater della direttiva 2006/112/CE continuano ad applicarsi qualora si ritenga che lo stesso soggetto passivo che facilita la prestazione di servizi abbia ricevuto e prestato tali servizi ai sensi dell’articolo 28 bis di tale direttiva. Articolo 9 octies Se si ritiene che lo stesso soggetto passivo abbia ricevuto e prestato i servizi di cui all’articolo 28 bis della direttiva 2006/112/CE, la prestazione di tali servizi può essere soggetta al regime speciale di cui al titolo XII, capo 1, di tale direttiva se il soggetto passivo soddisfa le condizioni per tale regime speciale. Le prestazioni di servizi di cui all’articolo 28 bis della direttiva 2006/112/CE effettuate allo stesso soggetto passivo che si ritiene abbia ricevuto e prestato tali servizi non sono soggette al regime speciale di cui al titolo XII, capo 1, di tale direttiva.» |
|
2) |
all’articolo 13 bis la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Il luogo di stabilimento di una persona giuridica che non è soggetto passivo, di cui all’articolo 54, paragrafo 1, secondo comma, all’articolo 56, paragrafo 2, primo comma, e agli articoli 58 e 59 della direttiva 2006/112/CE, è:» ; |
|
3) |
all’articolo 18, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Tuttavia, che disponga o no di informazioni contrarie, il prestatore di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o di servizi prestati tramite mezzi elettronici o di servizi a norma dell’articolo 54, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, può considerare che il destinatario stabilito nella Comunità sia una persona che non è soggetto passivo se tale destinatario non ha comunicato il proprio numero individuale di identificazione IVA al prestatore di tali servizi.» ; |
|
4) |
all’articolo 23, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Quando una prestazione di servizi è imponibile, in conformità dell’articolo 54, paragrafo 1, secondo comma e degli articoli 58 e 59 della direttiva 2006/112/CE, nel luogo di stabilimento del destinatario o, in assenza di tale luogo di stabilimento, nel luogo in cui questi ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale, il prestatore determina tale luogo sulla base delle informazioni fattuali ottenute dal destinatario, di cui verifica l’esattezza applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento.» |
|
5) |
all’articolo 24 ter, primo paragrafo, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Ai fini dell’applicazione dell’articolo 54, paragrafo 1, secondo comma, o dell’articolo 58 della direttiva 2006/112/CE, qualora attività siano trasmesse in streaming o messe a disposizione virtualmente in altro modo di una persona che non è soggetto passivo, oppure i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o prestati tramite mezzi elettronici siano forniti a una persona che non è soggetto passivo:» ; |
|
6) |
all’articolo 24 quinquies, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Un prestatore che presti un servizio a norma dell’articolo 54, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE o un servizio elencato all’articolo 58, paragrafo 1, di tale direttiva, il prestatore può confutare la presunzione di cui all’articolo 24 bis o all’articolo 24 ter, primo comma, lettere a), b) e c), del presente regolamento sulla base di tre degli elementi di prova non contraddittori da cui risulti che il destinatario è stabilito, ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale altrove.» |
|
7) |
all’articolo 24 septies, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Ai fini dell’applicazione delle norme di cui all’articolo 54, paragrafo 1, secondo comma, o all’articolo 58 della direttiva 2006/112/CE e del soddisfacimento dei requisiti di cui all’articolo 24 ter, primo comma, lettera d), o all’articolo 24 quinquies, paragrafo 1, del presente regolamento, valgono in particolare i seguenti elementi di prova:» ; |
|
8) |
l’articolo 30 è sostituito dal seguente: «Articolo 30 1. Le prestazioni di servizi degli intermediari di cui all’articolo 46 della direttiva 2006/112/CE comprendono le prestazioni di servizi degli intermediari che agiscono in nome e per conto del destinatario delle prestazioni intermediate e le prestazioni di servizi rese da intermediari che agiscono in nome e per conto del prestatore delle prestazioni intermediate. 2. Ai fini dell’articolo 46 bis della direttiva 2006/112/CE, per “servizio di facilitazione” si intende un servizio prestato da un soggetto passivo all’acquirente o al destinatario o al fornitore o al prestatore o a entrambi, mediante il ricorso a un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, che consente a un acquirente o a un destinatario e a un fornitore o a un prestatore di stabilire un contatto che dia luogo a una cessione di beni o a una prestazione di servizi tramite detta interfaccia elettronica. Un servizio di facilitazione di cui al primo comma è considerato distinto e indipendente rispetto ai beni o ai servizi che si presume il soggetto passivo ceda o presti. 3. Non si ritiene che un soggetto passivo presti un “servizio di facilitazione” se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
4. L’articolo 46 bis della direttiva 2006/112/CE non si applica a un soggetto passivo che effettui unicamente una o più delle operazioni seguenti:
|
|
9) |
all’articolo 54 bis è aggiunto il paragrafo seguente: «3. La presente sezione cessa di applicarsi il 30 giugno 2029.» |
|
10) |
all’articolo 54 quater, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
; |
|
11) |
è inserito l’articolo seguente: «Articolo 54 quinquies Le informazioni da fornire a norma dell’articolo 242 ter della direttiva 2006/112/CE comprendono quelle indicate di seguito:
|
|
12) |
al capo XI, sezione 2, il titolo è sostituito dal seguente: «Sezione 2 Regimi speciali applicabili ai soggetti passivi che prestano servizi a persone che non sono soggetti passivi o effettuano vendite a distanza di beni, talune cessioni nazionali di beni o taluni trasferimenti di beni propri (Articoli da 358 a 369 quinvicies duodecies della direttiva 2006/112/CE) » |
|
13) |
l’articolo 57 bis è così modificato:
|
|
14) |
all’articolo 57 quinquies è aggiunto il seguente paragrafo 3: «3. Se un soggetto passivo comunica allo Stato membro di identificazione che intende avvalersi del regime di trasferimento di beni propri, tale regime speciale si applica a decorrere dal primo giorno del mese civile successivo. Tuttavia, se il primo trasferimento di beni rientrante nel regime di trasferimento di beni propri è effettuato anteriormente alla data di cui al primo comma, tale regime speciale si applica a decorrere dalla data di tale primo trasferimento, purché il soggetto passivo comunichi allo Stato membro di identificazione l’inizio delle proprie attività rientranti nel regime speciale entro il decimo giorno del mese successivo a detto primo trasferimento.» |
|
15) |
all’articolo 57 sexies è aggiunto il seguente comma: «Lo Stato membro di identificazione identifica il soggetto passivo che si avvale del regime di trasferimento di beni propri mediante il numero di identificazione IVA di tale soggetto passivo di cui agli articoli 214 e 215 della direttiva 2006/112/CE.» ; |
|
16) |
l’articolo 57 septies è così modificato:
|
|
17) |
all’articolo 57 octies è aggiunto il seguente paragrafo: «3. Un soggetto passivo che si avvale del regime di trasferimento di beni propri può cessare di utilizzare detto regime speciale a prescindere dal fatto che continui a trasferire beni che possono rientrare in detto regime speciale. Il soggetto passivo informa lo Stato membro di identificazione almeno 15 giorni prima della fine del mese civile che precede quello nel quale tale soggetto passivo intende cessare di avvalersi del regime speciale. La cessazione prende effetto a partire dal primo giorno del mese civile successivo. L’adempimento degli obblighi in materia di IVA per i trasferimenti di beni propri sorti dopo la data in cui la cessazione ha avuto effetto avviene direttamente presso le autorità fiscali degli Stati membri verso i quali o a partire dai quali i beni sono stati spediti o trasportati.» |
|
18) |
l’articolo 58 è così modificato:
|
|
19) |
l’articolo 58 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 58 bis Se un soggetto passivo che si avvale di un regime speciale non ha effettuato, per un periodo di due anni, cessioni di beni o prestazioni di servizi né trasferimenti di beni propri contemplati da detto regime speciale, si considera che abbia cessato le proprie attività imponibili ai sensi dell’articolo 363, lettera b), dell’articolo 369 sexies, lettera b), dell’articolo 369 novodecies, paragrafo 1, lettera b), dell’articolo 369 novodecies, paragrafo 3, lettera b), o dell’articolo 369 quinvicies sexies, lettera b), della direttiva 2006/112/CE. Tale cessazione non preclude il ricorso a un regime speciale se il soggetto passivo riprende le attività disciplinate da uno dei regimi speciali di cui al titolo XII, capo 6, di detta direttiva.» |
|
20) |
all’articolo 58 ter, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Si considera che un soggetto passivo o un intermediario abbia persistito nell’inosservanza delle norme relative a uno dei regimi speciali, ai sensi dell’articolo 363, lettera d), dell’articolo 369 sexies, lettera d), dell’articolo 369 novodecies, paragrafo 1, lettera d), dell’articolo 369 novodecies, paragrafo 2, lettera c), dell’articolo 369 novodecies, paragrafo 3, lettera d) o dell’articolo 369 quinvicies sexies, lettera d), della direttiva 2006/112/CE, nei casi seguenti:
|
|
21) |
l’articolo 58 quater è sostituito dal seguente: «Articolo 58 quater Un soggetto passivo che è stato escluso dal regime non UE, dal regime UE o dal regime di trasferimento di beni propri adempie direttamente presso le autorità fiscali dello Stato membro di consumo interessato o degli Stati membri dai quali e verso i quali i beni sono stati spediti o trasportati a tutti gli obblighi in materia di IVA inerenti a cessioni di beni o prestazioni di servizi o a trasferimenti di beni propri, sorti dopo la data in cui l’esclusione ha avuto effetto.» |
|
22) |
l’articolo 59 è così modificato:
|
|
23) |
l’articolo 59 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 59 bis Se in un periodo di dichiarazione un soggetto passivo che si avvale di un regime speciale non ha ceduto beni o prestato servizi in nessuno Stato membro di consumo nell’ambito di tale regime speciale o non ha effettuato trasferimenti di beni propri nell’ambito del regime per i trasferimenti di beni propri e non deve effettuare rettifiche di precedenti dichiarazioni IVA, tale soggetto passivo o l’intermediario che agisce per suo conto presenta una dichiarazione IVA indicante che in tale periodo non sono stati effettuati cessioni, prestazioni o trasferimenti (dichiarazione IVA pari a zero).» |
|
24) |
l’articolo 60 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 60 bis Lo Stato membro di identificazione trasmette per via elettronica ai soggetti passivi o agli intermediari che agiscono per loro conto che non hanno presentato una dichiarazione IVA a norma degli articoli 364, 369 septies, 369 vicies o 369 quinvicies septies della direttiva 2006/112/CE un sollecito indicante che sono tenuti a presentare tale dichiarazione IVA. Lo Stato membro di identificazione trasmette tale sollecito il decimo giorno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione e comunica per via elettronica agli altri Stati membri che il sollecito è stato inviato. I successivi solleciti e i provvedimenti adottati ai fini dell’accertamento e della riscossione dell’IVA sono di competenza dello Stato membro di consumo interessato o degli Stati membri dai quali e verso i quali i beni sono stati spediti o trasportati. A prescindere dai solleciti emessi e dai provvedimenti adottati da uno Stato membro di consumo o dagli Stati membri dai quali e verso i quali i beni sono stati spediti o trasportati, il soggetto passivo o l’intermediario che agisce per suo conto presenta la dichiarazione IVA allo Stato membro di identificazione.» |
|
25) |
l’articolo 61 è sostituito dal seguente: «Articolo 61 1. Le modifiche delle cifre contenute in una dichiarazione IVA relativa a periodi che vanno fino al secondo periodo di dichiarazione del 2021 incluso sono effettuate, successivamente alla presentazione di tale dichiarazione IVA, soltanto mediante rettifiche della stessa e non mediante rettifiche operate in una dichiarazione IVA successiva. Le modifiche delle cifre contenute in una dichiarazione IVA relativa a periodi a partire dal terzo periodo di dichiarazione del 2021, fino alla data in cui tale dichiarazione IVA deve essere presentata a norma della direttiva 2006/112/CE, sono incluse in tale dichiarazione IVA. Le modifiche delle cifre contenute in una dichiarazione IVA relativa a periodi a partire dal terzo periodo di dichiarazione del 2021 sono effettuate, successivamente alla data di presentazione a norma della direttiva 2006/112/CE, soltanto mediante rettifiche operate in una dichiarazione IVA successiva. 2. Le modifiche di cui al paragrafo 1 sono presentate per via elettronica allo Stato membro di identificazione entro tre anni dalla data in cui doveva essere presentata la dichiarazione IVA iniziale. Rimangono tuttavia impregiudicate le norme dello Stato membro di consumo o degli Stati membri dai quali e verso i quali i beni sono stati spediti o trasportati in materia di accertamento e modifica.» |
|
26) |
l’articolo 61 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 61 bis 1. Un soggetto passivo o un intermediario che agisce per suo conto presenta la dichiarazione IVA finale nonché eventuali dichiarazioni IVA tardive relative a periodi precedenti, e i corrispondenti pagamenti, se del caso, allo Stato membro che costituiva lo Stato membro di identificazione al momento della cessazione, dell’esclusione o del cambiamento, se tale soggetto passivo:
Qualsiasi rettifica della dichiarazione IVA finale e delle dichiarazioni IVA precedenti intervenuta dopo la presentazione della dichiarazione IVA finale è effettuata direttamente presso le autorità fiscali dello Stato membro di consumo interessato o degli Stati membri dai quali e verso i quali i beni sono stati spediti o trasportati. 2. Un intermediario presenta le dichiarazioni IVA finali per ogni soggetto passivo per conto del quale agisce nonché eventuali dichiarazioni IVA tardive relative a periodi precedenti, e i corrispondenti pagamenti, se del caso, allo Stato membro che costituiva lo Stato membro di identificazione al momento della radiazione o del cambiamento, se tale intermediario:
Qualsiasi rettifica della dichiarazione IVA finale e delle dichiarazioni IVA precedenti intervenuta dopo la presentazione della dichiarazione IVA finale è effettuata direttamente presso le autorità fiscali dello Stato membro di consumo interessato o degli Stati membri dai quali e verso i quali i beni sono stati spediti o trasportati.» |
|
27) |
l’articolo 63 quater è così modificato:
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2028.
Tuttavia, all’articolo 1, i punti da 2) a 7) si applicano tuttavia a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2025
Per il Consiglio
Il presidente
A. DOMAŃSKI
(1) GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/112/oj.
(2) Direttiva (UE) 2025/516 del Consiglio, dell'11 marzo 2025 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l’era digitale (GU L, 2025/516, 25.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2025/516/oj).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU L 77 del 23.3.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/282/oj).
(4) Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/904/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/518/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)