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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2025/513

21.3.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/513 DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 2025

che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2059 per quanto riguarda l’inclusione di determinate merci di origine animale nell’elenco dei prodotti del resto del mondo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/1231 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo a norme specifiche riguardanti l’ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di determinate partite di merci al dettaglio, di piante da impianto, di tuberi-seme di patate, di macchinari e di determinati veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali, come pure i movimenti a carattere non commerciale di determinati animali da compagnia verso l’Irlanda del Nord (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2023/1231 stabilisce norme specifiche riguardanti, tra l’altro, l’ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di determinate partite di merci al dettaglio destinate all’immissione sul mercato in Irlanda del Nord per il consumatore finale, comprese norme specifiche per le partite di merci al dettaglio del resto del mondo.

(2)

Più specificamente, l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1231 stabilisce che le merci al dettaglio del resto del mondo costituite da prodotti di origine animale o vegetale o da prodotti composti soggetti alle norme in materia di salute animale o di sanità delle piante di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere d), e) e g), del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) («prodotti del resto del mondo») possono entrare in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito ed essere immesse sul mercato dell’Irlanda del Nord conformemente all’articolo 4 del regolamento (UE) 2023/1231 solo se il Regno Unito fornisce prove scritte attestanti che le condizioni di importazione e le prescrizioni relative ai controlli ufficiali di cui ai regolamenti (CE) n. 1069/2009 (3), (UE) 2016/429 (4) e (UE) 2016/2031 (5) del Parlamento europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) 2017/625 e agli atti della Commissione adottati a norma di tali regolamenti si applicano a tali prodotti a norma del diritto nazionale del Regno Unito e che tali condizioni di importazione e prescrizioni relative ai controlli ufficiali sono effettivamente attuate dal Regno Unito.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2059 della Commissione (6) stabilisce, nel suo allegato, l’elenco dei prodotti del resto del mondo, nel quale attualmente figurano merci di origine animale e non animale.

(4)

Con lettere dell’11 ottobre 2024 e del 5 dicembre 2024, il Regno Unito ha fornito le prove scritte attestanti che le condizioni di importazione e le prescrizioni relative ai controlli ufficiali di cui ai regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 e riguardanti determinati prodotti a base di carne di pollame provenienti da Cina e Thailandia si applicano a norma del suo diritto nazionale e che tali condizioni di importazione e prescrizioni relative ai controlli ufficiali riguardanti le suddette merci di origine animale destinate al consumo umano sono effettivamente attuate dal Regno Unito. È pertanto opportuno modificare l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2059 per aggiungere tali merci all’elenco dei prodotti del resto del mondo.

(5)

Conformemente all’articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione (7), il certificato sanitario/ufficiale da utilizzare per l’ingresso nell’Unione di prodotti a base di carne di pollame deve corrispondere al modello di certificato MPNT di cui all’allegato III, capitolo 25, di detto regolamento o al modello MPST di cui all’allegato III, capitolo 26, di detto regolamento, a seconda che i prodotti debbano essere sottoposti o no a un trattamento specifico di riduzione dei rischi. Poiché la Thailandia figura nell’allegato XV, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (8) per i prodotti a base di carne di pollame destinati al consumo umano che non devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi, è opportuno aggiungere tale categoria di prodotti provenienti dalla Thailandia all’elenco dei prodotti del resto del mondo che devono essere accompagnati dai modelli di certificati MPNT o MPST. Poiché la Cina figura in detto allegato per i prodotti a base di carne di pollame che devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi, è opportuno aggiungere tale categoria di prodotti provenienti dalla Cina all’elenco dei prodotti del resto del mondo in relazione a quei prodotti che devono essere accompagnati dal modello di certificato MPST.

(6)

Ai fini della certezza del diritto e per evitare inutili perturbazioni degli scambi, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza.

(7)

Poiché il Regno Unito ha fornito le prove scritte relative alle norme in materia di salute animale di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1231 a valere dal 3 dicembre 2024 per tali merci di origine animale del resto del mondo, e al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi, il presente regolamento dovrebbe applicarsi retroattivamente a decorrere da tale data.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2059 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 3 dicembre 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 165 del 29.6.2023, pag. 103, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1231/oj.

(2)  Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj).

(3)  Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1069/oj).

(4)  Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj).

(5)  Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2059 della Commissione, del 26 settembre 2023, che stabilisce norme per l’applicazione del regolamento (UE) 2023/1231 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco di determinati prodotti del resto del mondo che possono entrare in Irlanda del Nord come merci al dettaglio in provenienza da altre parti del Regno Unito ed essere immessi sul mercato dell’Irlanda del Nord (GU L 238 del 27.9.2023, pag. 103, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2059/oj).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti all’interno dell’Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2235/oj).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/404/oj).


ALLEGATO

Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2059, alla categoria di prodotti «Merci di origine animale» sono aggiunti i seguenti prodotti:

«3

Prodotti a base di carne di pollame [quali definiti nell’allegato I, punto 7.1, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1)]

ex 0210 99 39

ex 0210 99 71

ex 0210 99 79

ex 1601 00

ex 1602 31

ex 1602 32

ex 1602 39

ex 0504

Certificato sanitario/ufficiale di cui all’allegato III, capitolo 25, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione (*2) (MPNT)

Thailandia

Certificato sanitario/ufficiale di cui all’allegato III, capitolo 26, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 (MPST)

Cina

Thailandia


(*1)  Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/853/oj).

(*2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti all’interno dell’Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2235/oj).»


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/513/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)