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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/444 |
7.3.2025 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/444 DELLA COMMISSIONE
del 5 marzo 2025
che posticipa la data di scadenza dell’approvazione dell’acido benzoico ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 3 e 4 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 5,
previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’acido benzoico è stato approvato come principio attivo destinato ad essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 3 e 4 con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2013 della Commissione (2), fatte salve le condizioni di cui all’allegato di tale regolamento. |
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(2) |
L’approvazione dell’acido benzoico ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 3 e 4 («approvazione») scadrà il 30 giugno 2025. Conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 21 dicembre 2023 sono state presentate domande di rinnovo dell’approvazione («domande»). |
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(3) |
Il 7 marzo 2024 l’autorità di valutazione competente della Germania ha informato la Commissione della propria decisione, adottata a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, secondo cui era necessaria una valutazione completa delle domande. A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento, l’autorità di valutazione competente è tenuta a svolgere una valutazione completa della domanda entro 365 giorni dalla sua convalida. |
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(4) |
L’autorità di valutazione competente può, se del caso, esigere che il richiedente fornisca dati sufficienti per effettuare la valutazione, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. In tal caso il termine di 365 giorni è sospeso per un periodo che non può superare complessivamente 180 giorni, a meno che una sospensione di durata maggiore sia giustificata dalla natura dei dati richiesti o da circostanze eccezionali. |
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(5) |
Entro 270 giorni dal ricevimento della raccomandazione dell’autorità di valutazione competente, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche è tenuta a preparare un parere sul rinnovo dell’approvazione del principio attivo e a trasmetterlo alla Commissione, conformemente all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012. |
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(6) |
Di conseguenza, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, è probabile che l’approvazione scada prima che sia stata presa una decisione in merito al rinnovo. È pertanto opportuno posticipare la data di scadenza dell’approvazione per un periodo di tempo sufficiente a consentire l’esame delle domande. Considerati i termini previsti per la valutazione da parte dell’autorità di valutazione competente e per la preparazione e la trasmissione dei pareri da parte dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche, come pure il tempo necessario alla Commissione per decidere se l’approvazione possa essere rinnovata, è opportuno posticipare la data di scadenza al 31 dicembre 2027. |
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(7) |
Dopo il posticipo della data di scadenza dell’approvazione, l’acido benzoico rimane approvato ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 3 e 4 fatte salve le condizioni di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2013, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La data di scadenza dell’approvazione dell’acido benzoico ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 3 e 4 di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2013 è posticipata al 31 dicembre 2027.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2013 della Commissione, del 24 ottobre 2013, che approva l’acido benzoico come principio attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 3 e 4 (GU L 283 del 25.10.2013, pag. 31, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1035/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/444/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)