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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2025/424

6.3.2025

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/424 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 2025

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/2584 per quanto riguarda l’aggiornamento delle norme di riferimento e l’aggiunta di nuove norme di riferimento

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 17 della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), i componenti di interoperabilità e i sottosistemi che sono conformi a norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, devono essere considerati conformi ai requisiti essenziali contemplati da tali norme o da parti di esse di cui alla suddetta direttiva.

(2)

Con decisione di esecuzione C(2023) 1057 della Commissione (3), la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) di redigere e rivedere le norme armonizzate a sostegno della direttiva (UE) 2016/797.

(3)

La Commissione, unitamente al CEN e al Cenelec, ha valutato se le norme redatte o riviste dal CEN e dal Cenelec siano conformi alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2023) 1057.

(4)

Le norme armonizzate redatte, riviste e modificate dal CEN e dal Cenelec sulla base della decisione di esecuzione C(2023) 1057, ad eccezione delle norme EN 15313:2024 ed EN 16207:2024, soddisfano tutti i requisiti cui intendono riferirsi. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(5)

La norma EN 50716:2023 dovrebbe conferire una presunzione di conformità, nei limiti del suo ambito di applicazione, a determinati requisiti di cui al regolamento (UE) 2016/919 della Commissione (4) nella misura in cui si applica l’articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695 della Commissione (5). È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(6)

Per quanto riguarda la norma EN 16207:2024 la Commissione ha concluso che, in relazione al regolamento (UE) n. 1302/2014, la norma dovrebbe conferire una presunzione di conformità solo all’allegato, punto 4.2.4.8.2, punti 2) e 4), di tale regolamento, conformemente a quanto indicato nell’allegato ZA della norma, e al punto 4.2.4.8.2, punto 1), applicando il punto 8.1 della norma. È pertanto opportuno pubblicare con limitazioni i riferimenti di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(7)

Per quanto riguarda la norma EN 15313:2024 la Commissione ha concluso che in relazione all’allegato, punti 4.2.3.5.2.1 e 4.2.3.5.2.2, del regolamento (UE) n. 1302/2014 e all’allegato, punti da 4.2.3.6.2 a 4.2.3.6.5, del regolamento (UE) n. 321/2013, le tolleranze indicate nella norma non dovrebbero essere cumulate con i valori indicati nei punti sopracitati; i valori di cui a tali punti dovrebbero essere considerati valori limite. È pertanto opportuno pubblicare con limitazioni i riferimenti di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2023/2584 della Commissione (6).

(9)

La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali corrispondenti di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione. Tuttavia, al fine di concedere a tutti i portatori di interessi coinvolti il tempo sufficiente per prepararsi all’applicazione delle norme riviste, il ritiro dei riferimenti delle norme armonizzate EN 14587-2:2009, EN 15313:2016, EN 15355:2019, EN 15624:2021, EN 16116-2:2021, EN 16286-1:2013, EN 45545-3:2013 ed EN 45545-4:2013 dovrebbe essere rinviato di 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/2584 è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

I punti 1), 4), 6), 8), 10), 13), 15) e 17) dell’allegato si applicano a decorrere dal 6 settembre 2026.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1025/oj.

(2)  Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/797/oj).

(3)  Decisione di esecuzione C(2023) 1057 final della Commissione, del 20 febbraio 2023, relativa a una richiesta di normazione al Comitato europeo di normazione e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica per quanto riguarda i prodotti a sostegno della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(4)  Regolamento (UE) 2016/919 della Commissione, del 27 maggio 2016, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario nell’Unione europea (GU L 158 del 15.6.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/919/oj).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695 della Commissione, del 10 agosto 2023, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario nell’Unione europea e che abroga il regolamento (UE) 2016/919 (GU L 222 dell’8.9.2023, pag. 380, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1695/oj).

(6)  Decisione di esecuzione (UE) 2023/2584 della Commissione, del 15 novembre 2023, relativa alle norme armonizzate per l’interoperabilità dei sistemi ferroviari redatte a sostegno della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2023/2584, 21.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2584/oj).


ALLEGATO

L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/2584 è così modificato:

1)

la riga 29 è soppressa;

2)

è inserita la riga 29a seguente:

«29a.

EN 14587-2:2024

Applicazioni ferroviarie — Infrastruttura — Saldatura a scintillio di rotaie nuove — parte 2: Rotaie di tipo R200, R220, R260, R260Mn, R320Cr, R350HT, R350LHT, R370CrHT e R400HT con macchine per saldatura mobili in postazioni diverse da un impianto fisso»;

3)

sono inserite le righe 34a e 34b seguenti:

«34a.

EN 15085-4:2023

Applicazioni ferroviarie — Saldatura di veicoli e componenti ferroviari — parte 4: Requisiti di produzione


34b.

EN 15085-5:2023

Applicazioni ferroviarie — Saldatura di veicoli e componenti ferroviari — parte 5: Ispezione, prove e documentazione»;

4)

la riga 39 è soppressa;

5)

è inserita la riga 39a seguente:

«39a.

EN 15313:2024

 

Applicazioni ferroviarie — Requisiti per l’impiego in esercizio delle sale montate — Manutenzione delle sale montate in esercizio e fuori opera

Limitazione: per quanto riguarda il regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile — Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» del sistema ferroviario dell’Unione europea, allegato, punti 4.2.3.5.2.1 e 4.2.3.5.2.2, e il regolamento (UE) n. 321/2013 della Commissione, del 13 marzo 2013, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «materiale rotabile — carri merci» del sistema ferroviario nell’Unione europea e che abroga la decisione 2006/861/CE della Commissione, punti da 4.2.3.6.2 a 4.2.3.6.5: le tolleranze indicate dalla norma non possono essere cumulate con i valori indicati nei punti sopracitati; i valori di cui a tali punti sono considerati valori limite»;

6)

la riga 40 è soppressa;

7)

è inserita la riga 40a seguente:

«40a.

EN 15355:2019+A1:2023

Applicazioni ferroviarie — Sistemi frenanti — Valvola distributore e dispositivi di isolamento del distributore»;

8)

la riga 48 è soppressa;

9)

è inserita la riga 48a seguente:

«48a.

EN 15624:2021+A1:2024

Applicazioni ferroviarie — Sistemi frenanti — Dispositivi con regolazione vuoto-carico»;

10)

la riga 58 è soppressa;

11)

è inserita la riga 58a seguente:

«58a.

 

EN 16116-2:2024

Applicazioni ferroviarie — Requisiti di progettazione per gradini, mancorrenti e relativi accessi per il personale — parte 2: Carri merci»;

12)

è inserita la riga 61a seguente:

«61a.

EN 16207:2024

Applicazioni ferroviarie — Sistemi frenanti — Criteri di funzionalità e prestazionali di sistemi di Freni Magnetici di Binario per utilizzo su veicoli ferroviari

 

Limitazione: per quanto riguarda il regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile — Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» del sistema ferroviario dell’Unione europea, la norma conferisce una presunzione di conformità all’allegato, punto 4.2.4.8.2, punti 2) e 4), di tale regolamento, conformemente a quanto indicato nell’allegato ZA della norma, e all’allegato, punto 4.2.4.8.2, punto 1), applicando il punto 8.1 della norma»;

13)

la riga 64 è soppressa;

14)

è inserita la riga 64a seguente:

«64a.

EN 16286-1:2024

Applicazioni ferroviarie — Sistemi di intercomunicazione fra veicoli — parte 1: Applicazioni principali»;

15)

la riga 89 è soppressa;

16)

è inserita la riga 89a seguente:

«89a.

EN 45545-3:2024

Applicazioni ferroviarie — Protezione antincendio dei veicoli ferroviari — parte 3: Esigenze di resistenza al fuoco per barriere e partizioni»;

17)

la riga 90 è soppressa;

18)

è inserita la riga 90a seguente:

«90a.

EN 45545-4:2024

Applicazioni ferroviarie — Protezione antincendio dei veicoli ferroviari — parte 4: Requisiti di sicurezza antincendio per la progettazione del materiale rotabile»;

19)

le righe 104, 105 e 106 sono sostituite dalle seguenti:

«104.

EN 50463-1:2017

Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane — Misura dell’energia a bordo treno — parte 1: Generalità

EN 50463-1:2017/A1:2024


105.

EN 50463-2:2017

Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane — Misura dell’energia a bordo treno — parte 2: Misura dell’energia

EN 50463-2:2017/A1:2024


106.

EN 50463-3:2017

Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane — Misura dell’energia a bordo treno — parte 3: Trattamento dei dati

EN 50463-3:2017/A1:2024»;

20)

è inserita la riga 114a seguente:

«114a.

EN 50716:2023

Applicazioni ferroviarie — Requisiti per lo sviluppo del software».


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/424/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)