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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/416 |
14.3.2025 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/416 DELLA COMMISSIONE
del 29 novembre 2024
che integra il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano il contenuto e il formato delle registrazioni nel book di negoziazione per i prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (1), in particolare l’articolo 76, paragrafo 16, terzo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
Per consentire alle autorità competenti di raccogliere, raffrontare e analizzare in modo efficace ed efficiente i dati dell’ordine, i prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono piattaforme di cripto-attività dovrebbero registrare i dati pertinenti relativi a tutti gli ordini (registrazioni nel book di negoziazione) conformemente al presente regolamento. Dovrebbero registrare i dati in un formato JSON elettronico e leggibile meccanicamente sviluppato conformemente alla metodologia ISO 20022. Un book di negoziazione dovrebbe essere considerato un elenco organizzato di ordini di acquisto e vendita per una specifica cripto-attività. |
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(2) |
Per monitorare adeguatamente l’integrità e la stabilità dei mercati delle cripto-attività, le autorità competenti necessitano di informazioni attendibili, coerenti e standardizzate sulle cripto-attività negoziate. Tali informazioni dovrebbero consentire loro di identificare le singole cripto-attività negoziate secondo principi stabiliti a livello internazionale. Le autorità competenti dovrebbero inoltre essere in grado di estrarre le principali caratteristiche delle cripto-attività, comprese le caratteristiche specifiche relative alla tecnologia. I prestatori di servizi per le cripto-attività dovrebbero pertanto utilizzare un identificativo delle attività adeguato per identificare le cripto-attività nelle registrazioni degli ordini e delle operazioni che forniscono alle autorità competenti. Alla luce di tale obiettivo, il regolamento delegato della Commissione che stabilisce le norme tecniche adottate a norma dell’articolo 68, paragrafo 10, primo comma, lettera b), prevede l’uso dell’identificativo del token digitale (DTI) gestito dalla Digital Token Identifier Foundation o di identificativi ammissibili alternativi per identificare le cripto-attività che sono oggetto di un ordine o di un’operazione che il prestatore di servizi per le cripto-attività deve registrare. Tenendo conto di tali considerazioni e per garantire un approccio di vigilanza coerente, è opportuno prevedere l’uso degli identificativi delle attività nel presente regolamento alle stesse condizioni previste dal regolamento delegato della Commissione che stabilisce le norme tecniche adottate a norma dell’articolo 68, paragrafo 10, primo comma, lettera b). |
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(3) |
È possibile che i comportamenti di abuso di mercato, compresa la manipolazione del mercato, siano effettuati con vari mezzi, tra cui la negoziazione algoritmica. Pertanto, al fine di assicurare l’efficace sorveglianza del mercato, ove le decisioni di investimento siano prese da una persona che non è il cliente o da un algoritmo informatico, tale persona o tale algoritmo dovrebbero essere identificati nelle registrazioni dell’ordine e dell’operazione tramite identificativi unici, solidi e coerenti. Qualora una decisione di investimento sia adottata da più persone, il prestatore di servizi per le cripto-attività dovrebbe indicare nelle registrazioni la persona che ha la responsabilità primaria della decisione. |
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(4) |
Per assicurare l’identificazione univoca, coerente e solida delle persone fisiche indicate nelle registrazioni degli ordini, queste dovrebbero essere identificate mediante la concatenazione del paese di cui hanno la cittadinanza seguito dagli identificativi assegnati dal paese di cui tali persone hanno la cittadinanza. Qualora tali identificativi non siano disponibili, le persone fisiche dovrebbero essere identificate mediante identificativi creati a partire dalla concatenazione della loro data di nascita e del loro nome. L’identificazione delle persone fisiche dovrebbe essere effettuata secondo il livello di priorità dei diversi identificativi specificato nell’allegato II del regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione (2). |
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(5) |
È possibile che le persone fisiche che devono essere identificate ai fini della conservazione dei documenti siano residenti in un paese diverso da quello di cui hanno la cittadinanza. Diversi obblighi a norma del regolamento (UE) 2023/1114 sono collegati al paese di residenza delle persone fisiche, e la raccolta di tali informazioni a norma del presente regolamento è pertanto importante per garantire una vigilanza efficace sulle operazioni e sugli ordini da parte delle autorità competenti. |
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(6) |
È necessario che determinati dati personali siano registrati dai prestatori di servizi per le cripto-attività allo scopo di identificare i loro clienti o altre persone fisiche pertinenti per gli ordini in cripto-attività, in quanto tali dati sono fondamentali per garantire una vigilanza efficiente da parte delle autorità competenti, anche per quanto riguarda gli abusi di mercato. Conformemente al principio della minimizzazione dei dati di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), i prestatori di servizi per le cripto-attività dovrebbero conservare solo le informazioni necessarie e sufficienti per consentire all’autorità competente di effettuare una valutazione globale della conformità del prestatore di servizi per le cripto-attività ai requisiti del regolamento (UE) 2023/1114 e di monitorare l’attività di negoziazione relativa agli ordini di cripto-attività. Nel trattamento dei dati personali inclusi nei registri, i prestatori di servizi per le cripto-attività e le autorità competenti dovrebbero rispettare le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2016/679. |
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(7) |
Per facilitare la vigilanza del mercato e consentire la comparabilità delle registrazioni, i clienti che sono persone giuridiche dovrebbero essere identificati con un identificativo compatibile con i criteri stabiliti a livello internazionale ai fini dello sviluppo di solidi sistemi di identificazione per il monitoraggio dei mercati finanziari. Per assicurare un approccio coerente in materia di vigilanza, è opportuno che il presente regolamento disponga l’uso degli identificativi dei soggetti alle stesse condizioni di cui al regolamento delegato della Commissione che stabilisce le norme tecniche adottate a norma dell’articolo 68, paragrafo 10, primo comma, lettera b). |
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(8) |
La scelta della piattaforma di negoziazione di cripto-attività su cui eseguire gli ordini oppure del prestatore di servizi per le cripto-attività cui trasmettere gli ordini o la definizione di eventuali altre condizioni connesse all’esecuzione dell’ordine possono essere direttamente pertinenti per stabilire un comportamento di abuso di mercato. Pertanto al fine di assicurare l’efficace sorveglianza del mercato, nelle registrazioni dell’ordine è opportuno identificare la persona o l’algoritmo informatico all’interno del prestatore di servizi per le cripto-attività che svolge tali attività. Ove siano interessati sia una persona che un algoritmo informatico, oppure più persone o algoritmi, il prestatore di servizi per le cripto-attività dovrebbe determinare, in modo coerente secondo criteri prestabiliti, quale persona o algoritmo ha la responsabilità primaria di tali attività. |
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(9) |
Conformemente al principio della minimizzazione dei dati, il prestatore di servizi per le cripto-attività dovrebbe conservare solo le informazioni necessarie e sufficienti per consentire all’autorità competente di effettuare una valutazione globale della conformità del prestatore di servizi per le cripto-attività ai pertinenti requisiti del regolamento (UE) 2023/1114 e alle disposizioni di tale regolamento in materia di abusi di mercato. Nel trattamento dei dati personali inclusi nei registri, i prestatori di servizi per le cripto-attività e le autorità competenti dovrebbero rispettare le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2016/679. |
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(10) |
Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 28 agosto 2024. |
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(11) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione. |
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(12) |
L’ESMA ha svolto consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati, istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Contenuto, standard e formato dei dati relativi agli ordini in cripto-attività
1. I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività tengono a disposizione dell’autorità competente i dettagli di cui agli articoli da 2 a 15 in relazione a ciascun ordine in cripto-attività pubblicizzato attraverso i loro sistemi, o forniscono all’autorità competente l’accesso a tali dettagli, nel formato specificato alle tabelle 2 e 3 dell’allegato, nella misura in cui tali dettagli riguardano l’ordine in questione.
2. I dati di cui al paragrafo 1 sono in formato JSON conformemente alla metodologia stabilita nella norma ISO 20022.
Articolo 2
Identificazione delle parti coinvolte nell’ordine
1. Per tutti gli ordini in cripto-attività i prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività conservano la documentazione necessaria per identificare i soggetti seguenti:
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a) |
il partecipante alla piattaforma di negoziazione di cripto-attività che è una persona giuridica e immette l’ordine nella piattaforma di negoziazione di cripto-attività, identificato in conformità dell’articolo 4 e del campo 1 della tabella 2 dell’allegato; |
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b) |
il partecipante alla piattaforma di negoziazione di cripto-attività che è una persona fisica e immette l’ordine nella piattaforma di negoziazione di cripto-attività, identificato in conformità del campo 2 della tabella 2 dell’allegato; |
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c) |
il cliente per conto del quale il partecipante alla piattaforma di negoziazione di cripto-attività di cui alle lettere a) o b) immette l’ordine nella piattaforma di negoziazione di cripto-attività, identificato in conformità del campo 3 della tabella 2 dell’allegato; |
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d) |
la persona o l’algoritmo informatico all’interno del partecipante alla piattaforma di negoziazione di cripto-attività di cui alle lettere a) e b), responsabile della decisione di investimento relativa all’ordine, identificato in conformità del campo 4 della tabella 2 dell’allegato; |
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e) |
la persona o l’algoritmo informatico all’interno del partecipante alla piattaforma di negoziazione di cripto-attività di cui alle lettere a) e b), responsabile dell’esecuzione dell’ordine, identificato in conformità del campo 5 della tabella 2 dell’allegato. |
Ai fini della lettera d), qualora una decisione di investimento sia adottata da più persone, il prestatore di servizi per le cripto-attività che gestisce una piattaforma di negoziazione di cripto-attività conserva la documentazione relativa alla persona che ha la responsabilità primaria della decisione. Il prestatore di servizi per le cripto-attività che gestisce la piattaforma di negoziazione di cripto-attività identifica tale persona o algoritmo informatico soltanto se la decisione di investimento è adottata per conto del partecipante o di un cliente conformemente al mandato conferitogli dal cliente su base discrezionale.
2. Qualora un partecipante alla piattaforma di negoziazione di cripto-attività intenda assegnare un ordine al proprio cliente a seguito dell’immissione dell’ordine nella piattaforma di negoziazione di cripto-attività e, al momento dell’immissione dell’ordine, non abbia ancora assegnato l’ordine al proprio cliente, tale cliente è identificato come specificato nel campo 3 della tabella 2 dell’allegato.
3. Se diversi ordini di clienti diversi sono immessi insieme nella piattaforma di negoziazione di cripto-attività come ordine aggregato, le informazioni di cui al campo 3 della tabella 2 dell’allegato sono registrate per ciascun cliente.
Articolo 3
Elemento di identificazione delle persone fisiche
1. Il prestatore di servizi per le cripto-attività che gestisce una piattaforma di negoziazione di cripto-attività identifica le persone fisiche nelle registrazioni del book di negoziazione utilizzando l’elemento risultante dalla concatenazione del codice alpha-2 dell’ISO 3166-1 specificato in ISO 3166 seguito dall’identificativo nazionale del cliente riportato nell’allegato II del regolamento delegato (UE) 2017/590 basato sulla cittadinanza della persona. Il codice del paese a due lettere deve corrispondere alla cittadinanza della persona fisica.
2. L’identificativo nazionale del cliente di cui al paragrafo 1 è assegnato conformemente ai livelli di priorità stabiliti nell’allegato II del regolamento delegato (UE) 2017/590, utilizzando l’identificativo con la massima priorità della persona, indipendentemente dal fatto che esso sia già noto al prestatore di servizi per le cripto-attività che gestisce la piattaforma di negoziazione di cripto-attività.
3. Se una persona fisica ha la cittadinanza di più di un paese dello Spazio economico europeo (SEE), sono utilizzati il codice del paese di cittadinanza che risulta primo nell’ordine alfabetico dei codici alpha-2 dell’ISO 3166-1 e l’identificativo di tale cittadinanza assegnato conformemente al paragrafo 2. Se una persona fisica ha la cittadinanza di un paese non appartenente al SEE, è utilizzato l’identificativo con la massima priorità secondo il campo «Tutti gli altri paesi» di cui all’allegato II del regolamento delegato (UE) 2017/590. Se una persona fisica ha la cittadinanza di un paese SEE e di un paese non appartenente al SEE, sono utilizzati il codice del paese della cittadinanza SEE e l’identificativo con la massima priorità di tale cittadinanza assegnato conformemente al paragrafo 2.
4. Se una persona fisica è residente in un paese diverso da quello di cui ha la cittadinanza, i prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività identificano anche tale persona fisica sulla base del paese di residenza come specificato nel campo 50 della tabella 2 dell’allegato.
5. Sono esclusi i titoli che precedono i nomi; ai nomi e cognomi di lunghezza inferiore a cinque caratteri è aggiunto «#». Tutti i caratteri sono in stampato maiuscolo. Non sono utilizzati apostrofi, accenti, trattini, segni di interpunzione o spazi.
6. Se l’identificativo assegnato conformemente al paragrafo 2 si basa su CONCAT, la persona fisica è identificata dal prestatore di servizi per le cripto-attività che gestisce una piattaforma di negoziazione di cripto-attività utilizzando la concatenazione dei seguenti elementi nel seguente ordine:
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a) |
la data di nascita di tale persona nel formato AAAAMMGG; |
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b) |
i primi cinque caratteri del nome di tale persona; |
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c) |
i primi cinque caratteri del cognome di tale persona. |
Articolo 4
Identificativi delle persone giuridiche e delle cripto-attività
1. I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività identificano le persone giuridiche nelle registrazioni del book di negoziazione utilizzando l’identificativo della persona ai sensi dell’articolo 14 del regolamento delegato della Commissione che stabilisce le norme tecniche adottate a norma dell’articolo 68, paragrafo 10, primo comma, lettera b).
2. I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività identificano le cripto-attività nelle registrazioni del book di negoziazione utilizzando gli identificativi delle attività ai sensi dell’articolo 15 del regolamento delegato della Commissione che stabilisce le norme tecniche adottate a norma dell’articolo 68, paragrafo 10, primo comma, lettera b).
3. Quando utilizza l’identificativo della persona giuridica (LEI) per identificare le persone giuridiche conformemente al paragrafo 1, il prestatore di servizi per le cripto-attività che gestisce una piattaforma di negoziazione di cripto-attività assicura che la lunghezza e la struttura del codice LEI registrato nelle registrazioni del book di negoziazione siano conformi alla norma ISO 17442 e che il codice LEI sia incluso nella base dati degli identificativi internazionali delle persone giuridiche gestita dall’unità operativa centrale nominata dal comitato di sorveglianza sulla regolamentazione e si riferisca alla persona interessata.
Articolo 5
Capacità di negoziare dei partecipanti alla piattaforma di negoziazione di cripto-attività
La capacità di negoziare in virtù della quale il partecipante alla piattaforma di negoziazione di cripto-attività immette un ordine è registrata come specificato nel campo 7 della tabella 2 dell’allegato.
Articolo 6
Registrazione della data e dell’ora
1. I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività tengono un registro della data e dell’ora del verificarsi di ciascun evento elencato nel campo 20 della tabella 2 dell’allegato, come specificato nel campo 8 della tabella 2 dell’allegato.
2. I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività tengono un registro della data e dell’ora per ciascun elemento di dati elencato nei campi 47, 48 e 49 della tabella 2 dell’allegato, come specificato nel campo 8 della tabella 2 dell’allegato.
Articolo 7
Periodo di validità e restrizioni relative agli ordini
1. I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività tengono una registrazione dei periodi di validità e delle restrizioni relative agli ordini di cui ai campi 9 e 10 della tabella 2 dell’allegato.
2. Le registrazioni delle date e delle ore relative ai periodi di validità sono conservate per ciascun periodo di validità, come specificato nel campo 11 della tabella 2 dell’allegato.
Articolo 8
Numero prioritario e sequenziale
1. I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività e che gestiscono i sistemi di negoziazione secondo l’ordine prioritario prezzo-visibilità-tempo conservano la registrazione della marcatura temporale prioritaria per tutti gli ordini, come specificato nel campo 12 della tabella 2 dell’allegato.
2. I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività e che gestiscono i sistemi di negoziazione secondo l’ordine prioritario dimensione-tempo conservano la registrazione dei quantitativi che determinano la priorità degli ordini, come specificato nel campo 13 della tabella 2 dell’allegato, nonché la marcatura temporale prioritaria di cui al paragrafo 1.
3. I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività, che utilizzano un sistema combinato di ordine prioritario prezzo-visibilità-tempo e dimensione-tempo e che espongono gli ordini nel loro book di negoziazione in ordine di priorità temporale conservano la registrazione della marcatura temporale prioritaria per tutti gli ordini, come specificato nel campo 12 della tabella 2 dell’allegato.
4. I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività, che utilizzano un sistema combinato di ordine prioritario prezzo-visibilità-tempo e dimensione-tempo e che espongono gli ordini nel loro book di negoziazione in ordine di priorità dimensione-tempo conservano la registrazione dei quantitativi che determinano la priorità degli ordini, come specificato nel campo 13 della tabella 2 dell’allegato, nonché la marcatura temporale prioritaria di cui al paragrafo 1.
5. I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività assegnano e conservano un numero sequenziale per ciascun evento, come specificato nel campo 14 della tabella 2 dell’allegato.
Articolo 9
Codice identificativo degli ordini in cripto-attività
1. I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività conservano un codice identificativo individuale per ciascun ordine, come specificato nel campo 19 della tabella 2 dell’allegato. Il codice identificativo è unico per gli elementi seguenti:
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a) |
book di negoziazione; |
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b) |
giorno di negoziazione; |
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c) |
cripto-attività. |
Il codice è valido a partire dal momento in cui il gestore della piattaforma di negoziazione di cripto-attività riceve l’ordine fino a quando l’ordine è rimosso dal book di negoziazione. Il codice identificativo si applica agli ordini respinti a prescindere dal motivo del rifiuto.
2. Il gestore della piattaforma di negoziazione di cripto-attività conserva i dettagli rilevanti degli ordini strategici con funzionalità implicita (SOIF) che sono divulgati al pubblico come specificato nel campo 31 della tabella 2 dell’allegato. Lo status dell’ordine indicato in tale campo specifica se l’ordine è un ordine implicito.
3. Una volta eseguito un SOIF, i relativi dettagli sono conservati dal gestore della piattaforma di negoziazione di cripto-attività come specificato nei campi pertinenti della tabella 2 dell’allegato.
4. Una volta eseguito un SOIF, è indicato un codice identificativo dell’ordine collegato alla strategia utilizzando lo stesso codice identificativo per tutti gli ordini collegati a quella determinata strategia. Il codice identificativo dell’ordine collegato alla strategia è specificato conformemente al campo 44 della tabella 2 dell’allegato.
5. Gli ordini immessi in una piattaforma di negoziazione di cripto-attività con possibilità di strategia di inoltro (routing) sono contrassegnati da tale piattaforma di negoziazione di cripto-attività con l’indicazione «routed», come specificato nel campo 31 della tabella 2 dell’allegato, allorché sono inoltrati verso un’altra piattaforma di negoziazione di cripto-attività. Gli ordini immessi in una piattaforma di negoziazione di cripto-attività con possibilità di strategia di inoltro conservano lo stesso codice identificativo per tutto il loro ciclo di vita, indipendentemente dal fatto che eventuali quantitativi residui vengano ricollocati sul book di negoziazione.
Articolo 10
Eventi che incidono sugli ordini in cripto-attività
I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività conservano la registrazione dei dettagli di cui al campo 20 della tabella 2 dell’allegato in relazione a tutti i nuovi ordini.
Articolo 11
Tipo di ordine in cripto-attività
1. I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività conservano per ciascun ordine ricevuto la registrazione del tipo di ordine secondo la propria specifica, come specificato nel campo 21 della tabella 2 dell’allegato.
2. I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività classificano ciascun ordine ricevuto o come ordine con limite di prezzo o come ordine stop, come specificato nel campo 22 della tabella 2 dell’allegato.
Articolo 12
Prezzi relativi agli ordini
I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività conservano la registrazione di tutti i dettagli del prezzo relativi ai rispettivi ordini, come specificato nella sezione I della tabella 2 dell’allegato.
Articolo 13
Istruzioni relative all’ordine
I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività conservano le registrazioni di tutte le istruzioni ricevute per ciascun ordine come specificato nella sezione J della tabella 2 dell’allegato.
Articolo 14
Codice identificativo dell’operazione
I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività conservano un codice identificativo individuale di ciascuna operazione risultante dall’esecuzione integrale o parziale di un ordine, come specificato nel campo 46 della tabella 2 e nel campo 1 della tabella 3 dell’allegato, a seconda dei casi.
Articolo 15
Fasi di negoziazione, prezzo e volume indicativo d’asta
1. I prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività conservano la registrazione delle fasi di negoziazione nonché del prezzo e del volume indicativo d’asta, come specificato nella sezione K della tabella 2 dell’allegato.
2. Qualora le autorità competenti richiedano i dettagli di cui alla sezione K, si ritiene che sulla base di tale richiesta debbano essere comunicati i dettagli di cui al campo 8 e ai campi da 14 a 17 della tabella 2 dell’allegato.
Articolo 16
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj.
(2) Regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione, del 28 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 449, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/590/oj).
(3) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).
(4) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).
(5) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).
ALLEGATO
Tabella 1
Legenda per la tabella 2 e la tabella 3
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Simbolo |
Tipo di dati |
Definizioni |
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|
{ALPHANUM-n} |
Fino a n caratteri alfanumerici |
Testo libero |
||||||||||||||||
|
{CFI_CODE} |
6 caratteri |
Codice CFI secondo l’ISO 10962. |
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|
{COUNTRYCODE_2} |
2 caratteri alfanumerici |
Codice del paese a 2 lettere in base ai codici paese alpha-2 dell’ISO 3166-1. |
||||||||||||||||
|
{CURRENCYCODE_3} |
3 caratteri alfanumerici |
Codice della valuta a 3 lettere in base ai codici valuta secondo ISO 4217 |
||||||||||||||||
|
{DATE_TIME_FORMAT} |
Formato della data e dell’ora secondo ISO 8601 |
Data e ora nel formato seguente: AAAA-MM-GGThh:mm:ss.ddddddZ, dove:
Le date e ore sono indicate al tempo universale coordinato (UTC). |
||||||||||||||||
|
{DATEFORMAT} |
Formato della data secondo ISO 8601 |
Le date sono indicate con il formato seguente: AAAA-MM-GG. |
||||||||||||||||
|
{DECIMAL-n/m} |
Numero decimale fino a n cifre in totale, di cui fino a m possono essere decimali |
Campo numerico per valori sia positivi sia negativi.
|
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{DTI} |
9 caratteri alfanumerici |
Codice ISO 24165 DTI assegnato a un’attività digitale fungibile che utilizza la tecnologia a registro distribuito per l’emissione, la conservazione, lo scambio, la registrazione della proprietà o la convalida delle operazioni e che non è una valuta (ISO 4217), come descritto nella norma ISO 24165 — DTI. |
||||||||||||||||
|
{DTI_SHORT_NAME} |
n caratteri alfanumerici |
Denominazione abbreviata DTI registrata secondo gli elementi di dati ISO 24165-2 per la registrazione del DTI |
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|
{INTEGER-n} |
Numero intero fino a n cifre in totale |
Campo numerico per valori interi sia positivi sia negativi. |
||||||||||||||||
|
{ISIN} |
12 caratteri alfanumerici |
Codice ISIN secondo ISO 6166. |
||||||||||||||||
|
{LEI} |
20 caratteri alfanumerici |
Identificativo della persona giuridica secondo ISO 17442. |
||||||||||||||||
|
{MIC} |
4 caratteri alfanumerici |
Identificativo del mercato secondo ISO 10383. |
||||||||||||||||
|
{NATIONAL_ID} |
35 caratteri alfanumerici |
L’identificativo è ricavato conformemente all’articolo 3 del presente regolamento e all’allegato II del regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione. |
Tabella 2
|
Numero del campo |
Nome del campo |
Descrizione del campo |
Dettagli del book di negoziazione |
|
Sezione A — Identificazione delle parti rilevanti |
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1 |
Identificazione dell’entità che ha immesso l’ordine |
L’identificativo della persona giuridica del partecipante alla piattaforma di negoziazione gestita dal prestatore di servizi per le cripto-attività o gli identificativi equivalenti di cui all’articolo 4. |
{LEI} {ALPHANUM-20} |
|
2 |
Identificazione della persona fisica che ha immesso l’ordine |
L’identità del partecipante alla piattaforma di negoziazione gestita dal prestatore di servizi per le cripto-attività. Questo campo si applica solo alle persone fisiche. |
{NATIONAL_ID} |
|
3 |
Codice identificativo del cliente |
Codice utilizzato per identificare il cliente del partecipante alla piattaforma di negoziazione di cripto-attività. Se il cliente è una persona giuridica, si utilizza il codice LEI o l’identificativo alternativo di cui all’articolo 4, {ALPHANUM-20} del cliente. Se il cliente non è una persona giuridica, si deve utilizzare il codice {NATIONAL_ID}. Le assegnazioni pendenti (pending allocations) devono essere contrassegnate con PNAL. Questo campo dev’essere compilato con «NOAP» solo se il partecipante del prestatore di servizi per le cripto-attività che gestisce una piattaforma di negoziazione di cripto-attività ha un interesse diretto ad acquistare o vendere. |
{LEI} {ALPHANUM-20} {NATIONAL_ID} «PNAL» «NOAP» |
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4 |
Decisione di investimento all’interno del prestatore di servizi per le cripto-attività |
Codice utilizzato per identificare la persona o l’algoritmo informatico all’interno del prestatore di servizi per le cripto-attività che è responsabile della decisione di investimento. Se una persona fisica all’interno del prestatore di servizi per le cripto-attività è responsabile della decisione di investimento, la persona responsabile della decisione di investimento è identificata con il {NATIONAL_ID}. Se un algoritmo che determina automaticamente i singoli parametri degli ordini è responsabile della decisione di investimento, il campo dev’essere compilato con un codice assegnato conformemente all’articolo 2. Questo campo dev’essere lasciato vuoto se la decisione di investimento non è stata presa da una persona o da un algoritmo informatico all’interno del prestatore di servizi per le cripto-attività. |
{NATIONAL_ID} — Persone fisiche {ALPHANUM-50} — Algoritmi |
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5 |
Esecuzione all’interno dell’impresa |
Codice utilizzato per identificare la persona o l’algoritmo all’interno del prestatore di servizi per le cripto-attività che è responsabile dell’esecuzione dell’operazione derivante dall’ordine. Il campo non è pertinente se l’entità che esegue l’operazione è una persona fisica. Se il responsabile dell’esecuzione dell’operazione è una persona fisica, tale persona è identificata dal codice {NATIONAL_ID}. Se un algoritmo che determina automaticamente i singoli parametri degli ordini (ad esempio decidendo se avviare l’ordine oppure determinando i tempi, il prezzo o la quantità) è responsabile dell’esecuzione dell’operazione, questo campo dev’essere compilato con un codice assegnato dal prestatore di servizi per le cripto-attività, conformemente all’articolo 4. Se all’esecuzione dell’operazione partecipano più di una persona o una combinazione di persone e algoritmi, il prestatore di servizi per le cripto-attività determina quale persona o algoritmo ha la responsabilità primaria e compila questo campo con l’identità di tale operatore o algoritmo. |
{NATIONAL_ID} — Persone fisiche {ALPHANUM-50} — Algoritmi |
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6 |
Broker non esecutivo |
Codice utilizzato per identificare un partecipante della piattaforma di negoziazione di cripto-attività che ha inoltrato un ordine per conto e a nome di un altro partecipante della piattaforma di negoziazione di cripto-attività. In questo campo deve essere riportato il valore «NOAP» se non pertinente. |
LEI {ALPHANUM-20} «NOAP» |
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Sezione B — Capacità di negoziare e fornitura di liquidità |
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7 |
Capacità di negoziare |
Indica se il prestatore di servizi per le cripto-attività che effettua l’operazione svolge negoziazioni «matched principal» o scambia cripto-attività con fondi. Se l’immissione dell’ordine non deriva dallo svolgimento di negoziazioni «matched principal» o dallo scambio di cripto-attività con fondi da parte del prestatore di servizi per le cripto-attività, si deve indicare in questo campo che l’operazione è stata eseguita in virtù della capacità di negoziare «in altra veste» (any other capacity). |
«DEAL» — scambio di cripto-attività con fondi «MTCH» — matched principal «AOTC» — Any other capacity |
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Sezione C — Data e ora |
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8 |
Data e ora |
La data e l’ora di ciascun evento riportato nelle sezioni G e K della presente tabella. |
{DATE_TIME_FORMAT} |
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Sezione D — Periodo di validità e restrizioni relative agli ordini |
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9 |
Periodo di validità |
Good-For-Day: l’ordine scade al termine del giorno di negoziazione nel quale è stato inserito nel book di negoziazione. Good-Till-Cancelled: l’ordine rimane attivo nel book di negoziazione ed è eseguibile fino al momento in cui viene effettivamente annullato. Good-Till-Time: l’ordine scade al più tardi a un’ora prestabilita della sessione di negoziazione in corso. Good-Till-Date: l’ordine scade al termine di una data specificata. Good-Till-Specified Date and Time: l’ordine scade ad una data e ad un’ora specificate. Good after time: l’ordine è attivo soltanto dopo un’ora prestabilita della sessione di negoziazione in corso. Good after date: l’ordine è attivo soltanto dall’inizio di una data prestabilita. Good After Specified Date and Time: l’ordine è attivo soltanto a partire da un’ora prestabilita di una data prestabilita. Immediate-Or-Cancel: un ordine che viene eseguito nel momento in cui è inserito nel book di negoziazione (per il quantitativo che può essere eseguito) e che non rimane nel book di negoziazione per l’eventuale quantitativo residuo non eseguito. Fill-Or-Kill: un ordine che viene eseguito nel momento in cui è inserito nel book di negoziazione, a condizione che possa essere eseguito per intero; qualora possa essere eseguito solo in parte, l’ordine viene automaticamente respinto e quindi non può essere eseguito. Altro: eventuali indicazioni supplementari caratteristiche di specifici modelli di business, piattaforme o sistemi di negoziazione. |
«DAVY» — Good-For-Day «GTCV» — Good-Till-Cancelled «GTTV» — Good-Till-Time «GTDV» — Good-Till-Date «GTSV» — Good-Till-Specified Date and Time «GATV» — Good After Time «GADV» — Good After Date «GASV» — Good After Specified Date and Time «IOCV» — Immediate-Or-Cancel «FOKV» — Fill-Or-Kill o caratteri {ALPHANUM-4} che non sono già in uso per la classificazione propria della piattaforma di negoziazione di cripto-attività. |
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10 |
Restrizione relativa all’ordine |
Good For Closing Price Crossing Session: l’ordine soddisfa le condizioni per la sessione di chiusura. Valid For Auction: l’ordine è attivo esclusivamente e può essere eseguito soltanto nelle fasi d’asta (che possono essere predefinite dal cliente del prestatore di servizi per le cripto-attività che ha immesso l’ordine, ad esempio asta di apertura e chiusura e/o asta infragiornaliera). Valid For Continuous Trading only: l’ordine è attivo soltanto nel corso della negoziazione continua. Altro: eventuali indicazioni supplementari caratteristiche di specifici modelli di business, piattaforme o sistemi di negoziazione. |
«SESR» — Good For Closing Price Crossing Session «VFAR» — Valid For Auction «VFCR» — Valid For Continuous Trading only caratteri {ALPHANUM-4} che non sono già in uso per la classificazione propria della piattaforma di negoziazione di cripto-attività. Se sono applicabili più contrassegni, questo campo deve essere compilato con più contrassegni, separati da una virgola. |
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11 |
Periodo e ora di validità |
Si tratta della marcatura temporale che indica il momento in cui l’ordine diventa attivo o definitivamente rimosso dal book di negoziazione. Good for day: data di inserimento con la marcatura temporale immediatamente precedente la mezzanotte. Good till time: data di inserimento e ora specificata nell’ordine. Good till date: data di scadenza specificata con la marcatura temporale immediatamente precedente la mezzanotte. Good till specified date and time: data e ora di scadenza specificate. Good after time: data di inserimento e ora specificata di attivazione dell’ordine. Good after date: data specificata con la marcatura temporale immediatamente successiva alla mezzanotte. Good after specified date and time: data e ora specificate di attivazione dell’ordine. Good till Cancel: data e ora finali alle quali l’ordine è automaticamente rimosso dalle operazioni di mercato. Altro: marcatura temporale per ogni tipo aggiuntivo di validità. |
{DATE_TIME_FORMAT} |
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Sezione E — Numero prioritario e sequenziale |
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12 |
Marcatura temporale prioritaria |
Questo campo deve essere aggiornato a ogni variazione della priorità di un ordine. |
{DATE_TIME_FORMAT} |
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13 |
Dimensione prioritaria |
Per le piattaforme di negoziazione di cripto-attività che utilizzano la priorità dimensione-tempo, questo campo deve essere compilato con un numero positivo corrispondente al quantitativo. Questo campo deve essere aggiornato a ogni variazione della priorità dell’ordine. |
Fino a 20 caratteri numerici positivi. |
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14 |
Numero sequenziale |
Ciascun evento riportato nella sezione G deve essere identificato utilizzando numeri interi positivi in ordine crescente. Il numero sequenziale è unico per ciascun tipo di evento; è coerente per tutti gli eventi, cui il gestore della piattaforma di negoziazione di cripto-attività ha apposto la marcatura temporale; è mantenuto per la data in cui si verifica l’evento. |
{INTEGER-50} |
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Sezione F — Identificazione dell’ordine |
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15 |
MIC di segmento |
Identificazione della piattaforma di negoziazione di cripto-attività in cui l’ordine è stato immesso. Se la piattaforma di negoziazione di cripto-attività utilizza i MIC di segmento, si deve utilizzare il MIC di segmento. Se la piattaforma di negoziazione di cripto-attività non utilizza i MIC di segmento, si deve utilizzare il MIC operativo. |
{MIC} |
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16 |
Codice del book di negoziazione |
Il codice alfanumerico stabilito dalla piattaforma di negoziazione di cripto-attività per ciascun book di negoziazione. |
{ALPHANUM-20} |
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17 |
Codice identificativo della cripto-attività |
Identificativo unico e univoco della cripto-attività conformemente all’articolo 4. |
{DTI} {ALPHANUM-20} |
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18 |
Data di ricevimento |
Data di ricevimento dell’ordine iniziale. |
{DATEFORMAT} |
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19 |
Codice identificativo dell’ordine |
Codice alfanumerico assegnato dal gestore della piattaforma di negoziazione di cripto-attività al singolo ordine. |
{ALPHANUM-50} |
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Sezione G — Eventi che incidono sull’ordine |
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20 |
Nuovo ordine, modifica dell’ordine, annullamento dell’ordine, ordini respinti, esecuzione parziale o integrale |
Nuovo ordine: immissione di un nuovo ordine presso il prestatore di servizi per le cripto-attività che gestisce la piattaforma di negoziazione di cripto-attività. Triggered (innescato): ordine che diventa eseguibile o, secondo il caso, non eseguibile al verificarsi di una condizione prestabilita. Sostituito dal partecipante alla piattaforma di negoziazione di cripto-attività: quando un partecipante o cliente della piattaforma di negoziazione di cripto-attività decide di propria iniziativa di modificare una o più caratteristiche dell’ordine che ha precedentemente inserito nel book di negoziazione. Replaced by market operations (automatic) (sostituito da operazioni di mercato (automaticamente)]: quando una o più caratteristiche di un ordine vengono modificate dai sistemi informatici del gestore della piattaforma di negoziazione di cripto-attività. È compreso il caso in cui le caratteristiche correnti di un ordine peg o trailing stop sono modificate per rispecchiare la localizzazione dell’ordine all’interno del book di negoziazione. Replaced by market operations (human intervention) (sostituito da operazioni di mercato (intervento umano)]: quando una o più caratteristiche di un ordine vengono modificate dal personale del gestore della piattaforma di negoziazione di cripto-attività. È compresa la situazione in cui un partecipante alla piattaforma di negoziazione di cripto-attività chiede di annullare con urgenza gli ordini connessi a incidenti informatici. Change of status at the initiative of the participant of the trading platform for crypto-assets (variazione di status su iniziativa del partecipante alla piattaforma di negoziazione di cripto-attività). Sono comprese l’attivazione e la disattivazione. Change of status due to market operations (variazione di status dovuta a operazioni di mercato). Cancelled upon the initiative of the participant of the trading platform for crypto-assets (annullato su iniziativa del partecipante alla piattaforma di negoziazione di cripto-attività): quando un partecipante o cliente decide di propria iniziativa di annullare l’ordine precedentemente inserito. Cancelled by market operations (annullato da operazioni di mercato). Rejected order (ordine respinto): ordine ricevuto ma respinto dal gestore della piattaforma di negoziazione di cripto-attività. Expired order (ordine scaduto): quando l’ordine è rimosso dal book di negoziazione al termine del suo periodo di validità. Partially filled (parzialmente eseguito): quando l’ordine non è eseguito integralmente cosicché rimane un quantitativo da eseguire. Filled (eseguito): quando non rimangono quantitativi da eseguire. |
«NEWO» — New order «TRIG» — Triggered «REME» — Replaced by the member or participant of the trading platform for crypto-assets «REMA» — Replaced by market operations (automatic) «REMH» — Replaced by market operations (human intervention) «CHME» — Change of status at the initiative of the participant of the trading platform for crypto-assets «CHMO» — Change of status due to market operations «CAME» — Cancelled at the initiative of the participant of the trading platform for crypto-assets «CAMO» — Cancelled by market operations «REMO» — Rejected order «EXPI» — Expired order «PARF» — Partially filled «FILL» — Filled caratteri {ALPHANUM-4} che non sono già in uso per la classificazione propria della piattaforma di negoziazione di cripto-attività. |
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Sezione H — Tipo di ordine |
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21 |
Tipo di ordine |
Identifica il tipo di ordine immesso nella piattaforma di negoziazione di cripto-attività secondo le specifiche della piattaforma di negoziazione di cripto-attività. |
{ALPHANUM-50} |
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22 |
Classificazione del tipo di ordine |
Classificazione dell’ordine secondo due tipi generici di ordine. LIMIT order (ordine con limite di prezzo): nei casi in cui l’ordine è negoziabile; e STOP order (ordine stop): nei casi in cui l’ordine diventa negoziabile solo al verificarsi di un evento di prezzo prestabilito. |
Le lettere «LMTO» per l’ordine con limite di prezzo o le lettere «STOP» per l’ordine stop. |
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Sezione I — Prezzi |
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23 |
Prezzo limite |
Il prezzo massimo negoziabile di un ordine di acquisto o il prezzo minimo negoziabile di un ordine di vendita. Il differenziale di un ordine strategico. Può essere negativo o positivo. In questo campo deve essere riportato il valore «NOAP» se non pertinente. Quando il prezzo è riportato in termini monetari, deve essere indicato nell’unità monetaria principale. Se la cripto-attività è negoziata sulla base di una coppia di valute, il prezzo esprime la quantità della valuta della quotazione per un’unità della valuta di base. Se è espresso in sottocomponenti di tale cripto-attività, il prezzo è comunque registrato nella notazione decimale del prezzo espresso in unità di tale cripto-attività. |
{DECIMAL-18/13} se il prezzo è espresso in valore monetario. {DECIMAL-11/10} se il prezzo è espresso in percentuale o rendimento. {DECIMAL-18/17} se il prezzo è espresso in punti base. «NOAP» |
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24 |
Prezzo limite aggiuntivo |
Ogni altro prezzo limite applicabile all’ordine. In questo campo deve essere riportato il valore «NOAP» se non pertinente. Quando il prezzo è riportato in termini monetari, deve essere indicato nell’unità monetaria principale. Se la cripto-attività è negoziata sulla base di una coppia di valute, il prezzo esprime la quantità della valuta della quotazione per un’unità della valuta di base. Se è espresso in sottocomponenti di tale cripto-attività, il prezzo è comunque registrato nella notazione decimale del prezzo espresso in unità di tale cripto-attività. |
{DECIMAL-18/13} se il prezzo è espresso in valore monetario. {DECIMAL-11/10} se il prezzo è espresso in percentuale o rendimento. {DECIMAL-18/17} se il prezzo è espresso in punti base. «NOAP» |
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25 |
Prezzo di stop |
Il prezzo che deve essere raggiunto affinché l’ordine si attivi. Per gli ordini stop innescati da eventi indipendenti dal prezzo della cripto-attività, in questo campo deve essere riportato un prezzo di stop pari a zero. In questo campo deve essere riportato il valore «NOAP» se non pertinente. Quando il prezzo è riportato in termini monetari, deve essere indicato nell’unità monetaria principale. Se la cripto-attività è negoziata sulla base di una coppia di valute, il prezzo esprime la quantità della valuta della quotazione per un’unità della valuta di base. Se è espresso in sottocomponenti di tale cripto-attività, il prezzo è comunque registrato nella notazione decimale del prezzo espresso in unità di tale cripto-attività. |
{DECIMAL-18/13} se il prezzo è espresso in valore monetario. {DECIMAL-11/10} se il prezzo è espresso in percentuale o rendimento. {DECIMAL-18/17} se il prezzo è espresso in punti base. «NOAP» |
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26 |
Prezzo limite pegged |
Il prezzo massimo negoziabile di un ordine di acquisto pegged o il prezzo minimo negoziabile di un ordine di vendita pegged. In questo campo deve essere riportato il valore «NOAP» se non pertinente. Quando il prezzo è riportato in termini monetari, deve essere indicato nell’unità monetaria principale. Se la cripto-attività è negoziata sulla base di una coppia di valute, il prezzo esprime la quantità della valuta della quotazione per un’unità della valuta di base. Se è espresso in sottocomponenti di tale cripto-attività, il prezzo è comunque registrato nella notazione decimale del prezzo espresso in unità di tale cripto-attività. |
{DECIMAL-18/13} se il prezzo è espresso in valore monetario. {DECIMAL-11/10} se il prezzo è espresso in percentuale o rendimento. {DECIMAL-18/17} se il prezzo è espresso in punti base. «NOAP» |
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27 |
Prezzo dell’operazione |
Prezzo negoziato dell’operazione, esclusi, laddove applicabili, commissioni, altri diritti e interessi maturati. Se il prezzo non è applicabile, in questo campo deve essere riportato il valore «NOAP». Quando il prezzo è registrato in termini monetari, deve essere indicato nell’unità monetaria principale. Se la cripto-attività è negoziata sulla base di una coppia di valute, il prezzo esprime la quantità della valuta della quotazione per un’unità della valuta di base. |
{DECIMAL-18/13} se il prezzo è espresso in valore monetario. {DECIMAL-11/10} se il prezzo è espresso in percentuale o rendimento. {DECIMAL-18/17} se il prezzo è espresso in punti base. «NOAP» |
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28 |
Valuta del prezzo |
Valuta nella quale è espresso il prezzo di negoziazione per la cripto-attività collegata all’ordine (applicabile se il prezzo è espresso in valore monetario). Se la cripto-attività è negoziata in moneta elettronica/token di moneta elettronica, si utilizzano gli identificativi del token digitale di cui all’articolo 4. Se il prezzo della cripto-attività è espresso in termini monetari e in una coppia di valute, si segnala la coppia di valute in cui è espresso il prezzo della cripto-attività relativa all’ordine. Il primo codice valuta è quello della valuta di base e il secondo codice valuta è quello della valuta della quotazione. La valuta della quotazione determina il prezzo di un’unità della valuta di base. Per rappresentare la moneta fiduciaria e la cripto-attività nella coppia di valute si utilizzano rispettivamente il codice valuta ISO e la denominazione abbreviata DTI registrati conformemente agli elementi di dati ISO 24165-2 per la registrazione del DTI o dell’identificativo alternativo di cui all’articolo 4. |
{CURRENCYCODE_3} {DTI} {ALPHANUM-20} {CURRENCYCODE_3} dovrebbe essere utilizzato per le monete fiduciarie in una coppia di valute. {DTI_SHORT_NAME} dovrebbe essere utilizzato per le cripto-attività in una coppia di valute. «NOAP» |
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29 |
Misura del prezzo |
Indica se il prezzo è espresso in valore monetario (monetary), percentuale (percentage), rendimento (yield), punti base (basis points) o cripto-attività. |
«MONE» — Monetary value «PERC» — Percentage «YIEL» — Yield «BAPO» — Basis points |
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Sezione J — Istruzioni relative all’ordine |
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30 |
Indicatore acquisto-vendita |
Indica se si tratta di un ordine di acquisto (buy) o di vendita (sell). |
«BUY» — buy «SELL» — sell |
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31 |
Status dell’ordine |
Identifica gli ordini attivi/inattivi/sospesi, irrevocabili/indicativi (attribuito solo alle quotazioni)/impliciti/reinoltrati. Active (attivo) — Ordini negoziabili, diversi dalle quotazioni. Inactive (inattivo) — Ordini non negoziabili, diversi dalle quotazioni. Firm/Indicative (irrevocabile/indicativo) — Attribuito solo alle quotazioni. Le quotazioni indicative sono visibili ma non possono essere eseguite. Sono compresi i warrant in alcune piattaforme di negoziazione di cripto-attività. Le quotazioni irrevocabili possono essere eseguite. Implicit (implicito) — Utilizzato per gli ordini strategici derivati da una funzionalità «implied in» o «implied out». Routed (inoltrato) — Utilizzato per gli ordini inoltrati dalla piattaforma di negoziazione di cripto-attività verso altre sedi di negoziazione. |
«ACTI» — active o «INAC» — inactive o «FIRM» — firm quotes o «INDI» indicative quotes o «IMPL» — implied strategy orders o «ROUT» — routed orders. Se si applicano più status, questo campo deve essere compilato con più contrassegni, separati da una virgola. |
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32 |
Misura del quantitativo |
Indica se il quantitativo riportato è espresso in numero di unità (number of units), valore nominale (nominal value), valore monetario (monetary value) o unità di cripto-attività. |
«UNIT» — Number of units «NOML» — Nominal value «MONE» — Monetary value «{CRYP}» — Valore in cripto-attività |
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33 |
Valuta del quantitativo |
Valuta in cui è espresso il quantitativo. La valuta si riferisce alle unità di cripto-attività, anche qualora l’operazione sia denominata in sottocomponenti di tale cripto-attività. Il campo deve essere compilato solo se il quantitativo è espresso in valore monetario nominale o in unità della cripto-attività. |
{CURRENCYCODE_3} {DTI} {ALPHANUM-20} |
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34 |
Quantitativo iniziale |
Il numero di unità della cripto-attività nell’ordine. Nel caso in cui l’ordine riguardi una frazione di una cripto-attività, indicare la quantità nella notazione decimale dell’unità. Il valore nominale o monetario della cripto-attività. |
{DECIMAL-18/17} se il quantitativo è espresso in numero di unità. {DECIMAL-18/5} se il quantitativo è espresso in valore monetario o nominale. |
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35 |
Quantitativo residuo |
Il quantitativo totale che rimane nel book di negoziazione dopo l’esecuzione parziale o in caso di ogni altro evento che incide sull’ordine. In caso di esecuzione parziale è il volume totale che rimane dopo tale esecuzione parziale. All’inserimento dell’ordine corrisponde al quantitativo iniziale. |
{DECIMAL-18/17} se il quantitativo è espresso in numero di unità. {DECIMAL-18/5} se il quantitativo è espresso in valore monetario o nominale. |
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36 |
Quantitativo esposto |
Il quantitativo visibile (cioè non nascosto) nell’ordine. |
{DECIMAL-18/17} se il quantitativo è espresso in numero di unità. {DECIMAL-18/5} se il quantitativo è espresso in valore monetario o nominale. |
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37 |
Quantitativo negoziato |
In caso di esecuzione parziale o integrale, in questo campo deve essere riportato il quantitativo eseguito. |
{DECIMAL-18/17} se il quantitativo è espresso in numero di unità. {DECIMAL-18/5} se il quantitativo è espresso in valore monetario o nominale. |
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38 |
Quantitativo accettabile minimo |
Il quantitativo accettabile minimo affinché un ordine sia eseguito, che può consistere in più esecuzioni parziali e che di norma riguarda soltanto i tipi di ordine non persistenti. In questo campo deve essere riportato il valore «NOAP» se non pertinente. |
{DECIMAL-18/17} se il quantitativo è espresso in numero di unità. {DECIMAL-18/5} se il quantitativo è espresso in valore monetario o nominale. «NOAP» |
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39 |
Quota minima eseguibile |
La quota minima di esecuzione di ogni singola esecuzione potenziale. Questo campo va lasciato vuoto se non pertinente. |
{DECIMAL-18/17} se il quantitativo è espresso in numero di unità. {DECIMAL-18/5} se il quantitativo è espresso in valore monetario o nominale. |
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40 |
Quota minima eseguibile solo per la prima esecuzione |
Indica se la quota minima eseguibile è pertinente solo per la prima esecuzione. Questo campo può essere lasciato vuoto se il campo 39 è vuoto. |
«true» «false» |
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41 |
Indicatore solo passivo |
Indica se l’ordine è immesso nella piattaforma di negoziazione di cripto-attività con una caratteristica/un contrassegno, tale che l’ordine non si esegua immediatamente a fronte di eventuali ordini visibili contrari. |
«true» «false» |
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42 |
Indicatore passivo o aggressivo |
In caso di esecuzione parziale e integrale indica se l’ordine era già posizionato nel book di negoziazione fornendo liquidità (passive) o se ha avviato la negoziazione e quindi assorbito liquidità (aggressive). Questo campo va lasciato vuoto se non pertinente. |
«PASV» — passive o «AGRE» — aggressive |
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43 |
Prevenzione dell’auto-esecuzione |
Indica se l’ordine è stato inserito con criteri di prevenzione dell’auto-esecuzione, di modo che non si esegua insieme a un ordine che lo stesso partecipante ha inserito sull’altro lato del book di negoziazione. |
«true» «false» |
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44 |
Identificazione dell’ordine collegato alla strategia |
Il codice alfanumerico utilizzato per collegare tutti gli ordini connessi che fanno parte di una strategia ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2. |
{ALPHANUM-50} |
|
45 |
Strategia di inoltro |
La strategia di inoltro applicabile secondo le specifiche della piattaforma di negoziazione di cripto-attività. Questo campo va lasciato vuoto se non pertinente. |
{ALPHANUM-50} |
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46 |
Codice identificativo dell’operazione |
Codice alfanumerico assegnato dalla piattaforma di negoziazione di cripto-attività all’operazione ai sensi dell’articolo 14. Il codice è unico, coerente e persistente per MIC di segmento secondo ISO 10383 e per giorno di negoziazione. Gli elementi del codice identificativo dell’operazione non rivelano l’identità delle controparti dell’operazione cui è attribuito il codice. Per gli ordini trasmessi alle piattaforme di negoziazione di cripto-attività di cui all’articolo 12 del regolamento delegato della Commissione che stabilisce le norme tecniche adottate a norma dell’articolo 68, paragrafo 10, primo comma, lettera b), che sono entità che prestano servizi per le cripto-attività al di fuori dell’Unione, tali informazioni sono registrate ogniqualvolta siano estraibili. |
{ALPHANUM-52} |
|
Sezione K — Fasi di negoziazione, prezzo e volume indicativo d’asta |
|
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47 |
Fasi di negoziazione |
Il nome di ciascuna delle varie fasi di negoziazione durante le quali un ordine è presente nel book di negoziazione, tra cui le interruzioni della negoziazione (trading halt), gli interruttori di circuito e le sospensioni. |
{ALPHANUM-50} |
|
48 |
Prezzo d’asta indicativo |
Il prezzo di chiusura dell’asta della cripto-attività per la quale sono stati collocati uno o più ordini. |
{DECIMAL-18/5} se il prezzo è espresso in valore monetario o nominale. Quando il prezzo è riportato in termini monetari, deve essere indicato nell’unità monetaria principale. {DECIMAL-11/10} se il prezzo è espresso in percentuale o rendimento. |
|
49 |
Volume d’asta indicativo |
Il volume (numero di unità della cripto-attività) che può essere eseguito al prezzo d’asta indicativo se l’asta si concludesse in quel preciso momento. |
{DECIMAL-18/17} se il quantitativo è espresso in numero di unità. {DECIMAL-18/5} se il quantitativo è espresso in valore monetario o nominale. |
|
Sezione L — Paese di residenza delle persone fisiche |
|||
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50 |
Identificazione del paese di residenza |
Si deve compilare se una persona fisica risiede in un paese diverso da quello di cui ha la cittadinanza, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4. |
{COUNTRYCODE_2} «NOAP» |
Tabella 3
Dati on-chain
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Campo n. |
CAMPO |
CONTENUTO DA REGISTRARE |
Dettagli da fornire all’autorità competente |
|
1 |
Hash dell’operazione |
Identificativo che consente l’identificazione univoca di una specifica operazione che si verifica sulla rete. |
{ALPHANUM-140} |
|
2 |
Indirizzi del portafoglio |
Codice che identifica in modo univoco il portafoglio, appartenente all’acquirente/venditore, al quale la cripto-attività è trasferita. |
{ALPHANUM-140} |
|
3 |
Indirizzi di contratti intelligenti |
Codice che identifica in modo univoco l’indirizzo del contratto intelligente. |
{ALPHANUM-140} |
|
4 |
Marcatura temporale |
Marcatura temporale della creazione del blocco. |
{DATE_TIME_FORMAT} |
|
5 |
Quantità/offerta totale corrente |
Rapporto tra la quantità trasferita e l’importo variabile corrente dell’attività. |
|
|
6 |
Identificativo del token |
Identificativo del token digitale (DTI) o identificativo alternativo equivalente di cui all’articolo 4 |
{DTI} {ALPHANUM-20} |
|
7 |
Canone di rete |
I canoni richiesti per coprire i costi della creazione di un nuovo blocco. |
|
|
8 |
Limite del canone |
Importo massimo dei «canoni di rete» che un utente on-chain è disposto a pagare per l’esecuzione di una specifica operazione. |
|
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9 |
DataSize |
In relazione al «canone di rete» e al «limite del canone», un’operazione on-chain può contenere «attachment» in un campo di dati specifico che incidono sui canoni di rete necessari per trattare l’operazione. |
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10 |
«To» |
L’identificativo unico per l’acquirente generato di solito dal protocollo DLT sulla base degli indirizzi del portafoglio dell’acquirente. |
{ALPHANUM-140} |
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11 |
«From» |
L’identificativo univoco per il venditore generato di solito dal protocollo DLT sulla base degli indirizzi del portafoglio del venditore. |
{ALPHANUM-140} |
|
12 |
Valuta |
Codice valuta |
{CURRENCYCODE_3} {DTI} {ALPHANUM-20} |
|
13 |
Numero di registrazione dell’operazione |
Numero di identificazione riportato nel campo 2 che è unico per l’impresa che esegue l’operazione per ciascuna registrazione, al fine di garantire la possibilità di creare un collegamento tra la segnalazione on-chain e quella off-chain. |
{ALPHANUM-140} |
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/416/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)