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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/408 |
25.2.2025 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/408 DEL CONSIGLIO
del 24 febbraio 2025
che attua il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (1), in particolare l’articolo 32,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012. |
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(2) |
A seguito della caduta del regime di al-Assad in Siria, nelle conclusioni del 19 dicembre 2024 il Consiglio europeo ha evidenziato l’occasione storica di riunire e ricostruire il paese e sottolineato l’importanza di un processo politico inclusivo e a guida siriana che risponda alle legittime aspirazioni del popolo siriano, in linea con i principi fondamentali della risoluzione 2254 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. |
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(3) |
Alla luce della caduta del regime di al-Assad, che era responsabile della repressione violenta della popolazione civile siriana, e dell’invito del Consiglio europeo alla Commissione e all’alto rappresentante a presentare opzioni per misure volte a sostenere la Siria, il Consiglio ha riesaminato le misure restrittive di cui alla decisione 2013/255/PESC del Consiglio (2). |
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(4) |
Sulla base di tale riesame e al fine di incoraggiare una transizione inclusiva in Siria e sostenere l’erogazione di assistenza umanitaria, la ripresa economica, la ricostruzione e la stabilizzazione, nonché favorire il rimpatrio dei cittadini siriani con i relativi averi, il Consiglio ritiene opportuno sospendere varie misure restrittive. |
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(5) |
Per garantire l’efficacia delle sospensioni delle misure restrittive, il Consiglio ritiene che sei entità debbano essere soppresse dall’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. I beni di una di queste entità dovrebbero rimanere congelati. |
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(6) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 36/2012, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
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1. |
L’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento. |
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2. |
L’allegato II del presente regolamento è inserito come allegato II ter del regolamento (UE) n. 36/2012. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2025
Per il Consiglio
Il presidente
K. KALLAS
(1) GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/36/oj.
(2) Decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 147 dell’1.6.2013, pag. 14, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/255/oj).
ALLEGATO I
All’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012, nella sezione «B. Entità» sono soppresse le sei voci seguenti:
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30. |
Industrial Bank; |
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31. |
Popular Credit Bank; |
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32. |
Saving Bank; |
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33. |
Agricultural Cooperative Bank; |
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38. |
Central Bank of Syria; |
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50. |
Syrian Arab Airlines. |
ALLEGATO II
«ALLEGATO II ter
Elenco delle entità di cui all’articolo 14, paragrafo 2 bis
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Nome |
Informazioni identificative |
Motivi |
Data di inserimento nell’elenco |
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1. |
Central Bank of Syria |
Sabah Bahrat Square, Damascus, Syria Recapito postale: Altjreda al Maghrebeh Square, Damascus, Syria, P.O. Box: 2254 Tel.: + 961011 - 9985 E-mail: info@cb.gov.sy Sito web: https://www.cb.gov.sy/ |
Fornisce sostegno finanziario al regime siriano. |
27.2.2012» |
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/408/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)