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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/356 |
24.2.2025 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/356 DELLA COMMISSIONE
del 21 febbraio 2025
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1941 per quanto riguarda il divieto di introduzione, spostamento, detenzione, moltiplicazione o rilascio di determinati organismi nocivi
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 30, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1941 (2) della Commissione elenca gli organismi nocivi dei quali, a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, sono temporaneamente vietati l’introduzione, lo spostamento, la detenzione, la moltiplicazione o il rilascio nel territorio dell’Unione. |
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(2) |
L’organismo nocivo Leucinodes pseudorbonalis era stato inizialmente incluso nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1941, sulla base di una classificazione degli organismi nocivi effettuata dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità»). |
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(3) |
Nel 2024 l’Autorità ha formulato un parere scientifico su una valutazione completa del rischio fitosanitario delle specie di Leucinodes africane (3), compresa Leucinodes pseudorbonalis. Essa ha concluso che la probabilità e l’impatto previsto dell’insediamento di Leucinodes pseudorbonalis nell’Unione sono molto bassi. |
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(4) |
Alla luce del parere dell’Autorità, è opportuno concludere che l’organismo nocivo Leucinodes pseudorbonalis non presenta un rischio fitosanitario inaccettabile per il territorio dell’Unione e pertanto non soddisfa i criteri relativi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione di cui all’allegato I, sezione 1 o sezione 3, sottosezione 2, del regolamento (UE) 2016/2031 per quanto riguarda il territorio dell’Unione. Esso non dovrebbe pertanto più essere soggetto alle misure temporanee adottate a norma dell’articolo 30 del regolamento (UE) 2016/2031. Leucinodes pseudorbonalis dovrebbe dunque essere rimosso dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1941. |
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(5) |
Al fine di facilitare l’individuazione degli organismi nocivi soggetti al divieto e della durata del divieto, è opportuno specificare nell’allegato i codici utilizzati dall’Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante per designare gli organismi nocivi in questione e la data di scadenza del divieto. |
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(6) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1941. |
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(7) |
Le disposizioni di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1941 è così modificato:
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1) |
gli articoli 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 1 Organismi nocivi vietati Nel territorio dell’Unione non sono consentiti l’introduzione, lo spostamento, la detenzione, la moltiplicazione o il rilascio degli organismi nocivi elencati nell’allegato fino alla data stabilita in tale allegato per l’organismo nocivo in questione. Articolo 2 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.» |
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2) |
l’allegato è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/2019-12-14.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1941 della Commissione, del 13 ottobre 2022, relativo al divieto di introduzione, spostamento, detenzione, moltiplicazione o rilascio di determinati organismi nocivi a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 268 del 14.10.2022, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1941/oj).
(3) Gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sulla salute dei vegetali (PLH), 2024. Parere scientifico sulla valutazione del rischio fitosanitario delle specie di Leucinodes africane per l’Unione europea, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8739.
ALLEGATO
«ALLEGATO
Elenco degli organismi nocivi soggetti al divieto di cui all’articolo 1:
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Genere o specie dell’organismo nocivo e rispettivo codice EPPO |
Data di scadenza del divieto |
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1. |
Chloridea virescens Fabricius [HELIVI] |
31 maggio 2027 |
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2. |
Homona magnanima Dyakonov [HOMOMA] |
31 maggio 2027 |
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3. |
Resseliella citrifrugis Jiang [RESSCI] |
31 maggio 2027 |
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4. |
Spodoptera ornithogalli Guenée [PRODOR] |
31 maggio 2027 |
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/356/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)