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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2025/343

18.2.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/343 DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 2025

che modifica il regolamento (UE) n. 1332/2011 e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 per quanto riguarda i sistemi anticollisione di bordo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 31, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 44, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1332/2011 della Commissione (2) stabilisce requisiti comuni per l’utilizzo dello spazio aereo e procedure operative comuni per prevenire le collisioni in volo.

(2)

Il regolamento (UE) n. 1332/2011 prescrive che i velivoli a turbina aventi massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg o autorizzati a trasportare più di 19 passeggeri devono essere equipaggiati con la versione 7.1. del software anticollisione del sistema anticollisione di bordo (ACAS II) per evitare collisioni in volo. Tale requisito si applica anche agli operatori di determinati velivoli immatricolati in un paese terzo, ma non si applica ai sistemi aeromobili senza pilota.

(3)

A norma del regolamento (UE) n. 1332/2011, gli aeromobili non soggetti all’obbligo giuridico di essere equipaggiati con ACAS II, ma che sono dotati di tale sistema su base volontaria, devono disporre della versione 7.1 del software anticollisione.

(4)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione (3) stabilisce i requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo e per la loro sorveglianza.

(5)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 impone ai fornitori di servizi di comunicazione, navigazione o sorveglianza di dimostrare che i loro metodi di lavoro e le loro procedure operative sono conformi agli standard contenuti nell’annesso 10 della convenzione sull’aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 («convenzione di Chicago»), sulle telecomunicazioni aeronautiche, nella misura in cui sono pertinenti per la fornitura di servizi di comunicazione, navigazione o sorveglianza nello spazio aereo interessato.

(6)

L’emendamento 91 degli standard e delle pratiche raccomandate internazionali, riguardante le telecomunicazioni aeronautiche - sistemi di sorveglianza e anticollisione (annesso 10, volume IV, della convenzione di Chicago), ha introdotto il sistema anticollisione di bordo Xa (ACAS Xa) quale alternativa ad ACAS II con software anticollisione versione 7.1.

(7)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1139, i nuovi requisiti stabiliti da tale regolamento devono rispecchiare lo stato dell’arte e le migliori prassi nel settore dell’aviazione, tenendo conto delle esperienze a livello mondiale nel settore, nonché dei relativi progressi scientifici e tecnici. È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) n. 1332/2011 per consentire l’accesso degli aeromobili equipaggiati con ACAS Xa allo spazio aereo del cielo unico europeo.

(8)

A norma dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2018/1139, le nuove norme stabilite da tale regolamento dovrebbero assistere gli Stati membri nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro obblighi in applicazione della convenzione di Chicago, garantendo un’interpretazione comune e l’attuazione uniforme e tempestiva delle disposizioni della medesima. È pertanto opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 affinché si riferisca alle ultime disposizioni dell’annesso 10 della convenzione di Chicago.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 1332/2011

Nell’allegato del regolamento (UE) n. 1332/2011, il punto AUR.ACAS.1005 è sostituito dal seguente:

«AUR.ACAS.1005   Requisito di rendimento

I seguenti velivoli a turbina devono essere equipaggiati con ACAS II dotato di software anticollisione versione 7.1 o con ACAS Xa:

a)

velivoli aventi massa massima certificata al decollo superiore a 5 700 kg;

b)

velivoli autorizzati a trasportare più di 19 passeggeri.

Un aeromobile non menzionato al punto 1) che montasse su base volontaria il sistema ACAS II deve disporre della versione 7.1 del software anticollisione oppure di ACAS Xa.

Il punto 1 non si applica a sistemi aeromobili senza pilota.».

Articolo 2

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373

Nell’allegato VIII, punto CNS.TR.100, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

volume IV relativo ai radar di sorveglianza e ai sistemi anticollisione, quinta edizione, luglio 2014, compresi tutti gli emendamenti fino al n. 91;».

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1139/oj.

(2)  Regolamento (UE) n. 1332/2011 della Commissione, del 16 dicembre 2011, che stabilisce requisiti comuni per l’utilizzo dello spazio aereo e procedure operative comuni per prevenire le collisioni in volo (GU L 336 del 20.12.2011, pag. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1332/oj).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione, del 1o marzo 2017, che stabilisce i requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo e per la loro sorveglianza, che abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011 e (UE) 2016/1377 e che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011 (GU L 62 dell'8.3.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/373/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/343/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)