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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/308 |
17.2.2025 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/308 DELLA COMMISSIONE
del 14 febbraio 2025
che istituisce un modello uniforme per la relazione sul ripristino o sulla proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne conformemente all’articolo 33 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
Una delle principali conquiste dell’Unione è la creazione di uno spazio senza frontiere interne in cui le persone possono circolare liberamente. Il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne dovrebbe pertanto rimanere un’eccezione e dovrebbe essere solo una misura di extrema ratio. |
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(2) |
Ai sensi del regolamento (UE) 2016/399, gli Stati membri che hanno effettuato il controllo di frontiera alle frontiere interne devono presentare al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sul ripristino e, se applicabile, sulla proroga di tale controllo entro quattro settimane dalla sua soppressione. |
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(3) |
La Commissione deve adottare un atto di esecuzione per stabilire un modello uniforme per la relazione sul ripristino e, se applicabile, sulla proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne. |
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(4) |
Il modello uniforme dovrebbe includere tutti gli elementi che gli Stati membri sono tenuti a fornire a norma del regolamento (UE) 2016/399. |
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(5) |
La Commissione può esprimere un parere sulla valutazione ex post del ripristino temporaneo del controllo di frontiera a una o più frontiere interne o in parti delle stesse. |
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(6) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non ha partecipato all’adozione del regolamento (UE) 2024/1717 del Parlamento e del Consiglio (2) recante modifica del regolamento (UE) 2016/399, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Tuttavia, dato che il regolamento (UE) 2024/1717 si basa sull’acquis di Schengen, il 19 novembre 2024 la Danimarca ha notificato, a norma dell’articolo 4 di detto protocollo, la decisione di recepirlo nel proprio diritto interno. La Danimarca è pertanto tenuta ad attuare la presente decisione in virtù del diritto internazionale. |
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(7) |
La presente decisione non costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda partecipa a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (3); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. |
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(8) |
Per quanto concerne Cipro, la presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003. |
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(9) |
Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (4) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (5). |
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(10) |
Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (6) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (7). |
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(11) |
Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (8) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (9). |
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(12) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del codice frontiere Schengen, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il modello uniforme per la relazione sul ripristino o sulla proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne da parte degli Stati membri, di cui all’articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/399 è stabilito nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/399/oj.
(2) Regolamento (UE) 2024/1717 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante modifica del regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (GU L, 2024/1717, 20.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1717/oj).
(3) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/192/oj).
(4) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1999/439(1)/oj.
(5) Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/437/oj).
(6) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.
(7) Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/146/oj).
(8) GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.
(9) Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/350/oj).
ALLEGATO
Relazione sul ripristino o sulla proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne
1. Relazione presentata da:
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Indicare lo Stato membro che presenta la relazione. |
2. Data della presentazione:
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Indicare la data. |
3. Periodo oggetto della relazione:
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Indicare il periodo oggetto della relazione, con riferimento alla notifica del ripristino o della proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne. |
4. Relazione presentata:
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entro quattro settimane dalla soppressione del controllo di frontiera alle frontiere interne |
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☐ |
allo scadere dei primi 12 mesi, in caso di proroga del controllo di frontiera come previsto all’articolo 25 bis, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/399 |
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☐ |
allo scadere del secondo periodo di 12 mesi, in caso di proroga del controllo di frontiera come previsto all’articolo 25 bis, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/399 |
5. Relazione sulla soppressione del controllo di frontiera alle frontiere interne dopo:
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☐ |
un primo ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne (evento imprevedibile) - articolo 25 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/399 |
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una proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne (evento imprevedibile) - articolo 25 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/399 |
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☐ |
un primo ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne (evento prevedibile) - articolo 25 bis, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2016/399 |
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☐ |
una proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne (evento prevedibile) - articolo 25 bis, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2016/399 |
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☐ |
una proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne oltre due anni per grave situazione eccezionale - articolo 25 bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/399 |
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una proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne oltre due anni e sei mesi per grave situazione eccezionale - articolo 25 bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/399 |
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il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne ai sensi di una decisione di esecuzione del Consiglio - articolo 28, paragrafi 1 e 5, del regolamento (UE) 2016/399 |
6. Descrizione dell’attuazione pratica del controllo di frontiera alle frontiere interne (per parte e/o valico di frontiera):
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7. Valutazione iniziale e di follow-up, e valutazione ex post, della proporzionalità e della necessità:
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7.1. Opportunità - In quale misura il ripristino o la proroga il controllo di frontiera alle frontiere interne ha costituito una risposta adeguata alla minaccia
7.2. Motivi per cui non è stato possibile raggiungere gli obiettivi attraverso:
7.3. Impatto sulla circolazione delle persone all’interno dello spazio senza controllo alle frontiere interne e sul funzionamento delle regioni transfrontaliere
7.4. Se la minaccia consisteva in una situazione eccezionale caratterizzata da spostamenti non autorizzati improvvisi e su vasta scala di cittadini di paesi terzi ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) 2016/399
7.5. Ove applicabile, fattori che hanno portato alla decisione di revocare il controllo di frontiera alle frontiere interne
7.6. Se disponibile, numero di persone rintracciate durante il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne
7.7. Numero di domande di protezione internazionale presentate alle frontiere interne durante il ripristino o la proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne
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8. Respingimento, trasferimento e riammissione alle frontiere interne:
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9. Panoramica delle misure applicate in parallelo durante il ripristino o la proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne:
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10. Riservatezza delle informazioni (articolo 35 del regolamento (UE) 2016/399):
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Indicare se alcune parti della presente relazione devono rimanere riservate e, in caso affermativo, quali. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/308/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)