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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/283 |
10.2.2025 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/283 DELLA COMMISSIONE
del 28 novembre 2024
che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure tecniche per determinate attività di pesca demersale e pelagica nel Mar Celtico, nel Mare d’Irlanda e nelle acque ad ovest della Scozia
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) 2019/1241 stabilisce disposizioni specifiche riguardanti le misure tecniche adottate a livello regionale per le acque dell’Unione situate nelle acque nordoccidentali. |
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(2) |
Il regolamento (UE) 2019/1241 è stato modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/2324 della Commissione (2) per quanto riguarda misure correttive miranti a ridurre le catture accessorie di merluzzo bianco e merlano nel Mar Celtico e ulteriori misure di selettività miranti a ridurre le catture accessorie di gadidi nel Mare d’Irlanda. Le misure in questione, che intendono contribuire al conseguimento degli obiettivi delle misure di conservazione, dei piani pluriennali e del piano in materia di rigetti nelle acque nordoccidentali, sono state successivamente aggiornate e prorogate a due riprese, rispettivamente, tramite i regolamenti delegati (UE) 2022/2588 (3) e (UE) 2024/492 (4) della Commissione, rispettivamente. Il periodo di applicazione delle misure adottate a norma del regolamento delegato (UE) 2024/492 scadrà il 31 dicembre 2024. |
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(3) |
Le misure correttive per gli stock con livelli di biomassa inferiori al Blim previste dall’articolo 8 del regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) (piano pluriennale per le acque occidentali) restano necessarie per assicurare un rapido ritorno dello stock o dell’unità funzionale in questione a livelli superiori a quelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (maximum sustainable yield, MSY). È pertanto opportuno prorogare di un anno le misure correttive attualmente in vigore in forza del regolamento (UE) 2024/492 per poter continuare ad ottimizzare i modelli di sfruttamento, aumentare la selettività degli attrezzi e ridurre le catture indesiderate. |
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(4) |
Dando seguito a una raccomandazione comune presentata dal gruppo regionale degli Stati membri operanti nelle acque nordoccidentali il 26 settembre 2024, le misure tecniche di cui all’allegato VI del regolamento (UE) 2019/1241 per alcune attività di pesca demersale e pelagica nel Mar Celtico, nel Mare d’Irlanda e nelle acque ad ovest della Scozia dovrebbero essere prorogate fino al 31 dicembre 2025. |
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(5) |
Poiché le misure di cui al presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca dei pescherecci dell’Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Dal momento che il periodo di applicazione delle misure adottate a norma del regolamento delegato (UE) 2024/492 scadrà il 31 dicembre 2024, è opportuno che il presente regolamento si applichi con efficacia decorrere dal 1o gennaio 2025, così da garantire la continuità giuridica. |
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(6) |
Le misure introdotte dal presente regolamento applicabili alle acque dell’Unione mirano al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 494, paragrafi 1 e 2, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (6), e tengono conto dei principi di cui all’articolo 494, paragrafo 3, di tale accordo. Esse non pregiudicano le misure applicabili nelle acque del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. |
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(7) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1241, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato VI del regolamento (UE) 2019/1241 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2025.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1241/oj.
(2) Regolamento delegato (UE) 2021/2324 della Commissione del 23 agosto 2021 che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure tecniche per alcune attività di pesca demersale e pelagica nel Mar Celtico, nel Mare d’Irlanda e nelle acque ad ovest della Scozia (GU L 465 del 29.12.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2324/oj).
(3) Regolamento delegato (UE) 2022/2588 della Commissione, del 20 ottobre 2022, che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure tecniche per determinate attività di pesca demersale e pelagica nel Mar Celtico, nel Mare d’Irlanda e nelle acque ad ovest della Scozia (GU L 338 del 30.12.2022, pag. 44, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2588/oj).
(4) Regolamento delegato (UE) 2024/492 della Commissione, del 30 novembre 2023, che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga delle misure tecniche per determinate attività di pesca demersale e pelagica nel Mar Celtico, nel Mare d’Irlanda e nelle acque ad ovest della Scozia (GU L, 2024/492, 13.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/492/oj).
(5) Regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/472/oj).
(6) GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/689(1)/oj.
ALLEGATO
L’allegato VI del regolamento (UE) 2019/1241 è così modificato:
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1) |
il testo della parte B, punto 1.6, è sostituito dal seguente:
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2) |
il testo della parte C, punto 10.2, è sostituito dal seguente:
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ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/283/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)