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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2025/255

5.2.2025

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/255 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 2025

relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro l’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Ungheria

[notificata con il numero C(2025) 788]

(I testi in lingua ungherese e slovena sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 259, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti è una malattia infettiva che colpisce i caprini e gli ovini e che può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi.

(2)

In caso di focolaio di infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in caprini o ovini sussiste un grave rischio di diffusione di tale malattia ad altri stabilimenti di caprini o ovini.

(3)

Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (2) integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (3). In particolare, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, compresa l’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono l’istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l’applicazione di determinate misure in tale zona. L’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende almeno una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.

(4)

L’Ungheria ha informato la Commissione in merito all’attuale situazione nel suo territorio per quanto riguarda l’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in seguito alla comparsa di un focolaio di tale malattia in ovini detenuti nella provincia di Zala, a circa tre chilometri di distanza dal confine con la Slovenia, segnalato il 27 gennaio 2025, e, conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, ha istituito una zona soggetta a restrizioni, comprendente una zona di protezione e una zona di sorveglianza, in cui si applicano le misure di controllo delle malattie di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687. La Slovenia ha inoltre informato la Commissione che, a seguito della segnalazione dell’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Ungheria in prossimità della frontiera, ha istituito una zona di sorveglianza nel proprio territorio conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687.

(5)

Al fine di controllare la diffusione della malattia, nonché di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione la zona soggetta a restrizioni per l’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, comprendente la zona di protezione in Ungheria, e la zona di sorveglianza in Ungheria e in Slovenia.

(6)

Le dimensioni e la durata delle zone di protezione e di sorveglianza, così come le misure da applicare in tali zone, dovrebbero basarsi sui criteri di cui all’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e sulle norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/687, compresi la situazione epidemiologica relativa all’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti nelle aree interessate da tale malattia e la situazione epidemiologica generale dell’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Ungheria, nonché il livello di rischio di ulteriore diffusione di tale malattia. La durata delle misure dovrebbe inoltre tenere conto delle norme internazionali del codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH).

(7)

Di conseguenza, le aree identificate quali zona di protezione in Ungheria e zona di sorveglianza in Ungheria e in Slovenia dovrebbero figurare nell’allegato della presente decisione e dovrebbe essere stabilita la durata di tale regionalizzazione.

(8)

Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione dell’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti e la necessità di prevenire la diffusione della malattia dagli stabilimenti interessati in Ungheria ad altre parti di tale Stato membro o ad altri Stati membri, è opportuno che le misure stabilite dalla presente decisione di esecuzione si applichino quanto prima.

(9)

Di conseguenza, in attesa del parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, è opportuno che la zona di protezione in Ungheria e la zona di sorveglianza in Ungheria e in Slovenia siano istituite immediatamente e inserite nell’elenco di cui all’allegato della presente decisione e che sia fissata la durata della definizione di tali zone.

(10)

Tenuto conto dell’attuale situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la peste dei piccoli ruminanti, la presente decisione dovrebbe applicarsi fino al 28 febbraio 2025.

(11)

La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri elencati nell’allegato provvedono affinché:

a)

sia immediatamente istituita dalle autorità competenti di tali Stati membri una zona soggetta a restrizioni, comprendente una zona di protezione e una zona di sorveglianza, a norma dell’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nel rispetto delle condizioni stabilite dal medesimo articolo;

b)

le zone di protezione e di sorveglianza di cui alla lettera a) comprendano almeno le aree elencate nell’allegato della presente decisione;

c)

le misure necessarie nelle zone di protezione e di sorveglianza si applichino almeno fino ai termini di cui all’allegato della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione si applica fino al 28 febbraio 2025.

Articolo 4

L’Ungheria e la Repubblica di Slovenia sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2025

Per la Commissione

Olivér VÁRHELYI

Membro della Commissione


(1)   GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/687/oj).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all’applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj).


ALLEGATO

Zone di protezione e di sorveglianza istituite attorno al focolaio confermato

Paese

Area amministrativa e numero di riferimento ADIS del focolaio

Aree istituite come zone di protezione e di sorveglianza, facenti parte della zona soggetta a restrizioni in Ungheria e in Slovenia di cui all’articolo 1

Termine ultimo di applicazione

Ungheria

Provincia di Zala

HU-PPR-2025-00001

Protection zone:

Those parts of Zala county, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 46.722217, Long. 16.415056 (HU-PPR-2025-00001)

19.2.2025

Surveillance zone:

Those parts of Zala county, contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 46.722217, Long. 16.415056 (HU-PPR-2025-00001), excluding the areas contained in the protection zone

28.2.2025

Surveillance zone:

Those parts of Zala county, contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 46.722217, Long. 16.415056 (HU-PPR-2025-00001)

20.2.2025 - 28.2.2025

Provincia di Vas

Protection zone:

Those parts of Vas county, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 46.722217, Long. 16.415056 (HU-PPR-2025-00001)

19.2.2025

Surveillance zone:

Those parts of Vas county, contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 46.722217, Long. 16.415056 (HU-PPR-2025-00001), excluding the areas contained in the protection zone

28.2.2025

Surveillance zone:

Those parts of Vas county, contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 46.722217, Long. 16.415056 (HU-PPR-2025-00001)

20.2.2025 - 28.2.2025

Slovenia

Unità amministrativa locale (LAU) SI00009-VET

Murska Sobota

Surveillance zone:

In the municipality of Dobrovnik, the settlements of Dobrovnik, Strehovci and Žitkovci.

In the municipality of Kobilje, the settlement of Kobilje.

In the municipality of Lendava, the settlement of Kamovci.

In the municipality of Moravske Toplice, the settlements of Berkovci, Bogojina, Bukovnica, Čikečka vas, Filovci, Ivanjševci, Motvarjevci, Pordašinci, Prosenjakovci, Selo, Središče and Vučja Gomila

28.2.2025


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/255/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)