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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2025/243

7.2.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/243 DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 2025

che modifica l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari per i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 146, paragrafo 2, e l’articolo 162, paragrafo 5,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (2), in particolare l’articolo 90, primo comma, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione (3) stabilisce modelli di certificati, sotto forma di certificati sanitari o di certificati sanitari/ufficiali, e di dichiarazioni, tra l’altro, per i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale. Tali partite comprendono le partite che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione (4).

(2)

Nell’allegato I, capitoli 1 (modello “BOV-INTRA-X»), 5 (modello “OV/CAP-INTRA-X»), 9 (modello “CAM-INTRA-X»), 11 (modello “CER-INTRA-X») e 13 (modello “OTHER-UNGULATES-INTRA-X»), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 figurano i modelli di certificati sanitari per i movimenti tra Stati membri di determinate categorie di ungulati sensibili all’infezione da virus della malattia emorragica epizootica (EHDV). Le modifiche degli articoli 10, 15, 23, 26 e 29 del regolamento delegato (UE) 2020/688 apportate dal regolamento delegato (UE) 2024/3160 della Commissione (5) per quanto riguarda prescrizioni supplementari relative all’infezione da EHDV dovrebbero riflettersi di conseguenza nei suddetti modelli di certificati.

(3)

Nell’allegato I, capitoli 30 (modello “OV/CAP-SEM-A-INTRA») e 33 (modello “OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-INTRA»), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 figurano i modelli di certificati sanitari per i movimenti tra Stati membri di sperma, ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti dopo il 20 aprile 2021. Le modifiche dell’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 4.2, lettere d) ed e), del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) apportate dal regolamento (UE) 2024/887 della Commissione (7) per quanto riguarda i caprini geneticamente resistenti ai ceppi di scrapie classica dovrebbero riflettersi di conseguenza nei punti II.1.2.4 e II.2 dei suddetti modelli di certificati.

(4)

Per ragioni di chiarezza e coerenza delle norme dell’Unione, al momento di integrare le modifiche descritte nei considerando precedenti è opportuno aggiornare i modelli di certificati di cui all’allegato I, capitoli 1, 5, 9, 11, 13, 30 e 33, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403, anche per quanto riguarda le note e gli elementi strutturali. Tali modelli di certificati dovrebbero pertanto essere sostituiti dai modelli di certificati aggiornati che figurano nell’allegato del presente regolamento.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.

(2)   GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga la decisione 2010/470/UE (GU L 113 del 31.3.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/403/oj).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di animali terrestri e di uova da cova (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 140, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/688/oj).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2024/3160 della Commissione, del 9 ottobre 2024, che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/688 per quanto riguarda determinate prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di animali terrestri (GU L, 2024/3160, 20.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/3160/oj).

(6)  Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/999/oj).

(7)  Regolamento (UE) 2024/887 della Commissione, del 22 marzo 2024, che modifica gli allegati IV, VIII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’alimentazione degli animali, l’immissione sul mercato e l’importazione nell’Unione (GU L, 2024/887, 25.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/887/oj).


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 è così modificato:

1)

il capitolo 1 è sostituito dal seguente:

"CAPITOLO 1

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI BOVINI NON DESTINATI ALLA MACELLAZIONE (MODELLO "BOV-INTRA-X")

Parte I:   descrizione della partita

UNIONE EUROPEA

INTRA


I.1.

Speditore

 

I.2.

Riferimento IMSOC

 

 

 

Nome

 

I.2a.

Riferimento locale

 

 

 

Indirizzo

 

I.3.

Autorità centrale competente

 

CODICE QR

 

 

 

Paese

Codice ISO del paese

I.4.

Autorità locale competente

 

 

I.5.

Destinatario

 

I.6.

Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento

 

Nome

 

 

Nome

N. di registrazione

 

Indirizzo

 

 

Indirizzo

 

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Paese

Codice ISO del paese

I.7.

Paese di origine

Codice ISO del paese

I.9.

Paese di destinazione

Codice ISO del paese

I.8.

Regione di origine

Codice

I.10.

Regione di destinazione

Codice

I.11.

Luogo di spedizione

 

I.12.

Luogo di destinazione

 

 

Nome

N. di registrazione/di riconoscimento

 

Nome

N. di registrazione/di riconoscimento

 

Indirizzo

 

 

Indirizzo

 

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Paese

Codice ISO del paese

I.13.

Luogo di carico

I.14.

Data e ora della partenza


I.15.

Mezzo di trasporto

 

I.16.

Trasportatore

 

☐ Nave

☐ Aeromobile

 

Nome

N. di registrazione/di autorizzazione

 

Indirizzo

 

 

☐ Treno

☐ Veicolo stradale

 

Paese

Codice ISO del paese

I.17.

Documenti di accompagnamento

 

Identificazione

☐ Altro

 

Tipo

Codice

 

Documento

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Riferimento del documento commerciale

 


I.18.

Temperatura di trasporto

☐ Ambiente

☐ Di refrigerazione

☐ Di congelamento

I.19.

Numero del contenitore/numero del sigillo

 

N. del contenitore

N. del sigillo

 


I.20.

Certificato come o per

☐ Ulteriore detenzione

☐ Macellazione

☐ Stabilimento confinato

☐ Materiale germinale

☐ Equino registrato

☐ Circo itinerante/esibizione di animali

☐ Esposizione

☐ Evento o attività in prossimità delle frontiere

☐ Rilascio in natura

☐ Centro di spedizione

☐ Zona di stabulazione/centro di depurazione

☐ Stabilimento di acquacoltura ornamentale

☐ Ulteriore trasformazione

☐ Fertilizzanti organici e ammendanti

☐ Uso tecnico

☐ Stabilimento di quarantena o simile

☐ Prodotti destinati al consumo umano

☐ Impollinazione

☐ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano

☐ Altro


I.21.

☐ Per il transito attraverso un paese terzo

 

Paese terzo

Codice ISO del paese

 

Punto di uscita

Codice del posto di controllo frontaliero

 

Punto di ingresso

Codice del posto di controllo frontaliero


I.22.

☐ Per il transito attraverso uno o più Stati membri

I.23.

☐ Per l’esportazione

 

Stato membro

Codice ISO del paese

 

Paese terzo

Codice ISO del paese

 

Stato membro

Codice ISO del paese

 

Punto di uscita

Codice del posto di controllo frontaliero

 

Stato membro

Codice ISO del paese

 

 

 


I.24.

Tempo previsto per il trasporto

I.25.

Giornale di viaggio

☐ Sì

☐ No

I.26.

Numero totale di colli

I.27.

Quantità totale

I.28.

Peso netto/peso lordo totale (kg)

I.29.

Spazio totale previsto per la partita


I.30.

Descrizione della partita

Codice NC

Specie

Sottospecie/categoria

Sesso

Sistema di identificazione

Numero di identificazione

Età

Quantità

 

 

 

 

 

 

 

Tipo

Regione di origine

 

Deposito frigorifero

 

Marchio di identificazione

Tipo di imballaggio

 

Peso netto

 

 

 

 

 

 

 

 

Macello

 

Tipo di trattamento

 

Natura del prodotto

Numero di colli

 

Lotto n.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di raccolta/di produzione

 

Impianto di fabbricazione

Numero di riconoscimento o di registrazione dell’impianto/dello stabilimento/del centro

Prova

 

Parte II:   certificazione

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato BOV-INTRA-X

 

II. Informazioni sanitarie

II.a.

Riferimento del certificato

II.b.

Riferimento IMSOC

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.1.

i bovini(1) della partita di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni:

II.1.1.

sono identificati come previsto all’articolo 38 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione;

II.1.2.

almeno nei 30 giorni precedenti la data di partenza della partita, o dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni:

II.1.2.1.

hanno soggiornato in modo continuativo nello stabilimento di origine;

II.1.2.2.

non sono stati a contatto con bovini detenuti di stato sanitario inferiore o soggetti a restrizioni dei movimenti per motivi di sanità animale;

II.1.2.3.

non sono stati a contatto diretto o indiretto con animali detenuti entrati nell’Unione da un paese terzo o territorio negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza degli animali;

II.1.3.

non hanno presentato segni clinici o sintomi delle malattie elencate per i bovini durante l’esame clinico effettuato nelle ultime 24 ore precedenti il momento della partenza della partita il … (indicare la data nel formato gg/mm/aaaa);

II.2.

secondo le informazioni ufficiali, gli animali di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni in materia di sanità:

II.2.1.

(2)

[provengono da stabilimenti o zone non soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti i bovini istituite a causa di malattie elencate di tali specie o malattie soggette a misure di emergenza pertinenti per tali specie, e non sono stati a contatto con animali detenuti di una specie elencata di stato sanitario inferiore per un periodo di tempo sufficiente;]

(2) oppure

[provengono da stabilimenti o zone soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti i bovini istituite per … (3), ma sono state concesse deroghe alle restrizioni dei movimenti, e:

(2)

[sono conformi alle prescrizioni di cui … (4);]]

(2)

[e, in particolare, sono … (5);]]

II.2.2.

provengono da stabilimenti indenni da infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis senza vaccinazione dei bovini, e:

(2)

[gli stabilimenti di origine sono situati in uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis per quanto riguarda la popolazione bovina;]

(2) e/o

[sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione su un campione prelevato negli ultimi 30 giorni precedenti la data della partenza e, in caso di capi femmine nel periodo del post-parto, prelevato almeno 30 giorni dopo il parto;]

(2) e/o

[hanno un’età inferiore a 12 mesi;]

(2) e/o

[sono castrati;]

II.2.3.

provengono da stabilimenti indenni da infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis), e:

(2)

[gli stabilimenti di origine sono situati in uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tubercolosis);]

(2) e/o

[sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell’infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita;]

(2) e/o

[hanno un’età inferiore a sei settimane;]

II.2.4.

provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia negli animali terrestri detenuti negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita;

II.2.5.

provengono da stabilimenti intorno ai quali, in un raggio di almeno 150 km, l’infezione da virus della malattia emorragica epizootica:

(2)

[non è stata segnalata in animali detenuti delle specie elencate per tale malattia negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita;]

(2) e/o

[è stata segnalata in animali detenuti delle specie elencate per tale malattia negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita e gli animali sono stati tenuti in una zona stagionalmente indenne da malattia emorragica epizootica conformemente all’allegato IX, parti 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688:

(2)

[per almeno 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]

(2) e/o

[per almeno 28 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati dopo almeno 28 giorni dalla data di ingresso degli animali nell’area stagionalmente indenne;]]

(2) e/o

[per almeno 14 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di ingresso degli animali nell’area stagionalmente indenne;]]

(2) e/o

[è stata segnalata in animali detenuti delle specie elencate per tale malattia negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita e gli animali sono stati protetti dagli attacchi dei vettori durante il trasporto verso il luogo di destinazione e sono stati tenuti al riparo dagli attacchi dei vettori in uno stabilimento protetto dai vettori che soddisfa le prescrizioni di cui all’allegato IX, parte 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688:

(2)

[per almeno 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]

(2) e/o

[per almeno 28 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati dopo almeno 28 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori;]]

(2) e/o

[per almeno 14 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori;]]

(2) e/o

[è stata segnalata in animali detenuti delle specie elencate per tale malattia negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita e gli animali sono stati vaccinati contro l’infezione da virus della malattia emorragica epizootica, sono nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino e:

(2)

[sono stati vaccinati almeno 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]

(2) e/o

[sono stati vaccinati con un vaccino inattivato e sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dall’inizio dell’immunità definita nelle specifiche del vaccino;]]

(2) e/o

[è stata segnalata in animali detenuti delle specie elencate per tale malattia negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita e lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati;]

(2) e/o

[è stata segnalata in animali detenuti delle specie elencate per tale malattia negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita, gli animali soddisfano specifiche misure di riduzione dei rischi definite dall’autorità competente dello Stato membro di destinazione e lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati;]

(2)

[sono soddisfatte le prescrizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento delegato (UE) 2020/688;]

II.2.6.

provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico negli ungulati negli ultimi 15 giorni precedenti la data di partenza della partita;

II.2.7.

provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di surra (Trypanosoma evansi) negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita, e:

(2)

[negli stabilimenti non sono stati segnalati casi di surra negli ultimi due anni precedenti la data di partenza;]

(2) oppure

[sono stati segnalati casi di surra negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita e dopo la data dell’ultimo focolaio gli stabilimenti interessati sono rimasti soggetti a restrizioni dei movimenti fino alla data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dagli stabilimenti e gli animali rimanenti negli stabilimenti sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dagli stabilimenti;]

(2)

[II.2.8.

provengono da uno Stato membro o da una sua zona indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) in cui non sono stati confermati casi di infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) nella popolazione animale interessata negli ultimi 24 mesi precedenti la data di partenza della partita e non sono stati vaccinati con un vaccino vivo contro l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) negli ultimi 60 giorni precedenti la data di partenza della partita, e sono soddisfatte le prescrizioni di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688;]

(2) e/o

[II.2.8.

provengono da uno Stato membro o da una sua zona contemplati dal programma di eradicazione dell’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), e sono soddisfatte le prescrizioni di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688, e:

(2)

[II.2.8.1.

sono stati tenuti in uno Stato membro o in una sua zona stagionalmente indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) conformemente all’articolo 40, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione:

(2)

[II.2.8.1.1.

per almeno 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]

(2) e/o

[II.2.8.1.2.

per almeno 28 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati dopo almeno 28 giorni dalla data di ingresso degli animali nello Stato membro o nella sua zona stagionalmente indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24);]]

(2) e/o

[II.2.8.1.3.

per almeno 14 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di ingresso degli animali nello Stato membro o nella sua zona stagionalmente indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24);]]]

(2) e/o

[II.2.8.2.

sono stati protetti dagli attacchi dei vettori durante il trasporto verso il luogo di destinazione e sono stati tenuti al riparo dagli attacchi dei vettori in uno stabilimento protetto dai vettori:

(2)

[II.2.8.2.1.

per almeno 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]

(2) e/o

[II.2.8.2.2.

per almeno 28 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati dopo almeno 28 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori;]]

(2) e/o

[II.2.8.2.3.

per almeno 14 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori;]]]

(2) e/o

[II.2.8.3.

sono stati vaccinati contro tutti i sierotipi 1-24 dell’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini segnalati in tale Stato membro o in una sua zona negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita, sono nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino e:

(2)

[II.2.8.3.1.

sono stati vaccinati più di 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]

(2) e/o

[II.2.8.3.2.

sono stati vaccinati con un vaccino inattivato e sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di inizio dell’immunità definita nelle specifiche del vaccino;]]]

(2) e/o

[II.2.8.4.

sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica in grado di individuare gli anticorpi specifici contro tutti i sierotipi 1-24 dell’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini segnalati in tale Stato membro o in una sua zona negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita, e:

(2)

[II.2.8.4.1.

la prova sierologica è stata effettuata su campioni prelevati almeno 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]]

(2) e/o

[II.2.8.4.2.

la prova sierologica è stata effettuata su campioni prelevati almeno 30 giorni prima della data di partenza della partita e gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati non prima dei 14 giorni precedenti la data di partenza della partita;]]]

(2)e/o

[II.2.8.

provengono da uno Stato membro o da una sua zona non indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) né contemplati dal programma di eradicazione dell’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), e sono soddisfatte le prescrizioni di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688, e:

(2)

[II.2.8.1.

sono stati protetti dagli attacchi dei vettori durante il trasporto verso il luogo di destinazione e sono stati tenuti al riparo dagli attacchi dei vettori in uno stabilimento protetto dai vettori:

(2)

[II.2.8.1.1.

per almeno 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]

(2) e/o

[II.2.8.1.2.

per almeno 28 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati dopo almeno 28 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori;]]

(2) e/o

[II.2.8.1.3.

per almeno 14 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori;]]]

(2) e/o

[II.2.8.2.

negli ultimi 60 giorni precedenti la data di partenza della partita sono stati tenuti in uno stabilimento situato in uno Stato membro o in un’area del raggio di almeno 150 km con centro lo stabilimento, in cui, durante tale periodo, è stata attuata una sorveglianza conforme alle prescrizioni di cui all’allegato V, parte II, capitolo 1, sezioni 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689, e:

(2)

[II.2.8.2.1.

sono stati vaccinati contro tutti i sierotipi 1-24 dell’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini segnalati negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita in un’area del raggio di almeno 150 km, con centro il luogo in cui erano detenuti gli animali, sono nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino e:

(2)

[II.2.8.2.1.1.

sono stati vaccinati più di 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]]

(2) e/o

[II.2.8.2.1.2.

sono stati vaccinati con un vaccino inattivato e sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di inizio dell’immunità definita nelle specifiche del vaccino;]]]]

(2) e/o

[II.2.8.2.2.

sono stati immunizzati contro tutti i sierotipi 1-24 dell’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini segnalati negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita in un’area del raggio di almeno 150 km, con centro il luogo in cui erano detenuti gli animali, e:

(2)

[II.2.8.2.2.1.

sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati almeno 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]]

(2) e/o

[II.2.8.2.2.2.

sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati almeno 30 giorni prima della data di partenza della partita e, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati non prima dei 14 giorni precedenti la data di partenza della partita;]]]]

(2) e/o

[II.2.8.

non soddisfano le prescrizioni di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punti da 1 a 3, del regolamento delegato (UE) 2020/689 e l’autorità competente dello Stato membro di origine ha autorizzato i movimenti di tali animali verso un altro Stato membro o una sua zona:

(2)

[II.2.8.1.

aventi lo status di indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati alle condizioni di cui all’articolo 43, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento delegato (UE) 2020/689, e:

(2)

[II.2.8.1.1.

di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 5, di tale regolamento delegato, e

(2) e/o

[II.2.8.1.2.

di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 6, di tale regolamento delegato, e

(2) e/o

[II.2.8.1.3.

di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 7, di tale regolamento delegato, e

(2) e/o

[II.2.8.1.4.

di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 8, di tale regolamento delegato, e

sono soddisfatte le prescrizioni di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 nonché le prescrizioni di cui all’articolo 33 di tale regolamento delegato;]]

(2) e/o

[II.2.8.2.

aventi un programma di eradicazione approvato per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati alle condizioni di cui all’articolo 43, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento delegato (UE) 2020/689, e:

(2)

[II.2.8.2.1.

di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 5, di tale regolamento delegato, e

(2) e/o

[II.2.8.2.2.

di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 6, di tale regolamento delegato, e

(2) e/o

[II.2.8.2.3.

di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 7, di tale regolamento delegato, e

(2) e/o

[II.2.8.2.4.

di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 8, di tale regolamento delegato, e

sono soddisfatte le prescrizioni di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 nonché le prescrizioni di cui all’articolo 33 di tale regolamento delegato;]]]

(2) e/o

[II.2.8.3.

non indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) né contemplati dal programma di eradicazione dell’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati:

(2)

[II.2.8.3.1.

senza alcuna condizione, e

(2) e/o

[II.2.8.3.2.

alle condizioni di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 5, del regolamento delegato (UE) 2020/689, e

(2) e/o

[II.2.8.3.3.

alle condizioni di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 6, del regolamento delegato (UE) 2020/689, e

(2) e/o

[II.2.8.3.4.

alle condizioni di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 7, del regolamento delegato (UE) 2020/689, e

(2) e/o

[II.2.8.3.5.

alle condizioni di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 8, del regolamento delegato (UE) 2020/689, e

sono soddisfatte le prescrizioni di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 nonché le prescrizioni di cui all’articolo 33 di tale regolamento delegato;]]]

(2) [(2)

[II.2.9.

sono spostati in uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da leucosi bovina enzootica, e:

(2)

[II.2.9.1.

provengono da stabilimenti indenni da leucosi bovina enzootica;]]]

(2) oppure

[II.2.9.1.

provengono da stabilimenti non indenni da leucosi bovina enzootica, e non sono stati segnalati casi di tale malattia negli stabilimenti in questione negli ultimi 24 mesi precedenti la data di partenza della partita, e:

(2)

[II.2.9.1.1.

hanno un’età superiore a 24 mesi e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca della leucosi bovina enzootica effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 4, del regolamento delegato (UE) 2020/688:

(2)

[II.2.9.1.1.1.

su campioni prelevati in due occasioni ad almeno quattro mesi di intervallo, mentre gli animali erano tenuti in isolamento dagli altri bovini presenti nello stabilimento;]]]]

(2) e/o

[II.2.9.1.1.2.

su un campione prelevato negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita, e tutti i bovini di età superiore a 24 mesi detenuti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca della leucosi bovina enzootica effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 4, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati in due occasioni ad almeno quattro mesi di intervallo negli ultimi 12 mesi precedenti la data di partenza della partita;]]]]

(2) e/o

[II.2.9.1.2.

hanno un’età inferiore a 24 mesi e sono nati da madri che sono state sottoposte, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca della leucosi bovina enzootica effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 4, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati in due occasioni ad almeno quattro mesi di intervallo negli ultimi 12 mesi precedenti la data di partenza della partita;]]]

(2) oppure

[II.2.9.

sono spostati in uno Stato membro o una sua zona aventi un programma di eradicazione approvato per la leucosi bovina enzootica, e:

(2)

[II.2.9.1.

provengono da stabilimenti indenni da leucosi bovina enzootica;]]

(2) oppure

[II.2.9.1.

provengono da stabilimenti non indenni da leucosi bovina enzootica, e non sono stati segnalati casi di tale malattia negli stabilimenti in questione negli ultimi 24 mesi precedenti la data di partenza della partita, e:

(2)

[II.2.9.1.1.

hanno un’età superiore a 24 mesi e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca della leucosi bovina enzootica effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 4, del regolamento delegato (UE) 2020/688:

(2)

[II.2.9.1.1.1.

su campioni prelevati in due occasioni ad almeno quattro mesi di intervallo, mentre gli animali erano tenuti in isolamento dagli altri bovini presenti nello stabilimento;]]]]

(2) e/o

[II.2.9.1.1.2.

su un campione prelevato negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita, e tutti i bovini di età superiore a 24 mesi detenuti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca della leucosi bovina enzootica effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 4, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati in due occasioni ad almeno quattro mesi di intervallo negli ultimi 12 mesi precedenti la data di partenza della partita;]]]]

(2) e/o

[II.2.9.1.2.

hanno un’età inferiore a 24 mesi e sono nati da madri che sono state sottoposte, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca della leucosi bovina enzootica effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 4, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati in due occasioni ad almeno quattro mesi di intervallo negli ultimi 12 mesi precedenti la data di partenza della partita;]]]]

(2) [(2)

[II.2.10.

sono spostati in uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva e non sono stati vaccinati contro la rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva, e:

(2)

[II.2.10.1.

provengono da stabilimenti indenni da rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva, e:

(2)

[II.2.10.1.1.

gli stabilimenti di origine sono situati in uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva;]]]]

(2) e/o

[II.2.10.1.2

gli animali sono stati sottoposti a quarantena per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro l’herpesvirus bovino (virus intero) di tipo 1 (BHV-1), effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 5, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su un campione prelevato negli ultimi 15 giorni precedenti la data di partenza della partita;]]]]

(2) oppure

[II.2.10.1.

provengono da stabilimenti non indenni da rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva e sono stati tenuti in uno stabilimento riconosciuto di quarantena per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il BHV-1 (virus intero), effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 5, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su un campione prelevato almeno 21 giorni dopo la data di inizio della quarantena;]]]

(2) oppure

[II.2.10.

sono spostati in uno Stato membro o una sua zona aventi un programma di eradicazione approvato per la rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva, e:

(2)

[II.2.10.1.

provengono da stabilimenti indenni da rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva, e:

(2)

[II.2.10.1.1.

gli stabilimenti di origine sono situati in uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva;]]]]

(2) e/o

[II.2.10.1.2.

gli stabilimenti di origine sono situati in uno Stato membro o una sua zona aventi un programma di eradicazione approvato per la rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva;]]]]

(2) e/o

[II.2.10.1.3.

gli animali sono stati sottoposti a quarantena per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la partenza e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro l’herpesvirus bovino (virus intero) di tipo 1 (BHV-1), effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 5, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su un campione prelevato negli ultimi 15 giorni precedenti la data di partenza della partita;]]]]

(2) e/o

[II.2.10.1.4.

gli animali sono destinati a uno stabilimento in cui sono detenuti bovini per la produzione di carne senza che questi vengano a contatto con bovini di altri stabilimenti e dal quale sono spostati direttamente al macello;]]]]

(2) oppure

[II.2.10.1.

provengono da stabilimenti non indenni da rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva, e:

II.2.10.1.1.

sono stati tenuti in uno stabilimento riconosciuto di quarantena per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di partenza della partita, e

II.2.10.1.2.

sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il BHV-1 (virus intero), effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 5, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su un campione prelevato almeno 21 giorni dopo la data di inizio della quarantena;]]]

(2) [(2)

[II.2.11.

sono spostati in uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da diarrea virale bovina e non sono stati vaccinati contro la diarrea virale bovina, e:

(2)

[II.2.11.1.

provengono da stabilimenti indenni da diarrea virale bovina, e:

(2)

[II.2.11.1.1.

gli stabilimenti di origine sono situati in uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da diarrea virale bovina;]]]]

(2) e/o

[II.2.11.1.2.

gli stabilimenti di origine sono stati sottoposti, con esito negativo, a un regime di prove di cui all’allegato IV, parte VI, capitolo 1, sezione 2, punto 1, lettera c), punto ii) o iii), del regolamento delegato (UE) 2020/689 nei quattro mesi precedenti la data di partenza della partita;]]]]

(2) e/o

[II.2.11.1.3.

gli animali sono stati sottoposti singolarmente a prove per escludere la presenza del virus della diarrea virale bovina prima della data di partenza della partita;]]]]

(2) oppure

[II.2.11.1.

provengono da stabilimenti non indenni da diarrea virale bovina e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell’antigene o del genoma del virus della diarrea virale bovina effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 6, del regolamento delegato (UE) 2020/688, e:

(2)

[II.2.11.1.1.

sono stati tenuti in uno stabilimento riconosciuto di quarantena per un periodo almeno pari ai 21 giorni precedenti la data di partenza della partita [e, nel caso di femmine gravide, sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il virus della diarrea virale bovina effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 6, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati almeno 21 giorni dopo la data di inizio della quarantena;] (2) ]]

(2) e/o

[II.2.11.1.2.

sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il virus della diarrea virale bovina, effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 6, del regolamento delegato (UE) 2020/688,

(2)

[II.2.11.1.2.1.

nel caso di femmine non gravide, su campioni prelevati prima della data di partenza della partita;]]]]]

(2) e/o

[II.2.11.1.2.1.

nel caso di femmine gravide, su campioni prelevati prima della data dell’inseminazione precedente l’attuale gestazione;]]]]]

(2) oppure

[II.2.11.

sono spostati in uno Stato membro o una sua zona aventi un programma di eradicazione approvato per la diarrea virale bovina, e:

(2)

[II.2.11.1.

provengono da stabilimenti indenni da diarrea virale bovina, e:

(2)

[II.2.11.1.1.

gli stabilimenti di origine sono situati in uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da diarrea virale bovina;]]]

(2) e/o

[II.2.11.1.2.

gli stabilimenti di origine sono situati in uno Stato membro o una sua zona aventi un programma di eradicazione approvato per la diarrea virale bovina;]]]

(2) e/o

[II.2.11.1.3.

gli stabilimenti di origine sono stati sottoposti, con esito negativo, a un regime di prove di cui all’allegato IV, parte VI, capitolo 1, sezione 2, punto 1, lettera c), punto ii) o iii), del regolamento delegato (UE) 2020/689 negli ultimi quattro mesi precedenti la data di partenza della partita;]]]

(2) e/o

[II.2.11.1.4.

gli animali sono stati sottoposti singolarmente a prove per escludere la presenza del virus della diarrea virale bovina prima della data di partenza della partita;]]]

(2) e/o

[II.2.11.1.5.

gli animali sono destinati a uno stabilimento in cui sono detenuti bovini per la produzione di carne separatamente da bovini di altri stabilimenti e dal quale sono spostati direttamente al macello;]]]

(2) e/o

[II.2.11.2.

provengono da stabilimenti non indenni da diarrea virale bovina e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell’antigene o del genoma del virus della diarrea virale bovina effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 6, del regolamento delegato (UE) 2020/688, e:

(2)

[II.2.11.2.1.

sono stati tenuti in uno stabilimento riconosciuto di quarantena per un periodo almeno pari ai 21 giorni precedenti la data di partenza della partita [e, nel caso di femmine gravide, sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il virus della diarrea virale bovina effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 6, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati almeno 21 giorni dopo la data di inizio della quarantena;] (2) ]]

(2) e/o

[II.2.11.2.2.

sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il virus della diarrea virale bovina, effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 6, del regolamento delegato (UE) 2020/688,

(2)

[II.2.11.2.2.1.

nel caso di femmine non gravide, su campioni prelevati prima della data di partenza della partita;]]]]]

(2) e/o

[II.2.11.2.2.1.

nel caso di femmine gravide, su campioni prelevati prima della data dell’inseminazione precedente l’attuale gestazione;]]]]]

II.3.

per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall’operatore, gli animali provengono da stabilimenti in cui non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate;

II.4.

sono adottati provvedimenti per trasportare la partita conformemente all’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2020/688;

II.5.

il presente certificato sanitario è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali via mare/per via navigabile, il periodo di validità del certificato può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile;

(2)(6) [II.6.

dalla data di partenza dai loro stabilimenti di origine e prima della data di arrivo al presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta, nessuno degli animali della partita è stato sottoposto a più di due operazioni di raccolta, e:

(2)

[essi provengono dai loro stabilimenti di origine.]]

(2) oppure

[almeno uno degli animali della partita è stato sottoposto a un’operazione di raccolta in uno stabilimento riconosciuto.]]

(2) oppure

[almeno uno degli animali della partita è stato sottoposto a due operazioni di raccolta in stabilimenti riconosciuti.]]

Attestato relativo al benessere degli animali

Al momento dell’ispezione gli animali di cui al presente certificato sanitario erano idonei al trasporto, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, lungo il tragitto previsto con partenza il … (indicare la data) (7) (8).

Note

Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare all’articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell’Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l’allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all’Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all’allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.11

:

"Luogo di spedizione": indicare uno stabilimento di origine degli animali della partita o uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Casella I.12

:

"Luogo di destinazione": indicare uno stabilimento di destinazione finale della partita o uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429.

Casella I.17

:

"Documenti di accompagnamento": nel caso in cui gli animali siano spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di origine possono essere indicati i numeri di riferimento dei documenti ufficiali sulla base dei quali è rilasciato il certificato sanitario per la partita in questione nel presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.

Nel caso in cui gli animali siano spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di passaggio devono essere indicati i numeri di riferimento dei certificati sulla base dei quali è rilasciato il certificato sanitario per la partita in questione nel presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.

Casella I.30

:

"Numero di identificazione": indicare i codici di identificazione degli animali della partita identificati conformemente all’articolo 38 del regolamento delegato (UE) 2019/2035.

Parte II

(1)

La partita può essere costituita da uno o più animali.

(2)

Cancellare la dicitura non pertinente.

(3)

Indicare il nome delle malattie.

(4)

Indicare il riferimento specifico agli articoli, al titolo e al numero degli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione che prevedono tali prescrizioni.

(5)

Indicare gli attestati specifici previsti e richiesti dagli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione, di cui all’articolo 126, paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), del regolamento (UE) 2016/429.

(6)

Applicabile nel caso in cui la partita sia spedita dallo stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.

(7)

Nel caso in cui una partita venga raggruppata in uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta e comprenda animali caricati in date diverse, si considera come data d’inizio del trasporto dell’intera partita la prima data in cui qualsiasi parte della partita ha lasciato lo stabilimento di origine.

(8)

Tale dichiarazione non esenta i trasportatori dall’obbligo cui sono soggetti in forza delle norme dell’Unione vigenti, in particolare per quanto riguarda l’idoneità degli animali al trasporto.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

 

Qualifica e titolo

 

Nome dell’unità di controllo locale

 

Codice dell’unità di controllo locale

 

Data

 

 

 

Timbro

 

Firma"

 

;

2)

il capitolo 5 è sostituito dal seguente:

"CAPITOLO 5

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI OVINI E CAPRINI NON DESTINATI ALLA MACELLAZIONE (MODELLO "OV/CAP-INTRA-X")

Parte I:   descrizione della partita

UNIONE EUROPEA

INTRA


I.1

Speditore

 

I.2

Riferimento IMSOC

 

 

 

Nome

 

I.2a.

Riferimento locale

 

 

 

Indirizzo

 

I.3

Autorità centrale competente

 

CODICE QR

 

 

 

Paese

Codice ISO del paese

I.4

Autorità locale competente

 

 

I.5

Destinatario

 

I.6

Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento

 

Nome

 

 

Nome

N. di registrazione

 

Indirizzo

 

 

Indirizzo

 

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Paese

Codice ISO del paese

I.7

Paese di origine

Codice ISO del paese

I.9

Paese di destinazione

Codice ISO del paese

I.8

Regione di origine

Codice

I.10

Regione di destinazione

Codice

I.11

Luogo di spedizione

 

I.12

Luogo di destinazione

 

 

Nome

N. di registrazione/di riconoscimento

 

Nome

N. di registrazione/di riconoscimento

 

Indirizzo

 

 

Indirizzo

 

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Paese

Codice ISO del paese

I.13

Luogo di carico

I.14

Data e ora della partenza


I.15

Mezzo di trasporto

 

I.16

Trasportatore

 

☐ Nave

☐ Aeromobile

 

Nome

N. di registrazione/di autorizzazione

 

Indirizzo

 

 

☐ Treno

☐ Veicolo stradale

 

Paese

Codice ISO del paese

I.17

Documenti di accompagnamento

 

Identificazione

☐ Altro

 

Tipo

Codice

 

Documento

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Riferimento del documento commerciale

 


I.18

Temperatura di trasporto

☐ Ambiente

☐ Di refrigerazione

☐ Di congelamento

I.19

Numero del contenitore/numero del sigillo

 

N. del contenitore

N. del sigillo

 


I.20

Certificato come o per

☐ Ulteriore detenzione

☐ Macellazione

☐ Stabilimento confinato

☐ Materiale germinale

☐ Equino registrato

☐ Circo itinerante/esibizione di animali

☐ Esposizione

☐ Evento o attività in prossimità delle frontiere

☐ Rilascio in natura

☐ Centro di spedizione

☐ Zona di stabulazione/centro di depurazione

☐ Stabilimento di acquacoltura ornamentale

☐ Ulteriore trasformazione

☐ Fertilizzanti organici e ammendanti

☐ Uso tecnico

☐ Stabilimento di quarantena o simile

☐ Prodotti destinati al consumo umano

☐ Impollinazione

☐ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano

☐ Altro


I.21

☐ Per il transito attraverso un paese terzo

 

Paese terzo

Codice ISO del paese

 

Punto di uscita

Codice del posto di controllo frontaliero

 

Punto di ingresso

Codice del posto di controllo frontaliero


I.22

☐ Per il transito attraverso uno o più Stati membri

I.23

☐ Per l’esportazione

 

Stato membro

Codice ISO del paese

 

Paese terzo

Codice ISO del paese

 

Stato membro

Codice ISO del paese

 

Punto di uscita

Codice del posto di controllo frontaliero

 

Stato membro

Codice ISO del paese

 

 

 


I.24

Tempo previsto per il trasporto

I.25

Giornale di viaggio

☐ Sì

☐ No

I.26

Numero totale di colli

I.27

Quantità totale

I.28

Peso netto/peso lordo totale (kg)

I.29

Spazio totale previsto per la partita


I.30

Descrizione della partita

Codice NC

Specie

Sottospecie/categoria

Sesso

Sistema di identificazione

Numero di identificazione

Età

Quantità

 

 

 

 

 

 

 

Tipo

Regione di origine

 

Deposito frigorifero

 

Marchio di identificazione

Tipo di imballaggio

 

Peso netto

 

 

 

 

 

 

 

 

Macello

 

Tipo di trattamento

 

Natura del prodotto

Numero di colli

 

Lotto n.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di raccolta/di produzione

 

Impianto di fabbricazione

Numero di riconoscimento o di registrazione dell’impianto/dello stabilimento/del centro

Prova

 

Parte II:   certificazione

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato OV/CAP-INTRA-X

 

II. Informazioni sanitarie

II.a.

Riferimento del certificato

II.b.

Riferimento IMSOC

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.1.

gli ovini/i caprini(1) della partita di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni:

II.1.1.

sono identificati come previsto all’articolo 45, paragrafo 2 o 4, o all’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione;

II.1.2.

almeno nei 30 giorni precedenti la data di partenza della partita, o dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni:

II.1.2.1.

hanno soggiornato in modo continuativo nello stabilimento di origine;

II.1.2.2.

non sono stati a contatto con ovini o caprini detenuti di stato sanitario inferiore o soggetti a restrizioni dei movimenti per motivi di sanità animale;

II.1.2.3.

non sono stati a contatto diretto o indiretto con animali detenuti entrati nell’Unione da un paese terzo o territorio negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita;

II.1.3.

non hanno presentato segni clinici o sintomi delle malattie elencate per gli ovini/i caprini durante l’esame clinico effettuato nelle ultime 24 ore precedenti il momento della partenza della partita il … (indicare la data nel formato gg/mm/aaaa);

II.2.

secondo le informazioni ufficiali, gli animali di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni in materia di sanità:

II.2.1.

(2)

[provengono da stabilimenti o zone non soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti gli ovini/i caprini istituite a causa di malattie elencate di tali specie o malattie soggette a misure di emergenza pertinenti per tali specie, e non sono stati a contatto con animali detenuti di una specie elencata di stato sanitario inferiore per un periodo di tempo sufficiente;]

(2) oppure

[provengono da stabilimenti o zone soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti gli ovini/i caprini istituite per … (3), ma sono state concesse deroghe alle restrizioni dei movimenti, e:

(2)

[sono conformi alle prescrizioni di cui … (4);]]

(2)

[e, in particolare, sono … (5);]]

(2)

[II.2.2.

provengono da stabilimenti indenni da infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis senza vaccinazione di ovini e caprini e:

(2)

[gli stabilimenti di origine sono situati in uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis per quanto riguarda la popolazione ovina e caprina;]]

(2) e/o

[sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione su un campione prelevato negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita e, in caso di capi femmine nel periodo del post-parto, prelevato almeno 30 giorni dopo il parto;]]

(2) e/o

[hanno un’età inferiore a sei mesi;]]

(2) e/o

[sono castrati;]]

(2) oppure

[II.2.2.

provengono da stabilimenti indenni da infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis con vaccinazione di ovini e caprini e sono spostati in uno Stato membro o una sua zona privi dello status di indenne da infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis per quanto riguarda gli ovini e i caprini;]

(2)

[II.2.3.

sono ovini detenuti e provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) negli ultimi 42 giorni precedenti la data di partenza della partita;]

(2) e/o

[II.2.3.

sono caprini detenuti e provengono da stabilimenti in cui è stata effettuata la sorveglianza per l’infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) sui caprini detenuti negli stabilimenti almeno nel corso dei 12 mesi precedenti la data di partenza della partita a norma dell’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688;]

II.2.4.

provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia negli animali terrestri detenuti negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita;

II.2.5.

provengono da stabilimenti intorno ai quali, in un raggio di almeno 150 km, l’infezione da virus della malattia emorragica epizootica:

(2)

[non è stata segnalata in animali detenuti delle specie elencate per tale malattia negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita;]

(2) e/o

[è stata segnalata in animali detenuti delle specie elencate per tale malattia negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita e gli animali sono stati tenuti in una zona stagionalmente indenne da malattia emorragica epizootica conformemente all’allegato IX, parti 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688:

(2)

[per almeno 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]

(2) e/o

[per almeno 28 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati dopo almeno 28 giorni dalla data di ingresso degli animali nell’area stagionalmente indenne;]]

(2) e/o

[per almeno 14 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di ingresso degli animali nell’area stagionalmente indenne;]]

(2) e/o

[è stata segnalata in animali detenuti delle specie elencate per tale malattia negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita e gli animali sono stati protetti dagli attacchi dei vettori durante il trasporto verso il luogo di destinazione e sono stati tenuti al riparo dagli attacchi dei vettori in uno stabilimento protetto dai vettori che soddisfa le prescrizioni di cui all’allegato IX, parte 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688:

(2)

[per almeno 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]

(2) e/o

[per almeno 28 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati dopo almeno 28 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori;]]

(2) e/o

[per almeno 14 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori;]]

(2) e/o

[è stata segnalata in animali detenuti delle specie elencate per tale malattia negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita e gli animali sono stati vaccinati contro l’infezione da virus della malattia emorragica epizootica, sono nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino e:

(2)

[sono stati vaccinati almeno 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]

(2) e/o

[sono stati vaccinati con un vaccino inattivato e sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dall’inizio dell’immunità definita nelle specifiche del vaccino;]]

(2) e/o

[è stata segnalata in animali detenuti delle specie elencate per tale malattia negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita e lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati;]

(2) e/o

[è stata segnalata in animali detenuti delle specie elencate per tale malattia negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita, gli animali soddisfano specifiche misure di riduzione dei rischi definite dall’autorità competente dello Stato membro di destinazione e lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati;]

(2)

[sono soddisfatte le prescrizioni di cui all’articolo 15, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento delegato (UE) 2020/688;]

II.2.6.

provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico negli ungulati negli ultimi 15 giorni precedenti la data di partenza della partita;

II.2.7.

provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di surra (Trypanosoma evansi) negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita, e:

(2)

[negli stabilimenti non sono stati segnalati casi di surra negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita;]

(2) oppure

[sono stati segnalati casi di surra negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita e dopo la data dell’ultimo focolaio gli stabilimenti interessati sono rimasti soggetti a restrizioni dei movimenti fino alla data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dagli stabilimenti e gli animali rimanenti negli stabilimenti sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dagli stabilimenti;]

(2)

[II.2.8.

sono ovini maschi detenuti non castrati, e:

II.2.8.1.

provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di epididimite ovina (Brucella ovis) negli ultimi 12 giorni precedenti la data di partenza della partita, e

II.2.8.2.

sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca dell’epididimite ovina (Brucella ovis), effettuata su un campione prelevato negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita;]

(2)

[II.2.9.

provengono da uno Stato membro o da una sua zona indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) in cui non sono stati confermati casi di infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) nella popolazione animale interessata negli ultimi 24 mesi precedenti la data di partenza della partita e non sono stati vaccinati con un vaccino vivo contro l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) negli ultimi 60 giorni precedenti la data di partenza della partita, e sono soddisfatte le prescrizioni di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688;]

(2) e/o

[II.2.9.

provengono da uno Stato membro o da una sua zona contemplati dal programma di eradicazione dell’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), e sono soddisfatte le prescrizioni di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688, e:

(2)

[II.2.9.1.

sono stati tenuti in uno Stato membro o in una sua zona stagionalmente indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) conformemente all’articolo 40, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione:

(2)

[II.2.9.1.1.

per almeno 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]

(2) e/o

[II.2.9.1.2.

per almeno 28 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati dopo almeno 28 giorni dalla data di ingresso degli animali nello Stato membro o nella sua zona stagionalmente indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24);]]

(2) e/o

[II.2.9.1.3.

per almeno 14 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di ingresso degli animali nello Stato membro o nella sua zona stagionalmente indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24);]]]

(2) e/o

[II.2.9.2.

sono stati protetti dagli attacchi dei vettori durante il trasporto verso il luogo di destinazione e sono stati tenuti al riparo dagli attacchi dei vettori in uno stabilimento protetto dai vettori:

(2)

[II.2.9.2.1.

per almeno 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]

(2) e/o

[II.2.9.2.2.

per almeno 28 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati dopo almeno 28 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori;]]

(2) e/o

[II.2.9.2.3.

per almeno 14 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori;]]]

(2) e/o

[II.2.9.3.

sono stati vaccinati contro tutti i sierotipi 1-24 dell’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini segnalati negli ultimi due anni in tale Stato membro o in una sua zona, sono nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino e:

(2)

[II.2.9.3.1.

sono stati vaccinati più di 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]

(2) e/o

[II.2.9.3.2.

sono stati vaccinati con un vaccino inattivato e sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di inizio dell’immunità definita nelle specifiche del vaccino;]]]

(2) e/o

[II.2.9.4.

sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica in grado di individuare gli anticorpi specifici contro tutti i sierotipi 1-24 dell’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini segnalati negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita in tale Stato membro o in una sua zona, e:

(2)

[II.2.9.4.1.

la prova sierologica è stata effettuata su campioni prelevati almeno 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]

(2) e/o

[II.2.9.4.2.

la prova sierologica è stata effettuata su campioni prelevati almeno 30 giorni prima della data di partenza della partita e gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati non prima dei 14 giorni precedenti la data di partenza della partita;]]]

(2) e/o

[II.2.9.

provengono da uno Stato membro o da una sua zona non indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) né contemplati dal programma di eradicazione dell’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), e sono soddisfatte le prescrizioni di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688, e:

(2)

[II.2.9.1.

sono stati protetti dagli attacchi dei vettori durante il trasporto verso il luogo di destinazione e sono stati tenuti al riparo dagli attacchi dei vettori in uno stabilimento protetto dai vettori:

(2)

[II.2.9.1.1.

per almeno 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]

(2) e/o

[II.2.9.1.2.

per almeno 28 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati dopo almeno 28 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori;]]

(2) e/o

[II.2.9.1.3.

per almeno 14 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori;]]]

(2) e/o

[II.2.9.2.

negli ultimi 60 giorni precedenti la data di partenza della partita sono stati tenuti in uno stabilimento situato in uno Stato membro o in un’area del raggio di almeno 150 km con centro lo stabilimento, in cui, durante tale periodo, è stata attuata una sorveglianza conforme alle prescrizioni di cui all’allegato V, parte II, capitolo 1, sezioni 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689, e:

(2)

[II.2.9.2.1.

sono stati vaccinati contro tutti i sierotipi 1-24 dell’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini segnalati negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita in un’area del raggio di almeno 150 km, con centro il luogo in cui erano detenuti gli animali, sono nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino e:

(2)

[II.2.9.2.1.1.

sono stati vaccinati più di 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]]

(2) e/o

[II.2.9.2.1.2.

sono stati vaccinati con un vaccino inattivato e sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di inizio dell’immunità definita nelle specifiche del vaccino;]]]]

(2) e/o

[II.2.9.2.2.

sono stati immunizzati contro tutti i sierotipi 1-24 dell’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini segnalati negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita in un’area del raggio di almeno 150 km, con centro il luogo in cui erano detenuti gli animali, e:

(2)

[II.2.9.2.2.1.

sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati almeno 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]]

(2) e/o

[II.2.9.2.2.2.

sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati almeno 30 giorni prima della data di partenza della partita e, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati non prima dei 14 giorni precedenti la data di partenza della partita;]]]]

(2) e/o

[II.2.9.

non soddisfano le prescrizioni di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punti da 1 a 3, del regolamento delegato (UE) 2020/689 e l’autorità competente dello Stato membro di origine ha autorizzato i movimenti di tali animali verso un altro Stato membro o una sua zona:

(2)

[II.2.9.1.

aventi lo status di indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati alle condizioni di cui all’articolo 43, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento delegato (UE) 2020/689, e:

(2)

[II.2.9.1.1.

di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 5, di tale regolamento delegato, e

(2) e/o

[II.2.9.1.2.

di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 6, di tale regolamento delegato, e

(2) e/o

[II.2.9.1.3.

di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 7, di tale regolamento delegato, e

(2) e/o

[II.2.9.1.4.

di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 8, di tale regolamento delegato, e

sono soddisfatte le prescrizioni di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 nonché le prescrizioni di cui all’articolo 33 di tale regolamento delegato;]]]

(2) e/o

[II.2.9.2.

aventi un programma di eradicazione approvato per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati alle condizioni di cui all’articolo 43, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento delegato (UE) 2020/689, e:

(2)

[II.2.9.2.1.

di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 5, di tale regolamento delegato, e

(2) e/o

[II.2.9.2.2.

di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 6, di tale regolamento delegato, e

(2) e/o

[II.2.9.2.3.

di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 7, di tale regolamento delegato, e

(2) e/o

[II.2.9.2.4.

di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 8, di tale regolamento delegato, e

sono soddisfatte le prescrizioni di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 nonché le prescrizioni di cui all’articolo 33 di tale regolamento delegato;]]]

(2) e/o

[II.2.9.3.

non indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) né contemplati dal programma di eradicazione dell’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati:

(2)

[II.2.9.3.1.

senza alcuna condizione, e

(2) e/o

[II.2.9.3.2.

alle condizioni di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 5, del regolamento delegato (UE) 2020/689, e

(2) e/o

[II.2.9.3.3.

alle condizioni di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 6, del regolamento delegato (UE) 2020/689, e

(2) e/o

[II.2.9.3.4.

alle condizioni di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 7, del regolamento delegato (UE) 2020/689, e

(2) e/o

[II.2.9.3.5.

alle condizioni di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 8, del regolamento delegato (UE) 2020/689, e

sono soddisfatte le prescrizioni di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 nonché le prescrizioni di cui all’articolo 33 di tale regolamento delegato;]]]

(2)

[II.2.10.

sono destinati a uno Stato membro o una sua zona elencati nell’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.3, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio come aventi uno status di rischio trascurabile per la scrapie classica, o a uno Stato membro elencato nell’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 3.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 come avente un programma nazionale approvato di lotta contro la scrapie, e:

(2)

[provengono da un’azienda situata in uno Stato membro o in una sua zona elencati nell’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.3, del regolamento (CE) n. 999/2001 come aventi uno status di rischio trascurabile per la scrapie classica;]

(2) e/o

[provengono da un’azienda riconosciuta come azienda con un rischio trascurabile di scrapie classica in conformità all’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 ed elencata come tale dall’autorità competente dello Stato membro in conformità all’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.1, del regolamento (CE) n. 999/2001;]

(2) e/o

[provengono da un’azienda non soggetta alle misure stabilite all’allegato VII, capitolo B, punti 3 e 4, del regolamento (CE) n. 999/2001 e gli animali sono ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR oppure caprini portatori di almeno uno degli alleli K222, D146 o S146;]

(2) e/o

[provengono da e sono destinati a uno stabilimento confinato quale definito all’articolo 4, punto 48), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio;]

(2) oppure

[soddisfano le condizioni di cui all’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 4.1, lettera d), del regolamento (CE) n. 999/2001;]]

(2) oppure

[II.2.10.

sono da riproduzione e destinati a uno Stato membro o una sua zona diversi da quelli elencati nell’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.3, del regolamento (CE) n. 999/2001 come aventi uno status di rischio trascurabile per la scrapie classica, o da quelli elencati nell’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 3.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 come aventi un programma nazionale approvato di lotta contro la scrapie, e:

(2)

[provengono da un’azienda situata in uno Stato membro o in una zona di uno Stato membro elencati nell’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.3, del regolamento (CE) n. 999/2001 come aventi uno status di rischio trascurabile per la scrapie classica;]

(2) e/o

[provengono da un’azienda riconosciuta come azienda con un rischio trascurabile di scrapie classica in conformità all’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 ed elencata come tale dall’autorità competente dello Stato membro in conformità all’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.1, del regolamento (CE) n. 999/2001;]

(2) e/o

[provengono da un’azienda riconosciuta come azienda con un rischio controllato di scrapie classica in conformità all’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.3, del regolamento (CE) n. 999/2001 ed elencata come tale dall’autorità competente dello Stato membro in conformità all’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.1, del regolamento (CE) n. 999/2001;]

(2) e/o

[provengono da un’azienda non soggetta alle misure stabilite all’allegato VII, capitolo B, punti 3 e 4, del regolamento (CE) n. 999/2001 e gli animali sono ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR oppure caprini portatori di almeno uno degli alleli K222, D146 o S146;]

(2) e/o

[provengono da e sono destinati a uno stabilimento confinato quale definito all’articolo 4, punto 48), del regolamento (UE) 2016/429;]

(2) oppure

[soddisfano le condizioni di cui all’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 4.1, lettera d), del regolamento (CE) n. 999/2001;]]

(2) oppure

[II.2.10.

non sono da riproduzione e sono destinati a uno Stato membro o una sua zona diversi da quelli elencati nell’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.3, del regolamento (CE) n. 999/2001 come aventi uno status di rischio trascurabile per la scrapie classica, o da quelli elencati nell’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 3.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 come aventi un programma nazionale approvato di lotta contro la scrapie;]

II.3.

per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall’operatore, gli animali provengono da stabilimenti in cui non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate;

II.4.

sono adottati provvedimenti per trasportare la partita conformemente all’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2020/688;

II.5.

il presente certificato sanitario è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali via mare/per via navigabile, il periodo di validità del certificato può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile;

(2)(6) [II.6.

dalla data di partenza dai loro stabilimenti di origine e prima della data di arrivo al presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta, nessuno degli animali della partita è stato sottoposto a più di due operazioni di raccolta, e:

(2)

[essi provengono dai loro stabilimenti di origine.]]

(2) oppure

[almeno uno degli animali della partita è stato sottoposto a un’operazione di raccolta in uno stabilimento riconosciuto.]]

(2) oppure

[almeno uno degli animali della partita è stato sottoposto a due operazioni di raccolta in stabilimenti riconosciuti.]]

Attestato relativo al benessere degli animali

Al momento dell’ispezione gli animali di cui al presente certificato sanitario erano idonei al trasporto, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, lungo il tragitto previsto con partenza il … (indicare la data) (7) (8).

Note

Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare all’articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell’Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l’allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all’Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all’allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.11

:

"Luogo di spedizione": indicare uno stabilimento di origine degli animali della partita o uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429.

Casella I.12

:

"Luogo di destinazione": indicare uno stabilimento di destinazione finale della partita o uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429.

Casella I.17

:

"Documenti di accompagnamento": nel caso in cui gli animali siano spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di origine possono essere indicati i numeri di riferimento dei documenti ufficiali sulla base dei quali è rilasciato il certificato sanitario per la partita in questione nel presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.

Nel caso in cui gli animali siano spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di passaggio devono essere indicati i numeri di riferimento dei certificati sulla base dei quali è rilasciato il certificato sanitario per la partita in questione nel presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.

Casella I.30

:

"Numero di identificazione": indicare i codici di identificazione degli animali della partita identificati conformemente all’articolo 45, paragrafo 2 o 4, o all’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/2035.

Parte II

(1)

La partita può essere costituita da uno o più animali.

(2)

Cancellare la dicitura non pertinente.

(3)

Indicare il nome delle malattie.

(4)

Indicare il riferimento specifico agli articoli, al titolo e al numero degli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione che prevedono tali prescrizioni.

(5)

Indicare gli attestati specifici previsti e richiesti dagli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione, di cui all’articolo 126, paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), del regolamento (UE) 2016/429.

(6)

Applicabile nel caso in cui la partita sia spedita dallo stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.

(7)

Nel caso in cui una partita venga raggruppata in uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta e comprenda animali caricati in date diverse, si considera come data d’inizio del trasporto dell’intera partita la prima data in cui qualsiasi parte della partita ha lasciato lo stabilimento di origine.

(8)

Tale dichiarazione non esenta i trasportatori dall’obbligo cui sono soggetti in forza delle norme dell’Unione vigenti, in particolare per quanto riguarda l’idoneità degli animali al trasporto.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

 

Qualifica e titolo

 

Nome dell’unità di controllo locale

 

Codice dell’unità di controllo locale

 

Data

 

 

 

Timbro

 

Firma"

 

;

3)

il capitolo 9 è sostituito dal seguente:

"CAPITOLO 9

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI CAMELIDI NON DESTINATI ALLA MACELLAZIONE (MODELLO "CAM-INTRA-X")

Parte I:   descrizione della partita

UNIONE EUROPEA

INTRA


I.1

Speditore

 

I.2

Riferimento IMSOC

 

 

 

Nome

 

I.2a.

Riferimento locale

 

 

 

Indirizzo

 

I.3

Autorità centrale competente

 

CODICE QR

 

 

 

Paese

Codice ISO del paese

I.4

Autorità locale competente

 

 

I.5

Destinatario

 

I.6

Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento

 

Nome

 

 

Nome

N. di registrazione

 

Indirizzo

 

 

Indirizzo

 

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Paese

Codice ISO del paese

I.7

Paese di origine

Codice ISO del paese

I.9

Paese di destinazione

Codice ISO del paese

I.8

Regione di origine

Codice

I.10

Regione di destinazione

Codice

I.11

Luogo di spedizione

 

I.12

Luogo di destinazione

 

 

Nome

N. di registrazione/di riconoscimento

 

Nome

N. di registrazione/di riconoscimento

 

Indirizzo

 

 

Indirizzo

 

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Paese

Codice ISO del paese

I.13

Luogo di carico

I.14

Data e ora della partenza


I.15

Mezzo di trasporto

 

I.16

Trasportatore

 

☐ Nave

☐ Aeromobile

 

Nome

N. di registrazione/di autorizzazione

 

Indirizzo

 

 

☐ Treno

☐ Veicolo stradale

 

Paese

Codice ISO del paese

I.17

Documenti di accompagnamento

 

Identificazione

☐ Altro

 

Tipo

Codice

 

Documento

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Riferimento del documento commerciale

 


I.18

Temperatura di trasporto

☐ Ambiente

☐ Di refrigerazione

☐ Di congelamento

I.19

Numero del contenitore/numero del sigillo

 

N. del contenitore

N. del sigillo

 


I.20

Certificato come o per

☐ Ulteriore detenzione

☐ Macellazione

☐ Stabilimento confinato

☐ Materiale germinale

☐ Equino registrato

☐ Circo itinerante/esibizione di animali

☐ Esposizione

☐ Evento o attività in prossimità delle frontiere

☐ Rilascio in natura

☐ Centro di spedizione

☐ Zona di stabulazione/centro di depurazione

☐ Stabilimento di acquacoltura ornamentale

☐ Ulteriore trasformazione

☐ Fertilizzanti organici e ammendanti

☐ Uso tecnico

☐ Stabilimento di quarantena o simile

☐ Prodotti destinati al consumo umano

☐ Impollinazione

☐ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano

☐ Altro


I.21

☐ Per il transito attraverso un paese terzo

 

Paese terzo

Codice ISO del paese

 

Punto di uscita

Codice del posto di controllo frontaliero

 

Punto di ingresso

Codice del posto di controllo frontaliero


I.22

☐ Per il transito attraverso uno o più Stati membri

I.23

☐ Per l’esportazione

 

Stato membro

Codice ISO del paese

 

Paese terzo

Codice ISO del paese

 

Stato membro

Codice ISO del paese

 

Punto di uscita

Codice del posto di controllo frontaliero

 

Stato membro

Codice ISO del paese

 

 

 


I.24

Tempo previsto per il trasporto

I.25

Giornale di viaggio

☐ Sì

☐ No

I.26

Numero totale di colli

I.27

Quantità totale

I.28

Peso netto/peso lordo totale (kg)

I.29

Spazio totale previsto per la partita


I.30

Descrizione della partita

Codice NC

Specie

Sottospecie/categoria

Sesso

Sistema di identificazione

Numero di identificazione

Età

Quantità

 

 

 

 

 

 

 

Tipo

Regione di origine

 

Deposito frigorifero

 

Marchio di identificazione

Tipo di imballaggio

 

Peso netto

 

 

 

 

 

 

 

 

Macello

 

Tipo di trattamento

 

Natura del prodotto

Numero di colli

 

Lotto n.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di raccolta/di produzione

 

Impianto di fabbricazione

Numero di riconoscimento o di registrazione dell’impianto/dello stabilimento/del centro

Prova

 

Parte II:   certificazione

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato CAM-INTRA-X

 

II. Informazioni sanitarie

II.a.

Riferimento del certificato

II.b.

Riferimento IMSOC

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.1.

i camelidi(1) della partita di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni:

II.1.1.

sono identificati come previsto all’articolo 73 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione;

II.1.2.

almeno nei 30 giorni precedenti la data di partenza della partita, o dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni:

II.1.2.1.

hanno soggiornato in modo continuativo nello stabilimento di origine;

II.1.2.2.

non sono stati a contatto con camelidi detenuti di stato sanitario inferiore o soggetti a restrizioni dei movimenti per motivi di sanità animale;

II.1.2.3.

non sono stati a contatto diretto o indiretto con animali detenuti entrati nell’Unione da un paese terzo o territorio negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita;

II.1.3.

non hanno presentato segni clinici o sintomi delle malattie elencate per i camelidi durante l’esame clinico effettuato nelle ultime 24 ore precedenti il momento della partenza della partita il … (indicare la data nel formato gg/mm/aaaa);

II.2.

secondo le informazioni ufficiali, gli animali di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni in materia di sanità:

II.2.1.

(2)

[provengono da stabilimenti o zone non soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti i camelidi istituite a causa di malattie elencate di tali specie o malattie soggette a misure di emergenza pertinenti per tali specie, e non sono stati a contatto con animali detenuti di una specie elencata di stato sanitario inferiore per un periodo di tempo sufficiente;]

(2) oppure

[provengono da stabilimenti o zone soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti i camelidi istituite per … (3), ma sono state concesse deroghe alle restrizioni dei movimenti, e:

(2)

[sono conformi alle prescrizioni di cui … (4);]]

(2)

[e, in particolare, sono … (5);]]

II.2.2.

provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis nei camelidi negli ultimi 42 giorni precedenti la data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione su un campione prelevato negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita e, in caso di capi femmine nel periodo del post-parto, prelevato almeno 30 giorni dopo il parto;

II.2.3.

provengono da stabilimenti in cui è stata effettuata la sorveglianza per l’infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) sui camelidi detenuti negli stabilimenti almeno nel corso dei 12 mesi precedenti la data di partenza della partita a norma dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2020/688;

II.2.4.

provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia negli animali terrestri detenuti negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita;

II.2.5.

provengono da stabilimenti intorno ai quali, in un raggio di almeno 150 km, l’infezione da virus della malattia emorragica epizootica:

(2)

[non è stata segnalata in animali detenuti delle specie elencate per tale malattia negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita;]

(2) e/o

[è stata segnalata in animali detenuti delle specie elencate per tale malattia negli ultimi due anni precedenti la data di partenza e gli animali sono stati tenuti in una zona stagionalmente indenne da malattia emorragica epizootica conformemente all’allegato IX, parti 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688:

(2)

[per almeno 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]

(2) e/o

[per almeno 28 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati dopo almeno 28 giorni dalla data di ingresso degli animali nell’area stagionalmente indenne;]]

(2) e/o

[per almeno 14 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di ingresso degli animali nell’area stagionalmente indenne;]]

(2) e/o

[è stata segnalata in animali detenuti delle specie elencate per tale malattia negli ultimi due anni precedenti la data di partenza e gli animali sono stati protetti dagli attacchi dei vettori durante il trasporto verso il luogo di destinazione e sono stati tenuti al riparo dagli attacchi dei vettori in uno stabilimento protetto dai vettori che soddisfa le prescrizioni di cui all’allegato IX, parte 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688:

(2)

[per almeno 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]

(2) e/o

[per almeno 28 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati dopo almeno 28 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori;]]

(2) e/o

[per almeno 14 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori;]]

(2) e/o

[è stata segnalata in animali detenuti delle specie elencate per tale malattia negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita e gli animali sono stati vaccinati contro l’infezione da virus della malattia emorragica epizootica, sono nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino e:

(2)

[sono stati vaccinati almeno 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]

(2) e/o

[sono stati vaccinati con un vaccino inattivato e sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dall’inizio dell’immunità definita nelle specifiche del vaccino;]]

(2) e/o

[è stata segnalata in animali detenuti delle specie elencate per tale malattia negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita e lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati;]

(2) e/o

[è stata segnalata in animali detenuti delle specie elencate per tale malattia negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita, gli animali soddisfano specifiche misure di riduzione dei rischi definite dall’autorità competente dello Stato membro di destinazione e lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati;]

(2)

[sono soddisfatte le prescrizioni di cui all’articolo 23, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento delegato (UE) 2020/688;]

II.2.6.

provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico negli ungulati negli ultimi 15 giorni precedenti la data di partenza della partita;

II.2.7.

provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di surra (Trypanosoma evansi) negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita, e:

(2)

[negli stabilimenti non sono stati segnalati casi di surra negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita;]

(2) oppure

[sono stati segnalati casi di surra negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita e dopo la data dell’ultimo focolaio gli stabilimenti interessati sono rimasti soggetti a restrizioni dei movimenti fino alla data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dagli stabilimenti e gli animali rimanenti negli stabilimenti sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dagli stabilimenti;]

(2)

[II.2.8.

provengono da uno Stato membro o da una sua zona indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) in cui non sono stati confermati casi di infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) nella popolazione animale interessata negli ultimi 24 mesi precedenti la data di partenza della partita e non sono stati vaccinati con un vaccino vivo contro l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) negli ultimi 60 giorni precedenti la data di partenza della partita, e sono soddisfatte le prescrizioni di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688;]

(2) e/o

[II.2.8.

provengono da uno Stato membro o da una sua zona contemplati dal programma di eradicazione dell’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), e sono soddisfatte le prescrizioni di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688, e:

(2)

[II.2.8.1.

sono stati tenuti in uno Stato membro o in una sua zona stagionalmente indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) conformemente all’articolo 40, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione:

(2)

[II.2.8.1.1.

per almeno 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]

(2) e/o

[II.2.8.1.2.

per almeno 28 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati dopo almeno 28 giorni dalla data di ingresso degli animali nello Stato membro o nella sua zona stagionalmente indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24);]]

(2) e/o

[II.2.8.1.3.

per almeno 14 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di ingresso degli animali nello Stato membro o nella sua zona stagionalmente indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24);]]]

(2) e/o

[II.2.8.2.

sono stati protetti dagli attacchi dei vettori durante il trasporto verso il luogo di destinazione e sono stati tenuti al riparo dagli attacchi dei vettori in uno stabilimento protetto dai vettori:

(2)

[II.2.8.2.1.

per almeno 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]

(2) e/o

[II.2.8.2.2.

per almeno 28 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati dopo almeno 28 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori;]]

(2) e/o

[II.2.8.2.3.

per almeno 14 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori;]]]

(2) e/o

[II.2.8.3.

sono stati vaccinati contro tutti i sierotipi 1-24 dell’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini segnalati negli ultimi due anni precedenti la partenza della partita in tale Stato membro o in una sua zona, sono nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino e:

(2)

[II.2.8.3.1.

sono stati vaccinati più di 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]

(2) e/o

[II.2.8.3.2.

sono stati vaccinati con un vaccino inattivato e sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di inizio dell’immunità definita nelle specifiche del vaccino;]]]

(2) e/o

[II.2.8.4.

sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica in grado di individuare gli anticorpi specifici contro tutti i sierotipi 1-24 dell’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini segnalati negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita in tale Stato membro o in una sua zona, e:

(2)

[II.2.8.4.1.

la prova sierologica è stata effettuata su campioni prelevati almeno 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]

(2) e/o

[II.2.8.4.2.

la prova sierologica è stata effettuata su campioni prelevati almeno 30 giorni prima della data di partenza della partita e gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati non prima dei 14 giorni precedenti la data di partenza della partita;]]]

(2) e/o

[II.2.8.

provengono da uno Stato membro o da una sua zona non indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) né contemplati dal programma di eradicazione dell’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), e sono soddisfatte le prescrizioni di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688, e:

(2)

[II.2.8.1.

sono stati protetti dagli attacchi dei vettori durante il trasporto verso il luogo di destinazione e sono stati tenuti al riparo dagli attacchi dei vettori in uno stabilimento protetto dai vettori:

(2)

[II.2.8.1.1.

per almeno 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]

(2) e/o

[II.2.8.1.2.

per almeno 28 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati dopo almeno 28 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori;]]

(2) e/o

[II.2.8.1.3.

per almeno 14 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori;]]]

(2) e/o

[II.2.8.2.

negli ultimi 60 giorni precedenti la data di partenza della partita sono stati tenuti in uno stabilimento situato in uno Stato membro o in un’area del raggio di almeno 150 km con centro lo stabilimento, in cui, durante tale periodo, è stata attuata una sorveglianza conforme alle prescrizioni di cui all’allegato V, parte II, capitolo 1, sezioni 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689, e:

(2)

[II.2.8.2.1.

sono stati vaccinati contro tutti i sierotipi 1-24 dell’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini segnalati negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita in un’area del raggio di almeno 150 km, con centro il luogo in cui erano detenuti gli animali, sono nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino e:

(2)

[II.2.8.2.1.1.

sono stati vaccinati più di 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]]

(2) e/o

[II.2.8.2.1.2.

sono stati vaccinati con un vaccino inattivato e sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di inizio dell’immunità definita nelle specifiche del vaccino;]]]]

(2) e/o

[II.2.8.2.2.

sono stati immunizzati contro tutti i sierotipi 1-24 dell’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini segnalati negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita in un’area del raggio di almeno 150 km, con centro il luogo in cui erano detenuti gli animali, e:

(2)

[II.2.8.2.2.1.

sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati almeno 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]]

(2) e/o

[II.2.8.2.2.2.

sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati almeno 30 giorni prima della data di partenza della partita e, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati non prima dei 14 giorni precedenti la data di partenza della partita;]]]]

(2) e/o

[II.2.8.

non soddisfano le prescrizioni di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punti da 1 a 3, del regolamento delegato (UE) 2020/689 e l’autorità competente dello Stato membro di origine ha autorizzato i movimenti di tali animali verso un altro Stato membro o una sua zona:

(2)

[II.2.8.1.

aventi lo status di indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati alle condizioni di cui all’articolo 43, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento delegato (UE) 2020/689, e:

(2)

[II.2.8.1.1.

di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 5, di tale regolamento delegato, e

(2) e/o

[II.2.8.1.2.

di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 6, di tale regolamento delegato, e

(2) e/o

[II.2.8.1.3.

di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 7, di tale regolamento delegato, e

(2) e/o

[II.2.8.1.4.

di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 8, di tale regolamento delegato, e

sono soddisfatte le prescrizioni di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 nonché le prescrizioni di cui all’articolo 33 di tale regolamento delegato;]]]

(2) e/o

[II.2.8.2.

aventi un programma di eradicazione approvato per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati alle condizioni di cui all’articolo 43, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento delegato (UE) 2020/689, e:

(2)

[II.2.8.2.1.

di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 5, di tale regolamento delegato, e

(2) e/o

[II.2.8.2.2.

di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 6, di tale regolamento delegato, e

(2) e/o

[II.2.8.2.3.

di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 7, di tale regolamento delegato, e

(2) e/o

[II.2.8.2.4.

di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 8, di tale regolamento delegato, e

sono soddisfatte le prescrizioni di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 nonché le prescrizioni di cui all’articolo 33 di tale regolamento delegato;]]]

(2) e/o

[II.2.8.2.

non indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) né contemplati dal programma di eradicazione dell’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati:

(2)

[II.2.8.2.1.

senza alcuna condizione, e

(2) e/o

[II.2.8.2.2.

alle condizioni di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 5, del regolamento delegato (UE) 2020/689, e

(2) e/o

[II.2.8.2.3.

alle condizioni di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 6, del regolamento delegato (UE) 2020/689, e

(2) e/o

[II.2.8.2.4.

alle condizioni di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 7, del regolamento delegato (UE) 2020/689, e

(2) e/o

[II.2.8.2.5.

alle condizioni di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 8, del regolamento delegato (UE) 2020/689, e

sono soddisfatte le prescrizioni di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 nonché le prescrizioni di cui all’articolo 33 di tale regolamento delegato;]]]

(2)

[II.2.9.

sono spostati in uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva o un programma di eradicazione approvato per la rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva e provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva nei camelidi negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita;]

II.3.

per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall’operatore, gli animali provengono da stabilimenti in cui non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate;

II.4.

sono adottati provvedimenti per trasportare la partita conformemente all’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2020/688;

II.5.

il presente certificato sanitario è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali via mare/per via navigabile, il periodo di validità del certificato può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile;

(2) (6) [II.6.

dalla data di partenza dai loro stabilimenti di origine e prima della data di arrivo al presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta, nessuno degli animali della partita è stato sottoposto a più di due operazioni di raccolta, e:

(2)

[essi provengono dai loro stabilimenti di origine.]]

(2) oppure

[almeno uno degli animali della partita è stato sottoposto a un’operazione di raccolta in uno stabilimento riconosciuto.]]

(2) oppure

[almeno uno degli animali della partita è stato sottoposto a due operazioni di raccolta in stabilimenti riconosciuti.]]

Attestato relativo al benessere degli animali

Al momento dell’ispezione gli animali di cui al presente certificato sanitario erano idonei al trasporto, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, lungo il tragitto previsto con partenza il … (indicare la data).

Note

Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare all’articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell’Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l’allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all’Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all’allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.11

:

"Luogo di spedizione": indicare uno stabilimento di origine degli animali della partita o uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Casella I.12

:

"Luogo di destinazione": indicare uno stabilimento di destinazione finale della partita o uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429.

Casella I.17

:

"Documenti di accompagnamento": nel caso in cui gli animali siano spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di origine possono essere indicati i numeri di riferimento dei documenti ufficiali sulla base dei quali è rilasciato il certificato sanitario per la partita in questione nel presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.

Nel caso in cui gli animali siano spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di passaggio devono essere indicati i numeri di riferimento dei certificati sulla base dei quali è rilasciato il certificato sanitario per la partita in questione nel presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.

Casella I.30

:

"Numero di identificazione": indicare i codici di identificazione degli animali della partita identificati conformemente all’articolo 73 del regolamento delegato (UE) 2019/2035.

Parte II

(1)

La partita può essere costituita da uno o più animali.

(2)

Cancellare la dicitura non pertinente.

(3)

Indicare il nome delle malattie.

(4)

Indicare il riferimento specifico agli articoli, al titolo e al numero degli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione che prevedono tali prescrizioni.

(5)

Indicare gli attestati specifici previsti e richiesti dagli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione, di cui all’articolo 126, paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), del regolamento (UE) 2016/429.

(6)

Applicabile nel caso in cui la partita sia spedita dallo stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

 

Qualifica e titolo

 

Nome dell’unità di controllo locale

 

Codice dell’unità di controllo locale

 

Data

 

 

 

Timbro

 

Firma"

 

;

4)

il capitolo 11 è sostituito dal seguente:

"CAPITOLO 11

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI CERVIDI NON DESTINATI ALLA MACELLAZIONE (MODELLO "CER-INTRA-X")

Parte I:   descrizione della partita

UNIONE EUROPEA

INTRA


I.1

Speditore

 

I.2

Riferimento IMSOC

 

 

 

Nome

 

I.2a.

Riferimento locale

 

 

 

Indirizzo

 

I.3

Autorità centrale competente

 

CODICE QR

 

 

 

Paese

Codice ISO del paese

I.4

Autorità locale competente

 

 

I.5

Destinatario

 

I.6

Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento

 

Nome

 

 

Nome

N. di registrazione

 

Indirizzo

 

 

Indirizzo

 

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Paese

Codice ISO del paese

I.7

Paese di origine

Codice ISO del paese

I.9

Paese di destinazione

Codice ISO del paese

I.8

Regione di origine

Codice

I.10

Regione di destinazione

Codice

I.11

Luogo di spedizione

 

I.12

Luogo di destinazione

 

 

Nome

N. di registrazione/di riconoscimento

 

Nome

N. di registrazione/di riconoscimento

 

Indirizzo

 

 

Indirizzo

 

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Paese

Codice ISO del paese

I.13

Luogo di carico

I.14

Data e ora della partenza


I.15

Mezzo di trasporto

 

I.16

Trasportatore

 

☐ Nave

☐ Aeromobile

 

Nome

N. di registrazione/di autorizzazione

 

Indirizzo

 

 

☐ Treno

☐ Veicolo stradale

 

Paese

Codice ISO del paese

I.17

Documenti di accompagnamento

 

Identificazione

☐ Altro

 

Tipo

Codice

 

Documento

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Riferimento del documento commerciale

 


I.18

Temperatura di trasporto

☐ Ambiente

☐ Di refrigerazione

☐ Di congelamento

I.19

Numero del contenitore/numero del sigillo

 

N. del contenitore

N. del sigillo

 


I.20

Certificato come o per

☐ Ulteriore detenzione

☐ Macellazione

☐ Stabilimento confinato

☐ Materiale germinale

☐ Equino registrato

☐ Circo itinerante/esibizione di animali

☐ Esposizione

☐ Evento o attività in prossimità delle frontiere

☐ Rilascio in natura

☐ Centro di spedizione

☐ Zona di stabulazione/centro di depurazione

☐ Stabilimento di acquacoltura ornamentale

☐ Ulteriore trasformazione

☐ Fertilizzanti organici e ammendanti

☐ Uso tecnico

☐ Stabilimento di quarantena o simile

☐ Prodotti destinati al consumo umano

☐ Impollinazione

☐ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano

☐ Altro


I.21

☐ Per il transito attraverso un paese terzo

 

Paese terzo

Codice ISO del paese

 

Punto di uscita

Codice del posto di controllo frontaliero

 

Punto di ingresso

Codice del posto di controllo frontaliero


I.22

☐ Per il transito attraverso uno o più Stati membri

I.23

☐ Per l’esportazione

 

Stato membro

Codice ISO del paese

 

Paese terzo

Codice ISO del paese

 

Stato membro

Codice ISO del paese

 

Punto di uscita

Codice del posto di controllo frontaliero

 

Stato membro

Codice ISO del paese

 

 

 


I.24

Tempo previsto per il trasporto

I.25

Giornale di viaggio

☐ Sì

☐ No

I.26

Numero totale di colli

I.27

Quantità totale

I.28

Peso netto/peso lordo totale (kg)

I.29

Spazio totale previsto per la partita


I.30

Descrizione della partita

Codice NC

Specie

Sottospecie/categoria

Sesso

Sistema di identificazione

Numero di identificazione

Età

Quantità

 

 

 

 

 

 

 

Tipo

Regione di origine

 

Deposito frigorifero

 

Marchio di identificazione

Tipo di imballaggio

 

Peso netto

 

 

 

 

 

 

 

 

Macello

 

Tipo di trattamento

 

Natura del prodotto

Numero di colli

 

Lotto n.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di raccolta/di produzione

 

Impianto di fabbricazione

Numero di riconoscimento o di registrazione dell’impianto/dello stabilimento/del centro

Prova

 

Parte II:   certificazione

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato CER-INTRA-X

 

II. Informazioni sanitarie

II.a.

Riferimento del certificato

II.b.

Riferimento IMSOC

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.1.

i cervidi(1) della partita di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni:

II.1.1.

sono identificati come previsto all’articolo 73 o 74 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione;

II.1.2.

almeno nei 30 giorni precedenti la data di partenza della partita, o dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni:

II.1.2.1.

hanno soggiornato in modo continuativo nello stabilimento di origine;

II.1.2.2.

non sono stati a contatto con cervidi detenuti di stato sanitario inferiore o soggetti a restrizioni dei movimenti per motivi di sanità animale;

II.1.2.3.

non sono stati a contatto diretto o indiretto con animali detenuti entrati nell’Unione da un paese terzo o territorio negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita;

II.1.3.

non hanno presentato segni clinici o sintomi delle malattie elencate per i cervidi durante l’esame clinico effettuato nelle ultime 24 ore precedenti il momento della partenza della partita il … (indicare la data nel formato gg/mm/aaaa);

II.2.

secondo le informazioni ufficiali, gli animali di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni in materia di sanità:

II.2.1.

(2)

[provengono da stabilimenti o zone non soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti i cervidi istituite a causa di malattie elencate di tali specie o malattie soggette a misure di emergenza pertinenti per tali specie, e non sono stati a contatto con animali detenuti di una specie elencata di stato sanitario inferiore per un periodo di tempo sufficiente;]

(2) oppure

[provengono da stabilimenti o zone soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti i cervidi istituite per … (3), ma sono state concesse deroghe alle restrizioni dei movimenti, e:

(2)

[sono conformi alle prescrizioni di cui … (4);]]

(2)

[e, in particolare, sono … (5);]]

II.2.2.

provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis nei cervidi negli ultimi 42 giorni precedenti la data di partenza della partita;

II.2.3.

provengono da stabilimenti in cui è stata effettuata la sorveglianza per l’infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) sui cervidi detenuti negli stabilimenti almeno nel corso dei 12 mesi precedenti la data di partenza della partita a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione;

II.2.4.

provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia negli animali terrestri detenuti negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita;

II.2.5.

provengono da stabilimenti intorno ai quali, in un raggio di almeno 150 km, l’infezione da virus della malattia emorragica epizootica:

(2)

[non è stata segnalata in animali detenuti delle specie elencate per tale malattia negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita;]

(2) e/o

[è stata segnalata in animali detenuti delle specie elencate per tale malattia negli ultimi due anni precedenti la data di partenza e gli animali sono stati tenuti in una zona stagionalmente indenne da malattia emorragica epizootica conformemente all’allegato IX, parti 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688:

(2)

[per almeno 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]

(2) e/o

[per almeno 28 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati dopo almeno 28 giorni dalla data di ingresso degli animali nell’area stagionalmente indenne;]]

(2) e/o

[per almeno 14 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di ingresso degli animali nell’area stagionalmente indenne;]]

(2) e/o

[è stata segnalata in animali detenuti delle specie elencate per tale malattia negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita e gli animali sono stati protetti dagli attacchi dei vettori durante il trasporto verso il luogo di destinazione e sono stati tenuti al riparo dagli attacchi dei vettori in uno stabilimento protetto dai vettori che soddisfa le prescrizioni di cui all’allegato IX, parte 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688:

(2)

[per almeno 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]

(2) e/o

[per almeno 28 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati dopo almeno 28 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori;]]

(2) e/o

[per almeno 14 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori;]]

(2) e/o

[è stata segnalata in animali detenuti delle specie elencate per tale malattia negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita e gli animali sono stati vaccinati contro l’infezione da virus della malattia emorragica epizootica, sono nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino e:

(2)

[sono stati vaccinati almeno 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]

(2) e/o

[sono stati vaccinati con un vaccino inattivato e sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dall’inizio dell’immunità definita nelle specifiche del vaccino;]]

(2) e/o

[è stata segnalata in animali detenuti delle specie elencate per tale malattia negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita e lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati;]

(2) e/o

[è stata segnalata in animali detenuti delle specie elencate per tale malattia negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita, gli animali soddisfano specifiche misure di riduzione dei rischi definite dall’autorità competente dello Stato membro di destinazione e lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati;]

(2)

[sono soddisfatte le prescrizioni di cui all’articolo 26, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento delegato (UE) 2020/688;]

II.2.6.

provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico negli ungulati negli ultimi 15 giorni precedenti la data di partenza della partita;

II.2.7.

provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di surra (Trypanosoma evansi) negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita, e:

(2)

[negli stabilimenti non sono stati segnalati casi di surra negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita;]

(2) oppure

[sono stati segnalati casi di surra negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita e dopo la data dell’ultimo focolaio gli stabilimenti interessati sono rimasti soggetti a restrizioni dei movimenti fino alla data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dagli stabilimenti e gli animali rimanenti negli stabilimenti sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dagli stabilimenti;]

(2)

[II.2.8.

provengono da uno Stato membro o da una sua zona indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) in cui non sono stati confermati casi di infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) nella popolazione animale interessata negli ultimi 24 mesi precedenti la data di partenza della partita e non sono stati vaccinati con un vaccino vivo contro l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) negli ultimi 60 giorni precedenti la data di partenza della partita, e sono soddisfatte le prescrizioni di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688;]

(2) e/o

[II.2.8.

provengono da uno Stato membro o da una sua zona contemplati dal programma di eradicazione dell’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), e sono soddisfatte le prescrizioni di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688, e:

(2)

[II.2.8.1.

sono stati tenuti in uno Stato membro o in una sua zona stagionalmente indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) conformemente all’articolo 40, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione:

(2)

[II.2.8.1.1.

per almeno 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]

(2) e/o

[II.2.8.1.2.

per almeno 28 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati dopo almeno 28 giorni dalla data di ingresso degli animali nello Stato membro o nella sua zona stagionalmente indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24);]]

(2) e/o

[II.2.8.1.3.

per almeno 14 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di ingresso degli animali nello Stato membro o nella sua zona stagionalmente indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24);]]]

(2) e/o

[II.2.8.2.

sono stati protetti dagli attacchi dei vettori durante il trasporto verso il luogo di destinazione e sono stati tenuti al riparo dagli attacchi dei vettori in uno stabilimento protetto dai vettori:

(2)

[II.2.8.2.1.

per almeno 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]

(2) e/o

[II.2.8.2.2.

per almeno 28 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati dopo almeno 28 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori;]]

(2) e/o

[II.2.8.2.3.

per almeno 14 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori;]]]

(2) e/o

[II.2.8.3.

sono stati vaccinati contro tutti i sierotipi 1-24 dell’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini segnalati negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita in tale Stato membro o in una sua zona, sono nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino e:

(2)

[II.2.8.3.1.

sono stati vaccinati più di 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]

(2) e/o

[II.2.8.3.2.

sono stati vaccinati con un vaccino inattivato e sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di inizio dell’immunità definita nelle specifiche del vaccino;]]]

(2) e/o

[II.2.8.4.

sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica in grado di individuare gli anticorpi specifici contro tutti i sierotipi 1-24 dell’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini segnalati negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita in tale Stato membro o in una sua zona, e:

(2)

[II.2.8.4.1.

la prova sierologica è stata effettuata su campioni prelevati almeno 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]

(2) e/o

[II.2.8.4.2.

la prova sierologica è stata effettuata su campioni prelevati almeno 30 giorni prima della data di partenza della partita e gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati non prima dei 14 giorni precedenti la data di partenza della partita;]]]

(2) e/o

[II.2.8.

provengono da uno Stato membro o da una sua zona non indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) né contemplati dal programma di eradicazione dell’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), e sono soddisfatte le prescrizioni di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688, e:

(2)

[II.2.8.1.

sono stati protetti dagli attacchi dei vettori durante il trasporto verso il luogo di destinazione e sono stati tenuti al riparo dagli attacchi dei vettori in uno stabilimento protetto dai vettori:

(2)

[II.2.8.1.1.

per almeno 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]

(2) e/o

[II.2.8.1.2.

per almeno 28 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati dopo almeno 28 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori;]]

(2) e/o

[II.2.8.1.3.

per almeno 14 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori;]]]

(2) e/o

[II.2.8.2.

negli ultimi 60 giorni precedenti la data di partenza della partita sono stati tenuti in uno stabilimento situato in uno Stato membro o in un’area del raggio di almeno 150 km con centro lo stabilimento, in cui, durante tale periodo, è stata attuata una sorveglianza conforme alle prescrizioni di cui all’allegato V, parte II, capitolo 1, sezioni 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689, e:

(2)

[II.2.8.2.1.

sono stati vaccinati contro tutti i sierotipi 1-24 dell’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini segnalati negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita in un’area del raggio di almeno 150 km, con centro il luogo in cui erano detenuti gli animali, sono nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino e:

(2)

[II.2.8.2.1.1.

sono stati vaccinati più di 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]]

(2) e/o

[II.2.8.2.1.2.

sono stati vaccinati con un vaccino inattivato e sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di inizio dell’immunità definita nelle specifiche del vaccino;]]]]

(2) e/o

[II.2.8.2.2.

sono stati immunizzati contro tutti i sierotipi 1-24 dell’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini segnalati negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita in un’area del raggio di almeno 150 km, con centro il luogo in cui erano detenuti gli animali, e:

(2)

[II.2.8.2.2.1.

sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati almeno 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]]

(2) e/o

[II.2.8.2.2.2.

sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati almeno 30 giorni prima della data di partenza della partita e, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati non prima dei 14 giorni precedenti la data di partenza della partita;]]]]

(2) e/o

[II.2.8.

non soddisfano le prescrizioni di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punti da 1 a 3, del regolamento delegato (UE) 2020/689 e l’autorità competente dello Stato membro di origine ha autorizzato i movimenti di tali animali verso un altro Stato membro o una sua zona:

(2)

[II.2.8.1.

aventi lo status di indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati alle condizioni di cui all’articolo 43, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento delegato (UE) 2020/689, e:

(2)

[II.2.8.1.1.

di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 5, di tale regolamento delegato, e

(2) e/o

[II.2.8.1.2.

di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 6, di tale regolamento delegato, e

(2) e/o

[II.2.8.1.3.

di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 7, di tale regolamento delegato, e

(2) e/o

[II.2.8.1.4.

di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 8, di tale regolamento delegato, e

sono soddisfatte le prescrizioni di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 nonché le prescrizioni di cui all’articolo 33 di tale regolamento delegato;]]]

(2) e/o

[II.2.8.2.

aventi un programma di eradicazione approvato per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati alle condizioni di cui all’articolo 43, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento delegato (UE) 2020/689, e:

(2)

[II.2.8.2.1.

di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 5, di tale regolamento delegato, e

(2) e/o

[II.2.8.2.2.

di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 6, di tale regolamento delegato, e

(2) e/o

[II.2.8.2.3.

di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 7, di tale regolamento delegato, e

(2) e/o

[II.2.8.2.4.

di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 8, di tale regolamento delegato, e

sono soddisfatte le prescrizioni di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 nonché le prescrizioni di cui all’articolo 33 di tale regolamento delegato;]]]

(2) e/o

[II.2.8.3.

non indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) né contemplati dal programma di eradicazione dell’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati:

(2)

[II.2.8.3.1.

senza alcuna condizione, e:

(2) e/o

[II.2.8.3.2.

alle condizioni di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 5, del regolamento delegato (UE) 2020/689, e

(2) e/o

[II.2.8.3.3.

alle condizioni di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 6, del regolamento delegato (UE) 2020/689, e

(2) e/o

[II.2.8.3.4.

alle condizioni di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 7, del regolamento delegato (UE) 2020/689, e

(2) e/o

[II.2.8.3.5.

alle condizioni di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 8, del regolamento delegato (UE) 2020/689, e

sono soddisfatte le prescrizioni di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 nonché le prescrizioni di cui all’articolo 33 di tale regolamento delegato;]]]

II.2.9.

con riguardo alla malattia del dimagrimento cronico (CWD):

(2)

[II.2.9.1.

sono spostati da uno Stato membro diverso da quelli elencati nell’allegato VIII, capitolo A, sezione C, punto 1.1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio;]

(2) oppure

[II.2.9.2.

sono renne semi addomesticate spostate dalla Norvegia verso una zona della Finlandia elencata nell’allegato VIII, capitolo A, sezione C, punto 1.2, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001 per il pascolo stagionale in Finlandia;]

(2) oppure

[II.2.9.3.

sono renne semi addomesticate spostate dalla Norvegia verso una zona della Svezia elencata nell’allegato VIII, capitolo A, sezione C, punto 1.2, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001 dopo il pascolo stagionale in Norvegia, o dopo manifestazioni sportive o culturali in Norvegia, o per il pascolo stagionale in Svezia, o per manifestazioni sportive o culturali in Svezia, e l’autorità competente della Svezia ha fornito un’approvazione scritta preventiva di tale spostamento;]

(2) oppure

[II.2.9.4.

sono renne semi addomesticate che hanno pascolato in Norvegia nella zona situata tra la frontiera fra la Norvegia e la Finlandia e la recinzione per le renne fra la Norvegia e la Finlandia e stanno tornando in Finlandia;]

(2) oppure

[II.2.9.5.

sono spostati da una zona della Norvegia verso un’altra zona della Norvegia con transito attraverso la Svezia o la Finlandia, e l’autorità competente della Svezia o della Finlandia ha fornito un’approvazione scritta preventiva di tale transito;]

(2) oppure

[II.2.9.6.

sono spostati da una zona della Svezia elencata nell’allegato VIII, capitolo A, sezione C, punto 1.2, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001 verso la Norvegia, e l’autorità competente della Norvegia ha fornito un’approvazione scritta preventiva di tale spostamento;]

(2) oppure

[II.2.9.7.

sono renne selvatiche spostate da una zona della Svezia elencata nell’allegato VIII, capitolo A, sezione C, punto 1.2, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001 verso la Finlandia, e l’autorità competente della Finlandia ha fornito un’approvazione scritta preventiva di tale spostamento;]

(2) oppure

[II.2.9.8.

sono spostati da una zona di uno Stato membro elencato nell’allegato VIII, capitolo A, sezione C, punto 1.1, del regolamento (CE) n. 999/2001 diversa da una zona elencata nell’allegato VIII, capitolo A, sezione C, punto 1.2, di tale regolamento verso un altro Stato membro elencato nell’allegato VIII, capitolo A, sezione C, punto 1.1, del medesimo regolamento, o verso la Norvegia, e l’autorità competente di destinazione ha fornito un’approvazione scritta preventiva di tale spostamento;]

(2) oppure

[II.2.9.9.

sono spostati da uno stabilimento confinato, come definito all’articolo 4, punto 48), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, situato in uno Stato membro elencato nell’allegato VIII, capitolo A, sezione C, punto 1.1, del regolamento (CE) n. 999/2001, verso uno stabilimento confinato situato in un altro Stato membro, e l’autorità competente dello Stato membro di destinazione ha fornito un’approvazione scritta preventiva di tale spostamento;]

(2)

[II.2.10.

sono spostati in uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva o un programma di eradicazione approvato per la rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva e provengono da uno stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva nei cervidi negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita;]

II.3.

per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall’operatore, gli animali provengono da stabilimenti in cui non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate;

II.4.

sono adottati provvedimenti per trasportare la partita conformemente all’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2020/688;

II.5.

il presente certificato sanitario è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali via mare/per via navigabile, il periodo di validità del certificato può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile;

(2) (6) [II.6.

dalla data di partenza dai loro stabilimenti di origine e prima della data di arrivo al presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta, nessuno degli animali della partita è stato sottoposto a più di due operazioni di raccolta, e:

(2)

[essi provengono dai loro stabilimenti di origine.]]

(2) oppure

[almeno uno degli animali della partita è stato sottoposto a un’operazione di raccolta in uno stabilimento riconosciuto.]]

(2) oppure

[almeno uno degli animali della partita è stato sottoposto a due operazioni di raccolta in stabilimenti riconosciuti.]]

Attestato relativo al benessere degli animali

Al momento dell’ispezione gli animali di cui al presente certificato sanitario erano idonei al trasporto, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, lungo il tragitto previsto con partenza il … (indicare la data).

Note

Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare all’articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell’Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l’allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all’Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all’allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.11

:

"Luogo di spedizione": indicare uno stabilimento di origine degli animali della partita o uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429.

Casella I.12

:

"Luogo di destinazione": indicare uno stabilimento di destinazione finale della partita o uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429.

Casella I.17

:

"Documenti di accompagnamento": nel caso in cui gli animali siano spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di origine possono essere indicati i numeri di riferimento dei documenti ufficiali sulla base dei quali è rilasciato il certificato sanitario per la partita in questione nel presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.

Nel caso in cui gli animali siano spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di passaggio devono essere indicati i numeri di riferimento dei certificati sulla base dei quali è rilasciato il certificato sanitario per la partita in questione nel presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.

Casella I.30

:

"Numero di identificazione": indicare i codici di identificazione degli animali della partita identificati conformemente all’articolo 73 o 74 del regolamento delegato (UE) 2019/2035.

Parte II

(1)

La partita può essere costituita da uno o più animali.

(2)

Cancellare la dicitura non pertinente.

(3)

Indicare il nome delle malattie.

(4)

Indicare il riferimento specifico agli articoli, al titolo e al numero degli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione che prevedono tali prescrizioni.

(5)

Indicare gli attestati specifici previsti e richiesti dagli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione, di cui all’articolo 126, paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), del regolamento (UE) 2016/429.

(6)

Applicabile nel caso in cui la partita sia spedita dallo stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

 

Qualifica e titolo

 

Nome dell’unità di controllo locale

 

Codice dell’unità di controllo locale

 

Data

 

 

 

Timbro

 

Firma"

 

;

5)

il capitolo 13 è sostituito dal seguente:

"CAPITOLO 13

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI UNGULATI DETENUTI DIVERSI DA BOVINI, OVINI, CAPRINI, SUINI, EQUINI, CAMELIDI E CERVIDI, NON DESTINATI ALLA MACELLAZIONE (MODELLO "OTHER-UNGULATES-INTRA-X")

Parte I:   descrizione della partita

UNIONE EUROPEA

INTRA


I.1

Speditore

 

I.2

Riferimento IMSOC

 

 

 

Nome

 

I.2a.

Riferimento locale

 

 

 

Indirizzo

 

I.3

Autorità centrale competente

 

CODICE QR

 

 

 

Paese

Codice ISO del paese

I.4

Autorità locale competente

 

 

I.5

Destinatario

 

I.6

Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento

 

Nome

 

 

Nome

N. di registrazione

 

Indirizzo

 

 

Indirizzo

 

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Paese

Codice ISO del paese

I.7

Paese di origine

Codice ISO del paese

I.9

Paese di destinazione

Codice ISO del paese

I.8

Regione di origine

Codice

I.10

Regione di destinazione

Codice

I.11

Luogo di spedizione

 

I.12

Luogo di destinazione

 

 

Nome

N. di registrazione/di riconoscimento

 

Nome

N. di registrazione/di riconoscimento

 

Indirizzo

 

 

Indirizzo

 

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Paese

Codice ISO del paese

I.13

Luogo di carico

I.14

Data e ora della partenza


I.15

Mezzo di trasporto

 

I.16

Trasportatore

 

☐ Nave

☐ Aeromobile

 

Nome

N. di registrazione/di autorizzazione

 

Indirizzo

 

 

☐ Treno

☐ Veicolo stradale

 

Paese

Codice ISO del paese

I.17

Documenti di accompagnamento

 

Identificazione

☐ Altro

 

Tipo

Codice

 

Documento

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Riferimento del documento commerciale

 


I.18

Temperatura di trasporto

☐ Ambiente

☐ Di refrigerazione

☐ Di congelamento

I.19

Numero del contenitore/numero del sigillo

 

N. del contenitore

N. del sigillo

 


I.20

Certificato come o per

☐ Ulteriore detenzione

☐ Macellazione

☐ Stabilimento confinato

☐ Materiale germinale

☐ Equino registrato

☐ Circo itinerante/esibizione di animali

☐ Esposizione

☐ Evento o attività in prossimità delle frontiere

☐ Rilascio in natura

☐ Centro di spedizione

☐ Zona di stabulazione/centro di depurazione

☐ Stabilimento di acquacoltura ornamentale

☐ Ulteriore trasformazione

☐ Fertilizzanti organici e ammendanti

☐ Uso tecnico

☐ Stabilimento di quarantena o simile

☐ Prodotti destinati al consumo umano

☐ Impollinazione

☐ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano

☐ Altro


I.21

☐ Per il transito attraverso un paese terzo

 

Paese terzo

Codice ISO del paese

 

Punto di uscita

Codice del posto di controllo frontaliero

 

Punto di ingresso

Codice del posto di controllo frontaliero


I.22

☐ Per il transito attraverso uno o più Stati membri

I.23

☐ Per l’esportazione

 

Stato membro

Codice ISO del paese

 

Paese terzo

Codice ISO del paese

 

Stato membro

Codice ISO del paese

 

Punto di uscita

Codice del posto di controllo frontaliero

 

Stato membro

Codice ISO del paese

 

 

 


I.24

Tempo previsto per il trasporto

I.25

Giornale di viaggio

☐ Sì

☐ No

I.26

Numero totale di colli

I.27

Quantità totale

I.28

Peso netto/peso lordo totale (kg)

I.29

Spazio totale previsto per la partita


I.30

Descrizione della partita

Codice NC

Specie

Sottospecie/categoria

Sesso

Sistema di identificazione

Numero di identificazione

Età

Quantità

 

 

 

 

 

 

 

Tipo

Regione di origine

 

Deposito frigorifero

 

Marchio di identificazione

Tipo di imballaggio

 

Peso netto

 

 

 

 

 

 

 

 

Macello

 

Tipo di trattamento

 

Natura del prodotto

Numero di colli

 

Lotto n.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di raccolta/di produzione

 

Impianto di fabbricazione

Numero di riconoscimento o di registrazione dell’impianto/dello stabilimento/del centro

Prova

 

Parte II:   certificazione

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato OTHER-UNGULATES-INTRA-X

 

II. Informazioni sanitarie

II.a.

Riferimento del certificato

II.b.

Riferimento IMSOC

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.1.

gli animali(1) della partita di cui alla parte I sono ungulati detenuti diversi da bovini, ovini, caprini, suini, equini, camelidi e cervidi e soddisfano le seguenti prescrizioni:

II.1.1.

sono identificati come previsto all’articolo 117 del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio;

II.1.2.

almeno nei 30 giorni precedenti la data di partenza della partita, o dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni:

II.1.2.1.

hanno soggiornato in modo continuativo nello stabilimento di origine;

II.1.2.2.

non sono stati a contatto con altri ungulati detenuti di stato sanitario inferiore o soggetti a restrizioni dei movimenti per motivi di sanità animale;

II.1.2.3.

non sono stati a contatto diretto o indiretto con animali detenuti entrati nell’Unione da un paese terzo o territorio negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita;

II.1.3.

non hanno presentato segni clinici o sintomi delle malattie elencate per gli ungulati delle specie interessate durante l’esame clinico effettuato nelle 24 ore precedenti il momento della partenza della partita il … (indicare la data nel formato gg/mm/aaaa);

II.2.

secondo le informazioni ufficiali, gli animali di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni in materia di sanità:

II.2.1.

(2)

[provengono da stabilimenti o zone non soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti le specie di animali da spostare istituite a causa di malattie elencate di tali specie o malattie soggette a misure di emergenza pertinenti per tali specie, e non sono stati a contatto con animali detenuti di una specie elencata di stato sanitario inferiore per un periodo di tempo sufficiente;]

(2) oppure

[provengono da stabilimenti o zone soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti le specie di animali da spostare istituite per … (3), ma sono state concesse deroghe alle restrizioni dei movimenti, e:

(2)

[sono conformi alle prescrizioni di cui … (4);]]

(2)

[e, in particolare, sono … (5);]]

II.2.2.

provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico negli ungulati negli ultimi 15 giorni precedenti la data di partenza della partita;

(2)

[II.2.3.

provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis negli animali detenuti di specie elencate negli ultimi 42 giorni precedenti la data di partenza della partita;]

(2)

[II.2.4.

provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) negli animali detenuti di specie elencate negli ultimi 42 giorni precedenti la data di partenza della partita;]

(2)

[II.2.5.

provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia negli animali terrestri detenuti negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita;]

(2)

[II.2.6.

provengono da stabilimenti intorno ai quali, in un raggio di almeno 150 km, l’infezione da virus della malattia emorragica epizootica:

(2)

[non è stata segnalata in animali detenuti delle specie elencate per tale malattia negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita;]

(2) e/o

[è stata segnalata in animali detenuti delle specie elencate per tale malattia negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita e gli animali sono stati tenuti in una zona stagionalmente indenne da malattia emorragica epizootica conformemente all’allegato IX, parti 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione:

(2)

[per almeno 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]

(2) e/o

[per almeno 28 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati dopo almeno 28 giorni dalla data di ingresso degli animali nell’area stagionalmente indenne;]]

(2) e/o

[per almeno 14 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di ingresso degli animali nell’area stagionalmente indenne;]]

(2) e/o

[è stata segnalata in animali detenuti delle specie elencate per tale malattia negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita e gli animali sono stati protetti dagli attacchi dei vettori durante il trasporto verso il luogo di destinazione e sono stati tenuti al riparo dagli attacchi dei vettori in uno stabilimento protetto dai vettori che soddisfa le prescrizioni di cui all’allegato IX, parte 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688:

(2)

[per almeno 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]

(2) e/o

[per almeno 28 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati dopo almeno 28 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori;]]

(2) e/o

[per almeno 14 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori;]]

(2) e/o

[è stata segnalata in animali detenuti delle specie elencate per tale malattia negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita e gli animali sono stati vaccinati contro l’infezione da virus della malattia emorragica epizootica, sono nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino e:

(2)

[sono stati vaccinati almeno 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]

(2) e/o

[sono stati vaccinati con un vaccino inattivato e sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dall’inizio dell’immunità definita nelle specifiche del vaccino;]]

(2) e/o

[è stata segnalata in animali detenuti delle specie elencate per tale malattia negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita e lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati;]

(2) e/o

[è stata segnalata in animali detenuti delle specie elencate per tale malattia negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita, gli animali soddisfano specifiche misure di riduzione dei rischi definite dall’autorità competente dello Stato membro di destinazione e lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati;]

(2)

[sono soddisfatte le prescrizioni di cui all’articolo 29, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento delegato (UE) 2020/688;]

(2)

[II.2.7.

provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di surra (Trypanosoma evansi) negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita, e:

(2)

[negli stabilimenti non sono stati segnalati casi di surra negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita;]]

(2) oppure

[sono stati segnalati casi di surra negli ultimi due anni precedenti la partenza della partita e dopo la data dell’ultimo focolaio gli stabilimenti interessati sono rimasti soggetti a restrizioni dei movimenti fino alla data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dagli stabilimenti e gli animali rimanenti negli stabilimenti sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dagli stabilimenti;]]

(2)

[II.2.8.

provengono da uno Stato membro o da una sua zona indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) in cui non sono stati confermati casi di infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) nella popolazione animale interessata negli ultimi 24 mesi precedenti la data di partenza della partita e non sono stati vaccinati con un vaccino vivo contro l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) negli ultimi 60 giorni precedenti la data di partenza della partita, e sono soddisfatte le prescrizioni di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688;]

(2) e/o

[II.2.8.

provengono da uno Stato membro o da una sua zona contemplati dal programma di eradicazione dell’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), e sono soddisfatte le prescrizioni di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688, e:

(2)

[II.2.8.1.

sono stati tenuti in uno Stato membro o in una sua zona stagionalmente indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) conformemente all’articolo 40, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione:

(2)

[II.2.8.1.1.

per almeno 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]

(2) e/o

[II.2.8.1.2.

per almeno 28 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati dopo almeno 28 giorni dalla data di ingresso degli animali nello Stato membro o nella sua zona stagionalmente indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24);]]

(2) e/o

[II.2.8.1.3.

per almeno 14 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di ingresso degli animali nello Stato membro o nella sua zona stagionalmente indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24);]]]

(2) e/o

[II.2.8.2.

sono stati protetti dagli attacchi dei vettori durante il trasporto verso il luogo di destinazione e sono stati tenuti al riparo dagli attacchi dei vettori in uno stabilimento protetto dai vettori:

(2)

[II.2.8.2.1.

per almeno 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]

(2) e/o

[II.2.8.2.2.

per almeno 28 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati dopo almeno 28 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori;]]

(2) e/o

[II.2.8.2.3.

per almeno 14 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori;]]]

(2) e/o

[II.2.8.3.

sono stati vaccinati contro tutti i sierotipi 1-24 dell’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini segnalati in tale Stato membro o in una sua zona negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita, sono nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino e:

(2)

[II.2.8.3.1.

sono stati vaccinati più di 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]

(2) e/o

[II.2.8.3.2.

sono stati vaccinati con un vaccino inattivato e sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di inizio dell’immunità definita nelle specifiche del vaccino;]]]

(2) e/o

[II.2.8.4.

sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica in grado di individuare gli anticorpi specifici contro tutti i sierotipi 1-24 dell’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini segnalati in tale Stato membro o in una sua zona negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita, e:

(2)

[II.2.8.4.1.

la prova sierologica è stata effettuata su campioni prelevati almeno 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]

(2) e/o

[II.2.8.4.2.

la prova sierologica è stata effettuata su campioni prelevati almeno 30 giorni prima della data di partenza della partita e gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati non prima dei 14 giorni precedenti la data di partenza della partita;]]]

(2) e/o

[II.2.8.

provengono da uno Stato membro o da una sua zona non indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) né contemplati dal programma di eradicazione dell’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), e sono soddisfatte le prescrizioni di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688, e:

(2)

[II.2.8.1.

sono stati protetti dagli attacchi dei vettori durante il trasporto verso il luogo di destinazione e sono stati tenuti al riparo dagli attacchi dei vettori in uno stabilimento protetto dai vettori:

(2)

[II.2.8.1.1.

per almeno 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]

(2) e/o

[II.2.8.1.2.

per almeno 28 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati dopo almeno 28 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori;]]

(2) e/o

[II.2.8.1.3.

per almeno 14 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori;]]]

(2) e/o

[II.2.8.2.

negli ultimi 60 giorni precedenti la data di partenza della partita sono stati tenuti in uno stabilimento situato in uno Stato membro o in un’area del raggio di almeno 150 km con centro lo stabilimento, in cui, durante tale periodo, è stata attuata una sorveglianza conforme alle prescrizioni di cui all’allegato V, parte II, capitolo 1, sezioni 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689, e:

(2)

[II.2.8.2.1.

sono stati vaccinati contro tutti i sierotipi 1-24 dell’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini segnalati negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita in un’area del raggio di almeno 150 km, con centro il luogo in cui erano detenuti gli animali, sono nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino e:

(2)

[II.2.8.2.1.1.

sono stati vaccinati più di 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]]

(2) e/o

[II.2.8.2.1.2.

sono stati vaccinati con un vaccino inattivato e sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di inizio dell’immunità definita nelle specifiche del vaccino;]]]]

(2) e/o

[II.2.8.2.2.

sono stati immunizzati contro tutti i sierotipi 1-24 dell’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini segnalati negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita in un’area del raggio di almeno 150 km, con centro il luogo in cui erano detenuti gli animali, e:

(2)

[II.2.8.2.2.1.

sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati almeno 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]]

(2) e/o

[II.2.8.2.2.2.

sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati almeno 30 giorni prima della data del movimento e, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati non prima dei 14 giorni precedenti la data di partenza della partita;]]]]

(2) e/o

[II.2.8.

non soddisfano le prescrizioni di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punti da 1 a 3, del regolamento delegato (UE) 2020/689 e l’autorità competente dello Stato membro di origine ha autorizzato i movimenti di tali animali verso un altro Stato membro o una sua zona:

(2)

[II.2.8.1.

aventi lo status di indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati alle condizioni di cui all’articolo 43, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento delegato (UE) 2020/689, e:

(2)

[II.2.8.1.1.

di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 5, di tale regolamento, e

(2) e/o

[II.2.8.1.2.

di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 6, di tale regolamento, e

(2) e/o

[II.2.8.1.3.

di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 7, di tale regolamento, e

(2) e/o

[II.2.8.1.4.

di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 8, di tale regolamento, e

sono soddisfatte le prescrizioni di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 nonché le prescrizioni di cui all’articolo 33 di tale regolamento delegato;]]]

(2) e/o

[II.2.8.2.

aventi un programma di eradicazione approvato per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati alle condizioni di cui all’articolo 43, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento delegato (UE) 2020/689, e:

(2)

[II.2.8.2.1.

di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 5, di tale regolamento delegato, e

(2) e/o

[II.2.8.2.2.

di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 6, di tale regolamento delegato, e

(2) e/o

[II.2.8.2.3.

di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 7, di tale regolamento delegato, e

(2) e/o

[II.2.8.2.4.

di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 8, di tale regolamento delegato, e

sono soddisfatte le prescrizioni di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 nonché le prescrizioni di cui all’articolo 33 di tale regolamento delegato;]]]

(2) e/o

[II.2.8.3.

non indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) né contemplati dal programma di eradicazione dell’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati:

(2)

[II.2.8.3.1.

senza alcuna condizione, e

(2) e/o

[II.2.8.3.2.

alle condizioni di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 5, del regolamento delegato (UE) 2020/689, e

(2) e/o

[II.2.8.3.3.

alle condizioni di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 6, del regolamento delegato (UE) 2020/689, e

(2) e/o

[II.2.8.3.4.

alle condizioni di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 7, del regolamento delegato (UE) 2020/689, e

(2) e/o

[II.2.8.3.5.

alle condizioni di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 8, del regolamento delegato (UE) 2020/689, e

sono soddisfatte le prescrizioni di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 nonché le prescrizioni di cui all’articolo 33 di tale regolamento delegato;]]]]

II.3.

per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall’operatore, gli animali provengono da stabilimenti in cui non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate;

II.4.

sono adottati provvedimenti per trasportare la partita conformemente all’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2020/688;

II.5.

il presente certificato sanitario è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali via mare/per via navigabile, il periodo di validità del certificato può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile;

(2)(6) [II.6.

dalla data di partenza dai loro stabilimenti di origine e prima della data di arrivo al presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta, nessuno degli animali della partita è stato sottoposto a più di due operazioni di raccolta, e:

(2)

[essi provengono dai loro stabilimenti di origine.]]

(2) oppure

[almeno uno degli animali della partita è stato sottoposto a un’operazione di raccolta in uno stabilimento riconosciuto.]]

(2) oppure

[almeno uno degli animali della partita è stato sottoposto a due operazioni di raccolta in stabilimenti riconosciuti.]]

Attestato relativo al benessere degli animali

Al momento dell’ispezione gli animali di cui al presente certificato sanitario erano idonei al trasporto, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, lungo il tragitto previsto con partenza il … (indicare la data).

Note

Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare all’articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell’Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l’allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all’Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all’allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.11

:

"Luogo di spedizione": indicare uno stabilimento di origine degli animali della partita o uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429.

Casella I.12

:

"Luogo di destinazione": indicare uno stabilimento di destinazione finale della partita o uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429.

Casella I.17

:

"Documenti di accompagnamento": nel caso in cui gli animali siano spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di origine possono essere indicati i numeri di riferimento dei documenti ufficiali sulla base dei quali è rilasciato il certificato sanitario per la partita in questione nel presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.

Nel caso in cui gli animali siano spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di passaggio devono essere indicati i numeri di riferimento dei certificati sulla base dei quali è rilasciato il certificato sanitario per la partita in questione nel presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.

Casella I.30

:

"Numero di identificazione": indicare il numero di identificazione di ciascun animale.

Parte II

(1)

La partita può essere costituita da uno o più animali.

(2)

Cancellare la dicitura non pertinente.

(3)

Indicare il nome delle malattie.

(4)

Indicare il riferimento specifico agli articoli, al titolo e al numero degli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione che prevedono tali prescrizioni.

(5)

Indicare gli attestati specifici previsti e richiesti dagli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione, di cui all’articolo 126, paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), del regolamento (UE) 2016/429.

(6)

Applicabile nel caso in cui la partita sia spedita dallo stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

 

Qualifica e titolo

 

Nome dell’unità di controllo locale

 

Codice dell’unità di controllo locale

 

Data

 

 

 

Timbro

 

Firma"

 

;

6)

il capitolo 30 è sostituito dal seguente:

"CAPITOLO 30

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI PARTITE DI SPERMA DI OVINI E CAPRINI RACCOLTO, TRASFORMATO E IMMAGAZZINATO CONFORMEMENTE AL REGOLAMENTO (UE) 2016/429 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO E AL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/686 DELLA COMMISSIONE DOPO IL 20 APRILE 2021, SPEDITE DAL CENTRO DI RACCOLTA DELLO SPERMA IN CUI LO SPERMA È STATO RACCOLTO (MODELLO "OV/CAP-SEM-A-INTRA")

Parte I:   descrizione della partita

UNIONE EUROPEA

INTRA


I.1

Speditore

 

I.2

Riferimento IMSOC

 

 

 

Nome

 

I.2a.

Riferimento locale

 

 

 

Indirizzo

 

I.3

Autorità centrale competente

 

CODICE QR

 

 

 

Paese

Codice ISO del paese

I.4

Autorità locale competente

 

 

I.5

Destinatario

 

I.6

Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento

 

Nome

 

 

Nome

N. di registrazione

 

Indirizzo

 

 

Indirizzo

 

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Paese

Codice ISO del paese

I.7

Paese di origine

Codice ISO del paese

I.9

Paese di destinazione

Codice ISO del paese

I.8

Regione di origine

Codice

I.10

Regione di destinazione

Codice

I.11

Luogo di spedizione

 

I.12

Luogo di destinazione

 

 

Nome

N. di registrazione/di riconoscimento

 

Nome

N. di registrazione/di riconoscimento

 

Indirizzo

 

 

Indirizzo

 

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Paese

Codice ISO del paese

I.13

Luogo di carico

I.14

Data e ora della partenza


I.15

Mezzo di trasporto

 

I.16

Trasportatore

 

☐ Nave

☐ Aeromobile

 

Nome

N. di registrazione/di autorizzazione

 

Indirizzo

 

 

☐ Treno

☐ Veicolo stradale

 

Paese

Codice ISO del paese

I.17

Documenti di accompagnamento

 

Identificazione

☐ Altro

 

Tipo

Codice

 

Documento

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Riferimento del documento commerciale

 


I.18

Temperatura di trasporto

☐ Ambiente

☐ Di refrigerazione

☐ Di congelamento

I.19

Numero del contenitore/numero del sigillo

 

N. del contenitore

N. del sigillo

 


I.20

Certificato come o per

☐ Ulteriore detenzione

☐ Macellazione

☐ Stabilimento confinato

☐ Materiale germinale

☐ Equino registrato

☐ Circo itinerante/esibizione di animali

☐ Esposizione

☐ Evento o attività in prossimità delle frontiere

☐ Rilascio in natura

☐ Centro di spedizione

☐ Zona di stabulazione/centro di depurazione

☐ Stabilimento di acquacoltura ornamentale

☐ Ulteriore trasformazione

☐ Fertilizzanti organici e ammendanti

☐ Uso tecnico

☐ Stabilimento di quarantena o simile

☐ Prodotti destinati al consumo umano

☐ Impollinazione

☐ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano

☐ Altro


I.21

☐ Per il transito attraverso un paese terzo

 

Paese terzo

Codice ISO del paese

 

Punto di uscita

Codice del posto di controllo frontaliero

 

Punto di ingresso

Codice del posto di controllo frontaliero


I.22

☐ Per il transito attraverso uno o più Stati membri

I.23

☐ Per l’esportazione

 

Stato membro

Codice ISO del paese

 

Paese terzo

Codice ISO del paese

 

Stato membro

Codice ISO del paese

 

Punto di uscita

Codice del posto di controllo frontaliero

 

Stato membro

Codice ISO del paese

 

 

 


I.24

Tempo previsto per il trasporto

I.25

Giornale di viaggio

☐ Sì

☐ No

I.26

Numero totale di colli

I.27

Quantità totale

I.28

Peso netto/peso lordo totale (kg)

I.29

Spazio totale previsto per la partita


I.30

Descrizione della partita

Codice NC

Specie

Sottospecie/categoria

Sesso

Sistema di identificazione

Numero di identificazione

Età

Quantità

 

 

 

 

 

 

 

Tipo

Regione di origine

 

Deposito frigorifero

 

Marchio di identificazione

Tipo di imballaggio

 

Peso netto

 

 

 

 

 

 

 

 

Macello

 

Tipo di trattamento

 

Natura del prodotto

Numero di colli

 

Lotto n.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di raccolta/di produzione

 

Impianto di fabbricazione

Numero di riconoscimento o di registrazione dell’impianto/dello stabilimento/del centro

Prova

 

Parte II:   certificazione

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato OV/CAP-SEM-A-INTRA

 

II. Informazioni sanitarie

II.a.

Riferimento del certificato

II.b.

Riferimento IMSOC

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

(1)

[II.1.

lo sperma di [ovini] (1) [caprini] (1) di cui alla parte I:

II.1.1.

è stato raccolto, trasformato e immagazzinato, e spedito da un centro di raccolta dello sperma (2) che è riconosciuto e inserito in un registro dall’autorità competente;

II.1.2.

è stato raccolto, trasformato e immagazzinato, e spedito da un centro di raccolta dello sperma che soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all’allegato I, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione;

(1)

[II.1.3.

è spedito da un centro di raccolta dello sperma o da una zona non soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti gli ovini e i caprini istituite a causa di malattie elencate pertinenti per tali specie o malattie soggette a misure di emergenza pertinenti per tali specie, o tali restrizioni non si applicano al presente sperma in quanto è stato raccolto prima dell’istituzione delle restrizioni, e non è stato a contatto con altro sperma di stato sanitario inferiore per un periodo di tempo sufficiente;]]

(1) oppure

[II.1.3.

è spedito da un centro di raccolta dello sperma o da una zona soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti gli ovini e i caprini istituite per … (3), ma sono state concesse deroghe alle restrizioni dei movimenti, e:

(1)

[è conforme alle prescrizioni di cui … (4);]]]

(1)

[e, in particolare, è … (5);]]]

(1) oppure

[II.1.

lo sperma di [ovini] (1) [caprini] (1) di cui alla parte I è stato raccolto, trasformato e immagazzinato, e spedito:

(1)

[II.1.1.

[da uno stabilimento o da una zona non soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti gli ovini e i caprini istituite a causa di malattie elencate pertinenti per tali specie o malattie soggette a misure di emergenza pertinenti per tali specie, e non è stato a contatto con altro sperma di stato sanitario inferiore per un periodo di tempo sufficiente;]

(1) oppure

[II.1.1.

da uno stabilimento o da una zona soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti gli ovini e i caprini istituite per … (3), ma sono state concesse deroghe alle restrizioni dei movimenti, e:

(1)

[è conforme alle prescrizioni di cui … (4);]]

(1)

[e, in particolare, è … (5);]]

II.1.2.

dallo stabilimento in cui gli animali donatori sono detenuti, secondo quanto previsto all’articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2020/686, e:

II.1.2.1.

l’operatore ha ottenuto il consenso preliminare dell’autorità competente dello Stato membro di destinazione ad accettare la partita;

II.1.2.2.

gli animali donatori sono stati sottoposti a esame clinico da parte di un veterinario prima della data di raccolta dello sperma;

II.1.2.3.

l’operatore conserva presso lo stabilimento una documentazione che contiene almeno le informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/686;]

II.2.

lo sperma di cui alla parte I è destinato alla riproduzione artificiale ed è stato ottenuto da animali donatori che:

II.2.1.

sono nati e sono rimasti sin dalla nascita nell’Unione o sono entrati nell’Unione conformemente alle prescrizioni per l’ingresso nell’Unione;

II.2.2.

provenivano, prima della data di inizio della quarantena di cui al punto II.2.6, da stabilimenti situati in uno Stato membro o in una sua zona o da stabilimenti soggetti al controllo ufficiale dell’autorità competente in un paese terzo o territorio o in una loro zona:

II.2.2.1.

situati in una zona in cui l’afta epizootica non è stata segnalata in un raggio di 10 km attorno allo stabilimento per almeno 30 giorni e in cui l’afta epizootica non è stata segnalata per almeno tre mesi, e:

(1)

[gli animali donatori non sono stati vaccinati contro l’afta epizootica;]

(1) oppure

[gli animali donatori sono stati vaccinati contro l’afta epizootica nei 12 mesi precedenti la data di raccolta dello sperma ma non negli ultimi 30 giorni immediatamente precedenti la data di raccolta dello sperma, e il 5 % (con un minimo di cinque paillette) di ciascun quantitativo di sperma raccolto dall’animale donatore in qualunque momento è sottoposto, con esito negativo, a una prova di isolamento del virus per l’afta epizootica;]

II.2.2.2.

indenni da infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis e gli animali donatori, in precedenza, non sono mai stati detenuti in uno stabilimento di stato sanitario inferiore;

(1) (6)

[II.2.2.3.

in cui non sono stati segnalati casi di infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) negli ultimi 42 giorni;]

(1) (7)

[II.2.2.3.

in cui è stata effettuata la sorveglianza per l’infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) sui caprini detenuti negli stabilimenti per almeno 12 mesi a norma dell’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione e, qualora durante tale periodo siano stati segnalati casi di infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) nei caprini detenuti nello stabilimento, sono state adottate misure conformemente all’allegato II, parte 1, punto 3, di tale regolamento delegato;]

II.2.2.4.

in cui la surra (Trypanosoma evansi) non è stata segnalata negli ultimi 30 giorni, e:

(1)

[negli stabilimenti la surra non è stata segnalata negli ultimi due anni;]

(1) oppure

[negli stabilimenti la surra è stata segnalata negli ultimi due anni e dopo la data dell’ultimo focolaio gli stabilimenti interessati sono rimasti soggetti a restrizioni dei movimenti fino alla data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dagli stabilimenti e gli animali rimanenti negli stabilimenti sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra, effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dagli stabilimenti;]

(1) (6)

[II.2.2.5.

in cui l’epididimite ovina (Brucella ovis) non è stata segnalata negli ultimi 12 mesi;]

(1) (11)

[II.2.2.6.

in cui, negli ultimi 60 giorni precedenti la loro permanenza negli impianti di quarantena di cui al punto II.2.6, sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca dell’epididimite ovina (Brucella ovis), o a qualsiasi altra prova per la ricerca dell’epididimite ovina (Brucella ovis) con sensibilità e specificità equivalenti documentate, come richiesto conformemente all’allegato II, parte 3, capitolo I, punto 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/686;]

II.2.3.

non presentavano sintomi né segni clinici di malattie animali trasmissibili il giorno della loro ammissione in un centro di raccolta dello sperma e alla data della raccolta dello sperma;

II.2.4.

sono identificati individualmente come previsto all’articolo 45, paragrafo 2 o 4, o all’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione;

II.2.5.

almeno nei 30 giorni precedenti la data della prima raccolta dello sperma e durante il periodo di raccolta:

II.2.5.1.

sono stati detenuti in stabilimenti situati in una zona non soggetta a restrizioni dei movimenti istituite in seguito all’insorgere di afta epizootica, infezione da virus della peste bovina, infezione da virus della febbre della Rift Valley, infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini e dei caprini o pleuropolmonite contagiosa caprina o di una malattia emergente pertinente per gli ovini e i caprini;

II.2.5.2.

sono stati detenuti in un unico stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis, infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis), rabbia, carbonchio ematico, surra (Trypanosoma evansi), infezione da virus della malattia emorragica epizootica, infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e, nel caso di ovini e dei caprini che sono detenuti insieme a ovini, epididimite ovina (Brucella ovis);

II.2.5.3.

non sono stati a contatto con animali provenienti da stabilimenti situati in una zona soggetta a restrizioni dei movimenti in seguito all’insorgere di malattie di cui al punto II.2.5.1, o da stabilimenti che non soddisfano le condizioni di cui al punto II.2.5.2;

II.2.5.4.

non sono stati utilizzati per la riproduzione naturale;

II.2.6.

sono stati sottoposti a quarantena per almeno 28 giorni in un impianto di quarantena in cui erano presenti solo altri artiodattili di stato sanitario almeno equivalente che, il giorno di ammissione degli animali donatori nel centro di raccolta dello sperma, rispettava le seguenti condizioni:

II.2.6.1.

era situato in una zona non soggetta a restrizioni dei movimenti istituite per malattie di cui al punto II.2.5.1, o era soggetto a deroga come indicato al punto II.1.1, se del caso;

II.2.6.2.

per almeno 30 giorni non è stata segnalata nessuna delle malattie di cui al punto II.2.5.2;

II.2.6.3.

era situato in una zona in cui l’afta epizootica non è stata segnalata in un raggio di 10 km attorno a tale impianto di quarantena per almeno 30 giorni;

II.2.6.4.

non è stato interessato da focolai di afta epizootica almeno nei tre mesi precedenti la data di ammissione degli animali donatori nel centro di raccolta dello sperma;

II.2.7.

sono stati detenuti in un centro di raccolta dello sperma:

II.2.7.1.

che era situato in una zona non soggetta a restrizioni dei movimenti istituite per malattie di cui al punto II.2.5.1, o era soggetto a deroga come indicato al punto II.1.1, se del caso;

II.2.7.2.

in cui non è stata segnalata nessuna delle malattie di cui al punto II.2.5.2 almeno nei 30 giorni precedenti la data di raccolta dello sperma, e:

(1) (9)

[almeno nei 30 giorni successivi alla data della raccolta;]

(1) (10) oppure

[fino alla data di partenza della partita di sperma verso un altro Stato membro;]

II.2.7.3.

situato in una zona in cui l’afta epizootica non è stata segnalata in un raggio di 10 km attorno a tale centro di raccolta dello sperma per almeno 30 giorni; e

(1) (9)

[indenne da afta epizootica almeno nei tre mesi precedenti la data di raccolta dello sperma e nei 30 giorni successivi alla data di raccolta;]

(1) (10) oppure

[indenne da afta epizootica almeno nei tre mesi precedenti la data di raccolta dello sperma e fino alla data di spedizione della partita di sperma in un altro Stato membro e gli animali donatori sono rimasti nel centro di raccolta dello sperma per un periodo continuativo almeno pari ai 30 giorni immediatamente precedenti la data di raccolta dello sperma;]

II.2.8.

soddisfano almeno una delle seguenti condizioni per quanto riguarda l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24):

(1)

[II.2.8.1.

sono stati detenuti almeno nei 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma e durante tale raccolta in uno Stato membro o in una sua zona indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) in cui non è stato confermato nessun caso di infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) nella popolazione animale interessata negli ultimi 24 mesi;]

(1) oppure

[II.2.8.2.

sono stati detenuti in una zona stagionalmente indenne dalla febbre catarrale degli ovini durante il periodo stagionalmente indenne da tale malattia, almeno nei 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma e durante tale raccolta, in uno Stato membro o in una sua zona aventi un programma di eradicazione approvato per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24);]

(1) oppure

[II.2.8.3.

sono stati detenuti in una zona stagionalmente indenne dalla febbre catarrale degli ovini durante il periodo stagionalmente indenne da tale malattia, almeno nei 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma e durante tale raccolta, in uno Stato membro o in una sua zona in cui l’autorità competente del luogo di origine della partita di sperma ha ottenuto per iscritto il consenso preliminare dell’autorità competente dello Stato membro di destinazione per quanto riguarda le condizioni per l’istituzione di tale zona stagionalmente indenne e l’accettazione della partita di sperma;]

(1) e/o

[II.2.8.4.

sono stati detenuti in uno stabilimento protetto dai vettori almeno nei 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma e durante tale raccolta;]

(1) e/o

[II.2.8.5.

sono stati sottoposti a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi ai sierotipi 1-24 del virus della febbre catarrale degli ovini effettuata, con esito negativo, tra 28 e 60 giorni dalla data di ciascuna raccolta dello sperma;]

(1) e/o

[II.2.8.6.

sono stati sottoposti a una prova di identificazione dell’agente del virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) effettuata, con esito negativo, su campioni di sangue prelevati all’inizio e alla fine della raccolta dello sperma e durante tale raccolta, a intervalli di almeno sette giorni, in caso di prova di isolamento del virus, o di almeno 28 giorni, in caso di PCR;]

II.2.9.

soddisfano almeno una delle seguenti condizioni per quanto riguarda l’infezione da virus della malattia emorragica epizootica (EHDV):

(1)

[II.2.9.1.

sono stati detenuti almeno nei 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma e durante tale raccolta in uno Stato membro o in una sua zona in cui l’EHDV non è stato segnalato in un raggio di 150 km attorno allo stabilimento per almeno due anni;]

(1) oppure

[II.2.9.2.

sono stati detenuti in una zona stagionalmente indenne durante il periodo stagionalmente indenne almeno nei 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma e durante tale raccolta;]

(1) e/o

[II.2.9.3.

sono stati detenuti in uno stabilimento protetto dai vettori almeno nei 60 giorni precedenti la raccolta dello sperma e durante tale raccolta;]

(1) oppure

[II.2.9.4.

soggiornavano nello Stato membro in cui, in base ad accertamenti ufficiali, sono presenti i seguenti sierotipi dell’EHDV: … e sono stati sottoposti, con esito negativo in ciascun caso, alle seguenti prove effettuate in un laboratorio ufficiale:

(1)

[II.2.9.4.1.

una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi all’EHDV effettuata, con esito negativo, almeno ogni 60 giorni durante tutto il periodo di raccolta e tra 28 e 60 giorni dalla data di raccolta finale dello sperma;]]

(1) e/o

[II.2.9.4.2.

una prova di identificazione dell’agente dell’EHDV effettuata, con esito negativo, su campioni di sangue prelevati all’inizio e alla fine della raccolta dello sperma e durante tale raccolta, a intervalli di almeno sette giorni, in caso di prova di isolamento del virus, o di almeno 28 giorni, in caso di PCR;]]

(1) (8)

[II.2.10.

sono stati sottoposti, con esito negativo, alle seguenti prove, effettuate su campioni prelevati nei 30 giorni precedenti la data di inizio della quarantena di cui al punto II.2.6, richieste conformemente all’allegato II, parte 3, capitolo I, punto 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/686:

II.2.10.1.

per quanto riguarda l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis, una prova sierologica di cui all’allegato I, parte 1, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688;

(1) (11)

[II.2.10.2.

per quanto riguarda l’epididimite ovina (Brucella ovis), una prova sierologica o qualsiasi altra prova con sensibilità e specificità equivalenti documentate;]

II.2.11.

sono stati sottoposti, con esito negativo, alle seguenti prove, effettuate su campioni prelevati almeno 21 giorni dopo la data di inizio della quarantena di cui al punto II.2.6, richieste conformemente all’allegato II, parte 3, capitolo I, punto 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2020/686:

II.2.11.1.

per quanto riguarda l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis, una prova sierologica di cui all’allegato I, parte 1, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688;

(1) (11)

[II.2.11.2.

per quanto riguarda l’epididimite ovina (Brucella ovis), una prova sierologica o qualsiasi altra prova con sensibilità e specificità equivalenti documentate;]

II.2.12.

nel centro di raccolta dello sperma sono stati sottoposti almeno una volta all’anno alle seguenti prove di routine obbligatorie, richieste conformemente all’allegato II, parte 3, capitolo I, punto 2, del regolamento delegato (UE) 2020/686:

II.2.12.1.

per quanto riguarda l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis, una prova sierologica di cui all’allegato I, parte 1, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688;

(1) (11)

[II.2.12.2.

per quanto riguarda l’epididimite ovina (Brucella ovis), una prova sierologica o qualsiasi altra prova con sensibilità e specificità equivalenti documentate;]]

(1) (12)

[II.2.13.

sono stati sottoposti, con esito negativo, alle seguenti prove, effettuate su campioni prelevati nei 30 giorni precedenti la raccolta dello sperma:

II.2.13.1.

per quanto riguarda l’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis, una prova sierologica di cui all’allegato I, parte 1, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688;

(1) (11)

[II.2.13.2.

per quanto riguarda l’epididimite ovina (Brucella ovis), una prova sierologica o qualsiasi altra prova con sensibilità e specificità equivalenti documentate;]]

II.3.

lo sperma di cui alla parte I:

(1) (8)

[II.3.1.

è stato raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui all’allegato III, parte 1, punti 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/686;]

II.3.2.

è collocato in paillette o altri contenitori sui quali il marchio è apposto conformemente alle prescrizioni di cui all’articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/686 e tale marchio è indicato nella casella I.30;

II.3.3.

è trasportato in un recipiente che:

II.3.3.1.

è stato sigillato e numerato prima della data di spedizione dal centro di raccolta dello sperma sotto la responsabilità del veterinario del centro, o da un veterinario ufficiale, e il sigillo reca il numero indicato nella casella I.19;

II.3.3.2.

è stato pulito e disinfettato o sterilizzato prima dell’uso, o è un recipiente monouso;

(1) (9)

[II.3.3.3.

è stato riempito con un agente criogeno non utilizzato in precedenza per altro materiale;]

(1)

[II.3.4.

[è stato raccolto da animali che sono rimasti continuativamente dalla nascita in una o più aziende riconosciute come aventi un rischio trascurabile o controllato di scrapie classica a norma dell’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, salvo per il periodo in cui sono stati tenuti presso un centro di raccolta dello sperma che, durante tale periodo, soddisfaceva le condizioni di cui all’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.3, lettera c), punto iv), del regolamento (CE) n. 999/2001;]]

(1) oppure

[II.3.4.

è stato raccolto da animali che sono rimasti continuativamente negli ultimi tre anni prima della raccolta in una o più aziende che, durante tale periodo, soddisfacevano le condizioni di cui all’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.3, lettere da a) a f), del regolamento (CE) n. 999/2001, salvo per il periodo in cui sono stati tenuti presso un centro di raccolta dello sperma che, durante tale periodo, soddisfaceva le condizioni di cui all’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.3, lettera c), punto iv), del regolamento (CE) n. 999/2001;]]

(1) oppure

[II.3.4.

è stato raccolto da animali che sono rimasti continuativamente dalla nascita in uno Stato membro o in una zona di uno Stato membro elencati nell’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.3, del regolamento (CE) n. 999/2001 come aventi uno status di rischio trascurabile per la scrapie classica;]]

(1) oppure

[II.3.4.

è stato raccolto da ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR;]]

(1) (15) oppure

[II.3.4.

è stato raccolto da caprini portatori di almeno uno degli alleli K222, D146 o S146;]]

(1) (13)

[II.4.

qualora allo sperma di cui alla parte I siano stati aggiunti un antibiotico o una miscela di antibiotici:

II.4.1.

l’antibiotico o la miscela di antibiotici seguenti sono stati aggiunti allo sperma dopo la diluizione finale, o sono contenuti nei diluenti per lo sperma utilizzati: … (14);

II.4.2.

immediatamente dopo l’aggiunta degli antibiotici, e prima di qualsiasi eventuale congelamento, lo sperma diluito è stato tenuto a una temperatura di almeno 5 °C per non meno di 45 minuti, o a una combinazione tempo-temperatura con un’attività battericida equivalente documentata.]

Note

Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare all’articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell’Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l’allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all’Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all’allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.11

:

"Luogo di spedizione": indicare il numero di riconoscimento unico e il nome e l’indirizzo del centro di raccolta dello sperma o, nel caso di uno stabilimento di cui all’articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2020/686, il numero di registrazione unico e l’indirizzo dello stabilimento di spedizione della partita di sperma.

Casella I.12

:

"Luogo di destinazione": indicare l’indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento a cui la partita di sperma è destinata.

Casella I.19

:

va indicato il numero del sigillo.

Casella I.26

:

il numero totale di contenitori, che deve corrispondere al numero di recipienti.

Casella I.30

:

"Specie": scegliere tra " Ovis aries " o " Capra hircus ", a seconda dei casi.

"Tipo": sperma.

"Numero di identificazione": indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore.

"Marchio di identificazione": indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri contenitori in cui è collocato lo sperma della partita.

"Data di raccolta/di produzione": indicare la data in cui lo sperma della partita è stato raccolto.

"Numero di riconoscimento o di registrazione dell’impianto/dello stabilimento/del centro": indicare il numero di riconoscimento unico del centro di raccolta dello sperma o, nel caso di uno stabilimento di cui all’articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2020/686, il numero di registrazione unico dello stabilimento in cui lo sperma della partita è stato raccolto.

"Quantità": indicare il numero di paillette o altri contenitori con lo stesso marchio.

"Prova": per la prova per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini indicare "punto II.2.8.5" o "punto II.2.8.6", o entrambi, e per la prova per la malattia emorragica epizootica indicare "punto II.2.9.4.1" o "punto II.2.9.4.2", o entrambi, se del caso.

Parte II

(1)

Cancellare la dicitura non pertinente.

(2)

Solo i centri di raccolta dello sperma riconosciuti dall’autorità competente e inseriti nel registro di cui all’articolo 101, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e all’articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2020/686.

(3)

Indicare il nome della malattia o delle malattie.

(4)

Indicare il riferimento specifico agli articoli, al titolo e al numero degli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione che prevedono tali prescrizioni.

(5)

Indicare gli attestati specifici previsti e richiesti dagli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione, di cui all’articolo 159, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429.

(6)

Applicabile agli ovini.

(7)

Applicabile ai caprini.

(8)

Applicabile allo sperma raccolto in un centro di raccolta dello sperma.

(9)

Applicabile allo sperma congelato.

(10)

Applicabile allo sperma fresco e refrigerato.

(11)

Applicabile agli ovini e ai caprini che sono detenuti insieme a ovini.

(12)

Applicabile allo sperma raccolto in uno stabilimento in cui gli animali donatori sono detenuti, secondo quanto previsto all’articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2020/686.

(13)

Attestato obbligatorio nel caso in cui siano stati aggiunti antibiotici.

(14)

Indicare i nomi degli antibiotici aggiunti e la loro concentrazione o la denominazione commerciale del diluente per lo sperma contenente antibiotici.

(15)

Alternativa applicabile a decorrere dal 14 aprile 2024.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

 

Qualifica e titolo

 

Nome dell’unità di controllo locale

 

Codice dell’unità di controllo locale

 

Data

 

 

 

Timbro

 

Firma"

 

;

7)

il capitolo 33 è sostituito dal seguente:

"CAPITOLO 33

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO PER I MOVIMENTI TRA STATI MEMBRI DI PARTITE DI OVOCITI ED EMBRIONI DI OVINI E CAPRINI, RACCOLTI O PRODOTTI, TRASFORMATI E IMMAGAZZINATI CONFORMEMENTE AL REGOLAMENTO (UE) 2016/429 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO E AL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/686 DELLA COMMISSIONE DOPO IL 20 APRILE 2021, SPEDITE DAL GRUPPO DI RACCOLTA O DI PRODUZIONE DI EMBRIONI CHE HA RACCOLTO O PRODOTTO GLI OVOCITI O GLI EMBRIONI (MODELLO "OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-INTRA")

Parte I:   descrizione della partita

UNIONE EUROPEA

INTRA


I.1

Speditore

 

I.2

Riferimento IMSOC

 

 

 

Nome

 

I.2a.

Riferimento locale

 

 

 

Indirizzo

 

I.3

Autorità centrale competente

 

CODICE QR

 

 

 

Paese

Codice ISO del paese

I.4

Autorità locale competente

 

 

I.5

Destinatario

 

I.6

Operatore che procede alle operazioni di raccolta indipendentemente da uno stabilimento

 

Nome

 

 

Nome

N. di registrazione

 

Indirizzo

 

 

Indirizzo

 

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Paese

Codice ISO del paese

I.7

Paese di origine

Codice ISO del paese

I.9

Paese di destinazione

Codice ISO del paese

I.8

Regione di origine

Codice

I.10

Regione di destinazione

Codice

I.11

Luogo di spedizione

 

I.12

Luogo di destinazione

 

 

Nome

N. di registrazione/di riconoscimento

 

Nome

N. di registrazione/di riconoscimento

 

Indirizzo

 

 

Indirizzo

 

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Paese

Codice ISO del paese

I.13

Luogo di carico

I.14

Data e ora della partenza


I.15

Mezzo di trasporto

 

I.16

Trasportatore

 

☐ Nave

☐ Aeromobile

 

Nome

N. di registrazione/di autorizzazione

 

Indirizzo

 

 

☐ Treno

☐ Veicolo stradale

 

Paese

Codice ISO del paese

I.17

Documenti di accompagnamento

 

Identificazione

☐ Altro

 

Tipo

Codice

 

Documento

 

Paese

Codice ISO del paese

 

Riferimento del documento commerciale

 


I.18

Temperatura di trasporto

☐ Ambiente

☐ Di refrigerazione

☐ Di congelamento

I.19

Numero del contenitore/numero del sigillo

 

N. del contenitore

N. del sigillo

 


I.20

Certificato come o per

☐ Ulteriore detenzione

☐ Macellazione

☐ Stabilimento confinato

☐ Materiale germinale

☐ Equino registrato

☐ Circo itinerante/esibizione di animali

☐ Esposizione

☐ Evento o attività in prossimità delle frontiere

☐ Rilascio in natura

☐ Centro di spedizione

☐ Zona di stabulazione/centro di depurazione

☐ Stabilimento di acquacoltura ornamentale

☐ Ulteriore trasformazione

☐ Fertilizzanti organici e ammendanti

☐ Uso tecnico

☐ Stabilimento di quarantena o simile

☐ Prodotti destinati al consumo umano

☐ Impollinazione

☐ Animali acquatici vivi destinati al consumo umano

☐ Altro


I.21

☐ Per il transito attraverso un paese terzo

 

Paese terzo

Codice ISO del paese

 

Punto di uscita

Codice del posto di controllo frontaliero

 

Punto di ingresso

Codice del posto di controllo frontaliero


I.22

☐ Per il transito attraverso uno o più Stati membri

I.23

☐ Per l’esportazione

 

Stato membro

Codice ISO del paese

 

Paese terzo

Codice ISO del paese

 

Stato membro

Codice ISO del paese

 

Punto di uscita

Codice del posto di controllo frontaliero

 

Stato membro

Codice ISO del paese

 

 

 


I.24

Tempo previsto per il trasporto

I.25

Giornale di viaggio

☐ Sì

☐ No

I.26

Numero totale di colli

I.27

Quantità totale

I.28

Peso netto/peso lordo totale (kg)

I.29

Spazio totale previsto per la partita


I.30

Descrizione della partita

Codice NC

Specie

Sottospecie/categoria

Sesso

Sistema di identificazione

Numero di identificazione

Età

Quantità

 

 

 

 

 

 

 

Tipo

Regione di origine

 

Deposito frigorifero

 

Marchio di identificazione

Tipo di imballaggio

 

Peso netto

 

 

 

 

 

 

 

 

Macello

 

Tipo di trattamento

 

Natura del prodotto

Numero di colli

 

Lotto n.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data di raccolta/di produzione

 

Impianto di fabbricazione

Numero di riconoscimento o di registrazione dell’impianto/dello stabilimento/del centro

Prova

 

Parte II:   certificazione

UNIONE EUROPEA

Modello di certificato OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-INTRA

 

II. Informazioni sanitarie

II.a.

Riferimento del certificato

II.b.

Riferimento IMSOC

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

(1)[II.1.

gli [ovociti] (1) [embrioni concepiti in vivo] (1) di [ovini] (1) [caprini] (1) di cui alla parte I sono stati raccolti, trasformati e immagazzinati, e spediti da un gruppo di raccolta di embrioni (2) che:

II.1.1.

è riconosciuto e inserito in un registro dall’autorità competente;

II.1.2.

soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all’allegato I, parte 2, del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione;]

(1)[II.1.

gli [ovociti] (1) [embrioni prodotti in vitro] (1) [embrioni micromanipolati] (1) di [ovini] (1) [caprini] (1) di cui alla parte I sono stati raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati, e spediti da un gruppo di produzione di embrioni (2) che:

II.1.1.

è riconosciuto e inserito in un registro dall’autorità competente;

II.1.2.

soddisfa le prescrizioni per quanto riguarda le responsabilità, le procedure operative, le strutture e le attrezzature di cui all’allegato I, parti 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2020/686;]

II.2.

la partita è costituita da [ovociti] (1) [embrioni] (1) della specie [ovina] (1) [caprina] (1) che, per quanto riguarda la scrapie classica:

(1)

[sono stati raccolti da animali che sono rimasti continuativamente dalla nascita in una o più aziende riconosciute come aventi un rischio trascurabile o controllato di scrapie classica a norma dell’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio;]

(1) oppure

[sono stati raccolti da animali che sono rimasti continuativamente negli ultimi tre anni prima della raccolta in una o più aziende che, durante tale periodo, soddisfacevano le condizioni di cui all’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.3, lettere da a) a f), del regolamento (CE) n. 999/2001;]

(1) oppure

[sono stati raccolti da animali che sono rimasti continuativamente dalla nascita in uno Stato membro o in una zona di uno Stato membro elencati nell’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.3, del regolamento (CE) n. 999/2001 come aventi uno status di rischio trascurabile per la scrapie classica;]

(1) oppure

[sono stati raccolti da ovini portatori di almeno un allele ARR;]

(1) (15) oppure

[sono stati raccolti da caprini portatori di almeno uno degli alleli K222, D146 o S146;]

II.3.

gli [ovociti] (1) [embrioni] (1) di cui alla parte I sono destinati alla riproduzione artificiale e sono stati ottenuti da animali donatori che:

II.3.1.

sono nati e sono rimasti sin dalla nascita nell’Unione o sono entrati nell’Unione conformemente alle prescrizioni per l’ingresso nell’Unione;

II.3.2.

provengono da stabilimenti situati in uno Stato membro o in una sua zona o da stabilimenti soggetti al controllo ufficiale dell’autorità competente in un paese terzo o territorio o in una loro zona:

II.3.2.1.

indenni da infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis e, in precedenza, non sono mai stati detenuti in uno stabilimento di stato sanitario inferiore;

(1) (6)

[II.3.2.2.

in cui non sono stati segnalati casi di infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) negli ultimi 42 giorni precedenti la data di [raccolta] (1) [produzione] (1) degli [ovociti] (1) [embrioni] (1);]

(1) (7)

[II.3.2.2.

in cui è stata effettuata la sorveglianza per l’infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) sui caprini detenuti negli stabilimenti almeno nei 12 mesi precedenti la data di [raccolta] (1) [produzione] (1) degli [ovociti] (1) [embrioni] (1) a norma dell’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione e, qualora durante tale periodo siano stati segnalati casi di infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) nei caprini detenuti nello stabilimento, sono state adottate misure conformemente all’allegato II, parte 1, punto 3, di tale regolamento delegato;]

II.3.2.3.

in cui la surra (Trypanosoma evansi) non è stata segnalata negli ultimi 30 giorni precedenti la data di [raccolta] (1) [produzione] (1) degli [ovociti] (1) [embrioni] (1), e:

(1)

[negli stabilimenti la surra non è stata segnalata negli ultimi due anni precedenti la data di [raccolta] (1) [produzione] (1) degli [ovociti] (1) [embrioni] (1);]

(1) oppure

[negli stabilimenti la surra è stata segnalata negli ultimi due anni precedenti la data di [raccolta] (1) [produzione] (1) degli [ovociti] (1) [embrioni] (1) e dopo la data dell’ultimo focolaio gli stabilimenti interessati sono rimasti soggetti a restrizioni dei movimenti fino alla data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dallo stabilimento e gli animali rimanenti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra, effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dallo stabilimento;]

II.3.3.

sono stati esaminati dal veterinario del gruppo o da un membro del gruppo, senza presentare sintomi né segni clinici di malattie animali trasmissibili alla data della [raccolta] (1) [produzione] (1) degli [ovociti] (1) [embrioni] (1);

II.3.4.

sono identificati individualmente come previsto all’articolo 45, paragrafo 2 o 4, o all’articolo 46, paragrafo 1 o 3, del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione;

II.3.5.

almeno nei 30 giorni precedenti la data della prima [raccolta] (1) [produzione] (1) degli [ovociti] (1) [embrioni] (1) e durante il periodo di raccolta:

II.3.5.1.

sono stati detenuti in stabilimenti situati in una zona non soggetta a restrizioni dei movimenti istituite in seguito all’insorgere di afta epizootica, infezione da virus della peste bovina, infezione da virus della febbre della Rift Valley, infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini e dei caprini o pleuropolmonite contagiosa caprina o di una malattia emergente pertinente per gli ovini e i caprini;

II.3.5.2.

sono stati detenuti in un unico stabilimento in cui non sono stati segnalati casi di infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis, infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis), rabbia, carbonchio ematico, surra (Trypanosoma evansi), infezione da virus della malattia emorragica epizootica, infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e, nel caso di ovini e dei caprini che sono detenuti insieme a ovini, epididimite ovina (Brucella ovis);

II.3.5.3.

non sono stati a contatto con animali provenienti da stabilimenti situati in una zona soggetta a restrizioni dei movimenti in seguito all’insorgere di malattie di cui al punto II.3.5.1, o da stabilimenti che non soddisfano le condizioni di cui al punto II.3.5.2;

II.3.5.4.

non sono stati utilizzati per la riproduzione naturale;

II.3.6.

soddisfano le seguenti condizioni per quanto riguarda l’afta epizootica:

II.3.6.1.

provengono da stabilimenti:

II.3.6.1.1.

situati in una zona in cui l’afta epizootica non è stata segnalata in un raggio di 10 km attorno allo stabilimento almeno nei 30 giorni immediatamente precedenti la data di raccolta degli [ovociti] (1) [embrioni] (1);

II.3.6.1.2.

in cui l’afta epizootica non è stata segnalata almeno nei tre mesi immediatamente precedenti la data di raccolta degli [ovociti] (1) [embrioni] (1);

(1)

[II.3.6.2.

non sono stati vaccinati contro l’afta epizootica;]

(1) (5) oppure

[II.3.6.2.

sono stati vaccinati contro l’afta epizootica nei 12 mesi precedenti la data di raccolta o di produzione degli embrioni, e:

II.3.6.2.1.

non sono stati vaccinati contro l’afta epizootica almeno nei 30 giorni immediatamente precedenti la data di raccolta degli embrioni;

II.3.6.2.2.

lo sperma utilizzato per la fecondazione è stato raccolto da un maschio donatore conforme alle condizioni di cui all’allegato II, parte 5, capitolo I, punto 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/686 o lo sperma è conforme alle condizioni di cui all’allegato II, parte 5, capitolo I, punto 2, del regolamento delegato (UE) 2020/686;

II.3.6.2.3.

prima della data del congelamento, gli embrioni sono stati sottoposti a lavaggio con tripsina effettuato conformemente alle raccomandazioni del manuale IETS (6);

II.3.6.2.4.

gli embrioni congelati sono stati immagazzinati per almeno 30 giorni dalla data di raccolta e, durante questo periodo, gli animali donatori non hanno presentato alcun segno clinico di afta epizootica;]

II.3.7.

soddisfano almeno una delle seguenti condizioni per quanto riguarda l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24):

(1)

[II.3.7.1.

sono stati detenuti almeno nei 60 giorni precedenti la data di raccolta degli [ovociti] (1) [embrioni] (1) e durante il periodo di raccolta in uno Stato membro o in una sua zona indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) in cui non è stato confermato nessun caso di infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) nella popolazione animale interessata nei 24 mesi precedenti;]

(1) oppure

[II.3.7.2.

sono stati detenuti in una zona stagionalmente indenne dalla febbre catarrale degli ovini durante il periodo stagionalmente indenne da tale malattia, almeno nei 60 giorni precedenti la data di raccolta degli [ovociti] (1) [embrioni] (1) e durante il periodo di raccolta, in uno Stato membro o in una sua zona aventi un programma di eradicazione approvato per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24);]

(1) oppure

[II.3.7.3.

sono stati detenuti in una zona stagionalmente indenne dalla febbre catarrale degli ovini durante il periodo stagionalmente indenne da tale malattia, almeno nei 60 giorni precedenti la data di raccolta degli [ovociti] (1) [embrioni] (1) e durante il periodo di raccolta, in uno Stato membro o in una sua zona in cui l’autorità competente del luogo di origine della partita di [ovociti] (1) [embrioni] (1) ha ottenuto per iscritto il consenso preliminare dell’autorità competente dello Stato membro di destinazione per quanto riguarda le condizioni per l’istituzione di tale zona stagionalmente indenne e l’accettazione della partita di [ovociti] (1) [embrioni] (1);]

(1) e/o

[II.3.7.4.

sono stati detenuti in uno stabilimento protetto dai vettori almeno nei 60 giorni precedenti la data di raccolta degli [ovociti] (1) [embrioni] (1) e durante il periodo di raccolta;]

(1) e/o

[II.3.7.5.

sono stati sottoposti a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi ai sierotipi 1-24 del virus della febbre catarrale degli ovini effettuata, con esito negativo, tra 28 e 60 giorni dalla data di ciascuna raccolta degli [ovociti] (1) [embrioni] (1);]

(1) e/o

[II.3.7.6.

sono stati sottoposti a una prova di identificazione dell’agente del virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) effettuata, con esito negativo, su un campione di sangue prelevato il giorno della raccolta degli [ovociti] (1) [embrioni] (1);]

II.3.8.

soddisfano almeno una delle seguenti condizioni per quanto riguarda l’infezione da virus della malattia emorragica epizootica (EHDV):

(1)

[II.3.8.1.

sono stati detenuti almeno nei 60 giorni precedenti la data di raccolta degli [ovociti] (1) [embrioni] (1) e durante il periodo di raccolta in uno Stato membro o in una sua zona in cui l’EHDV non è stato segnalato in un raggio di 150 km attorno allo stabilimento per almeno due anni;]

(1) oppure

[II.3.8.2.

sono stati detenuti in una zona stagionalmente indenne durante il periodo stagionalmente indenne almeno nei 60 giorni precedenti la data di raccolta degli [ovociti] (1) [embrioni] (1) e durante il periodo di raccolta;]

(1) e/o

[II.3.8.3.

sono stati detenuti in uno stabilimento protetto dai vettori almeno nei 60 giorni precedenti la data di raccolta degli [ovociti] (1) [embrioni] (1) e durante il periodo di raccolta;]

(1) oppure

[II.3.8.4.

soggiornavano in uno Stato membro o in una sua zona in cui, in base ad accertamenti ufficiali, sono presenti i seguenti sierotipi dell’EHDV: … e sono stati sottoposti, con esito negativo in ciascun caso, alle seguenti prove effettuate in un laboratorio ufficiale:

(1)

[II.3.8.4.1.

una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi all’EHDV effettuata, con esito negativo, su un campione di sangue prelevato tra 28 e 60 giorni dalla data di raccolta degli [ovociti] (1) [embrioni] (1);]]

(1) e/o

[II.3.8.4.2.

una prova di identificazione dell’agente dell’EHDV effettuata, con esito negativo, su un campione di sangue prelevato alla data della raccolta degli [ovociti] (1) [embrioni] (1);]]

II.4.

gli [ovociti] (1) [embrioni] (1) di cui alla parte I:

II.4.1.

sono stati raccolti, trasformati e immagazzinati conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui all’allegato III, [parte 2] (1) [parte 3] (1) [parte 4] (1) [parte 5] (1) e parte 6, del regolamento delegato (UE) 2020/686;

II.4.2.

sono collocati in paillette o altri contenitori sui quali il marchio è apposto conformemente alle prescrizioni di cui all’articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/686 e tale marchio è indicato nella casella I.30;

II.4.3.

sono trasportati in un recipiente che:

II.4.3.1.

è stato sigillato e numerato prima della data di spedizione dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni sotto la responsabilità del veterinario del gruppo, o da un veterinario ufficiale, e il sigillo reca il numero indicato nella casella I.19;

II.4.3.2.

è stato pulito e disinfettato o sterilizzato prima dell’uso, o è un recipiente monouso;

(1) (7)

[II.4.3.3.

è stato riempito con un agente criogeno non utilizzato in precedenza per altro materiale;]

(1) (8)

[II.4.4.

sono collocati in paillette o altri contenitori sigillati in modo sicuro ed ermetico;

II.4.5.

sono trasportati in un recipiente in cui i diversi tipi sono separati gli uni dagli altri mediante compartimenti fisici o venendo collocati in sacchetti protettivi secondari;]

(1) (9)

[II.5.

gli [embrioni concepiti in vivo] (1) [embrioni prodotti in vitro] (1) [embrioni micromanipolati] (1) di cui alla parte I sono stati concepiti mediante inseminazione artificiale con sperma proveniente da un centro di raccolta dello sperma, uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale o un centro di stoccaggio di materiale germinale riconosciuto per la raccolta, la trasformazione e lo stoccaggio, o per lo stoccaggio, di sperma dall’autorità competente di uno Stato membro o dall’autorità competente di un paese terzo o territorio o di una loro zona elencati nell’allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, e che è stato raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente alle prescrizioni dell’allegato II, parte 3, capitolo I, e parte 5, capitoli II e III, e dell’allegato III, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/686;]

(1) (10)

[II.6.

l’antibiotico o la miscela di antibiotici seguenti (11) sono stati aggiunti ai mezzi utilizzati per la raccolta, la trasformazione, il lavaggio o lo stoccaggio: …]

II.7.

gli [ovociti] (1) [embrioni] (1) di cui alla parte I sono spediti:

(1)

[da un [gruppo di raccolta di embrioni] (1) [gruppo di produzione di embrioni] (1) o da una zona non soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti gli ovini e i caprini istituite a causa di malattie elencate pertinenti per tali specie o malattie soggette a misure di emergenza pertinenti per tali specie, o tali restrizioni non si applicano ai presenti ovociti o embrioni in quanto sono stati raccolti prima dell’istituzione delle restrizioni, e non sono stati a contatto con altri ovociti o embrioni di stato sanitario inferiore per un periodo di tempo sufficiente.]

(1) oppure

[da un [gruppo di raccolta di embrioni] (1) [gruppo di produzione di embrioni] (1) o da una zona soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti gli ovini e i caprini istituite per … (12), ma sono state concesse deroghe alle restrizioni dei movimenti, e:

(1)

[sono conformi alle prescrizioni di cui … (13);]]

(1)

[e, in particolare, sono … (14).]]

Note

Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare all’articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell’Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l’allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all’Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.

Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all’allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.

Parte I

Casella I.11

:

"Luogo di spedizione": indicare il numero di riconoscimento unico e il nome e l’indirizzo del gruppo di raccolta o di produzione di embrioni da cui la partita di ovociti o embrioni è spedita.

Casella I.12

:

"Luogo di destinazione": indicare l’indirizzo e il numero di registrazione o di riconoscimento unico dello stabilimento a cui la partita di ovociti o embrioni è destinata.

Casella I.19

:

va indicato il numero del sigillo.

Casella I.26

:

il numero totale di contenitori, che deve corrispondere al numero di recipienti.

Casella I.30

:

"Tipo": precisare se si tratta di embrioni concepiti in vivo, ovociti derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati.

"Specie": scegliere tra " Ovis aries " o " Capra hircus ", a seconda dei casi.

"Numero di identificazione": indicare il numero di identificazione di ciascun animale donatore.

"Marchio di identificazione": indicare il marchio apposto sulla paillette o sugli altri contenitori in cui sono collocati lo sperma, gli ovociti o gli embrioni della partita.

"Data di raccolta/di produzione": indicare la data in cui gli ovociti o gli embrioni della partita sono stati raccolti o prodotti.

"Numero di riconoscimento o di registrazione dell’impianto/dello stabilimento/del centro": indicare il numero di riconoscimento unico del gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni della partita.

"Quantità": indicare il numero di paillette o altri contenitori con lo stesso marchio.

"Prova": per la prova per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini indicare "punto II.3.7.5" o "punto II.3.7.6", o entrambi, e per la prova per la malattia emorragica epizootica indicare "punto II.3.8.4.1" o "punto II.3.8.4.2", o entrambi, se del caso.

Parte II

(1)

Cancellare la dicitura non pertinente.

(2)

Solo i gruppi di raccolta o di produzione di embrioni riconosciuti dall’autorità competente e inseriti nel registro di cui all’articolo 101, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e all’articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2020/686.

(3)

Applicabile agli ovini.

(4)

Applicabile ai caprini.

(5)

Alternativa disponibile solo per le partite di embrioni concepiti in vivo.

(6)

Manual of the International Embryo Technology Society — A procedural guide and general information for the use of embryo transfer technology emphasising sanitary procedures, pubblicato da: International Embryo Technology Society, 1 111 North Dunlap Avenue, Savoy, Illinois 61 874, USA (http://www.iets.org/).

(7)

Applicabile agli ovociti o agli embrioni congelati.

(8)

Applicabile alle partite in cui ovociti, embrioni concepiti in vivo, embrioni prodotti in vitro ed embrioni micromanipolati di ovini o caprini sono collocati e trasportati in un unico recipiente.

(9)

Non si applica agli ovociti.

(10)

Attestato obbligatorio nel caso in cui siano stati aggiunti antibiotici.

(11)

Indicare i nomi degli antibiotici aggiunti e la loro concentrazione.

(12)

Indicare il nome della malattia o delle malattie.

(13)

Indicare il riferimento specifico agli articoli, al titolo e al numero degli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione che prevedono tali prescrizioni.

(14)

Indicare gli attestati specifici previsti e richiesti dagli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione, di cui all’articolo 159, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429.

(15)

Alternativa applicabile a decorrere dal 14 aprile 2024.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello)

 

Qualifica e titolo

 

Nome dell’unità di controllo locale

 

Codice dell’unità di controllo locale

 

Data

 

 

 

Timbro

 

Firma"

 

.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/243/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)