Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:
II.1.
|
i bovini(1) della partita di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni:
II.1.1.
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sono identificati come previsto all’articolo 38 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione;
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II.1.2.
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almeno nei 30 giorni precedenti la data di partenza della partita, o dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni:
II.1.2.1.
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hanno soggiornato in modo continuativo nello stabilimento di origine;
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II.1.2.2.
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non sono stati a contatto con bovini detenuti di stato sanitario inferiore o soggetti a restrizioni dei movimenti per motivi di sanità animale;
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II.1.2.3.
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non sono stati a contatto diretto o indiretto con animali detenuti entrati nell’Unione da un paese terzo o territorio negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza degli animali;
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II.1.3.
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non hanno presentato segni clinici o sintomi delle malattie elencate per i bovini durante l’esame clinico effettuato nelle ultime 24 ore precedenti il momento della partenza della partita il … (indicare la data nel formato gg/mm/aaaa);
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II.2.
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secondo le informazioni ufficiali, gli animali di cui alla parte I soddisfano le seguenti prescrizioni in materia di sanità:
II.2.1.
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(2)
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[provengono da stabilimenti o zone non soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti i bovini istituite a causa di malattie elencate di tali specie o malattie soggette a misure di emergenza pertinenti per tali specie, e non sono stati a contatto con animali detenuti di una specie elencata di stato sanitario inferiore per un periodo di tempo sufficiente;]
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(2)
oppure
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[provengono da stabilimenti o zone soggetti a restrizioni dei movimenti riguardanti i bovini istituite per … (3), ma sono state concesse deroghe alle restrizioni dei movimenti, e:
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(2)
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[sono conformi alle prescrizioni di cui … (4);]]
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(2)
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[e, in particolare, sono … (5);]]
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II.2.2.
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provengono da stabilimenti indenni da infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis senza vaccinazione dei bovini, e:
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(2)
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[gli stabilimenti di origine sono situati in uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis per quanto riguarda la popolazione bovina;]
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(2)
e/o
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[sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 1, del regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione su un campione prelevato negli ultimi 30 giorni precedenti la data della partenza e, in caso di capi femmine nel periodo del post-parto, prelevato almeno 30 giorni dopo il parto;]
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(2)
e/o
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[hanno un’età inferiore a 12 mesi;]
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II.2.3.
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provengono da stabilimenti indenni da infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis), e:
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(2)
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[gli stabilimenti di origine sono situati in uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tubercolosis);]
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(2)
e/o
|
[sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell’infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita;]
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(2)
e/o
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[hanno un’età inferiore a sei settimane;]
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II.2.4.
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provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di infezione da virus della rabbia negli animali terrestri detenuti negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita;
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II.2.5.
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provengono da stabilimenti intorno ai quali, in un raggio di almeno 150 km, l’infezione da virus della malattia emorragica epizootica:
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(2)
|
[non è stata segnalata in animali detenuti delle specie elencate per tale malattia negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita;]
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(2)
e/o
|
[è stata segnalata in animali detenuti delle specie elencate per tale malattia negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita e gli animali sono stati tenuti in una zona stagionalmente indenne da malattia emorragica epizootica conformemente all’allegato IX, parti 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688:
(2)
|
[per almeno 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]
|
(2)
e/o
|
[per almeno 28 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati dopo almeno 28 giorni dalla data di ingresso degli animali nell’area stagionalmente indenne;]]
|
(2)
e/o
|
[per almeno 14 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di ingresso degli animali nell’area stagionalmente indenne;]]
|
|
(2)
e/o
|
[è stata segnalata in animali detenuti delle specie elencate per tale malattia negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita e gli animali sono stati protetti dagli attacchi dei vettori durante il trasporto verso il luogo di destinazione e sono stati tenuti al riparo dagli attacchi dei vettori in uno stabilimento protetto dai vettori che soddisfa le prescrizioni di cui all’allegato IX, parte 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688:
(2)
|
[per almeno 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]
|
(2)
e/o
|
[per almeno 28 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati dopo almeno 28 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori;]]
|
(2)
e/o
|
[per almeno 14 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori;]]
|
|
(2)
e/o
|
[è stata segnalata in animali detenuti delle specie elencate per tale malattia negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita e gli animali sono stati vaccinati contro l’infezione da virus della malattia emorragica epizootica, sono nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino e:
(2)
|
[sono stati vaccinati almeno 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]
|
(2)
e/o
|
[sono stati vaccinati con un vaccino inattivato e sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dall’inizio dell’immunità definita nelle specifiche del vaccino;]]
|
|
(2)
e/o
|
[è stata segnalata in animali detenuti delle specie elencate per tale malattia negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita e lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati;]
|
(2)
e/o
|
[è stata segnalata in animali detenuti delle specie elencate per tale malattia negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita, gli animali soddisfano specifiche misure di riduzione dei rischi definite dall’autorità competente dello Stato membro di destinazione e lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati;]
|
(2)
|
[sono soddisfatte le prescrizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento delegato (UE) 2020/688;]
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II.2.6.
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provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di carbonchio ematico negli ungulati negli ultimi 15 giorni precedenti la data di partenza della partita;
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II.2.7.
|
provengono da stabilimenti in cui non sono stati segnalati casi di surra (Trypanosoma evansi) negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita, e:
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(2)
|
[negli stabilimenti non sono stati segnalati casi di surra negli ultimi due anni precedenti la data di partenza;]
|
(2)
oppure
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[sono stati segnalati casi di surra negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita e dopo la data dell’ultimo focolaio gli stabilimenti interessati sono rimasti soggetti a restrizioni dei movimenti fino alla data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dagli stabilimenti e gli animali rimanenti negli stabilimenti sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca della surra effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 3, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati almeno sei mesi dopo la data in cui gli animali infetti sono stati allontanati dagli stabilimenti;]
|
|
(2)
|
[II.2.8.
|
provengono da uno Stato membro o da una sua zona indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) in cui non sono stati confermati casi di infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) nella popolazione animale interessata negli ultimi 24 mesi precedenti la data di partenza della partita e non sono stati vaccinati con un vaccino vivo contro l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) negli ultimi 60 giorni precedenti la data di partenza della partita, e sono soddisfatte le prescrizioni di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688;]
|
|
(2)
e/o
|
[II.2.8.
|
provengono da uno Stato membro o da una sua zona contemplati dal programma di eradicazione dell’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), e sono soddisfatte le prescrizioni di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688, e:
|
(2)
|
[II.2.8.1.
|
sono stati tenuti in uno Stato membro o in una sua zona stagionalmente indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) conformemente all’articolo 40, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione:
|
(2)
|
[II.2.8.1.1.
|
per almeno 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]
|
|
(2)
e/o
|
[II.2.8.1.2.
|
per almeno 28 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati dopo almeno 28 giorni dalla data di ingresso degli animali nello Stato membro o nella sua zona stagionalmente indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24);]]
|
|
(2)
e/o
|
[II.2.8.1.3.
|
per almeno 14 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di ingresso degli animali nello Stato membro o nella sua zona stagionalmente indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24);]]]
|
|
|
(2)
e/o
|
[II.2.8.2.
|
sono stati protetti dagli attacchi dei vettori durante il trasporto verso il luogo di destinazione e sono stati tenuti al riparo dagli attacchi dei vettori in uno stabilimento protetto dai vettori:
|
(2)
|
[II.2.8.2.1.
|
per almeno 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]
|
|
(2)
e/o
|
[II.2.8.2.2.
|
per almeno 28 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati dopo almeno 28 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori;]]
|
|
(2)
e/o
|
[II.2.8.2.3.
|
per almeno 14 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori;]]]
|
|
|
(2)
e/o
|
[II.2.8.3.
|
sono stati vaccinati contro tutti i sierotipi 1-24 dell’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini segnalati in tale Stato membro o in una sua zona negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita, sono nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino e:
|
(2)
|
[II.2.8.3.1.
|
sono stati vaccinati più di 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]
|
|
(2)
e/o
|
[II.2.8.3.2.
|
sono stati vaccinati con un vaccino inattivato e sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di inizio dell’immunità definita nelle specifiche del vaccino;]]]
|
|
|
(2)
e/o
|
[II.2.8.4.
|
sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica in grado di individuare gli anticorpi specifici contro tutti i sierotipi 1-24 dell’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini segnalati in tale Stato membro o in una sua zona negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita, e:
|
(2)
|
[II.2.8.4.1.
|
la prova sierologica è stata effettuata su campioni prelevati almeno 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]]
|
|
(2)
e/o
|
[II.2.8.4.2.
|
la prova sierologica è stata effettuata su campioni prelevati almeno 30 giorni prima della data di partenza della partita e gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati non prima dei 14 giorni precedenti la data di partenza della partita;]]]
|
|
|
|
(2)e/o
|
[II.2.8.
|
provengono da uno Stato membro o da una sua zona non indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) né contemplati dal programma di eradicazione dell’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24), e sono soddisfatte le prescrizioni di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688, e:
|
(2)
|
[II.2.8.1.
|
sono stati protetti dagli attacchi dei vettori durante il trasporto verso il luogo di destinazione e sono stati tenuti al riparo dagli attacchi dei vettori in uno stabilimento protetto dai vettori:
|
(2)
|
[II.2.8.1.1.
|
per almeno 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]
|
|
(2)
e/o
|
[II.2.8.1.2.
|
per almeno 28 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati dopo almeno 28 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori;]]
|
|
(2)
e/o
|
[II.2.8.1.3.
|
per almeno 14 giorni prima della data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori;]]]
|
|
|
(2)
e/o
|
[II.2.8.2.
|
negli ultimi 60 giorni precedenti la data di partenza della partita sono stati tenuti in uno stabilimento situato in uno Stato membro o in un’area del raggio di almeno 150 km con centro lo stabilimento, in cui, durante tale periodo, è stata attuata una sorveglianza conforme alle prescrizioni di cui all’allegato V, parte II, capitolo 1, sezioni 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689, e:
|
(2)
|
[II.2.8.2.1.
|
sono stati vaccinati contro tutti i sierotipi 1-24 dell’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini segnalati negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita in un’area del raggio di almeno 150 km, con centro il luogo in cui erano detenuti gli animali, sono nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino e:
|
(2)
|
[II.2.8.2.1.1.
|
sono stati vaccinati più di 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]]
|
|
(2)
e/o
|
[II.2.8.2.1.2.
|
sono stati vaccinati con un vaccino inattivato e sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di inizio dell’immunità definita nelle specifiche del vaccino;]]]]
|
|
|
(2)
e/o
|
[II.2.8.2.2.
|
sono stati immunizzati contro tutti i sierotipi 1-24 dell’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini segnalati negli ultimi due anni precedenti la data di partenza della partita in un’area del raggio di almeno 150 km, con centro il luogo in cui erano detenuti gli animali, e:
|
(2)
|
[II.2.8.2.2.1.
|
sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati almeno 60 giorni prima della data di partenza della partita;]]]
|
|
(2)
e/o
|
[II.2.8.2.2.2.
|
sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati almeno 30 giorni prima della data di partenza della partita e, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati non prima dei 14 giorni precedenti la data di partenza della partita;]]]]
|
|
|
|
|
(2)
e/o
|
[II.2.8.
|
non soddisfano le prescrizioni di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punti da 1 a 3, del regolamento delegato (UE) 2020/689 e l’autorità competente dello Stato membro di origine ha autorizzato i movimenti di tali animali verso un altro Stato membro o una sua zona:
|
(2)
|
[II.2.8.1.
|
aventi lo status di indenne da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati alle condizioni di cui all’articolo 43, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento delegato (UE) 2020/689, e:
|
(2)
|
[II.2.8.1.1.
|
di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 5, di tale regolamento delegato, e
|
|
(2)
e/o
|
[II.2.8.1.2.
|
di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 6, di tale regolamento delegato, e
|
|
(2)
e/o
|
[II.2.8.1.3.
|
di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 7, di tale regolamento delegato, e
|
|
(2)
e/o
|
[II.2.8.1.4.
|
di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 8, di tale regolamento delegato, e
|
sono soddisfatte le prescrizioni di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 nonché le prescrizioni di cui all’articolo 33 di tale regolamento delegato;]]
|
|
(2)
e/o
|
[II.2.8.2.
|
aventi un programma di eradicazione approvato per l’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati alle condizioni di cui all’articolo 43, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento delegato (UE) 2020/689, e:
|
(2)
|
[II.2.8.2.1.
|
di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 5, di tale regolamento delegato, e
|
|
(2)
e/o
|
[II.2.8.2.2.
|
di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 6, di tale regolamento delegato, e
|
|
(2)
e/o
|
[II.2.8.2.3.
|
di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 7, di tale regolamento delegato, e
|
|
(2)
e/o
|
[II.2.8.2.4.
|
di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 8, di tale regolamento delegato, e
|
sono soddisfatte le prescrizioni di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 nonché le prescrizioni di cui all’articolo 33 di tale regolamento delegato;]]]
|
|
(2)
e/o
|
[II.2.8.3.
|
non indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) né contemplati dal programma di eradicazione dell’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) e lo Stato membro di destinazione ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati:
|
(2)
|
[II.2.8.3.1.
|
senza alcuna condizione, e
|
|
(2)
e/o
|
[II.2.8.3.2.
|
alle condizioni di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 5, del regolamento delegato (UE) 2020/689, e
|
|
(2)
e/o
|
[II.2.8.3.3.
|
alle condizioni di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 6, del regolamento delegato (UE) 2020/689, e
|
|
(2)
e/o
|
[II.2.8.3.4.
|
alle condizioni di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 7, del regolamento delegato (UE) 2020/689, e
|
|
(2)
e/o
|
[II.2.8.3.5.
|
alle condizioni di cui all’allegato V, parte II, capitolo 2, sezione 1, punto 8, del regolamento delegato (UE) 2020/689, e
|
sono soddisfatte le prescrizioni di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), b) o c), o all’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/688 nonché le prescrizioni di cui all’articolo 33 di tale regolamento delegato;]]]
|
|
|
(2) [(2)
|
[II.2.9.
|
sono spostati in uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da leucosi bovina enzootica, e:
|
(2)
|
[II.2.9.1.
|
provengono da stabilimenti indenni da leucosi bovina enzootica;]]]
|
|
(2)
oppure
|
[II.2.9.1.
|
provengono da stabilimenti non indenni da leucosi bovina enzootica, e non sono stati segnalati casi di tale malattia negli stabilimenti in questione negli ultimi 24 mesi precedenti la data di partenza della partita, e:
|
(2)
|
[II.2.9.1.1.
|
hanno un’età superiore a 24 mesi e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca della leucosi bovina enzootica effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 4, del regolamento delegato (UE) 2020/688:
|
(2)
|
[II.2.9.1.1.1.
|
su campioni prelevati in due occasioni ad almeno quattro mesi di intervallo, mentre gli animali erano tenuti in isolamento dagli altri bovini presenti nello stabilimento;]]]]
|
|
(2)
e/o
|
[II.2.9.1.1.2.
|
su un campione prelevato negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita, e tutti i bovini di età superiore a 24 mesi detenuti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca della leucosi bovina enzootica effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 4, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati in due occasioni ad almeno quattro mesi di intervallo negli ultimi 12 mesi precedenti la data di partenza della partita;]]]]
|
|
|
(2)
e/o
|
[II.2.9.1.2.
|
hanno un’età inferiore a 24 mesi e sono nati da madri che sono state sottoposte, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca della leucosi bovina enzootica effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 4, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati in due occasioni ad almeno quattro mesi di intervallo negli ultimi 12 mesi precedenti la data di partenza della partita;]]]
|
|
|
|
(2)
oppure
|
[II.2.9.
|
sono spostati in uno Stato membro o una sua zona aventi un programma di eradicazione approvato per la leucosi bovina enzootica, e:
|
(2)
|
[II.2.9.1.
|
provengono da stabilimenti indenni da leucosi bovina enzootica;]]
|
|
(2)
oppure
|
[II.2.9.1.
|
provengono da stabilimenti non indenni da leucosi bovina enzootica, e non sono stati segnalati casi di tale malattia negli stabilimenti in questione negli ultimi 24 mesi precedenti la data di partenza della partita, e:
|
(2)
|
[II.2.9.1.1.
|
hanno un’età superiore a 24 mesi e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca della leucosi bovina enzootica effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 4, del regolamento delegato (UE) 2020/688:
|
(2)
|
[II.2.9.1.1.1.
|
su campioni prelevati in due occasioni ad almeno quattro mesi di intervallo, mentre gli animali erano tenuti in isolamento dagli altri bovini presenti nello stabilimento;]]]]
|
|
(2)
e/o
|
[II.2.9.1.1.2.
|
su un campione prelevato negli ultimi 30 giorni precedenti la data di partenza della partita, e tutti i bovini di età superiore a 24 mesi detenuti nello stabilimento sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca della leucosi bovina enzootica effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 4, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati in due occasioni ad almeno quattro mesi di intervallo negli ultimi 12 mesi precedenti la data di partenza della partita;]]]]
|
|
|
(2)
e/o
|
[II.2.9.1.2.
|
hanno un’età inferiore a 24 mesi e sono nati da madri che sono state sottoposte, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca della leucosi bovina enzootica effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 4, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati in due occasioni ad almeno quattro mesi di intervallo negli ultimi 12 mesi precedenti la data di partenza della partita;]]]]
|
|
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(2) [(2)
|
[II.2.10.
|
sono spostati in uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva e non sono stati vaccinati contro la rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva, e:
|
(2)
|
[II.2.10.1.
|
provengono da stabilimenti indenni da rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva, e:
|
(2)
|
[II.2.10.1.1.
|
gli stabilimenti di origine sono situati in uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva;]]]]
|
|
(2)
e/o
|
[II.2.10.1.2
|
gli animali sono stati sottoposti a quarantena per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro l’herpesvirus bovino (virus intero) di tipo 1 (BHV-1), effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 5, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su un campione prelevato negli ultimi 15 giorni precedenti la data di partenza della partita;]]]]
|
|
|
(2)
oppure
|
[II.2.10.1.
|
provengono da stabilimenti non indenni da rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva e sono stati tenuti in uno stabilimento riconosciuto di quarantena per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di partenza della partita e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il BHV-1 (virus intero), effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 5, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su un campione prelevato almeno 21 giorni dopo la data di inizio della quarantena;]]]
|
|
|
(2)
oppure
|
[II.2.10.
|
sono spostati in uno Stato membro o una sua zona aventi un programma di eradicazione approvato per la rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva, e:
|
(2)
|
[II.2.10.1.
|
provengono da stabilimenti indenni da rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva, e:
|
(2)
|
[II.2.10.1.1.
|
gli stabilimenti di origine sono situati in uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva;]]]]
|
|
(2)
e/o
|
[II.2.10.1.2.
|
gli stabilimenti di origine sono situati in uno Stato membro o una sua zona aventi un programma di eradicazione approvato per la rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva;]]]]
|
|
(2)
e/o
|
[II.2.10.1.3.
|
gli animali sono stati sottoposti a quarantena per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la partenza e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro l’herpesvirus bovino (virus intero) di tipo 1 (BHV-1), effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 5, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su un campione prelevato negli ultimi 15 giorni precedenti la data di partenza della partita;]]]]
|
|
(2)
e/o
|
[II.2.10.1.4.
|
gli animali sono destinati a uno stabilimento in cui sono detenuti bovini per la produzione di carne senza che questi vengano a contatto con bovini di altri stabilimenti e dal quale sono spostati direttamente al macello;]]]]
|
|
|
(2)
oppure
|
[II.2.10.1.
|
provengono da stabilimenti non indenni da rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva, e:
II.2.10.1.1.
|
sono stati tenuti in uno stabilimento riconosciuto di quarantena per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di partenza della partita, e
|
II.2.10.1.2.
|
sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il BHV-1 (virus intero), effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 5, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su un campione prelevato almeno 21 giorni dopo la data di inizio della quarantena;]]]
|
|
|
|
(2) [(2)
|
[II.2.11.
|
sono spostati in uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da diarrea virale bovina e non sono stati vaccinati contro la diarrea virale bovina, e:
|
(2)
|
[II.2.11.1.
|
provengono da stabilimenti indenni da diarrea virale bovina, e:
|
(2)
|
[II.2.11.1.1.
|
gli stabilimenti di origine sono situati in uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da diarrea virale bovina;]]]]
|
|
(2)
e/o
|
[II.2.11.1.2.
|
gli stabilimenti di origine sono stati sottoposti, con esito negativo, a un regime di prove di cui all’allegato IV, parte VI, capitolo 1, sezione 2, punto 1, lettera c), punto ii) o iii), del regolamento delegato (UE) 2020/689 nei quattro mesi precedenti la data di partenza della partita;]]]]
|
|
(2)
e/o
|
[II.2.11.1.3.
|
gli animali sono stati sottoposti singolarmente a prove per escludere la presenza del virus della diarrea virale bovina prima della data di partenza della partita;]]]]
|
|
|
(2)
oppure
|
[II.2.11.1.
|
provengono da stabilimenti non indenni da diarrea virale bovina e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell’antigene o del genoma del virus della diarrea virale bovina effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 6, del regolamento delegato (UE) 2020/688, e:
|
(2)
|
[II.2.11.1.1.
|
sono stati tenuti in uno stabilimento riconosciuto di quarantena per un periodo almeno pari ai 21 giorni precedenti la data di partenza della partita [e, nel caso di femmine gravide, sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il virus della diarrea virale bovina effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 6, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati almeno 21 giorni dopo la data di inizio della quarantena;] (2) ]]
|
|
(2)
e/o
|
[II.2.11.1.2.
|
sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il virus della diarrea virale bovina, effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 6, del regolamento delegato (UE) 2020/688,
|
(2)
|
[II.2.11.1.2.1.
|
nel caso di femmine non gravide, su campioni prelevati prima della data di partenza della partita;]]]]]
|
|
(2)
e/o
|
[II.2.11.1.2.1.
|
nel caso di femmine gravide, su campioni prelevati prima della data dell’inseminazione precedente l’attuale gestazione;]]]]]
|
|
|
|
|
(2)
oppure
|
[II.2.11.
|
sono spostati in uno Stato membro o una sua zona aventi un programma di eradicazione approvato per la diarrea virale bovina, e:
|
(2)
|
[II.2.11.1.
|
provengono da stabilimenti indenni da diarrea virale bovina, e:
|
(2)
|
[II.2.11.1.1.
|
gli stabilimenti di origine sono situati in uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da diarrea virale bovina;]]]
|
|
(2)
e/o
|
[II.2.11.1.2.
|
gli stabilimenti di origine sono situati in uno Stato membro o una sua zona aventi un programma di eradicazione approvato per la diarrea virale bovina;]]]
|
|
(2)
e/o
|
[II.2.11.1.3.
|
gli stabilimenti di origine sono stati sottoposti, con esito negativo, a un regime di prove di cui all’allegato IV, parte VI, capitolo 1, sezione 2, punto 1, lettera c), punto ii) o iii), del regolamento delegato (UE) 2020/689 negli ultimi quattro mesi precedenti la data di partenza della partita;]]]
|
|
(2)
e/o
|
[II.2.11.1.4.
|
gli animali sono stati sottoposti singolarmente a prove per escludere la presenza del virus della diarrea virale bovina prima della data di partenza della partita;]]]
|
|
(2)
e/o
|
[II.2.11.1.5.
|
gli animali sono destinati a uno stabilimento in cui sono detenuti bovini per la produzione di carne separatamente da bovini di altri stabilimenti e dal quale sono spostati direttamente al macello;]]]
|
|
|
(2)
e/o
|
[II.2.11.2.
|
provengono da stabilimenti non indenni da diarrea virale bovina e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca dell’antigene o del genoma del virus della diarrea virale bovina effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 6, del regolamento delegato (UE) 2020/688, e:
|
(2)
|
[II.2.11.2.1.
|
sono stati tenuti in uno stabilimento riconosciuto di quarantena per un periodo almeno pari ai 21 giorni precedenti la data di partenza della partita [e, nel caso di femmine gravide, sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il virus della diarrea virale bovina effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 6, del regolamento delegato (UE) 2020/688 su campioni prelevati almeno 21 giorni dopo la data di inizio della quarantena;] (2) ]]
|
|
(2)
e/o
|
[II.2.11.2.2.
|
sono stati sottoposti, con esito positivo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il virus della diarrea virale bovina, effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all’allegato I, parte 6, del regolamento delegato (UE) 2020/688,
|
(2)
|
[II.2.11.2.2.1.
|
nel caso di femmine non gravide, su campioni prelevati prima della data di partenza della partita;]]]]]
|
|
(2)
e/o
|
[II.2.11.2.2.1.
|
nel caso di femmine gravide, su campioni prelevati prima della data dell’inseminazione precedente l’attuale gestazione;]]]]]
|
|
|
|
|
II.3.
|
per quanto è dato di sapere, e come dichiarato dall’operatore, gli animali provengono da stabilimenti in cui non si sono verificati casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate;
|
II.4.
|
sono adottati provvedimenti per trasportare la partita conformemente all’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2020/688;
|
II.5.
|
il presente certificato sanitario è valido per un periodo di 10 giorni a decorrere dalla data di rilascio. In caso di trasporto degli animali via mare/per via navigabile, il periodo di validità del certificato può essere prorogato per la durata del viaggio via mare/per via navigabile;
|
(2)(6) [II.6.
|
dalla data di partenza dai loro stabilimenti di origine e prima della data di arrivo al presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta, nessuno degli animali della partita è stato sottoposto a più di due operazioni di raccolta, e:
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(2)
|
[essi provengono dai loro stabilimenti di origine.]]
|
(2)
oppure
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[almeno uno degli animali della partita è stato sottoposto a un’operazione di raccolta in uno stabilimento riconosciuto.]]
|
(2)
oppure
|
[almeno uno degli animali della partita è stato sottoposto a due operazioni di raccolta in stabilimenti riconosciuti.]]
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Attestato relativo al benessere degli animali
Al momento dell’ispezione gli animali di cui al presente certificato sanitario erano idonei al trasporto, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, lungo il tragitto previsto con partenza il … (indicare la data)
(7) (8).
Note
Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare all’articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell’Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l’allegato 2 di tale Quadro, i riferimenti all’Unione contenuti nel presente certificato sanitario si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.
Il presente certificato sanitario va compilato conformemente alle note per la compilazione dei certificati di cui all’allegato I, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione.
Parte I
Casella I.11
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:
|
"Luogo di spedizione": indicare uno stabilimento di origine degli animali della partita o uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio.
|
Casella I.12
|
:
|
"Luogo di destinazione": indicare uno stabilimento di destinazione finale della partita o uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta conformemente agli articoli 97 e 99 del regolamento (UE) 2016/429.
|
Casella I.17
|
:
|
"Documenti di accompagnamento": nel caso in cui gli animali siano spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di origine possono essere indicati i numeri di riferimento dei documenti ufficiali sulla base dei quali è rilasciato il certificato sanitario per la partita in questione nel presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.
Nel caso in cui gli animali siano spediti da uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta nello Stato membro di passaggio devono essere indicati i numeri di riferimento dei certificati sulla base dei quali è rilasciato il certificato sanitario per la partita in questione nel presente stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.
|
Casella I.30
|
:
|
"Numero di identificazione": indicare i codici di identificazione degli animali della partita identificati conformemente all’articolo 38 del regolamento delegato (UE) 2019/2035.
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Parte II
(1)
|
La partita può essere costituita da uno o più animali.
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(2)
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Cancellare la dicitura non pertinente.
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(3)
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Indicare il nome delle malattie.
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(4)
|
Indicare il riferimento specifico agli articoli, al titolo e al numero degli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione che prevedono tali prescrizioni.
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(5)
|
Indicare gli attestati specifici previsti e richiesti dagli atti giuridici pertinenti adottati dalla Commissione, di cui all’articolo 126, paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), del regolamento (UE) 2016/429.
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(6)
|
Applicabile nel caso in cui la partita sia spedita dallo stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta.
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(7)
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Nel caso in cui una partita venga raggruppata in uno stabilimento riconosciuto per le operazioni di raccolta e comprenda animali caricati in date diverse, si considera come data d’inizio del trasporto dell’intera partita la prima data in cui qualsiasi parte della partita ha lasciato lo stabilimento di origine.
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(8)
|
Tale dichiarazione non esenta i trasportatori dall’obbligo cui sono soggetti in forza delle norme dell’Unione vigenti, in particolare per quanto riguarda l’idoneità degli animali al trasporto.
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