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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/194 |
31.1.2025 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/194 DELLA COMMISSIONE
del 20 gennaio 2025
che istituisce l’Infrastruttura europea di ricerca sull’Olocausto (EHRI-ERIC)
[notificata con il numero C(2025)170]
(I testi in lingua ceca, croata, inglese, neerlandese, polacca, rumena, slovacca e tedesca sono i soli facenti fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
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(1) |
L’Austria, la Cechia, la Croazia, la Germania, Israele, i Paesi Bassi, la Polonia, il Regno Unito, la Romania e la Slovacchia hanno presentato alla Commissione una domanda di costituzione di EHRI-ERIC (la «domanda»), conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 723/2009. |
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(2) |
I richiedenti hanno scelto i Paesi Bassi come Stato membro ospitante di EHRI-ERIC. |
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(3) |
Il regolamento (CE) n. 723/2009 è stato incorporato nell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) con decisione del Comitato misto SEE n. 72/2015 (2). |
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(4) |
La Commissione, in ottemperanza agli obblighi previsti dall’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 723/2009, ha valutato la domanda e ha concluso che soddisfa le disposizioni di tale regolamento. Nel corso della valutazione la Commissione ha ottenuto il parere di esperti indipendenti del settore delle discipline umanistiche e delle scienze sociali. |
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(5) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 20 del regolamento (CE) n. 723/2009, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. È istituita l’Infrastruttura europea di ricerca sull’Olocausto (EHRI-ERIC)
2. Gli elementi essenziali dello statuto di EHRI-ERIC di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 723/2009 figurano nell’allegato.
Articolo 2
La Repubblica d’Austria, la Repubblica ceca, la Repubblica di Croazia, la Repubblica federale di Germania, lo Stato di Israele, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la Romania e la Repubblica slovacca sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2025
Per la Commissione
Ekaterina ZAHARIEVA
Membro della Commissione
(1) ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/723/oj) modificato dal regolamento (UE) n. 1261/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013 (GU L 326 del 6.12.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1261/oj).
(2) Decisione del Comitato misto SEE n. 72/2015, del 20 marzo 2015, che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2016/755] (GU L 129 del 19.5.2016, pag. 85, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/755/oj).
ALLEGATO
ELEMENTI ESSENZIALI DELLO STATUTO DI EHRI-ERIC
1. Denominazione e sede
(articolo 1 dello statuto di EHRI-ERIC)
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1. |
È istituita un’infrastruttura di ricerca distribuita denominata «Infrastruttura europea di ricerca sull’Olocausto» («EHRI»). |
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2. |
EHRI assume la forma giuridica di un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (European Research Infrastructure Consortium – ERIC), previsto dal regolamento (CE) n. 723/2009, con la denominazione «EHRI-ERIC». |
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3. |
La sede legale di EHRI-ERIC è Amsterdam (Paesi Bassi). |
2. Funzioni e attività
(articolo 2 dello statuto di EHRI-ERIC)
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1. |
Il compito principale di EHRI-ERIC è istituire e gestire l’EHRI finalizzato all’eccellenza nella ricerca, nella documentazione, nell’insegnamento e nella memoria transnazionali sull’Olocausto. |
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2. |
EHRI-ERIC opera in stretto contatto con la comunità scientifica, archivistica e dell’insegnamento. Nell’assolvere la sua funzione principale e conformemente alle disposizioni del presente statuto, EHRI-ERIC svolge e coordina le seguenti attività:
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3. |
La sede centrale dell’EHRI-ERIC è responsabile del coordinamento delle attività di EHRI-ERIC. EHRI-ERIC svolge tutte le proprie attività in modo etico e trasparente ed evita potenziali conflitti di interesse organizzativi o personali. |
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4. |
EHRI-ERIC assolve la sua funzione principale senza scopo di lucro; tuttavia, fatta salva la normativa applicabile in materia di aiuti di Stato, può svolgere attività economiche limitate, a condizione che siano strettamente connesse alla sua funzione principale e non ne compromettano l’esecuzione. EHRI-ERIC destina i proventi di tali limitate attività economiche all’assolvimento della sua missione. |
3. Durata e scioglimento
(articolo 3 dello statuto di EHRI-ERIC)
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1. |
EHRI-ERIC è istituito per una durata indeterminata. |
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2. |
Lo scioglimento di EHRI-ERIC avviene per decisione dell’assemblea generale in conformità all’articolo 20, paragrafo 6, lettera i) del presente statuto. |
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3. |
L’eventuale decisione di scioglimento è notificata da EHRI-ERIC alla Commissione europea senza indebito ritardo e in ogni caso entro dieci giorni lavorativi dall’adozione di detta decisione. |
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4. |
Dopo l’estinzione dei debiti di EHRI-ERIC, gli attivi rimanenti sono ripartiti tra i membri proporzionalmente ai loro contributi annuali accumulati versati a EHRI-ERIC nei cinque anni consecutivi precedenti l’anno in cui è stata adottata la decisione di scioglimento. |
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5. |
EHRI-ERIC ne dà notifica alla Commissione europea senza indebito ritardo e in ogni caso entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di scioglimento. |
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6. |
EHRI-ERIC cessa di esistere il giorno in cui la Commissione europea pubblica l’avviso corrispondente nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
4. Responsabilità e assicurazioni
(articolo 4 dello statuto di EHRI-ERIC)
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1. |
EHRI-ERIC è responsabile dei propri debiti. |
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2. |
I membri non sono responsabili in solido dei debiti di EHRI-ERIC. |
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3. |
La responsabilità finanziaria dei membri per i debiti di EHRI-ERIC è limitata al rispettivo contributo annuale nell’ultimo anno completo di attività. |
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4. |
EHRI-ERIC sottoscrive opportune assicurazioni a copertura dei rischi inerenti alle sue attività. |
5. Politica di valutazione scientifica
(articolo 5 dello statuto di EHRI-ERIC)
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1. |
Le attività e i risultati di EHRI-ERIC sono valutati ogni tre anni da un gruppo di esperti indipendenti composto da esperti internazionali provenienti da qualsiasi paese del mondo e nominati dall’assemblea generale, senza l’obbligo di risiedere in un paese membro o osservatore. |
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2. |
Il gruppo di esperti valuta le attività scientifiche di EHRI-ERIC e trasmette i risultati della valutazione all’assemblea generale. |
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3. |
Il comitato dei coordinatori nazionali assiste il gruppo di esperti nello svolgimento della valutazione scientifica fornendo tutte le informazioni necessarie sulle attività dei nodi nazionali. |
6. Politica di accesso per gli utenti
(articolo 6 dello statuto di EHRI-ERIC)
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1. |
EHRI-ERIC concede ai suoi utenti l’accesso fisico e virtuale alle risorse e alle competenze relative all’Olocausto. Le pertinenti risorse e competenze possono essere ospitate presso il polo centrale o i nodi nazionali. In entrambi i casi, agli utenti è fornito un punto di accesso unico gestito dal polo centrale. |
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2. |
Ove possibile, l’accesso fornito è ampio: senza limitazioni, gratuito e aperto a tutti. Nei casi in cui l’accesso debba essere limitato per motivi di capacità, la selezione avviene sulla base dell’eccellenza. |
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3. |
Le informazioni sulle opportunità di accesso, sulle procedure e sui criteri di valutazione sono resi noti al pubblico sul sito web di EHRI-ERIC. |
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4. |
La politica di accesso di EHRI-ERIC è oggetto di un documento normativo specifico, soggetto all’approvazione dell’assemblea generale. |
7. Politica di divulgazione
(articolo 7 dello statuto di EHRI-ERIC)
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1. |
In quanto facilitatore delle attività di ricerca, EHRI-ERIC incoraggia di norma la massima libertà di accesso ai dati e ai risultati della ricerca. |
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2. |
EHRI-ERIC incoraggia gli utenti a rendere disponibili i risultati delle loro ricerche attraverso il suo archivio (repository) e/o altri archivi entro un termine ragionevole e conformemente ai principi FAIR (dati reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili) ed entro un termine ragionevole. |
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3. |
EHRI-ERIC impone agli utenti di riconoscere che si sono avvalsi dell’infrastruttura. |
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4. |
EHRI-ERIC utilizza i canali più appropriati e di più ampia portata per raggiungere il pubblico destinatario, tra cui un sito web, newsletter, mezzi di comunicazione, social media, seminari, partecipazione a conferenze, articoli su riviste e periodici e contributi a stampa, radiotelevisione e altri canali, a seconda dei casi. |
8. Politica in materia di diritti di proprietà intellettuale
(articolo 8 dello statuto di EHRI-ERIC)
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1. |
Per «proprietà intellettuale» si intende la proprietà intellettuale ai sensi dell’articolo 2 della convenzione istitutiva dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, firmata il 14 luglio 1967. |
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2. |
Fatti salvi eventuali contratti tra EHRI-ERIC e una terza parte, i diritti di proprietà intellettuale creati, ottenuti o sviluppati da terzi sono di proprietà di questi ultimi. |
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3. |
Fatti salvi eventuali contratti tra EHRI-ERIC e una terza parte, i diritti di proprietà intellettuale creati, ottenuti o sviluppati da EHRI-ERIC sono di proprietà di quest’ultimo. |
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4. |
EHRI-ERIC può adottare politiche supplementari in materia di proprietà intellettuale, previa approvazione dell’assemblea generale. |
9. Politica in materia di personale
(articolo 9 dello statuto di EHRI-ERIC)
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1. |
La procedura di selezione del personale di EHRI-ERIC è trasparente, non discriminatoria e conforme al principio delle pari opportunità. |
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2. |
I contratti di lavoro sono conformi alla legislazione nazionale dello Stato in cui il personale è impiegato o dello Stato in cui svolge le proprie mansioni, in conformità della normativa applicabile. |
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3. |
Le modalità di assunzione del personale sono stabilite nelle norme di attuazione e sono adottate dall’assemblea generale. |
10. Politica in materia di appalti
(articolo 10 dello statuto di EHRI-ERIC)
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1. |
La politica di EHRI-ERIC in materia di appalti rispetta i principi di trasparenza, non discriminazione e concorrenza. |
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2. |
EHRI-ERIC adotta le proprie norme e procedure in materia di appalti e le sottopone all’approvazione dell’assemblea generale. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/194/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)