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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/187 |
3.2.2025 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/187 DELLA COMMISSIONE
del 31 gennaio 2025
recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/415 relativo all'autorizzazione di acido malico, acido citrico prodotto da Aspergillus niger DSM 25794 o CGMCC 4513/CGMCC 5751 o CICC 40347/CGMCC 5343, acido sorbico e sorbato di potassio, acido acetico, diacetato di sodio e acetato di calcio, acido propionico, propionato di sodio, propionato di calcio e propionato di ammonio, acido formico, formiato di sodio, formiato di calcio e formiato di ammonio, e acido lattico prodotto da Bacillus coagulans (LMG S-26145 o DSM 23965), o Bacillus smithii (LMG S-27890) o Bacillus subtilis (LMG S-27889) e lattato di calcio come additivi per mangimi destinati a determinate specie animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'uso dell'acido acetico, del diacetato di sodio e dell'acetato di calcio come additivi per mangimi è stato autorizzato per un periodo di 10 anni dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/415 della Commissione (2) in ragione di un tenore massimo di 2 500 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % per il pollame, i suini e gli animali da compagnia e senza alcun tenore massimo per tutte le altre specie animali diverse dai pesci. Tuttavia, secondo i pareri adottati dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare il 1o febbraio 2012 (3) e il 6 maggio 2021 (4), solo per i ruminanti è stata dimostrata la sicurezza d'uso dei tre additivi in questione senza la necessità di stabilire alcun tenore massimo. |
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(2) |
Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/415, per quanto riguarda gli additivi diacetato di sodio (identificato come «1a262») e acetato di calcio (identificato come «1a263»), è stata erroneamente aggiunta una voce relativa alle sostanze non volatili nella colonna «Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi» sotto il titolo «Caratterizzazione della sostanza attiva». |
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(3) |
Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/415, per quanto riguarda l'additivo diacetato di sodio (identificato come «1a262»), la composizione dell'additivo e la caratterizzazione della sostanza attiva sono state indicate erroneamente. |
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(4) |
Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/415, per quanto riguarda l'additivo acido lattico (identificato come «1a270»), la colonna «Tenore massimo» dovrebbe fare riferimento al livello di sostanza attiva e non a quello dell'additivo. |
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(5) |
È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2022/415. |
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(6) |
Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle rettifiche dei termini dell'autorizzazione degli additivi acido acetico, diacetato di sodio e acetato calcio, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle prescrizioni derivanti da tali rettifiche. |
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(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Rettifiche
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/415 è così rettificato:
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1) |
la terza colonna, denominata «Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi», è così rettificata:
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2) |
nella quarta colonna, denominata «Specie o categoria di animali», alle voci 1a260 relativa all'acido acetico, 1a262 relativa al diacetato di sodio e 1a263 relativa all'acetato di calcio, la categoria di animali «Pollame, suini, animali da compagnia» è sostituita da «Tutte le specie animali diverse dai pesci e dai ruminanti», mentre la categoria di animali «Tutte le altre specie animali diverse dai pesci» è sostituita da «Ruminanti»; |
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3) |
nella sesta colonna, denominata «Tenore minimo/tenore massimo», alla voce 1a270 relativa all'acido lattico, il titolo «mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %» è sostituito da «mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %». |
Articolo 2
Misure transitorie
1. Gli additivi acido acetico (identificato come 1a260), diacetato di sodio (identificato come 1a262) e acetato di calcio (identificato come 1a263), come pure le premiscele contenenti tali additivi, prodotti ed etichettati prima del 23 agosto 2025 in conformità alle norme applicabili prima del 23 febbraio 2025, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti gli additivi o le premiscele di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 23 febbraio 2026 in conformità alle norme applicabili prima del 23 febbraio 2025, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti gli additivi o le premiscele di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 23 febbraio 2027 in conformità alle norme applicabili prima del 23 febbraio 2025, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/415 della Commissione, dell'11 marzo 2022, relativo all'autorizzazione di acido malico, acido citrico prodotto da Aspergillus niger DSM 25794 o CGMCC 4513/CGMCC 5751 o CICC 40347/CGMCC 5343, acido sorbico e sorbato di potassio, acido acetico, diacetato di sodio e acetato di calcio, acido propionico, propionato di sodio, propionato di calcio e propionato di ammonio, acido formico, formiato di sodio, formiato di calcio e formiato di ammonio, e acido lattico prodotto da Bacillus coagulans (LMG S-26145 o DSM 23965), o Bacillus smithii (LMG S-27890) o Bacillus subtilis (LMG S-27889) e lattato di calcio come additivi per mangimi destinati a determinate specie animali (GU L 85 del 14.3.2022, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/415/oj).
(3) EFSA Journal 2012;10(2):2571.
(4) EFSA Journal 2021;19(6):6615.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/187/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)