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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2025/184

29.1.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/184 DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 2025

che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988 per quanto riguarda la creazione, la modifica e la gestione di taluni contingenti tariffari a seguito dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 187,

visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (2), in particolare l’articolo 16,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione (3) stabilisce le modalità di gestione dei contingenti tariffari di importazione e di esportazione per i prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione e di esportazione e prevede norme specifiche per la gestione di tali contingenti.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione (4) stabilisce le modalità di gestione dei contingenti tariffari di importazione destinati a essere utilizzati secondo l’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali (principio «primo arrivato, primo servito»).

(3)

A norma della decisione (UE) 2024/3016 del Consiglio (5), l’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile è stato concluso il 18 marzo 2024.

(4)

Le modifiche apportate dal summenzionato accordo interinale dovrebbero trovare riscontro negli allegati I, VIII, XI e XVI del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 e nell’allegato I regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988.

(5)

Sono necessarie disposizioni transitorie per specificare i quantitativi da chiedere nel primo anno di applicazione e chiarire come gestire le situazioni che possono presentarsi a seguito della chiusura e dell’apertura dei contingenti nello stesso periodo contingentale e per quanto riguarda le prove dell’origine rilasciate prima dell’entrata in vigore dell’accordo interinale e le nuove prove dell’origine rilasciate conformemente allo stesso.

(6)

Per conformarsi all’entrata in vigore dell’accordo interinale, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il terzo giorno dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi a decorrere dal 1° febbraio 2025.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988.

(8)

Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 è così modificato:

(1)

all’articolo 42, il sesto comma è sostituito dal seguente:

«In conformità all’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile, approvato con decisione (UE) 2024/3016 (*1) del Consiglio, è aperto un contingente tariffario per l’importazione nell’Unione di carne bovina, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

(*1)  Decisione (UE) 2024/3016 del Consiglio, del 18 marzo 2024, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile (GU L, 2024/3016, 20.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/3016/oj).»;"

(2)

l’articolo 67 è sostituito dal seguente:

«Articolo 67

Contingenti tariffari

In conformità alle concessioni previste nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio, approvate con decisione 94/800/CE, sono aperti contingenti tariffari per l’importazione nell’Unione di prodotti del settore delle uova e delle ovoalbumine, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

Conformemente all’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile, è aperto un contingente tariffario con il numero d’ordine 09.4403 per le importazioni nell’Unione dal Cile nel settore delle uova, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

Per ciascun contingente tariffario, il volume dei prodotti, il numero d’ordine e il periodo e i sottoperiodi contingentali sono indicati nell’allegato XI del presente regolamento.»

;

(3)

all’articolo 68 è aggiunto il paragrafo 6 seguente:

«6.   Per convertire il peso del prodotto in equivalente uova in guscio nell’ambito del contingente tariffario con il numero d’ordine 09.4403 si applicano i fattori di conversione di cui all’allegato XVI, parte A bis.»

;

(4)

gli allegati I, VIII, XI e XVI sono modificati in conformità all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988

L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Disposizioni transitorie

1.   Per il periodo contingentale 2024 (dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025), il quantitativo da utilizzare per il contingente tariffario con il numero d’ordine 09.4181 è di 4 004 167 kg (peso del prodotto).

Per il periodo contingentale 2024 (dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025), il quantitativo di cui sopra da utilizzare per il contingente tariffario con il numero d’ordine 09.4181 è ridotto del quantitativo cumulato per cui sono stati emessi titoli tra il 1° luglio 2024 e il 31 gennaio 2025 nell’ambito di tale contingente tariffario.

2.   Per il periodo contingentale 2025, il quantitativo da utilizzare per il contingente tariffario con il numero d’ordine 09.4403 è il quantitativo proporzionale calcolato per il periodo compreso tra l’entrata in applicazione del presente regolamento e la fine del suddetto periodo contingentale.

3.   I titoli rilasciati prima dell’entrata in applicazione del presente regolamento per il contingente tariffario 09.4181 restano validi fino al termine del loro periodo di validità.

4.   Per il periodo contingentale 2025, il quantitativo da utilizzare per il contingente tariffario con il numero d’ordine 09.1945 è il quantitativo proporzionale calcolato per il periodo compreso tra l’entrata in applicazione del presente regolamento e la fine del suddetto periodo contingentale.

Per il periodo contingentale 2025, il quantitativo di cui sopra da utilizzare per il contingente tariffario con il numero d’ordine 09.1945 è ridotto dei quantitativi cumulati che sono stati immessi in libera pratica tra il 1° gennaio e il 31 gennaio 2025 nell’ambito dei contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.1921 e 09.1944.

5.   Per il periodo contingentale 2025, il quantitativo da utilizzare per i contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.2115, 09.2116 e 09.1922, è il quantitativo proporzionale calcolato per il periodo compreso tra l’entrata in applicazione del presente regolamento e la fine del suddetto periodo contingentale.

Per il periodo contingentale 2025, il quantitativo di cui sopra da utilizzare per i contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.2115, 09.2116 e 09.1922 è ridotto del quantitativo cumulato che è stato immesso in libera pratica tra il 1° gennaio e il 31 gennaio 2025 nell’ambito dei suddetti contingenti tariffari.

6.   Per il periodo contingentale 2025, il quantitativo da utilizzare per il contingente tariffario con il numero d’ordine 09.1946 è il quantitativo proporzionale calcolato per il periodo compreso tra l’entrata in applicazione del presente regolamento e la fine del suddetto periodo contingentale.

Per il periodo contingentale 2025, il quantitativo di cui sopra da utilizzare per il contingente tariffario con il numero d’ordine 09.1946 è ridotto del quantitativo cumulato che è stato immesso in libera pratica tra il 1° gennaio e il 31 gennaio 2025 nell’ambito del contingente tariffario con il numero d’ordine 09.1923.

7.   Per il periodo contingentale 2025, il quantitativo da utilizzare per il contingente tariffario con il numero d’ordine 09.1947 è il quantitativo proporzionale calcolato per il periodo compreso tra l’entrata in applicazione del presente regolamento e la fine del suddetto periodo contingentale.

Per il periodo contingentale 2025, il quantitativo di cui sopra da utilizzare per il contingente tariffario con il numero d’ordine 09.1947 è ridotto del quantitativo cumulato che è stato immesso in libera pratica tra il 1° gennaio e il 31 gennaio 2025 nell’ambito del contingente tariffario con il numero d’ordine 09.1925.

8.   Per il periodo contingentale 2025, il quantitativo da utilizzare per il contingente tariffario con il numero d’ordine 09.1955 è il quantitativo proporzionale calcolato per il periodo compreso tra l’entrata in applicazione del presente regolamento e la fine del suddetto periodo contingentale.

Per il periodo contingentale 2025, il quantitativo di cui sopra da utilizzare per il contingente tariffario con il numero d’ordine 09.1955 è ridotto del quantitativo cumulato che è stato immesso in libera pratica tra il 1° gennaio e il 31 gennaio 2025 nell’ambito del contingente tariffario con il numero d’ordine 09.1926.

9.   Per il periodo contingentale 2025, il quantitativo da utilizzare per il contingente tariffario con il numero d’ordine 09.1957 è il quantitativo proporzionale calcolato per il periodo compreso tra l’entrata in applicazione del presente regolamento e la fine del suddetto periodo contingentale.

Per il periodo contingentale 2025, il quantitativo di cui sopra da utilizzare per il contingente tariffario con il numero d’ordine 09.1957 è ridotto del quantitativo cumulato che è stato immesso in libera pratica tra il 1° gennaio e il 31 gennaio 2025 nell’ambito del contingente tariffario con il numero d’ordine 09.1927.

10.   Per il periodo contingentale 2025, i quantitativi da utilizzare per i contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.1948, 09.1949, 09.1956, 09.1958, 09.1959, 09.1953 e 09.1954 sono i quantitativi proporzionali calcolati per il periodo compreso tra l’entrata in applicazione del presente regolamento e la fine del suddetto periodo contingentale.

11.   Soltanto le prove dell’origine rilasciate conformemente all’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile sono accettabili per le spedizioni di prodotti in transito o custoditi temporaneamente in un deposito doganale o in zone franche nell’Unione europea alla data di entrata in applicazione del presente regolamento.

Articolo 4

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° febbraio 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj.

(2)   GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/510/oj.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione dei contingenti tariffari con titoli (GU L 185 del 12.6.2020, pag. 24, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/761/oj).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 della Commissione, dell’11 novembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari di importazione secondo il principio «primo arrivato, primo servito» (GU L 422 del 14.12.2020, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1988/oj).

(5)  Decisione (UE) 2024/3016 del Consiglio, del 18 marzo 2024, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile (GU L, 2024/3016, 20.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/3016/oj).


ALLEGATO I

Gli allegati I, VIII, XI e XVI del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 sono così modificati:

(1)

nell’allegato I dopo la riga relativa al contingente tariffario con il numero d’ordine 09.4402, è inserita la riga seguente relativa al contingente tariffario con il numero d’ordine 09.4403:

«09.4403

Uova

Importazione

UE: esame simultaneo

No

 

No»

(2)

nell’allegato VIII, la tabella relativa al contingente tariffario con il numero d’ordine 09.4181 è sostituita dalla seguente:

«Numero d’ordine

09.4181

Accordo internazionale o altro atto

Decisione (UE) 2024/3016 del Consiglio, del 18 marzo 2024, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile

Periodo contingentale

Dal 1° luglio al 30 giugno

Sottoperiodi contingentali

No

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate

Origine

Cile

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

Certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento

Autorità emittente: Asociación Gremial de Plantas Faenadoras Frigoríficas de Carnes de Chile Teatinos 20 – Oficina 55, Santiago, Cile

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

Conformemente al capo 3 dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e il Cile

e

certificato di autenticità (CA), secondo il modello di cui all’allegato XIV del presente regolamento

Quantitativo in chilogrammi

2024-2025: 4 004 167  kg (peso del prodotto)

2025-2026 e anni successivi: 5 200 000  kg (peso del prodotto)

Codici NC

0201 10 00 , 0201 20 20 , 0201 20 30 , 0201 20 50 , 0201 20 90 , 0201 30 00 , 0202 10 00 , 0202 20 10 , 0202 20 30 , 0202 20 50 , 0202 20 90 , 0202 30 10 , 0202 30 50 , 0202 30 90 , 0206 10 95 , 0206 29 91 , 0210 20 10 , 0210 20 90 , 0210 99 51 , 1602 50 10 e 1602 90 61

Dazio doganale applicabile al contingente

0 EUR

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

No

Cauzione per i titoli di importazione

12 EUR per 100 kg

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella “sì” della suddetta sezione deve essere barrata

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

Per “carne congelata” si intende la carne che, al momento dell’introduzione nel territorio doganale dell’Unione, è presentata congelata con una temperatura interna pari o inferiore a – 12 °C.»

(3)

nell’allegato XI, dopo il numero d’ordine 09.4402 è aggiunta la tabella seguente relativa al contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.4403:

«Numero d’ordine

09.4403

Accordo internazionale o altro atto

Decisione (UE) 2024/3016 del Consiglio, del 18 marzo 2024, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile

Periodo contingentale

Dal 1° gennaio al 31 dicembre

Sottoperiodi contingentali

No

Domanda di titoli

Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento

Descrizione del prodotto

Uova e ovoprodotti

Origine

Cile

Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio

No

Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica

Conformemente al capo 3 dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e il Cile

Quantitativo in chilogrammi

2025: quantitativo proporzionale di 500 000  kg (equivalente uova in guscio)

2026 e anni successivi: quantitativo proporzionale di 500 000  kg (equivalente uova in guscio)

Codici NC

0407 11 00 , 0407 19 11 , 0407 19 19 , 0407 21 00 , 0407 29 10 , 0407 90 10 , 0408 11 80 , 0408 19 81 , 0408 19 89 , 0408 91 80 , 0408 99 80 , 3502 11 90 e 3502 19 90

Dazio doganale applicabile al contingente

0 EUR

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

Sì. 25 tonnellate

Cauzione per i titoli di importazione

20 EUR per 100 kg

Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso

La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella “sì” della suddetta sezione deve essere barrata

Durata di validità di un titolo

Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento

Trasferibilità del titolo

Quantitativo di riferimento

No

Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI

No

Condizioni specifiche

Fattori di conversione secondo i tassi di rendimento di cui all’allegato XVI, parte A bis, del presente regolamento.»

(4)

Nell’allegato XVI, dopo la parte A è inserita la parte A bis seguente:

«Parte A bis

Fattori di conversione per i contingenti di uova e ovoprodotti aperti nel quadro dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e il Cile

Per i prodotti corrispondenti al numero d’ordine 09.4403, la conversione del peso del prodotto in equivalente uova in guscio è effettuata mediante i fattori di conversione seguenti.

Codici NC

Fattore di conversione

0407 11 00

100  %

0407 19 11

100  %

0407 19 19

100  %

0407 21 00

100  %

0407 29 10

100  %

0407 90 10

100  %

0408 11 80

246  %

0408 19 81

116  %

0408 19 89

116  %

0408 91 80

452  %

0408 99 80

116  %

3502 11 90

856  %

3502 19 90

116  %»


ALLEGATO II

L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 è così modificato:

a)

nella sezione di cui alla voce «Contingenti tariffari nel settore delle carni suine», dopo il numero d’ordine 09.0832 è aggiunta la tabella seguente relativa al contingente tariffario con il numero d’ordine 09.1945:

«Numero d’ordine

09.1945

Base giuridica specifica

Decisione (UE) 2024/3016 del Consiglio, del 18 marzo 2024, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile

Designazione dei prodotti e codici NC

Carni suine

0203 11 10 , 0203 12 11 , 0203 12 19 , 0203 19 11 , 0203 19 13 , 0203 19 15 , 0203 19 55 , 0203 19 59 , 0203 21 10 , 0203 22 11 , 0203 22 19 , 0203 29 11 , 0203 29 13 , 0203 29 15 , 0203 29 55 , 0203 29 59 , 1601 00 91 , 1601 00 99 , 1602 41 10 , 1602 42 10 , 1602 49 11 , 1602 49 13 , 1602 49 15 , 1602 49 19 , 1602 49 30 , 1602 49 50 e 1602 90 51

Codici TARIC

---

Origine

Cile

Quantitativo

2025: quantitativo proporzionale di 21 200 000  kg (peso del prodotto)

2026 e anni successivi: 21 200 000  kg (peso del prodotto)

Periodo contingentale

Dal 1° gennaio al 31 dicembre

Sottoperiodi contingentali

Non applicabili

Prova di origine

Conformemente al capo 3 dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e il Cile

Dazio doganale applicabile al contingente

0 EUR

Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987

Non applicabile

Condizioni specifiche

Non applicabili»

b)

nella sezione di cui alla voce «Contingenti tariffari nel settore delle carni ovine e caprine», la tabella relativa ai contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.2115, 09.2116 e 09.1922 è sostituita dalla seguente:

«Numero d’ordine

09.2115

09.216

09.1922

Base giuridica specifica

Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT

Decisione (UE) 2024/3016 del Consiglio, del 18 marzo 2024, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile

Designazione dei prodotti e codici NC

Carni ovine

0204

“capretto” come definito all’articolo 31 del presente regolamento

Codici TARIC

---

Origine

Cile

Quantitativo

2025: quantitativo proporzionale di 12 927 000  kg (equivalente peso carcassa)

2026 e anni successivi: quantitativo proporzionale di 12 927 000  kg (equivalente peso carcassa)

Periodo contingentale

Dal 1° gennaio al 31 dicembre

Sottoperiodi contingentali

Non applicabili

Prova di origine

Conformemente al capo 3 dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e il Cile

Dazio doganale applicabile al contingente

0 EUR

Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987

Non applicabile

Condizioni specifiche

Conformemente all’articolo 31 del presente regolamento»

c)

nella sezione di cui alla voce «Contingenti tariffari nel settore delle carni di pollame», è aggiunta la tabella seguente relativa al contingente tariffario con il numero d’ordine 09.1946:

«Numero d’ordine

09.1946

Base giuridica specifica

Decisione (UE) 2024/3016 del Consiglio, del 18 marzo 2024, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile

Designazione dei prodotti e codici NC

Carni di pollame

0207 11 10 , 0207 11 30 , 0207 11 90 , 0207 12 10 , 0207 12 90 , 0207 13 10 , 0207 13 20 , 0207 13 30 , 0207 13 40 , 0207 13 50 , 0207 13 60 , 0207 13 70 , 0207 13 99 , 0207 14 10 , 0207 14 20 , 0207 14 30 , 0207 14 40 , 0207 14 50 , 0207 14 60 , 0207 14 70 , 0207 14 99 , 0207 24 10 , 0207 24 90 , 0207 25 10 , 0207 25 90 , 0207 26 10 , 0207 26 20 , 0207 26 30 , 0207 26 40 , 0207 26 50 , 0207 26 60 , 0207 26 70 , 0207 26 80 , 0207 26 99 , 0207 27 10 , 0207 27 20 , 0207 27 30 , 0207 27 40 , 0207 27 50 , 0207 27 60 , 0207 27 70 , 0207 27 80 , 0207 27 99 , 0207 41 20 , 0207 41 30 , 0207 41 80 , 0207 42 30 , 0207 42 80 , 0207 44 10 , 0207 44 21 , 0207 44 31 , 0207 44 41 , 0207 44 51 , 0207 44 61 , 0207 44 71 , 0207 44 81 , 0207 44 99 , 0207 45 10 , 0207 45 21 , 0207 45 31 , 0207 45 41 , 0207 45 51 , 0207 45 61 , 0207 45 71 , 0207 45 81 , 0207 45 99 , 0207 51 10 , 0207 51 90 , 0207 52 10 , 0207 52 90 , 0207 54 10 , 0207 54 21 , 0207 54 31 , 0207 54 41 , 0207 54 51 , 0207 54 61 , 0207 54 71 , 0207 54 81 , 0207 54 99 , 0207 55 10 , 0207 55 21 , 0207 55 31 , 0207 55 41 , 0207 55 51 , 0207 55 61 , 0207 55 71 , 0207 55 81 , 0207 55 99 , 0207 60 05 , 0207 60 10 , 0207 60 21 , 0207 60 31 , 0207 60 41 , 0207 60 51 , 0207 60 61 , 0207 60 81 , 0207 60 99 , 1602 32 11 e 1602 39 21

Codici TARIC

---

Origine

Cile

Quantitativo

2025: quantitativo proporzionale di 32 200 000  kg (peso del prodotto)

2026: 32 200 000  kg

2027: 32 200 000  kg

2028 e anni successivi: 41 200 000  kg (peso del prodotto)

Periodo contingentale

Dal 1° gennaio al 31 dicembre

Sottoperiodi contingentali

Non applicabili

Prova di origine

Conformemente al capo 3 dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e il Cile

Dazio doganale applicabile al contingente

0 EUR

Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987

Non applicabile

Condizioni specifiche

Non applicabili»

d)

nella sezione di cui alla voce «Contingenti tariffari nel settore dei prodotti ortofrutticoli», dopo la tabella con il numero d’ordine 09.0027 sono aggiunte le tabelle seguenti relative ai contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.1947 e 09.1948:

«Numero d’ordine

09.1947

Base giuridica specifica

Decisione (UE) 2024/3016 del Consiglio, del 18 marzo 2024, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile

Designazione dei prodotti e codici NC

Aglio

0703 20 00

Codici TARIC

---

Origine

Cile

Quantitativo

2025: quantitativo proporzionale di 2 000 000  kg

2026 e anni successivi: 2 000 000  kg

Periodo contingentale

Dal 1° gennaio al 31 dicembre

Sottoperiodi contingentali

Non applicabili

Prova di origine

Conformemente al capo 3 dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e il Cile

Dazio doganale applicabile al contingente

0 EUR

Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987

Non applicabile

Condizioni specifiche

Non applicabili


Numero d’ordine

09.1948

Base giuridica specifica

Decisione (UE) 2024/3016 del Consiglio, del 18 marzo 2024, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile

Designazione dei prodotti e codici NC

Olio di oliva

1509 10 10 , 1509 10 20 , 1509 10 80 , 1509 90 00 , 1510 00 10 e 1510 00 90

Codici TARIC

---

Origine

Cile

Quantitativo

2025: quantitativo proporzionale di 11 000 000  kg

2026 e anni successivi: 11 000 000  kg

Periodo contingentale

Dal 1° gennaio al 31 dicembre

Sottoperiodi contingentali

Non applicabili

Prova di origine

Conformemente al capo 3 dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e il Cile

Dazio doganale applicabile al contingente

0 EUR

Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987

Non applicabile

Condizioni specifiche

Non applicabili»

e)

nella sezione di cui alla voce «Contingenti tariffari nel settore dei cereali», sono aggiunte le tabelle seguenti relative ai contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.1949 e 09.1955:

«Numero d’ordine

09.1949

Base giuridica specifica

Decisione (UE) 2024/3016 del Consiglio, del 18 marzo 2024, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile

Designazione dei prodotti e codici NC

Amido e i prodotti derivati

1108 11 00 , 1108 12 00 , 1108 13 00 , 1108 14 00 , 1108 19 10 , 1108 19 90 , 1109 00 00, 2905 43 00 , 2905 44 11 , 2905 44 19 , 2905 44 91 , 2905 44 99 , 3505 10 10 , 3505 10 90 , 3824 60 11 , 3824 60 19 , 3824 60 91 e 3824 60 99

Codici TARIC

---

Origine

Cile

Quantitativo

2025: quantitativo proporzionale di 300 000  kg

2026 e anni successivi: 300 000  kg

Periodo contingentale

Dal 1° gennaio al 31 dicembre

Sottoperiodi contingentali

Non applicabili

Prova di origine

Conformemente al capo 3 dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e il Cile

Dazio doganale applicabile al contingente

0 EUR

Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987

Non applicabile

Condizioni specifiche

Non applicabili


Numero d’ordine

09.1955

Base giuridica specifica

Decisione (UE) 2024/3016 del Consiglio, del 18 marzo 2024, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile

Designazione dei prodotti e codici NC

Cereali trasformati

1104

Codici TARIC

---

Origine

Cile

Quantitativo

2025: quantitativo proporzionale di 2 100 000  kg

2026: 2 150 000  kg

2027: 2 200 000  kg

Il contingente tariffario cessa di applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2028.

Periodo contingentale

Dal 1° gennaio al 31 dicembre

Sottoperiodi contingentali

Non applicabili

Prova di origine

Conformemente al capo 3 dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e il Cile

Dazio doganale applicabile al contingente

0 EUR

Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987

Non applicabile

Condizioni specifiche

Non applicabili»

f)

nella sezione di cui alla voce «Contingenti tariffari nel settore dei cereali e dello zucchero», è aggiunta la tabella seguente relativa al contingente tariffario con il numero d’ordine 09.1956:

«Numero d’ordine

09.1956

Base giuridica specifica

Decisione (UE) 2024/3016 del Consiglio, del 18 marzo 2024, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile

Designazione dei prodotti e codici NC

Prodotti ad elevato contenuto di zucchero

0403 20 49 , 1702 30 10 , 1702 30 50 , 1702 30 90 , 1702 40 10 , 1702 40 90 , 1702 50 00 , 1702 60 10 , 1702 60 80 , 1702 60 95 , 1702 90 30 , 1704 90 99 , 1806 10 30 , 1806 10 90 , 1806 20 95 , 1901 90 95 , 1901 90 99 , 2006 00 31 , 2006 00 38 , 2007 91 10 , 2101 12 98 , 2101 20 98 , ex 2106 90 98 e 3302 10 29 .

Dal 2024 al 2030 anche 1702 90 50 , 1702 90 71 , 1702 90 75 , 1702 90 79 , 1702 90 80 , 1702 90 95 , 2106 90 30 , 2106 90 55 e 2106 90 59

Codici TARIC

2106 90 98 26, 2106 90 98 34, 2106 90 98 53, 2106 90 98 60, 2106 90 98 69

Origine

Cile

Quantitativo

2025: quantitativo proporzionale di 1 000 000  kg

2026 e anni successivi: 1 000 000  kg

Periodo contingentale

Dal 1° gennaio al 31 dicembre

Sottoperiodi contingentali

Non applicabili

Prova di origine

Conformemente al capo 3 dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e il Cile

Dazio doganale applicabile al contingente

0 EUR

Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987

Non applicabile

Condizioni specifiche

Non applicabili»

g)

nella sezione di cui alla voce «Contingenti tariffari nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli», sono aggiunte le tabelle seguenti relative ai contingenti tariffari con i numeri d’ordine 09.1957, 09.1958 e 09.1959:

«Numero d’ordine

09.1957

Base giuridica specifica

Decisione (UE) 2024/3016 del Consiglio, del 18 marzo 2024, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile

Designazione dei prodotti e codici NC

Funghi preparati

2003 10 20 e 2003 10 30

Codici TARIC

---

Origine

Cile

Quantitativo

2025: quantitativo proporzionale di 1 050 000  kg

2026: 1 075 000  kg

2027: 1 100 000  kg

2028: 1 125 000  kg

2029: 1 150 000  kg

2030: 1 175 000  kg

2031: 1 200 000  kg

Il contingente tariffario cessa di applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2032.

Periodo contingentale

Dal 1° gennaio al 31 dicembre

Sottoperiodi contingentali

Non applicabili

Prova di origine

Conformemente al capo 3 dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e il Cile

Dazio doganale applicabile al contingente

0 EUR

Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987

Non applicabile

Condizioni specifiche

Non applicabili


Numero d’ordine

09.1958

Base giuridica specifica

Decisione (UE) 2024/3016 del Consiglio, del 18 marzo 2024, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile

Designazione dei prodotti e codici NC

Succhi di mela

2009 79 11 e 2009 79 91

Codici TARIC

---

Origine

Cile

Quantitativo

2025: quantitativo proporzionale di 2 000 000  kg

2026 e anni successivi: 2 000 000  kg

Periodo contingentale

Dal 1° gennaio al 31 dicembre

Sottoperiodi contingentali

Non applicabili

Prova di origine

Conformemente al capo 3 dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e il Cile

Dazio doganale applicabile al contingente

0 EUR

Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987

Non applicabile

Condizioni specifiche

Non applicabili


Numero d’ordine

09.1959

Base giuridica specifica

Decisione (UE) 2024/3016 del Consiglio, del 18 marzo 2024, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile

Designazione dei prodotti e codici NC

Preparazioni a base di frutta

2007 10 10 , 2007 91 30 , 2007 99 20 , ex 2007 99 31 , ex 2007 99 33 , ex 2007 99 39 , 2008 30 19 e 2008 40 19

Codici TARIC

2007 99 31 25, 2007 99 31 99

2007 99 33 25, 2007 99 33 99, 2007 99 39 01

2007 99 39 02, 2007 99 39 03, 2007 99 39 04

2007 99 39 05, 2007 99 39 06, 2007 99 39 07

2077 99 39 08, 2007 99 39 80 e 2007 99 39 85

Origine

Cile

Quantitativo

2025: quantitativo proporzionale di 10 000 000  kg

2026 e anni successivi: 10 000 000  kg

Periodo contingentale

Dal 1° gennaio al 31 dicembre

Sottoperiodi contingentali

Non applicabili

Prova di origine

Conformemente al capo 3 dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e il Cile

Dazio doganale applicabile al contingente

0 EUR

Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987

Non applicabile

Condizioni specifiche

Non applicabili»

h)

alla sezione di cui alla voce «Contingenti tariffari nel settore dei cereali e dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli» è aggiunta la tabella seguente relativa al contingente tariffario con il numero d’ordine 09.1953:

«Numero d’ordine

09.1953

Base giuridica specifica

Decisione (UE) 2024/3016 del Consiglio, del 18 marzo 2024, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile

Designazione dei prodotti e codici NC

Mais dolce

2001 90 30 , 2004 90 10 e 2005 80 00

Codici TARIC

---

Origine

Cile

Quantitativo

2025: quantitativo proporzionale di 800 000  kg

2026 e anni successivi: 800 000  kg

Periodo contingentale

Dal 1° gennaio al 31 dicembre

Sottoperiodi contingentali

Non applicabili

Prova di origine

Conformemente al capo 3 dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e il Cile

Dazio doganale applicabile al contingente

0 EUR

Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987

Non applicabile

Condizioni specifiche

Non applicabili»

i)

nella sezione di cui alla voce «Contingenti tariffari nel settore dell’alcole etilico di Origine agricola», è aggiunta la tabella seguente relativa al contingente tariffario con il numero d’ordine 09.1954:

«Numero d’ordine

09.1954

Base giuridica specifica

Decisione (UE) 2024/3016 del Consiglio, del 18 marzo 2024, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile

Designazione dei prodotti e codici NC

Etanolo

2207 10 00 e 2207 20 00

Codici TARIC

---

Origine

Cile

Quantitativo

2025: quantitativo proporzionale di 2 000 000  kg

2026 e anni successivi: 2 000 000  kg

Periodo contingentale

Dal 1° gennaio al 31 dicembre

Sottoperiodi contingentali

Non applicabili

Prova di origine

Conformemente al capo 3 dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e il Cile

Dazio doganale applicabile al contingente

0 EUR

Cauzione da costituire conformemente all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987

Non applicabile

Condizioni specifiche

Non applicabili»


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/184/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)