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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/181 |
3.2.2025 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/181 DELLA COMMISSIONE
del 31 gennaio 2025
che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2393 per quanto riguarda l’abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1416
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2393 della Commissione (2) ha rinnovato per un periodo di 10 anni l’autorizzazione del bisolfato di sodio come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali diverse dagli animali acquatici, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «conservanti», e come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali terrestri diverse da gatti, visoni, animali da compagnia e altri animali non destinati alla produzione di alimenti, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «regolatori dell’acidità». Tale regolamento ha inoltre abrogato il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1416 della Commissione (3). |
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(2) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1416 è stato tuttavia abrogato erroneamente, in quanto approvava fino al 10 settembre 2025 l’uso del bisolfato di sodio come additivo per mangimi destinati agli animali acquatici, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «conservanti», e come additivo per mangimi per gli animali acquatici destinati alla produzione di alimenti, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «regolatori dell’acidità». |
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(3) |
È pertanto opportuno rettificare il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2393 sopprimendo la disposizione che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1416 e modificando quest’ultimo al fine di specificare le categorie di animali per le quali l’uso del bisolfato di sodio rimane autorizzato fino al 10 settembre 2025. |
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(4) |
Al fine di evitare perturbazioni del mercato e conseguenze negative per gli operatori interessati a causa dell’erronea abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1416, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e si applichi retroattivamente a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2393. |
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(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2393
L’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2393 è sostituito dal seguente:
« Articolo 3
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1416
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1416 è così modificato:
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1) |
l’allegato I è così modificato:
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2) |
nell’allegato II, nella quinta colonna, intitolata “Specie o categoria di animali”, la categoria “Tutte le specie animali diverse da gatti, visoni, animali da compagnia e altri animali non destinati alla produzione di alimenti” è sostituita dalla categoria “Animali acquatici destinati alla produzione di alimenti”.». |
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 30 settembre 2024.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2393 della Commissione, del 9 settembre 2024, relativo al rinnovo dell’autorizzazione del bisolfato di sodio e all’autorizzazione di nuove utilizzazioni di tale sostanza come additivo per mangimi destinati a determinate specie animali (GU L, 2024/2393, 10.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2393/oj).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1416 della Commissione, del 20 agosto 2015, relativo all’autorizzazione del bisolfato di sodio come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 220 del 21.8.2015, pag. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1416/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/181/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)