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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2025/170

28.1.2025

DECISIONE (UE) 2025/170 DEL CONSIGLIO

del 27 gennaio 2025

sulla sospensione parziale dell'applicazione dell'accordo tra l'Unione europea e la Georgia di facilitazione del rilascio dei visti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 218, paragrafo 9,

visto l'accordo tra l'Unione europea e la Georgia di facilitazione del rilascio dei visti (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo tra l'Unione europea e la Georgia di facilitazione del rilascio dei visti («accordo di facilitazione») è entrato in vigore il 1o marzo 2011.

(2)

Scopo dell'accordo di facilitazione è agevolare, su una base di reciprocità, il rilascio dei visti ai cittadini dell'Unione e della Georgia per soggiorni previsti di massimo 90 giorni su un periodo di 180 giorni. L'accordo di facilitazione contribuisce a promuovere i contatti diretti tra le persone e la condivisione di valori, compreso il rispetto dei diritti umani e dei valori democratici.

(3)

A norma dell'articolo 14, paragrafo 5, dell'accordo di facilitazione, ciascuna parte può sospendere in tutto o in parte l'accordo per motivi di ordine pubblico, tutela della sicurezza nazionale o della salute pubblica. La decisione sulla sospensione deve essere notificata all'altra parte al più tardi 48 ore prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte che ha sospeso l'accordo di facilitazione deve informarne immediatamente l'altra parte.

(4)

Nel 2024 la Georgia ha adottato la «legge sulla trasparenza dell'influenza straniera» e il pacchetto legislativo sui «valori familiari e la protezione dei minori». Si ritiene che tali misure pregiudichino i diritti fondamentali del popolo georgiano, tra cui la libertà di associazione e di espressione, il diritto alla vita privata e il diritto di partecipare agli affari pubblici, e aumentino la stigmatizzazione e la discriminazione.

(5)

Nelle conclusioni del 27 giugno 2024 il Consiglio europeo ha sottolineato che la «legge sulla trasparenza dell'influenza straniera» rappresenta un passo indietro rispetto alle misure indicate nella raccomandazione della Commissione sullo status di paese candidato, e ha invitato le autorità georgiane a chiarire le loro intenzioni invertendo una linea d'azione che mette a repentaglio il percorso di adesione della Georgia all'Unione europea, di fatto portando a un arresto del processo di adesione. Nelle conclusioni del 17 ottobre 2024 il Consiglio europeo ha ribadito che la linea d'azione adottata dal governo gerogiano ha messo a repentaglio il percorso europeo della Georgia e, di fatto, arresta il processo di adesione, e ha invitato la Georgia ad adottare riforme democratiche, globali e sostenibili, in linea con i principi fondamentali dell'integrazione europea.

(6)

Il 28 novembre 2024 le autorità georgiane hanno annunciato la loro intenzione di non chiedere l'avvio dei negoziati di adesione all'Unione europea fino al 2028. Tale annuncio ha provocato proteste di massa in numerose città georgiane, alle quali le autorità georgiane hanno risposto con l'uso sproporzionato della forza e metodi violenti, nonché con arresti arbitrari e maltrattamenti di manifestanti, politici e giornalisti.

(7)

Le azioni intraprese dalla Georgia violano i principi fondamentali in base ai quali è stato concluso l'accordo di facilitazione e sono contrarie agli interessi dell'Unione e dei suoi Stati membri. In particolare, tali azioni non rispettano i diritti umani e i principi democratici e sono pertanto incoerenti con i valori dell'Unione e ostacolano il costante sviluppo dei legami economici, umanitari, culturali, scientifici e di altro tipo tra l'Unione e la Georgia.

(8)

In questo contesto, la settima relazione della Commissione nell'ambito del meccanismo di sospensione dell'esenzione dal visto ha evidenziato le misure che la Georgia deve adottare con urgenza per rispondere alle preoccupazioni della Commissione e ha rilevato che sono in corso riflessioni sull'attivazione del meccanismo di sospensione dell'esenzione dal visto in relazione a determinate categorie di persone.

(9)

Al fine di tutelare l'ordine pubblico degli Stati membri e dell'Unione, è opportuno e proporzionato che gli Stati membri impongano l'obbligo del visto ai cittadini georgiani titolari di passaporto diplomatico valido che si recano nell'Unione, in quanto tali persone rappresentano interessi contrari a quelli che hanno indotto l'Unione a concludere inizialmente l'accordo di facilitazione. È pertanto opportuno sospendere l'applicazione di talune disposizioni dell'accordo di facilitazione che prevedono esenzioni per i cittadini georgiani titolari di passaporto diplomatico valido e agevolazioni per determinate categorie di cittadini della Georgia che presentano domanda di visto per soggiorni di breve durata, segnatamente i membri di delegazioni ufficiali georgiane, i membri dei governi e dei parlamenti nazionali e regionali della Georgia, e i membri della Corte costituzionale e della Corte suprema della Georgia, nell'esercizio delle loro funzioni.

(10)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (2). L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(11)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(12)

Tenuto conto della gravità della situazione in Georgia, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno dell'adozione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A decorrere da 29 gennaio 2025 è sospesa l'applicazione delle disposizioni seguenti dell'accordo tra l'Unione europea e la Georgia di facilitazione del rilascio dei visti («accordo di facilitazione»):

a)

articolo 4, paragrafo 1, lettera b), per quanto riguarda i membri di delegazioni ufficiali della Georgia che, su invito ufficiale indirizzato alla Georgia, sono chiamati a partecipare a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio ufficiali ovvero a eventi organizzati nel territorio degli Stati membri da organizzazioni intergovernative;

b)

articolo 5, paragrafo 1, lettera b), per quanto riguarda i membri di governi nazionali e regionali della Georgia, e i membri della Corte costituzionale e della Corte suprema della Georgia;

c)

articolo 5, paragrafo 1, lettera c), per quanto riguarda i membri permanenti di delegazioni ufficiali della Georgia che, su invito ufficiale indirizzato alla Georgia, devono partecipare periodicamente a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio ovvero a eventi organizzati nel territorio degli Stati membri da organizzazioni intergovernative;

d)

articolo 5, paragrafo 2, lettera a), per quanto riguarda i membri di delegazioni ufficiali della Georgia che, su invito ufficiale, devono partecipare periodicamente a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio ovvero a eventi organizzati nel territorio degli Stati membri da organizzazioni intergovernative;

e)

articolo 5, paragrafo 3, per quanto riguarda le categorie di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a);

f)

articolo 6, paragrafo 1, per quanto riguarda i diritti per il trattamento delle domande di visto per le categorie di cittadini e persone di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettere c) e f), e all'articolo 10, paragrafo 1;

g)

articolo 6, paragrafo 3, lettere c) e f), per quanto riguarda i membri di governi nazionali e regionali della Georgia, i membri della Corte costituzionale e della Corte suprema della Georgia, e i membri di delegazioni ufficiali della Georgia che, su invito ufficiale indirizzato alla Georgia, devono partecipare a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio ovvero a eventi organizzati nel territorio degli Stati membri da organizzazioni intergovernative;

g)

articolo 7 per quanto riguarda le categorie di cittadini e persone di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettere c) e f), e all'articolo 10, paragrafo 1;

i)

articolo 10, paragrafo 1, per quanto riguarda i cittadini della Georgia titolari di un passaporto diplomatico valido rilasciato dalla Georgia;

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2025

Per il Consiglio

La presidente

K. KALLAS


(1)   GU L 52 del 25.2.2011, pag. 34.

(2)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/192/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/170/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)