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dell'Unione europea

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Serie L


2025/157

30.1.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/157 DELLA COMMISSIONE

del 29 gennaio 2025

relativo all'autorizzazione della cellulosa microcristallina, della metilcellulosa, dell'etilcellulosa, dell'idrossipropilcellulosa, dell'idrossipropilmetilcellulosa e della carbossimetilcellulosa sodica come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).

(2)

Le sostanze cellulosa microcristallina, metilcellulosa, etilcellulosa, idrossipropilcellulosa, idrossipropilmetilcellulosa e carbossimetilcellulosa sodica sono state autorizzate per un periodo illimitato a norma della direttiva 70/524/CEE come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Tali sostanze sono state successivamente iscritte nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

In conformità all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7, sono state presentate domande di rivalutazione della cellulosa microcristallina, della metilcellulosa, dell'etilcellulosa, dell'idrossipropilcellulosa, dell'idrossipropilmetilcellulosa e della carbossimetilcellulosa sodica come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. I richiedenti hanno chiesto che la cellulosa microcristallina, la metilcellulosa, l'idrossipropilmetilcellulosa e la carbossimetilcellulosa sodica siano classificate nella categoria «additivi tecnologici» e nei gruppi funzionali «emulsionanti», «stabilizzanti», «addensanti» e «gelificanti», che l'etilcellulosa sia classificata nella categoria «additivi tecnologici» e nel gruppo funzionale «stabilizzanti» e che l'idrossipropilcellulosa sia classificata nella categoria «additivi tecnologici» e nei gruppi funzionali «emulsionanti», «stabilizzanti», «addensanti» e «gelificanti». Le domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Inoltre in conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono state presentate domande di autorizzazione della cellulosa microcristallina, della metilcellulosa, dell'idrossipropilmetilcellulosa e della carbossimetilcellulosa sodica come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, con la richiesta che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi tecnologici» e nel gruppo funzionale «leganti». Tali domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

Nei pareri del 2 luglio 2020 (3) e del 31 gennaio 2024 (4) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, la cellulosa microcristallina, la metilcellulosa, l'etilcellulosa, l'idrossipropilcellulosa, l'idrossipropilmetilcellulosa e la carbossimetilcellulosa sodica sono sicure per tutte le specie animali, per i consumatori e per l'ambiente. In assenza di dati, l'Autorità non è stata in grado di trarre conclusioni sulla sicurezza per gli utilizzatori. Non sono stati forniti dati specifici sull'efficacia di questi additivi nei mangimi ma, poiché sono tutti autorizzati per l'uso come additivi alimentari, l'Autorità ha concluso che era ragionevole prevedere che l'effetto osservato quando tali sostanze sono utilizzate negli alimenti potesse essere osservato anche quando sono utilizzate come additivi nei mangimi. Essa ha verificato anche le relazioni sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentate dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che la cellulosa microcristallina, la metilcellulosa, l'etilcellulosa, l'idrossipropilcellulosa, l'idrossipropilmetilcellulosa e la carbossimetilcellulosa sodica soddisfino le condizioni stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'uso di tali sostanze. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute degli utilizzatori degli additivi.

(7)

Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione delle sostanze in questione, in quanto appartenenti ai gruppi funzionali «emulsionanti», «stabilizzanti», «addensanti» e «gelificanti», è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Le sostanze specificate nell'allegato, appartenenti alla categoria «additivi tecnologici» e ai gruppi funzionali «emulsionanti», «stabilizzanti», «addensanti», «gelificanti» o «leganti», sono autorizzate come additivi nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1.   Gli additivi per mangimi cellulosa microcristallina, metilcellulosa, etilcellulosa, idrossipropilcellulosa, idrossipropilmetilcellulosa e carbossimetilcellulosa sodica, autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE, e le premiscele contenenti tali additivi, prodotti ed etichettati prima del 19 agosto 2025 in conformità alle norme applicabili prima del 19 febbraio 2025, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti gli additivi per mangimi specificati al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 19 febbraio 2026 in conformità alle norme applicabili prima del 19 febbraio 2025, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare.

3.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti gli additivi per mangimi specificati al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 19 febbraio 2027 in conformità alle norme applicabili prima del 19 febbraio 2025, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj.

(2)  Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1, ELI: https://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj).

(3)   EFSA Journal 2020;18(7):6209; EFSA Journal 2020;18(7):6212; EFSA Journal 2020;18(7):6210; EFSA Journal 2020;18(7):6213; EFSA Journal 2020;18(7):6234; EFSA Journal 2020;18(7):6211.

(4)   EFSA Journal 2024;22:e8625; EFSA Journal 2024;22:e8637; EFSA Journal 2024;22:e8636; EFSA Journal 2024;22:e8626.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo per mangimi

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi tecnologici. Gruppo funzionale: emulsionanti

1c460i

Cellulosa microcristallina

Composizione dell'additivo

Cellulosa microcristallina ≥ 97 % (calcolato come cellulosa su base anidra)

Forma solida

Caratterizzazione della sostanza attiva

Cellulosa microcristallina ≥ 97 % (calcolato come cellulosa su base anidra), prodotta a partire da pasta di legno parzialmente depolimerizzata con un processo di idrolisi tramite calore e acido minerale

N. CAS: 9004-34-6

Perdita all'essiccazione: ≤ 7 %

Sostanze solubili in acqua: ≤ 0,24 %

Ceneri solfatate: ≤ 0,5 %

Amido: non rilevabile

Gruppi carbossilici: ≤ 1 %

Dimensione delle particelle: ≤ 10 % di particelle di dimensioni inferiori a 5 μm

Metodo di analisi  (1)

Per l'identificazione/la caratterizzazione della cellulosa microcristallina nell'additivo per mangimi:

Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (2) per la cellulosa microcristallina e i metodi corrispondenti della monografia FAO JECFA «Microcrystalline cellulose» e del volume 4 della monografia FAO JECFA «Combined Compendium of Food Additive Specifications»

Tutte le specie animali

-

-

-

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

2.

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

19 febbraio 2035


Numero di identificazione dell'additivo per mangimi

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi tecnologici. Gruppo funzionale: stabilizzanti

1c460i

Cellulosa microcristallina

Composizione dell'additivo

Cellulosa microcristallina ≥ 97 % (calcolato come cellulosa su base anidra)

Forma solida

Caratterizzazione della sostanza attiva

Cellulosa microcristallina ≥ 97 % (calcolato come cellulosa su base anidra), prodotta a partire da pasta di legno parzialmente depolimerizzata con un processo di idrolisi tramite calore e acido minerale

N. CAS: 9004-34-6

Perdita all'essiccazione: ≤ 7 %

Sostanze solubili in acqua: ≤ 0,24 %

Ceneri solfatate: ≤ 0,5 %

Gruppi carbossilici: ≤ 1 %

Dimensione delle particelle: ≤ 10 % di particelle di dimensioni inferiori a 5 μm

Metodo di analisi  (3)

Per l'identificazione/la caratterizzazione della cellulosa microcristallina nell'additivo per mangimi:

Regolamento (UE) n. 231/2012 per la cellulosa microcristallina e i metodi corrispondenti della monografia FAO JECFA «Microcrystalline cellulose» e del volume 4 della monografia FAO JECFA «Combined Compendium of Food Additive Specifications»

Tutte le specie animali

-

-

-

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

2.

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

19 febbraio 2035


Numero di identificazione dell'additivo per mangimi

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi tecnologici. Gruppo funzionale: addensanti

1c460i

Cellulosa microcristallina

Composizione dell'additivo

Cellulosa microcristallina ≥ 97 % (calcolato come cellulosa su base anidra)

Forma solida

Caratterizzazione della sostanza attiva

Cellulosa microcristallina ≥ 97 % (calcolato come cellulosa su base anidra), prodotta a partire da pasta di legno parzialmente depolimerizzata con un processo di idrolisi tramite calore e acido minerale

N. CAS: 9004-34-6

Perdita all'essiccazione: ≤ 7 %

Sostanze solubili in acqua: ≤ 0,24 %

Ceneri solfatate: ≤ 0,5 %

Gruppi carbossilici: ≤ 1 %

Dimensione delle particelle: ≤ 10 % di particelle di dimensioni inferiori a 5 μm

Metodo di analisi  (4)

Per l'identificazione/la caratterizzazione della cellulosa microcristallina nell'additivo per mangimi:

Regolamento (UE) n. 231/2012 per la cellulosa microcristallina e i metodi corrispondenti della monografia FAO JECFA «Microcrystalline cellulose» e del volume 4 della monografia FAO JECFA «Combined Compendium of Food Additive Specifications»

Tutte le specie animali

-

-

-

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

2.

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

19 febbraio 2035


Numero di identificazione dell'additivo per mangimi

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi tecnologici. Gruppo funzionale: gelificanti

1c460i

Cellulosa microcristallina

Composizione dell'additivo

Cellulosa microcristallina ≥ 97 % (calcolato come cellulosa su base anidra)

Forma solida

Caratterizzazione della sostanza attiva

Cellulosa microcristallina ≥ 97 % (calcolato come cellulosa su base anidra), prodotta a partire da pasta di legno parzialmente depolimerizzata con un processo di idrolisi tramite calore e acido minerale

N. CAS: 9004-34-6

Perdita all'essiccazione: ≤ 7 %

Sostanze solubili in acqua: ≤ 0,24 %

Ceneri solfatate: ≤ 0,5 %

Gruppi carbossilici: ≤ 1 %

Dimensione delle particelle: ≤ 10 % di particelle di dimensioni inferiori a 5 μm

Metodo di analisi  (5)

Per l'identificazione/la caratterizzazione della cellulosa microcristallina nell'additivo per mangimi:

Regolamento (UE) n. 231/2012 per la cellulosa microcristallina e i metodi corrispondenti della monografia FAO JECFA «Microcrystalline cellulose» e del volume 4 della monografia FAO JECFA «Combined Compendium of Food Additive Specifications»

Tutte le specie animali

-

-

-

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

2.

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

19 febbraio 2035


Numero di identificazione dell'additivo per mangimi

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi tecnologici. Gruppo funzionale: leganti

1c460i

Cellulosa microcristallina

Composizione dell'additivo

Cellulosa microcristallina ≥ 97 % (calcolato come cellulosa su base anidra)

Forma solida

Caratterizzazione della sostanza attiva

Cellulosa microcristallina ≥ 97 % (calcolato come cellulosa su base anidra), prodotta a partire da pasta di legno parzialmente depolimerizzata con un processo di idrolisi tramite calore e acido minerale

N. CAS: 9004-34-6

Perdita all'essiccazione: ≤ 7 %

Sostanze solubili in acqua: ≤ 0,24 %

Ceneri solfatate: ≤ 0,5 %

Gruppi carbossilici: ≤ 1 %

Dimensione delle particelle: ≤ 10 % di particelle di dimensioni inferiori a 5 μm

Metodo di analisi  (6)

Per l'identificazione/la caratterizzazione della cellulosa microcristallina nell'additivo per mangimi:

Regolamento (UE) n. 231/2012 per la cellulosa microcristallina e i metodi corrispondenti della monografia FAO JECFA «Microcrystalline cellulose» e del volume 4 della monografia FAO JECFA «Combined Compendium of Food Additive Specifications»

Tutte le specie animali

-

-

-

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

2.

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

19 febbraio 2035


Numero di identificazione dell'additivo per mangimi

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi tecnologici. Gruppo funzionale: emulsionanti

1c461

Metilcellulosa

Composizione dell'additivo

Metilcellulosa

Forma solida

Caratterizzazione della sostanza attiva

Metilcellulosa ottenuta da pasta di legno o cotone mediante trattamento alcalino e metilazione dell'alcalicellulosa con cloruro di metile

N. CAS: 9004-67-5

Tenore: dal 25 % al 33 % di gruppi metossilici (-OCH3) e non più del 5 % di gruppi idrossietossilici (-OCH2CH2OH)

Perdita all'essiccazione: ≤ 10 %

Ceneri solfatate: ≤ 1,5 %

Metodo di analisi  (7)

Per l'identificazione/la caratterizzazione della metilcellulosa nell'additivo per mangimi:

Regolamento (UE) n. 231/2012 per la metilcellulosa e i metodi corrispondenti della monografia FAO JECFA «Methyl cellulose», del volume 4 della monografia FAO JECFA «Combined Compendium of Food Additive Specifications» e della Farmacopea europea, monografia 0345

Tutte le specie animali

-

-

-

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

2.

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

19 febbraio 2035


Numero di identificazione dell'additivo per mangimi

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi tecnologici. Gruppo funzionale: stabilizzanti

1c461

Metilcellulosa

Composizione dell'additivo

Metilcellulosa

Forma solida

Caratterizzazione della sostanza attiva

Metilcellulosa ottenuta da pasta di legno o cotone mediante trattamento alcalino e metilazione dell'alcalicellulosa con cloruro di metile

N. CAS: 9004-67-5

Tenore: dal 25 % al 33 % di gruppi metossilici (-OCH3) e non più del 5 % di gruppi idrossietossilici (-OCH2CH2OH)

Perdita all'essiccazione: ≤ 10 %

Ceneri solfatate: ≤ 1,5 %

Metodo di analisi  (8)

Per l'identificazione/la caratterizzazione della metilcellulosa nell'additivo per mangimi:

Regolamento (UE) n. 231/2012 per la metilcellulosa e i metodi corrispondenti della monografia FAO JECFA «Methyl cellulose», del volume 4 della monografia FAO JECFA «Combined Compendium of Food Additive Specifications» e della Farmacopea europea, monografia 0345

Tutte le specie animali

-

-

-

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

2.

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

19 febbraio 2035


Numero di identificazione dell'additivo per mangimi

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi tecnologici. Gruppo funzionale: addensanti

1c461

Metilcellulosa

Composizione dell'additivo

Metilcellulosa

Forma solida

Caratterizzazione della sostanza attiva

Metilcellulosa ottenuta da pasta di legno o cotone mediante trattamento alcalino e metilazione dell'alcalicellulosa con cloruro di metile

N. CAS: 9004-67-5

Tenore: dal 25 % al 33 % di gruppi metossilici (-OCH3) e non più del 5 % di gruppi idrossietossilici (-OCH2CH2OH)

Perdita all'essiccazione: ≤ 10 %

Ceneri solfatate: ≤ 1,5 %

Metodo di analisi  (9)

Per l'identificazione/la caratterizzazione della metilcellulosa nell'additivo per mangimi:

Regolamento (UE) n. 231/2012 per la metilcellulosa e i metodi corrispondenti della monografia FAO JECFA «Methyl cellulose», del volume 4 della monografia FAO JECFA «Combined Compendium of Food Additive Specifications» e della Farmacopea europea, monografia 0345

Tutte le specie animali

-

-

-

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

2.

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

19 febbraio 2035


Numero di identificazione dell'additivo per mangimi

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi tecnologici. Gruppo funzionale: gelificanti

1c461

Metilcellulosa

Composizione dell'additivo

Metilcellulosa

Forma solida

Caratterizzazione della sostanza attiva

Metilcellulosa ottenuta da pasta di legno o cotone mediante trattamento alcalino e metilazione dell'alcalicellulosa con cloruro di metile

N. CAS: 9004-67-5

Tenore: dal 25 % al 33 % di gruppi metossilici (-OCH3) e non più del 5 % di gruppi idrossietossilici (-OCH2CH2OH)

Perdita all'essiccazione: ≤ 10 %

Ceneri solfatate: ≤ 1,5 %

Metodo di analisi  (10)

Per l'identificazione/la caratterizzazione della metilcellulosa nell'additivo per mangimi:

Regolamento (UE) n. 231/2012 per la metilcellulosa e i metodi corrispondenti della monografia FAO JECFA «Methyl cellulose», del volume 4 della monografia FAO JECFA «Combined Compendium of Food Additive Specifications» e della Farmacopea europea, monografia 0345

Tutte le specie animali

-

-

-

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

2.

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

19 febbraio 2035


Numero di identificazione dell'additivo per mangimi

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi tecnologici. Gruppo funzionale: leganti

1c461

Metilcellulosa

Composizione dell'additivo

Metilcellulosa

Forma solida

Caratterizzazione della sostanza attiva

Metilcellulosa ottenuta da pasta di legno o cotone mediante trattamento alcalino e metilazione dell'alcalicellulosa con cloruro di metile

N. CAS: 9004-67-5

Tenore: dal 25 % al 33 % di gruppi metossilici (-OCH3) e non più del 5 % di gruppi idrossietossilici (-OCH2CH2OH)

Perdita all'essiccazione: ≤ 10 %

Ceneri solfatate: ≤ 1,5 %

Metodo di analisi  (11)

Per l'identificazione/la caratterizzazione della metilcellulosa nell'additivo per mangimi:

Regolamento (UE) n. 231/2012 per la metilcellulosa e i metodi corrispondenti della monografia FAO JECFA «Methyl cellulose», del volume 4 della monografia FAO JECFA «Combined Compendium of Food Additive Specifications» e della Farmacopea europea, monografia 0345

Tutte le specie animali

-

-

-

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

2.

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

19 febbraio 2035


Numero di identificazione dell'additivo per mangimi

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi tecnologici. Gruppo funzionale: stabilizzanti

1d462

Etilcellulosa

Composizione dell'additivo

Etilcellulosa

Forma solida

Caratterizzazione della sostanza attiva

Etilcellulosa ottenuta per reazione della cellulosa parzialmente depolimerizzata con cloruro di etile

Gruppi etossilici (-OC2H5): > 44 % e < 50 % sulla sostanza secca (equivalente a non più di 2,6 gruppi etossilici per unità di anidroglucosio)

N. CAS: 9004-57-3

Perdita all'essiccazione: ≤ 3%

Ceneri solfatate: ≤ 0,4 %

Metodo di analisi  (12)

Per l'identificazione/la caratterizzazione dell'etilcellulosa nell'additivo per mangimi:

Regolamento (UE) n. 231/2012 per l'etilcellulosa e i metodi corrispondenti descritti nella monografia FAO JECFA «Ethyl cellulose» e nella Farmacopea europea, monografia 0822

Tutte le specie animali

-

-

-

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

2.

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

19 febbraio 2035


Numero di identificazione dell'additivo per mangimi

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi tecnologici. Gruppo funzionale: emulsionanti

1c463

Idrossipropilcellulosa

Composizione dell'additivo

Idrossipropilcellulosa

Forma solida

Caratterizzazione della sostanza attiva

Idrossipropilcellulosa ottenuta per eterificazione parziale di cellulosa da materiale vegetale fibroso con gruppi idrossipropilici

Gruppi idrossipropossilici (-OCH2CHOHCH3): ≤ 80,5 % equivalenti a non più di 4,6 gruppi idrossipropilici per unità di anidroglucosio su base anidra

N. CAS: 9004-64-2

Perdita all'essiccazione: ≤ 10 %

Ceneri solfatate: ≤ 0,5 %

Cloroidrine di propilene ≤ 0,1 mg/kg

Metodo di analisi  (13)

Per l'identificazione/la caratterizzazione dell'idrossipropilcellulosa nell'additivo per mangimi:

Regolamento (UE) n. 231/2012 per l'idrossipropilcellulosa e i metodi corrispondenti della monografia FAO JECFA «Hydroxypropyl cellulose», del volume 4 della monografia FAO JECFA «Combined Compendium of Food Additive Specifications» e della Farmacopea europea, monografia 0337

Tutte le specie animali

-

-

-

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

2.

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

19 febbraio 2035


Numero di identificazione dell'additivo per mangimi

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi tecnologici. Gruppo funzionale: stabilizzanti

1c463

Idrossipropilcellulosa

Composizione dell'additivo

Idrossipropilcellulosa

Forma solida

Caratterizzazione della sostanza attiva

Idrossipropilcellulosa ottenuta per eterificazione parziale di cellulosa da materiale vegetale fibroso con gruppi idrossipropilici

Gruppi idrossipropossilici (-OCH2CHOHCH3): ≤ 80,5 % equivalenti a non più di 4,6 gruppi idrossipropilici per unità di anidroglucosio su base anidra

N. CAS: 9004-64-2

Perdita all'essiccazione: ≤ 10 %

Ceneri solfatate: ≤ 0,5 %

Cloroidrine di propilene ≤ 0,1 mg/kg

Metodo di analisi  (14)

Per l'identificazione/la caratterizzazione dell'idrossipropilcellulosa nell'additivo per mangimi:

Regolamento (UE) n. 231/2012 per l'idrossipropilcellulosa e i metodi corrispondenti della monografia FAO JECFA «Hydroxypropyl cellulose», del volume 4 della monografia FAO JECFA «Combined Compendium of Food Additive Specifications» e della Farmacopea europea, monografia 0337

Tutte le specie animali

-

-

-

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

2.

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

19 febbraio 2035


Numero di identificazione dell'additivo per mangimi

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi tecnologici. Gruppo funzionale: addensanti

1c463

Idrossipropilcellulosa

Composizione dell'additivo

Idrossipropilcellulosa

Forma solida

Caratterizzazione della sostanza attiva

Idrossipropilcellulosa ottenuta per eterificazione parziale di cellulosa da materiale vegetale fibroso con gruppi idrossipropilici

Gruppi idrossipropossilici (-OCH2CHOHCH3): ≤ 80,5 % equivalenti a non più di 4,6 gruppi idrossipropilici per unità di anidroglucosio su base anidra

N. CAS: 9004-64-2

Perdita all'essiccazione: ≤ 10 %

Ceneri solfatate: ≤ 0,5 %

Cloroidrine di propilene ≤ 0,1 mg/kg

Metodo di analisi  (15)

Per l'identificazione/la caratterizzazione dell'idrossipropilcellulosa nell'additivo per mangimi:

Regolamento (UE) n. 231/2012 per l'idrossipropilcellulosa e i metodi corrispondenti della monografia FAO JECFA «Hydroxypropyl cellulose», del volume 4 della monografia FAO JECFA «Combined Compendium of Food Additive Specifications» e della Farmacopea europea, monografia 0337

Tutte le specie animali

-

-

-

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

2.

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

19 febbraio 2035


Numero di identificazione dell'additivo per mangimi

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi tecnologici. Gruppo funzionale: gelificanti

1c463

Idrossipropilcellulosa

Composizione dell'additivo

Idrossipropilcellulosa

Forma solida

Caratterizzazione della sostanza attiva

Idrossipropilcellulosa ottenuta per eterificazione parziale di cellulosa da materiale vegetale fibroso con gruppi idrossipropilici

Gruppi idrossipropossilici (-OCH2CHOHCH3): ≤ 80,5 % equivalenti a non più di 4,6 gruppi idrossipropilici per unità di anidroglucosio su base anidra

N. CAS: 9004-64-2

Perdita all'essiccazione: ≤ 10 %

Ceneri solfatate: ≤ 0,5 %

Cloroidrine di propilene ≤ 0,1 mg/kg

Metodo di analisi  (16)

Per l'identificazione/la caratterizzazione dell'idrossipropilcellulosa nell'additivo per mangimi:

Regolamento (UE) n. 231/2012 per l'idrossipropilcellulosa e i metodi corrispondenti della monografia FAO JECFA «Hydroxypropyl cellulose», del volume 4 della monografia FAO JECFA «Combined Compendium of Food Additive Specifications» e della Farmacopea europea, monografia 0337

Tutte le specie animali

-

-

-

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

2.

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

19 febbraio 2035


Numero di identificazione dell'additivo per mangimi

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi tecnologici. Gruppo funzionale: emulsionanti

1c464

Idrossipropilmetilcellulosa

Composizione dell'additivo

Idrossipropilmetilcellulosa

Forma solida

Caratterizzazione della sostanza attiva

Idrossipropilmetilcellulosa prodotta per reazione della cellulosa parzialmente depolimerizzata con gruppi metilici e contenente una piccola quantità di sostituenti idrossipropilici

N. CAS: 9004-65-3

Gruppi metossilici (-OCH3): 19-30 %

Gruppi idrossipropossilici (-OCH2CHOHCH3): 3-12 %

Perdita all'essiccazione: ≤ 10 %

Ceneri solfatate: ≤ 1,5 % (per prodotti con viscosità pari o superiore a 50 mPa.s); ≤ 3 % (per prodotti con viscosità inferiore a 50 mPa.s)

Cloroidrine di propilene: ≤ 0,1 mg/kg

Metodo di analisi  (17)

Per l'identificazione/la caratterizzazione dell'idrossipropilmetilcellulosa nell'additivo per mangimi:

Regolamento (UE) n. 231/2012 per l'idrossipropilmetilcellulosa e i metodi corrispondenti della monografia FAO JECFA «Hydroxypropyl methyl cellulose», del volume 4 della monografia FAO JECFA «Combined Compendium of Food Additive Specifications» e della Farmacopea europea, monografia 0348

Tutte le specie animali

-

-

-

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

2.

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

19 febbraio 2035


Numero di identificazione dell'additivo per mangimi

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi tecnologici. Gruppo funzionale: stabilizzanti

1c464

Idrossipropilmetilcellulosa

Composizione dell'additivo

Idrossipropilmetilcellulosa

Forma solida

Caratterizzazione della sostanza attiva

Idrossipropilmetilcellulosa prodotta per reazione della cellulosa parzialmente depolimerizzata con gruppi metilici e contenente una piccola quantità di sostituenti idrossipropilici

N. CAS: 9004-65-3

Gruppi metossilici (-OCH3): 19-30 %

Gruppi idrossipropossilici (-OCH2CHOHCH3): 3-12 %

Perdita all'essiccazione: ≤ 10 %

Ceneri solfatate: ≤ 1,5 % (per prodotti con viscosità pari o superiore a 50 mPa.s); ≤ 3 % (per prodotti con viscosità inferiore a 50 mPa.s)

Cloroidrine di propilene: ≤ 0,1 mg/kg

Metodo di analisi  (18)

Per l'identificazione/la caratterizzazione dell'idrossipropilmetilcellulosa nell'additivo per mangimi:

Regolamento (UE) n. 231/2012 per l'idrossipropilmetilcellulosa e i metodi corrispondenti della monografia FAO JECFA «Hydroxypropyl methyl cellulose», del volume 4 della monografia FAO JECFA «Combined Compendium of Food Additive Specifications» e della Farmacopea europea, monografia 0348

Tutte le specie animali

-

-

-

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

2.

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

19 febbraio 2035


Numero di identificazione dell'additivo per mangimi

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi tecnologici. Gruppo funzionale: addensanti

1c464

Idrossipropilmetilcellulosa

Composizione dell'additivo

Idrossipropilmetilcellulosa

Forma solida

Caratterizzazione della sostanza attiva

Idrossipropilmetilcellulosa prodotta per reazione della cellulosa parzialmente depolimerizzata con gruppi metilici e contenente una piccola quantità di sostituenti idrossipropilici

N. CAS: 9004-65-3

Gruppi metossilici (-OCH3): 19-30 %

Gruppi idrossipropossilici (-OCH2CHOHCH3): 3-12 %

Perdita all'essiccazione: ≤ 10 %

Ceneri solfatate: ≤ 1,5 % (per prodotti con viscosità pari o superiore a 50 mPa.s); ≤ 3 % (per prodotti con viscosità inferiore a 50 mPa.s)

Cloroidrine di propilene: ≤ 0,1 mg/kg

Metodo di analisi  (19)

Per l'identificazione/la caratterizzazione dell'idrossipropilmetilcellulosa nell'additivo per mangimi:

Regolamento (UE) n. 231/2012 per l'idrossipropilmetilcellulosa e i metodi corrispondenti della monografia FAO JECFA «Hydroxypropyl methyl cellulose», del volume 4 della monografia FAO JECFA «Combined Compendium of Food Additive Specifications» e della Farmacopea europea, monografia 0348

Tutte le specie animali

-

-

-

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

2.

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

19 febbraio 2035


Numero di identificazione dell'additivo per mangimi

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi tecnologici. Gruppo funzionale: gelificanti

1c464

Idrossipropilmetilcellulosa

Composizione dell'additivo

Idrossipropilmetilcellulosa

Forma solida

Caratterizzazione della sostanza attiva

Idrossipropilmetilcellulosa prodotta per reazione della cellulosa parzialmente depolimerizzata con gruppi metilici e contenente una piccola quantità di sostituenti idrossipropilici

N. CAS: 9004-65-3

Gruppi metossilici (-OCH3): 19-30 %

Gruppi idrossipropossilici (-OCH2CHOHCH3): 3-12 %

Perdita all'essiccazione: ≤ 10 %

Ceneri solfatate: ≤ 1,5 % (per prodotti con viscosità pari o superiore a 50 mPa.s); ≤ 3 % (per prodotti con viscosità inferiore a 50 mPa.s)

Cloroidrine di propilene: ≤ 0,1 mg/kg

Metodo di analisi  (20)

Per l'identificazione/la caratterizzazione dell'idrossipropilmetilcellulosa nell'additivo per mangimi:

Regolamento (UE) n. 231/2012 per l'idrossipropilmetilcellulosa e i metodi corrispondenti della monografia FAO JECFA «Hydroxypropyl methyl cellulose», del volume 4 della monografia FAO JECFA «Combined Compendium of Food Additive Specifications» e della Farmacopea europea, monografia 0348

Tutte le specie animali

-

-

-

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

2.

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

19 febbraio 2035


Numero di identificazione dell'additivo per mangimi

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi tecnologici. Gruppo funzionale: leganti

1c464

Idrossipropilmetilcellulosa

Composizione dell'additivo

Idrossipropilmetilcellulosa

Forma solida

Caratterizzazione della sostanza attiva

Idrossipropilmetilcellulosa prodotta per reazione della cellulosa parzialmente depolimerizzata con gruppi metilici e contenente una piccola quantità di sostituenti idrossipropilici

N. CAS: 9004-65-3

Gruppi metossilici (-OCH3): 19-30 %

Gruppi idrossipropossilici (-OCH2CHOHCH3): 3-12 %

Perdita all'essiccazione: ≤ 10 %

Ceneri solfatate: ≤ 1,5 % (per prodotti con viscosità pari o superiore a 50 mPa.s); ≤ 3 % (per prodotti con viscosità inferiore a 50 mPa.s)

Cloroidrine di propilene: ≤ 0,1 mg/kg

Metodo di analisi  (21)

Per l'identificazione/la caratterizzazione dell'idrossipropilmetilcellulosa nell'additivo per mangimi:

Regolamento (UE) n. 231/2012 per l'idrossipropilmetilcellulosa e i metodi corrispondenti della monografia FAO JECFA «Hydroxypropyl methyl cellulose», del volume 4 della monografia FAO JECFA «Combined Compendium of Food Additive Specifications» e della Farmacopea europea, monografia 0348

Tutte le specie animali

-

-

-

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

2.

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

19 febbraio 2035


Numero di identificazione dell'additivo per mangimi

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi tecnologici. Gruppo funzionale: emulsionanti

1c466

Carbossimetilcellulosa sodica

Composizione dell'additivo

Carbossimetilcellulosa sodica ≥ 99,5 % (su base anidra)

Forma solida

Caratterizzazione della sostanza attiva

Carbossimetilcellulosa sodica ≥ 99,5 % (su base anidra) ottenuta per reazione di eterificazione tra il complesso di alcalicellulosa e l'acido monocloroacetico

N. CAS: 9000-32-4

Gruppi carbossimetilici (-CH2COOH): 0,2-1,5 per unità di anidroglucosio

Perdita all'essiccazione: ≤ 12 %

Glicolato totale: ≤ 0,4 % (come glicolato di sodio su base anidra)

Sodio: ≤ 12,4 % (su base anidra)

Metodo di analisi  (22)

Per l'identificazione/la caratterizzazione della carbossimetilcellulosa sodica nell'additivo per mangimi:

Regolamento (UE) n. 231/2012 per la carbossimetilcellulosa sodica e i metodi corrispondenti della monografia FAO JECFA «Sodium carboxymethyl cellulose» e del volume 4 della monografia FAO JECFA «Combined Compendium of Food Additive Specifications»

Tutte le specie animali

-

-

-

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

2.

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

19 febbraio 2035


Numero di identificazione dell'additivo per mangimi

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi tecnologici. Gruppo funzionale: stabilizzanti

1c466

Carbossimetilcellulosa sodica

Composizione dell'additivo

Carbossimetilcellulosa sodica ≥ 99,5 % (su base anidra)

Forma solida

Caratterizzazione della sostanza attiva

Carbossimetilcellulosa sodica ≥ 99,5 % (su base anidra) ottenuta per reazione di eterificazione tra il complesso di alcalicellulosa e l'acido monocloroacetico

N. CAS: 9000-32-4

Gruppi carbossimetilici (-CH2COOH): 0,2-1,5 per unità di anidroglucosio

Perdita all'essiccazione: ≤ 12 %

Glicolato totale: ≤ 0,4 % (come glicolato di sodio su base anidra)

Sodio: ≤ 12,4 % (su base anidra)

Metodo di analisi  (23)

Per l'identificazione/la caratterizzazione della carbossimetilcellulosa sodica nell'additivo per mangimi:

Regolamento (UE) n. 231/2012 per la carbossimetilcellulosa sodica e i metodi corrispondenti della monografia FAO JECFA «Sodium carboxymethyl cellulose» e del volume 4 della monografia FAO JECFA «Combined Compendium of Food Additive Specifications»

Tutte le specie animali

-

-

-

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

2.

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

19 febbraio 2035


Numero di identificazione dell'additivo per mangimi

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi tecnologici. Gruppo funzionale: addensanti

1c466

Carbossimetilcellulosa sodica

Composizione dell'additivo

Carbossimetilcellulosa sodica ≥ 99,5 % (su base anidra)

Forma solida

Caratterizzazione della sostanza attiva

Carbossimetilcellulosa sodica ≥ 99,5 % (su base anidra) ottenuta per reazione di eterificazione tra il complesso di alcalicellulosa e l'acido monocloroacetico

N. CAS: 9000-32-4

Gruppi carbossimetilici (-CH2COOH): 0,2-1,5 per unità di anidroglucosio

Perdita all'essiccazione: ≤ 12 %

Glicolato totale: ≤ 0,4 % (come glicolato di sodio su base anidra)

Sodio: ≤ 12,4 % (su base anidra)

Metodo di analisi  (24)

Per l'identificazione/la caratterizzazione della carbossimetilcellulosa sodica nell'additivo per mangimi:

Regolamento (UE) n. 231/2012 per la carbossimetilcellulosa sodica e i metodi corrispondenti della monografia FAO JECFA «Sodium carboxymethyl cellulose» e del volume 4 della monografia FAO JECFA «Combined Compendium of Food Additive Specifications»

Tutte le specie animali

-

-

-

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

2.

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

19 febbraio 2035


Numero di identificazione dell'additivo per mangimi

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi tecnologici. Gruppo funzionale: gelificanti

1c466

Carbossimetilcellulosa sodica

Composizione dell'additivo

Carbossimetilcellulosa sodica ≥ 99,5 % (su base anidra)

Forma solida

Caratterizzazione della sostanza attiva

Carbossimetilcellulosa sodica ≥ 99,5 % (su base anidra) ottenuta per reazione di eterificazione tra il complesso di alcalicellulosa e l'acido monocloroacetico

N. CAS: 9000-32-4

Gruppi carbossimetilici (-CH2COOH): 0,2-1,5 per unità di anidroglucosio

Perdita all'essiccazione: ≤ 12 %

Glicolato totale: ≤ 0,4 % (come glicolato di sodio su base anidra)

Sodio: ≤ 12,4 % (su base anidra)

Metodo di analisi  (25)

Per l'identificazione/la caratterizzazione della carbossimetilcellulosa sodica nell'additivo per mangimi:

Regolamento (UE) n. 231/2012 per la carbossimetilcellulosa sodica e i metodi corrispondenti della monografia FAO JECFA «Sodium carboxymethyl cellulose» e del volume 4 della monografia FAO JECFA «Combined Compendium of Food Additive Specifications»

Tutte le specie animali

-

-

-

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

2.

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

19 febbraio 2035


Numero di identificazione dell'additivo per mangimi

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi tecnologici. Gruppo funzionale: leganti

1c466

Carbossimetilcellulosa sodica

Composizione dell'additivo

Carbossimetilcellulosa sodica ≥ 99,5 % (su base anidra)

Forma solida

Caratterizzazione della sostanza attiva

Carbossimetilcellulosa sodica ≥ 99,5 % (su base anidra) ottenuta per reazione di eterificazione tra il complesso di alcalicellulosa e l'acido monocloroacetico

N. CAS: 9000-32-4

Gruppi carbossimetilici (-CH2COOH): 0,2-1,5 per unità di anidroglucosio

Perdita all'essiccazione: ≤ 12 %

Glicolato totale: ≤ 0,4 % (come glicolato di sodio su base anidra)

Sodio: ≤ 12,4 % (su base anidra)

Metodo di analisi  (26)

Per l'identificazione/la caratterizzazione della carbossimetilcellulosa sodica nell'additivo per mangimi:

Regolamento (UE) n. 231/2012 per la carbossimetilcellulosa sodica e i metodi corrispondenti della monografia FAO JECFA «Sodium carboxymethyl cellulose» e del volume 4 della monografia FAO JECFA «Combined Compendium of Food Additive Specifications»

Tutte le specie animali

-

-

-

1.

Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

2.

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

19 febbraio 2035


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

(2)  Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 dell’22.3.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/231/oj).

(3)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

(4)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

(5)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

(6)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

(7)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

(8)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

(9)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

(10)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

(11)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

(12)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

(13)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

(14)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

(15)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

(16)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

(17)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

(18)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

(19)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

(20)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

(21)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

(22)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

(23)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

(24)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

(25)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

(26)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/157/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)