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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/134 |
29.1.2025 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/134 DELLA COMMISSIONE
del 28 gennaio 2025
che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 per quanto riguarda l’introduzione di una licenza di pilota di autogiri
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 23, paragrafo 1, e l’articolo 27, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione (2) stabilisce i requisiti per i piloti che svolgono attività di volo sugli aeromobili di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), del regolamento (UE) 2018/1139. |
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(2) |
L’attuale sviluppo degli autogiri, che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139 a causa di una massa massima certificata al decollo superiore a 600 kg, rende necessario includere nel regolamento (UE) n. 1178/2011 i requisiti per il rilascio delle licenze dell’equipaggio di volo per i piloti di autogiri. Poiché lo sviluppo di un quadro completo per le operazioni commerciali degli autogiri richiederà più tempo, per il momento tali requisiti dovrebbero riguardare solo i privilegi dei piloti non commerciali. |
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(3) |
Il nuovo quadro normativo dell’Unione per il rilascio delle licenze dell’equipaggio di volo per gli autogiri dovrebbe, ove possibile, prendere in considerazione le norme e le migliori pratiche stabilite nei requisiti nazionali per il rilascio delle licenze per gli autogiri e, quando si intende ottenere una licenza dell’Unione di pilota di autogiri, dovrebbe inoltre prevedere crediti per i titolari di licenze nazionali di pilota di autogiri. |
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(4) |
Al fine di sostenere l’attuazione di requisiti dell’Unione in materia di rilascio delle licenze dell’equipaggio di volo per gli autogiri e, in particolare, di qualifica dei primi istruttori dell’Unione di autogiri, per un periodo di tempo limitato e a determinate condizioni, i richiedenti una licenza dell’Unione di pilota di autogiri e le abilitazioni e i certificati associati dovrebbero poter ricevere crediti sulla base di una relazione relativa al credito, a condizione che siano titolari della pertinente licenza nazionale di pilota di autogiri e delle abilitazioni o dei certificati associati o abbiano iniziato l’addestramento per il relativo rilascio. |
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(5) |
Per operazioni non commerciali senza retribuzione, i titolari di licenze dell’Unione di pilota di autogiri dovrebbero essere tenuti a possedere la stessa certificazione aeromedica dei piloti privati di altre categorie di aeromobili conformemente al regolamento (UE) n. 1178/2011. |
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(6) |
I requisiti per le autorità competenti e le organizzazioni di addestramento dovrebbero essere adattati, ove necessario, per includere l’addestramento di piloti di autogiri e il rilascio di licenze agli stessi. |
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(7) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1178/2011. |
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(8) |
Le misure di cui al presente regolamento si basano sul parere 04/2024 (3) dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea conformemente all’articolo 75, paragrafo 2, lettera b), e all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139. |
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(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 1178/2011 è così modificato:
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1) |
all’articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Le licenze non conformi alle JAR, ivi compresi eventuali abilitazioni, certificati, autorizzazioni o qualifiche allegati, rilasciati o riconosciuti da uno Stato membro prima della data di applicazione del presente regolamento vengono convertite in licenze «conformi alla parte FCL» dallo Stato membro che ha rilasciato la licenza. In deroga al presente paragrafo, l’articolo 4 octies si applica alle licenze di pilota di autogiri.» |
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2) |
è inserito il seguente articolo 4 octies: « Articolo 4 octies Requisiti specifici per i richiedenti una licenza di pilota di autogiri 1. Fino al 18 febbraio 2028, i richiedenti che sono titolari di una licenza di pilota di autogiri e delle abilitazioni e dei certificati associati rilasciati a norma dei requisiti nazionali di rilascio delle licenze dell’equipaggio di volo per gli autogiri, o che hanno iniziato l’addestramento conformemente a tali requisiti, ricevono crediti ai fini del rilascio di una licenza di pilota di autogiri e delle abilitazioni e dei certificati associati in conformità al presente regolamento, sulla base di una relazione relativa al credito elaborata da uno Stato membro in consultazione con l’AESA. La relazione relativa al credito deve essere conforme all’articolo 9, paragrafo 3. 2. Nell’elaborare una relazione relativa al credito conformemente al paragrafo 1, gli Stati membri:
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3) |
l’allegato I (parte FCL) è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento; |
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4) |
l’allegato IV (parte medica) è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento; |
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5) |
l’allegato VI (parte ARA) è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento; |
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6) |
l’allegato VIII (parte DTO) è modificato conformemente all’allegato IV del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 18 febbraio 2026.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1139/2021-07-25.
(2) Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1, ELI http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1178/oj).
(3) https://www.easa.europa.eu/document-library/opinion-no-042024.
ALLEGATO I
L’allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 è così modificato:
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1) |
alla norma FCL.010 è inserita la definizione seguente:
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2) |
la norma FCL.025 è così modificata:
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3) |
alla norma FCL.035, lettera a), è inserito il nuovo punto 5) seguente:
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4) |
alla norma FCL.055, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
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5) |
alla norma FCL.060, la frase introduttiva della lettera b) è sostituita dalla seguente:
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6) |
il titolo della sottoparte C è sostituito dal seguente: «SOTTOPARTE C — LICENZA DI PILOTA PRIVATO (PPL) E LICENZA DI PILOTA DI AUTOGIRI (GPL)»; |
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7) |
la norma FCL.200 è sostituita dalla seguente: «FCL.200 Età minima I richiedenti una PPL o una GPL devono aver compiuto almeno 17 anni di età.»; |
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8) |
la norma FCL.205 è sostituita dalla seguente: «FCL.205 Condizioni
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9) |
la norma FCL.210 è sostituita dalla seguente: «FCL.210 Corso di addestramento
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10) |
alla norma FCL.215, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «I richiedenti una PPL o una GPL devono dimostrare un livello di conoscenze teoriche appropriato ai privilegi concessi mediante il superamento di esami nelle seguenti materie:»; |
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11) |
alla norma FCL.235, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
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12) |
è aggiunta una nuova sezione 5: « SEZIONE 5 Requisiti specifici per la GPL FCL.205.G GPL — Privilegi
FCL.210.G GPL — Requisiti in materia di esperienza e riconoscimento dei crediti
In ogni caso, non devono essere assegnati crediti per i requisiti di cui alla lettera a), punto 2). FCL.235.G GPL — Privilegi per classi, tipi e varianti di autogiri
FCL.240.G GPL — Requisiti di attività di volo recente
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13) |
alla norma FCL.700, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
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14) |
la norma FCL.810 è così modificata:
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15) |
alla norma FCL.905.FI, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
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16) |
alla norma FCL.910.FI, lettera c), è aggiunto il nuovo punto 4) seguente:
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17) |
la norma FCL.915.FI è così modificata:
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18) |
la norma FCL.930.FI è così modificata:
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19) |
alla norma FCL.940.FI, la lettera a) è così modificata:
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20) |
alla norma FCL.1005.FE è aggiunta la nuova lettera d) seguente:
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21) |
alla norma FCL.1005.FIE, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
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22) |
alla norma FCL.1010.FIE è aggiunta la nuova lettera d) seguente:
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23) |
all’appendice 1, sezione A, il punto 1 è così modificato:
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ALLEGATO II
Nell’allegato IV (parte medica) del regolamento (UE) n. 1178/2011, alla norma MED.A.030, lettera c), il punto 2) è sostituito dal seguente:
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«2) |
una licenza di pilota privato (PPL) o una licenza di pilota di autogiri (GPL), il pilota deve detenere almeno un certificato medico di classe 2 valido;». |
ALLEGATO III
Nell’allegato VI (parte ARA) del regolamento (UE) n. 1178/2011, all’appendice I, il modello che segue la lettera c) è così modificato:
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a) |
la frase «La presente licenza è conforme agli standard ICAO, ad eccezione dei privilegi LAPL e BIR o se corredata da un certificato medico LAPL» è sostituita dalla seguente: «La presente licenza è conforme agli standard ICAO, ad eccezione dei privilegi LAPL, GPL e BIR o se corredata da un certificato medico LAPL.»; |
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b) |
la frase «Modulo 141 AESA versione 2» è sostituita dalla seguente: « Modulo 141 AESA versione 3 ». |
ALLEGATO IV
Nell’allegato VIII (parte DTO) del regolamento (UE) n. 1178/2011, alla norma DTO.GEN.110, lettera a), è inserito il nuovo punto 5) seguente:
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«5) |
per gli autogiri:
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ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/134/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)