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dell'Unione europea

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Serie L


2025/132

29.1.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/132 DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 2025

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 per quanto riguarda l’inclusione di un riferimento ai certificati di strumenti musicali e alle spiegazioni per l’uso dei formulari

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 della Comissione (2) dovrebbe essere allineato alle pertinenti risoluzioni adottate o modificate dalla conferenza delle parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione («la convenzione»).

(2)

In linea con la risoluzione Conf. 16.8 della CITES, il regolamento di esecuzione (UE) 2015/57 della Commissione (3) ha modificato l’articolo 1, l’articolo 2, paragrafo 2, e l’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 per consentire il rilascio di appositi certificati per gli strumenti musicali allo scopo di semplificarne la circolazione transfrontaliera a fini non commerciali.

(3)

Occorre intervenire con una modifica analoga per allineare l’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 792/2012.

(4)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 riporta i modelli ai quali devono corrispondere le licenze, i certificati e gli altri documenti stabiliti nel regolamento (CE) n. 865/2006. Attualmente è in corso la modifica del regolamento (CE) n. 865/2006 per quanto riguarda lo scopo dell’operazione commerciale e i codici di origine. È opportuno modificare di conseguenza le spiegazioni relative all’uso dei formulari riportate negli allegati I, II, III e V del regolamento (CE) n. 792/2012. Le modifiche di entrambi i regolamenti dovrebbero applicarsi a decorrere dallo stesso giorno.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio delle specie di fauna e flora selvatiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 è così modificato:

(1)

l’articolo 2, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

«4.   I formulari sui quali sono redatti i fogli aggiuntivi allegati ai certificati di proprietà personale, ai certificati per mostra itinerante e ai certificati di strumenti musicali sono conformi al modello riportato nell’allegato IV.»

.

(2)

Gli allegati I, II, III e V sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/338/oj.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 della Commissione, del 23 agosto 2012, che stabilisce norme sulla struttura delle licenze, dei certificati e degli altri documenti previsti dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e che modifica il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione (GU L 242 del 7.9.2012, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/792/oj).

(3)  

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/57, del 15 gennaio 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 della Commissione per quanto riguarda le norme sulla struttura delle licenze, dei certificati e degli altri documenti previsti dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e dal regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio (GU L 10 del 16.1.2015, pag. 19 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/57/oj).


ALLEGATO

Gli allegati del regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 sono così modificati:

(1)

l’allegato I è così modificato:

a)

al punto 13 delle «Istruzioni e spiegazioni» che fanno riferimento a «1 – Originale», le righe D e A sono sostituite dalle seguenti:

«D

Esemplari di specie animali elencate nell’appendice I della convenzione allevati in cattività a fini commerciali in allevamenti inclusi nel registro degli allevamenti di riproduzione di specie animali dell’appendice I a fini commerciali, tenuto dal segretariato della convenzione, nonché parti o prodotti da essi derivati, ed esemplari delle specie vegetali elencate nell’appendice I della convenzione riprodotti artificialmente a fini commerciali conformemente al capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti e prodotti da essi derivati

A

Piante riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da esse derivati»;

b)

al punto 14 delle «Istruzioni e spiegazioni» che fanno riferimento a «1 – Originale», le righe E, L, M, N e Z sono sostituite dalle seguenti:

«E

Didattico. Se l’operazione è finalizzata all’uso in programmi di istruzione e formazione o all’esposizione in un istituto con un mandato principalmente educativo.

L

Esecuzione/fini giudiziari/medicina legale. Se l’operazione è finalizzata al trasferimento di esemplari tra organismi governativi a fini di contrasto, giudiziari o forensi o a sostegno di detti organismi.

M

Fini medici (compresa la ricerca biomedica). Se l’operazione è finalizzata a esami medici o veterinari, diagnosi, trattamento o ricerca, compresa la ricerca biomedica.

N

Reintroduzione o introduzione nell’ambiente naturale. Se l’operazione è finalizzata al rafforzamento e alla reintroduzione nell’area di distribuzione naturale e storica di una specie, nonché all’introduzione per la conservazione, compresa la colonizzazione assistita e la sostituzione ecologica, al di fuori dell’area di distribuzione naturale e storica della specie.

Z

Zoo. Se l’operazione è finalizzata al trasferimento di un esemplare in un giardino zoologico e/o acquario o da un giardino zoologico e/o acquario per l’esposizione, la cura, la riproduzione, l’educazione e la sensibilizzazione del pubblico, la ricerca scientifica, il salvataggio, la riabilitazione o la conservazione.»;

c)

al punto 13 delle «Istruzioni e spiegazioni» che fanno riferimento a «2 – Copia per il titolare», le righe D e A sono sostituite dalle seguenti:

«D

Esemplari di specie animali elencate nell’appendice I della convenzione allevati in cattività a fini commerciali in allevamenti inclusi nel registro degli allevamenti di riproduzione di specie animali dell’appendice I a fini commerciali, tenuto dal segretariato della convenzione, nonché parti o prodotti da essi derivati, ed esemplari delle specie vegetali elencate nell’appendice I della convenzione riprodotti artificialmente a fini commerciali conformemente al capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti e prodotti da essi derivati

A

Piante riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da esse derivati»;

d)

al punto 14 delle «Istruzioni e spiegazioni» che fanno riferimento a «2 – Copia per il titolare», le righe E, L, M, N e Z sono sostituite dalle seguenti:

«E

Didattico. Se l’operazione è finalizzata all’uso in programmi di istruzione e formazione o all’esposizione in un istituto con un mandato principalmente educativo.

L

Esecuzione/fini giudiziari/medicina legale. Se l’operazione è finalizzata al trasferimento di esemplari tra organismi governativi a fini di contrasto, giudiziari o forensi o a sostegno di detti organismi.

M

Fini medici (compresa la ricerca biomedica). Se l’operazione è finalizzata a esami medici o veterinari, diagnosi, trattamento o ricerca, compresa la ricerca biomedica.

N

Reintroduzione o introduzione nell’ambiente naturale. Se l’operazione è finalizzata al rafforzamento e alla reintroduzione nell’area di distribuzione naturale e storica di una specie, nonché all’introduzione per la conservazione, compresa la colonizzazione assistita e la sostituzione ecologica, al di fuori dell’area di distribuzione naturale e storica della specie.

Z

Zoo. Se l’operazione è finalizzata al trasferimento di un esemplare in un giardino zoologico e/o acquario o da un giardino zoologico e/o acquario per l’esposizione, la cura, la riproduzione, l’educazione e la sensibilizzazione del pubblico, la ricerca scientifica, il salvataggio, la riabilitazione o la conservazione.»;

e)

al punto 13 delle «Istruzioni e spiegazioni» che fanno riferimento a «3 – Copia da restituire dagli uffici doganali all’organo di gestione emittente*», le righe D e A sono sostituite dalle seguenti:

«D

Esemplari di specie animali elencate nell’appendice I della convenzione allevati in cattività a fini commerciali in allevamenti inclusi nel registro degli allevamenti di riproduzione di specie animali dell’appendice I a fini commerciali, tenuto dal segretariato della convenzione, nonché parti o prodotti da essi derivati, ed esemplari delle specie vegetali elencate nell’appendice I della convenzione riprodotti artificialmente a fini commerciali conformemente al capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti e prodotti da essi derivati

A

Piante riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da esse derivati»;

f)

al punto 14 delle «Istruzioni e spiegazioni» che fanno riferimento a «3 – Copia da restituire dagli uffici doganali all’organo di gestione emittente*», le righe E, L, M, N e Z sono sostituite dalle seguenti:

«E

Didattico. Se l’operazione è finalizzata all’uso in programmi di istruzione e formazione o all’esposizione in un istituto con un mandato principalmente educativo.

L

Esecuzione/fini giudiziari/medicina legale. Se l’operazione è finalizzata al trasferimento di esemplari tra organismi governativi a fini di contrasto, giudiziari o forensi o a sostegno di detti organismi.

M

Fini medici (compresa la ricerca biomedica). Se l’operazione è finalizzata a esami medici o veterinari, diagnosi, trattamento o ricerca, compresa la ricerca biomedica.

N

Reintroduzione o introduzione nell’ambiente naturale. Se l’operazione è finalizzata al rafforzamento e alla reintroduzione nell’area di distribuzione naturale e storica di una specie, nonché all’introduzione per la conservazione, compresa la colonizzazione assistita e la sostituzione ecologica, al di fuori dell’area di distribuzione naturale e storica della specie.

Z

Zoo. Se l’operazione è finalizzata al trasferimento di un esemplare in un giardino zoologico e/o acquario o da un giardino zoologico e/o acquario per l’esposizione, la cura, la riproduzione, l’educazione e la sensibilizzazione del pubblico, la ricerca scientifica, il salvataggio, la riabilitazione o la conservazione.»;

g)

al punto 13 delle «Istruzioni e spiegazioni» che fanno riferimento a «4 – Copia per l’organo di gestione emittente» e «5 – Domanda», le righe D e A sono sostituite dalle seguenti:

«D

Esemplari di specie animali elencate nell’appendice I della convenzione allevati in cattività a fini commerciali in allevamenti inclusi nel registro degli allevamenti di riproduzione di specie animali dell’appendice I a fini commerciali, tenuto dal segretariato della convenzione, nonché parti o prodotti da essi derivati, ed esemplari delle specie vegetali elencate nell’appendice I della convenzione riprodotti artificialmente a fini commerciali conformemente al capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti e prodotti da essi derivati

A

Piante riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da esse derivati»;

h)

al punto 14 delle «Istruzioni e spiegazioni» che fanno riferimento a «4 – Copia per l’organo di gestione emittente» e «5 – Domanda», le righe E, L, M, N e Z sono sostituite dalle seguenti:

«E

Didattico. Se l’operazione è finalizzata all’uso in programmi di istruzione e formazione o all’esposizione in un istituto con un mandato principalmente educativo.

L

Esecuzione/fini giudiziari/medicina legale. Se l’operazione è finalizzata al trasferimento di esemplari tra organismi governativi a fini di contrasto, giudiziari o forensi o a sostegno di detti organismi.

M

Fini medici (compresa la ricerca biomedica). Se l’operazione è finalizzata a esami medici o veterinari, diagnosi, trattamento o ricerca, compresa la ricerca biomedica.

N

Reintroduzione o introduzione nell’ambiente naturale. Se l’operazione è finalizzata al rafforzamento e alla reintroduzione nell’area di distribuzione naturale e storica di una specie, nonché all’introduzione per la conservazione, compresa la colonizzazione assistita e la sostituzione ecologica, al di fuori dell’area di distribuzione naturale e storica della specie.

Z

Zoo. Se l’operazione è finalizzata al trasferimento di un esemplare in un giardino zoologico e/o acquario o da un giardino zoologico e/o acquario per l’esposizione, la cura, la riproduzione, l’educazione e la sensibilizzazione del pubblico, la ricerca scientifica, il salvataggio, la riabilitazione o la conservazione.»;

(2)

l’allegato II è così modificato:

a)

al punto 9 delle «Istruzioni e spiegazioni» che fanno riferimento a «1 – Originale», le righe D e A sono sostituite dalle seguenti:

«D

Esemplari di specie animali elencate nell’appendice I della convenzione allevati in cattività a fini commerciali in allevamenti inclusi nel registro degli allevamenti di riproduzione di specie animali dell’appendice I a fini commerciali, tenuto dal segretariato della convenzione, nonché parti o prodotti da essi derivati, ed esemplari delle specie vegetali elencate nell’appendice I della convenzione riprodotti artificialmente a fini commerciali conformemente al capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti e prodotti da essi derivati

A

Piante riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da esse derivati»;

b)

al punto 9 delle «Istruzioni e spiegazioni» che fanno riferimento a «2 – Copia per l’importatore», le righe D e A sono sostituite dalle seguenti:

«D

Esemplari di specie animali elencate nell’appendice I della convenzione allevati in cattività a fini commerciali in allevamenti inclusi nel registro degli allevamenti di riproduzione di specie animali dell’appendice I a fini commerciali, tenuto dal segretariato della convenzione, nonché parti o prodotti da essi derivati, ed esemplari delle specie vegetali elencate nell’appendice I della convenzione riprodotti artificialmente a fini commerciali conformemente al capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti e prodotti da essi derivati

A

Piante riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da esse derivati»;

(3)

l’allegato III è così modificato:

a)

al punto 14 delle «Istruzioni e spiegazioni» che fanno riferimento a «Originale», la riga A è sostituita dalla seguente:

«A

Piante riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da esse derivati»;

b)

al punto 14 delle «Istruzioni e spiegazioni», che fanno riferimento a «Copia per l’organo di gestione emittente» e alla «Domanda» la riga A è sostituita dalla seguente:

«A

Piante riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da esse derivati»;

(4)

l’allegato V è così modificato:

a)

al punto 9 delle «Istruzioni e spiegazioni» che fanno riferimento a «Originale», le righe D e A sono sostituite dalle seguenti:

«D

Esemplari di specie animali elencate nell’appendice I della convenzione allevati in cattività a fini commerciali in allevamenti inclusi nel registro degli allevamenti di riproduzione di specie animali dell’appendice I a fini commerciali, tenuto dal segretariato della convenzione, nonché parti o prodotti da essi derivati, ed esemplari delle specie vegetali elencate nell’appendice I della convenzione riprodotti artificialmente a fini commerciali conformemente al capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti e prodotti da essi derivati

A

Piante riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da esse derivati»;

b)

al punto 9 delle «Istruzioni e spiegazioni» che fanno riferimento a «Copia per l’organo di gestione emittente» e «Domanda», le righe D e A sono sostituite dalle seguenti:

«D

Esemplari di specie animali elencate nell’appendice I della convenzione allevati in cattività a fini commerciali in allevamenti inclusi nel registro degli allevamenti di riproduzione di specie animali dell’appendice I a fini commerciali, tenuto dal segretariato della convenzione, nonché parti o prodotti da essi derivati, ed esemplari delle specie vegetali elencate nell’appendice I della convenzione riprodotti artificialmente a fini commerciali conformemente al capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti e prodotti da essi derivati

A

Piante riprodotte artificialmente nei modi previsti dal capo XIII del regolamento (CE) n. 865/2006, nonché parti o prodotti da esse derivati».


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/132/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)