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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2025/94

16.1.2025

DECISIONE (UE) 2025/94 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 10 gennaio 2025

relativa ai criteri per la notifica delle decisioni di vigilanza ai fini delle prove di stress prudenziali (BCE/2025/1)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3 e l’articolo 6,

Visto il regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sull’MVU) (BCE/2014/17) (2) in particolare gli articoli 35, paragrafi 1 e 10,

vista la proposta del Consiglio di vigilanza,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità all’articolo 100 della direttiva n. 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), le autorità competenti sono tenute a effettuare, ove opportuno, ma almeno una volta l’anno, prove di stress prudenziali sugli enti soggetti alla loro vigilanza, per facilitare il processo di revisione e valutazione prudenziale come stabilito ai sensi dell’articolo 97 della direttiva 2013/36/UE.

(2)

Per quanto riguarda gli enti creditizi significativi, la Banca centrale europea (BCE) ha competenza esclusiva per svolgere il processo di revisione e valutazione prudenziale, anche, se del caso, in coordinamento con l’Autorità bancaria europea, nonché le prove di stress prudenziali.

(3)

La BCE effettua diversi tipi di prove di stress prudenziali, tra cui prove di stress di solvibilità esaustive e prove di stress tematiche mirate. Il tipo di prova di stress e le condizioni economiche prevalenti in un dato momento sono tra i fattori che determinano le informazioni necessarie alla BCE da parte dei soggetti vigilati significativi rilevanti per effettuare una specifica prova di stress prudenziale.

(4)

La BCE necessita di determinate informazioni da parte di soggetti vigilati significativi per condurre in maniera efficace le prove di stress prudenziali. Pertanto, è opportuno che, prima dell’avvio di ciascuna prova di stress prudenziale, la BCE precisi le informazioni richieste e il loro formato, le istruzioni e le date di invio delle segnalazioni pertinenti a tale prova di stress e ne dia notifica ai soggetti vigilati significativi interessati.

(5)

In virtù dell’articolo 35, paragrafi 1 e 10, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), la BCE può determinare i criteri in base ai quali una decisione di vigilanza della BCE può essere notificata attraverso mezzi di comunicazione elettronici o altri mezzi assimilabili.

(6)

Ai fini dello svolgimento delle prove di stress prudenziali, è opportuno che la BCE determini le modalità con cui le decisioni di vigilanza relative alle informazioni richieste e al loro formato, alle istruzioni e alle date di invio devono essere notificate ai soggetti vigilati significativi.

(7)

Dato che la BCE deve effettuare una prova di stress prudenziale all’inizio del 2025, è necessario che la presente decisione entri in vigore il prima possibile,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

1)

per «soggetto vigilato significativo» si intende un soggetto vigilato significativo come definito all’articolo 2, punto 16), del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) (4);

2)

per «piattaforma informatica ASTRA» si intende la piattaforma informatica della BCE utilizzata dalla BCE per scambiare informazioni e comunicazioni basate su documenti con i soggetti vigilati significativi.

Articolo 2

Decisioni di vigilanza relative alle prove di stress prudenziali e mezzi di notifica

1.   Prima dell’avvio di una prova di stress prudenziale, la BCE stabilisce le informazioni che i soggetti vigilati significativi partecipanti a una determinata prova di stress prudenziale devono trasmettere alla BCE, il formato in cui tali informazioni devono essere trasmesse e le date di invio entro le quali tali informazioni devono essere trasmesse.

2.   Prima dell’avvio di una prova di stress prudenziale, la BCE notifica eventuali decisioni adottate ai sensi del paragrafo 1 ai pertinenti soggetti vigilati significativi che devono partecipare alla relativa prova di stress prudenziale.

3.   La notifica di qualsiasi decisione di cui al paragrafo 2 è effettuata tramite la piattaforma informatica ASTRA. La decisione, in quanto decisione di vigilanza della BCE, si considera notificata ai soggetti vigilati pertinenti alla data in cui è caricata nella piattaforma informatica ASTRA. All’atto del caricamento della decisione nella piattaforma informatica ASTRA, al destinatario della decisione è inviato un messaggio all’indirizzo di posta elettronica da questo fornito al momento della registrazione alla piattaforma informatica ASTRA o aggiornato successivamente.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 10 gennaio 2025

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)   GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

(2)   GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1.

(3)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(4)  Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull’MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/94/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)