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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/87 |
14.1.2025 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/87 DELLA COMMISSIONE
del 13 gennaio 2025
relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro l’afta epizootica in Germania
[notificata con il numero C(2025) 206]
(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 259, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’afta epizootica è una malattia virale infettiva che colpisce i mammiferi dell’ordine degli artiodattili e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi. |
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(2) |
In caso di comparsa di un focolaio di afta epizootica in mammiferi dell’ordine degli artiodattili sussiste un grave rischio di diffusione di tale malattia ad altri stabilimenti che detengono animali sensibili. |
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(3) |
Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (2) integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (3). In particolare gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, compresa l’afta epizootica, l’istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l’applicazione di determinate misure nella zona interessata. L’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza. |
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(4) |
La Germania ha informato la Commissione in merito all’attuale situazione dell’afta epizootica sul suo territorio in seguito all’insorgere di un focolaio, confermato il 10 gennaio 2025, della malattia in uno stabilimento che detiene bufali indiani nel Land Brandeburgo della Repubblica federale di Germania e, conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, ha istituito una zona soggetta a restrizioni, comprendente una zona di protezione e una zona di sorveglianza, nella quale si applicano le misure di controllo delle malattie di cui al medesimo regolamento delegato per prevenire l’ulteriore diffusione della malattia. |
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(5) |
Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente, a livello di Unione e in collaborazione con lo Stato membro interessato, la zona soggetta a restrizioni per l’afta epizootica nel Land tedesco del Brandeburgo, comprendente la zona di protezione e la zona di sorveglianza. |
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(6) |
Di conseguenza, le aree identificate quali zone di protezione e di sorveglianza nel Land tedesco del Brandeburgo dovrebbero figurare nell’allegato della presente decisione e dovrebbe essere stabilita la durata di tale regionalizzazione. |
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(7) |
Le dimensioni delle zone di protezione e di sorveglianza e la durata delle misure da applicare in tali zone sono state basate sui criteri stabiliti all’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e sulle norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/687, comprese la situazione epidemiologica relativa all’afta epizootica nelle aree interessate dalla malattia e la situazione epidemiologica generale riguardo a tale malattia in Germania, nonché il livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia. La durata delle misure dovrebbe inoltre tenere conto delle norme internazionali del codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH). |
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(8) |
Date l’urgenza dettata dalla situazione epidemiologica in Germania per quanto riguarda la diffusione dell’afta epizootica e la necessità di prevenire la diffusione della malattia dallo stabilimento interessato in Germania ad altre parti di tale Stato membro o ad altri Stati membri, è opportuno che le misure stabilite dalla presente decisione di esecuzione si applichino quanto prima. |
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(9) |
Di conseguenza, in attesa del parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, è opportuno che le zone di protezione e di sorveglianza in Germania siano istituite immediatamente e inserite nell’elenco di cui all’allegato della presente decisione e che sia fissata la durata della definizione di tali zone. |
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(10) |
La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Germania provvede affinché:
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a) |
sia immediatamente istituita dall’autorità competente di tale Stato membro una zona soggetta a restrizioni, comprendente una zona di protezione e una zona di sorveglianza, a norma dell’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nel rispetto delle condizioni stabilite dal medesimo articolo; |
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b) |
la zona di protezione e la zona di sorveglianza di cui alla lettera a) comprendano almeno le aree elencate nell’allegato della presente decisione; |
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c) |
le misure necessarie nelle zone di protezione e di sorveglianza si applichino almeno fino ai termini di cui all’allegato della presente decisione. |
Articolo 2
La presente decisione si applica fino all’11 febbraio 2025.
Articolo 3
La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2025
Per la Commissione
Olivér VÁRHELYI
Membro della Commissione
(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.
(2) Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all’applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj).
ALLEGATO
Zone di protezione e di sorveglianza istituite attorno al focolaio confermato
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Regione e numero di riferimento ADIS del focolaio |
Aree istituite come zone di protezione e di sorveglianza, facenti parte della zona soggetta a restrizioni in Germania di cui all'articolo 1 |
Termine ultimo di applicazione |
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Regione del Brandeburgo DE-FMD-2025-00001 |
Zona di protezione Those parts of the region of the state of Brandenburg, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on ETRS89 coordinates Lat. 52.558301, Long. 13.630104 |
11.2.2025 |
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Zona di sorveglianza Those parts of the region of the state of Brandenburg, contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on ETRS89 coordinates Lat. 52.558301, Long. 13.630104, excluding the areas contained in the protection zone |
11.2.2025 |
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/87/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)