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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2025/77

16.1.2025

REGOLAMENTO (UE) 2025/77 DELLA COMMISSIONE

del 10 gennaio 2025

che stabilisce la chiusura delle attività di pesca dell’eglefino nelle acque del Regno Unito, dell’Unione e internazionali della zona 6b e nelle acque internazionali delle zone 12 e 14 per i pescherecci battenti bandiera irlandese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2024.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di eglefino nelle acque del Regno Unito, dell’Unione e internazionali della zona 6b e nelle acque internazionali delle zone 12 e 14 per i pescherecci battenti bandiera irlandese o immatricolati in Irlanda hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2024.

(3)

È pertanto necessario vietare alcune attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2024 all’Irlanda per lo stock di eglefino nelle acque del Regno Unito, dell’Unione e internazionali della zona 6b e nelle acque internazionali delle zone 12 e 14 di cui all’allegato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

1.   Le attività di pesca dello stock di cui all’articolo 1 da parte di pescherecci battenti bandiera irlandese o immatricolati in Irlanda sono vietate a decorrere dalla data stabilita nell’allegato. In particolare, sono vietati la ricerca del pesce, la cala, la posa e il salpamento di attrezzi da pesca ai fini della cattura di tale stock.

2.   Il trasbordo, la detenzione a bordo, la trasformazione a bordo, il trasferimento, l’ingabbiamento, l’ingrasso e lo sbarco di pesci e prodotti della pesca prelevati da tale stock dai suddetti pescherecci restano autorizzati per le catture effettuate prima della data sopra indicata.

3.   Le catture non intenzionali di tale stock da parte dei suddetti pescherecci sono salpate e tenute a bordo, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2025

Per la Commissione

a nome della presidente

Costas KADIS

Membro della Commissione


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio, del 10 gennaio 2024, che fissa, per il 2024, il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2023/194 (GU L, 2024/257, 11.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/257/oj).

(3)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).


ALLEGATO

N.

36/TQ257

Stato membro

Irlanda

Stock

HAD/6B1214

Specie

Eglefino (Melanogrammus aeglefinus)

Zona

Acque del Regno Unito, dell’Unione e internazionali della zona 6b; acque internazionali delle zone 12 e 14

Data di chiusura

19 dicembre 2024


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/77/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)