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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/74 |
14.1.2025 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/74 DELLA COMMISSIONE
del 13 gennaio 2025
che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di lisina originaria della Repubblica popolare cinese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 7,
previa consultazione degli Stati membri,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
1.1. Apertura
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(1) |
Il 23 maggio 2024 la Commissione europea ("Commissione") ha aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di lisina originaria della Repubblica popolare cinese ("paese interessato" o "RPC") sulla base dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ("regolamento di base"). La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2) ("avviso di apertura"). |
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(2) |
La Commissione ha aperto l'inchiesta a seguito di una denuncia presentata l'8 aprile 2024 da Metex Noovistago (3) ("il denunciante"). La denuncia è stata presentata dall'industria dell'Unione di lisina ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l'apertura dell'inchiesta. |
1.2. Registrazione
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(3) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2732 della Commissione, del 24 ottobre 2024 ("regolamento di registrazione") (4), la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame. |
1.3. Parti interessate
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(4) |
Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all'inchiesta. Ha inoltre espressamente informato il denunciante, i produttori esportatori noti e le autorità della Repubblica popolare cinese, nonché gli importatori, gli operatori commerciali e gli utilizzatori noti, così come le associazioni note per essere interessate, in merito all'apertura dell'inchiesta e li ha invitati a partecipare. |
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(5) |
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. |
1.4. Osservazioni in merito all'apertura
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(6) |
In seguito all'apertura, la Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para animales ("CESFAC" - la confederazione spagnola dei produttori di mangimi per animali), Andrés Pintaluba S.A. (importatore e distributore di lisina) e il gruppo Vall Companys (un utilizzatore di lisina e produttore di mangimi rappresentato anche dalla CESFAC) hanno affermato che le statistiche Eurostat sulle importazioni relative al codice NC 2922 41 00 , presentate nella denuncia, non consentono un esame obiettivo dei fattori di pregiudizio, in quanto si basano sui dati sulle importazioni "comunicati", dato che Eurostat non opera distinzioni tra i diversi tipi di lisina (lisina cloridrato ("HCl") e lisina liquida) importati, che presentano livelli variabili di concentrazione dell'aminoacido. CESFAC, Pintaluba e Vall Companys hanno sostenuto che aggregare tipi di lisina con concentrazioni significativamente diverse per unità di misura, senza alcun adeguamento per portarli allo stesso livello, comporta distorsioni in termini di volume e prezzi. Tali soggetti hanno asserito altresì che tutti gli elementi del pregiudizio che si basano sulle statistiche sulle importazioni (ossia volume delle importazioni, quota delle importazioni, consumo dell'Unione, quota di mercato) descritti nella denuncia si fondavano su dati "comunicati" inadeguati e che Metex Noovistago non aveva comunicato le statistiche sulle importazioni "rettificate" nella versione non riservata della denuncia. CESFAC, Pintaluba e Vall Companys hanno rilevato che il rifiuto dell'industria dell'Unione di divulgare le statistiche "rettificate" sulle importazioni ha compromesso il loro diritto di difesa nel contesto del presente procedimento e viola l'articolo 19 del regolamento di base. Per questo motivo hanno chiesto alla Commissione di fornire i dati "rettificati" o quanto meno di divulgare una sintesi completa e non riservata delle informazioni. |
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(7) |
Innanzitutto la Commissione ha convenuto che tipi diversi di lisina con concentrazioni variabili, in assenza un adeguamento che ne tenga conto, non consentono una valutazione obiettiva del consumo dell'Unione, del volume di lisina importata e del calcolo del prezzo. L'adeguamento da parte della Commissione dei volumi e dei prezzi importati nel contesto dell'inchiesta è riportato al considerando 234. |
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(8) |
Sebbene sia vero che alcune delle statistiche sulle importazioni contenute nella denuncia si basino su dati "comunicati" desunti da Eurostat, la Commissione ha osservato che la versione non riservata della denuncia contiene il tasso di conversione dalla lisina liquida alla lisina HCl e il tasso di conversione dal solfato di lisina alla lisina HCl, nella sezione "Dati di mercato con rettifica del tenore di lisina". Per ottenere i valori delle importazioni relative al codice NC 2922 41 00 espressi in "lisina HCl equivalente", l'industria dell'Unione ha applicato i tassi di conversione summenzionati. La Commissione ha pertanto ritenuto che, poiché l'industria dell'Unione ha divulgato dati Eurostat sulle importazioni pubblicamente disponibili, i corrispondenti fattori di conversione per adeguare la lisina liquida e il solfato di lisina all'HCl equivalente e i prezzi all'importazione convertiti (punto 265 della versione non riservata della denuncia), tutte le parti interessate avevano accesso ai dati definitivi "rettificati" sulle importazioni. Le argomentazioni in questione sono pertanto decadute. |
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(9) |
In seguito all'apertura, anche la Camera di commercio cinese degli importatori ed esportatori di metalli, minerali e chimici ("CCCMC") ha presentato osservazioni in relazione alla denuncia e all'apertura dell'inchiesta. |
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(10) |
La CCCMC ha sostenuto che l'inchiesta era stata aperta in assenza di elementi di prova del pregiudizio sufficienti ed oggettivi come previsto dall'articolo 5, paragrafo 3, dell'accordo antidumping dell'OMC ("ADA") e dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di base e che la Commissione non ha esaminato adeguatamente gli elementi contenuti nella denuncia come previsto dall'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento di base. |
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(11) |
In particolare, la CCCMC ha sostenuto che la valutazione effettuata dall'industria dell'Unione dell'andamento dei volumi di solfato di lisina si basa su mere ipotesi e che l'asserzione dei bassi prezzi cinesi si fonda su dati non oggettivi ed errati. L'argomentazione si basa sull'utilizzo, da parte dell'industria dell'Unione, di dati Eurostat sulle importazioni, che per loro natura non sono sufficientemente dettagliati per stimare i volumi, e quindi sull'applicazione di ipotesi relative ai rapporti dei diversi volumi. |
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(12) |
La Commissione ha innanzitutto osservato di aver effettuato l'esame della denuncia a norma dell'articolo 5 del regolamento di base e di essere giunta alla conclusione che le condizioni per l'apertura di un'inchiesta erano soddisfatte, vale a dire che esistevano elementi di prova sufficienti per avviare l'inchiesta. |
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(13) |
A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di base la denuncia deve contenere tutte le informazioni di cui l'industria dell'Unione può disporre. Lo standard giuridico degli elementi di prova richiesti ai fini dell'apertura di un'inchiesta (elementi di prova "sufficienti") è diverso da quello necessario ai fini di una determinazione preliminare o definitiva dell'esistenza del dumping, del pregiudizio o del nesso di causalità. Pertanto elementi di prova che sono insufficienti, per quantità o qualità, a giustificare una determinazione preliminare o definitiva del dumping, del pregiudizio o del nesso di causalità possono tuttavia essere sufficienti a giustificare l'apertura di un'inchiesta. A tale riguardo, la CCCMC non ha dimostrato il motivo per cui il rapporto applicato dal denunciante ai dati Eurostat sulle importazioni non fosse adeguato. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. |
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(14) |
La CCCMC ha inoltre sostenuto che la Commissione non ha esaminato né preso in considerazione le difficoltà, pubblicamente note, che l'industria dell'Unione incontra nell'approvvigionarsi di energia e delle principali materie prime in quantità sufficienti per poter produrre a prezzi competitivi, e non ha esaminato né preso in considerazione risultati scientifici che potrebbero influenzare le scelte dei consumatori e modificare il modello di consumo nell'UE. |
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(15) |
A tale riguardo la Commissione ha rilevato che l'argomentazione della CCCMC va oltre le prescrizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento di base, in quanto il ruolo della Commissione nella fase di apertura consiste nell'esaminare l'esattezza e l'adeguatezza degli elementi di prova presentati dall'industria dell'Unione per determinare se siano sufficienti per giustificare l'apertura. La CCCMC non ha spiegato in che modo le presunte sfide e le risultanze scientifiche mettano in discussione tale conclusione. L'argomentazione della CCCMC è stata pertanto respinta. |
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(16) |
La CCCMC ha inoltre sostenuto che i suoi diritti di difesa erano stati gravemente violati in quanto: i) la versione consultabile della denuncia trattava i volumi delle importazioni così come comunicati da Eurostat senza divulgare i dati "rettificati" applicando i tassi di conversione; ii) i fattori di pregiudizio non consentirebbero una comprensione obiettiva dei dati presentati a titolo riservato; iii) gli allegati relativi ai prezzi all'esportazione erano stati segnalati come non suscettibili di sintetizzare gli importi "rettificati"; e iv) la maggior parte delle fonti di informazione su cui si fondava la denuncia non era stata divulgata. |
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(17) |
Per quanto riguarda le argomentazioni di cui sopra, la Commissione ha rilevato che, poiché l'industria dell'Unione è costituita da un unico produttore, è giustificato che nella denuncia i fattori di pregiudizio siano stati riportati sotto forma di intervalli di valori e in forma indicizzata al fine di preservare il carattere riservato di tali dati. I volumi delle importazioni di Eurostat "rettificati", gli indici e gli intervalli di valori in questione permettono di comprendere l'andamento e i livelli dei dati relativi ai vari indicatori di pregiudizio comunicati a titolo riservato dal richiedente. Per quanto concerne la mancata divulgazione delle fonti per la conversione, l'industria dell'Unione ha fornito i dati "rettificati" e ha spiegato le fonti di informazione utilizzate (5), pertanto tale parte dell'argomentazione è decaduta. Tenendo conto di tali considerazioni, l'argomentazione della CCCMC è stata respinta. |
1.5. Campionamento
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(18) |
Nell'avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate, in conformità all'articolo 17 del regolamento di base. |
1.5.1. Campionamento degli importatori
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(19) |
Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. |
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(20) |
Tre importatori indipendenti hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inseriti nel campione. In considerazione dello scarso numero di risposte, la Commissione non ha ritenuto necessario procedere al campionamento. |
1.5.2. Campionamento dei produttori esportatori della RPC
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(21) |
Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della RPC a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. Inoltre ha invitato la missione della Repubblica popolare cinese presso l'Unione europea a individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta. |
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(22) |
Sei produttori esportatori del paese interessato hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inseriti nel campione. In conformità all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di due società sulla base del massimo volume rappresentativo di esportazioni nell'Unione che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. In conformità all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità del paese interessato sono stati consultati in merito alla selezione del campione. |
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(23) |
Il produttore esportatore CJ (Liaocheng) Biotech Co., Ltd. ("CJ") ha sostenuto che un campione di due gruppi si discostava dalla prassi consolidata della Commissione di selezionare tre produttori esportatori e che il suo inserimento nel campione avrebbe apportato vantaggi in quanto non vi sono produttori di proprietà straniera nel campione provvisorio; tale soggetto ha asserito altresì che l'aggiunta di un terzo gruppo al campione avrebbe evitato inutili difficoltà in caso di mancata cooperazione in una fase successiva da parte di uno dei gruppi inseriti nel campione. La Commissione rileva che il campione inizialmente selezionato il 4 giugno 2024 riguardava una quota sostanziale delle importazioni nell'Unione del prodotto oggetto dell'inchiesta originario della Repubblica popolare cinese, inizialmente valutato rappresentare il [67-77] %. La Commissione ha ritenuto inoltre che tale campione potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo a disposizione. La Commissione ha osservato che un campione di meno di tre produttori non costituisce un caso eccezionale e che non può prevedere eventuali ritiri dalla collaborazione. Infine la Commissione ha ricordato che la presenza nel campione di società di proprietà estera non è un criterio che figura nell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base. Di conseguenza la Commissione ha respinto l'argomentazione presentata da CJ e ha confermato il campione selezionato il 4 giugno 2024. |
1.6. Esame individuale
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(24) |
Nessun produttore esportatore della RPC ha richiesto un esame individuale ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base. |
1.7. Risposte al questionario e visite di verifica
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(25) |
La Commissione ha inviato questionari al produttore dell'Unione, ai produttori esportatori della RPC inseriti nel campione e agli importatori che si sono manifestati. Ha fornito un questionario anche a un utilizzatore che si era manifestato alla Commissione. Gli stessi questionari sono stati messi a disposizione online il giorno dell'apertura dell'inchiesta. |
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(26) |
La Commissione ha inviato al governo della Repubblica popolare cinese ("governo della RPC") un questionario relativo all'esistenza di distorsioni significative nella RPC ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. |
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(27) |
Hanno risposto al questionario l'unico produttore dell'Unione, i due produttori importatori cinesi inseriti nel campione, tre importatori e un utilizzatore. Non sono pervenute risposte al questionario da parte del governo della RPC. |
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(28) |
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per una determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle seguenti società:
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1.8. Periodo dell'inchiesta e periodo in esame
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(29) |
L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023 ("periodo dell'inchiesta"). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2020 e la fine del periodo dell'inchiesta ("periodo in esame"). |
2. PRODOTTO OGGETTO DELL'INCHIESTA, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1. Prodotto oggetto dell'inchiesta
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(30) |
Il prodotto oggetto dell'inchiesta è lisina e i suoi esteri, sali di tali prodotti, e additivi per mangimi costituiti, in base al peso a secco, di 68 % o più, ma non più di 80 %, di solfato di L-lisina, e non più di 32 % di altri componenti quali carboidrati e altri aminoacidi ("prodotto oggetto dell'inchiesta"). |
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(31) |
Il numero di registro CAS (Chemical Abstracts Service) per la L-lisina cloridrato è 657-27-2, per la soluzione acquosa di lisina è 56-87-1 e per il solfato di lisina è 60343-69-3 e 94195-18-3. |
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(32) |
La lisina è un aminoacido essenziale, un elemento costitutivo per la produzione di proteine, necessario per la salute umana e degli animali. La lisina è prodotta mediante fermentazione biologica: la trasformazione dei carboidrati in aminoacidi mediante l'interazione di ceppi batterici. La lisina è utilizzata in un'ampia serie di applicazioni, ad esempio nel mercato dei mangimi, nel settore farmaceutico e in quello dei prodotti alimentari (integratori alimentari). |
2.2. Prodotto in esame
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(33) |
Il prodotto in esame è il prodotto oggetto dell'inchiesta originario della RPC, attualmente classificato con i codici NC ex 2309 90 31 ed ex 2309 90 96 per il solfato di lisina e con il codice NC 2922 41 00 per la lisina cloridrato e la soluzione acquosa di lisina (codici TARIC: 2309 90 31 41, 2309 90 31 49, 2309 90 96 41 e 2309 90 96 49) ("prodotto in esame"). |
2.3. Prodotto simile
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(34) |
Dall'inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e gli stessi impieghi di base:
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(35) |
La Commissione ha deciso in questa fase che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. |
2.4. Argomentazione relativa all'esclusione del prodotto
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(36) |
La CCCMC ha sostenuto che l'ambito dell'inchiesta dovrebbe essere limitato alla lisina cloridrato e non includere il solfato di lisina, dato che quest'ultimo non è prodotto dall'industria dell'Unione. La CCCMC ha asserito che il solfato di lisina e la lisina cloridrato sono prodotti diversi con caratteristiche e usi distinti. |
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(37) |
A tale proposito la Commissione ha rilevato innanzitutto che la descrizione del prodotto di cui ai considerando da 30 a 32 era intesa a comprendere tutte e tre le forme di lisina (HCl, liquida e solfato). La Commissione ha poi osservato che l'inchiesta ha dimostrato che la lisina cloridrato e il solfato di lisina presentano caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche essenziali simili. Il processo di produzione delle tre forme di lisina (HCl, liquida e solfato) è molto simile. La differenza principale si concretizza al termine del processo di fabbricazione a seconda che la forma finale della lisina sia in polvere o liquida. Come sostanza nutritiva, la lisina può essere presentata in diverse forme e tali diverse forme sono in concorrenza tra loro. Inoltre le variazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta, ossia la forma della lisina e il tenore di lisina nel prodotto, non ne alterano la definizione di base, le caratteristiche o la percezione che diverse parti hanno di tale sostanza. Le diverse forme di lisina svolgono la medesima funzione, ossia mettere a disposizione lisina altamente digeribile da parte di animali ed esseri umani, nei prodotti farmaceutici, nei prodotti alimentari (come integratore alimentare) o nei mangimi. La forma della lisina è irrilevante e tutte e tre le forme sono intercambiabili in quanto si tratta della medesima sostanza nutritiva. Ciò è stato confermato anche da un importatore di lisina e da un utilizzatore dell'UE nelle loro risposte al questionario e nelle osservazioni scritte da essi formulate (6). Infine il fatto che tale tipo di prodotto non sia attualmente fabbricato dall'industria dell'Unione è irrilevante in considerazione della concorrenza diretta tra i tre principali tipi di prodotto, come spiegato in precedenza. |
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(38) |
Tale argomentazione è pertanto respinta in questa fase dell'inchiesta. |
3. DUMPING
3.1. Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base
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(39) |
In considerazione degli elementi di prova sufficienti disponibili all'apertura dell'inchiesta, che evidenziavano l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base per quanto riguarda la RPC, la Commissione ha ritenuto opportuno avviare l'inchiesta relativamente ai produttori esportatori di tale paese con riferimento all'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. |
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(40) |
Di conseguenza, al fine di raccogliere i dati necessari per l'eventuale applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della RPC a fornire informazioni sui fattori produttivi utilizzati per la fabbricazione di lisina. Sei produttori esportatori hanno trasmesso le informazioni pertinenti. |
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(41) |
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Al punto 5.3.2 dell'avviso di apertura la Commissione ha inoltre invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni e a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Non è pervenuta alcuna risposta al questionario dal governo della RPC. Successivamente la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell'esistenza di distorsioni significative nella RPC. |
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(42) |
In seguito all'apertura, la Commissione ha ricevuto osservazioni dalla CCCMC concernenti l'applicabilità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, che sono trattate nella sezione 3.2.10. |
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(43) |
Al punto 5.3.2 dell'avviso di apertura la Commissione ha altresì specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, poteva essere necessario selezionare un paese rappresentativo appropriato a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. |
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(44) |
Il 28 giugno 2024 la Commissione ha informato le parti interessate con una nota ("prima nota") in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale. |
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(45) |
In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi, quali materie prime, lavoro (manodopera) ed energia, impiegati nella fabbricazione della lisina. Inoltre, sulla base dei criteri che guidano la scelta di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, la Commissione ha individuato tre possibili paesi rappresentativi, ovvero il Brasile, la Colombia e la Thailandia. In ragione della mancanza di dati per i produttori di lisina nei possibili paesi rappresentativi, la Commissione ha comunicato che avrebbe basato i suoi calcoli su dati relativi alla produzione di acido citrico, un prodotto del medesimo settore della lisina e avente un processo di produzione analogo. La Commissione ha ricevuto osservazioni concernenti la prima nota dal denunciante, dai produttori esportatori Heilongjiang Eppen Biotech Co., Ltd ("Eppen") e Meihua Holdings Group Co. Ltd ("Meihua"), così come dagli utilizzatori Barentz Iberia S.L.U e Agri Nutrition B.V. Le osservazioni sono trattate nelle sezioni pertinenti in appresso. |
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(46) |
Il 31 ottobre 2024 la Commissione ha affrontato le osservazioni ricevute dalle parti interessate in merito alla prima nota in una seconda nota inclusa nel fascicolo ("la seconda nota") e informato le parti interessate in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale, utilizzando la Colombia come paese rappresentativo. Ha inoltre informato le parti interessate che avrebbe stabilito le spese generali, amministrative e di vendita ("SGAV") e i profitti sulla base delle informazioni disponibili per la società Sucroal S.A. (Sucroal), un produttore del paese rappresentativo. |
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(47) |
Alla Commissione sono pervenute osservazioni in merito alla seconda nota dal denunciante e dai produttori esportatori Eppen e Meihua in riferimento alle fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni nel paese rappresentativo. Tali osservazioni sono state trattate nei rispettivi punti della sezione 3.4. Eppen ha inoltre ribadito la posizione espressa nelle proprie osservazioni relative alla prima nota, secondo cui non esistono distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base e pertanto, nel contesto dell'inchiesta, dovrebbero essere utilizzati i costi e i prezzi rilevati sul mercato interno. Tali osservazioni sono trattate nella sezione 3.2. |
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(48) |
A seguito dell'esame delle osservazioni e delle informazioni pervenute, la Commissione ha concluso che la Colombia era un paese rappresentativo appropriato dal quale acquisire prezzi e costi esenti da distorsioni per la determinazione del valore normale. I motivi alla base di tale scelta sono trattati nel dettaglio nella sezione 3.3. |
3.2. Valore normale
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(49) |
A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, "il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore". |
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(50) |
Tuttavia, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, "[q]ualora sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell'esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni" e "comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti" (le "spese generali, amministrative e di vendita" sono di seguito denominate "SGAV"). |
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(51) |
Come ulteriormente spiegato in appresso, nella presente inchiesta la Commissione ha concluso che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione della mancanza di collaborazione da parte del governo della RPC, l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base era appropriata. |
3.2.1. Esistenza di distorsioni significative
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(52) |
L'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base dispone che [p]"er distorsioni significative si intendono le distorsioni che si verificano quando i prezzi o i costi dichiarati, ivi compresi i costi delle materie prime e dell'energia, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati da un intervento pubblico sostanziale. Nel valutare la sussistenza di distorsioni significative occorre fare riferimento, tra l'altro, alla possibile incidenza di uno o più dei seguenti fattori:
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(53) |
Poiché l'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base non è cumulativo, non è necessario fare riferimento a tutti i fattori per constatare la sussistenza di distorsioni significative. Le stesse circostanze di fatto inoltre possono essere utilizzate per dimostrare l'esistenza di uno o più fattori contenuti nell'elenco. |
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(54) |
È tuttavia necessario basare ogni conclusione riguardante le distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base su tutti gli elementi di prova disponibili. La valutazione complessiva dell'esistenza di distorsioni può anche tenere conto del contesto generale e della situazione nel paese esportatore, in particolare laddove gli elementi fondamentali dell'assetto economico e amministrativo del paese esportatore conferiscano al governo poteri sostanziali per intervenire nell'economia in modo tale che i prezzi e i costi non siano il risultato del libero sviluppo delle forze di mercato. |
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(55) |
L'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base stabilisce che "[s]e la Commissione ha indicazioni fondate dell'eventuale sussistenza di distorsioni significative di cui alla lettera b) in un determinato paese o un determinato settore di tale paese, e ove opportuno per l'applicazione efficace del presente regolamento, la Commissione elabora, rende pubblica e aggiorna periodicamente una relazione che descrive le condizioni di mercato di cui alla lettera b) in tale paese o settore". |
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(56) |
A norma di tale disposizione, la Commissione ha prodotto una relazione per paese riguardante la Cina ("relazione") (7) che dimostra l'esistenza di un intervento pubblico sostanziale a molteplici livelli dell'economia, comprese distorsioni specifiche in relazione a numerosi fattori produttivi fondamentali (quali terreni, energia, capitale, materie prime e lavoro) nonché in determinati settori (ad esempio settore chimico). Le parti interessate sono state invitate a confutare, commentare o integrare gli elementi di prova contenuti nel fascicolo dell'inchiesta al momento dell'apertura. Tale relazione è stata inclusa nel fascicolo dell'inchiesta all'atto dell'apertura. |
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(57) |
L'Industria dell'Unione ha asserito che i prezzi o i costi del prodotto oggetto dell'inchiesta, compresi i costi delle materie prime, dell'energia e del lavoro, non sono il risultato di forze del libero mercato, ma sono invece influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, e di conseguenza non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato intero ai fini della determinazione del valore normale. |
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(58) |
A sostegno di tale posizione, l'industria dell'Unione ha fatto riferimento agli elementi di prova contenuti nella relazione (8), alle risultanze di diverse inchieste recenti della Commissione, in particolare quelle relative al gluconato di sodio (9), a determinati alcoli polivinilici (10), all'acido sulfanilico (11), all'acido citrico (12) e al glutammato monosodico (13), nonché alle conclusioni delle autorità commerciali statunitensi sull'acido citrico e sul gluconato di sodio. Ha inoltre menzionato le determinazioni degli Stati Uniti relative ai prezzi e ai costi in Cina, evidenziando fattori quali la dottrina dell'economia di mercato socialista, il ruolo guida del partito comunista cinese ("PCC" o "partito") e la politica economica interventista dello Stato cinese. |
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(59) |
Inoltre sottolineando che i produttori nelle summenzionate inchieste della Commissione sono gli stessi del settore della lisina, l'industria dell'Unione ha richiamato gli elementi descritti di seguito che suggeriscono l'esistenza di distorsioni significative. |
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(60) |
In primo luogo il settore chimico, compreso il sottosettore della lisina, è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento delle autorità statali:
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(61) |
In secondo luogo la presenza dello Stato nelle società produttrici di lisina consente inoltre alle autorità statali di interferire nella determinazione dei prezzi e/o dei costi:
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(62) |
In terzo luogo il governo della RPC persegue politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato:
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(63) |
In quarto luogo, come in altri settori dell'economia cinese, il settore chimico è soggetto alle distorsioni derivanti dall'applicazione discriminatoria o inadeguata delle leggi in materia fallimentare, societaria e patrimoniale:
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(64) |
In quinto luogo nel settore chimico anche i costi salariali sono soggetti a distorsioni:
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(65) |
In sesto luogo i produttori di lisina hanno accesso ai finanziamenti concessi da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o comunque non operano in maniera indipendente dallo Stato:
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(66) |
L'industria dell'Unione ha inoltre sostenuto che le distorsioni di cui sopra sono sistemiche. Si rileva un intervento dello Stato in tutto il paese e in tutti i settori dell'economia in relazione, tra l'altro, all'allocazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all'energia e alle materie prime. Dall'inchiesta sul gluconato di sodio è emerso che, quando i produttori acquistano o appaltano fattori produttivi, i prezzi pagati e registrati come costi sono esposti alle distorsioni sistemiche sopra descritte. A titolo di esempio i fornitori di fattori produttivi impiegano manodopera soggetta a distorsioni, contraggono prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell'allocazione di capitale e sono soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell'amministrazione e a tutti i settori. |
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(67) |
In conclusione l'industria dell'Unione ha sostenuto che nel settore della lisina sono presenti distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. |
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(68) |
La Commissione ha valutato se fosse o no opportuno utilizzare i costi e i prezzi praticati sul mercato interno della Cina, data l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. A tale scopo la Commissione si è avvalsa degli elementi di prova disponibili nel fascicolo. Gli elementi di prova presenti nel fascicolo comprendevano quelli contenuti nella relazione, nonché nella sua versione aggiornata ("relazione aggiornata") (26), che si basa su fonti accessibili al pubblico. |
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(69) |
Tale analisi ha incluso l'esame degli interventi pubblici sostanziali nell'economia cinese in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto in esame. La Commissione ha ulteriormente integrato questi elementi di prova con le proprie ricerche sui vari criteri idonei a confermare l'esistenza di distorsioni significative in Cina. |
3.2.2. Distorsioni significative che incidono su prezzi e costi nel mercato interno della Cina
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(70) |
Il sistema economico cinese si basa sul concetto di "economia di mercato socialista". Tale concetto è sancito dalla costituzione cinese e determina la governance economica della Cina. Il principio fondamentale è rappresentato dalla "proprietà pubblica socialista dei mezzi di produzione, che appartengono dunque all'intera popolazione e alla collettività dei lavoratori" (27). |
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(71) |
L'economia pubblica è la "forza trainante dell'economia nazionale" e lo Stato ha il mandato di garantirne "il consolidamento e la crescita" (28). Pertanto l'assetto generale dell'economia cinese non solo consente interventi pubblici sostanziali nell'economia ma li prevede espressamente. La nozione di supremazia della proprietà pubblica rispetto a quella privata permea l'intero sistema giuridico ed è enfatizzata come principio generale in tutti gli atti legislativi principali. |
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(72) |
Il diritto patrimoniale cinese ne è un esempio emblematico: fa riferimento alla fase iniziale del socialismo e affida allo Stato il compito di mantenere il sistema economico di base nel contesto del quale la proprietà pubblica svolge un ruolo dominante. Altre forme di proprietà sono tollerate e la legge ne permette lo sviluppo parallelamente alla proprietà statale (29). |
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(73) |
Secondo il diritto cinese inoltre l'economia di mercato socialista si sviluppa sotto la guida del PCC. Le strutture dello Stato cinese e del PCC sono interconnesse ad ogni livello (giuridico, istituzionale, personale), formando una sovrastruttura nella quale i ruoli del PCC e dello Stato sono indistinguibili. |
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(74) |
A seguito di una modifica della costituzione cinese nel marzo del 2018, il ruolo di guida del PCC ha acquisito un risalto ancora maggiore essendo riaffermato nel testo dell'articolo 1 della costituzione. |
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(75) |
Dopo la prima frase della disposizione, già esistente, "[i]l sistema socialista è il sistema di base della Repubblica popolare cinese" è stata inserita una seconda frase, che recita: "[l]'aspetto che definisce il socialismo con caratteristiche cinesi è la leadership del partito comunista cinese" (30). È pertanto evidente il controllo indiscusso e sempre crescente del PCC sul sistema economico della Cina. |
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(76) |
Questa posizione di leadership e di controllo è inerente al sistema cinese e va ben oltre la situazione tipica di altri paesi, in cui i governi esercitano il controllo macroeconomico generale nei limiti del quale si svolge il libero gioco delle forze di mercato. |
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(77) |
Lo Stato cinese attua una politica economica interventista nel perseguimento di obiettivi che coincidono con l'agenda politica stabilita dal PCC, piuttosto che riflettere le condizioni economiche prevalenti in un libero mercato (31). Gli strumenti economici interventisti utilizzati dalle autorità cinesi sono molteplici e comprendono il sistema di pianificazione industriale, il sistema finanziario e il livello del contesto normativo. |
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(78) |
In primo luogo, al livello del controllo amministrativo generale, la direzione dell'economia cinese è governata da un complesso sistema di pianificazione industriale che riguarda tutte le attività economiche del paese. L'insieme di questi piani copre una matrice completa e complessa di settori e politiche trasversali ed è presente a tutti i livelli di governo. |
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(79) |
I piani a livello provinciale sono dettagliati, mentre i piani nazionali definiscono obiettivi più generali. I piani specificano inoltre gli strumenti intesi a sostenere le industrie/i settori pertinenti, nonché le tempistiche entro le quali è necessario conseguire gli obiettivi. Alcuni piani contengono comunque obiettivi espliciti in termini di produzione. |
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(80) |
I piani individuano come priorità (positive o negative), in linea con le priorità del governo, singoli settori industriali e/o progetti, ai quali attribuiscono obiettivi di sviluppo specifici (adeguamento industriale, espansione internazionale ecc.). |
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(81) |
Gli operatori economici, privati e pubblici, devono adeguare efficacemente le loro attività commerciali alle realtà imposte dal sistema di pianificazione. Ciò non è dovuto soltanto alla natura vincolante dei piani, ma anche al fatto che le autorità cinesi competenti a tutti i livelli di governo aderiscono al sistema dei piani e si avvalgono di conseguenza dei poteri di cui sono investite, inducendo così gli operatori economici a rispettare le priorità indicate nei piani (32). |
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(82) |
In secondo luogo, a livello di allocazione delle risorse finanziarie, il sistema finanziario della Cina è dominato dalle banche commerciali e strategiche di proprietà statale. Al momento della definizione e dell'attuazione della loro politica creditizia, tali banche devono allinearsi agli obiettivi di politica industriale del governo, invece di valutare principalmente i meriti economici di un dato progetto (33). |
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(83) |
Lo stesso vale per le altre componenti del sistema finanziario cinese, quali i mercati azionari, i mercati obbligazionari, i mercati di private equity ecc. Anche queste componenti del settore finanziario presentano un assetto istituzionale e operativo che non è orientato a massimizzare il funzionamento efficiente dei mercati finanziari, bensì a garantire il controllo e a consentire l'intervento dello Stato e del PCC (34). |
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(84) |
In terzo luogo, sul piano del contesto normativo gli interventi dello Stato nell'economia assumono forme diverse. A titolo di esempio, si ricorre abitualmente alle norme in materia di appalti pubblici per perseguire obiettivi politici diversi dall'efficienza economica, minando in tal modo i principi basati sul mercato nel settore in questione. La legislazione applicabile prevede specificamente che gli appalti pubblici siano condotti al fine di agevolare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dalle politiche dello Stato. La natura di questi obiettivi rimane tuttavia indefinita, lasciando così ampio margine di discrezionalità agli organi decisionali (35). |
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(85) |
Analogamente nel settore degli investimenti il governo della RPC mantiene un controllo e un'influenza significativi sulla destinazione e sull'entità degli investimenti statali e privati. Il controllo degli investimenti nonché vari incentivi, restrizioni e divieti relativi agli investimenti sono utilizzati dalle autorità come uno strumento importante per sostenere gli obiettivi di politica industriale, quali il mantenimento del controllo statale su settori chiave o il rafforzamento dell'industria nazionale (36). |
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(86) |
In sintesi, il modello economico cinese si basa su alcuni assiomi fondamentali, che prevedono e incoraggiano molteplici interventi pubblici. Tali interventi pubblici sostanziali sono in contrasto con il libero gioco delle forze di mercato e provocano distorsioni nell'allocazione efficace delle risorse in base ai principi di mercato (37). |
3.2.3. Distorsioni significative a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base: il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento delle autorità del paese di esportazione.
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(87) |
In Cina le imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo e/o la supervisione strategica o l'orientamento dello Stato rappresentano una parte essenziale dell'economia. |
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(88) |
Il settore del prodotto in esame è servito principalmente da società private quali Meihua Group (38), Yufeng Industrial Group (39), Fufeng Group (40), e Heilongjiang Wanli Lida Group (41). |
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(89) |
Tuttavia gli interventi del PCC nel processo decisionale operativo sono diventati la norma non solo nelle imprese di proprietà dello Stato ma anche nelle società private (42) e il PCC rivendica la leadership su pressoché tutti gli aspetti dell'economia del paese. In effetti l'influenza dello Stato attraverso le strutture del PCC all'interno delle società fa sì che gli operatori economici siano effettivamente sotto il controllo e la supervisione strategica del governo, considerato fino a che punto le strutture dello Stato e del partito sono cresciute insieme in Cina. |
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(90) |
Inoltre il settore della lisina è soggetto a diverse politiche pubbliche, come le politiche fondamentali del 2022 annunciate dal ministero delle Finanze e dal ministero dell'Agricoltura e degli affari rurali: "[s]viluppo integrato del settore agricolo. Coordinare la configurazione e la creazione di una serie di parchi agro-industriali moderni a livello nazionale, cluster industriali vantaggiosi e caratteristici e comuni agro-industriali forti. Puntare a garantire la sicurezza alimentare a livello nazionale e l'approvvigionamento efficace di prodotti agricoli importanti, con particolare attenzione al riso, al frumento, al granturco, […] costruire un sistema industriale rurale moderno, basato su cittadine industriali forti, di cui i parchi industriali siano il motore e i cluster industriali la colonna portante, con schemi a livello di province, contee e città, e garantire la promozione coordinata di punti, linee e aree, al fine di migliorare la qualità e l'efficienza dello sviluppo industriale nel suo complesso" (43). Analogamente il 14o piano quinquennale sulla promozione della modernizzazione dell'agricoltura e delle zone rurali definisce gli obiettivi seguenti: "[c]reazione di una cintura industriale per la sicurezza alimentare a livello nazionale. Sulla base della produzione e dell'approvvigionamento di riso, frumento, granturco, soia ecc., coordinare lo schema del rafforzamento delle capacità a livello di produzione, trasformazione, stoccaggio e circolazione e creare cinture industriali per la sicurezza alimentare […]" (44). Inoltre il 14o piano quinquennale sullo sviluppo della bioeconomia richiede altresì di "sviluppare preparati enzimatici, preparati microbici, mangimi fermentati, aminoacidi per mangimi e altri mangimi biologici […]" (45). |
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(91) |
Il controllo e la supervisione strategica del governo si possono osservare anche a livello delle pertinenti associazioni di settore (46). |
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(92) |
Ad esempio all'articolo 3 del proprio statuto la China Biotech Fermentation Industry Association ("CBFIA") precisa che l'organizzazione "accetta la guida professionale, la supervisione e la direzione delle entità incaricate della registrazione e della gestione, delle entità incaricate dell'edificazione del partito e di dipartimenti amministrativi pertinenti incaricati della gestione industriale" (47). La filiale del partito della CBFIA (48) impone all'associazione di "esaminare e svolgere attività specifiche al fine di promuovere una governance globale e rigorosa da parte del partito e rafforzare l'edificazione del partito[...] e di riconoscere pienamente che la promozione approfondita di una governance globale e rigorosa da parte del partito sulle associazioni industriali nazionali e sulle camere di commercio è un requisito politico che guida gli sforzi delle associazioni industriali e delle camere di commercio volti ad aderire e rafforzare la leadership del partito" (49). |
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(93) |
Meihua Group e Fufeng Group figurano tra i membri della CBFIA, entrambe in qualità di vicepresidenti del consiglio di amministrazione dell'associazione (50). |
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(94) |
Come nel caso della CSIA, l'associazione persegue l'obiettivo di "pubblicizzare e attuare le politiche industriali nazionali, essere pienamente al servizio dell'industria e promuovere la produzione industriale" (51). Inoltre l'articolo 3 del suo statuto stabilisce che la CSIA "istituisce un'organizzazione del partito comunista cinese, svolge attività di partito e garantisce le condizioni necessarie per le attività dell'organizzazione del partito" e "accetta la guida professionale, la supervisione e la direzione delle entità incaricate della registrazione e della gestione, delle entità incaricate dell'edificazione del partito e di dipartimenti amministrativi pertinenti incaricati della gestione industriale" (52). |
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(95) |
Meihua Group figura tra i vicepresidenti del consiglio esecutivo della CSIA (53). |
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(96) |
Di conseguenza persino i produttori privati nel settore del prodotto in esame non possono operare a condizioni di mercato. Di fatto tanto le imprese pubbliche quanto quelle private operanti nel settore sono soggette alla supervisione strategica e all'orientamento delle autorità. |
3.2.4. Distorsioni significative a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base: la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi
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(97) |
Il governo della RPC è in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi tramite la presenza dello Stato nelle imprese. Di fatto le cellule del PCC presenti nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni aziendali. |
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(98) |
Secondo il diritto societario della Cina, in ogni società deve essere istituita un'organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella costituzione del PCC (54)) e la società deve garantire le condizioni necessarie per le attività organizzative del partito. |
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(99) |
Risulta che in passato tale obbligo non sia stato sempre rispettato o attuato in modo rigoroso. Almeno a partire dal 2016 tuttavia il PCC sta rafforzando le rivendicazioni di controllo delle decisioni aziendali nelle società per una questione di principio politico (55), anche esercitando pressioni sulle società private affinché facciano del "patriottismo" una priorità e seguano la disciplina di partito (56). |
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(100) |
Già nel 2018 era stata riferita la presenza di cellule del partito nel 73 % dei 2,57 milioni circa di società private, associata a una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC avessero l'ultima parola nelle decisioni aziendali all'interno delle rispettive società (57). Tali norme sono di applicazione generale in tutta l'economia cinese, in tutti i settori, compreso quello dei produttori del prodotto in esame e dei fornitori dei loro fattori produttivi. |
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(101) |
Il 15 settembre 2020 è stato inoltre pubblicato un documento dal titolo "Orientamenti dell'Ufficio generale del comitato centrale del PCC per intensificare il lavoro del Fronte unito nel settore privato per la nuova era" ("Orientamenti") (58), che ha ampliato ulteriormente il ruolo dei comitati di partito nelle imprese private. |
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(102) |
La sezione II.4 degli orientamenti recita: "[o]ccorre aumentare la capacità generale del partito di guidare l'attività del Fronte unito nel settore privato e intensificare con efficacia il lavoro in questo campo"; la sezione III.6 recita: "[o]ccorre intensificare il consolidamento del partito nelle imprese private e consentire alle cellule di partito di svolgere con efficacia il loro ruolo di fortezze, nonché consentire ai membri del partito di agire come avanguardie e pionieri". Gli orientamenti sottolineano dunque e cercano di rafforzare il ruolo del PCC nelle imprese e in altri soggetti del settore privato (59). |
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(103) |
L'inchiesta ha confermato che le sovrapposizioni tra le posizioni dirigenziali e l'iscrizione al PCC/lo svolgimento di funzioni all'interno del partito sono comuni anche nel settore della lisina. A titolo di esempio, il vicepresidente di Meihua Group riveste la posizione di segretario generale della filiale del partito del gruppo (60). |
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(104) |
Inoltre, il presidente di Yufeng Industrial Group riveste anche l'incarico di segretario del comitato di partito e di rappresentante del congresso del popolo della provincia di Hebei (61). |
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(105) |
La presenza e l'intervento dello Stato nei mercati finanziari e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato (62). La presenza dello Stato nelle imprese operanti nel settore della lisina e in altri settori (come quello finanziario e quello dei fattori produttivi) consente quindi al governo della RPC di interferire nella determinazione di prezzi e costi. |
3.2.5. Distorsioni significative a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base: esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato
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(106) |
L'orientamento dell'economia cinese è determinato in misura significativa da un elaborato sistema di pianificazione che definisce le priorità e prescrive gli obiettivi sui quali devono concentrarsi le amministrazioni centrali, provinciali e locali. Esistono piani pertinenti a tutti i livelli di governo, riguardanti praticamente tutti i settori dell'economia. Gli obiettivi stabiliti dagli strumenti di pianificazione hanno carattere vincolante e le autorità a ogni livello amministrativo controllano l'attuazione dei piani da parte del corrispondente livello di governo inferiore. |
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(107) |
Nel complesso il sistema di pianificazione in Cina fa sì che le risorse, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato, siano destinate a settori designati dal governo come strategici o comunque politicamente importanti (63). |
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(108) |
Le autorità cinesi hanno emanato una serie di politiche che guidano il funzionamento del settore del prodotto in esame. |
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(109) |
Le politiche fondamentali del 2022 del ministero delle Finanze e del ministero dell'Agricoltura e degli affari rurali sopra descritte (cfr. considerando 90) contemplano anche le seguenti disposizioni che influenzano il funzionamento del settore: "[l]o Stato continuerà ad attuare politiche quali le sovvenzioni per i produttori di granturco e soia, le sovvenzioni per il riso nonché incentivi per le contee grandi produttrici di cereali, in modo da consolidare l'efficacia della riforma strutturale dal lato dell'offerta nel settore agricolo e garantire la sicurezza alimentare nazionale" oppure "[p]remi per le principali contee produttrici di sementi. Ampliare la portata del sostegno a favore delle principali contee produttrici di sementi di riso, frumento, granturco […], e promuovere la trasformazione e l'ammodernamento dell'industria delle sementi" (64). |
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(110) |
Il 14o piano quinquennale sulla promozione della modernizzazione dell'agricoltura e delle zone rurali (65) mira a "[m]igliorare le politiche di sostegno alla produzione cerealicola. Stabilizzare le sovvenzioni a favore dei produttori di cereali, migliorare la politica del prezzo minimo di acquisto per il riso e il frumento e la politica di sovvenzioni per i produttori di granturco e soia. Migliorare il meccanismo di compensazione degli interessi per le principali zone cerealicole e migliorare il sistema della politica di sostegno per le principali contee produttrici di cereali" (66). Secondo il 14o piano quinquennale sullo sviluppo del settore delle coltivazioni a livello nazionale (67), "[d]urante il periodo del 14o piano quinquennale valuteremo un potenziale ampliamento, aumenteremo la capacità produttiva, ottimizzeremo la struttura, promuoveremo lo sviluppo diversificato e miglioreremo le capacità in termini di garanzia dell'approvvigionamento" (68). |
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(111) |
Il 14o piano quinquennale della CSIA (69) illustra ulteriormente le politiche che il governo attua nel settore, spiegando che "[d]al 2016 lo Stato ha adattato la politica di stoccaggio temporaneo del granturco delle tre province nordorientali e della regione autonoma della Mongolia interna a un nuovo meccanismo di 'acquisto orientato al mercato' più 'sovvenzione', che ha provocato un netto calo dei prezzi del granturco e ridotto notevolmente il costo di produzione dell'amido di granturco; al fine di smaltire le scorte in eccesso di granturco, Heilongjiang, Jilin, Liaoning, la Mongolia interna e altre località hanno concesso sovvenzioni di varia entità alle imprese attive nella trasformazione profonda del granturco, che hanno continuato a far aumentare la capacità produttiva a livello di trasformazione profonda del granturco e di produzione di amido di granturco" (70). |
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(112) |
Il 14o piano quinquennale sullo sviluppo della bioeconomia si rivolge direttamente al settore del prodotto in esame, stabilendo l'obiettivo di "[r]afforzare la posizione principale dell'innovazione d'impresa. Consentire alle imprese leader nel settore biologico di svolgere il proprio ruolo di guida e sostegno, guidare le grandi imprese affinché aprano risorse quali l'innovazione tecnologica, la catena di approvvigionamento e i servizi finanziari alla filiera dell'industria a monte e a valle e promuovere l'integrazione e l'innovazione nelle piccole e medie imprese. Concentrarsi sui settori principali che hanno un'influenza ampia e su vasta scala quali la biomedicina, la bioagricoltura e la bioproduzione per incoraggiare le imprese bioinnovative a specializzarsi ulteriormente in sottosettori, a coltivare i propri vantaggi di sviluppo e a rafforzarli per trasformarsi in singoli campioni competitivi a livello mondiale" (71). Più specificamente, il piano richiede inoltre ai soggetti interessati di "sviluppare preparati enzimatici, preparati microbici, mangimi fermentati, aminoacidi per mangimi e altri mangimi biologici […]". |
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(113) |
A livello provinciale, secondo il 14o piano quinquennale di Hebei sulle industrie strategiche ed emergenti (72) le autorità pubbliche devono plasmare la configurazione industriale del settore come segue: "Sviluppare vigorosamente i settori della fermentazione biologica, dei prodotti a base biologica e dei prodotti biologici caratteristici e promuovere l'applicazione integrata della biotecnologia nei settori della medicina, dell'industria chimica, dei materiali, della trasformazione profonda dei prodotti alimentari e delle nuove energie. Consolidare e migliorare i vantaggi degli amino acidi, degli zuccheri amidacei, dei preparati enzimatici, delle vitamine e di altri prodotti e sviluppare nuovi materiali biologici quali le fibre a base biologica e le sostanze chimiche a base biologica" (73). |
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(114) |
Inoltre nel 2024 Shandong ha adottato una politica importante volta a promuovere, ammodernare e sviluppare l'industria del granturco (74), fornendo un importante sostegno fiscale a favore delle attività di ricerca e sviluppo. |
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(115) |
Analogamente Jilin ha adottato politiche preferenziali specifiche a favore dell'industria del prodotto in esame. Secondo una relazione pubblicata sul suo sito web, "l'ufficio tributario provinciale di Jilin [...] redige e adegua l'elenco dei benefici politici e l'elenco delle tematiche che richiedono una risposta rapida. Le imprese hanno esigenze e la fiscalità risponde. Per quanto riguarda l'ammodernamento dell'industria, esistono sufficienti strumenti politici disponibili" (75) . Ciò è confermato da un rappresentante di Meihua Group secondo cui "[n]el 2017 la società si è stabilita nel parco industriale di Baicheng nella provincia di Jilin come prima società di Baicheng con un investimento totale di 10 miliardi di CNY. Dopo anni di sviluppo e crescita graduale, grazie al notevole sostegno delle politiche fiscali agevolate, […] la competitività dei prodotti sul mercato ha registrato effettivamente dei miglioramenti. Soltanto nella prima metà del 2023 la nostra società ha beneficiato di una riduzione delle tasse all'esportazione pari a 139 milioni di CNY, una circostanza questa che ci ha liberato dalle preoccupazioni nel processo di produzione dei prodotti e ci consente di affrontare con maggiore tranquillità i rischi e le sfide del mercato internazionale ed espandere ulteriormente la portata delle esportazioni" (76). Il presidente di Meihua Group ha dichiarato inoltre che "Jilin Meihua ha ricevuto un sostegno e un aiuto notevoli da parte dei leader a tutti i livelli provinciali e comunali, il che ha aiutato Meihua a svilupparsi rapidamente" (77), affermazione che suggerisce quindi che le politiche preferenziali non fossero limitate alle politiche fiscali. |
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(116) |
Misure di sostegno analoghe sono disponibili anche a Heilongjiang, come indicato nel piano di sviluppo del sistema industriale del comune di Suihua 2023-2026 (78), nel quale Heilongjiang Chengfu Food Group, un produttore di lisina, che rappresenta il 7,39 % della capacità produttiva interna di lisina (79), figura tra le imprese chiave. |
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(117) |
Pertanto, attraverso questi e altri mezzi, il governo della RPC dirige e controlla praticamente ogni aspetto dello sviluppo e del funzionamento del settore e dei fattori produttivi a monte. |
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(118) |
In sintesi il governo della RPC dispone di misure per indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica concernenti il settore. Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare liberamente. |
3.2.6. Distorsioni significative a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base: assenza, applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale
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(119) |
Secondo le informazioni contenute nel fascicolo, il sistema fallimentare cinese risulta inadeguato per conseguire i suoi obiettivi principali, quali l'equa composizione di crediti e debiti e la salvaguardia dei legittimi diritti e interessi di creditori e debitori. Questa situazione sembra radicata nel fatto che, mentre il diritto fallimentare cinese poggia formalmente su principi analoghi a quelli applicati in leggi corrispondenti di paesi diversi dalla Cina, il sistema cinese è caratterizzato da una sua applicazione sistematicamente insufficiente. |
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(120) |
Il numero di fallimenti rimane notoriamente basso in rapporto alle dimensioni dell'economia del paese, non da ultimo perché le procedure d'insolvenza risentono di una serie di carenze, che rappresentano a tutti gli effetti un disincentivo alla presentazione di istanze di fallimento. Lo Stato inoltre mantiene un ruolo forte e attivo nelle procedure d'insolvenza, esercitando spesso un'influenza diretta sull'esito dei procedimenti (80). |
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(121) |
In Cina inoltre le carenze del sistema dei diritti di proprietà sono particolarmente evidenti in relazione alla proprietà e dei terreni e ai relativi diritti di uso (81). Tutti i terreni sono di proprietà dello Stato (terreni rurali di proprietà collettiva e terreni urbani di proprietà dello Stato) e la loro assegnazione dipende esclusivamente dallo Stato. Esistono disposizioni giuridiche che mirano ad assegnare i diritti di uso dei terreni in modo trasparente e a prezzo di mercato, ad esempio, tramite l'introduzione di procedure di gara. Tali disposizioni sono tuttavia regolarmente disattese e alcuni acquirenti ottengono il terreno a titolo gratuito o a prezzi inferiori a quelli di mercato (82). Inoltre nell'assegnazione dei terreni le autorità perseguono spesso specifici obiettivi politici, compresa l'attuazione dei piani economici (83). |
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(122) |
Analogamente a quanto avviene in altri settori dell'economia cinese, i produttori del prodotto in esame sono soggetti all'ordinaria normativa fallimentare, societaria e patrimoniale cinese. Ciò significa che anche tali società sono soggette alle distorsioni dall'alto verso il basso derivanti dall'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale. In base agli elementi di prova disponibili, tali considerazioni risultano essere pienamente applicabili anche al settore chimico e dunque a quello della lisina. Dalla presente inchiesta non è emerso nulla che possa mettere in discussione tali risultanze. |
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(123) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che sussisteva un'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale nel settore del prodotto in esame. |
3.2.7. Distorsioni significative a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base: distorsione dei costi salariali
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(124) |
In Cina non è possibile che si sviluppi appieno un sistema salariale basato sul mercato, dal momento che i lavoratori e i datori di lavoro sono ostacolati nell'esercizio dei loro diritti all'organizzazione collettiva. La Cina non ha ratificato una serie di convenzioni fondamentali dell'OIL, in particolare quelle riguardanti la libertà di associazione e la contrattazione collettiva (84). |
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(125) |
Secondo il diritto nazionale, nel paese è attiva una sola organizzazione sindacale. Tale organizzazione non è tuttavia indipendente dalle autorità dello Stato e il suo impegno nella contrattazione collettiva e nella tutela dei diritti dei lavoratori resta rudimentale (85). Inoltre la mobilità della forza lavoro cinese è limitata dal sistema di registrazione dei nuclei familiari, che limita l'accesso all'intera gamma delle prestazioni previdenziali e di altro tipo ai residenti locali di una determinata zona amministrativa. |
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(126) |
Ne deriva che di norma i lavoratori non registrati come residenti locali si trovano in una posizione lavorativa vulnerabile e percepiscono un reddito inferiore a quello dei titolari della registrazione di residenza (86). Tali risultanze rivelano una distorsione dei costi salariali nella RPC. |
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(127) |
Non sono stati presentati elementi di prova che dimostrino che il settore della lisina non è sottoposto al sistema di diritto del lavoro cinese descritto. Il settore subisce quindi gli effetti della distorsione dei costi salariali sia direttamente (durante la fabbricazione del prodotto in esame o della principale materia prima per la sua produzione) sia indirettamente (in termini di accesso al capitale o ai fattori produttivi da parte di società soggette al medesimo sistema del lavoro cinese). |
3.2.8. Distorsioni significative a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base: l'accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato
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(128) |
L'accesso al capitale degli attori societari in Cina è soggetto a varie distorsioni. |
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(129) |
In primo luogo, il sistema finanziario cinese è caratterizzato da una forte posizione delle banche statali (87) che, nel concedere l'accesso ai finanziamenti, prendono in considerazione criteri diversi dalla redditività economica di un progetto. Come le imprese non finanziarie di proprietà dello Stato, le banche restano collegate allo Stato non solo attraverso la proprietà, ma anche mediante le relazioni personali (i massimi dirigenti dei grandi istituti finanziari di proprietà dello Stato sono nominati in ultima analisi dal PCC) (88) e attuano regolarmente le politiche pubbliche definite dal governo della RPC. |
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(130) |
In tal modo le banche rispettano un esplicito obbligo giuridico di condurre la propria attività conformemente alle esigenze dello sviluppo economico e sociale nazionale e agli orientamenti stabiliti dalle politiche industriali dello Stato (89). Benché sia riconosciuto che varie disposizioni giuridiche fanno riferimento alla necessità di rispettare il normale comportamento bancario e norme prudenziali quali la necessità di esaminare l'affidabilità creditizia del mutuatario, abbondanti elementi di prova, tra cui le risultanze delle inchieste in materia di difesa commerciale, suggeriscono che queste disposizioni svolgono solo un ruolo secondario nell'applicazione dei vari strumenti giuridici. |
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(131) |
Ad esempio il governo della RPC ha chiarito di recente che anche le decisioni delle banche commerciali private devono essere oggetto di supervisione da parte del PCC e rimanere in linea con le politiche nazionali. Uno dei tre obiettivi generali dello Stato in relazione alla governance bancaria è ora quello di rafforzare la leadership del partito nel settore bancario e assicurativo, anche in relazione alle questioni operative e di gestione (90). Inoltre i criteri di valutazione della performance delle banche commerciali ora devono prendere in considerazione in particolare come i soggetti "rispondono agli obiettivi di sviluppo nazionale e sono al servizio dell'economia reale", e in particolare come "rispondono alle esigenze delle industrie strategiche ed emergenti" (91) . |
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(132) |
I rating delle obbligazioni e del credito inoltre risultano spesso falsati per una serie di motivi, compreso il fatto che la valutazione dei rischi è influenzata dall'importanza strategica dell'impresa per il governo della RPC e dalla forza di un'eventuale garanzia implicita da parte del governo (92). Questo è aggravato da ulteriori norme vigenti, che indirizzano i finanziamenti verso settori che il governo decide di incentivare o che ritiene comunque importanti (93). Quanto illustrato si traduce in una propensione a concedere prestiti a imprese di proprietà dello Stato, a grandi imprese private ben collegate e a imprese appartenenti ai settori industriali chiave; ciò implica che la disponibilità e il costo del capitale non sono uguali per tutti gli operatori sul mercato. |
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(133) |
In secondo luogo, gli oneri finanziari per i prestiti sono stati mantenuti artificiosamente bassi in modo da stimolare la crescita degli investimenti. Ciò ha comportato un ricorso eccessivo agli investimenti di capitale con un costante calo dell'utile sul capitale investito. Tale situazione è illustrata dalla crescita della leva finanziaria delle imprese nel settore statale nonostante il forte calo della redditività, a dimostrazione del fatto che i meccanismi operanti nel sistema bancario non seguono le normali risposte commerciali. |
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(134) |
In terzo luogo, sebbene la liberalizzazione dei tassi di interesse nominali sia stata realizzata nell'ottobre 2015, i segnali di prezzo non sono ancora il risultato di forze del libero mercato, ma sono influenzati da distorsioni dovute all'intervento del governo. Alla fine del 2018 la quota di prestiti concessi a un tasso pari o inferiore a quello di riferimento rappresentava ancora almeno un terzo di tutti i prestiti (94). Recentemente i media ufficiali della Cina hanno riferito che il PCC ha invitato a "orientare al ribasso il tasso di interesse del mercato dei prestiti" (95). Tassi di interesse artificiosamente bassi comportano prezzi molto bassi e di conseguenza l'utilizzo eccessivo di capitale. |
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(135) |
La crescita complessiva del credito in Cina indica un peggioramento dell'efficienza nell'allocazione del capitale senza alcun segnale di stretta creditizia, come invece ci si aspetterebbe in un contesto di mercato esente da distorsioni. Di conseguenza i prestiti in sofferenza sono aumentati rapidamente e in numerosi casi il governo della RPC ha scelto o di evitare il fallimento, creando quindi cosiddette società "zombie", oppure di trasferire la proprietà del debito (ad esempio tramite fusioni o conversioni del debito in azioni), senza necessariamente risolvere il problema generale del debito o affrontarne le cause di fondo. |
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(136) |
In sostanza, nonostante le misure adottate per liberalizzare il mercato, il sistema del credito alle imprese in Cina è influenzato da distorsioni significative derivanti dal persistente ruolo pervasivo dello Stato nei mercati dei capitali. Il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta pertanto gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli. |
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(137) |
Nella presente inchiesta non sono stati forniti elementi di prova a dimostrazione del fatto che il settore del prodotto in esame non sia influenzato dall'intervento pubblico nel sistema finanziario ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base. Il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta pertanto gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli. |
3.2.9. Natura sistemica delle distorsioni descritte
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(138) |
La Commissione ha osservato che le distorsioni descritte nella relazione aggiornata sono caratteristiche dell'economia cinese. Dagli elementi di prova disponibili emerge che i fatti e le caratteristiche del sistema cinese descritti sopra e nella parte I della relazione aggiornata si ritrovano in tutto il paese e in tutti i settori dell'economia. Lo stesso vale per la descrizione dei fattori produttivi di cui sopra e nella parte II della relazione aggiornata. |
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(139) |
La Commissione rammenta che per fabbricare il prodotto in esame sono necessari determinati fattori produttivi. Quando i produttori del prodotto in esame acquistano/appaltano tali fattori produttivi, i prezzi che essi pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche menzionate in precedenza. Ad esempio i fornitori di fattori produttivi impiegano lavoro (manodopera) soggetto a distorsioni. Essi possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell'allocazione del capitale. Sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell'amministrazione e a tutti i settori. Tali distorsioni sono state descritte in dettaglio ai considerando da 87 a 137. La Commissione ha rilevato che l'assetto normativo alla base di tali distorsioni è generalmente applicabile e i produttori di lisina sono soggetti a tali norme come qualsiasi altro operatore economico in Cina. Le distorsioni quindi esercitano un'incidenza diretta sulla struttura dei costi del prodotto in esame. |
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(140) |
Di conseguenza non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno del prodotto in esame ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti I e II della relazione aggiornata. |
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(141) |
In effetti gli interventi pubblici descritti in relazione all'allocazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all'energia e alle materie prime sono presenti in tutta la Cina. Ciò significa ad esempio che un fattore produttivo prodotto esso stesso in Cina combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via. |
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(142) |
Nella presente inchiesta né il governo della RPC né i produttori esportatori hanno presentato elementi di prova o argomentazioni che dimostrino il contrario. |
3.2.10. Argomentazioni delle parti interessate
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(143) |
All'apertura la CCCMC, Eppen e Barentz hanno presentato osservazioni in merito all'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. La CCCMC ha sostenuto che: i) l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base è incompatibile con il diritto dell'OMC e ii) l'asserzione di distorsioni significative che incidono sul settore cinese della lisina non si basa su elementi di prova positivi. Inoltre Eppen ha ritenuto l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base incompatibile con le norme dell'OMC, sottolineando altresì che il ricorso al metodo a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base non può essere dato per scontato sin dall'inizio. Barentz, da parte sua, ha ritenuto che nel caso di specie sia opportuno utilizzare i prezzi praticati sul mercato interno della Cina ai fini della constatazione del dumping, non essendo stata dimostrata l'esistenza di distorsioni significative. |
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(144) |
A sostegno della sua prima argomentazione, la CCCMC ha sostenuto che il metodo prescritto dall'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base per stabilire il valore normale è incompatibile con gli accordi e la giurisprudenza dell'OMC. La CCCMC ha sostenuto che, dal 12 dicembre 2016, l'UE avrebbe dovuto attenersi ai metodi standard dell'accordo antidumping per stabilire il valore normale dei produttori esportatori cinesi, che prescrivono l'uso dei prezzi e dei costi reali dei produttori esportatori cinesi. Con riferimento agli articoli 2.1 o 2.2 dell'accordo antidumping, nonché alla relazione del panel nella controversia DS538 Pakistan – BOPP Films (UAE) e alla relazione dell'organo d'appello nella controversia DS437 EU – Biodiesel (Argentina), la CCCMC ha ritenuto che, sebbene, in circostanze eccezionali, il valore normale possa essere costruito, i dati relativi al costo di produzione, alle SGAV e ai profitti debbano sempre essere ottenuti dalle fonti del paese esportatore. Secondo la CCCMC, nessuna disposizione di cui all'accordo antidumping consente a un'autorità incaricata dell'inchiesta di non tenere conto dei costi e dei prezzi del produttore esportatore (o di quelli esistenti nel paese esportatore) e di sostituirli con prezzi o valori di riferimento asseritamente esenti da distorsioni in un altro paese, adducendo come giustificazione il fatto che nel paese esportatore esistono distorsioni significative, considerando che la nozione di "distorsioni significative" non esiste affatto nell'accordo antidumping. |
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(145) |
Al centro della seconda argomentazione, la CCCMC ha contestato la considerazione della Commissione di cui all'avviso di apertura secondo cui la denuncia conteneva elementi di prova sufficienti del fatto che l'uso dei prezzi e dei costi sul mercato interno della Cina è inadeguato a causa di distorsioni significative che incidono su tali prezzi e costi e che l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base è pertanto giustificata. A sostegno di tale punto di vista, la CCCMC ha elencato una serie di elementi e ha affermato che: i) l'industria dell'Unione si è basata in larga misura sulla relazione del 2017, che secondo la CCCMC è obsoleta; ii) l'industria dell'Unione si è basata su precedenti inchieste della Commissione che non erano correlate da un punto di vista temporale, riguardavano prodotti e settori decisamente diversi e si basavano sui dati disponibili piuttosto che su elementi di prova positivi; In tale contesto la CCCMC ha fatto riferimento alla relazione dell'organo d'appello nella controversia DS379 US – AD and CVD (China); iii) l'industria dell'Unione ha fornito elementi di prova di un intervento pubblico sostanziale basato principalmente sulla proprietà statale, che, secondo la CCCMC, è un criterio che non costituisce un elemento di prova sufficiente dell'esistenza di un "controllo significativo", di un "incarico" o di un "ordine" da parte del governo; iv) l'industria dell'Unione si è basata su documenti strategici estremamente generali e non vincolanti, quali il 14o piano quinquennale; v) l'industria dell'Unione si è basata su un altro documento troppo ampio e generale affinché possa costituire un elemento di prova; vi) la mancata applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) del 13 % sulle esportazioni non costituisce né una sovvenzione né un intervento pubblico sul mercato. Si tratta semplicemente di evitare la doppia imposizione; vii) le scelte dei fabbricanti di lisina presso il sito di produzione derivano da aspetti pratici piuttosto che da fattori politici o dalla pressione esercitata dal governo della RPC; viii) anche ipotizzando interventi pubblici, l'industria dell'Unione non ha fornito elementi di prova atti a dimostrare che un tale intervento è la causa di distorsioni significative. |
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(146) |
Le argomentazioni della CCCMC non hanno potuto essere accolte. Per quanto riguarda la compatibilità con gli accordi e la giurisprudenza dell'OMC, la Commissione ha ritenuto che la disposizione di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base fosse pienamente coerente con gli obblighi dell'Unione europea in ambito OMC e con la giurisprudenza citata dalla CCCMC. Di fatto, l'esistenza di distorsioni significative rende i costi e i prezzi applicati nel paese esportatore inadeguati per la determinazione del valore normale. In tali circostanze l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base prevede che i costi di produzione e di vendita siano calcolati sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, compresi quelli applicati in un paese rappresentativo appropriato con un livello di sviluppo analogo a quello del paese esportatore. Come chiarito esplicitamente dall'organo d'appello nella controversia DS473 (96), la legislazione dell'OMC permette l'utilizzo di dati provenienti da un paese terzo, debitamente adeguati laddove sia necessario e giustificato. Secondo quanto ricordato dalla Commissione a questo proposito, una volta accertato che, a causa dell'esistenza di distorsioni significative nel paese esportatore ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno di tale paese, il valore normale è calcolato in base a prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni in un paese rappresentativo appropriato per ciascun produttore esportatore, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. La stessa disposizione del regolamento di base consente altresì l'utilizzo di costi sul mercato interno, nella misura in cui sia stato positivamente accertato che sono esenti da distorsioni. In tale contesto, i produttori esportatori hanno avuto la possibilità di fornire elementi di prova del fatto che i loro costi individuali erano esenti da distorsioni. Non sono stati tuttavia presentati elementi di prova positivi riguardo ai fattori produttivi dei singoli produttori esportatori esenti da distorsioni. La questione se i documenti contabili delle società cinesi fossero tenuti a norma dei principi contabili generalmente riconosciuti della Cina o se esprimessero adeguatamente i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto oggetto dell'inchiesta quindi non può incidere sulla conclusione relativa all'applicazione del metodo di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. |
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(147) |
Per quanto riguarda le argomentazioni relative alla sufficienza degli elementi di prova contenuti nella denuncia, la Commissione ha ricordato che, come confermato dal Tribunale nella sentenza Viraj Profiles, la quantità e la qualità degli elementi di prova necessari per soddisfare i criteri della sufficienza degli elementi di prova ai fini dell'apertura di un'inchiesta sono diverse da quelle necessarie ai fini di una determinazione preliminare o finale dell'esistenza del dumping, del pregiudizio o del nesso di causalità (97). La denuncia soddisfaceva le norme di cui all'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento di base, in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera d). Come indicato nell'avviso di apertura, nella fase di apertura la Commissione ha effettivamente ritenuto che vi fossero elementi di prova sufficienti, a norma dell'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento di base, per dimostrare che, date le distorsioni significative che incidono su prezzi e costi, non sarebbe appropriato utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della Cina, giustificando così l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. La Commissione ha quindi dimostrato tali distorsioni nelle sezioni da 3.2.2 a 3.2.9. Procedendo in tal modo la Commissione ha in effetti integrato gli elementi di prova e le argomentazioni presentati dall'industria dell'Unione con le proprie inchieste e ha infine dimostrato, sulla base dell'intero insieme degli elementi di prova disponibili, la presenza di distorsioni significative che giustificano il ricorso all'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base per stabilire il valore normale. |
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(148) |
Eppen ha sottolineato che l'articolo 2.2 dell'accordo antidumping non contiene alcun riferimento al concetto di distorsioni significative, in quanto non rientra in nessuna delle categorie di metodi di calcolo alternativi di cui a tale disposizione. Eppen ha sostenuto altresì che l'uso di dati provenienti da un paese rappresentativo appropriato o di prezzi internazionali per costruire il valore normale non è a suo parere coerente con l'articolo 2.2 dell'accordo antidumping, che consente di utilizzare soltanto il costo di produzione nel paese d'origine maggiorato di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti nella costruzione dei valori normali. A questo proposito Eppen ha citato altresì il requisito di cui all'articolo 2.2.1.1. dell'accordo antidumping secondo cui i costi sono di norma calcolati in base ai documenti contabili tenuti dalla parte sottoposta all'inchiesta, a condizione che tali documenti siano conformi ai principi contabili generalmente riconosciuti nel paese interessato e che sia dimostrato che essi esprimono adeguatamente i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto considerato. Inoltre Eppen ha sostenuto che la giurisprudenza dell'OMC, ossia la sentenza nella controversia DS437 EU – Biodiesel (Argentina) e quella nella controversia DS494 Cost Adjustment Methodologies II (Russia), sostiene la propria argomentazione concernente l'incompatibilità dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base con le norme dell'OMC. |
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(149) |
La Commissione non ha potuto accogliere l'argomentazione di Eppen per i motivi di cui al considerando 146. Inoltre, per quanto concerne la controversia DS494, nella relazione del panel si è ritenuto in modo specifico che le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base esulassero dall'ambito della controversia. La Commissione ha sottolineato altresì che sia l'UE sia la Federazione russa hanno presentato ricorso contro le risultanze del panel, che non sono definitive e quindi, secondo la giurisprudenza consolidata dell'OMC, non hanno uno status giuridico nel sistema dell'OMC, non essendo state avallate dall'organo di conciliazione con una decisione dei membri dell'OMC. |
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(150) |
Barentz ha sottolineato che le asserzioni dell'industria dell'Unione in merito alle distorsioni sul mercato della lisina in Cina sono formulate in termini generali, sulla base di precedenti relazioni dell'UE o di precedenti decisioni dell'UE relative a distorsioni in altri settori. Tuttavia, per applicare l'articolo 2, paragrafi 6 bis e 6 ter, del regolamento di base, è necessario dimostrare che i prezzi sul mercato interno della Cina non sono il risultato delle forze del libero mercato, ma sono influenzati da un intervento pubblico sostanziale nel caso specifico della lisina. Non è sufficiente asserire un intervento generale nell'economia da parte del governo cinese. Al contrario, è necessario dimostrare aiuti cinesi specifici al mercato della lisina e il legame tra le azioni del governo e i prezzi della lisina. Di conseguenza Barentz ha sostenuto l'impiego dei prezzi praticati sul mercato interno cinese ai fini della constatazione dell'esistenza o meno di dumping. |
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(151) |
L'argomentazione di Barentz ha dovuto essere respinta per i motivi già specificati al considerando 147. La Commissione ha sottolineato in particolare che gli accertamenti che giustificano l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base non sono stati effettuati in considerazione dell'asserzione dell'industria dell'Unione, ma sulla base dell'inchiesta della Commissione stessa, come descritto in dettaglio nelle sezioni da 3.2.2 a 3.2.9. |
3.3. Paese rappresentativo
3.3.1. Osservazioni generali
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(152) |
A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui criteri seguenti:
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(153) |
Come illustrato ai considerando da 44 a 46, la Commissione ha pubblicato due note al fascicolo relative alle fonti per la determinazione del valore normale: la prima nota sui fattori produttivi del 28 giugno 2024 e la seconda nota sui fattori produttivi del 31 ottobre 2024. Tali note descrivono i fatti e gli elementi di prova su cui si basano i criteri pertinenti e prendono in esame le osservazioni fatte pervenire dalle parti in merito a tali elementi e alle fonti pertinenti. Nella seconda nota sui fattori produttivi la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di considerare la Colombia come paese rappresentativo appropriato nel presente caso, qualora fosse confermata l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. |
3.3.2. Un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC
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(154) |
Nella prima nota sui fattori produttivi la Commissione ha individuato il Brasile come l'unico paese con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC secondo la Banca mondiale, che lo classifica come paese "a reddito medio-alto" in termini di reddito nazionale lordo, e dove era noto che aveva luogo la produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta. |
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(155) |
Sono pervenute osservazioni da Eppen e da Barentz-Agri Nutrition NV, un importatore/utilizzatore dell'Unione, che propongono di utilizzare l'Indonesia come paese rappresentativo in quanto produce ed esporta lisina nell'Unione. La Commissione osserva che l'Indonesia ha ottenuto lo status di paese a reddito medio-alto soltanto nel luglio 2023 e pertanto non ha avuto il medesimo livello di sviluppo economico della RPC per l'intero periodo dell'inchiesta e non è pertanto un paese adeguato. Tale proposta è stata pertanto respinta. |
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(156) |
Per quanto concerne il Brasile, la Commissione ha analizzato le importazioni in Brasile dei principali fattori produttivi. Dall'analisi dei dati sulle importazioni è emerso che le importazioni in Brasile dei principali fattori produttivi non erano influenzate da importazioni provenienti dalla RPC. |
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(157) |
Meihua ha osservato che il Brasile non è un paese rappresentativo appropriato, rilevando la discrepanza tra i prezzi all'importazione brasiliani e i prezzi internazionali. Eppen e l'industria dell'Unione hanno inoltre sostenuto il punto di vista secondo cui i prezzi all'importazione del Brasile per il granturco/mais non sarebbero adatti come valori di riferimento. |
3.3.3. Dati prontamente disponibili nel paese rappresentativo
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(158) |
Nella prima nota la Commissione ha indicato che per il paese individuato come avente un livello economico analogo a quello della RPC e al contempo anche come produttore di lisina, ossia il Brasile, la disponibilità di dati pubblici doveva essere ulteriormente verificata, in particolare per quanto riguarda i dati finanziari pubblici dei produttori del prodotto oggetto dell'inchiesta. |
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(159) |
Per quanto concerne i dati finanziari, la Commissione non ha tuttavia potuto trovare dati finanziari prontamente disponibili per i produttori brasiliani di lisina per le due società individuate nella prima nota come produttori di lisina, ossia Evonik Brazil e CJ do Brazil. Per i due produttori di lisina individuati dall'industria dell'Unione, ossia Birla Carbon (99) e QGP Quimica (100), la Commissione ha condotto ulteriori esami e ha concluso che tali società non producevano il prodotto oggetto dell'inchiesta e che i loro processi di produzione non erano analoghi al processo di produzione della lisina. |
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(160) |
La Commissione ha reperito informazioni finanziarie per una società brasiliana operante nel settore della fermentazione, Union Agro S.A. Tale società produce concimi che contenevano anche aminoacidi, proteine ed enzimi. Tuttavia l'ultimo periodo per il quale erano disponibili dati per Union Agro S.A. è il 2022. |
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(161) |
Dato che non esistevano dati finanziari prontamente disponibili per una società produttrice del prodotto oggetto dell'inchiesta in Brasile per il periodo dell'inchiesta, la Commissione ha concluso che il Brasile non poteva essere considerato un paese rappresentativo appropriato ai fini della presente inchiesta. |
3.3.4. Produzione di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale e/o al medesimo settore
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(162) |
Non essendoci dati finanziari disponibili per i paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC e per i quali esiste una produzione di lisina, la Commissione ha preso in considerazione la produzione di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o allo stesso settore del prodotto oggetto dell'inchiesta. Nella prima nota la Commissione ha concluso che l'acido citrico era un prodotto sostitutivo appropriato appartenente alla stessa categoria generale e/o al medesimo settore della lisina per individuare un valore esente da distorsioni in un paese rappresentativo con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC per gli stessi fattori produttivi utilizzati nella produzione di lisina. L'acido citrico è un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e sottocategoria del prodotto oggetto dell'inchiesta (sostanze chimiche, in particolare acidi organici ottenuti per fermentazione). Al pari della lisina, l'acido citrico è un prodotto chimico organico ottenuto per fermentazione dei carboidrati presenti nei prodotti agricoli. Sia l'acido citrico sia la lisina sono prodotti attraverso un processo di fermentazione con tappe regolate, seguito da una fase di cristallizzazione (101) e dall'essiccazione dei cristalli. Sia la lisina sia l'acido citrico possono essere venduti sotto forma di sostanza secca o in soluzioni acquose, ed entrambi i prodotti sono comunemente usati dalle industrie farmaceutica e alimentare. |
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(163) |
La Commissione ha ritenuto che, in quanto acido organico debole essenziale ampiamente usato nelle industrie farmaceutica e alimentare, l'acido citrico fosse un prodotto adatto della stessa sottocategoria, poiché entrambi hanno in comune le stesse materie prime di base e gli stessi materiali di consumo pertinenti, e i loro processi di produzione sono assai simili. La Commissione ha pertanto concluso che l'acido citrico era un prodotto appropriato appartenente alla stessa sottocategoria (acidi organici ottenuti per fermentazione) del prodotto oggetto dell'inchiesta. La Commissione ha pertanto indicato che avrebbe utilizzato la produzione di acido citrico, un prodotto simile alla lisina, per stabilire un paese rappresentativo appropriato per l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. In linea con l'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, si è ritenuto che i dati finanziari dei produttori di acido citrico potessero essere considerati rappresentativi anche per i produttori esportatori del prodotto in esame. |
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(164) |
Barentz, un importatore dell'Unione, si è opposto all'uso dell'acido citrico trattandosi di un prodotto destinato al consumo umano, mentre la lisina è un additivo per mangimi. La società ha proposto invece di utilizzare il glutammato monosodico. La Commissione fa notare che la caratteristica di definizione richiesta è la somiglianza della procedura di produzione e che, in ogni caso, i prodotti alimentari e i mangimi rientrano nei medesimi quadri normativi per quanto concerne le importazioni nell'UE. L'osservazione è stata pertanto respinta. |
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(165) |
L'analisi del livello di reddito e della produzione di acido citrico ha portato ad individuare il Brasile, la Colombia e la Thailandia come possibili paesi rappresentativi aventi lo stesso livello di sviluppo della RPC e nei quali ha luogo la produzione di acido citrico. |
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(166) |
L'industria dell'Unione e Meihua hanno acconsentito alla scelta provvisoria della Colombia come paese rappresentativo, rilevando l'assenza di distorsioni e di dipendenza da importazioni dalla RPC. |
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(167) |
Per quanto concerne la Thailandia, nella seconda nota la Commissione ha informato che, come osservato anche da Meihua nella sua risposta alla prima nota, il prezzo del granturco è soggetto a distorsioni a causa di un contingente all'importazione applicabile al mais, e che i dati finanziari delle società non erano generalmente sottoposti a revisione contabile ed erano quindi considerati di qualità inferiore. La Commissione ha pertanto escluso la Thailandia dai paesi considerati in veste di paese rappresentativo appropriato. |
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(168) |
Per quanto concerne il Brasile, la Commissione ha concluso che le importazioni in Brasile dei principali fattori produttivi non erano influenzate da importazioni provenienti dalla RPC. Tuttavia il volume delle importazioni in Brasile di granturco/mais, il fattore produttivo più importante, era limitato in quanto il Brasile è uno dei principali esportatori di granturco/mais. Inoltre il prezzo delle importazioni era inferiore del 15 % rispetto a quello delle esportazioni e di circa il 30 % rispetto al prezzo medio delle importazioni totali in tutto il mondo. Pertanto i prezzi all'importazione dazio corrisposto in Brasile non hanno potuto essere considerati un parametro di riferimento adeguato per il granturco/mais e, in assenza di un valore di riferimento per il fattore produttivo più significativo, il Brasile non ha potuto essere considerato un paese rappresentativo appropriato. |
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(169) |
Per quanto concerne la Colombia, dallo svolgimento della medesima analisi è emerso che tale paese poteva essere utilizzato come paese rappresentativo appropriato in quanto presentava lo stesso livello economico della RPC e le sue importazioni dei principali fattori produttivi non erano sostanzialmente interessate dalle importazioni dalla RPC o da uno dei paesi di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio (102). Nella prima nota la Commissione ha inoltre informato di aver individuato un produttore di acido citrico (Sucroal) i cui dati finanziari erano prontamente disponibili per il periodo dell'inchiesta. Uno dei produttori esportatori e l'industria dell'Unione hanno sostenuto l'uso della Colombia e non sono state sollevate obiezioni all'uso di Sucroal. |
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(170) |
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, con la seconda nota la Commissione ha informato le parti interessate in merito alla sua intenzione di utilizzare la Colombia come paese rappresentativo appropriato e la società Sucroal S.A., a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, al fine di reperire prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni per il calcolo del valore normale. |
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(171) |
Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull'adeguatezza della Colombia come paese rappresentativo e di Sucroal come produttore nel paese rappresentativo. |
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(172) |
In risposta alla seconda nota, il denunciante e Meihua hanno sostenuto l'uso della Colombia e di Sucroal. Eppen ha rilevato che tra la prima e la seconda nota la Commissione aveva riveduto i dati finanziari forniti per Sucroal e ha chiesto una spiegazione di tale revisione. La società ha inoltre chiesto dati più dettagliati al fine di garantire che gli altri costi di esercizio di Sucroal non includessero elementi detratti dal prezzo all'esportazione quando quest'ultimo veniva riportato allo stadio commerciale franco fabbrica. Per quanto concerne l'aggiornamento dei dati relativi a Sucroal, la Commissione ha rilevato che i dati finanziari possono essere riveduti, ad esempio a seguito di un audit, e che la Commissione fonda la propria analisi sui dati più aggiornati e accurati disponibili. A tal fine, la Commissione ha recuperato i dati finanziari di Sucroal presso le autorità colombiane. Dato che i dati ivi contenuti concordano con i dati forniti con la seconda nota, la Commissione ritiene di aver fornito i dati più aggiornati e accurati e di aver pertanto trattato l'osservazione. La richiesta relativa alla ripartizione della voce "Altre spese di esercizio" è trattata al considerando 219. |
3.3.5. Livello di protezione sociale e ambientale
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(173) |
Avendo stabilito, sulla base di tutti gli elementi sopra indicati, che la Colombia era l'unico paese rappresentativo appropriato disponibile, non è stato necessario svolgere una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base. |
3.3.6. Conclusioni
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(174) |
Alla luce dell'analisi di cui sopra, la Colombia ha soddisfatto i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, per poter essere considerata un paese rappresentativo appropriato. |
3.4. Fonti utilizzate per stabilire costi e valori di riferimento esenti da distorsioni
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(175) |
Nella prima nota la Commissione ha elencato i fattori produttivi, quali materiali, energia e lavoro utilizzati nella fabbricazione del prodotto oggetto dell'inchiesta da parte dei produttori esportatori e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni e a proporre informazioni prontamente disponibili su valori esenti da distorsioni per ciascuno dei fattori produttivi citati nella suddetta nota. |
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(176) |
Successivamente, nella seconda nota, la Commissione ha affermato che, per costruire il valore normale conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, avrebbe utilizzato il Global Trade Atlas (103) ("GTA") per stabilire il costo esente da distorsioni delle materie prime. La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe utilizzato i prezzi dell'energia elettrica prontamente disponibili della Colombia (104) per determinare i prezzi dell'energia elettrica nonché del gas e del vapore (utilizzando dati prontamente disponibili per calcolare l'energia necessaria per la generazione di vapore sulla base dei dati del governo degli Stati Uniti (105)) e le statistiche dell'ILO (106) per determinare il costo del lavoro. |
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(177) |
Nella seconda nota la Commissione ha inoltre informato le parti interessate che, a causa dell'elevato numero di fattori produttivi dei produttori esportatori inseriti nel campione che hanno fornito informazioni complete, e visto il peso trascurabile di alcune delle materie prime sul costo totale di produzione, queste voci trascurabili sono state raggruppate sotto la dicitura "materiali di consumo". La Commissione ha inoltre comunicato che avrebbe calcolato la percentuale dei materiali di consumo sul costo totale delle materie prime e avrebbe applicato tale percentuale al costo ricalcolato delle materie prime al momento di usare i valori di riferimento esenti da distorsioni stabiliti nel paese rappresentativo appropriato. |
3.4.1. Fattori produttivi
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(178) |
Considerando tutte le informazioni fornite dalle parti interessate e raccolte durante le visite di verifica, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e le rispettive fonti, al fine di determinare il valore normale in conformità all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base: Tabella 1 Fattori produttivi della lisina
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(179) |
Per la conversione dei prezzi da peso colombiano (COP) a yuan cinese (CNY), la Commissione ha utilizzato il tasso di conversione del 2023 del COP in USD disponibile sul sito della Banca mondiale e i tassi di conversione per USD e CNY disponibili tramite la Banca centrale europea. Il tasso di conversione era pari a 1 CNY = 0,001637 COP. |
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(180) |
Il denunciante ha formulato osservazioni in merito all'efficienza produttiva e ai quantitativi dei fattori produttivi necessari. Avendo verificato i quantitativi e i fattori produttivi necessari mediante visite in loco, nel calcolo del valore normale la Commissione utilizzerà i quantitativi e i fattori produttivi comunicati dai produttori esportatori e da essa verificati. |
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(181) |
La Commissione ha incluso un valore per le spese generali di produzione al fine di coprire i costi non compresi nei fattori produttivi di cui sopra. Per stabilire tale importo, la Commissione ha utilizzato i costi di fabbricazione comunicati dai produttori esportatori inseriti nel campione che non erano stati inclusi nei singoli fattori produttivi di cui sopra, quali l'ammortamento, il costo del controllo della qualità e i costi di manutenzione. Tra tali costi figurano il costo del microrganismo utilizzato nella fermentazione. |
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(182) |
I relativi importi sono stati ricavati dalle risposte al questionario fornite dai produttori esportatori. Il nuovo importo per le spese generali di produzione è stato espresso in percentuale dei costi di produzione comunicati ed è stato applicato ai costi di produzione ricalcolati. |
3.4.2. Materie prime
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(183) |
Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime consegnate all'ingresso dello stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato come base la media ponderata del prezzo all'importazione in Colombia indicata nel GTA, aggiungendovi i dazi all'importazione. Il prezzo all'importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi esclusi la RPC e i paesi che figurano nell'allegato I del regolamento (UE) 2015/755 (112). I quantitativi rimanenti sono stati considerati rappresentativi. La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo in quanto al punto 3.2 ha concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della RPC a causa dell'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all'esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni abbiano inciso sui prezzi all'esportazione. |
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(184) |
Il granturco utilizzato nella produzione di lisina nella RPC non è geneticamente modificato. Nella sua risposta alla seconda nota il denunciante ha rilevato che la Colombia importa granturco principalmente dagli Stati Uniti e dal Brasile, dove i tassi di adozione degli organismi geneticamente modificati (OGM) sono elevati. Il granturco non OGM presenta un prezzo maggiorato rispetto a quello del granturco OGM in ragione, tra l'altro, di rese più basse e di costi di produzione e di conformità più elevati. Il prezzo del granturco importato in Colombia è stato quindi adattato per rispecchiare la differenza di prezzo. Il dato utilizzato è stato la maggiorazione di prezzo riconosciuta per il granturco non OGM sul mercato statunitense desunta dal sito Fastmarkets.com. |
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(185) |
Per il carbone, l'acido cloridrico e altri melassi, i quantitativi importati in Colombia sono stati limitati. I prezzi stabiliti in base alle importazioni sono stati pertanto considerati non rappresentativi. Per stabilire un valore di riferimento per tali fattori produttivi, la Commissione ha utilizzato la media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni originarie di tutti i paesi, esclusa la RPC e i paesi di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2015/755, come indicato nel GTA con il mondo come partner. Nella tabella 1 non è riportato alcun valore di riferimento per l'acido solforico che figurava nella seconda nota perché i produttori esportatori non utilizzavano tale materia prima nei loro processi. |
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(186) |
Per alcuni fattori produttivi, i costi effettivi sostenuti dai produttori esportatori che hanno collaborato rappresentavano una quota trascurabile del totale dei costi delle materie prime nel periodo dell'inchiesta. Poiché il valore utilizzato per tali fattori non aveva un'incidenza significativa sui calcoli del margine di dumping, indipendentemente dalla fonte utilizzata, la Commissione ha deciso di includere tali costi nei materiali di consumo. Dopo la seconda nota, l'elenco dei fattori produttivi è stato ulteriormente abbreviato in ragione del contributo trascurabile di alcuni materiali al costo di produzione e dell'assenza di prezzi all'importazione in Colombia forniti dal GTA. Pertanto al valore dei materiali di consumo sono stati aggiunti anche i valori del materiale da imballaggio, della soluzione acquosa di ammoniaca e dell'aria compressa. |
3.4.3. Sottoprodotti
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(187) |
La Commissione ha esaminato le pratiche contabili dei produttori esportatori cinesi inseriti nel campione relative ai sottoprodotti e ha condotto ricerche in merito ai prezzi disponibili per gli stessi. Le principali categorie di sottoprodotti comunicate sono quelle derivanti dal trattamento del granturco per produrre glucosio, ad esempio germi di granturco, farina di granturco, pula di granturco. Il denunciante ha formulato osservazioni e fornito elementi di prova circa il fatto che le caratteristiche e gli usi dei prodotti compresi in queste categorie di sottoprodotti sono molto diversi, il che si riflette nella diversità dei prezzi. I prezzi di tali prodotti sono direttamente collegati al prezzo del granturco a partire dal quale sono prodotti. |
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(188) |
Per tali sottoprodotti in assenza di altri dati disponibili la Commissione ha quindi preso provvisoriamente in considerazione il rapporto tra il prezzo del sottoprodotto nella RPC e il prezzo del granoturco nella RPC comunicato dai produttori esportatori inseriti nel campione. Tale rapporto è stato successivamente applicato al prezzo del granturco in Colombia, desunto dal GTA per calcolare il valore di riferimento per tali sottoprodotti. |
3.4.4. Lavoro (manodopera)
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(189) |
L'OIL pubblica informazioni dettagliate sui salari in diversi settori economici della Colombia. La Commissione ha utilizzato gli ultimi dati pubblicamente disponibili ricavati dalle statistiche dell'OIL (113) per determinare i salari nel settore industriale in Colombia. Il valore medio mensile nel periodo dell'inchiesta è stato debitamente adeguato per tenere conto di altri contributi aggiungendo i contributi previdenziali versati dal datore di lavoro, compresi i contributi pensionistici e l'imposta sui rischi professionali: Il 12 % come contributo del datore di lavoro al fondo pensione, l'8,5 % per l'assicurazione sanitaria e il 6,5 % per l'imposta sui salari (114), (115). Il costo orario medio del lavoro per equivalente a tempo pieno (ETP) ammonta a 20,1 CNY/ora lavorata. |
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(190) |
Un produttore esportatore ha sostenuto che il contributo di solidarietà indicato nella seconda nota non è applicabile ai datori di lavoro e che il contributo dell'8,5 % per l'assicurazione malattia e l'imposta sui salari pari al 4 %-9 % si applicano soltanto quando le retribuzioni dei dipendenti superano i 10 salari minimi mensili. |
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(191) |
Dato che il salario mensile medio nell'industria supera il salario minimo mensile per il 2023 in Colombia (1 160 000 COP più 140 000 COP per le spese di trasporto), i contributi per l'assicurazione malattia e l'imposta sui salari sono applicabili e l'argomentazione è stata respinta. |
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(192) |
Lo stesso produttore ha inoltre affermato che il numero medio di ore settimanali in Colombia durante il periodo dell'inchiesta era di 39,3 ore (116). La Commissione ha accolto tale argomentazione, di conseguenza il contributo di solidarietà non è stato incluso nei calcoli e il numero medio di ore settimanali utilizzato è stato adeguato a 39,3 ore settimanali. |
3.4.5. Energia elettrica
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(193) |
La Commissione ha utilizzato le tariffe dell'energia elettrica applicate all'utenza industriale, pubblicate sul suo sito web dal principale fornitore di energia elettrica in Colombia, ossia Enel (117). |
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(194) |
Un produttore esportatore ha rilevato che l'energia elettrica utilizzata dalle fabbriche cinesi è fornita con una tensione superiore a quella corrispondente a Nivel 2 (118) per l'industria in Colombia. Di conseguenza la Commissione ha adeguato il valore di riferimento al fine di rispecchiare i prezzi per il Nivel 3. Non sono stati aggiunti oneri supplementari in quanto il prezzo comunicato copre tutte le spese. Il prezzo per kWh ottenuto da tale fonte è ammontato a 1,18 CNY. |
3.4.6. Gas naturale
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(195) |
La Commissione ha utilizzato il prezzo del gas praticato alle imprese in Colombia, pubblicato da GlobalPetroPrices (119) sul suo sito web. La Commissione ha utilizzato il prezzo medio del gas naturale per le imprese in Colombia nel 2023 (ossia 53 EUR/MWh o 405,8 CNY/MWh). Tali tariffe comprendono imposte, oneri e altre componenti della bolletta del gas. Occorre sottolineare che 1 m3 di gas naturale ≈ 10,55 kWh. Pertanto il costo nominale di un metro cubo di gas naturale è pari a 4,281 CNY per metro cubo. |
3.4.7. Vapore
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(196) |
Per determinare il costo del vapore si è utilizzato il costo del gas naturale espresso in kWh e la quantità di gas, espressa in kWh, necessaria per produrre una tonnellata di vapore. Nella sua risposta alla seconda nota, l'industria dell'Unione ha osservato che nel calcolo per il vapore incluso nella seconda nota la Commissione non ha tenuto conto del fatto che la pressione del vapore utilizzata per la produzione di lisina è pari a 13 bar. Di conseguenza la Commissione ha tenuto conto dei tassi di conversione dell'energia generalmente riconosciuti (120) al fine di calcolare che sono necessari 897,8 kWh per convertire una tonnellata di acqua in vapore a 13 bar. Tale valore corrisponde a 85,1 m3 di gas naturale necessari per produrre una tonnellata di vapore. Poiché il costo del gas naturale è di 405,8 CNY per MWh, il costo della produzione di una tonnellata di vapore a 13 bar è di 364,33 CNY. |
3.4.8. Acqua
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(197) |
Il costo dell'acqua è stato determinato sulla base del costo dell'acqua di un fornitore di acqua colombiano (121), tenendo conto di costi variabili per m3 e di un costo fisso ripartito tra i consumi di acqua. Un esportatore ha chiesto che fosse utilizzato soltanto il valore delle "tariffas por consume". Tuttavia i prezzi fissi, nonostante un contributo molto modesto, rientrano nei costi fissi per l'acqua in Colombia, pertanto l'osservazione è stata respinta. |
3.4.9. Spese generali di produzione, SGAV, profitti e ammortamenti
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(198) |
A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, "il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti". È inoltre necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione, al fine di coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi di cui sopra. |
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(199) |
La Commissione ha utilizzato i dati più recenti disponibili del 2023 per la società colombiana Sucroal S.A. come base per la determinazione delle percentuali di SGAV e di profitto al fine di costruire il valore normale. Dato che i dati estratti da Orbis e comunicati nella seconda nota erano stati aggiornati, così come al fine di garantire che i calcoli fossero basati sugli ultimi dati disponibili, la Commissione ha ottenuto i dati finanziari più recenti dalle autorità colombiane (122) e li utilizzerà per i calcoli. |
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(200) |
La Commissione ha ritenuto che le percentuali così stabilite avrebbero determinato importi per le SGAV e per i profitti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base che sono congrui per lo stadio commerciale franco fabbrica. |
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(201) |
Meihua, un produttore esportatore, ha chiesto di utilizzare l'utile netto anziché l'utile al lordo delle imposte ed ha asserito che l'utile netto rispecchierebbe in modo più accurato la situazione finanziaria effettiva della società nel paese rappresentativo. Dato che l'utile al lordo delle imposte offre informazioni sull'efficienza operativa, mentre l'utile netto dipende dalla situazione fiscale effettiva della Colombia e pertanto non è trasferibile alle condizioni fiscali in Cina, la Commissione ritiene ragionevole utilizzare l'utile al lordo delle imposte ai fini del calcolo del valore normale. Meihua ha inoltre sostenuto che, poiché la Commissione include l'impatto delle imposte, ad esempio nel calcolo del costo del lavoro, sarebbe corretto includere l'impatto delle imposte nella valutazione dei risultati finanziari della società nel paese rappresentativo. La Commissione rileva che il profitto è utilizzato per calcolare il prezzo franco fabbrica e confrontarlo con il prezzo all'esportazione, che non tiene necessariamente conto dell'impatto delle imposte dato che queste sono applicate alla fine dell'esercizio fiscale. Di conseguenza includere l'utile netto piuttosto che l'utile al lordo delle imposte creerebbe uno squilibrio. La Commissione ha quindi respinto tale argomentazione. |
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(202) |
Tanto Eppen quanto Meihua hanno osservato che tra i dati forniti da Sucroal figura la voce "Altri costi di esercizio" e hanno chiesto che siano forniti dati più dettagliati per garantire che non comprendano spese quali nolo, movimentazione, assicurazione e per costi bancari che sono escluse dal calcolo del prezzo all'esportazione franco fabbrica. Dai dati finanziari più recenti di Sucroal ottenuti dalle autorità colombiane, come illustrato al considerando 199, emerge che le "Altre spese di esercizio" coprono i "Costi di distribuzione", i "Costi amministrativi" e gli "Altri costi". Non erano prontamente disponibili ulteriori ripartizioni delle SGAV di Sucroal. |
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(203) |
Le spese generali di produzione sostenute dai produttori esportatori inseriti nel campione sono state espresse in percentuale dei costi di produzione effettivamente sostenuti da tali produttori esportatori. Questa percentuale è stata applicata ai costi di fabbricazione esenti da distorsioni. |
3.5. Calcolo
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(204) |
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. |
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(205) |
La Commissione ha stabilito innanzitutto i costi di fabbricazione esenti da distorsioni. La Commissione ha applicato i costi unitari esenti da distorsioni al consumo effettivo dei singoli fattori produttivi dei produttori esportatori inseriti nel campione. Tali tassi di consumo forniti dal richiedente sono stati appurati nel corso della verifica. La Commissione ha moltiplicato i fattori di utilizzo per i costi unitari esenti da distorsioni osservati nel paese rappresentativo, come descritto al punto 3.4. |
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(206) |
Al fine di ottenere i costi di produzione esenti da distorsioni, la Commissione ha innanzitutto aggiunto le spese generali di produzione al costo di fabbricazione esente da distorsioni, sulla base del rapporto tra le spese generali di produzione e i costi del materiale indicato da ciascun produttore. |
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(207) |
La Commissione ha poi applicato le percentuali per le SGAV e il profitto, come descritto nella sezione 3.4.9. Quest'ultima è stata determinata sulla base dei rendiconti finanziari di Sucroal come spiegato al considerando 199. |
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(208) |
Ai costi di produzione stabiliti con la modalità di cui al considerando precedente, la Commissione ha applicato le SGAV e i profitti di Sucroal S.A. Le SGAV, espresse come percentuale dei costi delle merci vendute e applicate ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano al 23,3 %. I profitti, espressi in percentuale dei costi delle merci vendute e applicati ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano al 9,5 %. |
3.6. Prezzo all'esportazione
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(209) |
Un produttore esportatore inserito nel campione ha esportato nell'Unione direttamente ad acquirenti indipendenti. L'altro ha effettuato alcune esportazioni tramite una società collegata operante in veste di importatore. |
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(210) |
Per le esportazioni del prodotto in esame effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti nell'Unione, il prezzo all'esportazione è stato il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l'esportazione nell'Unione, conformemente all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. |
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(211) |
Per le esportazioni del prodotto in esame nell'Unione tramite una società collegata operante come importatore, da parte del produttore esportatore inserito nel campione, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti nell'Unione conformemente all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Nel presente caso, al prezzo sono stati applicati adeguamenti per tenere conto di tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita, comprese le SGAV, nonché dei profitti realizzati. |
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(212) |
Data la mancanza di informazioni sul profitto degli importatori indipendenti che hanno collaborato, la Commissione si è basata in via provvisoria sul profitto al livello del 6,89 % considerato ragionevole in una precedente inchiesta relativa alle importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della RPC (123). Nel presente procedimento in effetti soltanto un importatore che ha collaborato ha dichiarato profitti nelle vendite del prodotto in esame. Di conseguenza è stato impossibile utilizzare il profitto dell'importatore che ha collaborato preservando nel contempo il carattere riservato dei suoi dati. Il livello di profitto del 6,89 % è stato pertanto considerato ragionevole, in quanto è stato realizzato da importatori indipendenti coinvolti nel commercio di sostanze chimiche. |
3.7. Confronto
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(213) |
A norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, la Commissione effettua un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione allo stesso stadio commerciale e tiene conto delle differenze tra i fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Nel caso di specie la Commissione ha scelto di confrontare il valore normale e il prezzo all'esportazione dei produttori esportatori inseriti nel campione allo stadio commerciale franco fabbrica. Come ulteriormente spiegato più avanti, se del caso, il valore normale e il prezzo all'esportazione sono stati adeguati al fine di: i) riportarli al livello franco fabbrica; e ii) tenere conto delle differenze tra i fattori che, secondo quanto affermato e dimostrato, incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. |
3.7.1. Adeguamenti apportati al valore normale
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(214) |
Come spiegato al considerando 204, il valore normale è stato stabilito allo stadio commerciale franco fabbrica utilizzando i costi di produzione e gli importi per le SGAV e i profitti che sono stati considerati congrui per tale stadio commerciale. Non sono stati pertanto necessari adeguamenti per riportare il valore normale al livello franco fabbrica. |
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(215) |
La Commissione non ha riscontrato motivi per effettuare adeguamenti al valore normale, né tali adeguamenti sono stati richiesti da nessuno dei produttori esportatori inclusi nel campione. |
3.7.2. Adeguamenti apportati al prezzo all'esportazione
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(216) |
Per riportare il prezzo all'esportazione allo stadio commerciale franco fabbrica, sono stati applicati adeguamenti per tenere conto di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e imballaggio. |
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(217) |
Sono stati applicati adeguamenti per i seguenti fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità: costi del credito e spese bancarie. |
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(218) |
Inoltre, nei casi in cui i prodotti sono stati venduti dal produttore ad altre società del medesimo gruppo e successivamente esportati nell'Unione, sono stati applicati adeguamenti, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, al fine di tenere conto della maggiorazione ricevuta dagli operatori commerciali collegati, qualora si sia ritenuto che tali operatori commerciali svolgessero funzioni analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni. La maggiorazione è stata calcolata sommando le SGAV e i profitti maturati. Le SGAV sono state basate sui dati forniti dagli operatori commerciali collegati, mentre il profitto utilizzato è stato del 6,89 %, come illustrato al considerando 212. |
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(219) |
Facendo riferimento a una recente sentenza del Tribunale (124), un produttore esportatore inserito nel campione ha chiesto l'adeguamento della quota di SGAV di Sucroal al fine di escludere determinate categorie di spese generali, amministrative e di vendita che possono essere incluse nel rispettivo prezzo all'esportazione, quando il confronto è effettuato a livello di franco fabbrica. Tale soggetto ha asserito altresì che, se non è in grado di individuare tali spese nella categoria "Altre spese di esercizio" tra le informazioni finanziarie di Sucroal, la Commissione dovrebbe astenersi dall'apportare qualsiasi adeguamento del prezzo all'esportazione di tale soggetto per eliminare le SGAV che fanno parte del prezzo all'esportazione. Come spiegato al considerando 213, la Commissione ha scelto di confrontare il prezzo all'esportazione e il valore normale allo stadio commerciale franco fabbrica. Come spiegato al considerando 204, il valore normale è stato stabilito allo stadio commerciale franco fabbrica utilizzando i costi di produzione e gli importi per le SGAV e i profitti che sono stati considerati congrui per tale stadio commerciale. Non sono stati pertanto necessari adeguamenti per riportare il valore normale al livello franco fabbrica. |
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(220) |
Nella sua sentenza nella causa CCCME (125), successiva alla sentenza nella causa Sinopec, il Tribunale ha innanzitutto ricordato che secondo la giurisprudenza, se una parte richiede, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, adeguamenti destinati a rendere comparabili il valore normale ed il prezzo all'esportazione ai fini della determinazione del margine di dumping, detta parte deve dimostrare che la sua domanda è giustificata. L'onere di dimostrare che devono essere operati gli adeguamenti specifici elencati all'articolo 2, paragrafo 10, lettere da a) a k), del regolamento di base incombe a coloro che intendono avvalersene (126). Ne consegue che, in tal caso come nella presente inchiesta, spettava alle parti interessate, conformemente a tale giurisprudenza, dimostrare la necessità dell'adeguamento richiesto a sostegno degli elementi di prova da esse prodotti durante l'inchiesta (127). |
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(221) |
Il Tribunale ha poi dichiarato che sebbene la pratica di effettuare adeguamenti possa risultare necessaria, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, per tener conto delle differenze esistenti tra il prezzo all'esportazione e il valore normale, che incidono sulla loro comparabilità, tali deduzioni non possono essere praticate su un valore che è stato costruito e che, pertanto, non è reale. Su tale valore non incidono elementi che possono nuocere alla sua comparabilità, in quanto è stato determinato artificialmente (128). Inoltre, nel caso di specie come nel caso della CCCME, la costruzione del valore normale per tipo di prodotto a livello "franco fabbrica" comprendeva un congruo importo per le SGAV e non erano disponibili informazioni che dimostrassero che le SGAV di Sucroal comprendessero le spese in questione. Di conseguenza, tenendo conto del potere discrezionale della Commissione nell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base (129), l'approccio della Commissione è stato conforme alla più recente giurisprudenza per quanto riguarda le argomentazioni infondate secondo cui gli importi per le SGAV utilizzati per la costruzione del valore normale a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), considerati dalla Commissione congrui per lo stadio commerciale franco fabbrica, contengono i costi di trasporto. |
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(222) |
Infine, indipendentemente dalla sentenza nella causa CCCME, la soluzione proposta di mantenere le voci di costo pertinenti nel prezzo all'esportazione non risolverebbe il problema individuato dal produttore esportatore. Anche se le SGAV di Sucroal contenessero le voci di costo pertinenti (e ciò non è stato dimostrato) è praticamente impossibile che il valore di tali voci sia comparabile a quello dei produttori esportatori inclusi nel campione. La loro eliminazione non risolverebbe pertanto l'asserita asimmetria tra il valore normale e il prezzo all'esportazione. L'argomentazione è stata pertanto respinta. |
3.8. Margini di dumping
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(223) |
Per i produttori esportatori che hanno collaborato inseriti nel campione, la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all'esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame, conformemente all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base. |
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(224) |
Per i produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione la Commissione ha calcolato la media ponderata del margine di dumping conformemente all'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base. Tale margine è stato quindi stabilito sulla base dei margini calcolati per i produttori esportatori inseriti nel campione. |
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(225) |
Per tutti gli altri produttori esportatori della RPC la Commissione ha fissato il margine di dumping in base ai dati disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. A tal fine la Commissione ha determinato il livello di collaborazione dei produttori esportatori. Il livello di collaborazione è stato misurato mediante il volume delle esportazioni nell'Unione dei produttori esportatori che hanno collaborato, espresso come percentuale delle importazioni totali nell'Unione provenienti dal paese interessato nel periodo dell'inchiesta, stabilito sulla base dei dati di cui al modulo per il campionamento comunicati dai produttori esportatori non inseriti nel campione e dei dati verificati contenuti nelle risposte al questionario fornite da detti produttori. |
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(226) |
Nel caso di specie il livello di collaborazione è stato ritenuto alto, in quanto le esportazioni totali dei produttori esportatori che hanno collaborato (inseriti e non inseriti nel campione) hanno rappresentato la totalità delle importazioni durante il periodo dell'inchiesta. |
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(227) |
Su tale base, la Commissione ha ritenuto opportuno stabilire il margine di dumping per tutti i produttori esportatori che non hanno collaborato al livello della società inerita nel campione con il margine di dumping più elevato. |
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(228) |
Su tale base i margini di dumping medi ponderati provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
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4. PREGIUDIZIO
4.1. Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione
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(229) |
Durante il periodo dell'inchiesta il prodotto simile era fabbricato da un produttore dell'Unione. Esso costituisce l'"industria dell'Unione" ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. |
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(230) |
Poiché i dati relativi alla valutazione del pregiudizio sono pervenuti da un solo produttore dell'Unione, per motivi di riservatezza i dati per l'analisi del pregiudizio sono indicati in intervalli di valori. Gli indici tuttavia si basano su dati reali e non sugli intervalli di valori. |
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(231) |
La produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta era compresa tra 11 000 e 13 000 tonnellate. La Commissione ha stabilito il dato effettivo sulla base di una verifica delle relazioni sottoposte ad audit dell'industria dell'Unione, ossia Eurolysine. |
4.2. Consumo dell'Unione
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(232) |
La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione sulla base: i) delle vendite verificate dell'industria dell'Unione; e ii) sulle importazioni dal paese interessato e da tutti gli altri paesi terzi. |
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(233) |
Il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 2 Consumo dell'Unione (in tonnellate di HCl equivalente)
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(234) |
Al fine di confrontare i diversi tipi di lisina, la Commissione ha osservato che una tonnellata di lisina HCl contiene in genere il 78 % di lisina, mentre una tonnellata di lisina liquida ne contiene in genere il 50 %. La Commissione ritiene pertanto che una tonnellata di lisina liquida equivalga a 0,641 tonnellate di lisina HCl. Analogamente una tonnellata di lisina HCl contiene in genere il 78 % di lisina, mentre una tonnellata di solfato di lisina contiene in genere il 55 % di lisina. La Commissione ritiene pertanto che una tonnellata di solfato di lisina equivalga a 0,705 tonnellate di lisina HCl. |
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(235) |
Su tale base la Commissione ha calcolato il consumo dell'Unione di lisina in HCl equivalente e ha rilevato un calo del consumo dell'Unione, con una diminuzione complessiva dello stesso pari all'11 % nel periodo in esame. Il calo generale del consumo dell'Unione è stato una conseguenza della grave influenza aviaria nell'Unione, associata alla riduzione della domanda di lisina da parte del settore suinicolo (130), che ha un effetto diretto sul consumo di lisina. |
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(236) |
Ai fini di un corretto confronto tra lisina HCl, lisina liquida e solfato di lisina, tutti i volumi di lisina prodotti e importati nell'Unione in tutto il presente regolamento sono stati convertiti in HCl equivalente utilizzando i tassi di conversione di cui al considerando 234. |
4.3. Importazioni dal paese interessato
4.3.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato
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(237) |
Poiché la L-lisina cloridrato e la soluzione acquosa di L-lisina sono importate con il codice NC 2922 41 00 , la Commissione si è basata sui dati Eurostat relativi alle importazioni per tali due gruppi di prodotti. Tuttavia il solfato di lisina è attualmente classificato con i codici generali ex 2309 90 31 ed ex 2309 90 96 per le preparazioni del tipo utilizzato per l'alimentazione degli animali e non è possibile valutare le statistiche sulle importazioni di Eurostat. Pertanto le statistiche sulle importazioni di solfato di lisina, terzo gruppo di prodotti, sono state basate sulle statistiche sulle importazioni di fornitori specializzati in informazioni di mercato che forniscono statistiche sugli scambi commerciali cinesi e indonesiani (131). |
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(238) |
La fonte dei dati per quanto riguarda le importazioni cinesi non è stata divulgata su richiesta del fornitore dei dati. La Commissione ha però effettuato controlli incrociati confrontando i dati forniti dall'industria dell'Unione con altre fonti statistiche disponibili (Eurostat e Surveillance), le risposte al questionario di campionamento e le risposte al questionario dei produttori esportatori cinesi che hanno collaborato. |
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(239) |
Per stabilire la quota di mercato delle importazioni, la Commissione ha analizzato le diverse forme di lisina e ha applicato i tassi di conversione di cui al considerando 234. La Commissione ha confrontato i volumi delle importazioni convertiti in lisina HCl equivalente con il consumo sul mercato dell'Unione espresso in lisina HCl equivalente. |
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(240) |
Le importazioni nell'Unione dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento: Tabella 3 Volume delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato
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(241) |
La tabella 3 mostra un calo delle importazioni dalla Cina nel 2021, imputabile alle circostanze straordinarie legate alla crisi della COVID-19 così come a quella della Cina e alla crisi energetica. Tra il 2022 e il periodo dell'inchiesta, tuttavia, il volume delle importazioni è aumentato del 15 %. |
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(242) |
Durante il periodo in esame le importazioni di lisina dalla Cina, convertita in HCl equivalente, sono aumentate di 25 037 tonnellate, ossia dell'8 %. Ciò si è tradotto in un aumento del 21 % della quota totale di mercato delle importazioni cinesi nell'Unione durante lo stesso periodo. |
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(243) |
CESFAC, Pintaluba e Vall Companys hanno sostenuto che un aumento del volume dell'8 % non costituisce un aumento assoluto significativo delle importazioni cinesi di lisina e che nemmeno l'aumento della quota di mercato di tali importazioni, stimato a 5 punti percentuali, può essere considerato significativo. La Commissione ha espresso disaccordo. Un aumento del volume delle importazioni di 25 037 tonnellate, che rappresenta di per sé l'8 % del consumo dell'Unione nel periodo dell'inchiesta, è in ogni caso significativo. La Commissione ha rilevato che il calcolo dell'aumento della quota di mercato effettuato da CESFAC, Pintaluba e Vall Companys era errato e che in realtà non ammontava al 9 % (o a 5 punti percentuali) ma al 21 %, come indicato nella tabella di cui sopra. Tale aumento della quota di mercato è significativo. |
4.3.2. Prezzi delle importazioni dal paese interessato e undercutting dei prezzi
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(244) |
La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni sulla base di Eurostat e delle informazioni di mercato specializzate di cui al considerando 237. L'undercutting dei prezzi delle importazioni è stato stabilito sulla base delle risposte verificate al questionario dei produttori esportatori della RPC inseriti nel campione. |
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(245) |
Il prezzo medio ponderato delle importazioni nell'Unione dal paese interessato ha registrato il seguente andamento: Tabella 4 Prezzi delle importazioni (EUR/tonnellata)
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(246) |
I prezzi delle importazioni dalla Cina sono aumentati nel 2021 e nel 2022. L'industria dell'Unione ha sostenuto che nel 2020 i prezzi si stavano riprendendo dal minimo storico registrato in relazione alla peste suina africana in Cina. I prezzi sono aumentati nel 2021 a causa della crisi energetica in Cina e delle restrizioni legate alla COVID-19, che hanno determinato la chiusura temporanea di taluni impianti di lisina. I prezzi sono ulteriormente aumentati nel 2022, per poi diminuire notevolmente nel periodo dell'inchiesta. |
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(247) |
I prezzi cinesi allo sbarco sono rimasti al di sotto dei prezzi dell'industria dell'Unione per tutto il periodo in esame, fatta eccezione per il 2021, quando la Cina è stata colpita da crisi energetiche interne e dalle restrizioni legate alla COVID-19 e le esportazioni di lisina nell'Unione sono diminuite. |
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(248) |
La Commissione ha determinato l'undercutting dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta confrontando:
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(249) |
Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotto per operazioni allo stesso stadio commerciale, con i dovuti adeguamenti del caso e dopo aver detratto riduzioni e sconti. Il risultato del confronto è stato espresso sotto forma di percentuale del fatturato teorico dell'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. Tale risultato indicava un margine di undercutting medio ponderato compreso tra lo 38 % e il 42 % per le importazioni dal paese interessato al mercato dell'Unione. L'undercutting è stato riscontrato per il 100 % dei volumi delle importazioni provenienti dalle società inserite nel campione. |
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(250) |
La Commissione ha inoltre considerato altri effetti sui prezzi, in particolare la presenza di una significativa compressione dei prezzi. Come indicato ai considerando da 269 a 271, dal 2022 in poi l'industria dell'Unione ha registrato un netto aumento dei propri costi di produzione unitari, che è stato determinato sia dai costi indiretti su base unitaria sia dai prezzi dell'energia e delle materie prime. Poiché durante il periodo dell'inchiesta il prezzo delle importazioni dalla Cina è diminuito in modo significativo, l'industria dell'Unione non è stata in grado di aumentare il proprio prezzo di vendita per coprire il costo di produzione. Tale compressione dei prezzi è un'ulteriore conferma del fatto che le importazioni oggetto di dumping dalla Cina hanno determinato una perdita di redditività per l'industria dell'Unione. |
4.4. Situazione economica dell'industria dell'Unione
4.4.1. Osservazioni generali
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(251) |
In conformità all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame. |
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(252) |
Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha distinto tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. Poiché Eurolysine è l'unico produttore dell'Unione del prodotto simile, entrambe le serie di dati sono state stabilite sulla base delle risposte verificate al questionario di Eurolysine e sono risultate rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione. |
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(253) |
Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. |
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(254) |
Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale. |
4.4.2. Indicatori macroeconomici
4.4.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
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(255) |
Nel periodo in esame la produzione totale, la capacità produttiva totale e l'utilizzo totale degli impianti dell'Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 5 Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
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(256) |
Nel periodo in esame, nonostante un lieve aumento del consumo dell'Unione nel 2021, come indicato nella tabella 2, il volume di produzione dell'industria dell'Unione è diminuito drasticamente successivamente. Nel periodo dell'inchiesta la produzione dell'Unione è diminuita drasticamente a soltanto il 17 % del suo volume del 2020. L'industria dell'Unione non è stata in grado di competere con le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Cina, i cui prezzi nel periodo dell'inchiesta sono stati notevolmente inferiori al costo di produzione dell'industria dell'Unione. L'industria dell'Unione ha pertanto dovuto adeguare la produzione a un volume di vendite molto basso, con una conseguente sospensione temporanea della produzione stessa. |
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(257) |
Nel periodo in esame il calo dei volumi di produzione è stato più significativo rispetto al calo del consumo dell'Unione, pari al 14 %. L'aumento temporaneo dei volumi di produzione osservato nel 2021 è attribuibile alle condizioni sfavorevoli delle esportazioni in Cina, come spiegato ai considerando 241 e 247. |
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(258) |
I dati comunicati in relazione alla capacità produttiva fanno riferimento alla capacità installata, che è rimasta stabile durante il periodo in esame. Oltre alla lisina, il produttore dell'Unione fabbrica anche altri prodotti speciali, quali valina, arginina o triptofano. L'impianto è tuttavia destinato a produrre al [77 %-87 %] lisina e al [13 %-23 %] altri prodotti speciali. |
4.4.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato
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(259) |
Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 6 Volume delle vendite e quota di mercato
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(260) |
Il volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione è innanzitutto cresciuto del 32 % nel 2021 rispetto al 2020, principalmente in ragione del suddetto calo della pressione esercitata dalle importazioni dalla Cina. Nel 2021, dato che i produttori esportatori cinesi hanno incontrato ostacoli sul mercato interno e le esportazioni di lisina nell'Unione sono diminuite, le vendite e la quota di mercato nell'UE dell'industria dell'Unione hanno registrato un aumento stabile. Dal 2022 le vendite nell'UE dell'industria dell'Unione sono diminuite notevolmente. Nel periodo dell'inchiesta il volume delle vendite si è ridotto drasticamente dell'84 % rispetto al 2020. |
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(261) |
Anche la quota di mercato rispecchia tali circostanze. In considerazione del marcato aumento delle esportazioni cinesi, la quota dell'Unione si è ridotta notevolmente, diminuendo dell'82 % nel periodo in esame. |
4.4.2.3. Crescita
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(262) |
Nel periodo in esame il consumo dell'Unione è leggermente diminuito e il volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione è nettamente diminuito. L'industria dell'Unione ha dunque registrato una perdita significativa di 9 punti percentuali della propria quota di mercato. Allo stesso tempo la quota di mercato delle importazioni dal paese interessato è aumentata del 22 % nello stesso periodo. |
4.4.2.4. Occupazione e produttività
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(263) |
Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento: Tabella 7 Occupazione e produttività
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(264) |
L'industria dell'Unione ha ridotto la propria forza lavoro durante tutto il periodo in esame, con la diminuzione dei suoi volumi di produzione e di vendita. Durante il periodo dell'inchiesta si è verificato un notevole calo, quando il fabbricante dell'Unione ha dovuto interrompere temporaneamente la produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta. |
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(265) |
La produttività ha seguito le variazioni della produzione e dell'occupazione. Nel periodo in esame la produttività è diminuita del 58 %, con un aumento temporaneo nel 2021 grazie all'aumento della produzione e delle vendite dell'industria dell'Unione imputabile alle minori importazioni del prodotto in esame dalla Cina. |
4.4.2.5. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping
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(266) |
Tutti i margini di dumping erano notevolmente superiori al livello minimo. L'entità dei margini di dumping effettivi ha inciso in modo consistente sull'industria dell'Unione, dati il volume e i prezzi delle importazioni dal paese interessato. |
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(267) |
Questa è la prima inchiesta antidumping riguardante il prodotto in esame. Non erano pertanto disponibili dati per valutare gli effetti di eventuali precedenti pratiche di dumping. |
4.4.3. Indicatori microeconomici
4.4.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi
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(268) |
Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dal produttore dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 8 Prezzi di vendita nell'Unione
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(269) |
Dalla tabella 8 emerge che durante il periodo in esame i prezzi di vendita sono aumentati costantemente, principalmente a causa dell'aumento dei costi dell'energia elettrica e del vapore, delle principali materie prime (quali zucchero, ammoniaca o solfato di ammonio) e dei costi fissi. Ciò è stato particolarmente pronunciato dal 2022, quando l'industria dell'Unione ha subito il picco dei prezzi dell'energia e il consumo di lisina nell'UE ha iniziato a diminuire (cfr. considerando 235). |
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(270) |
Durante l'intero periodo in esame il prezzo medio unitario di vendita è stato inferiore al costo di produzione unitario e il divario tra i due valori è andato aumentando di anno in anno. |
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(271) |
Il costo di produzione unitario ha registrato un notevole aumento, pari al 141 %, durante il periodo in esame. Tale circostanza è stata particolarmente pronunciata nel 2022, quando i prezzi dell'energia hanno raggiunto il picco, e nel periodo dell'inchiesta, quando i costi fissi sono stati ripartiti su un volume di produzione inferiore. |
4.4.3.2. Costo del lavoro
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(272) |
Nel periodo in esame il costo medio del lavoro del richiedente ha registrato l'andamento seguente: Tabella 9 Costo medio del lavoro per dipendente
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(273) |
Nel periodo in esame il salario medio per dipendente è cresciuto dell'11 %. L'aumento era stato più marcato nel periodo dell'inchiesta, con un aumento annuo del 13 %. |
4.4.3.3. Scorte
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(274) |
Nel periodo in esame i livelli delle scorte dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 10 Scorte
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(275) |
Nel 2021, anno in cui l'industria dell'Unione è riuscita ad aumentare i propri volumi delle vendite e la propria quota di mercato in ragione del calo temporaneo delle importazioni cinesi, il livello delle scorte in termini assoluti è diminuito del 65 %. Poiché l'industria dell'Unione ha iniziato a perdere ulteriormente la propria posizione di mercato nel 2022 e nel periodo dell'inchiesta, il volume delle scorte è nuovamente aumentato e non tutta la produzione prevista è stata venduta. Il calo complessivo delle scorte è in linea con il calo della produzione nell'Unione. L'aumento delle scorte finali in percentuale rispetto alla produzione è in linea con il basso volume di produzione nel periodo dell'inchiesta. |
4.4.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale
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(276) |
Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 11 Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito
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(277) |
La Commissione ha stabilito la redditività dell'industria dell'Unione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione in percentuale del fatturato di tali vendite. Durante l'intero periodo in esame l'industria dell'Unione ha registrato gravi perdite. Ha subito una perdita notevole nel periodo dell'inchiesta, quando la produzione è stata interrotta per quattro mesi a causa del continuo aumento delle importazioni oggetto di dumping e della diminuzione dei prezzi, circostanze che hanno determinato la conseguente perdita di vendite e la sospensione temporanea della produzione. Durante il periodo in esame la sua redditività è diminuita di 120 punti percentuali. |
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(278) |
Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. L'andamento del flusso di cassa netto ha seguito una traiettoria analoga a quella della redditività durante tutto il periodo in esame. Sebbene meno pronunciato rispetto alle perdite elevate, il flusso di cassa è rimasto negativo durante l'intero periodo in esame. Durante il periodo dell'inchiesta, il livello delle vendite delle scorte ha rappresentato circa il 20 % delle vendite totali, il che, pur essendo un valore più elevato rispetto ai periodi precedenti, ha contribuito a un flusso di cassa meno negativo rispetto agli anni precedenti. |
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(279) |
Gli investimenti netti sono diminuiti, registrando un leggero aumento nel 2021, del 12 %, durante il periodo in esame. La difficile situazione economica dell'industria dell'Unione e la conseguente mancanza di redditività costituiscono il motivo principale della mancanza di nuovi investimenti nella produzione di lisina. |
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(280) |
L'utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Alla luce degli sviluppi di cui sopra, durante il periodo in esame l'utile sul capitale investito (capitale fisso utilizzato per la produzione) è stato negativo. La tendenza apparentemente in miglioramento è attribuita a una minore perdita di redditività rispetto agli anni precedenti, dovuta alla bassa produzione nel periodo dell'inchiesta. |
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(281) |
La capacità dell'industria dell'Unione di ottenere capitale era stata gravemente compromessa dai significativi livelli negativi del flusso di cassa e della redditività registrati nel periodo in esame. |
4.4.4. Conclusioni sul pregiudizio
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(282) |
Tutti i principali indicatori di pregiudizio hanno mostrato una tendenza negativa e la maggior parte di essi è stata costantemente negativa durante il periodo in esame, mentre la situazione dell'industria dell'Unione si è ulteriormente deteriorata nel corso del periodo dell'inchiesta. |
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(283) |
Il volume di produzione e il volume delle vendite dell'industria dell'Unione sono diminuiti in modo impressionante rispettivamente dell'83 % e dell'84 %. Di conseguenza la quota di mercato dell'industria dell'Unione è diminuita, passando dall'11 % nel 2020 al 2 % nel periodo dell'inchiesta. |
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(284) |
L'industria dell'Unione ha anche dovuto far fronte a un aumento significativo del costo di produzione, che è salito del 141 % nel periodo in esame. Non è stato possibile trasferire tale aumento dei costi sugli acquirenti: a fronte di volumi di vendita in notevole calo, l'industria dell'Unione ha potuto aumentare i prezzi medi di non oltre il 105 %. Di conseguenza la situazione dell'industria dell'Unione, che ha già subito perdite a due cifre nel primo anno del periodo in esame, si è notevolmente deteriorata e nel periodo dell'inchiesta ha dovuto interrompere temporaneamente la produzione al fine di limitare i danni. Tale drammatico peggioramento della situazione dell'industria dell'Unione si è riflesso anche nello sviluppo di altri indicatori chiave quali l'occupazione, il flusso di cassa e l'utile sul capitale investito. |
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(285) |
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. |
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(286) |
Come già spiegato al considerando 250, la Commissione ha concluso che le importazioni cinesi oggetto di dumping stavano esercitando una contrazione dei prezzi sull'industria dell'Unione durante tutto il periodo in esame. |
5. NESSO DI CAUSALITÀ
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(287) |
A norma dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato abbiano causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base la Commissione ha inoltre esaminato se altri fattori noti abbiano contemporaneamente potuto causare pregiudizio all'industria dell'Unione. La Commissione si è accertata che non fosse attribuito alle importazioni oggetto di dumping un eventuale pregiudizio causato da fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato. Tali fattori sono: importazioni da altri paesi terzi, andamento delle esportazioni dei produttori dell'Unione e altri fattori, quali le importazioni effettuate dall'industria dell'Unione, aumento del costo di produzione, calo del consumo, altre attività dell'industria dell'Unione e situazione dell'industria dell'Unione all'inizio del periodo in esame. |
5.1. Effetti delle importazioni oggetto di dumping
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(288) |
Come indicato al considerando 242, i volumi delle importazioni del prodotto in esame dalla Cina sono aumentati dell'8 %, espressi in lisina HCl equivalente, e si sono tradotti in un aumento della quota di mercato delle importazioni cinesi nell'Unione pari a 13 punti percentuali nel periodo in esame. Nello stesso periodo, come indicato ai considerando 260 e 261, l'industria dell'Unione non è stata in grado di competere con i produttori esportatori cinesi e il volume delle sue vendite è diminuito dell'84 %, mentre la sua quota di mercato si è ridotta dell'82 %. Ciò è avvenuto in un contesto in cui il consumo dell'Unione ha registrato oscillazioni ed è diminuito complessivamente dell'11 % durante il periodo in esame. |
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(289) |
Come indicato al considerando 249, i prezzi delle importazioni cinesi erano notevolmente inferiori rispetto ai prezzi dell'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta, e sono rimasti inferiori durante tutto il periodo in esame, determinando un crescente deterioramento della situazione dell'industria dell'Unione. Le importazioni cinesi hanno inoltre determinato una compressione dei prezzi durante il periodo in esame, quando l'industria dell'Unione non è riuscita a vendere a prezzi superiori ai propri costi di produzione a causa della pressione derivante dalle importazioni oggetto di dumping. La contrazione dei prezzi è stata particolarmente pronunciata nel periodo dell'inchiesta. |
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(290) |
Come indicato nella tabella 12, l'aumento della quota di mercato delle importazioni cinesi coincide anche con la notevole riduzione della quota di mercato nel periodo dell'inchiesta del produttore dell'Unione e delle importazioni da paesi terzi. |
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(291) |
La Commissione ha pertanto concluso che un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina a prezzi sensibilmente inferiori ai prezzi dell'Unione ha causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. |
5.2. Effetti di altri fattori
5.2.1. Importazioni da paesi terzi
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(292) |
Nel periodo in esame il volume delle importazioni da altri paesi terzi ha registrato il seguente andamento: Tabella 12 Importazioni da paesi terzi
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(293) |
La Commissione ha rilevato che nel periodo dell'inchiesta le importazioni dall'Indonesia hanno rappresentato la quota maggiore delle importazioni nell'Unione da paesi terzi diversi dalla RPC. La Commissione ha inoltre osservato che l'Indonesia esporta prevalentemente lisina liquida, seguita da solfato di lisina (6 % delle importazioni indonesiane nel periodo dell'inchiesta). |
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(294) |
Il volume delle importazioni provenienti dalle fonti di gran lunga maggiori diverse dalla Cina nel 2020, dall'Indonesia e dagli Stati Uniti d'America (USA) e da tutti i paesi terzi nel loro complesso è fortemente diminuito durante tutto il periodo in esame, fatta eccezione per il 2022, quando Brasile e Corea del Sud hanno migliorato la loro quota di mercato, secondo Eurostat. I volumi delle importazioni dall'Indonesia e dagli USA seguono una tendenza analoga a quella osservata per le vendite dell'industria dell'Unione: un aumento delle importazioni nel 2021, seguito da un drastico calo nel 2022 e nel periodo dell'inchiesta. Anche le importazioni da tutti gli altri paesi terzi (Brasile e Corea del Sud), che hanno aumentato la loro posizione di mercato nel 2022, hanno perso quote di mercato nel periodo dell'inchiesta rispetto al 2022. |
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(295) |
La Commissione ha rilevato che, nel 2021 e nel 2022, il prezzo all'importazione dagli USA è stato inferiore al prezzo all'importazione cinese. Durante il periodo dell'inchiesta, tuttavia, il prezzo delle importazioni statunitensi è diminuito notevolmente rispetto agli anni precedenti, il che suggerisce l'esistenza di una contrazione dei prezzi esercitata dalle importazioni dominanti dalla Cina. |
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(296) |
Per contro, la Commissione ha stabilito che i prezzi allo sbarco della totalità delle importazioni cinesi sono diminuiti in misura significativa, ossia del 66 % nel periodo dell'inchiesta, e sono risultati inferiori del 40,2 % ai prezzi dell'industria dell'Unione nel periodo dell'inchiesta. |
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(297) |
La Commissione ha poi esaminato la rilevanza delle importazioni dalla Cina, dall'Indonesia, dagli Stati Uniti, dal Brasile e dalla Corea del Sud nell'intero mercato dell'Unione. Come mostrano le tabelle 3 e 12, il volume totale delle importazioni dalla Cina nel periodo dell'inchiesta è tre volte superiore a quello degli altri paesi terzi. Inoltre le importazioni dall'Indonesia e dagli Stati Uniti hanno perso quote di mercato nel periodo dell'inchiesta. Per contro, le importazioni cinesi sono le uniche ad aver guadagnato quote di mercato tra il 2022 e il periodo dell'inchiesta. |
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(298) |
La Commissione ha rilevato che il prezzo medio cinese è risultato essere inferiore ai prezzi all'importazione da altri paesi terzi, trainando verso il basso anche i prezzi da paesi terzi fino a un livello inferiore al costo di produzione dell'industria dell'Unione. In considerazione dei volumi relativamente bassi delle importazioni per paese, associati a volumi notevolmente inferiori rispetto alla Cina, con una tendenza al ribasso e a prezzi più elevati rispetto alla Cina ma a prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione, la Commissione ha pertanto concluso che l'impatto delle importazioni provenienti da Indonesia, Stati Uniti, Brasile e Corea del Sud non può essere considerato singolarmente significativo. |
5.2.2. Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione
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(299) |
Nel periodo in esame il volume delle esportazioni dell'industria dell'Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 13 Vendite all'esportazione
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(300) |
Il volume delle esportazioni dell'industria dell'Unione è stato relativamente modesto nel periodo in esame, e ha rappresentato il 20 % delle vendite dell'industria dell'Unione nel primo anno del periodo in esame. Da allora è diminuito in linea con il calo della produzione. Anche i prezzi medi di vendita delle esportazioni hanno seguito un andamento analogo a quello delle vendite sul mercato interno, ossia sono aumentati a causa del maggiore costo di produzione. |
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(301) |
Pertanto, sulla base dei volumi relativamente modesti registrati durante tutto il periodo in esame e di tendenze analoghe a quelle osservate per le vendite dell'industria dell'Unione all'interno dell'Unione, la Commissione ha concluso in via provvisoria che l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione non ha attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato e il pregiudizio notevole accertato. |
5.2.3. Altri fattori
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(302) |
CESFAC, Pintaluba e Vall Companys, così come la CCCMC hanno asserito che il pregiudizio è stato causato dalle importazioni di lisina dell'industria dell'Unione da produttori esportatori cinesi, che hanno rappresentato circa il 10 %-15 % delle sue vendite nell'Unione. |
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(303) |
La Commissione ha confermato che l'industria dell'Unione ha importato volumi limitati di lisina dalla Cina e dalla Corea del Sud per un'ulteriore distribuzione sul mercato dell'Unione al fine di migliorare la propria posizione in termini di flusso di cassa. Tuttavia tali volumi sono gradualmente diminuiti a partire dal 2020 e nel 2023 non sono più state effettuate importazioni di questo tipo. Su tale base l'argomentazione è stata respinta. |
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(304) |
Le stesse parti hanno inoltre menzionato l'aumento sostanziale del costo di produzione dell'Unione, imputabile principalmente all'aumento del costo della barbabietola da zucchero e dell'energia elettrica, quale possibile causa di pregiudizio. |
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(305) |
Come indicato al considerando 269, il costo di produzione dell'industria dell'Unione è aumentato a causa del rialzo dei prezzi dell'energia e di materie prime quali la barbabietola da zucchero, l'ammoniaca o il solfato di ammonio. In condizioni normali di mercato, i fabbricanti possono fare sì che l'aumento dei costi si rispecchi nei loro prezzi di vendita. Nel 2021 l'industria dell'Unione ha potuto in qualche misura aumentare i prezzi a fronte dell'aumento del costo di produzione. Tuttavia nel 2022 e durante il periodo dell'inchiesta, dato il livello molto basso dei prezzi delle importazioni dalla Cina e il loro notevole calo nel periodo dell'inchiesta, come indicato nella tabella 4, ciò non è stato più possibile. La causa del pregiudizio non è quindi da imputare all'aumento dei costi in quanto tale, quanto piuttosto all'incapacità dell'industria dell'Unione di fare sì che tale aumento dei costi si rispecchiasse accuratamente nei suoi prezzi di vendita, incapacità dovuta alla presenza massiccia sul mercato di importazioni a basso prezzo provenienti dalla Cina e scambiate a condizioni non eque. |
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(306) |
CESFAC, Pintaluba, Vall Companys e CCCMC hanno asserito che il pregiudizio è in parte causato dal calo del consumo di lisina dell'Unione. |
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(307) |
La tabella 2 conferma che nel periodo in esame il consumo di lisina è diminuito di 55 000-60 000 tonnellate, ossia dell'11 %. Tuttavia, mentre il consumo è diminuito, le importazioni cinesi sono aumentate di 25 000 tonnellate nello stesso periodo. Di conseguenza la quota di mercato dell'industria dell'Unione, pari al 10,7 % all'inizio del periodo in esame, è crollata a meno del 2 % nel periodo dell'inchiesta. |
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(308) |
Un calo dei volumi di vendita dell'industria dell'Unione proporzionale a quello del consumo sarebbe stato dell'ordine di 6 000-8 000 tonnellate, mentre ora, a causa dell'andamento opposto delle importazioni cinesi, ammontava a 44 500-48 000 tonnellate. La diminuzione del consumo in quanto tale non può essere considerata significativa. |
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(309) |
CESFAC, Pintaluba, Vall Companys e CCCMC hanno inoltre affermato che il produttore dell'Unione aveva trasferito un volume sostanziale di capacità produttiva dalla lisina ai cosiddetti "aminoacidi speciali" a causa della volatilità del mercato della lisina e che l'industria dell'Unione aveva convertito 40 000 tonnellate della capacità installata di lisina in "prodotti speciali", quali valina, arginina e triptofano, ritirandosi quindi consapevolmente dal mercato dell'Unione della lisina. |
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(310) |
Come illustrato nella tabella 5, la Commissione ha rilevato innanzitutto che la capacità produttiva di lisina del produttore dell'Unione è rimasta stabile durante il periodo in esame. I prodotti speciali sono fabbricati da impianti ausiliari non collegati alla produzione di lisina. L'industria dell'Unione ha aumentato la produzione di aminoacidi speciali durante il periodo in esame al fine di attenuare le perdite sostanziali subite nel contesto della produzione e delle vendite di lisina. La capacità produttiva di tali aminoacidi speciali è tuttavia distinta dal processo di produzione della lisina e non dovrebbe essere considerata intercambiabile. Come indicato al considerando 258, l'attività economica principale del denunciante è la produzione di lisina. La capacità produttiva degli aminoacidi speciali è limitata rispetto alla capacità produttiva di lisina. È quindi probabile che la potenziale cessazione della produzione di lisina comporti la cessazione della produzione di altri aminoacidi speciali. La Commissione ha pertanto ritenuto che l'aumento della produzione di aminoacidi speciali non contribuisca al pregiudizio. |
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(311) |
CESFAC, Pintaluba, Vall Companys e CCCMC hanno sostenuto che i risultati economici e finanziari inferiori alle aspettative registrati dall'industria dell'Unione sono iniziati prima del periodo in esame e sono culminati con la decisione nell'industria dell'Unione, all'inizio del 2024, di presentare domanda di avvio di una procedura di insolvenza dinanzi agli organi giurisdizionali francesi. Tali parti hanno affermato che le difficoltà finanziarie preesistenti sono il risultato di decisioni e strategie commerciali e finanziarie proprie, indipendenti da qualsiasi pressione concorrenziale esercitata dalle importazioni cinesi di lisina. |
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(312) |
In risposta a tale argomentazione, la Commissione ha rilevato innanzitutto che l'argomentazione non era suffragata da elementi di prova, in quanto non specificava quali decisioni finanziarie o commerciali carenti adottate dall'industria dell'Unione in passato avrebbero potuto spiegare le difficoltà di quest'ultima. In secondo luogo, la Commissione ha osservato che i fabbricanti non sono tenuti a presentare una storia recente di redditività per cercare di ottenere una tutela attraverso misure di difesa commerciale. In terzo luogo, già all'inizio del periodo in esame l'industria dell'Unione era in perdita, come risulta dalla tabella 11. Senza trarre conclusioni sul ruolo delle importazioni cinesi nella situazione dell'industria dell'Unione in tale anno, la Commissione ha tuttavia rilevato che le importazioni cinesi godevano già di una presenza decisamente significativa nel 2020, rappresentando una quota di mercato superiore al 50 %. Un aspetto persino più importante rilevato dalla Commissione consiste nel fatto che da allora le importazioni cinesi sono ulteriormente aumentate in modo sostanziale sul mercato dell'Unione, mentre il differenziale tra i prezzi di vendita dell'industria dell'Unione e i prezzi delle importazioni cinesi è aumentato drasticamente, passando da [125-325] EUR/tonnellata nel 2020 a [1 097-1 397] EUR/tonnellata nel periodo dell'inchiesta. |
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(313) |
Su tale base, è evidente che la situazione dell'industria dell'Unione che si è sviluppata nel periodo in esame non può essere attribuita a una cattiva gestione. L'argomentazione è stata respinta. |
5.3. Conclusioni sul nesso di causalità
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(314) |
Dall'analisi di cui sopra emerge che, mentre il mercato dell'Unione era in fase di contrazione, durante il periodo in esame è stato registrato un aumento notevole del volume delle importazioni originarie della Cina. I prezzi bassi delle importazioni cinesi oggetto di dumping hanno impedito all'industria dell'Unione di aumentare i suoi prezzi a livelli sostenibili, determinando una situazione in perdita continua e crescente. Inoltre l'industria dell'Unione ha perso altresì una quota di mercato significativa a favore delle importazioni cinesi e, a causa della grave perdita di vendite, nel 2023 ha persino dovuto interrompere temporaneamente la produzione. La Commissione ha pertanto stabilito un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dalla Cina e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. |
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(315) |
La Commissione ha distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria dell'Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping. L'effetto di tali fattori sull'andamento negativo dell'industria dell'Unione non è stato tuttavia significativo. |
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(316) |
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato hanno causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione e che gli altri fattori, considerati singolarmente o collettivamente, non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole. Il pregiudizio è complessivo e consiste, tra l'altro, in una perdita di produzione, di vendite, di quota di mercato, di redditività e di occupazione. |
6. LIVELLO DELLE MISURE
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(317) |
Per determinare il livello delle misure, la Commissione ha esaminato se un dazio inferiore al margine di dumping fosse sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria dell'Unione dalle importazioni oggetto di dumping. |
6.1. Margine di pregiudizio
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(318) |
Il pregiudizio sarebbe eliminato se l'industria dell'Unione fosse in grado di ottenere un profitto di riferimento vendendo a un prezzo indicativo ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 2 quater e 2 quinquies, del regolamento di base. |
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(319) |
Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base, per stabilire il profitto di riferimento la Commissione ha tenuto conto dei seguenti fattori: il livello di redditività precedente all'aumento delle importazioni dal paese interessato, il livello di redditività necessario a coprire tutti i costi e gli investimenti, la ricerca e lo sviluppo (R&S) e l'innovazione e il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali. Tale margine di profitto non dovrebbe essere inferiore al 6 %. |
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(320) |
In una prima fase la Commissione ha stabilito un profitto base che copriva tutti i costi in condizioni di concorrenza normali. Poiché l'industria dell'Unione ha subito perdite durante l'intero periodo in esame e non è stato possibile utilizzare i dati dell'industria dell'Unione, la Commissione ha stabilito un margine di profitto ragionevole pari al 6 %. |
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(321) |
L'industria dell'Unione ha fornito elementi di prova a sostegno del fatto che il suo livello di investimenti, ricerca e sviluppo (R&S) e innovazione durante il periodo in esame sarebbe stato più elevato in condizioni di concorrenza normali. La Commissione ha verificato tali informazioni sulla base di piani di investimento e progetti rinviati. In effetti le argomentazioni dell'industria dell'Unione sono state ritenute fondate. Per riflettere questo dato nel profitto di riferimento, la Commissione ha calcolato la differenza tra le spese per investimenti, R&S e innovazione in condizioni di concorrenza normali, fornite dall'industria dell'Unione e verificate dalla Commissione, e le spese per investimenti, R&S e innovazione effettivamente sostenute nel periodo in esame. Tale differenza, espressa in percentuale del fatturato, era pari al 4,69 %. |
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(322) |
Tale percentuale del 4,69 % è stata aggiunta al profitto di base del 6 % indicato al considerando 319, il che ha portato a un profitto di riferimento del 10,69 %. |
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(323) |
Il produttore dell'Unione non ha prodotto quantità significative del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta. Pertanto i suoi costi di produzione non sono stati considerati adeguati ai fini della determinazione del prezzo indicativo. Tali costi sono stati influenzati da un aumento significativo dei costi fissi unitari causato dal calo dei volumi di vendita (sia sul mercato interno sia sui mercati di esportazione), che si è tradotto anche in un calo del volume di produzione. Il produttore dell'Unione ha inoltre interrotto la produzione di lisina per quattro mesi durante il periodo dell'inchiesta. La Commissione ha pertanto ritenuto che il volume di produzione nel 2022 (adeguato all'indice di inflazione del dicembre 2023 per la Francia) fosse appropriato ai fini della presente inchiesta. |
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(324) |
Su tale base la media ponderata dei prezzi non pregiudizievoli rientra nell'intervallo di valori compreso tra 2 800 e 3 300 EUR a tonnellata, che si ottiene applicando il suddetto margine di profitto del 10,69 % al costo di produzione sostenuto dall'unico produttore dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. |
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(325) |
A norma dell'articolo 7, paragrafo 2 quinquies, del regolamento di base, come ultimo passaggio la Commissione ha valutato i costi futuri che risultano da accordi ambientali multilaterali e relativi protocolli, di cui l'Unione è parte, e dalle convenzioni dell'OIL elencate nell'allegato I bis, che l'industria dell'Unione dovrà sostenere durante il periodo di applicazione della misura di cui all'articolo 11, paragrafo 2. Sulla base degli elementi di prova disponibili, la Commissione ha stabilito un costo aggiuntivo di [240-270] EUR/tonnellata, che è stato aggiunto al prezzo non pregiudizievole di cui al considerando 324. |
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(326) |
Su tale base la Commissione ha calcolato un prezzo non pregiudizievole di [3 040-3 570] EUR/tonnellata del prodotto simile per l'industria dell'Unione, applicando il suddetto margine di profitto di riferimento (cfr. considerando 324) al costo di produzione dell'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta ed effettuando quindi gli adeguamenti a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 quinquies, in relazione ad ogni tipo. |
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(327) |
La Commissione ha quindi stabilito il livello del margine di pregiudizio confrontando la media ponderata dei prezzi all'importazione dei produttori esportatori del paese interessato che hanno collaborato inseriti nel campione, determinata per calcolare l'undercutting dei prezzi, con la media ponderata dei prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile venduto sul mercato dell'Unione dell'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. L'eventuale differenza risultante da tale confronto è stata espressa in percentuale della media ponderata del valore CIF all'importazione. |
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(328) |
Il livello di eliminazione del pregiudizio per le "altre società che hanno collaborato" e per "tutte le altre importazioni originarie della Cina" è stato definito allo stesso modo del margine di dumping per tali società e importazioni (cfr. sezione 3.3). |
6.2. Calcolo
7. INTERESSE DELL'UNIONE
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(329) |
Avendo deciso di applicare l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se fosse possibile concludere con chiarezza che non era nell'interesse dell'Unione adottare misure nel presente caso, nonostante l'accertamento di pratiche di dumping pregiudizievole, in conformità all'articolo 21 del regolamento di base. |
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(330) |
La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori. |
7.1. Interesse dell'industria dell'Unione
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(331) |
L'unico produttore di lisina nell'Unione, che ha presentato la denuncia, ha collaborato pienamente all'inchiesta e ha dichiarato che l'istituzione di misure era nel suo interesse. |
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(332) |
Dall'inchiesta è emerso che il produttore dell'Unione subisce un pregiudizio notevole provocato dalle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato. Tali importazioni hanno determinato una notevole depressione dei prezzi, costringendo l'industria dell'Unione a vendere a prezzi inferiori ai costi. Di conseguenza l'industria dell'Unione ha subito perdite significative. I prezzi delle importazioni cinesi sono ancora notevolmente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione e l'aumento del volume di tali importazioni ha causato una perdita significativa dei volumi delle vendite e della quota di mercato dell'industria dell'Unione. |
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(333) |
L'istituzione di misure dovrebbe impedire un'ulteriore ondata di importazioni dalla Cina a prezzi molto bassi e consentire all'industria di avviare il suo processo di recupero. In assenza di misure, i produttori cinesi continueranno a praticare il dumping in relazione al prodotto in esame sul mercato dell'Unione e non passerà molto tempo prima che l'industria dell'Unione possa cessare le proprie attività. |
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(334) |
Poiché l'industria dell'Unione è in grado di fornire soltanto il 20 % circa del consumo dell'Unione, in seguito all'istituzione delle misure antidumping provvisorie, si prevede che le importazioni cinesi nell'Unione proseguiranno, ma i volumi delle vendite e i prezzi dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione aumenteranno, migliorando in tal modo la redditività e altri indicatori finanziari di tale industria, prevenendone la chiusura. |
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(335) |
La Commissione ha pertanto concluso che l'istituzione di misure nei confronti della Cina sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione. |
7.2. Interesse degli importatori indipendenti
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(336) |
Tre importatori hanno collaborato all'inchiesta rispondendo al questionario. Complessivamente hanno rappresentato il 26 % delle importazioni di lisina dalla Cina. |
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(337) |
Andres Pintaluba S.A. ha espresso preoccupazione per il fatto che l'adozione di misure antidumping sulle importazioni di lisina dalla Cina creerebbe un grave rischio di carenze di approvvigionamento nel mercato dell'UE e ha presentato elementi di prova attestanti carenze prolungate e persistenti di approvvigionamento di lisina liquida verificatesi prima dell'ingresso sul mercato dei fornitori cinesi di lisina. |
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(338) |
La Commissione ha chiarito che lo scopo dei dazi antidumping non è quello di chiudere il mercato dell'Unione alle importazioni dal paese interessato, ma piuttosto di contrastare le pratiche di mercato sleali e ripristinare condizioni di parità, consentendo proprio il normale funzionamento del mercato. È improbabile che il produttore dell'Unione e i produttori esportatori non cinesi di paesi terzi siano in grado di approvvigionare integralmente il mercato dell'Unione. In considerazione della posizione dominante dei produttori esportatori cinesi e del calo della posizione globale di altri produttori di paesi terzi, le misure antidumping aumenteranno la produzione dell'industria dell'Unione e ripristineranno una parità di condizioni, senza bloccare le importazioni cinesi. La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni di cui sopra in quanto infondate. |
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(339) |
Barentz, CESFAC, Pintaluba e Vall Companys hanno inoltre sostenuto che l'istituzione di dazi antidumping sarebbe contraria all'interesse dell'Unione anche per motivi ambientali, in quanto l'aumento del prezzo della lisina creerebbe un incentivo per i premiscelatori di mangimi e fabbricanti di mangimi composti che li spingerebbe ad adeguare la miscela di materie prime e additivi per i mangimi al fine di aumentare la percentuale di alternative più economiche e ricche di proteine, quali la soia e gli additivi proteici grezzi per mangimi. |
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(340) |
L'argomentazione è stata respinta in quanto la Commissione ha rilevato che il tasso di inclusione della soia e degli additivi proteici grezzi per mangimi nelle diete con mangimi è determinato principalmente dal prezzo di tali materie prime e che i principali fattori di variazione dei prezzi (quantitativi del raccolto, fluttuazione tra EUR e USD, tasso di nolo) sono indipendenti dal prezzo della lisina. |
7.3. Interesse degli utilizzatori
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(341) |
Un utilizzatore si è manifestato nell'ambito dell'inchiesta e ha risposto al questionario. Tale società, il gruppo Vall Companys, opera nel mercato dei mangimi per animali, uno dei tre mercati principali della lisina e ha rappresentato meno del 5 % della lisina importata dalla Cina nel periodo dell'inchiesta. Il gruppo Vall Companys ha ottenuto un'audizione con la Commissione ed è stata effettuata una verifica in loco delle sue risposte al questionario. |
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(342) |
Il gruppo Vall Companys ha sostenuto che l'istituzione di misure antidumping comporterebbe: i) un aumento significativo del costo dei mangimi per animali e di altri prodotti a valle nell'Unione; ii) un grave rischio di carenza di approvvigionamento di lisina; iii) un indebolimento significativo della concorrenza sul mercato dell'Unione, creando le condizioni per un comportamento anticoncorrenziale; e iv) un indebolimento della politica ambientale dell'Unione. |
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(343) |
Per quanto riguarda il primo punto, Vall Companys ha sostenuto che la lisina rappresenta circa lo [0 %-10 %] dei costi di produzione dei mangimi per animali. L'utilizzatore ha inoltre spiegato che il costo dei mangimi per animali rappresenta circa il 65 % dei costi di produzione dei prodotti a base di carne suina e di pollame, calcolando che la lisina rappresenta circa lo [0 %-5 %] di tali costi. L'utilizzatore ha sostenuto che tale parte dei costi di produzione è significativa, tenuto conto della natura dell'industria della carne e del fatto che i prodotti a base di carne suina e di pollame sono venduti su mercati dei prodotti di base soggetti a margini esigui. Pertanto qualsiasi aumento dei costi della lisina inciderà in modo sproporzionato sul profitto dei produttori di carne e/o inciderà negativamente sui consumatori sotto forma di prezzi più elevati dei prodotti a base di carne. |
|
(344) |
La Commissione ha riconosciuto che le misure antidumping avrebbero un impatto sul prezzo della lisina. Tuttavia, come sostenuto da Eurolysine (132), per quanto concerne l'uso per la produzione di mangimi per animali, i componenti nutrizionali presenti nei mangimi sono selezionati in funzione del loro contributo nutrizionale ai mangimi e del loro prezzo. Poiché l'industria utilizza modelli matematici per il "principio di determinazione del costo minimo", la composizione dei mangimi varia in funzione della disponibilità e del prezzo. La variazione nel tempo dei prezzi delle materie prime per mangimi per animali ha un impatto di circa il 15 % sui prezzi delle formule dei mangimi, mentre l'impatto del prezzo della lisina è pari al 2 %. Su tale base, la Commissione ha ritenuto che l'impatto delle misure antidumping sui produttori di mangimi per animali sarà limitato. |
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(345) |
Per quanto concerne il secondo punto, tale aspetto è già stato trattato al considerando 338. La Commissione ha inoltre osservato che, per quanto concerne il rischio di un comportamento anticoncorrenziale sul mercato dell'Unione, la persistenza dell'esistenza dell'industria dell'Unione, oltre all'approvvigionamento dal paese interessato e da altre fonti, costituisce una garanzia piuttosto che una minaccia per un mercato concorrenziale. L'affermazione secondo cui le misure comprometterebbero la politica ambientale dell'Unione è trattata al considerando 340. |
|
(346) |
Anche il gruppo Vall Companys si è opposto all'istituzione di misure antidumping, per il timore che ciò potesse avere ripercussioni sull'accesso al mercato cinese delle esportazioni di tagli di carne di maiale prodotti in Spagna, che considerava un'attività economica importante. Non ha tuttavia potuto suffragare tale argomentazione, che è stata pertanto respinta. |
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(347) |
In assenza di ulteriori informazioni fornite dagli utilizzatori, alla luce di quanto precede, la Commissione conclude in via provvisoria che l'istituzione di eventuali misure antidumping non dovrebbe influire negativamente sulla situazione degli utilizzatori. |
7.4. Conclusioni sull'interesse dell'Unione
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(348) |
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che in questa fase dell'inchiesta non vi erano fondati motivi di ritenere contraria all'interesse dell'Unione l'istituzione di misure sulle importazioni di lisina originaria della Repubblica popolare cinese. |
8. MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE
|
(349) |
Viste le conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità, al livello delle misure e all'interesse dell'Unione, è opportuno istituire misure provvisorie per evitare che le importazioni oggetto di dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione. |
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(350) |
È opportuno istituire misure antidumping provvisorie sulle importazioni di lisina originaria della Repubblica popolare cinese, conformemente alla regola del dazio inferiore di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha confrontato i margini di pregiudizio e i margini di dumping (sezione 6.2). L'importo dei dazi è stato stabilito al livello corrispondente al valore più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio. |
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(351) |
Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping provvisorio, espresse sul prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:
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(352) |
Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata nel corso dell'inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato e fabbricato dalle persone giuridiche citate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelle espressamente citate, dovrebbero essere soggette all'aliquota del dazio applicabile a "tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese". Esse non dovrebbero essere assoggettate a nessuna delle aliquote del dazio antidumping individuali. |
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(353) |
Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza nelle aliquote del dazio sono necessarie misure speciali per garantire l'applicazione dei dazi antidumping individuali. L'applicazione di dazi antidumping individuali è possibile solo su presentazione di una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Fino alla presentazione di tale fattura, le importazioni dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a "tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese". |
|
(354) |
Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote del dazio antidumping individuali, essa non costituisce l'unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora ricevano una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono svolgere i consueti controlli di loro competenza e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti aggiuntivi (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l'accuratezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell'aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale. |
|
(355) |
Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori dopo l'istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all'istituzione di misure ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un'inchiesta antielusione. Con tale inchiesta può, tra l'altro, essere esaminata la necessità di sopprimere le aliquote del dazio individuali e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale. |
9. REGISTRAZIONE
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(356) |
Come indicato al considerando 3, la Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni del prodotto in esame. La registrazione è avvenuta ai fini di un'eventuale riscossione di dazi a titolo retroattivo a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base. |
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(357) |
Alla luce delle risultanze della fase provvisoria, la registrazione delle importazioni dovrebbe essere interrotta. |
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(358) |
In questa fase del procedimento non è stata adottata alcuna decisione in merito a una possibile applicazione retroattiva delle misure antidumping. |
10. INFORMAZIONI NELLA FASE PROVVISORIA
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(359) |
Conformemente all'articolo 19 bis del regolamento di base, la Commissione ha informato le parti interessate della prevista istituzione di dazi provvisori. Tale informazione è stata inoltre resa nota al pubblico tramite il sito web della DG Commercio. Alle parti interessate è stato accordato un termine di tre giorni lavorativi per presentare osservazioni sull'esattezza dei calcoli loro specificamente comunicati. |
|
(360) |
Sono pervenute osservazioni da parte di Eppen e Meihua. Tali osservazioni non riguardavano tuttavia l'accuratezza dei calcoli, quanto piuttosto le metodologie utilizzate dalla Commissione per determinare i rispettivi margini di dumping. Dette osservazioni saranno quindi prese in esame, unitamente a tutte le altre osservazioni, dopo la pubblicazione delle misure provvisorie. |
11. DISPOSIZIONI FINALI
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(361) |
Nell'interesse di una buona amministrazione, la Commissione inviterà le parti interessate a presentare osservazioni scritte e/o a chiedere un'audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale entro un termine stabilito. |
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(362) |
Le risultanze relative all'istituzione di dazi provvisori sono provvisorie e possono essere modificate nella fase definitiva dell'inchiesta, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Un dazio antidumping provvisorio è istituito sulle importazioni di lisina e dei suoi esteri, dei sali di tali prodotti, e di additivi per mangimi costituiti, in base al peso a secco, per il 68 % o più, ma non per più dell'80 %, da solfato di L-lisina, e per non più del 32 % da altri componenti quali carboidrati e altri aminoacidi, attualmente classificati con i codici NC ex 2309 90 31 , ex 2309 90 96 e 2922 41 00 (codici TARIC: 2309 90 31 41, 2309 90 31 49, 2309 90 96 41, 2309 90 96 49) e originari della Repubblica popolare cinese.
2. Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:
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Società |
Dazio antidumping provvisorio (%) |
Codice addizionale TARIC |
||||||||
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Meihua Group:
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84,8 |
89IE |
||||||||
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Eppen Group:
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58,3 |
89IF |
||||||||
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Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato |
71,6 |
|
||||||||
|
Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese |
84,8 |
8999 |
3. L'applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: "Il sottoscritto certifica che il (volume in tonnellate) di lisina venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte". Fino alla presentazione di tale fattura si applica il dazio applicabile a tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese.
4. L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.
5. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
1. Le parti interessate presentano alla Commissione le loro osservazioni scritte sul presente regolamento entro 15 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Le parti interessate che intendono chiedere un'audizione con la Commissione devono farlo entro cinque giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Le parti interessate che intendono chiedere un'audizione con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale sono invitate a farlo entro 5 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il consigliere-auditore può esaminare le domande presentate oltre tale termine e può decidere se sia opportuno accoglierle.
Articolo 3
1. Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni istituita a norma dell'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2732 della Commissione, del 24 ottobre 2024.
2. I dati raccolti riguardo ai prodotti immessi in consumo nell'UE non oltre 90 giorni prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono conservati fino all'entrata in vigore di eventuali misure definitive o fino alla chiusura del presente procedimento.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj.
(2) Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di lisina originaria della
Repubblica popolare cinese (C/2024/3265) (GU C, 23.5.2024, ELI: EUR-Lex - 52024XC03265 - IT - EUR-Lex).
(3) Metex Noovistago è stata acquisita dal gruppo Avril e, il 16 luglio 2024, ha cambiato la propria ragione sociale in Eurolysine.
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2732 della Commissione, del 24 ottobre 2024, che dispone la registrazione delle importazioni di lisina originaria della Repubblica popolare cinese, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2732/oj.
(5) t24.009771, t24.009918.
(6) Numero di riferimento Tron: t24.006315.
(7) Documento di lavoro dei servizi della Commissione "On Significant Distortions in the Economy of the People's Republic of China for the Purposes of Trade Defence Investigations", del 20.12.2017 (SWD(2017) 483 final/2).
(8) Con riferimento anche alla versione aggiornata della relazione, pubblicata nel 2024 (cfr. in appresso).
(9) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/752 della Commissione, del 12 aprile 2023, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di gluconato di sodio originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/752/oj.
(10) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 della Commissione, del 25 settembre 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Repubblica popolare cinese, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1336/oj.
(11) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/441 della Commissione, dell'11 marzo 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/441/oj.
(12) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/607 della Commissione, del 14 aprile 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di acido citrico spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Malaysia, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/607/oj.
(13) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/633 della Commissione, del 14 aprile 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/633/oj.
(14) Relazione, pag. 26.
(15) Cfr. http://www.cnchemicals.com/Press/91652-Star%20Lake%20Bioscience%20to%20acquire%20Eppen%20Biotechs%2099.22%20percent%20equity.html; allegato 11 (consultato il 21 ottobre 2024).
(16) Cfr. https://thehill.com/policy/defense/3662967-lawmakers-raise-concerns-about-chinese-based-firms-acquisition-of-land-near-us-military-installation/; allegato 12 (consultato il 21 ottobre 2024).
(17) Cfr. regolamento (UE) 2021/633, considerando 62.
(18) Cfr. http://en.yufengholding.cn/news/11.html. http://en.yufengholding.cn/product/14/#c_portalResProduct_list-16062041548822158-2; allegato 14 (consultato il 21 ottobre 2024).
(19) Cfr. regolamento (UE) 2023/752, considerando 51 e 52.
(20) Cfr. regolamento (UE) 2021/633, considerando 76.
(21) Ibidem, considerando 77.
(22) Ibidem, considerando 78.
(23) Relazione, pag. 69.
(24) Relazione, pag. 223.
(25) Cfr. regolamento (UE) 2023/752, considerando 65.
(26) Documento di lavoro dei servizi della Commissione "On Significant Distortions in the Economy of the People's Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigations", del 10 aprile 2024 (SWD(2024) 91 final).
(27) Relazione aggiornata – capitolo 2, pag. 7.
(28) Relazione aggiornata – capitolo 2, pagg. 7-8.
(29) Relazione aggiornata – capitolo 2, pagg. 10 e 18.
(30) Cfr. http://www.npc.gov.cn/zgrdw/englishnpc/Constitution/node_2825.html (consultato il 21 ottobre 2024).
(31) Relazione aggiornata – capitolo 2, pagg. 29-30.
(32) Relazione aggiornata – capitolo 4, pagg. 57 e 92.
(33) Relazione aggiornata – capitolo 6, pagg. 149-150.
(34) Relazione aggiornata – capitolo 6, pagg. 153-171.
(35) Relazione aggiornata – capitolo 7, pagg. 204-205.
(36) Relazione aggiornata – capitolo 8, pagg. 207-208 e 242-243.
(37) Relazione aggiornata – capitolo 2, pagg. 19-24, capitolo 4, pagg. 69 e 99-100, capitolo 5, pagg. 130-131.
(38) Cfr. http://www.meihuagrp.com/ (consultato il 17 ottobre 2024).
(39) Cfr. http://en.yufengholding.cn/Company.html (consultato il 17 ottobre 2024).
(40) Cfr. http://www.fufeng-group.com/ (consultato il 17 ottobre 2024).
(41) Cfr. http://www.wanlilida.com/wap.php/About/about/type/1.html (consultato il 17 ottobre 2024).
(42) Cfr. articolo 33 della costituzione del PCC e articolo 19 della legge sulle società (diritto societario) cinese. Cfr. la relazione aggiornata – capitolo 3, pagg. 47-50.
(43) Cfr. http://www.moa.gov.cn/gk/cwgk_1/nybt/202206/t20220610_6402146.htm, punto 20 (consultato il 21 ottobre 2024).
(44) Cfr. https://www.gov.cn/zhengce/content/2022-02/11/content_5673082.htm, sezione II.6, riquadro 2 (consultato il 21 ottobre 2024).
(45) Cfr. sezione IV.10 del piano disponibile all'indirizzo: https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/ghwb/202205/t20220510_1324436.html (consultato il 17 ottobre 2024).
(46) Relazione aggiornata – capitolo 2, pagg. 24-27.
(47) Cfr. http://m.cfia.org.cn/site/term/5.html (consultato il 17 ottobre 2024).
(48) Cfr. http://m.cfia.org.cn/#menu (consultato il 17 ottobre 2024).
(49) Cfr. http://m.cfia.org.cn/site/content/2092.html (consultato il 17 ottobre 2024).
(50) Cfr. http://m.cfia.org.cn/site/term/3.html (consultato il 17 ottobre 2024).
(51) Cfr. https://www.siacn.org.cn/dl/pjn-252Bx-.html (consultato il 17 ottobre 2024).
(52) Cfr. https://www.siacn.org.cn/dl/IOa-252B22.html (consultato il 17 ottobre 2024).
(53) Per quanto riguarda Dongxiao Biotechnology Co., Ltd., cfr.: https://siacn.org.cn/hys/C04ke8i8V6FKwm58AiHI8kZLWAqQfQJGMbT7hpaoMfyhfo=.html (consultato il 21 ottobre 2024). Per quanto riguarda Baolingbao Biotechnology Co., Ltd., cfr. https://siacn.org.cn/hys/iRjtptfyhfnlZnu6t27hPXu7asXt46rxUsrzpUWSRfyhfRrLA=.html (consultato il 21 ottobre 2024). Per quanto riguarda Zhejiang Huakang Pharmaceutical Co., Ltd., cfr.: https://siacn.org.cn/hys/SWj57c6UUhw8Rgkzb+016qfKa9gWhP3BQaNR0qBW3Tw=.html (consultato il 21 ottobre 2024).
(54) Relazione aggiornata – capitolo 3, pag. 40.
(55) Cfr. ad esempio: Blanchette, J. - Xi's Gamble: The Race to Consolidate Power and Stave off Disaster; Foreign Affairs, vol. 100, n. 4, luglio/agosto 2021, pagg. 10-19.
(56) Relazione aggiornata – capitolo 3, pag. 41.
(57) Cfr. https://merics.org/en/comment/who-ccp-chinas-communist-party-infographics (consultato il 18 ottobre 2024).
(58) Orientamenti dell'Ufficio generale del comitato centrale del PCC per intensificare il lavoro del Fronte unito nel settore privato per la nuova era: www.gov.cn/zhengce/2020-09/15/content_5543685.htm (consultato il 21 ottobre 2024).
(59) Financial Times (2020), Chinese Communist Party asserts greater control over private enterprise, cfr.: https://on.ft.com/3mYxP4j (consultato il 21 ottobre 2024).
(60) Cfr. http://www.meihuagrp.com/index.php/article/1501.html (consultato il 18 ottobre 2024).
(61) Cfr. http://www.yufengholding.cn/intro/2.html (consultato il 18 ottobre 2024).
(62) Relazione aggiornata – capitolo 14, sezioni da 14.1 a 14.3.
(63) Relazione aggiornata – capitolo 4, pagg. 56-57 e 99-100.
(64) Cfr. http://www.moa.gov.cn/gk/cwgk_1/nybt/202206/t20220610_6402146.htm, punti 6 e 15 (consultato il 18 ottobre 2024).
(65) Cfr. https://www.gov.cn/zhengce/content/2022-02/11/content_5673082.htm (consultato il 18 ottobre 2024).
(66) Ibidem, sezione II.1.
(67) Cfr. http://www.moa.gov.cn/govpublic/ZZYGLS/202201/t20220113_6386808.htm (consultato il 18 ottobre 2024).
(68) Ibidem, sezione III.1.3.
(69) Cfr. https://www.siacn.org.cn/ds/220877802e.html (consultato il 18 ottobre 2024).
(70) Ibidem, sezione I.1.2.
(71) Cfr. sezione III.6 del piano.
(72) Cfr. http://lvsefazhan.cn/index.php/guozijianguan/408.html (consultato il 21 ottobre 2024).
(73) Ibidem, sezione IV.3.
(74) Cfr. https://www.sohu.com/a/756699103_121769698 (consultato il 18 ottobre 2024).
(75) Cfr. http://jilin.chinatax.gov.cn/art/2023/11/6/art_334_710476.html (consultato il 18 ottobre 2024).
(76) Ibidem.
(77) Cfr. http://www.jlbc.gov.cn/xxgk_3148/ywdt/202409/t20240927_999796.html (consultato il 18 ottobre 2024).
(78) Cfr. https://www.suihua.gov.cn/sh/szf/202309/c12_78183.shtml (consultato il 18 ottobre 2024).
(79) Cfr. https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202312291615475016_1.pdf consultato il 21 ottobre 2024).
(80) Relazione aggiornata – capitolo 6, pagg. 171-179.
(81) Relazione aggiornata – capitolo 9, pagg. 260-261.
(82) Relazione aggiornata – capitolo 9, pagg. 257-260.
(83) Relazione aggiornata – capitolo 9, pagg. 252-254.
(84) Relazione aggiornata – capitolo 13, pagg. 360-361 e 364-370.
(85) Relazione aggiornata – capitolo 13, pag. 366.
(86) Relazione aggiornata – capitolo 13, pagg. 370-373.
(87) Relazione aggiornata – capitolo 6, pagg. 137-140.
(88) Relazione aggiornata – capitolo 6, pagg. 146-149.
(89) Relazione aggiornata – capitolo 6, pag. 149.
(90) Cfr. il documento Three-year action plan for improving corporate governance of the banking and insurance sectors (2020-2022), pubblicato il 28 agosto 2020 dalla China Banking and Insurance Regulatory Commission ("CBIRC" – commissione cinese di regolamentazione bancaria e assicurativa); disponibile all'indirizzo: http://www.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=925393&itemId=928 (consultato il 21 ottobre 2024). Il piano dispone di " attuare ulteriormente lo spirito incarnato nel discorso introduttivo del segretario generale Xi Jinping sull'avanzamento della riforma della governance societaria del settore finanziario ". La sezione II del piano mira inoltre a promuovere l'integrazione organica della leadership del partito nella governance societaria: "[r]enderemo più sistematica, standardizzata e basata su procedure l'integrazione della leadership del partito nella governance societaria […]. Le principali questioni operative e gestionali devono essere discusse dal comitato di partito prima di essere sottoposte alla decisione del consiglio di amministrazione o dell'alta dirigenza ".
(91) Cfr. la comunicazione sul metodo di valutazione delle prestazioni delle banche commerciali, pubblicata dalla CBIRC il 15 dicembre 2020, disponibile all'indirizzo: http://jrs.mof.gov.cn/gongzuotongzhi/202101/t20210104_3638904.htm (consultato il 21 ottobre 2024).
(92) Relazione aggiornata – capitolo 6, pagg. 157-158.
(93) Relazione aggiornata – capitolo 6, pagg. 150-152, 156-160 e 165-171.
(94) OCSE(2019), "OECD Economic Surveys: China 2019", pubblicazioni dell'OCSE, Parigi, pag. 29, v.
https://doi.org/10.1787/eco_surveys-chn-2019-en (consultato il 21 ottobre 2024).
(95) Cfr. http://www.gov.cn/xinwen/2020-04/20/content_5504241.htm (consultato il 21 ottobre 2024).
(96) WT/DS473/AB/R - Unione europea - Misure antidumping sul biodiesel originario dell'Argentina -AB-2016-4 - Relazione dell'organo d'appello, punto 6.198.
(97) Sentenza dell'11 luglio 2017 del Tribunale, Viraj Profiles/Consiglio, T-67/14, ECLI:EU:T:2017:481, punto 98.
(98) Dati pubblici della Banca mondiale – reddito medio-alto, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income.
(99) Sul sito della società si afferma che Birla Carbon è uno dei maggiori produttori e fornitori di additivi a base di nerofumo di qualità elevata a livello mondiale e un'impresa di punta dell'Aditya Birla Group da 60 miliardi di USD, così come che la società fornisce un portafoglio completo di prodotti di tutte le qualità ASTM e di nerofumi speciali per soddisfare i requisiti finali specifici delle industrie della gomma, delle materie plastiche, dei rivestimenti, degli inchiostri e di industrie di nicchia a livello mondiale (cfr. https://www.birlacarbon.com/about/).
(100) QGP Quimica produce e fornisce prodotti chimici per le industrie del cuoio, dell'agricoltura e dell'edilizia.
(101) "Development of Amino Acid Crystallization Processes: l-Glutamic Acid". Benny Harjo, Ka Ming Ng, e Christianto Wibowo. Industrial & Engineering Chemistry Research, 2007 46 (9), 2814-2822 DOI: 10.1021/ie061148f.
(102) Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33), ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/755/oj. A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i prezzi praticati sul mercato interno di tali paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale.
(103) Global Trade Atlas, disponibile all'indirizzo https://connect.ihsmarkit.com/gta/home.
(104) Cfr. https://www.enel.com.co/es/personas/tarifas-energia-enel-distribucion.html. Per ogni mese sono riportati i prezzi relativi alle Tarifas de energia electrica (USD/kWh)/Sector no residencial/Nivel 3/Industrial con contribucion/Doble horario (fascia diurna/notturna).
(105) US Department of Energy: Benchmark the Fuel Cost of Steam Generation, Energy Tips: STEAM, Steam Tip Sheet #15 (Fact Sheet), Advanced Manufacturing Office (AMO), Energy Efficiency & Renewable Energy (EERE).
(106) https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer51/?lang=en&segment=indicator&id=EAR_XEES_SEX_ECO_NB_Q.
(107) Prezzo adeguato per tener conto del premio per il granturco non geneticamente modificato.
(108) https://www.enel.com.co/es/personas/tarifas-energia-enel-distribucion.html. /
(109) https://www.globalpetrolprices.com/natural_gas_prices/prices.com/natural_gas_prices/.
(110) https://www.globalpetrolprices.com/natural_gas_prices/prices.com/natural_gas_prices/.
(111) https://www.acueducto.com.co.
(*1) Pro rata: cfr. considerando 188.
(112) Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33). A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i prezzi praticati sul mercato interno di tali paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale.
(113) ILOSTAT Data Explorer, retribuzione mensile nominale media dei dipendenti suddivisa per sesso e attività economica – settore Industria.
(114) https://www.dlapiperintelligence.com/goingglobal/tax/index.html?t=19-employment-taxes.
(115) https://taxsummaries.pwc.com/colombia/individual/other-taxes;https://actualicese.com/cuanto-le-cuesta-a-un-empleador-la-contratacion-de-un-trabajador-que-devengue-un-salario-minimo/.
(116) Cfr. insieme di dati "Mean weekly hours actually worked per employed person by sex and economic activity – ISIC Level 2 – Annual", https://rshiny.ilo.org/dataexplorer54/?lang=en&segment=indicator&id=EAP_2WAP_SEX_AGE_RT_A.
(117) Cfr. https://www.enel.com.co/es/personas/tarifas-energia-enel-distribucion.html. Per ogni mese sono riportati i prezzi relativi alle Tarifas de energia electrica (USD/kWh)/Sector no residencial/Nivel 2/Industrial sin contribucion/Doble horario (fascia diurna/notturna).
(118) https://www.enel.com.co/content/dam/enel-co/espa%C3%B1ol/2-1-6-normas-tecnicas/otros-documentos/NIVELES%20DE%20TENSI%C3%93N.pdf.
NIVELES DE TENSIÓN DE CONEXIÓN PARA CARGAS DE CLIENTES.
(119) https://www.globalpetrolprices.com/natural_gas_prices/.
(120) Benchmark the Fuel Cost of Steam Generation. Disponibile all'indirizzo: https://www.energy.gov/eere/amo/articles/benchmark-fuel-cost-steam-generation (ultima consultazione: 19 novembre 2024).
(121) https://www.acueducto.com.co.
(122) Supersociedades è un organismo ufficiale collegato al ministero colombiano del Commercio, dell'industria e del turismo, come indicato alla pagina https:// www.supersociedades.gov.co/web/nuestra-entidad.
(123) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 della Commissione, del 25 settembre 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Repubblica popolare cinese, considerando 352. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1336/oj.
(124) Sinopec Chongqing SVW Chemical e a./Commissione, T-762/20, ECLI:EU:T:2024:113, punti da 126 a 139.
(125) Sentenza del 2 ottobre 2024, CCCME e a./Commissione, T-263/22, EU:T:2024:663.
(126) Sentenza del 2 ottobre 2024, CCCME e a./Commissione, T-263/22, EU:T:2024:663, punto 183.
(127) Sentenza del 2 ottobre 2024, CCCME e a./Commissione, T-263/22, EU:T:2024:663, punto 185.
(128) Sentenza del 2 ottobre 2024, CCCME e a./Commissione, T-263/22, EU:T:2024:663, punto 188.
(129) Sentenza del 2 ottobre 2024, CCCME e a./Commissione, T-263/22, EU:T:2024:663, punto 184.
(130) Il calo del consumo dell'Unione è evidenziato dai dati Eurostat (tabelle 2 e 3) e dai dati verificati forniti dal produttore dell'Unione.
(131) Il solfato di lisina è prodotto soltanto in Cina e in Indonesia.
(132) Numero di riferimento Tron: t24.010168.
ALLEGATO
PRODUTTORI ESPORTATORI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE CHE HANNO COLLABORATO NON INCLUSI NEL CAMPIONE
|
Nome |
Codice addizionale TARIC |
|
Anhui BBCA Biochemical Co., Ltd. |
|
|
CJ (Liaocheng) Biotech Co., Ltd. |
|
|
Dongxiao Biotechnology Co., Ltd. |
|
|
Qiqihar Longjiang Fufeng Biotechnology Co., Ltd. |
|
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/74/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)