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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/65 |
14.1.2025 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/65 DELLA COMMISSIONE
del 31 ottobre 2024
che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/2123 per quanto riguarda le condizioni in cui è inserito un documento sanitario comune di entrata distinto per le partite che lasciano un posto di controllo frontaliero verso un punto di controllo dove devono essere eseguiti i controlli di identità e i controlli fisici
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce il quadro per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali effettuati al fine di verificare la conformità alla legislazione dell’Unione in materia di filiera agroalimentare. Tale quadro comprende i controlli ufficiali eseguiti sugli animali e sulle merci che entrano nell’Unione da paesi terzi. |
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(2) |
Il regolamento delegato (UE) 2019/2123 della Commissione (2) stabilisce norme per i casi e le condizioni in cui le autorità competenti possono eseguire controlli di identità e controlli fisici su alcune partite di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento presso un punto di controllo diverso dal posto di controllo frontaliero. |
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(3) |
Secondo quanto stabilito all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2019/2123, l’operatore notifica alle autorità competenti del punto di controllo dove devono essere eseguiti i controlli di identità e i controlli fisici l’ora prevista di arrivo della partita e il mezzo di trasporto compilando e inserendo un documento sanitario comune di entrata («DSCE») distinto nel sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali. |
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(4) |
Al fine di garantire un’adeguata tracciabilità della partita trasferita a un punto di controllo diverso dal posto di controllo frontaliero e per far sì che le pertinenti autorità siano informate dei risultati dei controlli ufficiali e di qualsiasi decisione relativa a tale partita, gli operatori dovrebbero essere tenuti a collegare i due DSCE. |
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(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2019/2123, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento delegato (UE) 2019/2123
All’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/2123, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
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«d) |
prima che la partita lasci il posto di controllo frontaliero, l’operatore ha notificato alle autorità competenti del punto di controllo dove devono essere eseguiti i controlli di identità e i controlli fisici l’ora prevista di arrivo della partita e il mezzo di trasporto compilando e inserendo un DSCE distinto per tale partita nel sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (“IMSOC”) e collegando tale DSCE distinto al DSCE di cui alla lettera a);». |
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj.
(2) Regolamento delegato (UE) 2019/2123 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i casi e le condizioni in cui i controlli di identità e i controlli fisici su alcune merci possono essere eseguiti presso i punti di controllo e i controlli documentali possono essere eseguiti a distanza dai posti di controllo frontalieri (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2123/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/65/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)