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dell'Unione europea

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Serie L


2025/63

15.1.2025

RACCOMANDAZIONE (UE) 2025/63 DELLA COMMISSIONE

del 15 gennaio 2025

sul riesame degli investimenti in uscita in settori tecnologici critici per la sicurezza economica dell'Unione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione e l'alto rappresentante hanno adottato una comunicazione congiunta sulla strategia europea per la sicurezza economica (1) («strategia») per mettere in atto un approccio strategico globale alla sicurezza economica.

(2)

L'Unione rimane una delle destinazioni e dei partner più attraenti per le imprese a livello mondiale (2) e un'importante fonte di investimenti in uscita. L'Unione mantiene il suo impegno a favore di un contesto aperto agli investimenti. La strategia ha riconosciuto però che, con l'aumento delle «tensioni geopolitiche e un'integrazione economica globale più profonda che mai, alcuni flussi e attività economici possono rappresentare un rischio per la nostra sicurezza», e che «i profondi cambiamenti tecnologici aumentano l'intensità di questa concorrenza e rendono più complesse le sfide economiche e in materia di sicurezza.»

(3)

La strategia individua una serie di sfide complesse per la sicurezza economica dell'Unione e dei suoi Stati membri, la cui complessità deriva dal fatto che interessano obiettivi commerciali, tecnologici e di sicurezza che richiedono una risposta politica integrata. Affrontare i rischi per la sicurezza economica contribuirà a fare in modo che l'Unione mantenga il suo ruolo di leader tecnologico e sia in grado di promuovere e difendere i propri interessi, di rispondere alle pressioni geopolitiche e di resistere agli shock economici. La strategia si concentra sull'individuazione, sulla valutazione e sulla gestione dei rischi in quattro categorie: la resilienza delle catene di approvvigionamento, i rischi per la sicurezza fisica e informatica delle infrastrutture critiche, i rischi per la sicurezza tecnologica e i rischi di fuga di tecnologie e di strumentalizzazione delle dipendenze economiche a fini bellici o di coercizione economica.

(4)

I rischi causati dalla fuga di tecnologie possono essere particolarmente gravi in relazione a una serie ristretta di progressi tecnologici in grado di rafforzare le capacità militari e di intelligence di soggetti che potrebbero utilizzarli per minare la pace e la sicurezza a livello internazionale. Tale fuga di tecnologie non dovrebbe essere alimentata da capitale, competenze e conoscenze dell'Unione, anche nel contesto degli investimenti in uscita dall'Unione.

(5)

Per essere assistita nelle sue valutazioni circa i rischi di fuga di tecnologie connessi agli investimenti in uscita, nel luglio 2023 la Commissione ha istituito un apposito gruppo di esperti sugli investimenti in uscita, composto da esperti della Commissione e degli Stati membri («gruppo di esperti») (3), che ha esaminato le questioni relative al rischio che si produca, in modo intenzionale o involontario, una fuga di tecnologie e know-how critici dall'Unione verso paesi terzi nel quadro degli investimenti in uscita.

(6)

In parallelo, nella propria raccomandazione (UE) 2023/2113 (4) relativa ai settori tecnologici critici, la Commissione ha individuato dieci settori tecnologici ai fini di un'ulteriore valutazione dei rischi con gli Stati membri. A seguito di tale raccomandazione, la Commissione ha avviato, insieme agli Stati membri, valutazioni collettive approfondite dei rischi di alcuni dei settori tecnologici ivi individuati. I risultati di tali valutazioni orienteranno l'approccio dell'Unione agli investimenti in uscita, che potrebbe evolversi ulteriormente man mano che si acquisisce una comprensione più approfondita dei rischi.

(7)

Il lavoro del gruppo di esperti ha confermato che attualmente gli Stati membri non raccolgono in maniera sistematica dati sulle singole operazioni di investimento in uscita né le esaminano in un modo che consenta di individuare o valutare i rischi per la sicurezza. Di conseguenza, per poter avviare un dibattito politico informato e basato sui fatti, dovrebbe essere data priorità a un riesame sistematico degli investimenti in uscita dell'Unione da parte degli Stati membri, che consenta di colmare le attuali lacune di conoscenze.

(8)

Determinare la portata delle potenziali preoccupazioni riguardo agli investimenti in uscita presenta diverse sfide, tra cui, in primo luogo, comprendere la portata e la natura degli investimenti in uscita dell'Unione, raccogliere dati e prove rilevanti e valutare se tali investimenti creino o aggravino rischi collettivi chiaramente identificabili per la sicurezza economica. Per far fronte a tali sfide è necessario ottenere indicazioni sulle singole operazioni di rilievo, sulla tecnologia e sul know-how ad esse connessi e, se del caso, analizzare i dati settoriali e le tendenze degli investimenti. Il riesame delle singole operazioni dovrebbe fornire agli Stati membri e alla Commissione le informazioni necessarie sugli investimenti in uscita in una serie ristretta di settori tecnologici.

(9)

Sulla base delle informazioni raccolte, l'Unione e i suoi Stati membri dovrebbero valutare se vi siano rischi per la sicurezza economica connessi agli investimenti in uscita e individuare eventuali lacune nelle politiche dell'UE vigenti, anche per quanto riguarda i controlli sugli scambi e sugli investimenti che permettano di individuare e attenuare tali rischi per la sicurezza. Ciò dovrebbe aiutare a stabilire se sia necessaria una comprensione più approfondita in determinati settori tecnologici, e ad elaborare risposte proporzionate e mirate per attenuare i rischi individuati mediante strumenti nuovi o esistenti a livello nazionale o di Unione.

(10)

Per dare inizio al processo sopra descritto, all'inizio di quest'anno la Commissione ha pubblicato un libro bianco sugli investimenti in uscita (5) in cui descrive i lavori iniziali dell'Unione in materia. L'obiettivo del libro bianco era invitare i portatori di interessi a formulare osservazioni che aiutassero la Commissione a definire la portata di una possibile raccomandazione della Commissione sugli investimenti in uscita, in stretta cooperazione con gli Stati membri.

(11)

A sostegno del libro bianco è stata realizzata una consultazione pubblica volta ad ottenere contributi strutturati e reazioni all'impostazione ivi descritta (6). I partecipanti alla consultazione hanno concordato sulla necessità di valutare i rischi potenziali legati agli investimenti in uscita. Per questo motivo, con la presente raccomandazione la Commissione prosegue nel suo approccio graduale determinando un ambito di applicazione comune che consenta di strutturare il riesame e la valutazione dei rischi, mentre gli Stati membri decideranno individualmente sui dettagli della relativa attuazione in funzione delle loro circostanze specifiche.

(12)

Per quanto riguarda i settori tecnologici individuati nella raccomandazione (UE) 2023/2113, sulla base del lavoro svolto con il gruppo di esperti, delle risposte alla consultazione pubblica e degli oneri amministrativi a carico degli Stati membri e delle imprese, il riesame e la valutazione dei rischi da parte degli Stati membri dovrebbero concentrarsi sui settori dei semiconduttori avanzati, dell'intelligenza artificiale e delle tecnologie quantistiche, ossia i settori che possono presentare i rischi più significativi di fuga di tecnologie attraverso gli investimenti in uscita.

(13)

Per quanto riguarda i tipi di operazioni di investimento in uscita, il riesame dovrebbe riguardarne un'ampia gamma, ma dovrebbe escludere le operazioni che con ogni probabilità non consentano né agevolino lo sviluppo o il trasferimento di tecnologie o know-how critici.

(14)

Per quanto riguarda l'ambito geografico, il riesame dovrebbe essere neutro rispetto ai paesi e non dovrebbe escludere a priori alcuna destinazione specifica. Gli Stati membri possono però stabilire l'ordine di priorità delle loro attività di riesame in base ai profili di rischio dei singoli paesi. I profili di rischio dovrebbero essere coordinati con gli altri Stati membri e con la Commissione e includere, se del caso, il comportamento passato del paese interessato, comprese le violazioni della Carta delle Nazioni Unite.

(15)

Con il riesame effettuato a seguito della presente raccomandazione si dovrebbe inoltre stabilire se gli investimenti in uscita dall'Unione verso paesi terzi accelerino o accrescano lo sviluppo di tecnologie critiche nei paesi che potrebbero utilizzarle per contrastare o superare le capacità in materia di sicurezza dell'Unione, dei suoi Stati membri e di altri paesi, o per compromettere la pace e la sicurezza a livello internazionale.

(16)

L'esito della valutazione dei rischi che deve essere effettuata dagli Stati membri con il sostegno della Commissione dovrebbe consentire una comprensione condivisa dei rischi, nel quadro del gruppo di esperti. Le discussioni in seno al gruppo di esperti costituiranno un utile punto di riferimento per qualsiasi scelta politica ulteriore e aiuteranno a stabilire se siano necessarie misure di attenuazione. La Commissione e gli Stati membri provvederanno affinché le informazioni sensibili siano condivise, memorizzate e, se necessario, classificate in modo sicuro per garantire il livello di protezione necessario.

(17)

La presente raccomandazione non pregiudica l'esito di tali valutazioni dei rischi né la necessità di adottare misure volte ad attenuare rischi potenziali. Su tali valutazioni si baseranno eventuali proposte successive di azioni di attenuazione volte a proteggere la sicurezza economica. Le risposte politiche dovrebbero essere proporzionate e accuratamente mirate per affrontare i rischi individuati per ciascun tipo di investimento o attività in uscita e per ciascun settore tecnologico critico.

(18)

La Commissione incoraggia gli Stati membri a consultare i portatori di interessi, tra cui le imprese, il mondo accademico e la società civile, nell'ambito delle loro attività di riesame, affinché possano ottenere un quadro completo del contesto e dei rischi potenziali in relazione agli investimenti e siano in grado di agire nell'interesse dei cittadini e delle imprese dell'Unione.

(19)

Il riesame e le valutazioni dei rischi oggetto della presente raccomandazione costituiscono esercizi limitati nel tempo che contribuiscono a definire risposte politiche adeguate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1.   Ambito di applicazione del riesame in relazione alle tecnologie

Gli Stati membri dovrebbero riesaminare gli investimenti in uscita relativi ai seguenti settori tecnologici:

a)

tecnologie dei semiconduttori, ossia qualsiasi tecnologia o know-how riguardante:

i)

la progettazione di circuiti integrati e di altri semiconduttori (7), compreso il relativo blocco di proprietà intellettuale dei semiconduttori;

ii)

i software per l'automazione della progettazione elettronica per la progettazione di circuiti integrati e altri semiconduttori o di imballaggi avanzati;

iii)

la fabbricazione iniziale (front-end) di circuiti integrati e di altri semiconduttori;

iv)

l'assemblaggio, il collaudo e l'imballaggio di circuiti integrati e di altri semiconduttori, compresi i circuiti stampati e gli imballaggi avanzati;

v)

le apparecchiature per la fabbricazione di semiconduttori, per la fabbricazione sia iniziale che finale (back-end) di circuiti integrati e altri semiconduttori, comprese le apparecchiature per l'incisione, la deposizione, l'epitassia, la litografia, gli imballaggi avanzati e il collaudo o gli strumenti metrologici;

vi)

i componenti essenziali o software di apparecchiature per la fabbricazione di semiconduttori;

vii)

i materiali utilizzati nella fabbricazione di circuiti integrati e di altri semiconduttori, in particolare prodotti chimici speciali, gas rari, materiali semiconduttori, substrati o wafer.

b)

Tecnologie di intelligenza artificiale («IA»), ossia qualsiasi tecnologia o know-how riguardante un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili, che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali («sistema di IA»), utilizzate per le applicazioni seguenti:

i)

sistemi di IA generativa addestrati utilizzando più di 10^25 FLOPS (operazioni in virgola mobile);

ii)

sistemi di IA generativa addestrati in misura significativa su dati biologici/genomici, o progettati per essere utilizzati in un contesto biotecnologico, spaziale o di difesa.

c)

Tecnologie quantistiche, ossia qualsiasi tecnologia o know-how riguardante:

i)

il calcolo quantistico;

ii)

le comunicazioni quantistiche;

iii)

il rilevamento quantistico.

2.   Ambito di applicazione del riesame in relazione alle operazioni

Gli Stati membri dovrebbero esaminare gli investimenti in uscita (8) effettuati da persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite nell'Unione («investitori dell'UE») al fine di svolgere in un paese terzo attività economiche connesse a uno dei settori tecnologici definiti al punto 1, quali:

a)

l'acquisizione di una società o di una partecipazione in una società che consenta una partecipazione effettiva alla gestione o al controllo della società («acquisizione»);

b)

l'assorbimento da parte di una società di una o più altre società o la combinazione di due o più società per formarne una nuova («fusione»);

c)

il trasferimento di attivi materiali o immateriali in forza di un accordo contrattuale, compresa la proprietà intellettuale o know-how specifici, necessari per l'avvio o il proseguimento di un'attività economica e costituenti una parte identificabile delle operazioni commerciali di una società, escluso il trasferimento di singoli prodotti o software a duplice uso soggetti al regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) sui prodotti a duplice uso non facenti parte di altri beni o servizi più ampi («trasferimento di attivi»);

d)

la costituzione ex novo di un'impresa, di una controllata o di una succursale o l'avvio di iniziative imprenditoriali analoghe («investimenti greenfield»);

e)

l'avvio di un'iniziativa imprenditoriale per combinare risorse al fine di conseguire uno scopo imprenditoriale comune insieme a un altro soggetto, oppure l'investimento in tale iniziativa imprenditoriale («impresa comune»);

f)

la messa a disposizione di capitali, in combinazione con determinati vantaggi immateriali quali l'assistenza manageriale, l'accesso alle reti di investimenti e di talenti, l'accesso al mercato e un migliore accesso a finanziamenti aggiuntivi («capitale di rischio»), se l'investitore dell'UE ha competenze in uno qualsiasi dei tre settori tecnologici di cui al punto 1 oppure ha precedentemente investito in imprese che dispongono di tali tecnologie o che le sviluppano.

Il riesame dovrebbe escludere gli investimenti di minoranza il cui obiettivo è limitato alla ricerca di un rendimento sul capitale investito.

Il riesame dovrebbe riguardare anche gli investimenti indiretti da parte di un investitore dell'UE, come quelli effettuati tramite un soggetto di un paese terzo utilizzato come veicolo di investimento, attraverso una controllata esistente o nel contesto di un'impresa comune esistente con un'impresa di un paese terzo o ivi situata. Ciò comprende il trasferimento graduale di attivi nel corso del tempo, ma avvenuto durante il periodo di riesame, e investimenti che mirano a violare o eludere i controlli di sicurezza esistenti sugli scambi e sugli investimenti (e le misure individuali mirate), comprese le misure restrittive dell'Unione a norma dell'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il riesame dovrebbe riguardare le operazioni nuove e in corso e quelle concluse a partire dal 1o gennaio 2021, ma può anche riguardare attività precedenti tale data nei casi in cui gli Stati membri individuino operazioni che destano particolare preoccupazione.

3.   Strumenti per il riesame e comunicazioni con le parti interessate

a)

Gli Stati membri dovrebbero istituire un sistema appropriato per il riesame, che può prevedere la trasmissione volontaria o obbligatoria di informazioni sulle operazioni. Dovrebbero valutare la possibilità di adeguare i meccanismi esistenti ai fini delle attività di riesame di cui alla presente raccomandazione.

b)

Gli Stati membri sono incoraggiati a consultare i portatori di interessi, tra cui le imprese, il mondo accademico e la società civile, nell'ambito della loro attività di riesame.

4.   Informazioni da raccogliere

a)

Gli Stati membri dovrebbero raccogliere informazioni sufficienti a permettere di valutare i rischi che possono derivare dalle diverse operazioni e attività e dai soggetti coinvolti.

b)

Le informazioni di cui alla lettera a) dovrebbero comprendere:

i)

i partecipanti all'operazione di investimento, il luogo di costituzione delle persone giuridiche e (sulla base delle informazioni a disposizione dello Stato membro) il proprietario finale di tutti i soggetti partecipanti all'operazione e il relativo paese di origine;

ii)

il tipo di investimento e il suo valore approssimativo, compresa la quota di partecipazione azionaria acquistata (in caso di acquisizione) e i relativi diritti di voto e decisionali;

iii)

i prodotti, i servizi e le tecnologie oggetto dell'investimento;

iv)

eventuali accordi contrattuali per la ricerca e lo sviluppo, la concessione di licenze per la proprietà intellettuale e la circolazione di personale chiave nel quadro dell'investimento;

v)

la data alla quale l'investimento è stato completato o se ne prevede il completamento;

vi)

informazioni sulle operazioni che le parti dell'operazione di investimento hanno completato in precedenza o annunciato;

vii)

informazioni sui finanziamenti pubblici specificamente forniti dall'UE o da uno Stato membro al soggetto investitore in relazione ai settori tecnologici in questione.

c)

I dati raccolti dovrebbero essere adeguatamente protetti e, se necessario, classificati prima di essere condivisi con la Commissione o con altri Stati membri.

5.   Valutazione dei rischi

Gli Stati membri, con il sostegno della Commissione, dovrebbero effettuare, per ciascuna operazione oggetto del riesame, la valutazione dei rischi di cui al presente punto al fine di stabilire se vi siano o no rischi per la sicurezza economica.

a)

La valutazione dei rischi dovrebbe contenere una valutazione qualitativa caso per caso delle operazioni e delle attività e dovrebbe dare priorità a quelle che possono avere l'impatto maggiore e più probabile sulla sicurezza economica, anche in relazione alla partecipazione dell'impresa a progetti o programmi dell'UE, se del caso.

b)

La valutazione dei rischi dovrebbe permettere di individuare elementi di rischio e potenziali vulnerabilità — in particolare per quanto concerne la fuga di tecnologie, come i principali tipi di minacce e i relativi autori nonché qualsiasi fattore geopolitico, come eventuali modelli storici di acquisizione di tecnologie — rilevanti per una valutazione circa la probabilità di effetti negativi sulla sicurezza economica.

c)

La valutazione dei rischi dovrebbe tenere conto, tra l'altro, dei seguenti aspetti:

i)

il contesto dell'operazione;

ii)

il livello di maturità della tecnologia al momento del riesame;

iii)

il fatto che la tecnologia sia disponibile nel paese destinatario dell'investimento;

iv)

la catena del valore e la catena di approvvigionamento della tecnologia in questione;

v)

l'evoluzione dei rischi e gli sviluppi tecnologici e i casi d'uso rilevanti;

vi)

l'interconnettività globale dell'ecosistema della tecnologia critica in questione, comprese le attività di ricerca;

vii)

la partecipazione dell'impresa a progetti o programmi dell'UE, se specificamente rilevante per i settori tecnologici.

d)

Gli Stati membri dovrebbero seguire una metodologia comune da sviluppare con la Commissione nel quadro del gruppo di esperti.

6.   Relazioni alla Commissione e agli altri Stati membri

Gli Stati membri, nel quadro del gruppo di esperti, dovrebbero scambiarsi regolarmente informazioni sui progressi compiuti nell'ambito del riesame e dovrebbero trasmettere alla Commissione un aggiornamento sullo stato di avanzamento dei loro lavori entro il 15 luglio 2025. Entro il 30 giugno 2026 gli Stati membri dovrebbero trasmettere alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione esaustiva sull'attuazione della presente raccomandazione, comprendente anche l'esito del riesame e della valutazione dei rischi.

Ove individuino rischi, gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione informazioni dettagliate sulle combinazioni di fattori di rischio che caratterizzano gli investimenti in uscita tali da poter incidere sulla sicurezza economica.

Durante tale periodo gli Stati membri e la Commissione dovrebbero continuare a scambiarsi informazioni, conformemente al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e alle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (11) (se del caso), e le valutazioni nel quadro del gruppo di esperti, comprese le informazioni sulle singole operazioni oggetto di riesame da parte degli Stati membri ai fini della valutazione dei rischi di cui al punto 5.

7.   Conclusioni del riesame

Sulla base delle informazioni condivise nella relazione di cui al punto 6, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero discutere i risultati di tale esercizio per giungere a una comprensione comune dei rischi in seno al gruppo di esperti.

8.   Autorità degli Stati membri

Gli Stati membri dovrebbero designare un punto di contatto unico responsabile delle comunicazioni riguardanti eventuali azioni volte a dare seguito alla presente raccomandazione. Se del caso, dovrebbero designare una o più autorità nazionali responsabili del riesame delle operazioni di investimento in uscita oggetto della raccomandazione, e garantire che tali autorità nazionali, ove possibile, applichino gli strumenti esistenti, compresi i controlli delle esportazioni di prodotti a duplice uso, per contrastare i rischi individuati nel riesame di cui alla presente raccomandazione. Essi dovrebbero comunicare alla Commissione i dati dei punti di contatto unici e delle autorità designate entro il 15 marzo 2025.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2025

Per la Commissione

Maroš ŠEFČOVIČ

Membro della Commissione


(1)  Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio sulla «Strategia europea per la sicurezza economica», JOIN(2023)20 final.

(2)  Si noti che i termini «società» e «impresa» sono utilizzati in modo intercambiabile nella presente raccomandazione.

(3)  Registro dei gruppi di esperti della Commissione, codice E03911.

(4)  Raccomandazione (UE) 2023/2113 della Commissione, del 3 ottobre 2023, relativa ai settori tecnologici critici per la sicurezza economica dell’UE ai fini di un'ulteriore valutazione dei rischi con gli Stati membri (GU L, 2023/2113, 11.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2023/2113/oj).

(5)  COM(2024) 24 final.

(6)   https://policy.trade.ec.europa.eu/consultations/monitoring-and-risk-assessment-outbound-investment_it.

(7)  Il concetto di «circuiti integrati e altri semiconduttori» comprende, tra l'altro, microprocessori, processori grafici, microcontrollori, chip logici, chip di memoria, chip a radiofrequenza, chip fotonici, chip analogici, chip quantistici, semiconduttori ottici, semiconduttori di potenza, semiconduttori discreti e sensori/microsistemi.

(8)  Il termine investimento non comprende attività quali prestiti bancari, compensazione, invio di pagamenti, sottoscrizione, servizi di rating del debito, prime brokerage, custodia globale, ricerca o analisi in materia di investimenti azionari e altri servizi secondari rispetto a un'operazione.

(9)  Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (GU L 206 dell'11.6.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/821/oj).

(10)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

(11)  Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/444/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2025/63/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)