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dell'Unione europea

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Serie L


2025/50

10.1.2025

DIRETTIVA (UE) 2025/50 DEL CONSIGLIO

del 10 dicembre 2024

relativa a un’esenzione più rapida e sicura dalle ritenute alla fonte in eccesso

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 115,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visti i pareri del Parlamento europeo (1),

visti i pareri del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

Garantire una tassazione equa nel mercato interno e il buon funzionamento dell’Unione dei mercati dei capitali figura tra le principali priorità politiche per l’Unione. Al riguardo è fondamentale rimuovere gli ostacoli agli investimenti transfrontalieri, contrastando nel contempo le frodi fiscali e gli abusi fiscali. Tali ostacoli sono posti, ad esempio, laddove sussistano procedure inefficienti ed eccessivamente onerose per esentare le ritenute alla fonte in eccesso sui dividendi o sui redditi da interessi pagati su azioni o obbligazioni negoziate a investitori non residenti. Inoltre, in alcuni casi, la situazione attuale si è rivelata inadeguata a prevenire i rischi ricorrenti di frode fiscale, evasione fiscale ed elusione fiscale, come dimostrato dai numerosi casi di regimi di richiesta di rimborso multiplo della ritenuta e di frode che riguardano l’utilizzo di schemi di arbitraggio dei dividendi o di «stripping di dividendi» (Cum/Ex e Cum/Cum). Pertanto, la presente direttiva mira a rendere più efficienti le procedure in materia di ritenuta alla fonte, rafforzandole nel contempo contro il rischio di frode fiscale e abuso fiscale.

(2)

Al fine di rafforzare la capacità degli Stati membri di prevenire e contrastare frodi fiscali e abusi fiscali, attualmente ostacolata dalla generale mancanza di informazioni affidabili e tempestive sugli investitori, è necessario prevedere la possibilità di un quadro comune per l’esenzione dalle ritenute alla fonte in eccesso sugli investimenti transfrontalieri in titoli che sia resiliente al rischio di frode fiscale e abuso fiscale. Tale quadro porterebbe alla convergenza tra le varie procedure di esenzione applicate negli Stati membri, garantendo nel contempo la trasparenza e la certezza riguardo all’identità degli investitori per gli emittenti dei titoli, gli agenti incaricati dell’applicazione della ritenuta alla fonte, gli intermediari finanziari e gli Stati membri, a seconda dei casi. A tal fine il quadro dovrebbe basarsi su procedure automatizzate, come la digitalizzazione del certificato di residenza fiscale in termini sia di procedura che di forma. Dovrebbe inoltre essere sufficientemente flessibile da tenere debitamente conto dei vari sistemi applicabili nei diversi Stati membri, fornendo nel contempo adeguati strumenti antiabuso per attenuare il rischio di frode fiscale, evasione fiscale ed elusione fiscale. A tale riguardo, occorre prendere in considerazione i diversi approcci delle autorità fiscali a seconda del sistema di esenzione in vigore. Nell’ambito del sistema di esenzione dalla ritenuta alla fonte, le autorità fiscali possono ottenere informazioni pertinenti sugli investitori e sulla catena di pagamento solo dopo l’applicazione dell’esenzione. Ove si applichi invece un sistema di rimborso, è essenziale che le autorità fiscali ottengano informazioni adeguate prima che l’esenzione sia applicata, per valutare se l’esenzione debba essere concessa. Entrambi i sistemi di esenzione contemplano norme in materia di responsabilità dell’intermediario finanziario in caso di esenzioni indebite. La presente direttiva non limita la capacità dei singoli Stati membri di regolamentare le modalità con cui gli intermediari finanziari certificati recuperano eventuali spese sostenute nell’adattamento agli obblighi stabiliti dalla direttiva o ai fini del rispetto degli stessi.

(3)

Tenuto conto di tali differenze e del principio di proporzionalità, le disposizioni della presente direttiva concernenti i registri nazionali degli intermediari finanziari certificati e gli obblighi di comunicazione delle informazioni non dovrebbero essere vincolanti per gli Stati membri che dispongono di un sistema completo di esenzione dalla ritenuta alla fonte e hanno un rapporto relativo alla capitalizzazione di mercato inferiore a una determinata soglia, quale definita nella presente direttiva. L’obiettivo di promuovere sistemi efficaci e solidi per l’esenzione dalla ritenuta alla fonte in eccesso in tutto il mercato interno dovrebbe essere considerato raggiunto quando gli Stati membri che continuano ad applicare il loro sistema nazionale di esenzione dalla ritenuta alla fonte soddisfano entrambi i criteri definiti nella presente direttiva. In primo luogo, il criterio della capitalizzazione di mercato è correlato alle dimensioni dell’economia e alla possibile entità dei pagamenti di dividendi. Una bassa capitalizzazione di mercato comporta bassi volumi di distribuzioni di dividendi e quindi un minore rischio di abuso fiscale. Quando uno Stato membro raggiunge o supera la soglia del rapporto relativo alla capitalizzazione di mercato per un certo periodo di tempo, dovrebbero applicarsi e rimanere applicabili le norme comuni della presente direttiva, a prescindere dal fatto che, in qualsiasi momento successivo, il suo rapporto relativo alla capitalizzazione di mercato diminuisca al di sotto di tale soglia. In secondo luogo, i sistemi completi di esenzione dalla ritenuta alla fonte che consentono l’applicazione diretta ed efficiente dell’aliquota d’imposta appropriata al momento del pagamento dovrebbero essere considerati equivalenti al sistema di esenzione dalla ritenuta alla fonte di cui alla presente direttiva. Questi due criteri insieme possono garantire che gli investitori di tutto il mercato interno abbiano un accesso effettivo a procedure efficienti per l’esenzione dalla ritenuta alla fonte in tutti gli Stati membri. Per gli Stati membri con un mercato azionario relativamente piccolo e il cui sistema nazionale di esenzione dalla ritenuta alla fonte è sufficientemente efficiente, un obbligo di modificare tali sistemi non sarebbe considerato proporzionato. Inoltre, poiché le norme comuni della presente direttiva riguarderebbero quasi l’intero mercato interno, si conseguirebbe un adeguato livello di convergenza.

(4)

La presente direttiva armonizza l’accesso ai sistemi di esenzione per gli investitori in tutti gli Stati membri stabilendo un sistema comune di esenzione dalla ritenuta alla fonte e un sistema comune di rimborso rapido, lasciando comunque agli Stati membri la possibilità di mantenere i propri sistemi nazionali di esenzione dalla ritenuta alla fonte a determinate condizioni e tenendo conto delle differenze in termini di sviluppo delle economie degli Stati membri, e garantendo nel contempo l’accesso ai sistemi di esenzione negli Stati membri. In ogni caso, a seconda dei criteri di valutazione del rischio, gli Stati membri interessati potrebbero applicare gli strumenti previsti dalla presente direttiva, se lo ritengono opportuno, ad esempio, per rafforzare i propri strumenti di contrasto alle frodi fiscali e agli abusi fiscali.

(5)

Affinché sia considerato completo, un sistema nazionale di esenzione dalla ritenuta alla fonte dovrebbe presentare una serie di caratteristiche fondamentali specifiche, illustrate nella presente direttiva. Dovrebbe fornire ampio accesso a persone fisiche o a entità che hanno diritto a tale esenzione e dovrebbe concedere un’esenzione ai contribuenti che ne hanno diritto, salvo in caso di mancata comunicazione delle informazioni che sono richieste dallo Stato membro. In linea di principio, le informazioni richieste non dovrebbero andare oltre i dati di cui agli articoli 12, 13 o 15. Il sistema nazionale di esenzione dalla ritenuta alla fonte dovrebbe fornire l’accesso agli investimenti sia diretti che indiretti e non dovrebbe presentare ulteriori ostacoli all’ingresso diversi da quelli di cui all’articolo 11, paragrafo 2. È pertanto opportuno non solo che il sistema nazionale di esenzione dalla ritenuta alla fonte offra la possibilità giuridica dell’esenzione, ma anche che l’esenzione sia di fatto concessa ai contribuenti qualora ne abbiano diritto. Il sistema nazionale di esenzione dalla ritenuta alla fonte non dovrebbe imporre obblighi aggiuntivi, come, ad esempio, un sistema di comunicazione parallelo. Lo Stato membro dovrebbe stabilire norme in materia di responsabilità per la perdita di entrate provenienti dalla ritenuta alla fonte e sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali relative a tale sistema di esenzione dalla ritenuta alla fonte. Per quanto riguarda la condizione del rapporto relativo alla capitalizzazione di mercato, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati («ESMA») dovrebbe fornire i dati richiesti conformemente alle norme tecniche di regolamentazione. Qualora uno Stato membro non soddisfi o non soddisfi più almeno una delle due condizioni relative al sistema completo di esenzione dalla ritenuta alla fonte e alla soglia del rapporto relativo alla capitalizzazione di mercato, esso dovrebbe recepire nella legislazione nazionale tutte le disposizioni della presente direttiva.

(6)

Per garantire un approccio proporzionato, la presente direttiva dovrebbe riguardare le procedure di esenzione dalle ritenute alla fonte in eccesso solo per quegli Stati membri che prelevano una ritenuta alla fonte sui dividendi in contanti e in azioni ad aliquote diverse in funzione della residenza fiscale dell’investitore specifico. In tali casi gli Stati membri devono concedere un’esenzione qualora sia stata applicata un’aliquota fiscale più elevata in una situazione per la quale è applicabile un’aliquota inferiore. Gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la possibilità di attuare procedure analoghe in relazione ai pagamenti di interessi a non residenti su obbligazioni negoziate, ai fini di migliorare l’efficienza della relativa procedura di esenzione e di garantire un livello più elevato di conformità dei contribuenti. Gli Stati membri che non necessitano di procedure di esenzione per le ritenute alla fonte in eccesso su dividendi e interessi, a seconda dei casi, non sono interessati dalle procedure di cui alla presente direttiva. Qualora si renda necessaria un’esenzione dalle ritenute alla fonte in eccesso e al fine di garantire un accesso comune all’esenzione dalle ritenute alla fonte in eccesso, la presente direttiva dovrebbe stabilire un sistema comune di esenzione dalle ritenute alla fonte e un sistema di rimborso rapido che gli Stati membri devono attuare.

(7)

Dato che gli investitori potrebbero essere localizzati in qualsiasi Stato membro, le norme relative a un certificato comune e digitale di residenza fiscale (eTRC) dovrebbero applicarsi in tutti gli Stati membri. Per garantire che tutti i contribuenti dell’Unione abbiano accesso a una prova comune, adeguata ed efficace della loro residenza a fini fiscali, gli Stati membri dovrebbero utilizzare procedure automatizzate per il rilascio di certificati di residenza fiscale ai fini dell’applicazione di un sistema di esenzione dalla ritenuta alla fonte, un sistema completo di esenzione di ritenuta alla fonte, un sistema di rimborso rapido o un sistema di rimborso normale al fine di ottenere l’esenzione dalla ritenuta alla fonte in eccesso sui dividendi versati per azioni negoziate o, se applicabile, sugli interessi versati per obbligazioni negoziate. Inoltre, gli eTRC dovrebbero essere rilasciati nello stesso formato digitale riconoscibile e accettabile e con lo stesso contenuto.

(8)

Ai fini di una maggiore efficienza, l’eTRC dovrebbe coprire un periodo massimo dell’anno solare o dell’esercizio fiscale, come un esercizio fiscale a cavallo tra due anni solari o un esercizio fiscale superiore a un anno solare, per il quale è rilasciato e dovrebbe rimanere valido per certificare la residenza per tale periodo considerato. Lo Stato membro che rilascia l’eTRC dovrebbe poterlo invalidare in tutto o in parte se le autorità fiscali dispongono di elementi per dimostrare che il contribuente non è residente dello Stato membro di emissione per tutto il periodo considerato o per parte di esso. Al fine di consentire l’efficiente identificazione delle entità dell’Unione, l’eTRC dovrebbe includere il numero di identificazione fiscale o, in sua assenza, nei casi in cui lo Stato membro non rilascia tali numeri ai contribuenti, un equivalente funzionale a fini fiscali. In aggiunta, qualora l’autorità che rilascia l’eTRC possieda tali dati, l’eTRC dovrebbe includere l’identificativo unico europeo (EUID) o l’identificativo della persona giuridica (LEI) o qualsiasi numero di registrazione della persona giuridica valido per l’intero periodo considerato. Inoltre, anche nel caso in cui non esista un numero di identificazione fiscale per una persona fisica perché lo Stato membro di residenza non rilascia tali numeri ai suoi contribuenti, dovrebbe essere possibile l’uso di un equivalente funzionale a fini fiscali. Gli identificativi utilizzati dovrebbero essere validi per l’intero periodo considerato.

(9)

L’eTRC dovrebbe contenere un riferimento alla convenzione sulla doppia imposizione in virtù della quale un contribuente chiede di essere considerato residente a fini fiscali, se del caso. Affinché l’eTRC sia riconosciuto dallo Stato membro della fonte come una prova valida della residenza fiscale, qualora l’esenzione dalla ritenuta alla fonte in eccesso sia chiesta ai sensi delle disposizioni di una convenzione sulla doppia imposizione, è essenziale che l’eTRC includa un riferimento alla convenzione sulla doppia imposizione applicabile. Dovrebbe essere possibile per l’autorità di rilascio fare riferimento, in un determinato eTRC, più di una convenzione sulla doppia imposizione applicabile. Sebbene sia primariamente inteso ad attuare le procedure in materia di ritenuta alla fonte, l’eTRC potrebbe avere anche un ambito di applicazione più ampio e servire a dimostrare la residenza a fini fiscali al di là delle procedure in materia di ritenuta alla fonte. Ai fini dell’esenzione dalle procedure in materia di ritenuta alla fonte, l’eTRC non dovrebbe contenere alcuna informazione supplementare. L’emissione del eTRC è prevista solo una volta nel corso dell’anno solare o una volta durante l’esercizio fiscale, anche quando lo stesso contribuente investe più volte negli stessi Stati membri della fonte, purché la residenza a fini fiscali del contribuente rimanga la stessa.

(10)

Per conseguire l’obiettivo di un’esenzione più efficiente dalla ritenuta alla fonte in eccesso, è opportuno attuare procedure comuni in tutta l’Unione, che consentano di ottenere rapidamente informazioni chiare e sicure sull’identità dell’investitore, in particolare nel caso di ampie basi di investitori, ossia in relazione agli investimenti in titoli negoziati, in cui è difficile identificare i singoli investitori. Tali procedure dovrebbero inoltre consentire l’applicazione dell’aliquota d’imposta appropriata al momento del pagamento (esenzione dalla ritenuta alla fonte) o il rapido rimborso dell’eventuale eccedenza di imposta versata. Dato che gli investimenti transfrontalieri solitamente comportano una catena di pagamento di intermediari finanziari, le procedure pertinenti dovrebbero altresì consentire di rintracciare e identificare la catena degli intermediari e quindi il flusso di reddito dall’emittente del titolo al titolare registrato e informazioni sull’investitore sottostante. Le tipologie di accordi di investimento più comuni coinvolgono solitamente una banca depositaria o un’altra entità d’investimento, come un intermediario, che detiene i titoli, a suo nome, per conto dell’investitore sottostante. In tali accordi è l’investitore sottostante che verrebbe considerato il titolare registrato dei titoli. Gli Stati membri che applicano la ritenuta alla fonte sui redditi da titoli e prevedono l’esenzione dalla ritenuta d’imposta in eccesso e che non dispongono di un sistema completo di esenzione dalla ritenuta alla fonte, o che hanno un rapporto relativo alla capitalizzazione di mercato pari o superiore alla soglia stabilita dalla presente direttiva, dovrebbero pertanto istituire e tenere un registro nazionale degli intermediari finanziari che svolgono un ruolo significativo nella catena di pagamento. Una volta registrati, tali intermediari finanziari dovrebbero essere tenuti a comunicare le informazioni a loro disposizione sui pagamenti di dividendi o interessi, se del caso, da essi gestiti. Le informazioni richieste dovrebbero essere limitate a quelle essenziali per ricostruire la catena di pagamento e quindi utili per prevenire il rischio di frode fiscale o abuso fiscale, nella misura in cui tali informazioni sono a disposizione dell’intermediario che le comunica. Gli Stati membri che applicano la ritenuta alla fonte sugli interessi ad aliquote variabili e che devono avviare procedure di esenzione analoghe o che dispongono di un sistema completo di esenzione dalla ritenuta alla fonte per i pagamenti di dividendi e hanno un rapporto relativo alla capitalizzazione di mercato inferiore alla soglia stabilita dalla presente direttiva, potrebbero anche prendere in considerazione la possibilità di utilizzare eventualmente il registro nazionale istituito.

(11)

Poiché gli intermediari finanziari più spesso impegnati nelle catene di pagamento dei titoli sono grandi enti ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento e del Consiglio (3) e depositari centrali di titoli che forniscono servizi di agente incaricato dell’applicazione della ritenuta alla fonte, tali entità dovrebbero essere tenute a chiedere l’iscrizione nei registri nazionali degli Stati membri. Qualora operino tramite una o più filiali o una o più controllate in qualsiasi Stato membro, tali entità, dovrebbero essere autorizzate ad adempiere all’obbligo di registrazione in ciascuno Stato membro della fonte come unico intermediario finanziario certificato a livello di gruppo o a livello di singola filiale o controllata o una combinazione di entrambi. Anche gli altri intermediari finanziari dovrebbero essere autorizzati a chiedere l’iscrizione nei registri nazionali degli Stati membri a loro discrezione. In entrambe le situazioni, in caso di registrazione obbligatoria o volontaria, gli intermediari finanziari dovrebbero avere la facoltà di registrarsi o di essere rappresentati da un altro intermediario finanziario facente parte dello stesso gruppo e che agisce per loro conto, al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi e l’impatto sul modo in cui desiderano essere organizzati. Gli intermediari finanziari dovrebbero richiedere la registrazione presentando una richiesta tramite il portale europeo degli intermediari finanziari certificati («portale»), che dovrebbe fungere da sportello unico. Tali richieste dovrebbero essere trasmesse, tramite il portale, ai pertinenti Stati membri. Successivamente, gli Stati membri dovrebbero decidere in merito alla richiesta di registrazione. Il portale dovrebbe pertanto fungere da strumento che rifletta le decisioni degli Stati membri in merito alle registrazioni degli intermediari finanziari.

(12)

La presente direttiva dovrebbe inoltre prevedere norme in materia di requisiti per la registrazione nei registri nazionali nonché norme in merito al rifiuto della stessa. Qualora una richiesta di registrazione sia rigettata, gli intermediari finanziari dovrebbero comunque essere autorizzati a presentare un’altra richiesta di registrazione in una fase successiva, se i motivi che avevano condotto al rifiuto sono risolti. Una volta registrati, gli intermediari finanziari dovrebbero essere considerati «intermediari finanziari certificati» nel rispettivo Stato membro e dovrebbero essere soggetti agli obblighi per gli intermediari finanziari certificati ai sensi della presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero aggiornare il portale riguardo alla registrazione di un intermediario finanziario certificato. La presente direttiva dovrebbe inoltre prevedere norme per la cancellazione degli intermediari finanziari certificati dal registro nazionale o per negare loro la possibilità di chiedere l’esenzione. Qualora uno Stato membro decida di cancellare un intermediario finanziario certificato dal registro, neghi a un intermediario finanziario certificato la possibilità di chiedere l’esenzione o rigetti una richiesta di registrazione, tale Stato membro dovrebbe aggiornare di conseguenza il portale. Lo scopo di tali aggiornamenti è consentire agli Stati membri di valutare le misure adottate, come la cancellazione o il rifiuto, e di tenere conto di tali misure nel contesto di eventuali future richieste di registrazione da parte dello stesso intermediario finanziario certificato dal rispettivo registro nazionale. Le norme nazionali dello Stato membro interessato si applicano ai diritti e agli obblighi delle parti interessate, anche in materia di diritto di ricorso, in relazione a qualsiasi decisione adottata da uno Stato membro connessa all’iscrizione e alla cancellazione dal rispettivo registro nazionale.

(13)

Per garantire una maggiore trasparenza sull’identità e sulle circostanze dell’investitore che riceve un pagamento di dividendi o interessi, nonché sul flusso dei pagamenti a partire dall’emittente, è opportuno che gli intermediari finanziari certificati comunichino informazioni pertinenti entro termini specifici. La presente direttiva dovrebbe prevedere due opzioni di comunicazione: comunicazione diretta e comunicazione indiretta. Se la comunicazione è diretta, un intermediario finanziario certificato dovrebbe riferire direttamente all’autorità competente dello Stato membro della fonte. Se la comunicazione è indiretta, gli intermediari finanziari certificati dovrebbero fornire le informazioni lungo la catena di pagamento dei titoli in ordine sequenziale e in relazione alla posizione di tali intermediari finanziari certificati nella catena di pagamento dei titoli di cui fanno parte. Tali informazioni dovrebbero pertanto pervenire all’agente incaricato dell’applicazione della ritenuta alla fonte o a un intermediario finanziario certificato designato, che comunica le informazioni all’autorità competente dello Stato membro della fonte. I dati comunicati dovrebbero includere informazioni sull’ammissibilità dell’investitore interessato, ma dovrebbero limitarsi alle informazioni di cui dispone l’intermediario finanziario certificato che effettua la comunicazione. Gli intermediari finanziari che non sono tenuti a registrarsi come intermediari finanziari certificati e hanno scelto di non registrarsi in quanto tali non dovrebbero avere obblighi di comunicazione ai sensi della presente direttiva. Tuttavia, le informazioni sui pagamenti gestiti da tali intermediari che non sono intermediari finanziari certificati rimangono pertinenti per un’adeguata ricostruzione della catena dei pagamenti prima di applicare i sistemi di esenzione di cui alla presente direttiva.

(14)

Al fine di garantire che non vi siano lacune informative nella catena di pagamento e per consentire agli investitori di accedere alle procedure di esenzione, la presente direttiva dovrebbe consentire a un intermediario finanziario certificato, indipendentemente dal fatto che sia direttamente coinvolto o meno in una specifica catena di pagamento, di assumere all’interno di tale catena il ruolo di intermediario finanziario. Ciò implica che l’intermediario finanziario certificato si assuma le responsabilità e gli obblighi della comunicazione delle informazioni e del sistema di esenzione che l’intermediario finanziario dovrebbe sostenere se fosse un intermediario finanziario certificato. Tramite tale accordo tra intermediari finanziari, le autorità fiscali sarebbero in grado di ottenere tutte le informazioni pertinenti e di riconciliare le informazioni lungo l’intera catena di pagamento in modo efficace e gli investitori sarebbero in grado di accedere al sistema di esenzione, anche nei casi in cui sia coinvolto un intermediario finanziario che non è registrato in uno Stato membro né è vincolato dagli obblighi di cui alla presente direttiva.

(15)

La presente direttiva non dovrebbe impedire agli intermediari finanziari certificati di esternalizzare compiti connessi all’adempimento dei loro obblighi ai sensi della presente direttiva. Un intermediario finanziario certificato dovrebbe essere pertanto autorizzato a fare affidamento su un terzo per adempiere ai pertinenti obblighi in materia di procedure di ritenuta alla fonte. In ogni caso, tali obblighi dovrebbero rimanere sotto la responsabilità dell’intermediario finanziario certificato che ha esternalizzato le proprie responsabilità.

(16)

Al fine di rendere l’Unione dei mercati dei capitali più efficace e competitiva, è opportuno agevolare e accelerare le procedure per l’esenzione dalle ritenute alla fonte in eccesso sul reddito derivante da titoli, laddove i pertinenti intermediari finanziari certificati abbiano fornito informazioni adeguate, anche sull’identità dell’investitore. Gli intermediari finanziari certificati pertinenti sono tutti gli intermediari finanziari certificati nella catena di pagamento dei titoli che sono collocati tra l’investitore e l’emittente dei titoli e che potrebbero essere tenuti a fornire informazioni sui pagamenti effettuati da intermediari finanziari non certificati nella catena. Tenendo conto dei diversi approcci adottati dagli Stati membri, occorre prevedere due tipi di procedure: in primo luogo, un sistema di esenzione dalla ritenuta alla fonte in cui l’aliquota d’imposta appropriata è applicata direttamente al momento della ritenuta; in secondo luogo, un sistema di rimborso rapido in base al quale una richiesta di rimborso è presentata dall’intermediario finanziario certificato ed è trattata dall’autorità fiscale dello Stato membro della fonte entro un termine stabilito dalla presente direttiva. Se tali rimborsi non sono trattati entro tale termine, dovrebbero applicarsi interessi di mora qualora sia previsto dalle norme nazionali. Gli Stati membri che applicano il capo III della presente direttiva dovrebbero poter introdurre un sistema di esenzione dalla ritenuta alla fonte o un sistema di rimborso rapido o una combinazione di tali sistemi, garantendo che almeno un sistema sia disponibile a tutti gli investitori, conformemente ai requisiti della presente direttiva. Uno Stato membro che ha scelto tale combinazione dovrebbe poter limitare l’uso di un sistema solo a casi specifici, come gli scenari a basso rischio, a condizione che l’altro sistema rimanga disponibile per tutti gli altri casi disciplinati dalla presente direttiva. Coloro che ricevono pagamenti che esulano dall’ambito di applicazione della presente direttiva, quali i dividendi di società quotate versati a titolari registrati residenti a fini fiscali nello Stato membro della fonte, i dividendi di società non quotate o gli interessi nel caso in cui uno Stato membro abbia scelto di non applicare la presente direttiva ai pagamenti di interessi, potrebbero comunque avere diritto di chiedere l’esenzione dalla ritenuta alla fonte in eccesso nel quadro di un sistema nazionale di esenzione dalla ritenuta alla fonte o un sistema di rimborso applicabile alle procedure corrispondenti per tali pagamenti.

(17)

Qualora i requisiti pertinenti della presente direttiva non siano soddisfatti per i pagamenti che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva, o qualora l’investitore interessato lo desideri, gli Stati membri dovrebbero applicare procedure di esenzione dalla ritenuta alla fonte basate su un sistema di rimborso ordinario nazionale come alternativa alle procedure accelerate stabilite nella direttiva. Gli investitori che hanno diritto a un’esenzione, o i loro rappresentanti autorizzati, dovrebbero poter recuperare la ritenuta alla fonte in eccesso versata in uno Stato membro solo se l’intermediario finanziario certificato non si è avvalso del sistema di esenzione dalla ritenuta alla fonte o del sistema di rimborso rapido.

(18)

In caso di rischio di frode fiscale o abuso fiscale, gli Stati membri dovrebbero poter applicare misure antifrode e condurre indagini approfondite prima di trattare una richiesta di rimborso rapido. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero avere il diritto di rigettare una richiesta di rimborso a determinate condizioni, le quali dovrebbero includere i casi in cui i requisiti per tale richiesta non sono soddisfatti o in cui la catena di pagamento non può essere ricostruita. Dovrebbe essere possibile rigettare una richiesta di rimborso anche nei casi in cui uno Stato membro decida di avviare una procedura di verifica o audit fiscale sulla base di criteri di valutazione del rischio. Dovrebbe essere possibile eseguire tali procedure di verifica o audit fiscali in tutti i casi identificati come casi che presentano un rischio di frode fiscale o abuso fiscale.

(19)

Al fine di salvaguardare i sistemi di esenzione dalle ritenute alla fonte in eccesso, gli Stati membri che tengono un registro nazionale dovrebbero anche imporre agli intermediari finanziari certificati di verificare l’ammissibilità degli investitori che desiderano chiedere un’esenzione. In particolare gli intermediari finanziari certificati dovrebbero chiedere il certificato di residenza fiscale dell’investitore interessato e una dichiarazione attestante che l’investitore ha diritto all’esenzione dalla ritenuta alla fonte conformemente alle norme nazionali dello Stato membro della fonte o a una convenzione sulla doppia imposizione e, se richiesto dallo Stato membro della fonte, una dichiarazione circa il fatto che l’investitore è il beneficiario effettivo in relazione ai dividendi o interessi conformemente alle norme nazionali dello Stato membro della fonte o a una convenzione sulla doppia imposizione, come descritto nel commento all’articolo 10 o all’articolo 11 del modello OCSE di convenzione fiscale sul reddito e sul patrimonio. Gli Stati membri della fonte dovrebbero pertanto avere la possibilità di richiedere la dichiarazione sulla titolarità effettiva.

(20)

Gli intermediari finanziari certificati dovrebbero essere tenuti a verificare l’aliquota della ritenuta alla fonte applicabile sulla base delle circostanze specifiche dell’investitore ed a indicare se sono a conoscenza di accordi finanziari riguardanti i titoli sottostanti che non sono stati regolati, sono scaduti o sono stati altrimenti risolti alla data ex dividendo. In tale contesto, l’obbligo dovrebbe essere inteso nel senso che l’intermediario finanziario certificato più vicino all’investitore, il suo cliente, dovrebbe adottare misure ragionevoli per effettuare detti controlli in buona fede. Ad esempio, gli intermediari finanziari certificati dovrebbero verificare se le informazioni contenute nell’eTRC o nei certificati equivalenti, o le informazioni contenute nella dichiarazione dell’investitore, non contraddicano le informazioni da essi raccolte sui loro clienti nel normale svolgimento della loro attività. Tali informazioni includono informazioni sui conti dell’investitore e altre informazioni che potrebbero aver raccolto al fine di rispettare le norme applicabili nell’ambito delle procedure di conoscenza del proprio cliente («know your customer»). Pertanto, gli intermediari finanziari certificati non dovrebbero essere tenuti a effettuare ulteriori controlli o a chiedere e raccogliere ulteriori informazioni presso il loro cliente. Inoltre, l’investitore dovrebbe essere tenuto a informare l’intermediario finanziario di qualsiasi cambiamento delle circostanze che lo riguardano. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a consentire l’adempimento degli obblighi di adeguata verifica su base annuale, a meno che l’intermediario finanziario certificato sappia o debba sapere che vi è stato un cambiamento di circostanze o che le informazioni sono inesatte o inattendibili.

(21)

L’applicazione delle procedure di esenzione dalla ritenuta alla fonte di cui alla presente direttiva è subordinata alla condizione che il titolare registrato, che è una persona fisica o un’entità ammissibile a ricevere i dividendi o gli interessi in qualità di detentore dei titoli, sia anche la persona che ha diritto all’esenzione dalla ritenuta alla fonte conformemente alle norme nazionali dello Stato membro della fonte o, se del caso, a una convenzione sulla doppia imposizione. Qualora il titolare registrato abbia anche diritto all’esenzione, dovrebbero applicarsi solo le disposizioni relative agli investimenti diretti. Tuttavia, nei casi in cui il titolare registrato e la persona avente diritto all’esenzione non coincidano, dovrebbero applicarsi le disposizioni relative agli investimenti indiretti. Le disposizioni relative agli investimenti indiretti concedono l’esenzione nei casi in cui determinati organismi di investimento collettivo (OIC), o i loro investitori, potrebbero avere diritto all’esenzione ma non sono il titolare registrato perché i titoli sono detenuti da un’altra persona giuridica o da un OIC trasparente sotto il profilo fiscale. Le disposizioni relative agli investimenti indiretti garantiscono che gli investitori aventi titolo abbiano accesso alle procedure di cui alla presente direttiva. Nell’interpretazione del concetto di OIC, gli Stati membri dovrebbero pertanto includere gli OIC aventi diritto all’esenzione della ritenuta alla fonte in eccesso per proprio conto o in quanto OIC nell’ambito dei quali gli investitori che detengono capitale in un OIC hanno diritto all’esenzione, sulla base delle norme nazionali dello Stato membro della fonte o di una convenzione sulla doppia imposizione. Se coinvolto in investimenti indiretti, l’intermediario finanziario certificato dovrebbe comunque rispettare gli obblighi di adeguata verifica. L’intermediario finanziario certificato potrebbe inoltre essere ritenuto responsabile in caso di perdita di gettito fiscale.

(22)

È noto che gli accordi finanziari possono essere utilizzati per trasferire la proprietà, in tutto o in parte, di un titolo o dei pertinenti rischi di investimento. È altresì vero che tali accordi sono stati utilizzati negli schemi di arbitraggio dei dividendi e di «stripping di dividendi», come gli schemi Cum/Ex e Cum/Cum, al solo scopo di ottenere rimborsi senza averne diritto o di aumentare l’importo del rimborso cui l’investitore aveva diritto. Dovrebbe essere possibile considerare accordi quali contratti future, operazioni di vendita con patto di riacquisto, concessione e assunzione di titoli in prestito, operazioni di buy-sell backsell-buy back, derivati, operazioni di finanziamento con margini e contratti per differenza come accordi finanziari nei casi in cui comportino una separazione temporanea o permanente tra la persona fisica o l’entità che assume i rischi economici dell’investimento e il titolare giuridico dell’azione o dei diritti sottostanti. Tali esempi non sono esaustivi.

(23)

Nel caso di accordi finanziari resta inoltre inteso che la proprietà dei titoli non è trasferita all’acquirente o al prenditore se il rischio economico rimane in capo al venditore o al prestatore dei titoli attraverso operazioni giuridiche quali la concessione di titoli in prestito, opzioni o contratti future. Dovrebbe essere possibile considerare come accordo finanziario qualsiasi accordo in base al quale il dividendo è compensato tra le parti interessate. Le parti interessate non sono sempre compensate in contanti, ma possono anche essere compensate con modalità più indirette, come le differenze dei prezzi dei titoli o dei derivati. Le informazioni sugli accordi finanziari sono necessarie affinché le autorità fiscali possano contrastare le frodi fiscali e gli abusi fiscali. Quando sono comunicate direttamente, tali informazioni dovrebbero essere richieste solo agli intermediari finanziari certificati che, a causa della loro posizione all’interno della catena, potrebbero essere stati direttamente coinvolti nell’accordo finanziario pertinente, come avviene per gli intermediari finanziari certificati che chiedono l’esenzione. Quando sono comunicate in modo indiretto, le informazioni sugli accordi finanziari dovrebbero essere comunicate dall’intermediario finanziario certificato del titolare registrato. In tali casi le informazioni dovrebbero essere comunicate lungo la catena di pagamento dei titoli in ordine sequenziale, con l’effetto di raggiungere in ultima istanza l’agente incaricato dell’applicazione della ritenuta alla fonte o un intermediario finanziario certificato designato. Ciò significa che altri intermediari finanziari certificati con obbligo di comunicazione devono trasmettere le informazioni su tali accordi finanziari all’agente incaricato dell’applicazione della ritenuta alla fonte o a un intermediario finanziario certificato designato, anche se tali intermediari finanziari certificati con obbligo di comunicazione non sono direttamente coinvolti nell’accordo finanziario pertinente. La comunicazione relativa agli accordi finanziari non dovrebbe essere richiesta nel caso di obbligazioni e pagamenti di interessi.

(24)

Gli Stati membri dovrebbero poter limitare il ricorso al sistema di esenzione dalla ritenuta alla fonte o al sistema di rimborso rapido, nei casi che presentano un elevato rischio di frode fiscale o abuso fiscale. È pertanto opportuno stabilire un elenco dei casi in cui gli Stati membri hanno la possibilità di escludere le richieste di esenzione e di effettuare ulteriori controlli. Al fine di tenere conto delle differenze tra i sistemi giuridici nazionali e, in particolare, delle valutazioni del rischio fiscale, l’istituzione di tale elenco non dovrebbe essere obbligatorio e gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di determinare quali di tali casi debbano rientrare nel sistema di rimborso normale. Gli Stati membri dovrebbero fare in modo che le norme nazionali di recepimento della presente direttiva non consentano che i casi considerati dagli Stati membri come un rischio elevato beneficino di un’esenzione dalla ritenuta alla fonte o di un rimborso rapido. Tali misure garantirebbero che le autorità fiscali siano maggiormente in grado di lottare contro i sistemi abusivi, in quanto avrebbero la possibilità di effettuare ulteriori controlli per determinare se le richieste di esenzione siano giustificate e debbano essere accolte. Una di queste misure consiste in una soglia relativa all’importo lordo del dividendo. Tale soglia dovrebbe essere calcolata per titolare registrato o per investitore avente diritto all’esenzione dalla ritenuta alla fonte in eccesso se il titolare registrato è un organismo di investimento collettivo o una persona giuridica da esso designata. Tale soglia non dovrebbe applicarsi nei casi in cui all’esenzione ha diritto un organismo di investimento collettivo stabilito e regolamentato o avente un gestore stabilito e regolamentato nell’Unione, uno schema pensionistico obbligatorio di uno Stato membro o un ente pensionistico aziendale o professionale registrato o autorizzato in uno Stato membro a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Tali organismi, regimi ed enti sono rigorosamente regolamentati e soggetti alla vigilanza delle autorità nazionali competenti e a solidi controlli interni. Tali regolamentazioni e vigilanza garantiscono il rispetto della normativa pertinente e riduce al minimo il rischio di frode fiscale e abuso fiscale.

(25)

Tuttavia, vi sono casi in cui i contribuenti potrebbero chiedere l’aliquota ridotta della ritenuta alla fonte sulla base degli atti giuridici dell’Unione attuati dalle norme nazionali. Ciò si verificherebbe tipicamente nei casi in cui le norme nazionali garantiscono che la libertà di stabilimento o la libera circolazione dei capitali siano riconosciute allo stesso modo in situazioni nazionali e in situazioni non nazionali analoghe, o in caso di recepimento di una direttiva. Tali casi possono richiedere lo svolgimento di verifiche, in particolare per valutare la comparabilità delle situazioni e l’applicabilità del diritto nazionale ai casi transfrontalieri. Qualora siano richieste tali verifiche, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di trattare tali casi nell’ambito dei loro sistemi nazionali di esenzione dalla ritenuta alla fonte esistenti, conducendo quindi all’esenzione dalla ritenuta alla fonte in eccesso nel modo più rapido e sicuro possibile.

(26)

Considerando l’importante ruolo degli intermediari finanziari certificati nella comunicazione di informazioni complete e corrette, che fungono da base per l’esenzione dalla ritenuta alla fonte o il rimborso, è opportuno che le norme nazionali degli Stati membri contengano almeno le norme in base alle quali gli intermediari finanziari certificati possono essere ritenuti responsabili, in tutto o in parte, della perdita di entrate provenienti dalla ritenuta alla fonte dovuta alla loro totale o parziale inosservanza degli obblighi fondamentali della presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire nelle loro norme nazionali una responsabilità oggettiva e solidale per gli intermediari finanziari certificati che richiedono l’esenzione. Inoltre, altri aspetti della responsabilità dovrebbero continuare a essere pienamente disciplinati dalle norme nazionali degli Stati membri. Tali altri aspetti includono gli agenti incaricati dell’applicazione della ritenuta alla fonte che agiscono congiuntamente o separatamente e che non agiscono in qualità di intermediari finanziari certificati, e i casi relativi alla responsabilità diretta o indiretta dei titolari registrati e degli investitori che presentano informazioni incomplete o inesatte agli intermediari finanziari certificati. La presente direttiva non stabilisce le norme in materia di responsabilità per quanto riguarda il sistema di rimborso normale.

(27)

Al fine di garantire l’efficacia delle norme applicabili, gli Stati membri dovrebbero stabilire le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(28)

Il corretto recepimento della presente direttiva in ciascuno Stato membro interessato è fondamentale per la promozione dell’Unione dei mercati dei capitali nel suo complesso e per la protezione del gettito fiscale degli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero pertanto comunicare periodicamente alla Commissione informazioni statistiche sull’attuazione e sull’applicazione nel loro territorio delle misure nazionali adottate a norma della presente direttiva. La Commissione dovrebbe preparare una valutazione sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri e di altri dati disponibili per valutare l’efficacia delle norme applicabili. In tale contesto la Commissione dovrebbe valutare la necessità di aggiornare le norme introdotte dalla presente direttiva.

(29)

Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione della presente direttiva, in particolare per il certificato digitale di residenza fiscale, il portale, la comunicazione degli intermediari finanziari, la dichiarazione del titolare registrato e la richiesta di esenzione a norma della presente direttiva, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per adottare formulari standard con un numero limitato di componenti, compreso il regime linguistico. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(30)

Il trattamento dei dati personali nel quadro della presente direttiva dovrebbe conformarsi al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Le operazioni di trattamento dei dati previste dalla presente direttiva hanno lo scopo di servire l’interesse pubblico generale, ossia le questioni fiscali e gli scopi ulteriori di lotta contro la frode, l’elusione e l’evasione fiscali, la salvaguardia del gettito fiscale e la promozione di una tassazione equa, che rafforzano le opportunità di inclusione sociale, politica ed economica negli Stati membri. Pertanto, ai fini della corretta applicazione della presente direttiva e al fine di salvaguardare tali obiettivi di interesse pubblico generale, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di limitare l’ambito di applicazione di taluni diritti dell’interessato di cui al regolamento (UE) 2016/679. Tuttavia, tali limitazioni non dovrebbero andare oltre quanto strettamente necessario per conseguire i suddetti obiettivi. In relazione alle informazioni supplementari che potrebbero essere richieste a norma della presente direttiva per dimostrare la residenza a fini fiscali del contribuente, la raccolta di tali informazioni relative a una persona fisica dovrebbe essere intesa come limitata all’identificazione della persona fisica.

(31)

Poiché l’obiettivo della presente direttiva non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della natura transfrontaliera delle operazioni interessate e della necessità di ridurre i costi di conformità nel mercato interno nel suo complesso, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(32)

Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere l’8 agosto 2023,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce norme in materia di:

a)

rilascio di un certificato digitale di residenza fiscale da parte degli Stati membri; e

b)

la procedura di esenzione da qualsiasi ritenuta alla fonte in eccesso che può essere prelevata da uno Stato membro sui dividendi derivanti da azioni negoziate e, se applicabile, sugli interessi derivanti da obbligazioni negoziate, versati a titolari registrati che sono residenti a fini fiscali al di fuori di tale Stato membro.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   I capi I e IV si applicano a tutti gli Stati membri. Il capo II si applica a tutti gli Stati membri con riguardo a tutte le persone fisiche e a tutte le entità residenti a fini fiscali nella loro giurisdizione.

2.   Il capo III diventa applicabile a tutti gli Stati membri che concedono l’esenzione dalla ritenuta alla fonte in eccesso sui dividendi versati per azioni negoziate emesse da un’entità che è residente a fini fiscali nella rispettiva giurisdizione, qualora:

a)

tali Stati membri non dispongano di un sistema completo di esenzione dalla ritenuta alla fonte applicabile a tale ritenuta alla fonte in eccesso; o

b)

il rispettivo rapporto relativo alla capitalizzazione di mercato, come indicato nelle quattro ultime pubblicazioni dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati («ESMA») disponibili al 31 dicembre 2028, sia pari o superiore all’1,5 % per ciascuno dei quattro anni consecutivi.

3.   Uno Stato membro che dispone di un sistema completo di esenzione dalla ritenuta alla fonte applicabile alla ritenuta alla fonte in eccesso sui dividendi versati per azioni negoziate emesse da un residente nella rispettiva giurisdizione può decidere di applicare il capo III se il rispettivo rapporto relativo alla capitalizzazione di mercato, come indicato nelle quattro ultime pubblicazioni dell’ESMA disponibili al 31 dicembre 2028, è inferiore all’1,5 % per almeno uno dei quattro anni consecutivi.

4.   Uno Stato membro applica il capo III entro cinque anni dalla quarta pubblicazione consecutiva dei dati da parte dell’ESMA che indica che il rapporto relativo alla capitalizzazione di mercato di tale Stato membro è pari o superiore all’1,5 % durante ciascuno dei quattro anni consecutivi.

5.   Uno Stato membro che concede l’esenzione dalla ritenuta alla fonte in eccesso sugli interessi versati per obbligazioni negoziate emesse da un residente nella rispettiva giurisdizione può applicare il capo III.

6.   Una volta che diventa applicabile a uno Stato membro a norma del paragrafo 2 o 4 del presente articolo, il capo III rimane applicabile a tale Stato membro, indipendentemente dal fatto che le condizioni che hanno attivato la sua applicazione continuino a essere soddisfatte o meno.

Qualora uno Stato membro decida di applicare il capo III a norma del paragrafo 3 del presente articolo, tale scelta è irrevocabile.

Articolo 3

Definizioni

1.   Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

1)

«ritenuta alla fonte in eccesso», la differenza tra l’importo della ritenuta alla fonte prelevata da uno Stato membro sui pagamenti a titolari non residenti di dividendi o interessi su titoli applicando l’aliquota nazionale generale e l’importo inferiore della ritenuta alla fonte applicabile da tale Stato membro agli stessi dividendi o interessi conformemente a una convenzione sulla doppia imposizione o a norme nazionali specifiche, a seconda dei casi;

2)

«azioni negoziate», azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o negoziate in un sistema multilaterale di negoziazione;

3)

«obbligazioni negoziate», obbligazioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o negoziate in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione;

4)

«intermediario finanziario», uno qualsiasi dei seguenti che fa parte della catena di pagamento dei titoli tra l’entità che emette i titoli e il proprietario registrato che riceve i pagamenti su tali titoli:

a)

un depositario centrale di titoli quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (8);

b)

un ente creditizio quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013;

c)

un’impresa di investimento;

d)

una filiale di una qualsiasi entità di cui alle lettere a), b) o c); o

e)

una persona giuridica di un paese terzo autorizzata ai sensi di una normativa comparabile di un paese terzo di residenza a prestare servizi comparabili a quelli forniti da una qualsiasi entità di cui alle lettere a), b), o c) o da una filiale;

5)

«intermediario finanziario certificato», un intermediario finanziario iscritto in un registro nazionale di cui all’articolo 5;

6)

«entità», una persona giuridica o un dispositivo giuridico, ivi compresi una società di capitali, una società di persone, un trust o una fondazione;

7)

«organismo di investimento collettivo», un OICVM, un FIA UE o un fondo di investimento alternativo gestito da un gestore di fondi di investimento alternativi stabilito nell’Unione (GEFIA UE), o qualsiasi altro organismo di investimento collettivo che, sulla base delle norme nazionali dello Stato membro della fonte o sulla base di una convenzione sulla doppia imposizione, abbia diritto all’esenzione dalla ritenuta alla fonte in eccesso, o un organismo di investimento collettivo i cui investitori sottostanti abbiano diritto a tale esenzione che può essere richiesta per loro conto, con l’eccezione degli organismi di investimento collettivo che sono stabiliti, o il cui gestore o depositario è stabilito, in un paese terzo elencato nell’allegato I delle Conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali o nella tabella I dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione (9);

8)

«ente pensionistico aziendale o professionale», un ente pensionistico aziendale o professionale quale definito all’articolo 6, punto 1), della direttiva (UE) 2016/2341;

9)

«EUID», l’identificativo unico europeo di cui all’articolo 16 della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio (10);

10)

«numero di identificazione fiscale o TIN», l’identificativo unico a fini fiscali di un titolare registrato in uno Stato membro;

11)

«procedura di esenzione dalla ritenuta alla fonte», una procedura in base alla quale un titolare registrato che percepisce dividendi o interessi da titoli che possono essere soggetti a una ritenuta alla fonte in eccesso è esentato o riceve un rimborso per tale ritenuta alla fonte in eccesso;

12)

«autorità competente», l’autorità designata da uno Stato membro a norma dell’articolo 5 e comprendente qualsiasi persona autorizzata, conformemente alle norme nazionali, da tale autorità ad agire per suo conto ai fini della presente direttiva;

13)

«titolo», un’azione negoziata o un’obbligazione negoziata;

14)

«certificati di deposito», strumenti finanziari negoziabili sul mercato dei capitali di uno Stato membro o di un paese terzo e che rappresentano la proprietà dei titoli di un emittente all’interno dell’Unione pur essendo negoziati in una sede di negoziazione in uno Stato membro o in un paese terzo e negoziati indipendentemente dai titoli dell’emittente;

15)

«grande ente», un grande ente quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 146), del regolamento (UE) n. 575/2013;

16)

«gruppo», il gruppo come definito dall’articolo 2, punto 12, della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11);

17)

«agente incaricato dell’applicazione della ritenuta alla fonte», un’entità responsabile o che è stata autorizzata conformemente alle norme nazionali dello Stato membro della fonte a applicare la ritenuta alla fonte dal pagamento di dividendi o interessi su titoli e a trasferire tale ritenuta alla fonte all’autorità fiscale dello Stato membro della fonte;

18)

«data di registrazione» (record date), la data stabilita dall’emittente di un titolo, alla quale sono determinati l’identità del detentore di tale titolo e i diritti che ne derivano, in base alle posizioni consolidate consegnate nei libri dell’intermediario finanziario tramite scrittura contabile alla chiusura delle attività;

19)

«regolamento», il completamento di un’operazione su titoli, ove eseguita allo scopo di assolvere l’obbligazione delle parti dell’operazione mediante il trasferimento di contante o di titoli o di entrambi, quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 7), del regolamento (UE) n. 909/2014;

20)

«titolare registrato», qualsiasi persona fisica o entità autorizzata a percepire dividendi o interessi da titoli soggetti a ritenuta alla fonte in uno Stato membro in qualità di detentore dei titoli alla data di registrazione, fatti salvi gli adeguamenti alle operazioni in corso di regolamento che potrebbero essere effettuati conformemente alle norme nazionali dello Stato membro della fonte, e che non sia un intermediario finanziario che agisce per conto di terzi in relazione a tali dividendi o interessi;

21)

«conto di investimento», il conto o i conti forniti da intermediari finanziari a titolari registrati tramite i quali sono detenuti o registrati i loro titoli;

22)

«conto corrente», il conto o i conti sui quali sono versati i pagamenti connessi ai titoli detenuti o registrati nel conto di investimento;

23)

«data ex dividendo», la data a decorrere dalla quale le azioni sono negoziate prive dei diritti che ne derivano, incluso il diritto di partecipare e di votare in assemblea generale, se del caso;

24)

«data di pagamento», la data alla quale il pagamento dei dividendi di un’azione negoziata o degli interessi derivanti da obbligazioni negoziate è dovuto al titolare registrato;

25)

«accordo finanziario», qualsiasi accordo o serie di accordi, o qualsiasi obbligazione contrattuale in base a cui:

a)

una parte della proprietà dell’azione negoziata, sulla quale è versato un dividendo, è o potrebbe essere trasferita, in via permanente o temporanea, ad una parte collegata o indipendente; o

b)

il dividendo è interamente o parzialmente compensato, tra parti collegate o indipendenti, in contanti o in qualsiasi altra forma;

26)

«catena di pagamento dei titoli», la sequenza di intermediari finanziari che gestiscono il pagamento di dividendi o interessi su titoli tra l’emittente dei titoli e il titolare registrato al quale sono pagati dividendi o interessi derivanti da tali titoli, comprendente gli intermediari che sono imprese di investimento autorizzate ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (12) o che sono enti creditizi autorizzati ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (13), quando prestano uno o più servizi di investimento o svolgono attività di investimento, nonché le persone giuridiche di paesi terzi autorizzate ai sensi di norme comparabili di un paese terzo di residenza all’atto di prestare servizi di investimento o svolgere attività di investimento;

27)

«convenzione sulla doppia imposizione», un accordo o una convenzione applicata tra due o più giurisdizioni e che prevede l’eliminazione della doppia imposizione sul reddito e, se del caso, sul capitale;

28)

«Stato membro della fonte», lo Stato membro di residenza dell’emittente del titolo che paga dividendi o interessi;

29)

«sistema di rimborso rapido», un sistema in cui il pagamento di dividendi o interessi è effettuato tenendo conto dell’aliquota generale nazionale della ritenuta alla fonte ed è seguito da una richiesta di rimborso della ritenuta alla fonte in eccesso entro i termini di cui all’articolo 14;

30)

«sistema di esenzione dalla ritenuta alla fonte», un sistema in cui, al momento del pagamento di dividendi o interessi, si applica l’aliquota appropriata della ritenuta alla fonte, conformemente alle norme nazionali applicabili o agli accordi internazionali, come la pertinente convenzione sulla doppia imposizione;

31)

«sistema completo di esenzione dalla ritenuta alla fonte», un sistema di esenzione dalla ritenuta alla fonte applicato da uno Stato membro che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a)

fornisce accesso all’esenzione a qualsiasi persona fisica o entità che abbia diritto a un’esenzione in conformità delle norme nazionali dello Stato membro della fonte o di una convenzione sulla doppia imposizione, a seconda dei casi;

b)

concede un’esenzione a qualsiasi persona fisica o entità di cui alla lettera a) alla data di pagamento, salvo in caso di mancata comunicazione delle informazioni richieste dallo Stato membro per l’applicazione di tale esenzione;

c)

fatta eccezione per le circostanze di cui all’articolo 11, paragrafo 2, lo Stato membro non esclude richieste di esenzione;

d)

fatta eccezione per le circostanze di cui all’articolo 11, paragrafo 2, lo Stato membro non richiede informazioni supplementari, né impone obblighi supplementari diversi dalle informazioni e dagli obblighi previsti agli articoli 12, 13 e 15, a seconda dei casi, alla persona fisica o all’entità avente diritto all’esenzione o all’intermediario finanziario diverso dall’agente incaricato dell’applicazione della ritenuta alla fonte;

e)

lo Stato membro ha stabilito norme in materia di responsabilità per la perdita totale o parziale di entrate provenienti dalla ritenuta alla fonte subita dallo Stato membro a seguito dell’applicazione di tale sistema di esenzione dalla ritenuta alla fonte; e

f)

lo Stato membro ha stabilito norme relative a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali relative a tale sistema di esenzione dalla ritenuta alla fonte;

32)

«capitalizzazione di mercato», il valore totale delle azioni negoziate delle società le cui azioni ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, rappresentato in uno Stato membro quale pubblicato su base annuale dall’ESMA;

33)

«rapporto relativo alla capitalizzazione di mercato», rapporto espresso in percentuale, riferito a un determinato anno, tra la capitalizzazione di mercato di uno Stato membro al 31 dicembre e la capitalizzazione di mercato complessiva dell’Unione al 31 dicembre;

34)

«sistema di rimborso normale», un sistema in cui il pagamento di dividendi o interessi è effettuato tenendo conto dell’aliquota generale nazionale della ritenuta alla fonte ed è seguito da una richiesta di rimborso della ritenuta alla fonte in eccesso che non rientra nella procedura di cui all’articolo 14;

35)

«impresa di investimento», un’impresa di investimento quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/UE;

36)

«OICVM», un OICVM quale definito all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14);

37)

«FIA UE», un FIA UE quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, lettera k), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (15);

38)

«GEFIA UE», un GEFIA UE quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, lettera l), della direttiva 2011/61/UE.

2.   Ai fini del paragrafo 1, punti 2) e 3), del presente articolo, per «mercato regolamentato», «sistema multilaterale di negoziazione» e «sistema organizzato di negoziazione» si intende un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione e un sistema organizzato di negoziazione quali definiti rispettivamente all’articolo 4, paragrafo 1, punti 21, 22 e 23, della direttiva 2014/65/UE.

3.   Ai fini del paragrafo 1, punto 20), conformemente alle rispettive norme nazionali, gli Stati membri della fonte possono considerare il detentore dei certificati di deposito come titolare registrato, anziché come detentore di titoli sottostanti, come se il detentore dei certificati di deposito avesse investito direttamente in tali titoli.

CAPO II

Certificato digitale di residenza fiscale

Articolo 4

Certificato digitale di residenza fiscale (eTRC)

1.   Gli Stati membri prevedono un processo automatizzato per il rilascio di certificati digitali di residenza fiscale (eTRC) a persone fisiche o a entità ritenute residenti a fini fiscali nella loro giurisdizione.

2.   Fatto salvo il paragrafo 4, gli Stati membri rilasciano l’eTRC, sulla base delle informazioni di cui l’autorità di rilascio è a conoscenza alla data di rilascio, entro 14 giorni di calendario dalla presentazione della richiesta. L’eTRC è conforme ai requisiti tecnici di cui all’allegato I e contiene le seguenti informazioni:

a)

se il contribuente è una persona fisica, nome e cognome, data di nascita e numero di identificazione fiscale o, in sua assenza, qualsiasi equivalente funzionale utilizzato a fini fiscali;

b)

se il contribuente è un’entità, nome, numero di identificazione fiscale o, in sua assenza, qualsiasi equivalente funzionale utilizzato a fini fiscali e, se disponibile, l’identificativo unico europeo (EUID) o identificativo della persona giuridica (LEI) o qualsiasi numero di registrazione della persona giuridica valido per l’intero periodo considerato dall’eTRC;

c)

l’indirizzo del contribuente;

d)

la data di rilascio dell’eTRC;

e)

il periodo considerato;

f)

l’autorità fiscale che rilascia l’eTRC;

g)

una o più convenzioni sulla doppia imposizione in base alle quali il contribuente chiede di essere considerato residente a fini fiscali nello Stato membro di emissione, se del caso;

h)

eventuali informazioni supplementari necessarie per dimostrare la residenza fiscale del contribuente, nella misura in cui l’eTRC non deve essere utilizzato per l’esenzione dalla ritenuta alla fonte in eccesso all’interno dell’Unione.

3.   L’eTRC:

a)

copre un periodo non superiore all’ anno solare o all’ esercizio fiscaleper il quale è rilasciato, secondo quanto applicabile nello Stato membro di emissione; e

b)

è valido per certificare la residenza fiscale del periodo considerato, a meno che lo Stato membro che rilascia l’eTRC non disponga di elementi per dimostrare che la persona cui si riferisce l’eTRC non è residente a fini fiscali nella sua giurisdizione per tutto o parte di tale periodo e che tale Stato membro invalidi, in tutto o in parte, l’eTRC.

4.   Qualora siano necessari più di 14 giorni di calendario per verificare la residenza fiscale di uno specifico contribuente, lo Stato membro informa la persona fisica o l’entità che richiede l’eTRC del tempo supplementare necessario e dei motivi del ritardo.

5.   Gli Stati membri riconoscono l’eTRC rilasciato da un altro Stato membro come prova della residenza fiscale di un contribuente in tale altro Stato membro conformemente al paragrafo 3, fatta salva la possibilità per gli Stati membri di dimostrare che tale contribuente è residente a fini fiscali nella loro giurisdizione.

6.   Lo Stato membro adotta misure adeguate al fine di imporre a una persona fisica o entità considerata residente a fini fiscali nella sua giurisdizione di informare l’autorità fiscale che emette l’eTRC in merito a qualsiasi modifica che potrebbe incidere sulla validità o sul contenuto dell’eTRC.

7.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per imporre che sia fornito un’eTRC, qualora sia richiesta una prova della residenza fiscale per una persona fisica o un’entità considerata residente a fini fiscali in uno Stato membro per richiedere un’esenzione dalla ritenuta alla fonte o un rimborso rapido allo scopo di ottenere l’esenzione dalla ritenuta alla fonte in eccesso sui dividendi versati per azioni negoziate, o sugli interessi versati per obbligazioni negoziate, se del caso, emesse da un residente nella rispettiva giurisdizione.

8.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono formulari elettronici standard per il rilascio dell’eTRC, compreso il regime linguistico, e protocolli tecnici, comprese le norme di sicurezza. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 21.

CAPO III

Procedura di esenzione dalla ritenuta alla fonte

Sezione 1

Intermediari finanziari certificati

Articolo 5

Registro nazionale degli intermediari finanziari certificati

1.   Gli Stati membri di cui all’articolo 2, paragrafi 2 e 4, istituiscono un registro nazionale degli intermediari finanziari certificati.

2.   Gli Stati membri di cui all’articolo 2, paragrafi 3 e 5, che scelgono di applicare il capo III istituiscono un registro nazionale degli intermediari finanziari certificati.

3.   Lo Stato membro che istituisce un registro nazionale a norma del paragrafo 1 o 2 designa un’autorità competente responsabile della tenuta e dell’aggiornamento di tale registro nazionale.

4.   Il registro nazionale contiene le seguenti informazioni sugli intermediari finanziari certificati:

a)

il nome dell’intermediario finanziario certificato;

b)

la data di registrazione dell’intermediario finanziario certificato;

c)

i dati di contatto e qualsiasi sito web esistente dell’intermediario finanziario certificato;

d)

l’EUID o, se l’intermediario finanziario certificato non dispone dell’EUID, l’identificativo della persona giuridica (LEI) o qualsiasi numero di registrazione della persona giuridica rilasciato dal suo paese di residenza.

5.   Ai fini del presente articolo e degli articoli da 10 a 15, gli Stati membri consentono a un intermediario finanziario certificato di assumersi gli obblighi e le responsabilità di cui agli articoli da 10 a 15 per quanto riguarda la posizione di un intermediario finanziario che fa parte della catena di pagamento dei titoli e che non è un intermediario finanziario certificato se così è stato convenuto dall’intermediario finanziario e dall’intermediario finanziario certificato.

6.   I registri nazionali sono resi accessibili al pubblico sul portale europeo degli intermediari finanziari certificati di cui all’articolo 6 («portale»), tramite un sito web della Commissione, e sono aggiornati almeno una volta al mese.

7.   Gli Stati membri rimangono responsabili di tutte le decisioni relative all’iscrizione o al rifiuto dell’iscrizione di un intermediario finanziario o relative alla cancellazione dell’iscrizione di un intermediario finanziario nei rispettivi registri nazionali, nonché delle misure imposte agli intermediari finanziari certificati.

8.   I diritti e gli obblighi derivanti dalle decisioni di cui al paragrafo 7 sono applicabili dalla notifica effettuata dallo Stato membro corrispondente all’intermediario finanziario in questione.

9.   In nessun caso la Commissione è ritenuta responsabile del contenuto del portale o del mancato scambio di informazioni tra Stati membri in merito all’iscrizione o al rifiuto dell’iscrizione di un intermediario finanziario, o alla cancellazione dell’iscrizione di un intermediario finanziario nei loro registri nazionali nonché a qualsiasi misura imposta dagli Stati membri agli intermediari finanziari.

Articolo 6

Sviluppo e gestione del portale europeo degli intermediari finanziari certificati

1.   La Commissione sviluppa e gestisce il portale europeo degli intermediari finanziari certificati («portale») con i propri mezzi o tramite terzi.

2.   Qualora decida di sviluppare o gestire il portale ricorrendo a terzi, la Commissione sceglie i terzi e applica l’accordo concluso con i terzi in questione conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (16).

3.   Il portale funge da punto di accesso elettronico che permette agli intermediari finanziari di richiedere di iscriversi nei registri nazionali degli Stati membri. Il portale consente lo scambio di informazioni tra gli Stati membri in merito all’iscrizione o al rifiuto dell’iscrizione di un intermediario finanziario, e alla cancellazione dell’iscrizione di un intermediario finanziario nel registro nazionale e alle misure imposte agli intermediari finanziari.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 della presente direttiva siano fornite al portale e i loro registri nazionali siano interoperabili all’interno del portale.

5.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le specifiche tecniche per la gestione del portale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 21.

Articolo 7

Obbligo di registrazione come intermediario finanziario certificato

1.   Lo Stato membro che tiene un registro nazionale a norma dell’articolo 5 impone a tutti i grandi enti che gestiscono i pagamenti di dividendi e, se del caso, di interessi su titoli emessi da un residente nella loro giurisdizione nonché ai depositari centrali di titoli di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 4), che sono gli agenti incaricati dell’applicazione della ritenuta alla fonte per tali pagamenti, di iscriversi nel registro nazionale.

2.   Lo Stato membro che tiene un registro nazionale a norma dell’articolo 5 consente, su richiesta, l’iscrizione in tale registro nazionale di qualsiasi intermediario finanziario che soddisfi i requisiti di cui all’articolo 8.

Articolo 8

Procedura di registrazione

1.   Gli Stati membri provvedono affinché, quando un intermediario finanziario presenta una richiesta di registrazione nel proprio registro nazionale, tale richiesta sia approvata entro tre mesi dalla data di presentazione, a condizione che l’intermediario finanziario fornisca la prova di soddisfare tutti i requisiti seguenti:

a)

residenza a fini fiscali in uno Stato membro o in una giurisdizione di un paese terzo non incluso nell’allegato I delle Conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali né nella tabella I dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675;

b)

se l’intermediario finanziario richiedente è un ente creditizio, un’impresa di investimento o un depositario centrale di titoli, un’autorizzazione dell’autorità competente pertinente nella giurisdizione di residenza a fini fiscali a svolgere attività di custodia; o, se l’intermediario finanziario richiedente è un depositario centrale di titoli, un’autorizzazione dell’autorità competente pertinente nella giurisdizione di residenza a fini fiscali a svolgere tali attività; se l’intermediario finanziario richiedente, residente a fini fiscali in una giurisdizione di un paese terzo, ha ottenuto tale autorizzazione ai sensi di norme nazionali che non sono ritenute comparabili alla direttiva 2013/36/UE o alla direttiva 2014/65/UE, a seconda dei casi, da uno Stato membro, tale Stato membro può considerare tale requisito non soddisfatto;

c)

una dichiarazione di conformità alle disposizioni della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (17) o a norme comparabili di una giurisdizione di un paese terzo non incluso nell’allegato I delle Conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali o nella tabella I dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675.

2.   Lo Stato membro autorizza un intermediario finanziario certificato ad agire per conto di un altro intermediario finanziario facente parte dello stesso gruppo e ad assumersi l’obbligo di cui all’articolo 7 e gli obblighi e le responsabilità di cui agli articoli da 10 a 15.

3.   Se l’intermediario finanziario richiedente è residente a fini fiscali in una giurisdizione di un paese terzo in cui né la direttiva 2010/24/UE né una convenzione che fornisce assistenza nella riscossione delle imposte si applica al recupero totale o parziale della perdita di entrate da ritenuta alla fonte a norma dell’articolo 18, lo Stato membro a cui è stata presentata la richiesta può esigere garanzie sufficienti e proporzionate per assicurare il recupero di tale perdita in relazione alla richiesta di esenzione.

4.   Uno Stato membro può rigettare la richiesta di registrazione se:

a)

l’intermediario finanziario interessato ha commesso uno o più reati o violazioni ai sensi delle norme nazionali di uno Stato membro o di un’altra giurisdizione e tali reati o violazioni hanno comportato una perdita di entrate da ritenuta alla fonte; o

b)

un’indagine viene avviata da uno Stato membro o da un’altra giurisdizione riguardo a potenziali frodi fiscali o abusi fiscali che potrebbero comportare una perdita di entrate da ritenuta alla fonte in relazione all’intermediario finanziario in questione.

Ai fini della lettera a), lo Stato membro della fonte tiene conto di tali reati o violazioni solo nella misura in cui tale Stato membro ne sia venuto a conoscenza non più di dieci anni prima della presentazione della richiesta di registrazione.

5.   Gli intermediari finanziari notificano senza indebito ritardo all’autorità competente dello Stato membro qualsiasi modifica delle informazioni fornite ai sensi del paragrafo 1, lettere da a) a c).

6.   Qualora la richiesta di registrazione sia rigettata a norma del paragrafo 4, lo Stato membro garantisce che l’intermediario finanziario sia autorizzato a presentare un’altra richiesta di registrazione, se lo Stato membro ha stabilito che è stato posto rimedio alle circostanze che avevano causato il rigetto della richiesta.

Articolo 9

Cancellazione dal registro nazionale

1.   Uno Stato membro cancella dal registro nazionale qualsiasi intermediario finanziario certificato che si sia iscritto a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, quando l’intermediario finanziario certificato:

a)

chiede tale cancellazione; o

b)

non soddisfa più i requisiti di cui all’articolo 8.

2.   Uno Stato membro può cancellare dal registro nazionale qualsiasi intermediario finanziario certificato che si sia iscritto a norma dell’articolo 7, paragrafo 2:

a)

se è stato accertato che l’intermediario finanziario certificato non ha ottemperato agli obblighi a suo carico ai sensi della presente direttiva o della direttiva (UE) 2015/849 o di norme comparabili di un paese terzo di residenza a fini fiscali; o

b)

se è stato accertato che l’intermediario finanziario certificato ha commesso uno o più reati o violazioni ai sensi delle norme nazionali di uno Stato membro o di un’altra giurisdizione e tali reati o violazioni hanno comportato una perdita di entrate da ritenuta alla fonte; o

c)

se un’indagine viene avviata da uno Stato membro o da un’altra giurisdizione riguardo a potenziali frodi fiscali o abusi fiscali che potrebbero comportare una perdita di entrate da ritenuta alla fonte in relazione all’intermediario finanziario in questione.

Ai fini della lettera b), lo Stato membro della fonte tiene conto di tali reati o violazioni solo nella misura in cui ne sia venuto a conoscenza non più di dieci anni prima della cancellazione dell’iscrizione dell’intermediario finanziario.

3.   Uno Stato membro può vietare a qualsiasi intermediario finanziario certificato iscritto a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, di chiedere l’esenzione a norma della presente direttiva:

a)

qualora sia stato accertato che l’intermediario finanziario certificato non ha ottemperato agli obblighi a suo carico ai sensi della presente direttiva o della direttiva (UE) 2015/849 o delle norme comparabili di un paese terzo di residenza a fini fiscali; o

b)

qualora sia stato accertato che l’intermediario finanziario certificato ha commesso uno o più reati o violazioni ai sensi delle norme nazionali di uno Stato membro o di un’altra giurisdizione e tali reati o violazioni hanno comportato una perdita di entrate da ritenuta alla fonte; o

c)

qualora un’indagine venga avviata da uno Stato membro o da un’altra giurisdizione, in relazione all’intermediario finanziario certificato, riguardo a potenziali frodi fiscali o abusi fiscali che potrebbero comportare una perdita di entrate da ritenuta alla fonte.

Ai fini della lettera b), lo Stato membro della fonte tiene conto di tali reati o violazioni solo nella misura in cui ne sia venuto a conoscenza non più di dieci anni prima del divieto di chiedere l’esenzione.

Qualora uno Stato membro faccia divieto a un intermediario finanziario certificato ai sensi del presente paragrafo, lo stesso Stato membro aggiorna di conseguenza senza indugio le informazioni contenute nel registro nazionale

4.   Qualora uno Stato membro cancelli un intermediario finanziario dal registro nazionale a norma del paragrafo 1 o 2, o qualora vieti a un intermediario finanziario certificato di chiedere l’esenzione a norma del paragrafo 3, lo Stato membro garantisce che l’intermediario finanziario sia nuovamente registrato o sia autorizzato a presentare un’altra richiesta di esenzione, se lo Stato membro ha stabilito che è stato posto rimedio alle circostanze che avevano causato la cancellazione o il divieto.

Sezione 2

Comunicazione

Articolo 10

Obbligo di comunicazione

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per imporre agli intermediari finanziari certificati iscritti nel registro nazionale l’obbligo di comunicare all’autorità competente le informazioni di cui alle sezioni da A a E dell’allegato II entro il secondo mese successivo a quello della data del pagamento. Se un’istruzione di regolamento per qualsiasi parte di un’operazione risulta pendente, gli intermediari finanziari certificati indicano la parte per la quale il regolamento è pendente.

2.   Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono imporre agli intermediari finanziari certificati nel registro nazionale l’obbligo di comunicare all’autorità competente le informazioni di cui alla sezione F e, se del caso, della sezione G dell’allegato II entro il secondo mese successivo a quello della data del pagamento.

3.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per imporre che un intermediario finanziario certificato di cui all’articolo 5, paragrafo 5, comunichi all’autorità competente le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e, a seconda dei casi, al paragrafo 2 del presente articolo in relazione a una parte della catena di pagamento dei titoli per la quale l’intermediario finanziario che gestisce il pagamento non è un intermediario finanziario certificato.

4.   Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono adottare le misure necessarie per imporre che solo l’agente incaricato dell’applicazione della ritenuta alla fonte o un intermediario finanziario certificato nella pertinente catena di pagamento dei titoli, nominato dall’autorità competente o designato ai sensi delle norme nazionali, comunichi le informazioni di cui a tali paragrafi all’autorità competente. Gli intermediari finanziari certificati forniscono dette informazioni lungo la catena di pagamento dei titoli in ordine sequenziale e in relazione alla posizione di tali intermediari finanziari certificati nella catena di pagamento dei titoli di cui fanno parte, in modo che giungano infine all’agente incaricato dell’applicazione della ritenuta alla fonte o all’intermediario finanziario certificato in questione.

5.   Gli Stati membri di cui all’articolo 2, paragrafo 5, che scelgono di applicare il capo III e che tengono un registro nazionale istituito a norma dell’articolo 5 non impongono la comunicazione delle informazioni di cui alla sezione E dell’allegato II.

6.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono formulari elettronici standard, compreso il regime linguistico, e i requisiti relativi ai canali di informazione per la comunicazione delle informazioni di cui all’allegato II. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 21.

7.   Gli Stati membri impongono agli intermediari finanziari certificati iscritti nel registro nazionale di conservare la documentazione a sostegno delle informazioni comunicate per dieci anni e di fornire l’accesso a qualsiasi altra informazione necessaria per la corretta applicazione delle norme in materia di ritenuta alla fonte e impongono agli intermediari finanziari certificati di cancellare o rendere anonimi i dati personali inclusi in tale documentazione non appena l’audit sia stato completato e al più tardi dieci anni dopo la comunicazione.

Sezione 3

Sistemi di esenzione

Articolo 11

Richiesta di esenzione dalla ritenuta alla fonte o di rimborso rapido

1.   Gli Stati membri della fonte impongono a un intermediario finanziario certificato che gestisce il conto di investimento di un titolare registrato il quale percepisce dividendi distribuiti o interessi versati da un residente nello Stato membro della fonte di chiedere l’esenzione a norma dell’articolo 13 o 14, a seconda dei casi, per conto di tale titolare registrato, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

il titolare registrato ha autorizzato l’intermediario finanziario certificato a chiedere l’esenzione per suo conto; e

b)

l’intermediario finanziario certificato ha verificato e accertato l’ammissibilità del titolare registrato all’esenzione a norma dell’articolo 12 o 15, a seconda dei casi.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono escludere, del tutto o in parte, richieste di esenzione nell’ambito dei sistemi di cui agli articoli 13 e 14, se si verifica una delle circostanze seguenti:

a)

il dividendo è stato pagato su un’azione negoziata che il titolare registrato ha acquisito nell’ambito di un’operazione effettuata entro i cinque giorni precedenti la data ex dividendo;

b)

il pagamento del dividendo sul titolo sottostante per il quale è richiesta l’esenzione è collegato a un accordo finanziario che non è stato regolato, è scaduto o è stato altrimenti risolto prima della data ex dividendo;

c)

almeno uno degli intermediari finanziari della catena di pagamento dei titoli non è un intermediario finanziario certificato e nessun intermediario finanziario certificato ha assunto la posizione di tale intermediario finanziario ai fini dell’articolo 10 a norma dell’articolo 5, paragrafo 5.

d)

è chiesta l’esenzione dalla ritenuta alla fonte;

e)

è chiesta un’aliquota ridotta della ritenuta alla fonte non derivante da convenzioni sulla doppia imposizione;

f)

il pagamento del dividendo supera un importo lordo pari ad almeno 100 000 EUR, per titolare registrato e per data di pagamento.

Ai fini del primo comma, lettera f), del presente paragrafo, l’importo del pagamento del dividendo è determinato dall’importo lordo del dividendo per investitore che detiene partecipazioni in un organismo di investimento collettivo, se tale investitore sottostante ha diritto all’esenzione a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, lettera a) o b), a seconda dei casi.

3.   Il paragrafo 2, lettera f), non si applica se uno dei seguenti aventi diritto all’esenzione dalla ritenuta alla fonte in eccesso è:

a)

un schema pensionistico obbligatorio di uno Stato membro o un ente pensionistico aziendale o professionale registrato o autorizzato in uno Stato membro a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/2341; o

b)

un organismo di investimento collettivo, ossia un OICVM stabilito a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2009/65/CE, un FIA UE o un GEFIA UE.

4.   Il paragrafo 2 si applica a qualsiasi accordo che preveda il frazionamento del pagamento del dividendo o qualsiasi organismo di investimento collettivo diverso da quello di cui al paragrafo 3, lettera b), che sia stato stabilito al solo scopo di mantenere il pagamento del dividendo al di sotto dell’importo di cui al paragrafo 2, lettera f).

5.   In deroga al paragrafo 1, se un intermediario finanziario che gestisce il conto di investimento di un titolare registrato non è un intermediario finanziario certificato, gli Stati membri consentono a un intermediario finanziario certificato di chiedere l’esenzione a norma dell’articolo 13 o 14, a seconda dei casi, fatti salvi l’articolo 5, paragrafo 5, e l’articolo 10.

6.   I sistemi di esenzione di cui all’articolo 13 o 14, a seconda dei casi, non riducono i poteri di controllo degli Stati membri ai sensi delle rispettive norme nazionali in relazione ai redditi imponibili cui è stata applicata tale esenzione e non pregiudicano i diritti di imposizione degli Stati membri.

7.   Qualora, prima dell’entrata in vigore della presente direttiva, uno Stato membro disponga di un sistema di esenzione dalla ritenuta alla fonte o di un sistema di rimborso rapido, o di una combinazione di tali sistemi, e tale Stato membro applichi il capo III a norma dell’articolo 2, tale Stato membro provvede affinché tale sistema rispetti il capo III per qualsiasi richiesta di esenzione disciplinata dalla presente direttiva, ossia l’esenzione relativa ai dividendi derivanti da azioni negoziate e, se lo Stato membro decide di includere gli interessi derivanti da obbligazioni negoziate versati a non residenti, anche a tali interessi. Gli Stati membri possono inoltre mantenere e applicare un sistema nazionale di esenzione dalla ritenuta alla fonte esistente nei casi di cui al paragrafo 2, lettera e), del presente articolo in cui le verifiche siano effettuate per:

a)

garantire la parità di trattamento tra situazioni nazionali e transfrontaliere ai fini della conformità al titolo IV, capi 2 e 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea; o

b)

applicare le aliquote ridotte della ritenuta alla fonte conformemente alle direttive 2003/49/CE (18) o 2011/96/UE (19) del Consiglio.

Articolo 12

Adeguata verifica in materia fiscale in merito all’ammissibilità del titolare registrato

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per imporre che un intermediario finanziario certificato che chiede l’esenzione per conto di un titolare registrato a norma dell’articolo 13 o 14, a seconda dei casi, ottenga una dichiarazione da tale titolare registrato attestante che quest’ultimo:

a)

ha diritto all’esenzione dalla ritenuta alla fonte in relazione ai dividendi o agli interessi conformemente alle norme nazionali dello Stato membro della fonte o a una convenzione sulla doppia imposizione, se del caso, inclusa la base giuridica e l’aliquota della ritenuta alla fonte applicabile; e

b)

se richiesto dallo Stato membro della fonte, è il beneficiario effettivo dei dividendi o degli interessi conformemente alle norme nazionali dello Stato membro della fonte o a una convenzione sulla doppia imposizione, se del caso; e

c)

è o non è coinvolto in un accordo finanziario collegato all’azione sottostante negoziata che non è stato regolato, è scaduto o è stato altrimenti risolto prima della data ex dividendo; e

d)

si impegna a informare senza indebito ritardo l’intermediario finanziario certificato di qualsiasi cambiamento della sua situazione.

2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per imporre che gli intermediari finanziari certificati che chiedono l’esenzione per conto di un titolare registrato a norma dell’articolo 13 e 14, a seconda dei casi, verifichino, sulla base delle informazioni di cui dispongono tali intermediari finanziari certificati:

a)

l’eTRC del titolare registrato o una prova della residenza fiscale in un paese terzo ritenuta adeguata dallo Stato membro della fonte;

b)

in deroga alla lettera a), la documentazione ritenuta adeguata dallo Stato membro della fonte, nei casi in cui un titolare registrato sia un’entità per la quale non può essere rilasciato un eTRC o che non può ottenere una prova della residenza fiscale in un paese terzo perché non è presa in considerazione a fini fiscali e il suo reddito o parte di esso è tassato a livello delle persone che hanno un interesse in tale entità, ma ha diritto all’esenzione dalla ritenuta alla fonte in relazione ai dividendi o agli interessi conformemente alle norme nazionali dello Stato membro della fonte o, se del caso, a una convenzione sulla doppia imposizione;

c)

la dichiarazione del titolare registrato di cui al paragrafo 1 del presente articolo e la residenza fiscale in base alle informazioni che l’intermediario finanziario certificato ha ottenuto o ha l’obbligo di ottenere, comprese le informazioni raccolte per altri fini fiscali o sulla base degli obblighi antiriciclaggio, a cui l’intermediario finanziario certificato è soggetto a norma della direttiva (UE) 2015/849, o informazioni comparabili richieste nei paesi terzi;

d)

il diritto del titolare registrato di beneficiare di una specifica aliquota ridotta della ritenuta alla fonte in conformità delle norme nazionali dello Stato membro della fonte o di una convenzione sulla doppia imposizione tra lo Stato membro della fonte e la giurisdizione in cui il titolare registrato è residente a fini fiscali;

e)

in caso di pagamento di dividendi, l’eventuale esistenza di accordi finanziari che non sono stati regolati, sono scaduti o sono stati altrimenti risolti alla data ex dividendo;

f)

in caso di pagamento di dividendi, se l’azione sottostante sia stata acquisita dal titolare registrato nell’ambito di un’operazione effettuata entro i cinque giorni precedenti la data ex dividendo.

Ai fini del primo comma, lettera a), del presente paragrafo, lo Stato membro della fonte considera un certificato di residenza fiscale come prova adeguata della residenza fiscale in un paese terzo se il contenuto del certificato equivale a quello di cui all’articolo 4, paragrafo 2, e se il certificato soddisfa i requisiti tecnici di cui al punto 1 dell’allegato I.

3.   Gli Stati membri possono consentire a un intermediario finanziario certificato di ottenere la dichiarazione di cui al paragrafo 1 e di effettuare le verifiche di cui al paragrafo 2, lettere da a) a d), su base annuale, a meno che l’intermediario finanziario certificato non sappia o debba sapere che le circostanze sono cambiate o che la dichiarazione o le informazioni da verificare sono inesatte o inattendibili.

4.   Nel caso di cui all’articolo 5, paragrafo 5, gli Stati membri consentono all’intermediario finanziario certificato di basarsi sulla documentazione raccolta e sulle informazioni verificate dall’intermediario finanziario che gestisce il conto di investimento di un titolare registrato a norma del presente articolo, fatto salvo il fatto che tali obblighi restano di responsabilità dell’intermediario finanziario certificato.

5.   Gli Stati membri impongono agli intermediari finanziari certificati che chiedono l’esenzione a norma dell’articolo 13 o 14, a seconda dei casi, di conservare tutta la documentazione giustificativa e di fornire l’accesso conformemente all’articolo 10, paragrafo 7.

6.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono modelli standard di formulari elettronici per la dichiarazione di cui al presente articolo, compreso il regime linguistico. Tali modelli comprendono le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), c) e d) del presente articolo, e consentono agli Stati membri di richiedere specifiche informazioni supplementari. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 21.

Articolo 13

Sistema di esenzione dalla ritenuta alla fonte

Gli Stati membri possono istituire un sistema volto a consentire agli intermediari finanziari certificati che gestiscono il conto di investimento di un titolare registrato di chiedere l’esenzione dalla ritenuta alla fonte per conto del titolare registrato conformemente all’articolo 11 fornendo le informazioni seguenti all’agente incaricato dell’applicazione della ritenuta alla fonte:

a)

la residenza fiscale del titolare registrato o le informazioni contenute nella documentazione di cui all’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), se del caso; e

b)

l’aliquota della ritenuta alla fonte applicabile al pagamento in conformità di norme nazionali o di una convenzione sulla doppia imposizione, se del caso.

Articolo 14

Sistema di rimborso rapido

1.   Gli Stati membri possono istituire un sistema volto a consentire agli intermediari finanziari certificati che gestiscono il conto di investimento di un titolare registrato di chiedere un rimborso rapido della ritenuta alla fonte in eccesso, per conto del titolare registrato, a norma dell’articolo 11, se le informazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo sono fornite entro il secondo mese successivo a quello della data del pagamento dei dividendi o degli interessi.

2.   Fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, gli Stati membri trattano una richiesta di rimborso presentata a norma del paragrafo 1 del presente articolo entro 60 giorni di calendario dalla fine del periodo in cui è possibile richiedere il rimborso rapido. Gli Stati membri applicano interessi, a norma dell’articolo 16, all’importo di tale rimborso per ogni giorno di ritardo successivo al sessantesimo giorno.

3.   Un intermediario finanziario certificato che chiede un rimborso rapido fornisce allo Stato membro pertinente le informazioni seguenti:

a)

l’identificazione del titolare registrato di cui all’allegato II, sezione B;

b)

l’identificazione del pagamento di dividendi o interessi di cui all’allegato II, sezioni D e G, se del caso;

c)

la base dell’aliquota della ritenuta alla fonte applicabile e l’importo totale della ritenuta in eccesso da rimborsare;

d)

la residenza fiscale del titolare registrato, compreso il codice di verifica eTRC, se del caso, o le informazioni contenute nella documentazione di cui all’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), se del caso;

e)

la dichiarazione del titolare registrato in conformità dell’articolo 12.

4.   Gli Stati membri possono rigettare una richiesta di rimborso presentata a norma del presente articolo nei seguenti casi:

a)

i requisiti di cui ai paragrafi 1 o 3 del presente articolo o all’articolo 11 o 12 non sono soddisfatti;

b)

le informazioni necessarie per ricostruire la pertinente catena di pagamento dei titoli di cui all’allegato II non sono state fornite in modo completo e corretto alla fine del periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo;

c)

lo Stato membro, sulla base di criteri di valutazione del rischio, avvia una procedura di verifica o audit fiscale conformemente alle proprie norme nazionali in relazione alla richiesta di rimborso.

5.   Il rigetto di una richiesta di rimborso a norma del paragrafo 4 non osta all’applicazione di interessi di mora ai sensi del paragrafo 2 nel caso in cui il rimborso sia infine concesso e non sussistano le circostanze di cui al paragrafo 4, lettera a) o b).

6.   Il rigetto di cui al paragrafo 4, lettere a) e b), è comunicato all’intermediario finanziario certificato richiedente e non preclude una richiesta di rimborso nell’ambito del sistema di rimborso normale istituito ai sensi delle norme nazionali.

7.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono formulari elettronici standard, compreso il regime linguistico, e i requisiti relativi ai canali di informazione per la presentazione delle richieste di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 21.

Articolo 15

Disposizioni speciali per gli investimenti indiretti

1.   Gli Stati membri consentono a un intermediario finanziario certificato che gestisce il conto di investimento di un titolare registrato che percepisce dividendi o interessi di chiedere l’esenzione a norma dell’articolo 13 o 14, a seconda dei casi, per conto di tale titolare registrato, purché i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo risultino soddisfatti.

2.   Ai fini del paragrafo 1, il titolare registrato è:

a)

un organismo di investimento collettivo che detiene titoli per conto di investitori aventi diritto all’esenzione dalla ritenuta alla fonte in relazione ai dividendi o agli interessi conformemente alle norme nazionali dello Stato membro della fonte o a una convenzione sulla doppia imposizione, se del caso; o

b)

una persona giuridica designata ai sensi del regolamento del fondo, dell’atto costitutivo o del prospetto di un organismo di investimento collettivo che detiene i titoli nel conto di investimento che danno origine ai dividendi o agli interessi, e che tiene registrazioni interne che consentono l’assegnazione individuale di tali titoli a tale organismo di investimento collettivo o agli investitori in tale organismo di investimento collettivo, a seconda dei casi, qualora l’organismo di investimento collettivo o gli investitori nell’organismo di investimento collettivo abbiano diritto all’esenzione dalla ritenuta alla fonte in relazione a tali dividendi o interessi conformemente alle norme nazionali dello Stato membro della fonte o a una convenzione sulla doppia imposizione, se del caso.

3.   Ai fini del paragrafo 1, l’intermediario finanziario certificato che richiede l’esenzione ottiene una dichiarazione:

a)

da ciascun organismo di investimento collettivo avente diritto all’esenzione dalla ritenuta alla fonte o da ciascun investitore nell’organismo di investimento collettivo avente diritto a tale esenzione, a seconda dei casi, i cui titoli sono detenuti dal titolare registrato, attestante:

i)

che ha diritto all’esenzione dalla ritenuta alla fonte in relazione ai dividendi o agli interessi conformemente alle norme nazionali dello Stato membro della fonte o a una convenzione sulla doppia imposizione, se del caso, inclusa la base giuridica e l’aliquota della ritenuta alla fonte applicabile; e

ii)

se richiesto dallo Stato membro della fonte, che è il beneficiario effettivo in relazione ai dividendi o agli interessi conformemente alle norme nazionali dello Stato membro della fonte o a una convenzione sulla doppia imposizione, se del caso; e

iii)

che ha autorizzato la richiesta di esenzione per suo conto a norma del presente articolo; e

iv)

che, qualora l’esenzione sia concessa, rinuncia al diritto di chiedere autonomamente l’esenzione allo Stato membro della fonte a norma della presente direttiva o dei sistemi previsti dalle norme nazionali degli Stati membri;

b)

dal titolare registrato di cui al paragrafo 2, lettera a), che indica le aliquote della ritenuta alla fonte applicabili ai dividendi o agli interessi versati;

c)

dal titolare registrato di cui al paragrafo 2, lettera b), che specifica l’organismo di investimento collettivo per il quale sono detenuti i titoli che danno origine ai dividendi o agli interessi, conformemente alle sue registrazioni interne, e che indica le aliquote della ritenuta alla fonte applicabili ai dividendi o agli interessi versati;

d)

dal titolare registrato con le informazioni di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettere c) e d).

4.   Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, l’intermediario finanziario certificato che richiede l’esenzione dalla ritenuta alla fonte a norma dell’articolo 13 fornisce all’agente incaricato dell’applicazione della ritenuta alla fonte:

a)

le informazioni di cui al paragrafo 3, lettera b) o c), del presente articolo, a seconda dei casi, e per quanto riguarda l’organismo di investimento collettivo o gli investitori in un organismo di investimento collettivo, le informazioni sulla residenza fiscale o le informazioni contenute nella documentazione di cui all’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), a seconda dei casi, anziché le informazioni di cui all’articolo 13; e

b)

se gli investitori in un organismo di investimento collettivo hanno diritto all’esenzione, l’importo dei dividendi o degli interessi attribuibili a ciascun investitore avente diritto all’esenzione a norma dell’articolo 15, paragrafo 2.

5.   Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, qualora l’intermediario finanziario certificato richieda l’esenzione a norma dell’articolo 14, fornisce allo Stato membro della fonte, anziché le informazioni di cui all’articolo 14, paragrafo 3, lettere d) ed e), le informazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo nonché la residenza fiscale dell’organismo di investimento collettivo o degli investitori in un organismo di investimento collettivo, compreso il codice di verifica eTRC o le informazioni contenute nella documentazione di cui all’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), a seconda dei casi. Se gli investitori in un organismo di investimento collettivo hanno diritto all’esenzione, l’intermediario finanziario certificato fornisce allo Stato membro della fonte l’importo dei dividendi o degli interessi attribuibili a ciascun investitore avente diritto a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, a seconda dei casi.

6.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per imporre che gli intermediari finanziari certificati che chiedono l’esenzione a norma del presente articolo verifichino, sulla base delle informazioni di cui dispongono:

a)

la documentazione di cui all’articolo 12, paragrafo 2, lettera a) o b), relativamente a ciascun organismo di investimento collettivo o a ciascun investitore in un organismo di investimento collettivo, a seconda dei casi, avente diritto all’esenzione;

b)

il diritto dell’organismo di investimento collettivo o degli investitori in un organismo di investimento collettivo, a seconda dei casi, di beneficiare di una specifica esenzione o di una specifica aliquota ridotta della ritenuta alla fonte in conformità delle norme nazionali dello Stato membro della fonte o di una convenzione sulla doppia imposizione tra lo Stato membro della fonte e la giurisdizione di residenza a fini fiscali, se del caso;

c)

in caso di pagamento di dividendi, l’eventuale esistenza di accordi finanziari che non sono stati regolati, che sono scaduti o che sono stati altrimenti risolti prima della data ex dividendo.

7.   Quando l’esenzione è richiesta a norma del presente articolo, non si applica l’articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3.

8.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono formulari elettronici standard, compreso il regime linguistico, e i requisiti relativi ai canali di informazione per la presentazione delle richieste di cui al paragrafo 5 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 21.

Articolo 16

Interessi di mora

A norma dell’articolo 14, paragrafo 2, qualora le norme nazionali prevedano tali disposizioni, gli Stati membri applicano interessi ad un tasso pari agli interessi o agli oneri equivalenti applicati dallo Stato membro al pagamento tardivo dei rimborsi della ritenuta alla fonte relativi all’imposizione su dividendi o interessi, a seconda dei casi.

Articolo 17

Sistema di rimborso normale

1.   Gli Stati membri provvedono affinché sia predisposto e sia applicabile un sistema di rimborso normale qualora le richieste di esenzione rientranti nell’ambito di applicazione della presente direttiva siano escluse dal sistema di esenzione dalla ritenuta alla fonte di cui all’articolo 13 e dal sistema di rimborso rapido di cui all’articolo 14, a seconda dei casi.

2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per imporre che, qualora gli articoli 13 o 14, a seconda dei casi, non si applichino ai dividendi a causa del mancato soddisfacimento delle condizioni stabilite nella presente direttiva, i soggetti aventi diritto al rimborso o il loro rappresentante autorizzato che chiedono il rimborso della ritenuta alla fonte in eccesso su tali dividendi forniscano almeno le informazioni di cui all’allegato II, sezione E, a meno che tali informazioni siano già state fornite conformemente all’articolo 10.

Articolo 18

Responsabilità

Gli Stati membri adottano misure appropriate ai sensi delle rispettive norme nazionali per garantire che un intermediario finanziario certificato che non rispetta, in tutto o in parte, gli obblighi di cui all’articolo 10, 11, 12, 13, 14 o 15, possa essere ritenuto responsabile della perdita totale o parziale di entrate da ritenuta alla fonte.

CAPO IV

Sanzioni e disposizioni finali

Articolo 19

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 20

Pubblicazioni dell’ESMA

1.   A decorrere dal 2026 al più tardi, l’ESMA pubblica, su base annuale ed entro 120 giorni lavorativi dall’inizio di ogni anno la capitalizzazione di mercato e il rapporto relativo alla capitalizzazione di mercato di ciascuno Stato membro per almeno l’anno precedente. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione sulla metodologia per il calcolo della capitalizzazione di mercato e del rapporto relativo alla capitalizzazione di mercato di cui rispettivamente all’articolo 3, paragrafo 1, punti 32 e 33. L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 ottobre 2025.

2.   Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 21

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 22

Valutazione

1.   Entro il 31 dicembre 2032 la Commissione valuta l’impatto dei seguenti sul conseguimento degli obiettivi della presente direttiva:

a)

i meccanismi di comunicazione di cui all’articolo 10; e

b)

la possibilità di non applicare il capo III da parte degli Stati membri che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 3.

Entro lo stesso termine la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

2.   Entro il 31 dicembre 2034, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione esamina e valuta il funzionamento della presente direttiva, compresa l’eventuale necessità di modificare disposizioni specifiche, e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati statistici annuali pertinenti di cui al paragrafo 4 per la valutazione della presente direttiva ai fini del miglioramento delle procedure di esenzione dalla ritenuta alla fonte per ridurre la doppia imposizione e contrastare gli abusi fiscali.

4.   La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all’articolo 21, paragrafo 2, un elenco dei dati statistici annuali che gli Stati membri devono fornire ai fini della valutazione della presente direttiva, nonché il formato e le condizioni di comunicazione di tali informazioni.

5.   Conformemente alle disposizioni applicabili alle istituzioni dell’Unione, la Commissione assicura la riservatezza delle informazioni comunicatele in conformità della presente direttiva.

6.   Le informazioni trasmesse alla Commissione da uno Stato membro a norma del paragrafo 3 e le relazioni o i documenti elaborati dalla Commissione utilizzando tali informazioni possono essere comunicati ad altri Stati membri. Le informazioni trasmesse sono coperte dal segreto d’ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dalle norme nazionali dello Stato membro che le riceve.

Articolo 23

Protezione dei dati personali

1.   Ai fini della corretta applicazione della presente direttiva, gli Stati membri limitano la portata degli obblighi e dei diritti di cui agli articoli da 13 a 19 del regolamento (UE) 2016/679 nella misura necessaria per salvaguardare gli interessi di cui all’articolo 23, paragrafo 1, lettera e), di detto regolamento, nella misura in cui tali obblighi o l’esercizio di tali diritti possano compromettere detti interessi.

2.   Nel trattamento dei dati personali gli intermediari finanziari certificati e le autorità competenti degli Stati membri sono considerati titolari del trattamento, ai sensi dell’articolo 4, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679, nell’ambito delle rispettive attività a norma della presente direttiva.

3.   Le informazioni, compresi i dati personali, trattate in conformità della presente direttiva non sono conservate per un arco di tempo superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità della presente direttiva e in ogni caso conformemente alla normativa nazionale in materia di prescrizione di ciascun titolare del trattamento.

Articolo 24

Notifica

Lo Stato membro che istituisce e tiene un registro nazionale a norma dell’articolo 5 informa la Commissione in merito a qualsiasi successiva modifica delle norme che disciplinano tale registro nazionale. La Commissione pubblica tali informazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e le aggiorna se necessario.

Articolo 25

Recepimento

1.   Entro il 31 dicembre 2028, gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2030.

Le misure adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle misure principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3.   Gli Stati membri che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 3, al momento del recepimento della presente direttiva e che non scelgono di applicare il capo III ne informano la Commissione entro il 31 dicembre 2028. Essi comunicano alla Commissione senza indugio ogni successiva modifica relativa al loro sistema nazionale di esenzione dalla ritenuta alla fonte riguardante le condizioni elencate all’articolo 3, paragrafo 1, punto 31.

Gli Stati membri di cui al primo comma del presente paragrafo adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al capo III conformemente all’articolo 2, paragrafo 3, o entro cinque anni dalla quarta pubblicazione consecutiva dei dati da parte dell’ESMA conformemente all’articolo 2, paragrafo 4, indicando che il rapporto relativo alla capitalizzazione di mercato di tale Stato membro ha raggiunto o superato la soglia di cui all’articolo 2.

Articolo 26

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 27

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2024

Per il Consiglio

Il presidente

VARGA M.


(1)  Parere del 28 febbraio 2024 (pubblicato nella GU C, C/2024/6762, 26.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6762/oj) e parere del 14 novembre 2024 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)   GU C, C/2024/1580 del 5.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1580/oj.

(3)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(4)  Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37).

(5)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(6)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(8)  Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).

(9)  Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche (GU L 254 del 20.9.2016, pag. 1).

(10)  Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46).

(11)  Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell’11.2.2003, pag. 1).

(12)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(13)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(14)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

(15)  Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1).

(16)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.07.2018, pag. 1).

(17)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

(18)  Direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi (GU L 157 del 26.6.2003, pag. 49).

(19)  Direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU L 345 del 29.12.2011, pag. 8).


ALLEGATO I

CERTIFICATO DIGITALE DI RESIDENZA FISCALE DI CUI ALL’ARTICOLO 4

Requisiti tecnici

1.

Il certificato digitale di residenza fiscale (eTRC):

è rilasciato con un sigillo elettronico conformemente al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

offre la possibilità di presentare l’eTRC in formati leggibili sia dall’uomo che da dispositivo automatico con documenti PDF o altri formati analoghi che possono essere utilizzati nei sistemi automatizzati;

può essere stampato;

contiene una casella di testo libero per l’inserimento delle informazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera h).

2.

Se i requisiti giuridici e tecnici nell’Unione sono soddisfatti, gli Stati membri possono introdurre un processo di verifica basato sul portafoglio europeo di identità digitale di cui alla sezione 1 del regolamento (UE) n. 910/2014, quale modificato dal regolamento (UE) 2024/1183 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

Un comitato sostiene la Commissione nell’attuazione dell’eTRC da parte degli Stati membri. Inoltre, il comitato può fornire assistenza tecnica per quanto riguarda eventuali modifiche della base tecnica dell’eTRC o nuovi sviluppi tecnici.


(1)  Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

(2)  Regolamento (UE) 2024/1183 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto riguarda l’istituzione del quadro europeo relativo a un’identità digitale (GU L, 2024/1183, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1183/oj).


ALLEGATO II

COMUNICAZIONE DI CUI AGLI ARTICOLI 10 E 17

Gli intermediari finanziari certificati forniscono le seguenti informazioni nel formato xml corrispondente:

Tipo di informazioni

Specifiche

A.

Informazioni relative alla persona che fornisce le informazioni

Nome dell’intermediario finanziario certificato o dell’agente incaricato dell’applicazione della ritenuta alla fonte, a seconda dei casi

 

Identificativo unico europeo (European unique identifier, EUID), identificativo della persona giuridica (Legal entity identifier, LEI) o alternativa

 

Indirizzo ufficiale

 

Altri dati pertinenti

Numero di identificazione fiscale (Tax identification number, TIN) attribuito dallo Stato membro della fonte, se disponibile, e TIN attribuito/i dalla giurisdizione/i di residenza a fini fiscali, giurisdizione/i che rilascia/rilasciano il TIN

Indirizzo e-mail e numero di telefono

Indicazione se le informazioni sono fornite a norma dell’articolo 10, paragrafo 3

Identificazione dell’intermediario finanziario che non è un intermediario finanziario certificato (nome e EUID, LEI o alternativa)

B.

Informazioni relative al beneficiario del pagamento di dividendi o interessi

Identificazione dell’intermediario finanziario o dell’investitore finale che percepisce il pagamento di dividendi o interessi

Quando si applica l’opzione di comunicazione di cui all’articolo 10, paragrafo 4: l’agente incaricato dell’applicazione della ritenuta alla fonte o l’intermediario finanziario certificato designato sono tenuti a comunicare le informazioni sull’investitore finale che percepisce il pagamento di dividendi o interessi

 

Persona fisica

Nome, TIN attribuito dallo Stato membro della fonte, se disponibile, e TIN attribuito/i dalla giurisdizione/i di residenza a fini fiscali, giurisdizione/i che rilascia/rilasciano il TIN, data di nascita, indirizzo

Entità

Nome, TIN attribuito dallo Stato membro della fonte, se disponibile, e TIN attribuito/i dalla giurisdizione/i di residenza a fini fiscali, giurisdizione/i che rilascia/rilasciano il TIN, indirizzo, LEI, se del caso, EUID, se del caso

In mancanza di un numero di identificazione, forma giuridica e data di costituzione

Informazioni sulla residenza fiscale (da completare quando la persona di cui alla sezione A è l’intermediario finanziario certificato del titolare registrato)

Codice di verifica eTRC o informazioni di cui all’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), se del caso

Nome del paese di residenza fiscale

Numero del conto di investimento

Numero del conto in cui i titoli sono detenuti dall’intermediario finanziario/dall’investitore che riceve il pagamento

Tipo di conto

Il tipo di conto ai sensi dell’articolo 38 del regolamento (UE) n. 909/2014 e altri conti:

A – Conto proprio (gestito da un partecipante al depositario centrale di titoli (central securities depository, CSD) del registro originario dei titoli)

B – Conto generale di terzi (gestito da un partecipante al CSD del registro originario dei titoli per conto dei clienti)

C – Conto individuale di terzi (gestito da un partecipante al CSD del registro originario dei titoli per conto di un cliente)

D – Conto del registro dettagliato di un conto generale di terzi (titoli di un cliente inclusi in un conto generale di terzi gestito da un partecipante al CSD del registro originario dei titoli)

E – Conto globale di terzi diverso da B

F – Conto individuale di un detentore di titoli diverso da D o C

G – Altro tipo di conto

C.

Informazioni relative all’esecutore del pagamento di dividendi o interessi

Identificazione dell’intermediario finanziario da cui la persona che effettua la comunicazione riceve il pagamento di dividendi o interessi

Quando si applica l’opzione di comunicazione di cui all’articolo 10, paragrafo 4: la sezione C contiene informazioni su ciascun intermediario finanziario certificato che fa parte della catena di pagamento dei titoli. Tali informazioni si riferiscono alla catena di pagamento sequenziale degli intermediari finanziari.

 

Persona giuridica

Nome, LEI, TIN attribuito dallo Stato membro della fonte, se disponibile, e TIN attribuito/i dalla giurisdizione/i di residenza a fini fiscali, giurisdizione/i che rilascia/rilasciano il TIN, indirizzo, EUID, se del caso

Numero del conto di investimento

Numero del conto in cui i titoli erano detenuti dall’intermediario finanziario che esegue il pagamento

Tipo di conto

Il tipo di conto ai sensi dell’articolo 38 del regolamento (UE) n. 909/2014 e altri conti:

A –

Conto proprio (gestito da un partecipante al depositario centrale di titoli (central securities depository – CSD) del registro originario dei titoli)

B –

Conto generale di terzi (gestito da un partecipante al CSD del registro originario dei titoli per conto dei clienti)

C –

Conto individuale di terzi (gestito da un partecipante al CSD del registro originario dei titoli per conto di un cliente)

D –

Conto del registro dettagliato di un conto generale di terzi (titoli di un cliente inclusi in un conto generale di terzi gestito da un partecipante al CSD del registro originario dei titoli)

E –

Conto globale di terzi diverso da B

F –

Conto individuale di un detentore di titoli diverso da D o C

G –

Altro tipo di conto

D.

Informazioni relative al pagamento di dividendi o interessi

Emittente

Nome, TIN o, in sua assenza, LEI o EUID, indirizzo ufficiale

CSD

Identificazione del depositario centrale di titoli del registro originario dei titoli

International Securities Identifier Number, ISIN (codice internazionale di identificazione dei titoli)

Identificazione del titolo

Tipo di titolo

Tipo di azione, sottostante di un certificato di deposito, obbligazione

Numero di titoli che danno diritto a ricevere il pagamento

Numero di titoli regolati

Numero di titoli per i quali il regolamento è pendente

Tipo di pagamento

Contanti

Azioni (indicare se derivano da dividendi in azioni e dal codice ISIN)

Official Corporate Action Event Identifier, COAF (Identificativo ufficiale dell’evento societario) o, se non disponibile, informazioni dettagliate sulla distribuzione

Identificazione dell’evento (distribuzione di dividendi/interessi)

Date pertinenti

Data ex dividendo, data di registrazione, data di pagamento

Importo del dividendo o degli interessi ricevuti/da ricevere e valuta

Importo lordo, importo netto

Informazioni sulla ritenuta alla fonte

Aliquota di ritenuta alla fonte applicata o da applicare, importo della ritenuta, importo e aliquota di una sovraimposta, se del caso

Base giuridica dell’aliquota di ritenuta alla fonte (da completare quando la persona di cui alla sezione A è l’intermediario finanziario certificato del titolare registrato)

IBAN del conto corrente

IBAN del conto al quale è stato trasferito il pagamento

E.

Informazioni relative all’applicazione delle misure antiabuso che devono essere rispettate dall’intermediario finanziario certificato che richiede l’esenzione

Informazioni sul periodo di detenzione delle azioni sottostanti negoziate

Due riquadri:

1)

per le azioni sottostanti acquisite oltre cinque giorni prima della data ex dividendo – numero di azioni

2)

per le azioni sottostanti acquisite entro i cinque giorni precedenti la data ex dividendo – numero di azioni

(In caso di posizioni di negoziazione regolari utilizzare il metodo «first in, first out» (FIFO)]

Informazioni sugli accordi finanziari

Indicare eventuali accordi finanziari relativi ad azioni sottostanti negoziate che non sono stati regolati, sono scaduti o sono stati altrimenti risolti alla data ex dividendo

Per le azioni sottostanti collegate a un accordo finanziario – numero di azioni

Per le azioni sottostanti non collegate a un accordo finanziario – numero di azioni

F.

Informazioni sulle operazioni che possono essere richieste dallo Stato membro della fonte a norma dell’articolo 10, paragrafo 2

Informazioni sulle operazioni dei titoli sottostanti da un anno prima della data di registrazione fino al quarantacinquesimo giorno, incluso, dopo la data di registrazione.

Date di contrattazione

Date di regolamento contrattuali o concordate

Date effettive di regolamento

Il rispettivo numero di titoli oggetto di negoziazione

Tipologia di operazione: acquisto, vendita, prestito, trasferimento, altro

G.

Informazioni sui certificati di deposito che possono essere richieste dallo Stato membro della fonte a norma dell’articolo 10, paragrafo 2

Quando riguardano un pagamento di dividendi derivante da un certificato di deposito

Nome, codice internazionale di identificazione dei titoli (ad esempio ISIN) dei certificati di deposito e delle azioni sottostanti

Nome della banca presso la quale sono depositate le azioni sottostanti

Rapporto tra certificati di deposito e azioni sottostanti

Numero di certificati di deposito detenuti dal titolare registrato che danno diritto a ricevere il pagamento di dividendi

Data di pagamento del dividendo derivante da un certificato di deposito

Numero totale dei certificati di deposito emessi alla data di registrazione

Numero totale delle azioni sottostanti per tutti i certificati di deposito emessi alla data di registrazione


ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2025/50/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)