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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/16 |
9.1.2025 |
DECISIONE n. 1/2024 DEL COMITATO MISTO DELLA CONVENZIONE REGIONALE SULLE NORME DI ORIGINE PREFERENZIALI PANEUROMEDITERRANEE
del 12 dicembre 2024
che modifica la decisione n. 1/2023 del comitato misto con riguardo all’uso di certificati di circolazione rilasciati elettronicamente nel quadro di tale convenzione applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2025 [2025/16]
IL COMITATO MISTO,
vista la convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, lettera a),
considerando quanto segue:
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(1) |
All’inizio del 2020 la Commissione ha informato le parti contraenti della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione») che, a causa della pandemia di COVID-19, e la successiva sospensione dei contatti tra le autorità doganali e gli operatori economici in numerose parti contraenti, la maggioranza delle parti contraenti aveva riscontrato l’impossibilità di fornire certificati di circolazione ai fini dell’origine preferenziale nella forma richiesta, ossia firmati a mano, timbrati a inchiostro dalle autorità doganali o nel formato cartaceo corretto. |
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(2) |
La grande maggioranza delle parti contraenti ha ritenuto opportuno adottare misure eccezionali intese a garantire la piena attuazione dei regimi commerciali preferenziali disciplinati dalla convenzione. Tali misure eccezionali erano applicate su base di reciprocità dalle parti contraenti che si avvalevano delle disposizioni pertinenti in materia di norme di origine. |
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(3) |
Durante la pandemia di COVID-19 alcune parti contraenti hanno elaborato o adeguato i sistemi elettronici esistenti per rilasciare elettronicamente i certificati al fine di trovare un equilibrio fra l’esigenza di flessibilità e l’esigenza di conformità ai requisiti relativi al formato dei certificati di circolazione contenuti nell’appendice I della convenzione. |
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(4) |
Le autorità doganali delle parti contraenti sono state invitate ad accettare certificati di circolazione ai fini dell’origine preferenziale rilasciati elettricamente e muniti di firma, timbro o visto digitale delle autorità competenti, oppure una copia in formato cartaceo o elettronico (acquisito digitalmente o disponibile online) sulla base della flessibilità prevista dall’articolo 24 dell’appendice I della convenzione. |
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(5) |
Durante la riunione del 16 giugno 2022 il comitato misto è stato informato della richiesta di una parte contraente di mantenere le buone pratiche introdotte mediante tali misure eccezionali adottate durante la pandemia di COVID-19 affinché gli operatori economici potessero trarre beneficio dalla digitalizzazione dei certificati di circolazione. |
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(6) |
Le parti contraenti hanno riconosciuto il carattere positivo dell’esperienza acquisita nell’uso dei certificati di circolazione rilasciati elettronicamente negli scambi preferenziali nell’ambito delle misure eccezionali adottate a causa della pandemia di COVID-19 e si sono impegnate a mantenere le buone pratiche introdotte nell’ambito di tali misure eccezionali collaborando per introdurre un sistema comune basato sulle prove dell’origine elettroniche e sulla cooperazione amministrativa elettronica nella zona paneuromediterranea. |
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(7) |
Le parti contraenti ritengono che la transizione verso un sistema che rilascia elettronicamente i certificati di circolazione e favorisce la cooperazione amministrativa elettronica nell’ambito della convenzione rappresenti il primo passo verso una digitalizzazione integrale delle prove dell’origine a livello di zona paneuromediterranea, in particolare alla luce dell’imminente entrata in vigore della modifica della convenzione introdotta mediante decisione n. 1/2023 del comitato misto (2). |
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(8) |
I sistemi progettati per il rilascio elettronico dei certificati di circolazione dovrebbero offrire alle autorità doganali delle parti contraenti la possibilità di accertarne istantaneamente l’autenticità. |
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(9) |
Il 7 dicembre 2023 il comitato misto ha adottato la raccomandazione n. 1/2023 (3) sull’uso dei certificati di circolazione rilasciati elettronicamente a norma della convenzione. Pertanto, al fine di fornire un quadro giuridico chiaro e garantire la coerenza nell’uso dei certificati di circolazione rilasciati elettronicamente nel contesto del passaggio dalle normi attuali della convenzione alle norme rivedute della convenzione, che entrerà in vigore il 1o gennaio 2025, la decisione n. 1/2023 dovrebbe essere modificata al fine di consentire l’inserimento dei requisiti generali relativi alle prove dell’origine rilasciate elettronicamente nelle norme rivedute della convenzione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. La decisione n. 1/2023 è modificata come stabilito nell’allegato della presente decisione.
2. Le modifiche della decisione n. 1/2023 entrano in vigore il 1o gennaio 2025.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2024
Per il comitato misto
La presidente
María Isabel GARCÍA CATALÁN
(1) GU UE L 54 del 26.2.2013, pag. 4.
(2) Decisione n. 1/2023 del comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, del 7 dicembre 2023, relativa alla modifica della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (GU UE L, 2024/390, 19.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/390/oj).
(3) Raccomandazione n. 1/2023 del comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, del 7 dicembre 2023, sull’uso dei certificati di circolazione rilasciati elettronicamente (GU UE L, 2024/243, 15.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2024/243/oj).
ALLEGATO
Articolo unico
Modifica della decisione n. 1/2023 del comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee
Nell’allegato della decisione n. 1/2023, articolo unico, punto 5, l’articolo 17, paragrafo 4, dell’appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee è sostituito dal seguente:
«4. Ai fini del paragrafo 1, due o più parti contraenti possono concordare di istituire un sistema che consenta di rilasciare elettronicamente e/o presentare elettronicamente le prove dell’origine di cui al paragrafo 1.
Fino a quando tale sistema sarà istituito, le parti contraenti accettano i certificati di circolazione rilasciati elettronicamente presentati all’importazione, a condizione che:
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a) |
i certificati di circolazione rilasciati elettronicamente si basino sul modello che figura nell’allegato IV; |
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b) |
le autorità doganali della parte contraente esportatrice predispongano un sistema online protetto basato su internet per verificare l’autenticità dei certificati di circolazione rilasciati elettronicamente; |
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c) |
i certificati di circolazione rilasciati elettronicamente rechino un numero di serie unico e, ove disponibili, elementi di sicurezza che ne consentano l’identificazione; e |
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d) |
la data a partire dalla quale una parte contraente inizia a rilasciare elettronicamente i certificati di circolazione sia specificata negli avvisi pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie C) e in conformità delle procedure proprie delle parti contraenti. |
Una parte contraente può decidere di sospendere l’accettazione dei certificati di circolazione rilasciati elettronicamente se le condizioni di cui sopra non sono soddisfatte e in tal caso ne informa anticipatamente le altre parti contraenti attraverso il segretariato del comitato misto. In caso di sospensione, gli avvisi di cui alla lettera d) indicano la data d’inizio della sospensione.».
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/16/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)