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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2024/90732 |
15.11.2024 |
Rettifica del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 150 del 14 giugno 2018 )
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1. |
Pagina 40, articolo 34, paragrafo 2: |
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anziché: |
«2. Gli operatori che vendono prodotti biologici preimballati direttamente al consumatore o all’utilizzatore finale sono esentati dall’obbligo di notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo e dall’obbligo di essere in possesso del certificato di cui all’articolo 35, paragrafo 2, a condizione che non li producano, non li preparino o non li immagazzinino se non in connessione con il punto di vendita, o non li importino da un paese terzo o non appaltino tali attività a terzi.» |
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leggasi: |
«2. Gli operatori che vendono prodotti biologici preimballati direttamente al consumatore o all’utilizzatore finale sono esentati dall’obbligo di notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo e dall’obbligo di essere in possesso del certificato di cui all’articolo 35, paragrafo 2, a condizione che non li producano, non li preparino, non li immagazzinino se non in connessione con il punto di vendita o non li importino da un paese terzo o non appaltino tali attività a terzi.» |
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2. |
Pagina 41, articolo 35, paragrafo 8: |
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anziché: |
«8. Gli Stati membri possono esentare dall’obbligo di essere in possesso del certificato di cui al paragrafo 2 gli operatori che vendono prodotti biologici non imballati, diversi dai mangimi, direttamente al consumatore finale, a condizione che tali operatori non li producano, non li preparino o non li immagazzinino se non in connessione con il punto di vendita, o non li importino da un paese terzo o non appaltino tali attività a terzi, e a condizione che: …» |
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leggasi: |
«8. Gli Stati membri possono esentare dall’obbligo di essere in possesso del certificato di cui al paragrafo 2 gli operatori che vendono prodotti biologici non imballati, diversi dai mangimi, direttamente al consumatore finale, a condizione che tali operatori non li producano, non li preparino, non li immagazzinino se non in connessione con il punto di vendita o non li importino da un paese terzo o non appaltino tali attività a terzi, e a condizione che: …». |
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/corrigendum/2024-11-15/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)