European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/90732

15.11.2024

Rettifica del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 150 del 14 giugno 2018 )

1.

Pagina 40, articolo 34, paragrafo 2:

anziché:

«2.   Gli operatori che vendono prodotti biologici preimballati direttamente al consumatore o all’utilizzatore finale sono esentati dall’obbligo di notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo e dall’obbligo di essere in possesso del certificato di cui all’articolo 35, paragrafo 2, a condizione che non li producano, non li preparino o non li immagazzinino se non in connessione con il punto di vendita, o non li importino da un paese terzo o non appaltino tali attività a terzi.»

leggasi:

«2.   Gli operatori che vendono prodotti biologici preimballati direttamente al consumatore o all’utilizzatore finale sono esentati dall’obbligo di notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo e dall’obbligo di essere in possesso del certificato di cui all’articolo 35, paragrafo 2, a condizione che non li producano, non li preparino, non li immagazzinino se non in connessione con il punto di vendita o non li importino da un paese terzo o non appaltino tali attività a terzi.»

2.

Pagina 41, articolo 35, paragrafo 8:

anziché:

«8.   Gli Stati membri possono esentare dall’obbligo di essere in possesso del certificato di cui al paragrafo 2 gli operatori che vendono prodotti biologici non imballati, diversi dai mangimi, direttamente al consumatore finale, a condizione che tali operatori non li producano, non li preparino o non li immagazzinino se non in connessione con il punto di vendita, o non li importino da un paese terzo o non appaltino tali attività a terzi, e a condizione che: …»

leggasi:

«8.   Gli Stati membri possono esentare dall’obbligo di essere in possesso del certificato di cui al paragrafo 2 gli operatori che vendono prodotti biologici non imballati, diversi dai mangimi, direttamente al consumatore finale, a condizione che tali operatori non li producano, non li preparino, non li immagazzinino se non in connessione con il punto di vendita o non li importino da un paese terzo o non appaltino tali attività a terzi, e a condizione che: …».


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/corrigendum/2024-11-15/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)