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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2024/90275 |
2.5.2024 |
Rettifica del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 150 del 9 giugno 2023 )
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1. |
Pagina 104, articolo 45, paragrafo 4, primo comma, |
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anziché: |
«Gli emittenti di token collegati ad attività significativi effettuano periodicamente prove di stress di liquidità. In funzione dell’esito di tali prove, l’ABE può decidere di rafforzare i requisiti in materia di liquidità di cui al paragrafo 7, primo comma, lettera b), del presente articolo e all’articolo 36, paragrafo 6. |
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leggasi: |
«Gli emittenti di token collegati ad attività significativi effettuano periodicamente prove di stress di liquidità. In funzione dell’esito di tali prove, l’ABE può decidere di rafforzare i requisiti in materia di liquidità di cui al paragrafo 7, primo comma, lettera b), del presente articolo e all’articolo 36, paragrafo 4.». |
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2. |
Pagina 137, articolo 81, paragrafo 15, lettera a), |
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anziché: |
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leggasi: |
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3. |
Pagina 144, articolo 92, paragrafo 2, |
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anziché: |
«2. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente:
L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 dicembre 2024. |
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leggasi: |
«2. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente:
L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 dicembre 2024. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.». |
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4. |
Pagina 158, articolo 111, paragrafo 1, terzo comma, |
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anziché: |
«Entro il 30 giugno 2024 gli Stati membri comunicano dettagliatamente le norme di cui al primo e al secondo comma alla Commissione, all’ABE e all’ESMA. ESSI comunicano inoltre senza ritardo alla Commissione, all’ESMA e all’ABE ogni successiva modifica. |
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leggasi: |
«Entro il 30 giugno 2025 gli Stati membri comunicano dettagliatamente le norme di cui al primo e al secondo comma alla Commissione, all’ABE e all’ESMA. ESSI comunicano inoltre senza ritardo alla Commissione, all’ESMA e all’ABE ogni successiva modifica.». |
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/corrigendum/2024-05-02/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)