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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2024/3203

30.12.2024

PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELL’ACCORDO DI PARTENARIATO PER UNA PESCA SOSTENIBILE TRA L’UNIONE EUROPEA, DA UNA PARTE, E IL GOVERNO DELLA GROENLANDIA E IL GOVERNO DELLA DANIMARCA, DALL’ALTRA (2025–2030)

Articolo 1

Obiettivo

Obiettivo del presente protocollo è attuare le disposizioni dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea, da una parte, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall’altra (1) («accordo»), concluso a Bruxelles il 22 aprile 2021. Il presente protocollo comprende un allegato e le relative appendici.

Articolo 2

Livello indicativo delle possibilità di pesca e procedura per stabilirne il livello annuale

1.   Le autorità groenlandesi competenti autorizzano le navi dell’Unione a esercitare attività di pesca per le specie e le zone di gestione corrispondenti elencate di seguito in base al livello indicativo annuale seguente (in tonnellate).

Specie e zone di gestione corrispondenti nella ZEE della Groenlandia al di là delle 12 miglia nautiche a partire dalla linea di base

Livello indicativo delle possibilità di pesca

Merluzzo bianco nelle sottozone CIEM II, V, XII e XIV

2 050

Scorfano pelagico (REB) nelle sottozone CIEM XII e XIV e divisione NAFO 1F, tranne nel caso della pesca praticata nell’ambito del regime di flessibilità per lo scorfano pelagico di cui all’appendice 5 dell’allegato

0 (2)

Scorfano demersale (RED) (3) nelle sottozone CIEM II, V, XII e XIV

2 100

Ippoglosso nero nella sottozona NAFO 1 — a sud di 68o di latitudine nord

1 900

Ippoglosso nero nelle sottozone CIEM II, V, XII e XIV (4)

4 775

Gamberetto boreale nella sottozona NAFO 1

2 431

Gamberetto boreale nelle sottozone CIEM II, V, XII e XIV

4 150

Capelin nelle sottozone CIEM II, V, XII e XIV (5)

13 000

Sgombro nelle sottozone CIEM II, V, XII e XIV

0

Granatieri nelle sottozone CIEM II, V, XII e XIV (6)

100

Granatieri nella sottozona NAFO 1

100

Catture accessorie

300

2.   Per ogni anno di validità del presente protocollo, e non oltre il 1o dicembre dell’anno precedente, la commissione mista adotta il livello effettivo delle possibilità di pesca per le specie sopra elencate, sulla base del livello indicativo di cui al punto 1 e tenendo conto dei pareri scientifici disponibili, dei piani di gestione pertinenti adottati dal governo della Groenlandia o dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca, dell’approccio precauzionale e delle esigenze dell’industria alieutica groenlandese.

3.   Se le possibilità di pesca effettive per alcune specie sono inferiori a quelle di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la commissione mista può effettuare una compensazione con altre possibilità di pesca nello stesso anno. Se non viene concordata alcuna compensazione, la commissione mista adegua la contropartita finanziaria di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), proporzionalmente alle possibilità di pesca corrispondenti al livello indicativo di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

4.   Se le possibilità di pesca effettive sono superiori a quelle indicate al paragrafo 1 del presente articolo, la commissione mista adegua proporzionalmente la contropartita finanziaria di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a).

5.   In aggiunta alla procedura annuale di cui ai paragrafi da 2 a 4 del presente articolo, la Groenlandia può offrire possibilità di pesca supplementari per le specie elencate al paragrafo 1 del presente articolo, che l’Unione può accettare in tutto o in parte. In tal caso la commissione mista riesamina le possibilità di pesca supplementari e adegua proporzionalmente la contropartita finanziaria di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a). Le autorità competenti dell’Unione rispondono all’offerta della Groenlandia entro 6 settimane dal ricevimento dell’offerta.

6.   Le navi dell’Unione operanti nella ZEE groenlandese sono tenute a conformarsi alle norme applicabili in materia di catture accessorie, sia per le specie regolamentate che per quelle non regolamentate, nonché al divieto di rigetto.

7.   Ai fini del presente protocollo, sono definite catture accessorie le catture di qualsiasi organismo marino vivo che non figuri tra le specie bersaglio indicate nell’autorizzazione di pesca della nave o non soddisfi le condizioni in materia di taglia minima.

8.   Le catture accessorie sono limitate al 5 % nella pesca del gamberetto boreale e al 10 % in altre attività di pesca.

9.   Non sono concesse autorizzazioni di pesca specifiche per le catture accessorie.

10.   Tutte le catture, comprese le catture accessorie e i rigetti, sono registrate e comunicate per specie conformemente alla legislazione groenlandese applicabile.

11.   Per le catture accessorie non viene versato alcun canone specifico ai fini dell’autorizzazione di pesca, in quanto i canoni stabiliti nell’allegato del presente protocollo per le specie bersaglio sono stati fissati tenendo conto delle disposizioni riguardanti le catture accessorie autorizzate.

12.   Inoltre, fatte salve le percentuali e le disposizioni applicabili alle catture accessorie di cui ai paragrafi da 7 a 11, le navi dell’Unione attuano strategie di pesca volte a garantire che le catture accessorie di scorfano e di merluzzo bianco nella pesca mirata dell’ippoglosso nero, le catture accessorie di scorfano e di ippoglosso nero nella pesca mirata del merluzzo bianco e le catture accessorie di merluzzo bianco e di ippoglosso nero nella pesca mirata dello scorfano non superino, per ogni bordata, il 5 % delle catture autorizzate per le specie bersaglio. Una bordata è il periodo compreso tra un’entrata e un’uscita dalla ZEE groenlandese. Se una nave scarica la totalità delle catture in un porto groenlandese, le catture successive si considerano effettuate in una nuova bordata.

Articolo 3

Contropartita finanziaria e modalità di pagamento

1.   Per il periodo di cui all’articolo 13 del presente protocollo la contropartita finanziaria dell’Unione di cui all’articolo 8 dell’accordo è fissata a 17 296 857 EUR all’anno.

2.   La contropartita finanziaria comprende:

a)

un importo annuo pari a 14 096 857 EUR per l’accesso alla ZEE della Groenlandia, fatti salvi l’articolo 2, paragrafi da 2 e 5, e l’articolo 7;

b)

un importo specifico annuo di 3 200 000 EUR destinato al sostegno e all’attuazione della politica settoriale della pesca della Groenlandia.

3.   L’importo complessivo della contropartita finanziaria versata dall’Unione non può superare il doppio dell’importo indicato all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a).

4.   L’Unione versa l’importo di cui al paragrafo 2, lettera a), entro il 30 giugno per il primo anno ed entro il 1o marzo per gli anni successivi. L’Unione versa l’importo specifico di cui al paragrafo 2, lettera b), entro il 30 giugno per il primo anno ed entro il 1o giugno per gli anni successivi.

5.   L’impiego della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera a), è di competenza esclusiva delle autorità groenlandesi.

6.   La contropartita finanziaria è versata su un conto della Tesoreria dello Stato aperto presso un’istituzione finanziaria designata dalle autorità groenlandesi.

Articolo 4

Sostegno settoriale

1.   La contropartita finanziaria destinata al sostegno settoriale di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), è dissociata dai pagamenti relativi ai costi di accesso. Essa è subordinata al raggiungimento degli obiettivi della politica settoriale groenlandese in materia di pesca identificati dalla commissione mista, alla luce della conseguente programmazione annuale e pluriennale, ed è determinata sulla base dei risultati ottenuti.

2.   All’entrata in applicazione del presente protocollo e comunque entro 3 mesi da tale data, la commissione mista concorda un programma settoriale pluriennale e le relative modalità di applicazione, compresi in particolare:

a)

gli orientamenti su base annuale e pluriennale in base ai quali sarà utilizzata la quota della contropartita finanziaria di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), per le iniziative da condurre annualmente;

b)

gli obiettivi da conseguire su base annuale e pluriennale per garantire il proseguimento di un’attività di pesca responsabile e sostenibile sulla base delle priorità della politica nazionale della pesca della Groenlandia e di altre politiche atte a incidere sul proseguimento di un’attività di pesca responsabile e sostenibile o correlate a tale proseguimento;

c)

i criteri e le procedure per la valutazione annuale dei risultati ottenuti.

3.   Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale pluriennale è approvata dalla commissione mista.

4.   Il pagamento della contropartita finanziaria destinata al sostegno settoriale è effettuato sulla base di un’analisi circostanziata dei risultati dell’attuazione del sostegno settoriale e delle esigenze identificate nel corso della programmazione. L’Unione può sospendere, del tutto o in parte, il pagamento della contropartita finanziaria specifica:

a)

se una valutazione effettuata dalla commissione mista dimostra che i risultati ottenuti non sono conformi alla programmazione;

b)

se l’utilizzo di tale contropartita non è conforme alla programmazione concordata.

Ai fini della sospensione del pagamento l’Unione è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno 3 mesi prima della data prevista di decorrenza degli effetti della sospensione stessa.

Il pagamento della contropartita finanziaria riprende previi consultazione e accordo delle parti o quando i risultati dell’attuazione finanziaria di cui al paragrafo 5 lo giustifichino;

Qualora il presente protocollo sia sospeso a norma dell’articolo 8, l’importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente pro rata temporis in funzione della durata della sospensione.

5.   Alla commissione mista compete la responsabilità di sorvegliare l’attuazione del programma di sostegno settoriale pluriennale. Se necessario, le parti proseguono tale sorveglianza tramite la commissione mista anche dopo la scadenza del presente protocollo fino al completo utilizzo della contropartita finanziaria specifica destinata al sostegno settoriale di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b).

Articolo 5

Cooperazione in ambito scientifico

Le parti si impegnano a promuovere la cooperazione in materia di pesca responsabile, anche a livello regionale, in particolare nell’ambito della NEAFC e della NAFO e di ogni altra organizzazione sub-regionale o internazionale competente. La commissione mista può valutare in che modo garantire lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche in conformità delle misure di conservazione e di gestione pertinenti.

Articolo 6

Pesca sperimentale

Le parti cooperano, in particolare nell’ambito dell’articolo 4, all’attuazione di una pesca sperimentale sostenibile di specie e stock non inclusi nell’articolo 2, paragrafo 1, nel quadro della procedura di cui al capo VI dell’allegato, senza che ciò incida sulla contropartita finanziaria dell’Unione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a).

Articolo 7

Nuove possibilità di pesca

1.   Per nuove possibilità di pesca si intendono possibilità di pesca per specie e zone di gestione corrispondenti da includere nell’articolo 2, paragrafo 1, a condizione di un aumento proporzionale della quota della contropartita finanziaria di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a).

2.   Se una parte si dichiara interessata a includere nuove possibilità di pesca nell’articolo 2, paragrafo 1, la commissione mista esamina la questione sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari della Groenlandia, dei migliori pareri scientifici disponibili, delle esigenze dell’industria della pesca groenlandese e dell’approccio precauzionale. Alle nuove possibilità di pesca si applica la procedura di cui all’articolo 2, paragrafi da 2 a 5. La commissione mista fissa inoltre il prezzo di riferimento per le nuove specie e i canoni per l’autorizzazione applicabili fino alla scadenza del presente protocollo.

Articolo 8

Sospensione del presente protocollo e revisione della contropartita finanziaria

1.   L’applicazione del presente protocollo e il pagamento della contropartita finanziaria possono essere sospesi e la contropartita finanziaria può essere sottoposta a revisione, su iniziativa di una delle parti, in uno o più dei casi seguenti:

a)

se si verificano circostanze diverse da fenomeni naturali, non soggette al ragionevole controllo delle parti, che impediscano l’esercizio delle attività di pesca nella ZEE della Groenlandia;

b)

se, a seguito di mutamenti significativi degli orientamenti politici che hanno portato alla conclusione del presente protocollo, una delle parti chiede un riesame delle sue disposizioni ai fini di un’eventuale modifica;

c)

se tra le parti è sorta una grave controversia irrisolta nel settore della pesca o relativa all’interpretazione o all’applicazione dell’accordo; o

d)

se una delle parti constata una violazione dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni (UNDRIP).

La presente lettera non si applica se la violazione avviene in un ambito di responsabilità o di competenza in cui il governo della Groenlandia, a motivo dello status di tale paese quale regione autonoma del Regno di Danimarca, non ha responsabilità o competenze formali.

2.   Conformemente all’articolo 4, paragrafo 4, l’Unione può sospendere il pagamento della contropartita finanziaria relativa al sostegno settoriale di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b).

3.   La parte che intende sospendere l’applicazione del protocollo e il pagamento della contropartita finanziaria è tenuta a notificare la propria intenzione per iscritto, salvo nei casi di particolare urgenza, almeno 3 mesi prima della data prevista di decorrenza degli effetti della sospensione.

4.   L’applicazione del presente protocollo e il pagamento della contropartita finanziaria riprendono dopo che si sia posto rimedio alla situazione di cui al paragrafo 1 con opportune misure correttive e previi consultazione e accordo tra le parti. L’importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente pro rata temporis in funzione della durata della sospensione.

Articolo 9

Denuncia

A seguito della denuncia dell’accordo alle condizioni previste all’articolo 17, paragrafi 1 e 2, dello stesso, il pagamento della contropartita finanziaria di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente protocollo per l’anno in cui ha effetto la denuncia è ridotto proporzionalmente pro rata temporis.

Articolo 10

Disposizioni legislative e regolamentari nazionali

1.   Le attività delle navi dell’Unione operanti nella ZEE groenlandese sono disciplinate dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili in Groenlandia e nel Regno di Danimarca, fatte salve le responsabilità delle navi dell’Unione riguardo alla normativa dell’Unione e salvo altrimenti disposto dall’accordo, dal presente protocollo e dal relativo allegato.

2.   La Groenlandia informa l’Unione in merito a eventuali modifiche o a nuove norme di legge attinenti ai pescherecci stranieri nella ZEE groenlandese a tempo debito prima dell’entrata in vigore delle suddette modifiche o nuove norme. La Groenlandia si adopererà, ove possibile, per notificare le modifiche legislative almeno tre mesi prima dell’attuazione.

Articolo 11

Protezione dei dati

1.   Le parti provvedono affinché i dati scambiati nell’ambito dell’accordo siano utilizzati dall’autorità competente esclusivamente per l’attuazione dell’accordo, in particolare a fini di gestione della pesca, monitoraggio, controllo e sorveglianza.

2.   Le parti s’impegnano a garantire che tutti i dati sensibili sul piano commerciale e tutti i dati personali relativi alle navi dell’Unione e alle loro attività di pesca ottenuti nel quadro dell’accordo siano trattati in maniera riservata, analogamente a tutte le informazioni sensibili sul piano commerciale relative ai sistemi di comunicazione utilizzati dall’Unione. I dati relativi alle navi dell’Unione e alle loro attività di pesca nel quadro dell’accordo, compresi i dati personali, possono essere pubblicati come previsto dal pertinente diritto nazionale, in particolare dall’articolo 52 della legge n. 29 del 23 maggio 2024 sulla pesca, dell’Inatsisartut (parlamento groenlandese) al fine di garantire la trasparenza delle operazioni effettuate. Tale legge si applica in modo non discriminatorio a tutte le navi che pescano nella ZEE della Groenlandia.

3.   I dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato.

4.   I dati personali scambiati nel quadro dell’accordo sono trattati conformemente alle disposizioni di cui all’appendice 6 dell’allegato del presente protocollo. La commissione mista può stabilire ulteriori garanzie e mezzi di ricorso in relazione ai dati personali e ai diritti degli interessati.

5.   I dati scambiati nel quadro dell’accordo continuano a essere trattati conformemente al presente articolo e all’appendice 6, dell’allegato del presente protocollo anche dopo la scadenza del presente protocollo.

Articolo 12

Applicazione provvisoria

Il presente protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dalla data della firma delle parti.

Articolo 13

Durata

Il presente protocollo e il relativo allegato si applicano per un periodo di 6 anni a decorrere dalla data di applicazione provvisoria.

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente protocollo e il relativo allegato entrano in vigore alla data in cui le parti si notificano l’espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

Articolo 15

Testi facenti fede

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato il presente protocollo.

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(1)   GU UE L 175 del 18.5.2021, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/793/oj.

(2)  L’assegnazione per lo scorfano deve essere conforme all’accordo di gestione e alle decisioni adottate a livello di NEAFC.

(3)  RED è il codice FAO per i Sebastes spp. Ai fini della dichiarazione delle catture,; tuttavia, deve essere inserito il codice della singola specie (REG, REB).

(4)  La pesca di questo contingente è effettuata da non più di sei navi contemporaneamente.

(5)  Qualora sia possibile effettuare catture, essendo il contingente minimo per la Groenlandia pari a 30 000 tonnellate in base al TAC iniziale, intermedio e definitivo, sono messe a disposizione dell’Unione possibilità di pesca fino ad un massimo del 7,7 % del TAC applicabile al capelin durante la campagna di pesca, in linea con le disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5. L’Unione risponde alle offerte di possibilità di pesca presentate tra il 1o ottobre e il 31 dicembre entro 14 giorni di calendario. Per le possibilità di pesca che le sono offerte al di fuori di tale periodo, l’Unione si adopera per rispondere entro cinque giorni di calendario ed entro il termine massimo di sette giorni di calendario.

(6)  Il granatiere di roccia e il granatiere berglax non sono specie bersaglio; gli esemplari di tali specie possono essere catturati soltanto come catture accessorie insieme ad altre specie bersaglio.


ALLEGATO

CONDIZIONI APPLICABILI ALLE ATTIVITÀ DI PESCA PRATICATE DA NAVI DELL’UNIONE NELL’AMBITO DEL PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELL’ACCORDO DI PARTENARIATO PER UNA PESCA SOSTENIBILE TRA L’UNIONE EUROPEA, DA UNA PARTE, E IL GOVERNO DELLA GROENLANDIA E IL GOVERNO DELLA DANIMARCA, DALL’ALTRA

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

1.   Designazione dell’autorità competente

Ai fini del presente allegato e salvo indicazione contraria, per «autorità competente» si intende:

per l’Unione: la Commissione europea,

per la Groenlandia: il ministero della Pesca e della caccia.

2.

Per «autorizzazione di pesca» si intende una licenza rilasciata a una nave dell’Unione che le consente di esercitare, in un dato periodo, specifiche attività di pesca nella zona economica esclusiva della Groenlandia definita al punto 3.

3.   Zona di pesca

3.1.

La pesca è esercitata nella ZEE definita nel regolamento n. 1020, del 20 ottobre 2004, in conformità del regio decreto n. 1005, del 15 ottobre 2004, relativo all’entrata in vigore della legge sulle zone economiche esclusive della Groenlandia recante entrata in vigore della legge n. 411, del 22 maggio 1996, sulle zone economiche esclusive.

3.2.

Le attività di pesca sono esercitate ad almeno 12 miglia nautiche dalla linea di base conformemente alla sezione 2, articolo 13, della legge n. 29, del 23 maggio 2024, sulla pesca dell’Inatsisartut (parlamento groenlandese).

3.3.

La linea di base è definita in conformità del regio decreto n. 1004, del 15 ottobre 2004, recante modifica del regio decreto concernente la delimitazione delle acque territoriali della Groenlandia.

CAPO II

DOMANDA E RILASCIO DI UN’AUTORIZZAZIONE DI PESCA

1.   Condizioni per il rilascio di un’autorizzazione di pesca

1.1.

L’autorizzazione di pesca di cui all’articolo 2 dell’accordo può essere rilasciata solo agli armatori dell’Unione iscritte nel registro dei pescherecci dell’Unione. Ai fini della pesca nell’ambito del regime di flessibilità per lo scorfano pelagico le navi devono essere notificate anche alla NEAFC conformemente alle sue norme. A tal fine le navi non devono figurare in nessun elenco delle navi INN delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP).

1.2.

Perché la nave abbia diritto all’autorizzazione, l’armatore, il comandante e la nave stessa non devono essere stati interdetti dall’esercizio della pesca nella zona di pesca della Groenlandia. Essi devono avere assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dall’accordo, compreso il campionamento scientifico previsto dalle autorizzazioni di pesca.

2.   Domanda di autorizzazione di pesca

2.1.

In attesa che le parti attuino congiuntamente un sistema di licenze elettroniche, le domande e l’autorizzazione di pesca sono trasmesse secondo le modalità indicate di seguito.

2.2.

L’autorità competente dell’Unione presenta per via elettronica all’autorità groenlandese competente una domanda di autorizzazione di pesca, o di autorizzazioni di pesca, individuale o collettiva, per una o più navi che intendono praticare attività di pesca nell’ambito dell’accordo. Tale domanda deve essere presentata utilizzando il modulo di cui all’appendice 1. Per le navi dell’Unione di un medesimo armatore o rappresentante può essere presentata una domanda collettiva di autorizzazione di pesca a condizione che tali navi battano bandiera di un solo e medesimo Stato membro.

2.3.

Ogni domanda di autorizzazione di pesca è accompagnata dalla prova del pagamento del canone per le specie e i quantitativi richiesti conformemente al punto 7.

2.4.

Se l’autorità groenlandese competente ritiene che una domanda non sia completa o non soddisfi le condizioni di cui ai punti 1, 2.2 e 2.3, l’autorità competente dell’Unione è informata delle motivazioni quanto prima, e in ogni caso entro sette giorni lavorativi dal ricevimento della domanda da parte della Groenlandia.

3.   Rilascio dell’autorizzazione di pesca

3.1.

L’autorità groenlandese competente trasmette l’autorizzazione di pesca per via elettronica all’autorità competente dell’Unione entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda. Tale autorizzazione di pesca trasmessa per via elettronica ha lo stesso valore dell’originale ai fini del protocollo, del presente allegato e delle appendici.

3.2.

Ogni autorizzazione di pesca indica il quantitativo autorizzato che può essere catturato e le eventuali limitazioni e specifiche applicabili, comprese le specie, le zone geografiche o le profondità. Un’autorizzazione di pesca rilasciata nell’ambito di una domanda collettiva indica il quantitativo totale delle specie per cui è stato pagato il canone per l’autorizzazione di pesca.

3.3.

L’autorizzazione di pesca, o una copia della stessa, è tenuta permanentemente a bordo della nave ed è presentata su richiesta dell’autorità groenlandese competente.

3.4

L’autorizzazione di pesca è rilasciata a un solo armatore e deve indicare quali pescherecci sono autorizzati a pescare in virtù di tale autorizzazione. Le autorizzazioni di pesca non sono trasferibili.

3.5.

Una nave può operare solo sulla base dell’autorizzazione, o delle autorizzazioni, di un solo armatore per ogni bordata di pesca.

4.   Modifica dell’autorizzazione di pesca

4.1.

Eventuali modifiche dei quantitativi autorizzati o delle condizioni indicati nella autorizzazione di pesca sono subordinate alla presentazione di una nuova domanda.

4.2.

Fatto salvo il punto 4.3, se la modifica dell’autorizzazione di pesca riguarda quantitativi catturati in eccesso rispetto a un quantitativo già autorizzato, l’armatore paga un canone pari a tre volte l’importo precisato al punto 7.1 per il quantitativo eccedente il quantitativo autorizzato. Alla nave in questione non è rilasciata alcuna nuova autorizzazione di pesca fino a quando non viene versato il canone relativo ai quantitativi in eccesso.

4.3.

In casi eccezionali in cui le possibilità di pesca dell’Unione per le specie in questione non siano state completamente utilizzate, e al solo scopo di evitare l’interruzione delle attività di pesca di una nave dell’Unione operante nella ZEE groenlandese sulla base di un’autorizzazione di pesca rilasciata in virtù del protocollo, se è probabile che la nave superi il quantitativo autorizzato, lo Stato di bandiera notifica immediatamente all’autorità groenlandese competente, con copia all’autorità competente dell’Unione, l’intenzione di presentare una domanda formale per una nuova autorizzazione di pesca per quantitativi supplementari della stessa specie. La nave è autorizzata a proseguire l’attività di pesca a condizione che, entro 24 ore dalla notifica dello Stato di bandiera, l’armatore presenti all’autorità groenlandese competente una prova di pagamento del canone corrispondente e che la domanda di nuova autorizzazione di pesca sia trasmessa all’autorità groenlandese competente entro cinque giorni lavorativi dalla notifica dello Stato di bandiera conformemente alla procedura di cui al punto 2. Il mancato rispetto delle presenti disposizioni comporta che la nave sia soggetta all’applicazione della procedura di cui al punto 4.2.

4.4.

In un numero limitato di casi, su richiesta dell’autorità competente dell’Unione, l’autorizzazione di pesca di una nave può essere sostituita da una nuova autorizzazione di pesca intestata a un’altra nave dell’Unione. La sostituzione è effettuata sulla base di una domanda presentata tramite l’autorità competente dell’Unione. La nuova autorizzazione di pesca indica il quantitativo autorizzato che può essere catturato; tale quantitativo corrisponde al quantitativo delle specie per le quali è stato già pagato il canone per l’autorizzazione di pesca, da cui sono detratte le catture già effettuate dalla prima nave.

4.5.

L’autorizzazione di pesca sostituita cessa di avere effetto alla data del rilascio della nuova autorizzazione da parte dell’autorità groenlandese competente.

5.   Periodo di validità dell’autorizzazione di pesca

5.1.

L’autorizzazione di pesca è valida dalla data del rilascio fino alla fine dell’anno civile in cui è stata rilasciata.

5.2.

Per quanto riguarda la pesca del capelin le autorizzazioni di pesca sono rilasciate in base alle date concordate dagli Stati costieri nei loro accordi quadro e in linea con le disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafi 2 e 3, del protocollo.

5.3.

In caso di mancata adozione, all’inizio della campagna di pesca, della normativa dell’Unione che stabilisce, per l’anno considerato, le possibilità di pesca delle navi dell’Unione in acque in cui sono imposti limiti di cattura, le navi dell’Unione che al 31 dicembre dell’anno precedente erano autorizzate a praticare attività di pesca possono ricevere l’autorizzazione nell’anno per il quale non state adottate le disposizioni pertinenti, sempre che ciò risulti compatibile con i pareri scientifici. In tal caso è autorizzato l’utilizzo, in via provvisoria, di un volume mensile pari a un dodicesimo del contingente indicato nell’autorizzazione di pesca per l’anno precedente, a condizione che sia stato versato il canone corrispondente. Il contingente provvisorio può essere adeguato in funzione dei pareri scientifici e delle condizioni dell’attività di pesca considerata.

5.4.

Su richiesta dell’autorità competente dell’Unione il quantitativo non utilizzato di un’autorizzazione di pesca per il gamberetto boreale e per l’ippoglosso nero può essere trasferito, il 31 dicembre di un dato anno e fino a un massimo del 25 % del quantitativo totale assegnato all’autorizzazione di pesca per tale anno, all’anno successivo. Tale quantitativo non comprende i trasferimenti dall’anno precedente. I quantitativi trasferiti non utilizzati dopo il 31 dicembre sono ritrasferiti all’anno precedente come quantitativi di pesca non utilizzati.

6.   Sospensione e ripristino dell’autorizzazione di pesca

La Groenlandia può sospendere le autorizzazioni di pesca di cui al presente allegato qualora:

a)

una nave specifica commetta una grave infrazione delle disposizioni legislative e regolamentari groenlandesi; o

b)

l’armatore non abbia ottemperato a una decisione giudiziaria emessa in relazione a un’infrazione commessa da una nave specifica.; una volta ottemperato alla decisione giudiziaria, l’autorizzazione di pesca per la nave è ripristinata per il periodo residuo.

7.   Canone relativo all’autorizzazione di pesca, pagamento e rimborso

7.1.

I canoni per l’autorizzazione di pesca a carico delle navi dell’Unione sono i seguenti:

Specie:

EUR/t — 2025/2026

EUR/t — 2027/2028

EUR/t — 2029/2030

Merluzzo bianco

208

225

252

Scorfano pelagico

136

147

165

Scorfano demersale

136

147

165

Ippoglosso nero

321

347

389

Gamberetto boreale — Ovest

250

270

302

Gamberetto boreale — Est

188

203

228

Capelin

23

25

28

7.2.

Prima dell’entrata in applicazione del presente protocollo l’autorità groenlandese competente comunica all’Unione gli estremi del conto o dei conti bancari del governo che gli armatori sono tenuti a utilizzare per tutti i pagamenti per l’intera durata del protocollo. L’autorità groenlandese competente notifica eventuali cambiamenti all’autorità competente dell’Unione con almeno due mesi di anticipo.

7.3.

Il pagamento del canone comprende tutte le tasse nazionali e locali connesse alle attività di pesca, nonché le spese di bonifico bancario. Se una nave non provvede al pagamento delle spese di bonifico bancario, tale formalità dovrà essere espletata all’atto della successiva domanda di autorizzazione di pesca, pena il mancato rilascio dell’autorizzazione stessa.

7.4.

Se il quantitativo autorizzato non viene pescato, il canone ad esso corrispondente non è rimborsato all’armatore.

7.5.

Tuttavia, nel caso diventi applicabile l’articolo 8 o l’articolo 9 del protocollo, e quindi di impossibilità per una nave di pescare parte delle catture autorizzate per l’anno civile, o se un’autorizzazione di pesca non è rilasciata, l’autorità groenlandese competente rimborsa all’armatore la totalità del canone entro 60 giorni di calendario dalla data della domanda di rimborso.

7.6.

Le catture accessorie non sono soggette al pagamento di un canone.

8.   Prezzi di riferimento

8.1

I prezzi di riferimento per le singole specie sono i seguenti:

Specie:

Prezzo in EUR per tonnellata (peso vivo)

Merluzzo bianco

3 000

Scorfano pelagico

1 900

Scorfano demersale

1 900

Ippoglosso nero

4 960

Gamberetto boreale

4 726

Sgombro

PM

Capelin

400

Granatieri

1 735

Catture accessorie

2 200

8.2.

La contropartita finanziaria annua versata dall’Unione alla Groenlandia come compensazione finanziaria per l’accesso alla ZEE groenlandese consiste nel pagamento, per i contingenti, di un importo pari al 17,5 % del prezzo di riferimento relativo alle possibilità di pesca concordate per le specie nel protocollo.

CAPO III

MISURE TECNICHE DI CONSERVAZIONE

Prima dell’applicazione provvisoria del protocollo, l’autorità groenlandese competente mette a disposizione dell’autorità competente dell’Unione una versione in lingua inglese della legislazione groenlandese pertinente riguardante le misure tecniche di conservazione e il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza.

CAPO IV

MONITORAGGIO, CONTROLLO E SORVEGLIANZA

Sezione 1

Registrazione e comunicazione

1.

Le attività delle navi dell’Unione operanti nella ZEE groenlandese sono disciplinate dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili in Groenlandia e nel Regno di Danimarca, fatte salve le responsabilità delle navi dell’Unione contemplate dalla normativa dell’Unione e se disposto diversamente dall’accordo, dal protocollo, dal presente allegato e le relative appendici.

2.

Fatti salvi gli obblighi di comunicazione del centro di controllo della pesca (CCP) del rispettivo Stato di bandiera, le navi dell’Unione autorizzate a pescare nell’ambito dell’accordo comunicano i loro obblighi di registrazione e comunicazione riguardo alle attività di pesca nell’ambito dell’accordo all’autorità groenlandese competente conformemente alla legislazione groenlandese applicabile. Al momento della sua entrata in vigore il sistema elettronico di comunicazione (ERS) sostituirà le disposizioni in materia di comunicazione elettronica di cui al capo IV, sezione 1.

3.

I giornali di pesca cartacei, in funzione delle specie bersaglio e degli attrezzi, sono presentati su richiesta dell’autorità groenlandese competente e trasmessi al rappresentante (agente) della nave come indicato nel modulo di domanda di autorizzazione di pesca di cui all’appendice 1. Un esempio di ciascun tipo di giornale di pesca è trasmesso anche all’autorità competente dell’Unione e al CCP dello Stato di bandiera.

4.

Fintantoché entrambe le parti non avranno adottato un ERS si applicheranno le misure in vigore per la raccolta e la trasmissione dei dati sulle catture. I giornali di pesca e le comunicazioni esistenti in formato cartaceo sono compilati conformemente al diritto groenlandese applicabile.

Sistema elettronico di comunicazione

1.

Le parti si impegnano a rendere operativi i sistemi informatici necessari e ad effettuarne la manutenzione per garantire lo scambio elettronico di tutte le informazioni relative all’attuazione dell’accordo.

2.

Le parti definiscono e approvano in sede di commissione mista le modalità di esecuzione dei vari scambi elettronici, in particolare per quanto riguarda la dichiarazione delle catture tramite l’ERS e le procedure in caso di malfunzionamento.

3.

Le parti convengono di attuare la norma UN/FLUX (United Nations/Fisheries Language for Universal eXchange, protocollo universale delle Nazioni Unite per lo scambio di dati riguardanti la pesca) e installare la rete di scambio FLUX TL per scambiarsi le posizioni delle navi, i giornali di pesca elettronici ed eventualmente, in futuro, per la gestione delle autorizzazioni di pesca.

4.

Il sistema ERS è reso operativo entro un termine fissato dalla commissione mista sulla base di disposizioni tecniche da definire. Le parti propongono alla commissione mista il periodo necessario per la transizione e la messa in servizio del sistema ERS, tenendo conto di eventuali vincoli tecnici.

5.

Entrambe le parti definiscono il periodo di prova necessario prima che sia possibile effettuare una transizione verso un uso efficace della norma FLUX. Una volta concluse con successo tali prove, le parti fissano quanto prima la data effettiva per il passaggio al sistema ERS.

6.

Una volta che il sistema ERS è pienamente operativo, una nave non dotata di sistema ERS non è autorizzata a praticare attività di pesca nell’ambito del protocollo.

7.

La Groenlandia e l’Unione si informano reciprocamente e senza indugio di qualsiasi malfunzionamento di sistemi informatici che impedisca la comunicazione tra i CCP.

8.

Fino al momento in cui le due parti non hanno messo in servizio congiuntamente un sistema ERS, all’autorità groenlandese competente viene inviata, al termine di ogni bordata, una copia del giornale di pesca per posta o via email subito dopo l’arrivo in porto.

Sbarchi e trasbordi

Il comandante della nave trasmette i dati relativi allo sbarco richiesti dall’accordo mediante l’ERS all’autorità groenlandese competente. I dati dovrebbero riguardare anche gli sbarchi, in porti situati al di fuori della Groenlandia, di catture effettuate in virtù di una o più autorizzazioni di pesca groenlandesi. Durante il periodo di transizione e fino alla messa in servizio del sistema ERS il comandante si adopera per trasmettere i dati relativi agli sbarchi nelle modalità appropriate concordate dalle parti.

Sezione 2

Sistema di controllo via satellite (VMS)

1.

Tutte le navi dell’Unione autorizzate a norma del protocollo sono dotate di un sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS) pienamente operativo installato a bordo e in grado di trasmettere la loro posizione in modo continuo e automatico a un CCP del rispettivo Stato di bandiera sulla terraferma.

2.

Il sistema VMS delle navi soggette al controllo via satellite ai sensi del protocollo trasmette automaticamente le posizioni della nave al CCP del rispettivo Stato di bandiera, che le comunica senza indugio al CCP groenlandese. Se concordato dalle parti, le posizioni della nave sono trasmesse attraverso il nodo centrale dell’Unione utilizzando la norma UN/FLUX e la rete di scambio FLUX TL una volta terminati positivamente i periodi di prova concordati.

3.

Lo Stato di bandiera e le autorità groenlandesi designano ciascuno un corrispondente VMS che funge da punto di contatto.

I CCP dello Stato di bandiera e della Groenlandia si comunicano, prima della data di applicazione del protocollo, le coordinate (nome, indirizzo, telefono, email) del rispettivo corrispondente VMS. Ogni modifica delle coordinate del corrispondente VMS è comunicata immediatamente.

4.

I punti di contatto VMS si scambiano tutte le informazioni pertinenti sull’attrezzatura della nave, sui protocolli di trasmissione e su qualsiasi altra funzione necessaria per il controllo satellitare.

5.

Le modalità di utilizzo del VMS e le procedure in caso di malfunzionamento figurano nell’appendice 3.

Sezione 3

Ispezione in mare o in porto

1.

Le ispezioni nella ZEE o nei porti groenlandesi delle navi dell’Unione titolari di un’autorizzazione di pesca sono effettuate da navi e ispettori groenlandesi chiaramente identificati in conformità della convenzione internazionale e conformemente alle misure della FAO e alle misure pertinenti dello Stato di approdo adottate dalle ORGP.

2.

L’autorità competente di ciascuna parte può invitare un rappresentante dell’altra parte a osservare un’ispezione.

3.

L’autorità competente di ciascuna parte che effettua ispezioni internazionali nelle zone di regolamentazione NEAFC e NAFO può invitare gli ispettori dell’altra parte a imbarcarsi su una nave di ispezione che effettua un’ispezione internazionale.

Sezione 4

Programma di osservazione

1.

Le operazioni di pesca realizzate nella ZEE groenlandese sono soggette al programma di osservazione previsto dalla legislazione groenlandese. I comandanti delle navi dell’Unione titolari di un’autorizzazione di pesca per la ZEE groenlandese cooperano con le autorità groenlandesi competenti ai fini dell’imbarco degli osservatori.

2.

La retribuzione dell’osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico delle autorità groenlandesi competenti.

3.

Per tutta la durata della permanenza a bordo, l’osservatore:

a)

prende tutte le disposizioni opportune per non interrompere od ostacolare le operazioni di pesca;

b)

rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo; e

c)

rispetta la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave.

4.

L’osservatore è imbarcato in un porto o in un luogo specifico in mare scelto di comune accordo dall’autorità groenlandese competente e dal comandante. Se l’osservatore non si presenta nelle tre ore che seguono la data e l’ora previste per l’imbarco, l’armatore è automaticamente dispensato dall’obbligo di imbarcarlo e la nave è libera di lasciare il porto e di avviare le operazioni di pesca.

5.   Rapporto dell’osservatore

5.1.

Prima di lasciare la nave, l’osservatore presenta al comandante un rapporto contenente le sue osservazioni. Il comandante ha il diritto di introdurvi le sue osservazioni. Il rapporto è firmato dall’osservatore e dal comandante. Quest’ultimo riceve una copia elettronica del rapporto dell’osservatore.

5.2.

Su richiesta dell’autorità competente dell’Unione o dello Stato membro di bandiera, l’autorità groenlandese competente trasmette copia del rapporto dell’osservatore entro otto giorni lavorativi.

Sezione 5

Infrazioni

1.   Violazioni e infrazioni

L’inosservanza delle disposizioni del protocollo da parte di una nave dell’Unione, in particolare in materia di dichiarazione delle catture, è considerata una grave infrazione di cui al capo II, paragrafo 6, lettera a), del presente allegato. L’autorità groenlandese competente ha il diritto di sospendere un’autorizzazione di pesca esistente fino a quando non siano rispettate lgli obblighi in materia di dichiarazione delle catture. In caso di recidiva l’autorità groenlandese competente può rifiutare il rinnovo dell’autorizzazione di pesca della nave in questione. L’autorità competente dell’Unione e lo Stato di bandiera ne sono debitamente informati senza indugio.

2.   Trattamento delle infrazioni

2.1.

Qualsiasi infrazione commessa nella ZEE groenlandese da una nave dell’Unione titolare di un’autorizzazione di pesca nell’ambito dell’accordo è menzionata in un rapporto di ispezione.

2.2.

La firma del rapporto di ispezione da parte del comandante non pregiudica il diritto di difesa del comandante stesso e dell’armatore con riguardo all’infrazione.

2.3.

Per qualsiasi infrazione commessa nella ZEE groenlandese da una nave dell’Unione titolare di un’autorizzazione di pesca nell’ambito dell’accordo, la notifica dell’infrazione e delle sanzioni accessorie imposte al comandante o alla società di pesca è trasmessa direttamente agli armatori secondo le procedure previste dalla legislazione groenlandese applicabile.

2.4.

L’autorità groenlandese competente trasmette quanto prima all’autorità competente dell’Unione e allo Stato di bandiera, per email, una copia del rapporto di ispezione e della notifica di infrazione.

2.5.

Se la risoluzione dell’infrazione richiede un procedimento giudiziario, prima dell’avvio di quest’ultimo, e a condizione che l’infrazione non costituisca reato, si cerca di risolvere la presunta infrazione in via amichevole entro quattro giorni dalla notifica dell’infrazione. Se ciò risulta impossibile, viene avviato il procedimento giudiziario.

3.   Fermo di una nave

3.1.

La Groenlandia notifica immediatamente all’autorità competente dell’Unione e allo Stato di bandiera ogni fermo di una nave dell’Unione titolare di un’autorizzazione di pesca nell’ambito dell’accordo. Tale notifica indica i motivi del fermo ed è accompagnata da elementi di prova dell’infrazione constatata.

3.2.

Prima di adottare qualsiasi altro provvedimento nei confronti della nave dell’Unione posta in stato di fermo, del suo comandante, dell’equipaggio o del carico, ad eccezione delle misure destinate alla conservazione delle prove, la Groenlandia designa un funzionario incaricato delle indagini e, su richiesta dell’autorità competente dell’Unione, organizza una riunione di informazione entro 1 giorno lavorativo dalla notifica dei motivi all’origine del fermo. Alla riunione possono partecipare un rappresentante dello Stato di bandiera e l’armatore.

4.   Sanzioni applicabili alle infrazioni

4.1.

La sanzione applicabile all’infrazione è fissata dalla Groenlandia conformemente alla legislazione nazionale applicabile.

4.2.

In caso di risoluzione amichevole la sanzione da pagare è determinata facendo riferimento alla legislazione groenlandese applicabile.

5.   Procedimento giudiziario e cauzione bancaria

5.1.

Se non è possibile giungere a una soluzione amichevole e l’infrazione è sottoposta all’istanza giudiziaria competente, l’armatore della nave dell’Unione che ha commesso l’infrazione deposita, presso una banca designata dall’autorità groenlandese competente, una cauzione bancaria il cui importo, fissato dalla stessa autorità, copra i costi connessi al fermo della nave dell’Unione, all’ammenda stimata e alle eventuali indennità compensative. La cauzione bancaria resta vincolata fino alla conclusione del procedimento giudiziario. Tuttavia, se il procedimento giudiziario è in corso da oltre quattro anni, l’autorità groenlandese competente informa regolarmente l’autorità competente dell’Unione e lo Stato di bandiera interessato in merito alle misure adottate per giungere alla sua conclusione.

5.2.

Dopo la pronuncia della sentenza la cauzione bancaria è svincolata e immediatamente restituita all’armatore:

a)

integralmente, se non è imposta alcuna sanzione;

b)

a concorrenza del saldo residuo, se la sanzione comporta un’ammenda inferiore all’importo della cauzione bancaria.

5.3.

Il procedimento giudiziario è avviato quanto prima in conformità del diritto nazionale.

5.4.

La Groenlandia comunica i risultati del procedimento giudiziario all’Unione entro 14 giorni dalla pronuncia della sentenza.

6.   Rilascio della nave e dell’equipaggio

6.1.

La nave dell’Unione è autorizzata a lasciare il porto e a proseguire l’attività di pesca dopo che si sia provveduto al deposito della cauzione bancaria o al pagamento della sanzione o dopo che siano stati espletati gli obblighi derivanti dalla composizione amichevole.

CAPO V

ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE

Sezione 1

Metodo e criteri di valutazione dei progetti relativi alla costituzione di associazioni temporanee di imprese e di società miSTE

1.

Le attività delle navi dell’Unione operanti nella ZEE groenlandese sono disciplinate dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili in Groenlandia e nel Regno di Danimarca, fatte salve le responsabilità delle navi dell’Unione riguardo alla normativa dell’Unione e salvo altrimenti disposto dall’accordo, dal presente protocollo e dal relativo allegato.

2.

La Groenlandia informa senza indugio l’autorità competente dell’Unione in merito alla possibilità di costituire associazioni temporanee di imprese o società miste con imprese groenlandesi. L’autorità competente dell’Unione trasmette tale informazione a tutti gli Stati membri dell’Unione. Nel caso di un’impresa comune i progetti saranno presentati e valutati conformemente al presente capo.

3.

In applicazione dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera e), dell’accordo l’Unione presenta alla Groenlandia, quanto prima e in ogni caso almeno 10 giorni lavorativi prima della riunione della commissione mista, un fascicolo tecnico per i progetti relativi alla costituzione di associazioni temporanee di imprese e di società miste con operatori dell’Unione. I progetti sono presentati all’autorità competente dell’Unione tramite le autorità degli Stati membri interessati dell’Unione.

4.

La commissione mista incoraggia in primo luogo il pieno utilizzo, da parte delle navi dell’Unione, dei contingenti indicativi per le specie elencate all’articolo 2, paragrafo 1, del protocollo. Per le specie per le quali, senza basarsi su pareri scientifici, la commissione mista ha stabilito possibilità di pesca annuali inferiori a quelle indicate all’articolo 2, paragrafo 1, del protocollo, non sono presi in considerazione progetti relativi ad associazioni temporanee di imprese o a società miste per le stesse specie e lo stesso anno civile.

5.

La commissione mista valuta i progetti in base ai criteri seguenti:

a)

specie bersaglio e zone di pesca;

b)

stato dello o degli stock, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e dell’approccio precauzionale;

c)

caratteristiche della nave e tecnologia adeguata alle operazioni di pesca proposte;

d)

per le associazioni temporanee di imprese, durata complessiva delle stesse e durata delle operazioni di pesca; e

e)

precedenti esperienze dell’armatore e del partner dell’armatore nel settore della pesca.

6.

A seguito della valutazione di cui al punto 5 la commissione mista formula un parere sui progetti.

7.

Per le specie elencate all’articolo 2, paragrafo 1, del protocollo le catture effettuate da navi dell’Unione nell’ambito di associazioni temporanee di imprese o società miste non pregiudicano gli accordi di condivisione tra gli Stati membri dell’Unione.

Sezione 2

Condizioni relative all’accesso nel quadro delle associazioni temporanee di imprESE

1.   Autorizzazione di pesca

1.1.

Per le associazioni temporanee di imprese, una volta che il progetto abbia avuto parere favorevole da parte della commissione mista, le navi dell’Unione interessate presentano domanda di autorizzazione di pesca conformemente al capo II. La domanda indica chiaramente che si tratta di un’associazione temporanea di imprese.

1.2.

L’autorizzazione di pesca è rilasciata per la durata dell’associazione temporanea di imprese, e comunque per un periodo non superiore all’anno civile.

1.3.

L’autorizzazione di pesca indica chiaramente che le catture saranno imputate alle possibilità di pesca assegnate dalle autorità groenlandesi nell’ambito del corrispondente TAC groenlandese, e non alle possibilità di pesca di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del protocollo.

2.   Sostituzione di navi

Una nave dell’Unione operante nell’ambito di un’associazione temporanea di imprese può essere sostituita, soltanto per fondati motivi e previo accordo delle parti, da un’altra nave dell’Unione di capacità e con caratteristiche tecniche simili.

Sezione 3

Accordi per il trasferimento di contingenti di gamberetto boreale tra titolari di autorizzaziONI

1.   Accordi per il trasferimento

1.1.

Gli armatori della Groenlandia e dell’Unione possono stabilire, da impresa a impresa, accordi per lo scambio di contingenti relativi a possibilità di pesca per il gamberetto boreale nelle sottozone CIEM II, V, XII e XIV con possibilità di pesca per il gamberetto boreale nella sottozona NAFO 1.

1.2.

Le autorità groenlandesi, su richiesta delle autorità competenti dell’Unione europea a nome degli Stati membri dell’Unione interessati, si impegnano ad agevolare la conclusione di tali accordi.

1.3.

Ogni anno può essere trasferito, previo parere scientifico, un quantitativo massimo di 2 000 tonnellate.

1.4.

Le attività di pesca delle navi dell’Unione sono subordinate alle medesime condizioni previste nelle autorizzazioni di pesca rilasciate agli armatori groenlandesi, fatte salve le disposizioni del capo II.

CAPO VI

PESCA SPERIMENTALE

1.

In applicazione dell’articolo 11 e dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera f), dell’accordo, se l’autorità competente dell’Unione ha comunicato alla Groenlandia il proprio interesse all’esercizio della pesca sperimentale di specie e stock non elencati all’articolo 2, paragrafo 1, del protocollo, si applicano le disposizioni seguenti.

1.1.

Almeno 15 giorni prima della riunione della commissione mista, l’autorità competente dell’Unione presenta alla Groenlandia fascicoli tecnici indicanti:

a)

la o le specie bersaglio;

b)

i parametri tecnici proposti per la campagna (tecnologia da utilizzare per le operazioni di pesca, durata, zone di pesca ecc.);

c)

il contributo che la partecipazione dell’Unione alla campagna sperimentale dovrebbe apportare alla ricerca scientifica e allo sviluppo del settore della pesca; e

d)

una valutazione delle ripercussioni potenziali delle attività di pesca delle navi previste, da cui risulti che è improbabile che tali attività abbiano effetti negativi significativi sugli ecosistemi marini vulnerabili.

1.2.

La Groenlandia comunica alla commissione mista:

a)

le modalità e le condizioni applicabili alle campagne di pesca sperimentali condotte da navi nazionali e dei paesi terzi;

b)

i risultati di precedenti campagne sperimentali per la stessa specie; e

c)

i dati scientifici e le altre informazioni disponibili.

2.

La commissione mista valuta i fascicoli tecnici tenendo in debita considerazione i migliori pareri scientifici disponibili e l’approccio precauzionale.

3.

Una volta ottenuto il parere favorevole della commissione mista per quanto riguarda la partecipazione dell’Unione, la relativa portata e i parametri tecnici della campagna di pesca sperimentale, le navi dell’Unione presentano domanda di autorizzazione di pesca in conformità alle disposizioni del capo II. L’autorizzazione di pesca è limitata all’anno civile in corso.

4.

Alle navi dell’Unione che praticano la pesca sperimentale si applicano tutte le disposizioni del capo IV.

5.

Fatto salvo il punto 4, nel corso della campagna sperimentale in mare le navi dell’Unione:

a)

notificano all’autorità groenlandese competente l’avvio della campagna e presentano una dichiarazione delle catture eventualmente presenti a bordo prima dell’inizio della pesca sperimentale;

b)

trasmettono all’Istituto groenlandese per le risorse naturali, all’autorità groenlandese competente e alla Commissione europea una relazione settimanale sulle catture effettuate giornalmente e per ciascuna cala, in cui siano precisati i parametri tecnici della campagna (posizione, profondità, data e ora, catture e altre osservazioni o commenti);

c)

garantiscono la presenza a bordo di un osservatore groenlandese o di un osservatore scelto dall’autorità groenlandese competente. All’osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali e le spese di vitto e alloggio durante la sua permanenza a bordo sono a carico dell’armatore. La decisione relativa al periodo e alla durata della permanenza a bordo dell’osservatore e ai porti di imbarco e di sbarco è adottata dalle autorità groenlandesi; e

d)

comunicano all’autorità groenlandese competente la conclusione della campagna sperimentale e, se l’autorità groenlandese competente ne fa richiesta, sottopongono le navi a ispezione prima di lasciare la ZEE groenlandese.

6.

Le catture previste nell’ambito della campagna sperimentale ed effettuate nel corso della medesima rimangono di proprietà dell’armatore.

7.

L’autorità groenlandese competente designa una persona di riferimento incaricata di far fronte a eventuali problemi imprevisti che potrebbero ostacolare lo svolgimento della pesca sperimentale.

8.

Sulla base delle raccomandazioni degli organismi consultivi scientifici competenti, la Groenlandia può chiedere l’attuazione di misure di conservazione e di gestione con riguardo alla pesca sperimentale, compresi divieti di pesca in determinati periodi e zone.

9.

Le navi dell’Unione interessate presentano a entrambe le parti entro e non oltre 30 giorni dalla conclusione dell’attività di pesca sperimentale una relazione di valutazione che copra almeno i punti seguenti:

a)

se l’attività di pesca è stata effettuata secondo i parametri tecnici proposti;

b)

se sono stati conseguiti i benefici attesi per la ricerca scientifica e gli sviluppi del settore della pesca, come specificato nel fascicolo o nei fascicoli tecnici, e, se ciò non è avvenuto, per quali motivi;

c)

se la nave ha incontrato problemi imprevisti, comprese catture accessorie; e

d)

se la nave ha rispettato il punto 5 e, in caso contrario, il mancato rispetto deve essere adeguatamente giustificato.

10.

Qualora le parti giungano alla conclusione che un’attività di pesca sperimentale ha dato risultati positivi e la commissione mista fissa nuove possibilità di pesca conformemente all’articolo 2, paragrafi 2 e 4, e all’articolo 7 del protocollo, le autorità groenlandesi possono offrire possibilità di pesca in misura proporzionale all’utilizzo del relativo contingente da parte delle navi dell’Unione che hanno partecipato alla pesca sperimentale nei cinque anni precedenti. Il quantitativo assegnato all’Unione non può superare il 50 %, a meno che la Groenlandia non decida di offrire di più. Questa disposizione si applica fino alla scadenza del protocollo.

APPENDICI DEL PRESENTE ALLEGATO

Appendice 1 – Modulo di domanda di autorizzazione di pesca

Appendice 2 – Dati di contatto delle autorità groenlandesi competenti

Appendice 3 – Procedure di attuazione del controllo via satellite (sistema di controllo dei pescherecci - VMS)

Appendice 4 – Formato dei dati VMS

Appendice 5 – Regime di flessibilità nella pesca dello scorfano pelagico tra le acque della Groenlandia e le acque della NEAFC

Appendice 6 – Trattamento dei dati personali

Appendice 1

MODULO DI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DI PESCA

Modulo di domanda di autorizzazione di pesca nella ZEE groenlandese e relativo al contingente groenlandese al di fuori della ZEE groenlandese

 

O/F/C (obbligatorio/facoltativo/condizionale)

 

Dati relativi alla licenza

1

Tipo di licenza richiesta (specie e zona)

O

 

2

Quantitativo richiesto

O

 

3

Periodo di validità dell’autorizzazione di pesca

O

 

4

Indirizzo postale cui deve essere inviata la domanda di autorizzazione di pesca

 

Commissione europea, direzione generale degli Affari marittimi e della pesca, Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles, Belgio, fax + 32 22962338, email Mare-licences@ec.europa.eu

Informazioni sulla nave

5

Stato di bandiera

O

 

6

Nome della nave

O

 

7

Lettere e cifre di identificazione esterna

O

 

8

Indicativo internazionale di chiamata (IRCS)

O

 

9

Numero IMO

C

Se alle navi è stato assegnato un numero IMO

10

Numero di riferimento interno dello Stato di bandiera

F

 

11

Anno di costruzione

O

 

12

Porto d’immatricolazione

O

 

13

Tipo di nave (codice FAO)

O

 

14

Tipo di attrezzo da pesca principale (codice FAO)

O

 

15

Nomi precedenti (Stato di bandiera, nome, IRCS e date di modifica)

C

Se esistono informazioni precedenti

16

Numero Inmarsat/numero Iridium (telefono, email)

C

Telefono, email (facoltativa)

17

Armatori, indirizzo della persona fisica o giuridica, telefono, fax, email

C

Fax (facoltativo)

18

Rappresentante (agente) della nave, nome e indirizzo

O

 

19

Potenza motrice (kW)

O

 

20

Lunghezza fuori tutto

O

 

21

Stazza (GT)

O

 

22

Capacità di congelamento in tonnellate/giorno

O

 

23

Capacità dei serbatoi di acqua di mare refrigerata con mezzi meccanici (RSW) o con ghiaccio (CSW) in metri cubi

O

 

24

Fotografia digitale a colori della nave, di risoluzione adeguata (max. 0,5 MB), in cui figuri chiaramente la fiancata della nave, compresi il nome e il numero di identificazione visibili sullo scafo.

O

 

Appendice 2

DATI DI CONTATTO DELLE AUTORITÀ GROENLANDESI COMPETENTI

Trasmissione di relazioni e comunicazioni

Le relazioni e le comunicazioni a norma del capo IV, sezione 1, dell’allegato sono redatte in groenlandese, danese o inglese.

Le comunicazioni sono trasmesse mediante email, fax o radio costiera all’autorità groenlandese di controllo delle licenze di pesca (GFKL) e al Joint Arctic Command (AKO):

GFLK, n. di telefono: + 299 34 50 00;

email: GFLK@NANOQ.GL;

AKO, n. di telefono: + 299 364000;

email: FKO-KTP-A-FIO@FIIN.DK

I giornali di pesca sono inviati all’indirizzo seguente:

Greenland Fishing License Control Authority (GFLK)

P.O. Box 501, 3900 Nuuk, Groenlandia

La domanda di autorizzazione di pesca e gli altri permessi sono comunicati al:

ministero della Pesca e della caccia

email: APN@NANOQ.GL

Appendice 3

PROCEDURE DI ATTUAZIONE DEL CONTROLLO SATELLITARE (SISTEMA DI CONTROLLO DEI PESCHERECCI VIA SATELLITE - VMS)

1.   Messaggi di posizione delle navi — sistema VMS

1.1.

A bordo delle navi dell’Unione titolari di un’autorizzazione di pesca in virtù dell’accordo, che operano nella zona di pesca groenlandese o che effettuano attività di pesca nell’ambito del contingente groenlandese nelle acque della NEAFC (come stabilito nell’appendice 5), deve essere installato un impianto di localizzazione satellitare perfettamente funzionante (sistema di controllo dei pescherecci via satellite — VMS) in grado di trasmetterne la posizione in modo automatico e continuo, almeno una volta all’ora, al centro di controllo della pesca (CCP) del rispettivo Stato di bandiera durante la loro presenza nella zona di pesca.

1.2.

Ogniqualvolta una nave operante nell’ambito dell’accordo di pesca e soggetta a sorveglianza via satellite ai sensi del protocollo entra nella zona di pesca, il CCP dello Stato di bandiera trasmette immediatamente i successivi rapporti di posizione al CCP della Groenlandia. Se concordato dalle parti, tutti i rapporti di posizione della nave sono trasmessi attraverso il nodo centrale dell’Unione. Una volta che entrambe le parti saranno passate all’UN/FLUX, le posizioni VMS saranno trasmesse attraverso lo Stato di bandiera e la rete FLUX TL gestita dalla Commissione europea. Tali messaggi sono trasmessi come segue:

a)

per via elettronica nell’ambito di un protocollo di scambio di sicurezza;

b)

all’entrata e all’uscita dalla zona di pesca;

c)

nel formato di cui all’appendice 4.

1.3.

Ciascun messaggio di posizione contiene le informazioni seguenti:

a)

l’identificazione della nave;

b)

l’ultima posizione geografica della nave con un margine di errore inferiore ai 500 metri e un intervallo di confidenza del 99 %;

c)

la data e l’ora UTC di registrazione della posizione;

d)

la velocità istantanea e la rotta della nave al momento della registrazione della posizione.

1.4.

Il CCP dello Stato di bandiera garantisce il trattamento automatico e la trasmissione elettronica dei messaggi di posizione. Questi sono registrati e conservati in modo sicuro in una banca dati per l’anno in corso e l’anno precedente. Tuttavia questo periodo può essere ridotto, di comune accordo, in caso di vincoli tecnici.

1.5.

I componenti hardware e software del sistema VMS sono a prova di manomissione: non permettono cioè di introdurre o estrarre posizioni false e non possono essere disattivati manualmente. Il sistema è interamente automatico ed è pienamente operativo in ogni momento, a prescindere dalle condizioni ambientali. È vietato distruggere, danneggiare, disattivare o comunque manomettere l’impianto di localizzazione via satellite.

1.6.

A fini di sorveglianza e controllo le parti convengono di scambiarsi, se necessario e su richiesta, le informazioni relative alle attrezzature utilizzate.

2.   Guasto tecnico o avaria del dispositivo di controllo a bordo della nave

2.1.

Lo Stato di bandiera informa senza ritardo le autorità groenlandesi e dell’Unione in caso di guasto tecnico o avaria del dispositivo di controllo permanente via satellite installato a bordo del peschereccio.

2.2.

L’attrezzatura difettosa deve essere sostituita o riparata nel primo porto di scalo in cui il servizio è disponibile e non oltre 30 giorni lavorativi dalla notifica dell’avaria da parte dello Stato di bandiera al CCP della Groenlandia. Trascorso tale termine la nave in questione è tenuta a rientrare in un porto designato dalle autorità groenlandesi per le formalità regolamentari e la riparazione o a lasciare la zona, a condizione che il rapporto di ispezione del dispositivo difettoso e i motivi del guasto siano stati comunicati dallo Stato di bandiera al CCP della Groenlandia.

2.3.

Fino a quando il dispositivo non è stato riparato o sostituito, il comandante della nave trasmette manualmente ogni quattro ore al CCP dello Stato di bandiera, per posta elettronica, via radio o via fax, un rapporto di posizione globale comprendente i rapporti di posizione registrati dal comandante della nave alle condizioni previste al punto 1.2.

2.4.

I messaggi manuali di cui al paragrafo 2.3 della presente appendice sono registrati senza indugio dal CCP dello Stato di bandiera nella banca dati di cui al punto 1.4 della presente appendice e immediatamente trasmessi dal CCP dello Stato di bandiera al CCP della Groenlandia in base al protocollo e al formato definiti nell’appendice 4.

2.5.

Trascorso il periodo di cui al punto 2.2, la nave non è più autorizzata a praticare attività di pesca nella zona di pesca della Groenlandia.

3.   Comunicazione sicura dei messaggi di posizione tra centri di controllo della pesca

3.1.

Il CCP dello Stato di bandiera trasmette automaticamente i messaggi di posizione delle navi interessate al CCP della Groenlandia.

3.2.

I CCP delle due parti si scambiano le rispettive coordinate (indirizzi email, numeri di fax, telex e telefono) e si comunicano senza indugio eventuali modifiche delle medesime.

3.3.

Fatta salva la possibilità di futuri miglioramenti, la trasmissione dei messaggi di posizione tra i CCP interessati e gli Stati di bandiera è effettuata per via elettronica tramite protocollo HTTPS. Lo scambio di certificati è effettuato tra le autorità groenlandesi e il CCP dello Stato di bandiera interessato.

3.4.

I dati VMS saranno utilizzati conformemente all’articolo 11 del protocollo.

4.   Malfunzionamento del sistema di comunicazione

4.1.

L’autorità groenlandese competente e i CCP degli Stati di bandiera dell’Unione verificano la compatibilità dei rispettivi equipaggiamenti elettronici e segnalano immediatamente all’altra parte qualsiasi malfunzionamento nella comunicazione e nella ricezione dei messaggi di posizione, al fine di trovare quanto prima una soluzione tecnica.

4.2.

L’interruzione delle comunicazioni tra i centri di controllo non pregiudica l’attività delle navi.

4.3.

Tutti i messaggi non trasmessi nel corso dell’interruzione sono inoltrati non appena sia stata ripristinata la comunicazione tra i centri di controllo.

5.   Manutenzione di un CCP

5.1.

Gli interventi di manutenzione pianificati di un CCP (programma di manutenzione) che possono incidere sugli scambi di dati VMS devono essere notificati all’altro CCP con almeno settantadue 72 ore di anticipo, indicando se possibile la data e la durata dell’intervento. Per gli interventi non pianificati, queste informazioni sono inviate all’altro CCP non appena possibile.

5.2.

Nel corso dell’intervento di manutenzione la disponibilità dei dati VMS può essere sospesa fino a quando il sistema non torni a essere operativo. I dati VMS sono trasmessi non appena concluso l’intervento di manutenzione.

5.3.

Se l’intervento di manutenzione richiede più di ventiquattro 24 ore, i dati VMS sono trasmessi all’altro CCP ricorrendo a un mezzo elettronico alternativo scelto di comune accordo.

5.4.

La Groenlandia informa le proprie autorità responsabili del monitoraggio, del controllo e della sorveglianza della pesca affinché le navi dell’Unione non siano considerate in infrazione dal CCP groenlandese a causa della mancata trasmissione dei dati VMS dovuta a un intervento di manutenzione di un CCP.

6.   Revisione della frequenza dei messaggi di posizione

6.1.

Sulla base di elementi di prova che inducano a ipotizzare un’infrazione, la Groenlandia può chiedere al CCP dello Stato di bandiera, con copia all’Unione, di ridurre a 30 minuti l’intervallo di invio dei messaggi di posizione di una nave per un periodo di indagine determinato. Tali elementi di prova devono essere trasmessi dalla Groenlandia al CCP dello Stato di bandiera e all’Unione. Il CCP dello Stato di bandiera invia immediatamente alla Groenlandia i messaggi di posizione secondo la nuova frequenza.

6.2.

Al termine del periodo di indagine previsto la Groenlandia informa il CCP dello Stato di bandiera e l’Unione in merito alle eventuali misure necessarie.

Appendice 4

SEZIONE 1 – FORMATO NAF PER DATI VMS (*)

Formato dei dati VMS

Formato per la comunicazione dei messaggi VMS al CCP dell’altra parte

1)   Messaggio «ENTRY» (ENTRATA)

Dato

Codice campo

Obbligatorio/Facoltativo

Osservazioni

Inizio della registrazione

SR

O

Dato relativo al sistema; indica l’inizio della registrazione

Indirizzo

AD

O

Dato relativo al messaggio; destinatario, codice ISO alfa 3 del paese

Mittente

FR

O

Dato relativo al messaggio; mittente, codice ISO alfa 3 del paese

Numero di registrazione

RN

F

Dato relativo al messaggio; numero di serie della registrazione per l’anno considerato

Data di registrazione

RD

F

Dato relativo al messaggio; data di trasmissione

Ora di registrazione

RT

F

Dato relativo al messaggio; ora di trasmissione

Tipo di messaggio

TM

O

Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio, «ENT»

Indicativo di chiamata

RC

O

Dato relativo alla nave; indicativo internazionale di chiamata della nave

Numero di riferimento interno

IR

O

Dato relativo alla nave; numero individuale della nave (codice ISO alfa 3 dello Stato di bandiera seguito da un numero)

Numero di immatricolazione esterno

XR

F

Dato relativo alla nave; numero sulla fiancata della nave

Latitudine

LT

O

Dato relativo alla posizione; posizione ± 99 999 (WGS-84)

Longitudine

LG

O

Dato relativo alla posizione; posizione ± 999 999 (WGS-84)

Velocità

SP

O

Dato relativo alla posizione; velocità della nave in decimi di nodi

Rotta

CO

O

Dato relativo alla posizione; rotta della nave su scala di 360o

Data

DA

O

Dato relativo alla posizione; data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG)

Ora

TI

O

Dato relativo alla posizione; ora di registrazione della posizione UTC (OOMM)

Fine della registrazione

ER

O

Dato relativo al sistema; indica la fine della registrazione

2)   Messaggio/rapporto «POSITION» (POSIZIONE)

Dato

Codice campo

Obbligatorio/Facoltativo

Osservazioni

Inizio della registrazione

SR

O

Dato relativo al sistema; indica l’inizio della registrazione

Indirizzo

AD

O

Dato relativo al messaggio; destinatario, codice ISO alfa 3 del paese

Mittente

FR

O

Dato relativo al messaggio; mittente, codice ISO alfa 3 del paese

Numero di registrazione

RN

F

Dato relativo al messaggio; numero di serie della registrazione per l’anno considerato

Data di registrazione

RD

F

Dato relativo al messaggio; data di trasmissione

Ora di registrazione

RT

F

Dato relativo al messaggio; ora di trasmissione

Tipo di messaggio

TM

O

Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio, «POS» (1)

Indicativo di chiamata

RC

O

Dato relativo alla nave; indicativo internazionale di chiamata della nave

Numero di riferimento interno

IR

O

Dato relativo alla nave; numero individuale della nave (codice ISO alfa 3 dello Stato di bandiera seguito da un numero)

Numero di immatricolazione esterno

XR

F

Dato relativo alla nave; numero sulla fiancata della nave

Latitudine

LT

O

Dato relativo alla posizione; posizione ± 99 999 (WGS-84)

Longitudine

LG

O

Dato relativo alla posizione; posizione ± 999 999 (WGS-84)

Attività

AC

O (2)

Dato relativo alla posizione; «ANC» indica un modo di comunicazione a frequenza ridotta

Velocità

SP

O

Dato relativo alla posizione; velocità della nave in decimi di nodi

Rotta

CO

O

Dato relativo alla posizione; rotta della nave su scala di 360o

Data

DA

O

Dato relativo alla posizione; data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG)

Ora

TI

O

Dato relativo alla posizione; ora di registrazione della posizione UTC (OOMM)

Fine della registrazione

ER

O

Dato relativo al sistema; indica la fine della registrazione

3)   Messaggio «EXIT» (USCITA)

Dato

Codice campo

Obbligatorio/Facoltativo

Osservazioni

Inizio della registrazione

SR

O

Dato relativo al sistema; indica l’inizio della registrazione

Indirizzo

AD

O

Dato relativo al messaggio; destinatario, codice ISO alfa 3 del paese

Mittente

FR

O

Dato relativo al messaggio; mittente, codice ISO alfa 3 del paese

Numero di registrazione

RN

F

Dato relativo al messaggio; numero di serie della registrazione per l’anno considerato

Data di registrazione

RD

F

Dato relativo al messaggio; data di trasmissione

Ora di registrazione

RT

F

Dato relativo al messaggio; ora di trasmissione

Tipo di messaggio

TM

O

Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio, «EXI»

Indicativo di chiamata

RC

O

Dato relativo alla nave; indicativo internazionale di chiamata della nave

Numero di riferimento interno

IR

O

Dato relativo alla nave; numero individuale della nave (codice ISO alfa 3 dello Stato di bandiera seguito da un numero)

Numero di immatricolazione esterno

XR

F

Dato relativo alla nave; numero sulla fiancata della nave

Data

DA

O

Dato relativo alla posizione; data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG)

Ora

TI

O

Dato relativo alla posizione; ora di registrazione della posizione UTC (OOMM)

Fine della registrazione

ER

O

Dato relativo al sistema; indica la fine della registrazione

4)   Formato per la trasmissione dei dati

In ogni messaggio la trasmissione dei dati è strutturata come segue:

una doppia barra (//) e i caratteri «SR» indicano l’inizio di un messaggio,

una doppia barra (//) e un codice indicano l’inizio di un dato,

una barra (/) separa il codice dal dato,

coppie di dati sono separate da uno spazio,

i caratteri «ER» e una doppia barra (//) indicano la fine della registrazione.

Tutti i codici riportati nel presente allegato seguono il cosiddetto «formato per l’Atlantico settentrionale» (North Atlantic Format) quale descritto nel Regime di controllo e di attuazione della NEAFC.

SEZIONE 2 - FORMATO VMS UN/FLUX

Formato UN/FLUX: dati obbligatori da trasmettere nei rapporti di posizione

Dati

Obbligatorio/Facoltativo

Osservazioni

Destinatario

O

Dato relativo al messaggio — Destinatario, codice alfa-3 del paese (ISO-3166)

Nota: fa parte della dotazione di FLUX TL

Mittente

O

Dato relativo al messaggio — Mittente, codice alfa-3 del paese (ISO-3166)

Identificativo unico del messaggio

O

UUID conforme all’RFC 4122 definito dall’IETF

Data e ora della trasmissione

O

Data e ora di creazione del messaggio in UTC secondo la norma ISO 8601 nel formato YYYY-MM-DDThh:mm:ss [.000000]Z (1)

Stato di bandiera

O

Dato relativo al messaggio – Bandiera dello Stato di bandiera, codice alfa-3 del paese (ISO-3166)

Tipo di messaggio

O

Dato relativo al messaggio – Tipo di messaggio

Devono essere utilizzati i codici seguenti:

ENTRY: prima posizione registrata dopo l’entrata nella zona di pesca

EXIT: primo messaggio registrato dopo l’uscita dalla zona di pesca

POS: posizioni trasmesse nella zona di pesca

MANUAL: posizione trasmessa manualmente

Indicativo di chiamata

O

Dato relativo alla nave – Indicativo internazionale di chiamata della nave (IRCS)

Numero di riferimento interno della parte contraente

F

Dato relativo alla nave – Identificativo unico della nave della parte contraente

Identificativo unico della nave (UVI)

F

Dato relativo alla nave – numero IMO

Numero di immatricolazione esterno

F

Dato relativo alla nave – Numero indicato sulla fiancata della nave (ISO 8859.1)

Latitudine

O

Dato relativo alla posizione della nave – Posizione in gradi e gradi decimali GG.ggg (WGS-84)

Coordinate positive per le posizioni a nord dell’equatore; coordinate negative per le posizioni a sud dell’equatore.

Longitudine

O

Dato relativo alla posizione della nave – Posizione in gradi e decimali GG.ggg (WGS-84)

Coordinate positive a est del meridiano di Greenwich; coordinate negative a ovest del meridiano di Greenwich.

Rotta

O

rotta della nave su scala di 360o

Velocità

O

Velocità della nave in nodi

Data e ora

O

Dato relativo alla posizione della nave – Data e ora di registrazione della posizione in UTC secondo la norma ISO 8601 nel formato YYYY-MM-DDThh:mm:ss [.000000]Z (2)

La trasmissione dei dati in formato UN/FLUX deve essere strutturata secondo le modalità stabilite nel documento di attuazione tecnica separato che le parti devono elaborare e concordare prima del passaggio a UN/FLUX.


(*)  Come indicato al capo IV, sezione 1, dell’allegato, per lo scambio dei dati di posizione delle navi dovrebbe essere attuata la norma UN/FLUX (United Nations/Fisheries Language for Universal eXchange) e installata la rete di scambio FLUX TL, una volta che i periodi di prova concordati saranno stati completati positivamente e che entrambe le parti saranno pronte. Di conseguenza, una volta operativo il formato UN/FLUX, le specifiche relative al formato NAF di cui sopra per lo scambio dei dati di posizione VMS saranno sostituite dal formato VMS UN/FLUX di cui alla sezione 2 della presente appendice.

(1)  Per le comunicazioni effettuate dalle navi dotate di un impianto di localizzazione satellitare difettoso il tipo di messaggio è «MAN».

(2)  Applicabile unicamente se la nave trasmette messaggi POS con una frequenza ridotta.

(1)  YYYY= anno; MM = mese, compreso il numero iniziale 0 se il numero del mese è inferiore a 10; DD = giorno del mese, compreso il numero iniziale 0 se il numero del giorno è inferiore a 10; T = la lettera T indica la parte della fascia oraria; H24 = ore del giorno espresse con due cifre utilizzando la notazione a 24 ore; MI = minuti espressi a due cifre; SS = secondi espressi a due cifre; [.000000] = si possono inserire facoltativamente frazioni di secondo, senza parentesi; Z = fuso orario, che deve essere Z (cioè UTC).

(2)  YYYY= anno; MM = mese, compreso il numero iniziale 0 se il numero del mese è inferiore a 10; DD = giorno del mese, compreso il numero iniziale 0 se il numero del giorno è inferiore a 10; T = la lettera T indica la parte della fascia oraria; H24 = ore del giorno espresse con due cifre utilizzando la notazione a 24 ore; MI = minuti espressi a due cifre; SS = secondi espressi a due cifre; [.000000] = si possono inserire facoltativamente frazioni di secondo, senza parentesi; Z = fuso orario, che deve essere Z (cioè UTC).

Appendice 5

REGIME DI FLESSIBILITÀ NELLA PESCA DELLO SCORFANO PELAGICO TRA LE ACQUE GROENLANDESI E LE ACQUE DELLA NEAFC

1.   

Le navi che intendono praticare la pesca dello scorfano nell’ambito del regime di flessibilità tra le acque groenlandesi e le acque della NEAFC devono essere in possesso di un’autorizzazione di pesca rilasciata dalla Groenlandia in conformità del capo II dell’allegato del protocollo. La domanda e l’autorizzazione di pesca fanno espresso riferimento ad attività al di fuori della ZEE groenlandese.

2.   

Devono essere rispettate tutte le misure adottate dalla NEAFC per tale tipo di pesca nella zona di regolamentazione NEAFC.

3.   

Una nave dell’Unione può utilizzare il proprio contingente groenlandese per lo scorfano soltanto dopo aver esaurito la quota del contingente NEAFC dell’Unione per lo scorfano assegnatale dal proprio Stato di bandiera.

4.   

Fatto salvo il punto 5, una nave può pescare il proprio contingente groenlandese nella stessa zona NEAFC in cui ha catturato il proprio contingente NEAFC.

5.   

Una nave può pescare il proprio contingente groenlandese nella zona di conservazione dello scorfano (redfish conservation area — RCA) nel rispetto delle condizioni stabilite nella raccomandazione della NEAFC sulla gestione dello scorfano nel Mare di Irminger e nelle acque adiacenti, ad esclusione delle parti comprese nella zona di pesca dell’Islanda.

6.   

Le navi operanti nella zona di regolamentazione NEAFC trasmettono alla NEAFC, tramite il CCP del loro Stato di bandiera, un rapporto di posizione VMS in conformità delle prescrizioni normative pertinenti. Quando una nave effettua attività di pesca nell’ambito del contingente groenlandese nella zona di conservazione dello scorfano della NEAFC, il CCP dello Stato di bandiera adotta opportune disposizioni per garantire che i messaggi di posizione VMS della nave trasmessi con frequenza oraria siano inoltrati quasi in tempo reale al CCP della Groenlandia.

7.   

Il comandante della nave provvede affinché, nelle comunicazioni trasmesse alla NEAFC e alle autorità groenlandesi, le catture di scorfano effettuate nella zona di regolamentazione NEAFC nell’ambito del regime di flessibilità della Groenlandia siano chiaramente identificate come catture effettuate sulla base dell’autorizzazione di pesca rilasciata dalla Groenlandia nell’ambito di tale regime.

Prima di iniziare a pescare sulla base di un’autorizzazione di pesca groenlandese, la nave trasmette una NOTIFICA DI AZIONE.

Nel periodo di attività sulla base di un’autorizzazione di pesca groenlandese la nave trasmette entro le ore 23.59 UTC di ogni giorno una DICHIARAZIONE GIORNALIERA DELLE CATTURE.

Una volta cessate le attività di pesca nell’ambito del contingente groenlandese, la nave trasmette una NOTIFICA DI CONCLUSIONE DELL’AZIONE.

La NOTIFICA DI AZIONE, la DICHIARAZIONE GIORNALIERA DELLE CATTURE e la NOTIFICA DI CONCLUSIONE DELL’AZIONE sono trasmesse conformemente al capo IV, sezione 2, dell’allegato.

8.   

Ai fini di una migliore protezione delle zone di schiusa delle larve, le attività di pesca non hanno inizio prima della data fissata nella raccomandazione della NEAFC sulla gestione dello scorfano nel Mare di Irminger e nelle acque adiacenti.

9.   

Lo Stato di bandiera dichiara alle autorità dell’Unione le catture praticate nell’ambito del contingente groenlandese nelle acque della Groenlandia e nella zona di regolamentazione NEAFC. Tale dichiarazione comprende tutte le catture effettuate nell’ambito del regime di flessibilità e identifica chiaramente le catture e l’autorizzazione di pesca corrispondente.

10.   

Al termine della campagna di pesca i CCP degli Stati di bandiera trasmettono alle autorità groenlandesi le statistiche relative alle catture di scorfano pelagico praticate nell’ambito del regime di flessibilità.

Appendice 6

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1.   Definizioni e ambito di applicazione

1.1.   Definizioni

Ai fini della presente appendice si applicano, oltre alle definizioni di cui all’articolo 2 dell’accordo, anche le definizioni seguenti:

a)

«dati personali»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile una persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento a un identificativo quale il nome, un numero di identificazione o dati di localizzazione;

b)

«trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute su dati personali o serie di dati personali, con o senza l’ausilio di processi automatizzati, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o la combinazione, la limitazione dell’accesso, la cancellazione o la distruzione;

c)

«autorità trasferente»: l’autorità pubblica che invia i dati personali;

d)

«autorità destinataria»: l’autorità pubblica che riceve comunicazioni di dati personali;

e)

«violazione dei dati»: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata dei dati personali trasmessi, conservati o trattati in qualsiasi altro modo o l’accesso non autorizzato a tali dati;

f)

«ulteriore trasferimento»: il trasferimento di dati personali da una parte destinataria a un’entità che non sia parte firmataria del presente protocollo («terzo»);

g)

«autorità di controllo»: l’autorità pubblica indipendente incaricata di vigilare sull’applicazione della presente appendice al fine di tutelare le libertà e i diritti fondamentali delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali.

1.2.   Ambito di applicazione

Le persone interessate dal protocollo sono in particolare le persone fisiche proprietarie dei pescherecci, i loro rappresentanti, il comandante e l’equipaggio che presta servizio a bordo dei pescherecci operanti nell’ambito del protocollo.

Per quanto riguarda l’attuazione del protocollo, in particolare per le domande di rilascio delle autorizzazioni, il controllo delle attività di pesca e la lotta contro la pesca illegale, potrebbero essere scambiati e ulteriormente trattati:

i dati di identificazione e le coordinate della nave;

i dati raccolti attraverso controlli, ispezioni o osservazioni riguardanti le attività di una nave o relative a una nave, la sua posizione e i suoi spostamenti, la sua attività di pesca o connessa alla pesca;

i dati relativi ai proprietari della nave o al suo rappresentante o loro rappresentanti, quali il nome, la cittadinanza, il recapito professionale e il conto bancario professionale;

i dati relativi all’agente locale, quali il nome, la cittadinanza e il recapito professionale;

i dati relativi ai comandanti e ai membri dell’equipaggio, quali nome, cittadinanza, funzione e, nel caso del comandante, i suoi recapiti;

i dati relativi ai pescatori imbarcati, quali il nome, il recapito, la formazione, il certificato sanitario.

1.3.   Autorità responsabili

Le autorità responsabili del trattamento dei dati sono la Commissione europea e l’autorità dello Stato membro di bandiera, per l’Unione, e l’autorità groenlandese.

2.   Garanzie in materia di protezione dei dati personali

2.1.   Limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati

I dati personali richiesti e trasferiti a norma del protocollo sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per l’attuazione del protocollo, vale a dire per il trattamento delle autorizzazioni di pesca e per il controllo e la sorveglianza delle attività svolte dalle navi dell’Unione. Le parti si scambiano i dati personali a norma del presente protocollo solo per le finalità specifiche ivi indicate.

I dati ricevuti non devono essere trattati per finalità diverse da quelle di cui al primo comma e, nel caso in cui ciò avvenisse, devono essere resi anonimi.

Su richiesta, l’autorità destinataria informa senza ritardo l’autorità trasferente dell’uso dei dati comunicati.

2.2.   Esattezza dei dati

Le parti provvedono affinché i dati personali trasferiti in virtù del protocollo siano esatti, attualizzati e, se del caso, regolarmente aggiornati in base a quanto noto all’autorità trasferente. Se una delle parti rileva che i dati personali trasferiti o ricevuti sono inesatti, ne informa senza ritardo l’altra parte e procede alle correzioni e agli aggiornamenti necessari.

2.3.   Limitazione della conservazione

I dati personali sono conservati solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati scambiati. Sono cancellati al più tardi un anno dopo la scadenza del presente protocollo, a meno che non siano necessari per conformarsi agli obblighi di cui al capo 12 della legge groenlandese sulla pesca (legge n. 29, del 23 maggio 2024, sulla pesca) o per dar seguito a un’infrazione, a un’ispezione o a un procedimento giudiziario o amministrativo. In quest’ultimo caso i dati possono essere conservati per tutto il tempo necessario a dar seguito all’infrazione o all’ispezione o fino alla chiusura definitiva del procedimento giudiziario o amministrativo. I dati personali necessari per conformarsi agli obblighi di cui al capo 12 della legge groenlandese sulla pesca (legge n. 29, del 23 maggio 2024, sulla pesca) sono cancellati al più tardi cinque anni dopo l’ottenimento dei dati a norma del protocollo.

Se sono conservati per un periodo più lungo, i dati personali sono resi anonimi.

2.4.   Sicurezza e riservatezza

I dati personali sono trattati in modo da garantirne un’adeguata sicurezza, tenendo conto dei rischi specifici del trattamento, tra cui la protezione da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o da danni accidentali. Le autorità incaricate del trattamento sono tenute a contrastare eventuali violazioni dei dati e ad adottare tutte le misure necessarie per porre rimedio agli eventuali effetti negativi di una violazione dei dati personali e attenuarne le possibili ripercussioni. L’autorità ricevente notifica senza indugio tale violazione all’autorità trasferente; entrambe le autorità si garantiscono reciprocamente e tempestivamente la cooperazione necessaria al fine di consentire a ciascuna di esse di adempiere gli obblighi derivanti dal rispettivo quadro giuridico nazionale in caso di violazione dei dati personali.

Le parti s’impegnano ad attuare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che il trattamento sia conforme al protocollo.

2.5.   Rettifica o cancellazione

Le parti provvedono affinché l’autorità trasferente e l’autorità destinataria adottino tutte le misure ragionevoli per garantire senza indugio la rettifica o la cancellazione, a seconda dei casi, dei dati personali, qualora il trattamento non sia conforme al protocollo, in particolare perché tali dati non sono adeguati, pertinenti o esatti o risultano eccessivi rispetto alla finalità del trattamento.

Le parti sono tenute a notificarsi reciprocamente qualsiasi rettifica o cancellazione.

2.6.   Trasparenza

Le parti provvedono affinché gli interessati siano informati, con una notifica individuale e mediante la pubblicazione dell’accordo sui loro siti web, delle categorie dei dati trasferiti e successivamente trattati, delle modalità di trattamento dei dati personali, dello strumento utilizzato per il trasferimento, della finalità del trattamento, dei terzi o delle categorie di terzi cui le informazioni possono essere ulteriormente trasferite, dei diritti individuali e dei meccanismi disponibili per esercitare i loro diritti e ottenere un indennizzo e i recapiti degli uffici presso i quali aprire un contenzioso o presentare un reclamo.

2.7.   Ulteriore trasferimento

L’autorità destinataria trasferisce i dati personali ricevuti a norma del protocollo a terzi stabiliti in un paese diverso dagli Stati membri di bandiera solo se il trasferimento è giustificato da un importante obiettivo di pubblico interesse, riconosciuto anche nel quadro giuridico applicabile all’autorità trasferente, e se sono soddisfatti gli altri requisiti della presente appendice (in particolare per quanto riguarda la limitazione delle finalità e la minimizzazione dei dati); e

a)

se il paese in cui sono ubicati il terzo o l’organizzazione internazionale è destinatario di una decisione di adeguatezza adottata dalla Commissione europea a norma dell’articolo 45 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) che riguardi l’ulteriore trasferimento; o

b)

in casi specifici, qualora tale trasferimento sia necessario affinché l’autorità trasferente adempia i propri obblighi nei confronti delle organizzazioni regionali di gestione della pesca o delle organizzazioni regionali per la pesca; o

c)

in via eccezionale e ove ritenuto necessario, purché il terzo s’impegni a trattare i dati solo per le finalità specifiche per le quali essi sono ulteriormente trasferiti e a cancellarli immediatamente una volta che il trattamento non sia più necessario per tali finalità.

3.   Diritti degli interessati

3.1.   Accesso ai dati personali

Su richiesta dell’interessato, l’autorità destinataria deve:

a)

confermare all’interessato se sono in corso o meno trattamenti di dati personali che lo riguardano;

b)

fornire informazioni sulla finalità del trattamento, sulle categorie di dati personali, sul periodo di conservazione (se possibile), sul diritto di chiedere la rettifica/cancellazione, sul diritto di presentare un reclamo, ecc.;

c)

fornire una copia dei dati personali;

d)

fornire informazioni generali sulle garanzie applicabili;

3.2.   Rettifica dei dati personali

L’autorità destinataria rettifica, su richiesta dell’interessato, i dati personali incompleti, inesatti o obsoleti.

3.3.   Cancellazione dei dati personali

Su richiesta dell’interessato, l’autorità destinataria deve:

a)

cancellare i dati personali che lo riguardano nel caso in cui essi siano stati trattati in modo non conforme alle garanzie previste dal protocollo;

b)

cancellare i dati personali che lo riguardano e che non sono più necessari per le finalità per le quali sono stati lecitamente trattati;

c)

interrompere il trattamento dei dati personali se l’interessato vi si oppone per motivi connessi alla sua situazione specifica, a meno che non sussistano motivi legittimi cogenti per il trattamento che prevalgano sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato.

3.4.   Modalità

Entro un lasso di tempo ragionevole e in tempo utile, e in ogni caso entro un mese dalla richiesta, l’autorità destinataria risponde alle richieste dell’interessato riguardanti l’accesso ai suoi dati personali, la loro rettifica e la loro cancellazione. L’autorità destinataria può adottare misure appropriate, come l’addebito di costi ragionevoli per coprire gli oneri amministrativi o il rifiuto di dar seguito a una richiesta manifestamente infondata o eccessiva.

In caso di risposta negativa alla richiesta dell’interessato, quest’ultimo deve essere informato dall’autorità destinataria dei motivi del rifiuto.

3.5.   Limitazioni

I diritti a norma della presente appendice possono essere limitati se tale limitazione è prevista dalla legge ed è necessaria e proporzionata in una società democratica a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati.

Tali diritti possono essere limitati anche al fine di garantire una funzione di controllo, ispezione o regolamentazione connessa, anche occasionalmente, all’esercizio dei pubblici poteri.

La limitazione può essere applicata alle stesse condizioni anche per tutelare l’interessato o i diritti e le libertà altrui.

4.   Ricorso e controllo indipendente

4.1.   Controllo indipendente

La conformità del trattamento dei dati personali al protocollo deve essere oggetto di un controllo indipendente ad opera di un organismo esterno o interno che eserciti un controllo indipendente e disponga di poteri d’indagine e di ricorso.

4.2.   Autorità di controllo

Per l’Unione, tale controllo è esercitato dal Garante europeo della protezione dei dati, nel caso in cui il trattamento rientri nelle competenze della Commissione europea, o dalle autorità nazionali di controllo della protezione dei dati, nel caso in cui il trattamento rientri nelle competenze dello Stato membro di bandiera.

Per la Groenlandia, la competenza spetta all’agenzia danese per la protezione dei dati (Datatilsynet).

Le suddette autorità trattano e risolvono in modo efficace e in tempo utile i reclami degli interessati riguardanti il trattamento dei loro dati personali nell’ambito del protocollo.

4.3.   Diritto di ricorso

Ciascuna parte provvede affinché, nel proprio ordinamento giuridico, l’interessato che ritenga che un’autorità non abbia rispettato le garanzie di cui all’articolo 11 del protocollo e alla presente appendice o che i suoi dati personali siano stati violati possa presentare una domanda di indennizzo contro tale autorità, nella misura consentita dalle disposizioni giuridiche applicabili, dinanzi a un organo giurisdizionale o equivalente.

In particolare, qualsiasi reclamo avverso una delle due autorità può essere indirizzato al Garante europeo della protezione dei dati , nel caso della Commissione europea, e all’agenzia danese per la protezione dei dati, nel caso della Groenlandia. Per determinati reclami avverso una delle due autorità è inoltre possibile adire la Corte di giustizia dell’Unione europea, nel caso della Commissione europea, e gli organi giurisdizionali della Groenlandia, nel caso della Groenlandia.

In caso di controversia o reclamo presentato da un interessato avverso l’autorità trasferente, l’autorità destinataria o entrambe, a seguito del trattamento dei suoi dati personali, le autorità s’informano reciprocamente di tali controversie o reclami e si adoperano per dirimere la controversia o risolvere il reclamo in via amichevole nel più breve tempo possibile.

4.4.   Scambio di informazioni

Le parti si tengono reciprocamente informate dei reclami ricevuti riguardo al trattamento dei dati personali in virtù del protocollo e della loro risoluzione.

5.   Riesame

Se necessario, le parti possono decidere di riesaminare le proprie politiche e procedure di trattamento dei dati personali per verificare e confermare che le garanzie di cui all’articolo 11 del protocollo e alla presente appendice sono attuate efficacemente in sede di commissione mista.

6.   Sospensione del trasferimento

La parte trasferente può sospendere o porre fine al trasferimento dei dati personali qualora le parti non risolvano in via amichevole le controversie relative al trattamento dei dati personali conformemente alla presente appendice fintantoché essa non ritenga che la questione è stata risolta in modo soddisfacente dalla parte destinataria. I dati già trasferiti continuano a essere trattati conformemente alla presente appendice.


(1)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU UE L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2024/3203/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)