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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2024/3196 |
19.12.2024 |
REGOLAMENTO (UE) 2024/3196 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2024
che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le foglie di ravanello
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
I prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano i livelli massimi di residui («LMR») di antiparassitari fissati dal regolamento (CE) n. 396/2005 sono elencati nell’allegato I di tale regolamento. |
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(2) |
Il regolamento (UE) 2018/62 della Commissione (2) ha introdotto nell’allegato I, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005 una nuova voce relativa alle «foglie di ravanello» come prodotto cui dovevano essere applicati gli stessi LMR dei «cavoli ricci». A seguito del ricevimento di informazioni che fanno ritenere che gli LMR per i cavoli ricci possano non essere idonei in tutti i casi per le foglie di ravanello e che siano necessarie sperimentazioni specifiche sui residui nelle foglie di ravanello per confermare gli LMR adeguati, con il regolamento (UE) 2018/1049 della Commissione (3) è stato previsto un periodo di transizione prima che gli LMR per i cavoli ricci si applichino alle «foglie di ravanello», in modo da consentire agli Stati membri di raccogliere le informazioni necessarie per stabilire se gli LMR per i «cavoli ricci» siano adeguati per le «foglie di ravanello». Tale periodo è stato successivamente prorogato fino al 1o gennaio 2025 dal regolamento (UE) 2021/1771 della Commissione (4). |
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(3) |
Gli Stati membri hanno fornito risultati dai quali emergeva che per le varietà di ravanello con foglie piccole (Raphanus sativus var. radicula) le buone pratiche agricole più simili erano quelle utilizzate per la rucola, che appartiene alla stessa famiglia botanica (Brassicaceae) e presenta analogie morfologiche, mentre per le varietà con foglie grandi (Raphanus sativus var. longipinnatus e Raphanus sativus var. niger) le buone pratiche agricole più simili erano quelle utilizzate per i cavoli ricci. |
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(4) |
È pertanto opportuno includere due voci distinte per le foglie di ravanello nell’allegato I, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005 inserendo una nuova voce relativa alle «foglie di ravanello piccole», alle quali si dovranno applicare gli stessi LMR della «rucola» di cui alla parte A di tale allegato, e modificare la voce esistente nell’allegato I, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005 da «foglie di ravanello» a «foglie di ravanello grandi», alle quali si dovranno applicare gli stessi LMR dei cavoli ricci di cui alla parte A di tale allegato. È inoltre opportuno includere in tali voci i nomi scientifici delle specie e delle varietà cui appartengono i prodotti. |
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(5) |
Poiché gli Stati membri hanno già fornito le informazioni necessarie, è opportuno sopprimere dall’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 la nota relativa al periodo di transizione per le foglie di ravanello. |
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(6) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. |
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(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/396/oj.
(2) Regolamento (UE) 2018/62 della Commissione, del 17 gennaio 2018, che sostituisce l’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 18 del 23.1.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/62/oj).
(3) Regolamento (UE) 2018/1049 della Commissione, del 25 luglio 2018, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 189 del 26.7.2018, pag. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1049/oj).
(4) Regolamento (UE) 2021/1771 della Commissione, del 7 ottobre 2021, recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le foglie di ravanello (GU L 356 dell’8.10.2021, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1771/oj).
ALLEGATO
L’allegato I, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005 è così modificato:
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1) |
la voce (0243020-008) relativa alle «foglie di ravanello» è sostituita dalla seguente:
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2) |
dopo la voce relativa alla «rughetta selvatica» (0251060-001) è inserita la nuova voce seguente relativa alle «foglie di ravanello piccole» (0251060-002):
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3) |
la nota (3) è soppressa. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3196/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)