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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2024/3189

16.12.2024

REGOLAMENTO (UE) 2024/3189 DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2024

che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (1),

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio (2) attua le misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC.

(2)

Il 16 dicembre 2024 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2024/3182 (3) che modifica la decisione 2014/145/PESC. La decisione (PESC) 2024/3182 introduce in particolare una deroga che consente lo svincolo delle disponibilità liquide che sono detenute da depositari centrali di titoli ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), nell’Unione e riconducibili a entità designate. Tale deroga è necessaria dato l’aumento in Russia dei contenziosi e delle misure di ritorsione che consentono a talune entità designate e ai relativi sottostanti clienti di sequestrare le attività dei depositari centrali di titoli nell’Unione che sono detenute in Russia senza il previo consenso di tali depositari. È pertanto opportuno istituire un meccanismo derogatorio in base al quale i depositari centrali di titoli possano chiedere alle autorità competenti degli Stati membri di sbloccare le disponibilità liquide non più dovute alle entità designate per assolvere gli obblighi giuridici di tali depositari nei confronti dei partecipanti.

(3)

La modifica che la decisione (PESC) 2024/3182 introduce nella decisione 2014/145/PESC rientra nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la sua attuazione richiede un intervento normativo a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 269/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 269/2014 è così modificato:

1)

All’articolo 6 ter del regolamento (UE) n. 269/2014, il paragrafo 5 septies è sostituito dal seguente:

«5 septies.   In deroga all’articolo 2 del presente regolamento, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati oppure la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche alle persone elencate alle voci numero 92, 694 e 920 di cui alla rubrica “Persone” dell’allegato I, dopo aver accertato che:

a)

i fondi o le risorse economiche sono necessari per la vendita e il trasferimento entro il 30 giugno 2025 dei diritti di proprietà direttamente o indirettamente detenuti da una di tali persone in una persona giuridica, un’entità o un organismo stabiliti nell’Unione; e

b)

il ricavato di tale vendita e trasferimento è congelato.»

;

2)

all’articolo 6 ter è inserito il paragrafo seguente:

«5 undecies.   In deroga all’articolo 2 del presente regolamento, le autorità competenti degli Stati membri possono, alle condizioni che ritengono appropriate, autorizzare lo svincolo delle disponibilità liquide congelate da un depositario centrale di titoli ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014 e riconducibili all’entità di cui alla rubrica “Entità”, voce 101, dell’allegato I del presente regolamento o ad altra entità elencata in tale rubrica dopo aver accertato che:

a)

il depositario centrale di titoli interessato intrattenga uno o più conti con l’entità di cui alla rubrica “Entità”, voce 101, dell’allegato I del presente regolamento;

b)

l’entità, di cui alla rubrica “Entità”, voce 101, dell’allegato I del presente regolamento, o altra entità intrattenga uno o più conti con il depositario centrale di titoli detentore delle disponibilità liquide da svincolare;

c)

l’entità di cui alla rubrica “Entità”, voce 101, dell’allegato I del presente regolamento, abbia addebitato un importo al conto o ai conti di cui alla lettera a) dl presente paragrafo ai sensi di una legge, un decreto, un regolamento, una decisione giudiziaria o amministrativa o altra misura riconducibile, direttamente o indirettamente, alla Federazione russa senza il previo consenso del depositario centrale di titoli interessato;

d)

il depositario centrale di titoli interessato usi le disponibilità liquide svincolate per assolvere i suoi obblighi giuridici nei confronti dei partecipanti e l’importo svincolato non superi l’importo addebitato di cui alla lettera c) del presente paragrafo; e

e)

le disponibilità liquide svincolate non siano messe a disposizione in violazione dell’articolo 2, paragrafo 2.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2024 …

Per il Consiglio

La presidente

K. KALLAS


(1)   GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.

(2)  Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6).

(3)  Decisione (PESC) 2024/3182 del 16 dicembre 2024 che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU L, 2024/3182, 16.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/3182/oj).

(4)  Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3189/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)